Common use of Garanzia a corredo dell’offerta Clause in Contracts

Garanzia a corredo dell’offerta. A pena di esclusione, l’offerta è corredata da una garanzia provvisoria, pari al 2% per cento dell’importo massimo spendibile dell’accordo quadro, sotto forma di cauzione o di fideiussione, secondo le previsioni e nelle forme di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Le fidejussioni non dovranno riportare aggiunte o correzioni a mano che non siano controfirmate dal concorrente e dal fideiussore, pena la non ammissione dell’offerta. Ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016: - l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI XXX XXX0000; - l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001; - l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente periodo, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Si evidenziano le seguenti prescrizioni relative alla garanzia provvisoria: - in caso di applicazione delle riduzioni previste dal comma 7 dell’art. 93 D. Lgs 50/2016, devono essere allegate alla cauzione le copie conformi delle certificazioni del sistema di qualità che danno diritto alle riduzioni applicate. Per consentire la valutazione immediata della correttezza dell'importo garantito, il concorrente dovrà allegare al documento comprovante la costituzione della garanzia provvisoria un apposito Schema nel quale siano sintetizzati e spiegati i presupposti ed i calcoli che lo hanno condotto a determinare detto importo, nella misura che compare nella garanzia provvisoria, precisando quali riduzioni sono state applicate e in base a quali certificazioni; - in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo; - la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice; - la garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa; - la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. - quale che sia la forma di costituzione della garanzia provvisoria, l'offerta va altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha eventualmente rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del Contratto, di cui all'art. 103 D. Lgs 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. In caso di partecipazione di Consorzio o in altra modalità plurisoggettiva ammessa, la garanzia può essere presentata anche solo dalla mandataria o dal consorzio. La committente, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, consente contestualmente, nei loro confronti, lo svincolo della garanzia tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

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Garanzia a corredo dell’offerta. A pena di esclusione, l’offerta L'offerta è corredata da una garanzia provvisoriafideiussoria, pari al 2% per cento dell’importo massimo spendibile dell’accordo quadrodel base di gara indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, secondo le previsioni e nelle forme di cui all'arte limiti descritti dall’art. 93 del D. LgsD.lgs. 50/2016. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta50/16. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell’affidatario, dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Le fidejussioni non dovranno riportare aggiunte o correzioni a mano che non siano controfirmate dal concorrente e dal fideiussore, pena la non ammissione dell’offerta. Ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016: - l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI XXX XXX0000; - l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001; - l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente periodo, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Si evidenziano le seguenti prescrizioni relative alla garanzia provvisoria: - in caso di applicazione delle riduzioni previste dal comma 7 dell’art. 93 D. Lgs 50/2016, devono essere allegate alla cauzione le copie conformi delle certificazioni del sistema di qualità che danno diritto alle riduzioni applicate. Per consentire la valutazione immediata della correttezza dell'importo garantito, il concorrente dovrà allegare al documento comprovante la costituzione della garanzia provvisoria un apposito Schema nel quale siano sintetizzati e spiegati i presupposti ed i calcoli che lo hanno condotto a determinare detto importo, nella misura che compare nella garanzia provvisoria, precisando quali riduzioni sono state applicate e in base a quali certificazioni; - in In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo; - la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice; - la garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa; - la La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. - quale che La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta eventualmente rinnovabile su richiesta di FER per altri 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia la forma di costituzione della garanzia provvisoria, l'offerta va altresì ancora intervenuta l'aggiudicazione. Dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha eventualmente rilasciato la garanzia provvisoria, qualora l'offerente risultasse affidatario, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione l’esecuzione del Contratto, di cui all'art. 103 D. Lgs 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatariocontratto. In caso di partecipazione incameramento della garanzia da parte di Consorzio FER, il partecipante sarà obbligato a reintegrarla qualora venisse, anche solo parzialmente, escussa: la mancata reintegrazione della cauzione costituisce causa di esclusione del concorrente dalla gara. Ai non aggiudicatari la garanzia, qualora non incamerata, sarà svincolata su specifica richiesta L'importo della garanzia potrà essere ridotto, ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/16, a fronte della dichiarazione dell’offerente di possesso dei relativi requisiti (la dichiarazione si intende resa con la presentazione di copia della relativa certificazione). Il valore delle riduzioni e l’eventuale cumulo di queste viene di seguito sintetizzato nella tabella 3: Certificazione qualità UNI CEI ISO9000 50% Cumulabile Registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit(EMAS) 30% Non cumulabile con alcuna altra riduzione Certificazione ambientale UNI ENISO14001 20% Non cumulabile con alcuna altra riduzione Marchio Ecolabel UE (pari almeno al 50% del base gara) 20% Non cumulabile con alcuna altra riduzione Inventari di GHG a livello di organizzazione UNI EN ISO 14064-1 15% Cumulabile Impronta climatica (carbon footprint) di prodotto UNI ISO/TS 14067. 15% Cumulabile • Possesso del rating di legalità; • attestazione del modello organizzativo ex D.lgs. 231/2001 • certificazione social accountability 8000 • certificazione del sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori • certificazione OHSAS 18001 • certificazione UNI XXX XX XXX 00000 • certificazione UNI CEI 11352 • certificazione ISO 27001 30% Non cumulabile con alcuna altra riduzione In caso di Raggruppamenti e Consorzi ordinari (siano essi già formalmente costituiti o ancora formalmente da costituire), i benefici di riduzione dell’importo della garanzia sono ammessi esclusivamente se tutti i soggetti che si qualificano per l’esecuzione delle attività e costituiscono/costituiranno l’associazione sono in altra modalità plurisoggettiva ammessa, possesso del relativo requisito. È ammessa la garanzia può essere presentata anche solo dalla mandataria o dal consorzioin formato digitale, purché sia fornito su supporto informatico (pen-drive, cd- rom, etc.), tale da permetterne la verifica dei certificati relativi alla firma digitale dei sottoscrittori. La committente, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, consente contestualmente, nei loro confronti, lo svincolo Soddisfa l’esigenza di verifica della veridicità della garanzia tempestivamente e comunque entro un termine non superiore anche eventualmente l’indicazione della pagina web messa a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto disposizione del garante per il termine di validità controllo dell’autenticità della garanziacauzione.

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Samples: Accordo Quadro Per Completamento Elettrificazione Delle Linee Ferroviarie Regionali Er, www.fer.it

Garanzia a corredo dell’offerta. A pena di esclusionePer essere ammessa alla gara, l’offerta è deve essere corredata da una dall’originale del versamento della garanzia provvisoria, provvisoria pari al 2% per cento dell’importo massimo spendibile dell’accordo quadrodell’ importo presunto a base di gara, sotto forma pari ad euro 9.804,70. Fermo restando il limite di cauzione o di fideiussione, secondo le previsioni e nelle forme utilizzo del contante di cui all'artall’art. 93 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario49, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Le fidejussioni non dovranno riportare aggiunte o correzioni a mano che non siano controfirmate dal concorrente e dal fideiussore, pena la non ammissione dell’offerta. Ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016: - l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI XXX XXX0000; - l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio1, del 25 Decreto Legislativo 21 novembre 20092007 n. 231, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001; - l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente periodo, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Si evidenziano le seguenti prescrizioni relative alla garanzia provvisoria: - in caso di applicazione delle riduzioni previste dal comma 7 dell’art. 93 D. Lgs 50/2016, devono essere allegate alla cauzione le copie conformi delle certificazioni del sistema di qualità che danno diritto alle riduzioni applicate. Per consentire la valutazione immediata della correttezza dell'importo garantito, il concorrente dovrà allegare al documento comprovante la costituzione della garanzia provvisoria un apposito Schema nel quale siano sintetizzati e spiegati i presupposti ed i calcoli che lo hanno condotto a determinare detto importo, nella misura che compare nella garanzia provvisoria, precisando quali riduzioni sono state applicate e in base a quali certificazioni; - in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo; - la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice; - la . La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore dell’offerente può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. all'articolo 106 del D. Lgs. decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. dall'articolo 161 del D. Lgs. decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa; - la . La garanzia deve avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta e prevedere espressamente espressamente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, - la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'artall’art. 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività Codice Civile, - l’operatività della garanzia medesima entro quindici 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve altresì essere corredata da: - quale che impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata di mesi 4 (quattro) nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia la forma di costituzione ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della garanzia provvisoriaCivica Amministrazione, l'offerta va altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno nel corso della procedura; - impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha eventualmente rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione l’esecuzione del Contrattocontratto, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, di cui all'artall’art. 103 D. Lgs 50/2016del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse affidatarioa pena di esclusione, ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; - eventuale dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso del requisito di cui all’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che consente all’offerente di fruire della riduzione del 50% dell’importo della cauzione. In caso di partecipazione alla gara di Consorzio o in altra modalità plurisoggettiva ammessaun raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia può essere presentata anche solo dalla mandataria fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. L’importo della garanzia, ai sensi dell’art. all’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee delle serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico deve dichiarare il possesso del requisito o dal consorziodocumentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nel caso di partecipazione alla gara di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzi costituendi, tutte le imprese raggruppate o consorziate dovranno possedere la documentazione citata nel presente articolo o effettuare le dichiarazioni previste per usufruire delle riduzioni; inoltre la polizza o fideiussione, mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria, dovrà riguardare tutte le imprese del Raggruppamento medesimo. Per quanto non previsto nel presente articolo si fa rimando all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. La committente, nell’atto con cui comunica garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai non aggiudicatari, consente contestualmente, nei loro confronti, lo sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs n. 159/2011; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Lo svincolo della garanzia tempestivamente nei confronti dei non aggiudicatari avverrà nei termini previsti dall’art. 93 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e comunque entro un termine s.m.i. Qualora non superiore si proceda al perfezionamento dell’affidamento per fatto dell’aggiudicatario, la garanzia sarà incamerata a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine titolo di validità della garanziarisarcimento danni.

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Samples: www.comune.torino.it, servizi.comune.torino.it

Garanzia a corredo dell’offerta. A pena di esclusione, l’offerta L'offerta è corredata da una garanzia provvisoriafideiussoria, pari al 2% per cento dell’importo massimo spendibile dell’accordo quadrodel base di gara indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, secondo le previsioni e nelle forme di cui all'arte limiti descritti dall’art. 93 del D. LgsD.lgs. 50/2016. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta50/16. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell’affidatario, dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Le fidejussioni non dovranno riportare aggiunte o correzioni a mano che non siano controfirmate dal concorrente e dal fideiussore, pena la non ammissione dell’offerta. Ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016: - l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI XXX XXX0000; - l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001; - l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente periodo, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Si evidenziano le seguenti prescrizioni relative alla garanzia provvisoria: - in caso di applicazione delle riduzioni previste dal comma 7 dell’art. 93 D. Lgs 50/2016, devono essere allegate alla cauzione le copie conformi delle certificazioni del sistema di qualità che danno diritto alle riduzioni applicate. Per consentire la valutazione immediata della correttezza dell'importo garantito, il concorrente dovrà allegare al documento comprovante la costituzione della garanzia provvisoria un apposito Schema nel quale siano sintetizzati e spiegati i presupposti ed i calcoli che lo hanno condotto a determinare detto importo, nella misura che compare nella garanzia provvisoria, precisando quali riduzioni sono state applicate e in base a quali certificazioni; - in In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo; - la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice; - la garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa; - la La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. - quale che La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta eventualmente rinnovabile su richiesta di FER per altri 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia la forma di costituzione della garanzia provvisoria, l'offerta va altresì ancora intervenuta l'aggiudicazione. Dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha eventualmente rilasciato la garanzia provvisoria, qualora l'offerente risultasse affidatario, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione l’esecuzione del Contratto, di cui all'art. 103 D. Lgs 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatariocontratto. In caso di partecipazione incameramento della garanzia da parte di Consorzio FER, il partecipante sarà obbligato a reintegrarla qualora venisse, anche solo parzialmente, escussa: la mancata reintegrazione della cauzione costituisce causa di esclusione del concorrente dalla gara. Ai non aggiudicatari la garanzia, qualora non incamerata, sarà svincolata su specifica richiesta L'importo della garanzia potrà essere ridotto, ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/16, a fronte della dichiarazione dell’offerente di possesso dei relativi requisiti (la dichiarazione si intende resa con la presentazione di copia della relativa certificazione). Il valore delle riduzioni e l’eventuale cumulo di queste viene di seguito sintetizzato nella tabella 3: Certificazione qualità UNI CEI ISO9000 50% Cumulabile Registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit(EMAS) 30% Non cumulabile con alcuna altra riduzione Certificazione ambientale UNI ENISO14001 20% Non cumulabile con alcuna altra riduzione Marchio Ecolabel UE (pari almeno al 50% del base gara) 20% Non cumulabile con alcuna altra riduzione Inventari di GHG a livello di organizzazione UNI EN ISO 14064-1 15% Cumulabile Impronta climatica (carbon footprint) di prodotto UNI ISO/TS 14067. 15% Cumulabile • Possesso del rating di legalità; • attestazione del modello organizzativo ex D.lgs. 231/2001 • certificazione social accountability 8000 • certificazione del sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori • certificazione OHSAS 18001 • certificazione UNI XXX XX XXX 00000 • certificazione UNI CEI 11352 • certificazione ISO 27001 30% Non cumulabile con alcuna altra riduzione In caso di Raggruppamenti e Consorzi ordinari (siano essi già formalmente costituiti o ancora formalmente da costituire), i benefici di riduzione dell’importo della garanzia sono ammessi esclusivamente se tutti i soggetti che si qualificano per l’esecuzione delle attività e costituiscono/costituiranno l’associazione sono in altra modalità plurisoggettiva ammessa, possesso del relativo requisito. È ammessa la garanzia può essere presentata anche solo dalla mandataria o dal consorzioin formato digitale, purché sia fornito su supporto informatico (pen-drive, cd-rom, etc.), tale da permetterne la verifica dei certificati relativi alla firma digitale dei sottoscrittori. La committente, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, consente contestualmente, nei loro confronti, lo svincolo Soddisfa l’esigenza di verifica della veridicità della garanzia tempestivamente e comunque entro un termine non superiore anche eventualmente l’indicazione della pagina web messa a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto disposizione del garante per il termine di validità controllo dell’autenticità della garanziacauzione.

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Garanzia a corredo dell’offerta. A pena di esclusioneCiascun offerente dovrà prestare una garanzia, l’offerta è corredata da una garanzia provvisoriaai sensi dell’art. 75 del Codice dei contratti pubblici, pari al 2% per cento dell’importo massimo spendibile dell’accordo quadroposto a base d’asta, da esibire, in originale e contestualmente all’offerta, sotto forma di cauzione cauzione, di fideiussione bancaria o di fideiussioneassicurativa, secondo le previsioni e nelle forme o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 93 all'articolo 107 del D. Lgs. 50/2016decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La cauzione può essere altresì costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. L'importo della garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Le fidejussioni non dovranno riportare aggiunte o correzioni a mano che non siano controfirmate dal concorrente e dal fideiussore, pena la non ammissione dell’offerta. Ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016: - l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI XXX XXX0000; - l'importo CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della garanzia presenza di elementi significativi e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione tra loro correlati di cui sopra, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001; - l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067tale sistema. Per fruire delle riduzioni di cui al presente periodotale beneficio, l'operatore economico segnala, deve obbligatoriamente allegare la/le certificazione/i succitata/e (a pena di esclusione) – in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Si evidenziano le seguenti prescrizioni relative alla garanzia provvisoria: - in caso di applicazione delle riduzioni previste dal comma 7 dell’art. 93 D. Lgs 50/2016, devono essere allegate alla cauzione le copie conformi delle certificazioni del sistema di qualità che danno diritto alle riduzioni applicate. Per consentire la valutazione immediata della correttezza dell'importo garantito, il concorrente dovrà allegare al documento comprovante la costituzione della garanzia provvisoria un apposito Schema nel quale siano sintetizzati e spiegati i presupposti ed i calcoli che lo hanno condotto a determinare detto importo, nella misura che compare nella garanzia provvisoria, precisando quali riduzioni sono state applicate e in base a quali certificazioni; - in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo; - la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti originale o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale copia dichiarata conforme all’originale – alla polizza fideiussoria o presso alla quietanza attestante il versamento. La cauzione o le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice; - la garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese fideiussioni bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti dovranno prevedere espressamente, a pena di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti esclusione dalla vigente normativa bancaria assicurativa; - gara: la garanzia deve prevedere espressamente la clausola espressa della rinuncia al beneficio della alla preventiva escussione del debitore principale, principale (art. 1944 c.c.); la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'artall’art. 1957, secondo commacomma 2, del codice civile civile, nonché l'operatività l’operatività della garanzia medesima entro quindici 15 giorni, a semplice richiesta scritta da parte della stazione appaltante; la validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. - quale che sia la forma di costituzione della garanzia provvisoria, l'offerta va altresì corredata, Parimenti a pena di esclusioneesclusione della gara, dall'impegno l’offerente dovrà presentare l’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha eventualmente rilasciato la garanzia provvisoria, garante a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione l’esecuzione del Contrattocontratto, di cui all'artall’art. 103 D. Lgs 50/2016113 del D.Lgs 12 aprile 2006, qualora l'offerente n. 163, nel caso in cui l’offerente risultasse affidatario. In caso di partecipazione di Consorzio o in altra modalità plurisoggettiva ammessa, la garanzia può essere presentata anche solo dalla mandataria o dal consorzio. La committente, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai Le garanzie prestate dai concorrenti non aggiudicatari, consente contestualmente, nei loro confronti, lo svincolo della garanzia tempestivamente aggiudicatari saranno svincolate ad avvenuta stipula del Contratto e comunque entro un termine non superiore a oltre trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine dalla data del provvedimento di validità della garanziaaggiudicazione.

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Garanzia a corredo dell’offerta. A pena Ai fini della partecipazione alla gara d’appalto, è prevista la costituzione di esclusione, l’offerta è corredata da una garanzia provvisoriagaranzia, pari al 2% due per cento dell’importo massimo spendibile dell’accordo quadrodel valore complessivo dell’appalto (attuale – durata dell’appalto - e potenziale – proroga tecnica) posto a base d’asta, come indicato nel bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione, secondo a scelta dell’offerente. La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le previsioni e nelle forme aziende autorizzate, a titolo di pegno dell’amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all'artall’articolo 170 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 93 La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del D. Lgs. 50/2016debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Le fidejussioni non dovranno riportare aggiunte o correzioni a mano che non siano controfirmate dal concorrente e dal fideiussore, pena la non ammissione dell’offerta. Ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016: - l'importo L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, garanzia è ridotto del 50% cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme nome europee della serie UNI XXX XXX0000; - l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001; - l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN CEI ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 140679000. Per fruire delle riduzioni di cui al presente periodotale beneficio, l'operatore l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Si evidenziano le seguenti prescrizioni relative alla garanzia provvisoria: - in caso di applicazione delle riduzioni previste dal comma 7 dell’art. 93 D. Lgs 50/2016, devono essere allegate alla cauzione le copie conformi delle certificazioni del sistema di qualità che danno diritto alle riduzioni applicate. Per consentire la valutazione immediata della correttezza dell'importo garantito, il concorrente dovrà allegare al documento comprovante la costituzione della garanzia provvisoria un apposito Schema nel quale siano sintetizzati e spiegati i presupposti ed i calcoli che lo hanno condotto a determinare detto importo, nella misura che compare nella garanzia provvisoria, precisando quali riduzioni sono state applicate e in base a quali certificazioni; - in caso di partecipazione alla gara L’offerta è altresì corredata dall’impegno di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo; - la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice; - la garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa; - la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. - quale che sia la forma di costituzione della garanzia provvisoria, l'offerta va altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha eventualmente rilasciato la garanzia provvisoria, fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione l’esecuzione del Contrattocontratto, di cui all'art. 103 D. Lgs 50/2016all’articolo 113 del codice dei contratti, qualora l'offerente l’offerente risultasse affidatario. In caso di partecipazione di Consorzio o in altra modalità plurisoggettiva ammessa, la garanzia può essere presentata anche solo dalla mandataria o dal consorzio. La committenteStazione Appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, consente provvede contestualmente, nei loro confronti, lo allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Garanzia a corredo dell’offerta. A pena di esclusione, l’offerta L'offerta è corredata da una garanzia provvisoria, di € 1.300,00 ( pari al 22 % per cento dell’importo massimo spendibile dell’accordo quadro, del valore stimato della concessione) sotto forma di cauzione o di fideiussione, secondo le previsioni e nelle forme di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offertaa scelta dell'offerente. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatariodell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Le fidejussioni La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non dovranno riportare aggiunte sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o correzioni a mano che non siano controfirmate dal concorrente e dal fideiussorecolpa grave, pena la non ammissione dell’offertaed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016: - l'importo L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI XXX XXX0000; - CEI ISO 9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui sopraal primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CEregolamento(CE) n.1221/2009 n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001; - ENISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15% 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente periodocomma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Si evidenziano Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le seguenti prescrizioni relative alla garanzia provvisoria: - riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in caso possesso del rating di applicazione delle riduzioni previste dal comma 7 dell’art. 93 D. Lgs 50/2016legalità o della attestazione del modello organizzativo, devono essere allegate alla cauzione le copie conformi delle certificazioni ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità che danno diritto alle riduzioni applicatedi ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. Per consentire la valutazione immediata della correttezza dell'importo garantito, il concorrente dovrà allegare al documento comprovante la costituzione della garanzia provvisoria un apposito Schema nel quale siano sintetizzati e spiegati i presupposti ed i calcoli che lo hanno condotto a determinare detto importo, nella misura che compare nella garanzia provvisoria, precisando quali riduzioni sono state applicate e in base a quali certificazioni; - in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo; - la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice; - la garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa; - la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. - quale che sia la forma di costituzione della garanzia provvisoria, l'offerta va L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha eventualmente rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del Contrattocontratto, di cui all'artagli articoli 103 e 105 del D. Lgs. 103 D. Lgs 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. In caso di partecipazione di Consorzio o in altra modalità plurisoggettiva ammessa, la garanzia può essere presentata anche solo dalla mandataria o dal consorzio. La committente, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, consente contestualmente, nei loro confronti, lo svincolo della garanzia tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

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Samples: trasparenza.provincia.pistoia.it

Garanzia a corredo dell’offerta. A pena di esclusione, l’offerta è corredata da una garanzia provvisoria, pari al 2% per cento dell’importo massimo spendibile dell’accordo quadro, sotto forma di cauzione o di fideiussione, secondo le previsioni e nelle forme di cui all'art(art. 93 D.Lgs 50/2016) consistente in: Qualora il garante non riesca ad emettere le polizze fideiussorie con firma digitale dell'emettitore, il concorrente potrà produrre una copia scansionata del D. Lgsdocumento di garanzia firmato in originale contestualmente alla copia della carta di identità del sottoscrittore/emettitore. 50/2016. La garanzia N.B.: In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve avere validità per almeno centottanta giorni essere calcolata sull’importo che risulta dalla data di presentazione dell’offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimoriduzione precedente. Le fidejussioni non dovranno riportare aggiunte certificazioni o correzioni la documentazione a mano comprova delle condizioni che non siano controfirmate dal concorrente e dal fideiussorelegittimano le riduzioni percentuali prima indicate, pena la non ammissione dell’offerta. Ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016: - l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI XXX XXX0000; - l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001; - l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente periodo, l'operatore economico segnala, devono essere prodotte in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Si evidenziano le seguenti prescrizioni relative alla garanzia provvisoria: - in caso di applicazione delle riduzioni previste dal comma 7 dell’art. 93 D. Lgs 50/2016, devono essere allegate alla cauzione le copie conformi delle certificazioni del sistema di qualità che danno diritto alle riduzioni applicate. Per consentire la valutazione immediata della correttezza dell'importo garantito, il concorrente dovrà allegare al documento comprovante la costituzione della garanzia provvisoria un apposito Schema nel quale siano sintetizzati e spiegati i presupposti ed i calcoli che lo hanno condotto a determinare detto importo, nella misura che compare nella garanzia provvisoria, precisando quali riduzioni sono state applicate e in base a quali certificazioni; - in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo; - la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerentegara, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del depositocopia scansionata e firmata digitalmente, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice; - la garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'arted incluse nella “Busta Amministrativa”. 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa; - la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. - quale che sia la forma di costituzione della garanzia provvisoria, l'offerta va altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha eventualmente rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del Contrattocontratto, di cui all'art. agli articoli 103 D. Lgs 50/2016e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. Sono esonerati dall’obbligo predetto: le microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese come definiti dall’articolo 3 lettera aa) del Codice (aa) «microimprese, piccole e medie imprese», le imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. In caso particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di partecipazione di Consorzio o in altra modalità plurisoggettiva ammessa, la garanzia può essere presentata anche solo dalla mandataria o dal consorzio. La committente, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, consente contestualmente, nei loro confronti, lo svincolo della garanzia tempestivamente 250 occupati e comunque entro un termine fatturato annuo non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione50 milioni di euro, anche quando oppure un totale di bilancio annuo non sia ancora scaduto il termine superiore a 43 milioni di validità della garanzia.euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono microimprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro)

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Samples: Disciplinare Di Gara

Garanzia a corredo dell’offerta. A pena di esclusione(art. 93 D.Lgs 50/2016) consistente in: copia scansionata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’ operatore economico offerente, l’offerta è corredata da una garanzia provvisoriaattestante il versamento della cauzione provvisoria a corredo dell’offerta, pari al 2% per cento dell’importo massimo spendibile dell’accordo quadrodell'appalto (€ 247.722,00), sotto forma di cauzione o di fideiussione, secondo le previsioni e nelle forme di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Le fidejussioni non dovranno riportare aggiunte o correzioni commisurata a mano che non siano controfirmate dal concorrente e dal fideiussore, pena la non ammissione dell’offerta€ 4.954,00 (quattromilanovecentocinquantaquattro/00). Ai sensi dell'artdell’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016: - c. 7, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI XXX XXX0000; - l'importo CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L’importo della garanzia così determinato è commisurato ad 2.477,00 (duemilaquattrocentosettantotto/00) L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui sopraal primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 n. 1221/2009 del Parlamento europeo Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001; - . Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15% 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente periodocomma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Si evidenziano Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le seguenti prescrizioni relative alla garanzia provvisoria: - riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. Le certificazioni o la documentazione a comprova delle condizioni che legittimano le riduzioni percentuali prima indicate, devono essere prodotte in sede di gara, in copia scansionata e firmata digitalmente, ed incluse nella “Busta Amministrativa”. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; in caso di applicazione delle riduzioni previste dal comma 7 dell’art. 93 D. Lgs 50/2016, devono essere allegate alla cauzione le copie conformi delle certificazioni del sistema di qualità che danno diritto alle riduzioni applicate. Per consentire la valutazione immediata della correttezza dell'importo garantito, il concorrente dovrà allegare al documento comprovante la costituzione della garanzia provvisoria un apposito Schema nel quale siano sintetizzati e spiegati i presupposti ed i calcoli che lo hanno condotto a determinare detto importo, nella misura che compare nella garanzia provvisoria, precisando quali riduzioni sono state applicate e in base a quali certificazioni; - in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo o di imprese, consorzio ordinario di tipo verticale la riduzione è ammessa esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati che si trovino singolarmente nella condizione di usufruire del beneficio; il beneficio della riduzione non è frazionabile tra gli operatori economici che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria; La garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo; - la cauzione può essere costituitapotrà, a scelta dell'offerente, dell’offerente essere presentata nei seguenti modi: ➢ Mediante cauzione costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del depositoxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, presso una sezione xxxxxx xx Xxxxxxxxx Comunale (Banca di tesoreria provinciale Credito Cooperativo di Treviglio – Filiale di Vailate) o presso le aziende autorizzate, autorizzate a titolo di pegno a favore dell'amministrazione dell’Amministrazione aggiudicatrice; . In ogni caso la cauzione del 2% dovrà essere accompagnata da una dichiarazione - la garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano un fidejussore verso l’operatore economico concorrente - d’impegno a rilasciare la cauzione definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; ➢ Mediante fidejussione portata da polizza assicurativa rilasciata da impresa d’assicurazione debitamente autorizzata all’esercizio in ramo cauzioni ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività sensi del T.U. delle Leggi sull’esercizio delle Assicurazioni private approvato con DPR 13.2.1959 n. 449 o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo nell’elenco speciale di cui all'artall’art. 106 107 del D. Lgs. 1° decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa; - la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giornigaranzie, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. - quale che sia la forma di costituzione della garanzia provvisoria, l'offerta va altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha eventualmente rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del Contratto, di cui all'art. 103 D. Lgs 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. In caso di partecipazione di Consorzio o in altra modalità plurisoggettiva ammessa, la garanzia può essere presentata anche solo dalla mandataria o ciò autorizzati dal consorzio. La committente, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, consente contestualmente, nei loro confronti, lo svincolo della garanzia tempestivamente Ministero dell’Economia e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanziadelle Finanze.

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Samples: Disciplinare Di Gara a Procedura Negoziata Per L’affidamento in Concessione Del Servizio Di Refezione Scolastica Per Gli Alunni

Garanzia a corredo dell’offerta. A pena di esclusione(art. 93 D.Lgs 50/2016) consistente in: copia scansionata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’ operatore economico offerente, l’offerta è corredata da una garanzia provvisoriaattestante il versamento della cauzione provvisoria a corredo dell’offerta, pari al 2% per cento dell’importo massimo spendibile dell’accordo quadrodell'appalto (€ 704.000,00), sotto forma di cauzione o di fideiussione, secondo le previsioni e nelle forme di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Le fidejussioni non dovranno riportare aggiunte o correzioni commisurata a mano che non siano controfirmate dal concorrente e dal fideiussore, pena la non ammissione dell’offerta€ 14.080,00 (quattordicimilazeroottanta/00). Ai sensi dell'artdell’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016: - c. 7, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI XXX XXX0000; - l'importo CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L’importo della garanzia così determinato è commisurato ad 7.040,00 (settemilazeroquaranta/00) L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui sopraal primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 n. 1221/2009 del Parlamento europeo Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001; - . Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15% 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente periodocomma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Si evidenziano Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le seguenti prescrizioni relative alla garanzia provvisoria: - riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. Le certificazioni o la documentazione a comprova delle condizioni che legittimano le riduzioni percentuali prima indicate, devono essere prodotte in sede di gara, in copia scansionata e firmata digitalmente, ed incluse nella “Busta Amministrativa”. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; in caso di applicazione delle riduzioni previste dal comma 7 dell’art. 93 D. Lgs 50/2016, devono essere allegate alla cauzione le copie conformi delle certificazioni del sistema di qualità che danno diritto alle riduzioni applicate. Per consentire la valutazione immediata della correttezza dell'importo garantito, il concorrente dovrà allegare al documento comprovante la costituzione della garanzia provvisoria un apposito Schema nel quale siano sintetizzati e spiegati i presupposti ed i calcoli che lo hanno condotto a determinare detto importo, nella misura che compare nella garanzia provvisoria, precisando quali riduzioni sono state applicate e in base a quali certificazioni; - in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo o di imprese, consorzio ordinario di tipo verticale la riduzione è ammessa esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati che si trovino singolarmente nella condizione di usufruire del beneficio; il beneficio della riduzione non è frazionabile tra gli operatori economici che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria; La garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo; - la cauzione può essere costituitapotrà, a scelta dell'offerente, dell’offerente essere presentata nei seguenti modi: ➢ Mediante cauzione costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del depositoxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, presso una sezione xxxxxx xx Xxxxxxxxx Comunale (Banca Popolare di tesoreria provinciale Bergamo) o presso le aziende autorizzate, autorizzate a titolo di pegno a favore dell'amministrazione dell’Amministrazione aggiudicatrice; . In ogni caso la cauzione del 2% dovrà essere accompagnata da una dichiarazione - la garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano un fidejussore verso l’ operatore economico concorrente - d’impegno a rilasciare la cauzione definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; ➢ Mediante fidejussione portata da polizza assicurativa rilasciata da impresa d’assicurazione debitamente autorizzata all’esercizio in ramo cauzioni ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività sensi del T.U. delle Leggi sull’esercizio delle Assicurazioni private approvato con DPR 13.2.1959 n. 449 o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo nell’elenco speciale di cui all'artall’art. 106 107 del D. Lgs. 1° decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa; - la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giornigaranzie, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. - quale che sia la forma di costituzione della garanzia provvisoria, l'offerta va altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha eventualmente rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del Contratto, di cui all'art. 103 D. Lgs 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. In caso di partecipazione di Consorzio o in altra modalità plurisoggettiva ammessa, la garanzia può essere presentata anche solo dalla mandataria o ciò autorizzati dal consorzio. La committente, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, consente contestualmente, nei loro confronti, lo svincolo della garanzia tempestivamente Ministero dell’Economia e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanziadelle Finanze.

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Samples: Disciplinare Di Gara a Procedura Aperta Per L’affidamento Del Servizio Di Refezione Scolastica E Altri Servizi Ristorativi Comunali Del Comune Di Chiuduno, Per Il Periodo 19 Settembre 2016 – 18 Settembre 2020

Garanzia a corredo dell’offerta. A pena di esclusione, l’offerta L’offerta è corredata da una garanzia provvisoriaCauzione provvisoria (a pena di esclusione), pari al 2% per cento dell’importo massimo spendibile dell’accordo quadrodell'importo del prezzo di base indicato nel bando o nell’invito (€. 2.515,90), sotto forma di cauzione o di fideiussionecostituita, a scelta dell’offerente, secondo le previsioni e nelle forme modalità di cui all'artall’art. 93 del D. LgsD.Lgs 50/2016, da: - contanti o assegno circolare “non trasferibile” intestato al Comune di Ilbono con allegata dichiarazione di impegno a presentare cauzione definitiva in caso di aggiudicazione. Resta fermo l’obbligo della presentazione della cauzione definitiva in caso di aggiudicazione nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs.vo n° 50/2016. - fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 del decreto legislativo n° 385 del 1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal competente Ministero. La garanzia deve cauzione dovrà avere validità per almeno centottanta 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La garanzia dell’offerta e copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Le fidejussioni non dovranno riportare aggiunte o correzioni a mano che non siano controfirmate dal concorrente e dal fideiussore, pena la non ammissione dell’offertacontratto. Ai sensi dell'artnon aggiudicatari la cauzione è restituita entro quindici giorni dall’aggiudicazione. 93 comma 7 A pena di esclusione, la fidejussione bancaria, la polizza assicurativa e anche quella rilasciata da intermediari finanziari, devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del D. Lgsdebitore principale e la sua operatività entro quindici giorni, a seguito di richiesta della stazione appaltante. 50/2016: - l'importo Deve essere riportata, a pena di esclusione, la clausola esplicita di rinuncia all’eccezione di cui all'articolo 1957, c.2, del codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, stazione appaltante; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi. L’importo della garanzia è ridotto del 50% cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, rilasciata la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI XXX XXX0000; - l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001; - l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN CEI ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 140679000. Per fruire delle riduzioni di cui al presente periodotale beneficio, l'operatore l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Si evidenziano le seguenti prescrizioni relative alla garanzia provvisoria: - in caso di applicazione delle riduzioni previste dal comma 7 dell’art. 93 D. Lgs 50/2016, devono essere allegate alla cauzione le copie conformi delle certificazioni del sistema di qualità che danno diritto alle riduzioni applicate. Per consentire la valutazione immediata della correttezza dell'importo garantito, il concorrente dovrà allegare al documento comprovante la costituzione della garanzia provvisoria un apposito Schema nel quale siano sintetizzati e spiegati i presupposti ed i calcoli che lo hanno condotto a determinare detto importo, nella misura che compare nella garanzia provvisoria, precisando quali riduzioni sono state applicate e in base a quali certificazioni; - in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo; - la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice; - la garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa; - la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. - quale che sia la forma di costituzione della garanzia provvisoria, l'offerta va altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha eventualmente rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del Contratto, di cui all'art. 103 D. Lgs 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. In caso di partecipazione di Consorzio o in altra modalità plurisoggettiva ammessa, la garanzia può essere presentata anche solo dalla mandataria o dal consorzio. La committente, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, consente contestualmente, nei loro confronti, lo svincolo della garanzia tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

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Samples: www.regione.sardegna.it

Garanzia a corredo dell’offerta. A pena di esclusione, l’offerta è corredata da una Le ditte partecipanti dovranno provvedere a presentare garanzia provvisoria, provvisoria pari al 2% dell'importo triennale posto a base di gara per cento dell’importo massimo spendibile dell’accordo quadro, sotto forma di cauzione o di fideiussione, ogni lotto. secondo le previsioni e nelle forme prescrizioni di cui all'art. 93 75 del D. Lgsd.lgs. 50/2016163/2006. La garanzia provvisoria dovrà: - essere prestata mediante apposita fidejussione bancaria o assicurativa, ai sensi dell’art. 75 comma 3 del d.lgs. 163/06, da redigere anche in base agli schemi tipo di cui al DM 12.03.2004 n. 123; - essere rilasciata da istituti di credito o imprese di assicurazione all’uopo autorizzati. La garanzia deve inoltre: - contenere l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113 d.lgs. 163/06, qualora l’offerente risultasse affidatario; - avere validità per almeno centottanta giorni n. 180 gg. dalla data di presentazione dell’offerta; - prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile; - essere operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Ente appaltante. I raggruppamenti temporanei e i consorzi di cui all’art. 34 comma e) del d.lgs 163/06, non ancora costituiti, dovranno produrre la cauzione provvisoria intestata espressamente a tutte le imprese che faranno parte del raggruppamento o consorzio. La cauzione provvisoria dovrà essere, altresì, sottoscritta da tutte le imprese che faranno parte del raggruppamento. La Stazione Appaltante provvederà allo svincolo della garanzia copre la mancata sottoscrizione provvisoria con le modalità e con i termini di cui all’art. 75 del contratto per fatto dell’affidatariod.lgs. 163/06. I concorrenti in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Le fidejussioni non dovranno riportare aggiunte o correzioni a mano che non siano controfirmate dal concorrente e dal fideiussore, pena la non ammissione dell’offerta. Ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016: - l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione potranno usufruire della riduzione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI XXX XXX0000; - l'importo 50% della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001; - l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente periodopunto, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, a condizione che il possesso dei relativi requisiti di tale requisito sia adeguatamente comunicato nell’ambito della dichiarazione sostitutiva. N.B.: Le fideiussioni e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Si evidenziano le seguenti prescrizioni relative alla garanzia provvisoria: - in caso di applicazione delle riduzioni previste dal comma 7 dell’art. 93 D. Lgs 50/2016, devono essere allegate alla cauzione le copie conformi delle certificazioni del sistema di qualità che danno diritto alle riduzioni applicate. Per consentire la valutazione immediata della correttezza dell'importo garantito, il concorrente dovrà allegare al documento comprovante la costituzione della garanzia provvisoria un apposito Schema nel quale siano sintetizzati e spiegati i presupposti ed i calcoli che lo hanno condotto a determinare detto importo, nella misura che compare nella garanzia provvisoria, precisando quali riduzioni sono state applicate e in base a quali certificazioni; - in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo; - la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice; - la garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa; - la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. - quale che sia la forma di costituzione della garanzia provvisoria, l'offerta va altresì corredatapolizze dovranno essere, a pena di esclusione, dall'impegno corredate da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia (anche nell’ipotesi di firma digitale apposta sul documento) ai sensi del d.p.r. 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, da fotocopia di un fideiussore, anche diverso da quello che ha eventualmente rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del Contratto, documento di cui all'art. 103 D. Lgs 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. In caso identità in corso di partecipazione di Consorzio o in altra modalità plurisoggettiva ammessa, la garanzia può essere presentata anche solo dalla mandataria o dal consorziovalidità dei suddetti soggetti sottoscrittori. La committentecauzione definitiva dovrà, nell’atto invece, essere corredata di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, consente contestualmente, nei loro confronti, lo svincolo della garanzia tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine assolvimento dell’imposta di validità della garanziabollo.

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