Common use of Forza maggiore Clause in Contracts

Forza maggiore. 6.1 L’esecuzione del Contratto (ad eccezione dell’obbligazione dell’Acquirente di effettuare il pagamento di tutte le somme dovute al Venditore in forza del Contratto stesso) sarà sospesa, con esclusione di ogni responsabilità, nel caso e nella misura in cui tale esecuzione sia impedita o ritardata per effetto di qualunque fatto o circostanza al di fuori della ragionevole sfera di controllo della parte che ne risulti affetta, inclusi, a titolo meramente esemplificativo: caso fortuito, guerre, conflitti armati o attacchi terroristici, sommosse, incendi, esplosioni, incidenti, inondazioni, sabotaggi, necessità di ottemperanza a ordini ed ordinanze di qualsivoglia natura provenienti da Pubbliche Autorità (inclusi, a mero titolo esemplificativo, il divieto di esportazione o riesportazione o la mancata concessione o revoca di valide licenze all’esportazione), agitazioni operaie, scioperi, serrate o ingiunzioni. Il Venditore non avrà alcun obbligo di fornire alcun hardware, software, servizi o tecnologie a meno che e fino a che non abbia ricevuto le necessarie licenze o autorizzazioni o abbia fatto richiesta di licenze generali o eccezioni alla necessità di licenze ai sensi della normativa, leggi, regolamenti ordini e requisiti applicabili in materia di controllo all’importazione, esportazione e relative sanzioni, così come di volta in volta modificata (inclusa, in via meramente esemplificativa, la normativa in vigore negli Stati Uniti, nell’Unione Europea e nella giurisdizione in cui il Venditore ha stabilito la propria sede o dalla quale i beni sono forniti). Se per qualsiasi ragione alcune di tali licenze, autorizzazioni o approvazioni siano negate o revocate, o se si verificano cambiamenti in alcuna di tali normative in vigore, leggi, regolamenti, ordinanze o requisiti, che impediscano al Venditore di adempiere al Contratto, o che a ragionevole giudizio del Venditore esporrebbero altrimenti il Venditore e/o l’(le) Affiliata(e) del Venditore al rischio di responsabilità ai sensi della vigente normativa, leggi, regolamenti, ordinanze o requisiti, il Venditore sarà liberato senza alcuna responsabilità da tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto.

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Forza maggiore. 6.1 L’esecuzione del Contratto (ad eccezione dell’obbligazione dell’Acquirente di effettuare Non si intenderà inadempiuto il pagamento di tutte le somme dovute al Venditore in forza del Contratto stesso) sarà sospesa, con esclusione di ogni responsabilità, nel caso e presente accordo nella misura in cui il mancato rispetto delle obbligazioni non sia conseguenza di comportamento colposo o negligente e tale esecuzione condizione di inadempimento non possa essere altrimenti impedita da un intervento in buona fede della parte onerata dell’obbligazione, che possa porre in essere comportamenti idonei a prevenire o mitigare la condizione di mancato adempimento (Forza Maggiore). A titolo esemplificativo e non esaustivo sono ricompresi eventi e condizioni quali: il mancato adempimento a causa di mezzi di trasporto inadeguati; guasto di macchinari o attrezzature; impossibilità di proteggere materiali, forniture, carburante o energia a termini e condizioni commercialmente ragionevoli; scioperi; blocco o altra controversia di lavoro che impedisca di operare; incendi; alluvioni; uragani; terremoti; altri elementi naturali avversi; malattie; epidemie; pandemie o quarantene;guerre; emergenze nazionali; terrorismo, rivolte; ribellioni; rivoluzioni; altri disordini civili; azioni di autorità militari; embarghi; ordini o atti di qualsiasi governo, sia impedita straniero, nazionale o ritardata per effetto di qualunque fatto locale, sia esso valido o circostanza non valido, o qualsiasi altra causa simile o anche differente che crei un impedimento che vada al di fuori della là del ragionevole sfera di controllo della parte che ne risulti affetta, inclusi, a titolo meramente esemplificativo: caso fortuito, guerre, conflitti armati o attacchi terroristici, sommosse, incendi, esplosioni, incidenti, inondazioni, sabotaggi, necessità di ottemperanza a ordini ed ordinanze di qualsivoglia natura provenienti da Pubbliche Autorità (inclusi, a mero titolo esemplificativo, il divieto di esportazione o riesportazione o la mancata concessione o revoca di valide licenze all’esportazione), agitazioni operaie, scioperi, serrate o ingiunzioniParte onerata. Il Venditore Xxxxxxx non avrà alcun obbligo di fornire alcun hardware, software, servizi o tecnologie a meno che e fino a che non abbia ricevuto le necessarie licenze o autorizzazioni o abbia fatto richiesta di licenze generali o eccezioni alla necessità di licenze ai sensi della normativa, leggi, regolamenti ordini e requisiti applicabili in materia di controllo all’importazione, esportazione e relative sanzioni, così come di volta in volta modificata (inclusa, in via meramente esemplificativa, la normativa in vigore negli Stati Uniti, nell’Unione Europea e nella giurisdizione in cui il Venditore ha stabilito la propria sede o dalla quale procurarsi i beni sono forniti)oggetto di contratto da altre fonti e potrà assegnare la fornitura di merci ad altre società del Gruppo Nouryon (inclusa sé stessa) che abbiano la disponibilità del prodotto oggetto di contratto, ovvero a loro clienti, partners, distributori e rivenditori, a propria discrezione e secondo principi di equità e funzionalità . Se per la durata degli eventi di Forza Maggiore dovesse superare i sei (6) mesi o ragionevolmente si dovesse prevedere che superi i sei (6) mesi, Xxxxxxx avrà il diritto di recedere da qualsiasi ragione alcune obbligo di tali licenze, autorizzazioni o approvazioni siano negate o revocate, o se si verificano cambiamenti in alcuna di tali normative in vigore, leggi, regolamenti, ordinanze o requisiti, fornitura senza che impediscano l'Acquirente abbia alcun diritto al Venditore di adempiere al Contratto, o che a ragionevole giudizio del Venditore esporrebbero altrimenti il Venditore e/o l’(le) Affiliata(e) del Venditore al rischio di responsabilità ai sensi della vigente normativa, leggi, regolamenti, ordinanze o requisiti, il Venditore sarà liberato senza alcuna responsabilità da tutte le obbligazioni derivanti dal Contrattorisarcimento.

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Forza maggiore. 6.1 L’esecuzione del Contratto (ad eccezione dell’obbligazione dell’Acquirente Sono considerati quali casi di effettuare il pagamento di tutte le somme dovute al Venditore in forza del Contratto stesso) sarà sospesamaggiore o casi fortuiti quegli eventi che non dipendono dalla volontà delle parti, con esclusione di ogni responsabilitàche non si potevano ragionevolmente prevedere e che non potevano ragionevolmente essere evitati o sormontati, nel caso e nella misura in cui tale esecuzione sia impedita il loro verificarsi renda del tutto impossibile l'adempimento degli obblighi convenuti. In generale, sono equiparati a casi di forza maggiore o ritardata per effetto fortuiti che sollevano la nostra Società dall'obbligo di qualunque fatto consegna nei termini prestabiliti: scioperi da parte di tutto o circostanza al di fuori parte del personale della ragionevole sfera di controllo della parte che ne risulti affettanostra Società o dei suoi vettori abituali, inclusiincendi, a titolo meramente esemplificativo: caso fortuitoinondazioni, guerre, conflitti armati blocco della produzione a causa di guasti accidentali, l'impossibilità di essere riforniti di materie prime, epidemie, barriere di disgelo, blocchi stradali, sciopero o attacchi terroristiciinterruzione del rifornimento elettrico o interruzione della fornitura per una causa non attribuibile alla nostra Società, sommossenonché qualsiasi altra causa di interruzione di rifornimento attribuibile ai nostri fornitori. In tali circostanze, incendila nostra Società informerà il cliente per iscritto, esplosionigeneralmente via fax o posta elettronica, incidentientro le VENTIQUATTRO (24) ore dalla data di accadimento degli eventi; il contratto che vincola la nostra Società e il cliente viene, inondazioniquindi, sabotaggi, necessità di ottemperanza a ordini ed ordinanze di qualsivoglia natura provenienti da Pubbliche Autorità (inclusidiritto sospeso senza indennità, a mero titolo esemplificativopartire dalla data in cui è sopravvenuto l'evento ostativo. Se l'evento dovesse durare più di TRENTA (30) giorni dalla data in cui si è sopravvenuto l'evento ostativo, il divieto contratto di esportazione o riesportazione o vendita sottoscritto tra la mancata concessione o revoca nostra Società ed il suo cliente potrà essere risolto dalla parte più diligente, senza che nessuna delle parti possa pretendere il risarcimento dei danni e degli interessi. Detta risoluzione avrà effetto alla data della prima presentazione della lettera raccomandata con avviso di valide licenze all’esportazione), agitazioni operaie, scioperi, serrate o ingiunzioni. Il Venditore non avrà alcun obbligo ricevimento denunciante il suddetto contratto di fornire alcun hardware, software, servizi o tecnologie a meno che e fino a che non abbia ricevuto le necessarie licenze o autorizzazioni o abbia fatto richiesta di licenze generali o eccezioni alla necessità di licenze ai sensi della normativa, leggi, regolamenti ordini e requisiti applicabili in materia di controllo all’importazione, esportazione e relative sanzioni, così come di volta in volta modificata (inclusa, in via meramente esemplificativa, la normativa in vigore negli Stati Uniti, nell’Unione Europea e nella giurisdizione in cui il Venditore ha stabilito la propria sede o dalla quale i beni sono forniti). Se per qualsiasi ragione alcune di tali licenze, autorizzazioni o approvazioni siano negate o revocate, o se si verificano cambiamenti in alcuna di tali normative in vigore, leggi, regolamenti, ordinanze o requisiti, che impediscano al Venditore di adempiere al Contratto, o che a ragionevole giudizio del Venditore esporrebbero altrimenti il Venditore e/o l’(le) Affiliata(e) del Venditore al rischio di responsabilità ai sensi della vigente normativa, leggi, regolamenti, ordinanze o requisiti, il Venditore sarà liberato senza alcuna responsabilità da tutte le obbligazioni derivanti dal Contrattovendita.

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Forza maggiore. 6.1 L’esecuzione del Contratto In caso si verifichino eventi di forza maggiore (ad eccezione dell’obbligazione dell’Acquirente di effettuare il pagamento di tutte le somme dovute al Venditore in forza del Contratto stesso) sarà sospesa, con esclusione di ogni responsabilità, nel caso e nella misura in cui tale esecuzione sia impedita o ritardata per effetto di qualunque fatto o circostanza al di fuori della ragionevole sfera di controllo della parte che ne risulti affetta, inclusi, a titolo meramente esemplificativo: caso fortuito, guerre, conflitti armati o attacchi terroristici, sommosse, incendi, esplosioni, incidenti, inondazioni, sabotaggi, necessità di ottemperanza a ordini ed ordinanze di qualsivoglia natura provenienti da Pubbliche Autorità (inclusi, a mero titolo esemplificativo, il divieto di esportazione o riesportazione o la mancata concessione o revoca di valide licenze all’esportazione), agitazioni operaie, scioperi, serrate o ingiunzioni. Il Venditore non avrà alcun obbligo di fornire alcun hardware, software, servizi o tecnologie a meno che e fino a che non abbia ricevuto le necessarie licenze o autorizzazioni o abbia fatto richiesta di licenze generali o eccezioni alla necessità di licenze ai sensi della normativa, leggi, regolamenti ordini e requisiti applicabili in materia di controllo all’importazione, esportazione e relative sanzioni, così come di volta in volta modificata (inclusaquali, in via meramente esemplificativa, guerre, terremoti, inondazioni, insurrezioni o moti popolari, provvedimenti delle Pubbliche Autorità che abbiano incidenza sulla capacità o possibilità delle Parti di eseguire l'attività, incendi non causati direttamente o indirettamente da fatti colposi o dolosi imputabili alla parte ed altre cause consimili) che impediscano o rendano estremamente gravoso a ciascuna delle Parti il rispetto dei termini previsti per l’adempimento, quella tra le Parti il cui adempimento sia impedito o ritardato da tali eventi, non sarà responsabile per il ritardo o per l'inadempimento. La pandemia da Covid – 19 non è intesa come causa di forza maggiore a meno che essa non comporti un oggettivo e significativo mutamento delle condizioni di esecuzione delle prestazioni. Quella tra le Parti che sia colpita da un evento di Forza Maggiore dovrà notificare all’altra, per iscritto, il verificarsi dell’evento ritenuto di forza maggiore entro e non oltre 72 (settantadue) ore dal suo venire in essere. L’eventuale nuovo termine di adempimento sarà concordato tra le Parti in relazione all’impedimento della causa di Forza Maggiore. Qualsiasi mancanza o ritardo della comunicazione dell’esistenza o della cessazione della causa di Forza Maggiore causerà la normativa responsabilità della Parte così inadempiente per i danni sofferti dall’altra Parte e che avrebbero potuto essere evitati o contenuti se essa avesse tempestivamente ricevuto la comunicazione. In ogni caso le Parti si adopereranno, per quanto possibile, al fine di ridurre le conseguenze della forza maggiore e faranno tutto quanto in vigore negli Stati Uniti, nell’Unione Europea loro potere per ristabilire nel più breve tempo possibile le condizioni di normalità e nella giurisdizione ridurre l'eventuale danno dell'altra Parte. Nel caso in cui l’evento di Forza Maggiore perduri per un periodo di almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, le Parti si accorderanno entro 3 (tre) giorni dalla cessazione dell’evento in merito alle azioni da intraprendere; il Venditore ha stabilito la propria sede o dalla quale i beni sono forniti). Se termine di adempimento sarà conseguentemente posticipato per qualsiasi ragione alcune un periodo pari alla durata dell'evento di tali licenze, autorizzazioni o approvazioni siano negate o revocate, o se si verificano cambiamenti in alcuna di tali normative in vigore, leggi, regolamenti, ordinanze o requisiti, Forza Maggiore oltre al tempo ragionevolmente necessario al ripristino delle condizioni che impediscano al Venditore di adempiere al Contratto, o che a ragionevole giudizio del Venditore esporrebbero altrimenti il Venditore e/o l’(le) Affiliata(e) del Venditore al rischio di responsabilità ai sensi della vigente normativa, leggi, regolamenti, ordinanze o requisiti, il Venditore sarà liberato senza alcuna responsabilità da tutte le rendano possibile l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto.

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Forza maggiore. 6.1 L’esecuzione del Contratto (ad eccezione dell’obbligazione dell’Acquirente di effettuare il pagamento di tutte le somme dovute al Venditore in Per forza del Contratto stesso) sarà sospesamaggiore si intende ogni azione e/o evento imprevedibile, con esclusione di ogni responsabilitàindipendente dalla diretta volontà delle parti contrattuali, nel caso e nella misura in cui tale esecuzione sia impedita o ritardata per effetto di qualunque fatto o circostanza al di fuori del loro controllo ed a cui non è possibile porre tempestivamente rimedio adeguato (a titolo esemplificativo e non limitativo: guerra, atti di terrorismo, sommosse e tumulti, scioperi trasporti e/o dogane, misure amministrative di sequestro, leggi o regolamenti di ogni ente territoriale o autorità amministrativa, interruzione vie di comunicazione, embargo, incendio, sabotaggio, calamità o eventi naturali avversi quali nevicate intense, frane, inondazioni, fughe di gas, provvedimenti ostativi da parte di Autorità governative o fiscali o doganali o responsabili del transito dei mezzi di trasporto, sospensione nel rifornimento di materie prime, di attrezzature, di energia motrice o elettrica o combustibile, di prestazioni di lavoro, temporanea impossibilità del trasportatore prescelto, ritardo di consegna, controversie di lavoro di ogni tipo). Al verificarsi di detti eventi di forza maggiore, gli obblighi delle Parti che non possano essere adempiuti in ragione di tale causa si considereranno automaticamente sospesi, senza penalità, per la durata dello stato di forza maggiore. Le Parti s’impegnano comunque ad assumere le iniziative in loro potere per cercare di assicurare, entro breve tempo, il normale adempimento delle obbligazioni. Qualora le parti non siano in grado di eseguire le prestazioni per un periodo di tempo superiore ai dodici mesi in ragione del perdurare della causa di forza maggiore, le stesse si incontreranno al fine di adottare le opportune determinazioni in merito al Contratto. Qualora in qualsiasi momento, durante il periodo di vigenza del presente Contratto, i) la prosecuzione dell’adempimento degli obblighi del Venditore derivanti dal presente Contratto divenga eccessivamente onerosa a causa di un evento non dipendente dal ragionevole sfera controllo del Venditore, evento che il Venditore non era ragionevolmente tenuto a prendere in considerazione al momento della sottoscrizione del presente Contratto e, qualora ii) il Venditore non abbia potuto ragionevolmente evitare o superare tale evento o le sue conseguenze, le Parti, entro i 30 giorni successivi alla comunicazione scritta da parte del Venditore all’Acquirente circa l’intervenire di controllo della un evento ostativo di forza maggiore, negozieranno condizioni contrattuali alternative dirette ad alleviare o mitigare gli effetti di tale eccessiva onerosità sopravvenuta. Se le Parti non sono in grado di raggiungere l’accordo in merito a tali termini contrattuali alternativi, il Venditore avrà facoltà di dar corso alla risoluzione del presente Contratto e di trattenere la parte che ne risulti affetta, inclusidel Prezzo d’Acquisto già corrisposta dall’Acquirente, a titolo meramente esemplificativo: caso fortuito, guerre, conflitti armati o attacchi terroristici, sommosse, incendi, esplosioni, incidenti, inondazioni, sabotaggi, necessità di ottemperanza a ordini ed ordinanze di qualsivoglia natura provenienti da Pubbliche Autorità (inclusi, a mero titolo esemplificativo, il divieto di esportazione o riesportazione o la mancata concessione o revoca di valide licenze all’esportazione), agitazioni operaie, scioperi, serrate o ingiunzioni. Il parziale ristoro per le spese sostenute dal Venditore non avrà alcun obbligo di fornire alcun hardware, software, servizi o tecnologie a meno che e fino a che non abbia ricevuto le necessarie licenze o autorizzazioni o abbia fatto richiesta di licenze generali o eccezioni alla necessità di licenze ai sensi della normativa, leggi, regolamenti ordini e requisiti applicabili in materia di controllo all’importazione, esportazione e relative sanzioni, così come di volta in volta modificata (inclusa, in via meramente esemplificativa, la normativa in vigore negli Stati Uniti, nell’Unione Europea e nella giurisdizione in cui il Venditore ha stabilito la propria sede o dalla quale i beni sono forniti). Se per qualsiasi ragione alcune di tali licenze, autorizzazioni o approvazioni siano negate o revocate, o se si verificano cambiamenti in alcuna di tali normative in vigore, leggi, regolamenti, ordinanze o requisiti, che impediscano relazione al Venditore di adempiere al Contratto, o che a ragionevole giudizio del Venditore esporrebbero altrimenti il Venditore e/o l’(le) Affiliata(e) del Venditore al rischio di responsabilità ai sensi della vigente normativa, leggi, regolamenti, ordinanze o requisiti, il Venditore sarà liberato senza alcuna responsabilità da tutte le obbligazioni derivanti dal presente Contratto.

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Forza maggiore. 6.1 L’esecuzione Ciascuna delle Parti non sarà responsabile nei confronti dell’altra Parte per qualsiasi perdita o danno che potrebbero essere causati a quest’ultima quale risultato diretto o indiretto di ritardi, ostacoli o impedimenti nell’adempiere agli obblighi di cui al Contratto conseguenti a fatti o circostanze al di fuori del Contratto (ad eccezione dell’obbligazione dell’Acquirente proprio controllo. In tal caso, la Parte non impossibilitata alla prestazione sarà sollevata dal proprio obbligo di effettuare prestazione all’altra Parte per il pagamento periodo in cui la controprestazione dell’altra Parte rimane sospesa. In tale evenienza di tutte le somme dovute al Venditore in forza del Contratto stesso) sarà sospesa, con esclusione di ogni responsabilitàmaggiore, nel caso e nella misura in cui uno o più Servizi erogati da EI TOWERS non possano essere forniti in riferimento ad una o più Apparecchiature di Trasmissione e tale esecuzione sia impedita o ritardata disservizio provochi un malfunzionamento del Segnale originato dal Sito di irradiazione, EI TOWERS adotterà ogni proprio massimo sforzo per effetto mettere a disposizione del CLIENTE una soluzione alternativa adeguata alle esigenze commerciali di qualunque fatto o circostanza quest’ultima e, comunque, idonea al mantenimento della originaria Area di fuori della ragionevole sfera Servizio relativa al Sito di controllo della parte che ne risulti affetta, inclusi, a titolo meramente esemplificativo: caso fortuito, guerre, conflitti armati o attacchi terroristici, sommosse, incendi, esplosioni, incidenti, inondazioni, sabotaggi, necessità di ottemperanza a ordini ed ordinanze di qualsivoglia natura provenienti da Pubbliche Autorità (inclusi, a mero titolo esemplificativoriferimento. Tale soluzione alternativa dovrà essere sottoposta al vaglio del CLIENTE, il divieto quale se valutasse la proposta di esportazione o riesportazione o la mancata concessione o revoca EI TOWERS non corrispondente alle proprie esigenze, avrà diritto di valide licenze all’esportazione)estromettere dai Servizi l’Apparecchiatura di Trasmissione coinvolta dal disservizio, agitazioni operaie, scioperi, serrate o ingiunzionicon l’eventuale riduzione del Corrispettivo Annuale come indicato all'Allegato Articolo 4. Il Venditore non avrà alcun obbligo di fornire alcun hardwareCLIENTE, softwaresalvo il risarcimento del maggior danno, servizi o tecnologie è legittimata a meno che e fino risolvere il Contratto qualora l’impossibilità della prestazione produca alternativamente: Le Parti si impegnano inoltre a che non abbia ricevuto rinegoziare in buona fede le necessarie licenze o autorizzazioni o abbia fatto richiesta di licenze generali o eccezioni alla necessità di licenze ai sensi della normativa, leggi, regolamenti ordini e requisiti applicabili in materia di controllo all’importazione, esportazione e relative sanzioni, così come di volta in volta modificata (inclusa, in via meramente esemplificativa, la normativa in vigore negli Stati Uniti, nell’Unione Europea e nella giurisdizione in cui il Venditore ha stabilito la propria sede o dalla quale i beni sono forniti). Se per qualsiasi ragione alcune di tali licenze, autorizzazioni o approvazioni siano negate o revocate, o se si verificano cambiamenti in alcuna di tali normative in vigore, leggi, regolamenti, ordinanze o requisiti, che impediscano al Venditore di adempiere eventuali modifiche al Contratto, qualora entrambe concordino preventivamente circa la rilevanza di intervenute modifiche di legge, di regolamento, di provvedimento amministrativo o di altra natura che a ragionevole giudizio del Venditore esporrebbero altrimenti il Venditore alterino in misura consistente i presupposti commerciali e/o l’(le) Affiliata(e) tecnologici alla base dell'instaurazione del Venditore al rischio di responsabilità ai sensi della vigente normativa, leggi, regolamenti, ordinanze o requisiti, il Venditore sarà liberato senza alcuna responsabilità da tutte le obbligazioni derivanti dal Contrattorapporto in oggetto.

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Samples: Contratto Di Full Service, Contratto Di Full Service

Forza maggiore. 6.1 L’esecuzione Ai fini del presente articolo 8.7, per "Parte interessata" si intende una parte del presente Contratto che è interessata da, o che sostiene di essere interessata da, un Evento di Forza Maggiore. Per "Evento di Forza Maggiore" si intende un evento il cui verificarsi è al di fuori del ragionevole controllo della Parte Interessata, inclusi (ad eccezione dell’obbligazione dell’Acquirente a titolo esemplificativo ma non esaustivo) i seguenti: (a) cause di effettuare il pagamento forza maggiore (inclusi terremoti o altri disastri naturali), atti di tutte le somme dovute al Venditore in terrorismo, guerre o operazioni belliche, disordini civili o sommosse; (b) [inadempienza di terzi, azioni sindacali (che non riguardino la forza del Contratto stesso) sarà sospesalavoro della Parte Interessata)], con esclusione di ogni responsabilitàincendi, nel caso e inondazioni, esplosioni o danni dolosi, o guasti agli impianti o alle attrezzature (ma solo nella misura in cui tale esecuzione uno di questi sia impedita o ritardata per effetto di qualunque fatto o circostanza al di fuori della del ragionevole sfera di controllo della parte che ne risulti affettaParte Interessata); e (c) modifiche legislative, inclusinormative o standard industriali, a titolo meramente esemplificativo: caso fortuitoo ordini o direttive governative. Nessuna delle Parti violerà il presente Xxxxxxxxx, guerrené sarà responsabile per qualsiasi ritardo nell'esecuzione, conflitti armati o attacchi terroristicimancata esecuzione, sommossedi uno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi del presente Contratto, incendise tale ritardo o mancata esecuzione dovesse risultare da un Evento di Forza Maggiore. In tali circostanze, esplosionila Parte Interessata dovrà informare l'altra Parte il più rapidamente possibile per iscritto, incidentispecificando le circostanze e la durata prevista dell'Evento di Forza Maggiore, inondazionie dovrà tenere l'altra Parte regolarmente informata sulla situazione. Se, sabotaggi, necessità di ottemperanza a ordini ed ordinanze di qualsivoglia natura provenienti da Pubbliche Autorità (inclusi, a mero titolo esemplificativononostante gli sforzi della Parte interessata inadempiente, il divieto periodo di esportazione ritardo o riesportazione o la di mancata concessione o revoca esecuzione continua per più di valide licenze all’esportazione), agitazioni operaie, scioperi, serrate o ingiunzioni. Il Venditore non avrà alcun obbligo di fornire alcun hardware, software, servizi o tecnologie a meno che e fino a che non abbia ricevuto le necessarie licenze o autorizzazioni o abbia fatto richiesta di licenze generali o eccezioni alla necessità di licenze ai sensi della normativa, leggi, regolamenti ordini e requisiti applicabili in materia di controllo all’importazione, esportazione e relative sanzioni, così come di volta in volta modificata trenta (inclusa, in via meramente esemplificativa30) giorni consecutivi, la normativa in vigore negli Stati Uniti, nell’Unione Europea e nella giurisdizione in cui il Venditore ha stabilito la propria sede o dalla quale i beni sono forniti). Se per qualsiasi ragione alcune di tali licenze, autorizzazioni o approvazioni siano negate o revocate, o se si verificano cambiamenti in alcuna di tali normative in vigore, leggi, regolamenti, ordinanze o requisiti, che impediscano al Venditore di adempiere al Contratto, o che a ragionevole giudizio del Venditore esporrebbero altrimenti il Venditore e/o l’(le) Affiliata(e) del Venditore al rischio di responsabilità ai sensi della vigente normativa, leggi, regolamenti, ordinanze o requisiti, il Venditore sarà liberato Parte non interessata può risolvere senza alcuna responsabilità da tutte le obbligazioni derivanti dal Contrattotutti o parte dei Servizi interessati dall'Evento di Forza Maggiore [con effetto immediato] dandone comunicazione alla Parte Interessata.

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Samples: storage.gra.cloud.ovh.net, storage.gra.cloud.ovh.net

Forza maggiore. 6.1 L’esecuzione del Il Contratto (ad eccezione dell’obbligazione dell’Acquirente fatto salvo l'obbligo in capo all'Acquirente di effettuare il pagamento di pagare tutte le somme dovute al Venditore in forza del Contratto stessoconformità al Contratto) sarà sospesapuò essere sospeso, con esclusione di ogni senza responsabilità, nel caso e nella misura in cui tale esecuzione sia impedita il suo adempimento venga impedito o ritardata per effetto di qualunque fatto o circostanza ritardato da circostanze estranee al di fuori della ragionevole sfera di controllo della parte che ne risulti affettainteressata, inclusitra cui cause di forza maggiore, a titolo meramente esemplificativo: caso fortuitoguerra, guerreconflitto armato o attentato terroristico, conflitti armati insurrezione, incendio, esplosione, incidente, inondazione, sabotaggio; decisioni o attacchi terroristici, sommosse, incendi, esplosioni, incidenti, inondazioni, sabotaggi, necessità di ottemperanza a ordini ed ordinanze di qualsivoglia natura provenienti da Pubbliche Autorità azioni governative (inclusi, a mero titolo esemplificativo, compresi tra l'altro il divieto di esportazione o riesportazione o oppure la mancata concessione o la revoca di valide licenze all’esportazionedi esportazione valide); o conflitti sindacali, agitazioni operaiesciopero, scioperi, serrate o ingiunzioniserrata. Il Venditore non avrà ha alcun obbligo di fornire alcun hardwareMerce, softwareServizi o tecnologia, servizi o tecnologie a meno che nel caso in cui e fino a che finché non abbia ricevuto ottenga le necessarie licenze o autorizzazioni o abbia fatto richiesta di l'idoneità per le licenze generali o eccezioni alla necessità di licenze ai sensi della normativa, le deroghe previste da leggi, regolamenti ordini regolamenti, ordinanze e requisiti applicabili in materia di importazioni, controllo all’importazione, esportazione delle esportazioni e sanzioni e relative sanzionimodifiche, così come di volta in volta modificata (inclusa, in via meramente esemplificativa, la normativa in vigore vigenti negli Stati Uniti, nell’Unione Europea e nell'Unione Europeae nella giurisdizione incui hasede il Venditoreo l'Affiliatadel Venditoreo dalla qualesono forniti i prodotti. Nel caso in cui il Venditore ha stabilito la propria sede o dalla quale i beni sono forniti). Se cui, per qualsiasi ragione alcune di ragione, tali licenze, autorizzazioni o approvazioni siano negate vengano rifiutate o revocate, o se si verificano cambiamenti revocate oppure in alcuna caso di tali normative in vigore, modifica di leggi, regolamenti, ordinanze e requisiti che vietino al Venditore o requisiti, che impediscano al all'Affiliata del Venditore di adempiere al Contrattoil Contratto o che, o che a ragionevole giudizio del Venditore esporrebbero altrimenti o dell'Affiliata del Venditore espongano il Venditore e/e l'Affiliata o l’(le) Affiliata(e) le Affiliate del Venditore al rischio di responsabilità ai sensi della vigente normativa, previste da leggi, regolamenti, ordinanze o requisitie requisiti vigenti, il Venditore sarà liberato senza alcuna responsabilità o l'Affiliata del Venditore saranno esonerati da tutte le obbligazioni derivanti tutti gli obblighi previsti dal Contrattopresente Contratto e/o da qualsiasi Contratto collaterale.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

Forza maggiore. 6.1 L’esecuzione Automation Plus S.r.l. non sarà in alcun modo responsabile per inadempimento, ritardatato adempimento o mancata esecuzione di singoli contratti, ed il Cliente non avrà titolo per richiedere la risoluzione del Contratto (ad eccezione dell’obbligazione dell’Acquirente contratto e/o il risarcimento dei danni, qualora ciò derivi da cause di effettuare il pagamento di tutte le somme dovute al Venditore in forza del Contratto stesso) sarà sospesa, con esclusione di ogni responsabilità, nel caso e nella misura in cui tale esecuzione sia impedita o ritardata per effetto di qualunque fatto o circostanza maggiore. Per forza maggiore si deve intendere un evento che si verifica al di fuori della ragionevole sfera di controllo della parte che ne risulti affetta, inclusie/o competenza delle Parti; in essa rientrano, a titolo meramente esemplificativoesemplificativo e non esaustivo: caso fortuito, guerre, conflitti armati guerra; atti ostili; operazioni di tipo bellico; utilizzo di armi da guerra; sommosse; insurrezioni; guerre civili; guerre chimiche o attacchi terroristici, sommosse, incendi, esplosioni, incidenti, inondazioni, sabotaggi, necessità batteriologiche; rivoluzione; atti di ottemperanza a ordini ed ordinanze terrorismo od attentati di qualsivoglia natura provenienti da Pubbliche Autorità (inclusimatrice; confisca; nazionalizzazione; sanzioni, a mero titolo esemplificativoblocchi; embargo; atto di un'autorità internazionale, il divieto nazionale, locale; impossibilità di esportazione ottenere, o riesportazione o la mancata concessione o revoca di valide licenze all’esportazione)revoca, agitazioni operaie, scioperi, serrate o ingiunzioni. Il Venditore non avrà alcun obbligo di fornire alcun hardware, software, servizi o tecnologie a meno che e fino a che non abbia ricevuto le necessarie licenze o autorizzazioni o abbia fatto richiesta di licenze generali o eccezioni alla necessità di licenze ai sensi della normativa, leggi, regolamenti ordini e requisiti applicabili in materia di controllo all’importazione, importazione od esportazione e relative sanzioni, così come di volta in volta modificata (inclusa, in via meramente esemplificativa, la normativa in vigore negli Stati Uniti, nell’Unione Europea e nella giurisdizione in cui il Venditore ha stabilito la propria sede o dalla quale i beni sono forniti). Se per qualsiasi ragione alcune di tali licenze, autorizzazioni o approvazioni siano negate o revocate, o se si verificano cambiamenti in alcuna di tali normative in vigore, leggi, regolamenti, ordinanze o requisiti, che impediscano al Venditore di adempiere al Contratto, o che a ragionevole giudizio del Venditore esporrebbero altrimenti il Venditore e/o l’(le) Affiliata(e) di commercializzazione; restrizioni doganali; sciopero; serrata; interruzioni di servizi; incidenti stradali; naufragio; epidemie e/o pandemie e/o pestilenze; catastrofi od eventi naturali di notevoli dimensioni (terremoto, tempesta, maremoto, onde di marea, inondazione, incendio); disastri o contaminazioni radioattive; radiazioni ionizzati; danni derivanti dalla trasmutazione dell'atomo; materiali esplosivi; danni a infrastrutture, cali di tensione; guasti ad impianti o macchinari. L'inadempienza degli obblighi contrattuali giustificata da causa di forza maggiore non vale per l'obbligo del Venditore Cliente di corrispondere il pagamento previsto dal contratto. Se la prestazione dovuta da Automation Plus S.r.l. è soggetta a termine pattuito come essenziale dalle Parti, l'evento di forza maggiore determina l'immediata sospensione della decorrenza del termine, che ricomincerà a decorrere dalla conclusione dell'evento. Qualora l'evento di forza maggiore determini l'emersione di costi e/o spese a carico di Automation Plus S.r.l. connessi alla corretta esecuzione del contratto, essa avrà diritto al rischio rimborso di responsabilità ai sensi della vigente normativatali costi/spese da parte del Cliente. Nel caso in cui l'evento di forza maggiore determini un considerevole aumento dei costi necessari all'adempimento contrattuale a carico di Automation Plus S.r.l., leggi, regolamenti, ordinanze o requisitiquest'ultima avrà facoltà di recedere dal contratto con atto scritto da notificare al Cliente, il Venditore sarà liberato senza alcuna responsabilità da tutte quale avrà diritto di vedersi rimborsate le obbligazioni derivanti dal Contrattospese ed i costi già sostenuti ma non potrà agire, in nessuna sede, per un eventuale risarcimento del danno od ulteriori corresponsioni di somme a qualsivoglia titolo nei confronti di Automation Plus S.r.l.

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Samples: automationplus.it

Forza maggiore. 6.1 L’esecuzione Il Concessionario non sarà responsabile per le sospensioni e/o ritardi, parziali e/o totali, delle attività oggetto del presente Contratto, né potrà essere in alcun modo considerato inadempiente rispetto ad alcuno degli obblighi di cui al presente Contratto (ad eccezione dell’obbligazione dell’Acquirente di effettuare il pagamento di tutte le somme dovute al Venditore in forza del Contratto stesso) sarà sospesa, con esclusione di ogni responsabilità, nel caso e nella misura in cui tale esecuzione sia impedita le proprie prestazioni siano divenute impossibili per fatto dovuto a caso fortuito e/o ritardata per effetto Forza Maggiore. In particolare, in via puramente esemplificativa e assolutamente non esaustiva, le parti si danno reciprocamente atto ed espressamente convengono che saranno ritenute cause di qualunque fatto o circostanza al di fuori della ragionevole sfera di controllo della parte che ne risulti affettaForza Maggiore i seguenti eventi: ▪ cataclismi naturali come alluvioni, inclusitempeste, a titolo meramente esemplificativo: caso fortuitotornadi, guerreterremoti, conflitti armati o attacchi terroristiciinondazioni, sommosse, incendidistruzioni causate da fulmini, esplosioni, incidenti, inondazioni, sabotaggi, necessità di ottemperanza a ordini ed ordinanze di qualsivoglia natura provenienti da Pubbliche Autorità (inclusiincendi; ▪ boicottaggi e scioperi generali; ▪ aspetti tecnici concernenti la fornitura dell’energia elettrica quali, a mero titolo esemplificativoesemplificativo e non esaustivo, tensione, frequenza, continuità del servizio, interruzioni programmate o accidentali, microinterruzioni, buchi di tensione, gestione del collegamento ecc. ▪ provvedimenti di natura amministrativa ovvero giudiziaria o di altra Autorità, non cagionati da colpa o dolo del Concessionario, che possano impedire, anche parzialmente, il divieto di esportazione o riesportazione o la mancata concessione o revoca di valide licenze all’esportazione), agitazioni operaie, scioperi, serrate o ingiunzioniregolare svolgimento dell’esecuzione delle opere e della gestione del servizio. Il Venditore non avrà alcun obbligo Concessionario, colpito dall'evento di fornire alcun hardwareForza Maggiore dovrà darne comunicazione al Comune, softwareimpegnandosi a fare tutto quanto possibile per continuare ad adempiere alle proprie obbligazioni, servizi o tecnologie a meno che e fino a che non abbia ricevuto concordando con il Comune le necessarie licenze o autorizzazioni o abbia fatto richiesta di licenze generali o eccezioni alla necessità di licenze ai sensi della normativa, leggi, regolamenti ordini e requisiti applicabili in materia di controllo all’importazione, esportazione e relative sanzioni, così come di volta in volta modificata (inclusa, in via meramente esemplificativa, la normativa in vigore negli Stati Uniti, nell’Unione Europea e nella giurisdizione in cui il Venditore ha stabilito la propria sede o dalla quale i beni sono forniti). Se migliori azioni da intraprendere per qualsiasi ragione alcune di tali licenze, autorizzazioni o approvazioni siano negate o revocate, o se si verificano cambiamenti in alcuna di tali normative in vigore, leggi, regolamenti, ordinanze o requisiti, che impediscano al Venditore di adempiere al Contratto, o che a ragionevole giudizio del Venditore esporrebbero altrimenti il Venditore superare e/o l’(le) Affiliata(e) mitigare gli effetti dell’evento di Forza Maggiore. I termini e le condizioni fissati dalla presente Contratto per l’adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del Venditore Concessionario saranno ridefiniti in relazione al rischio perdurare dell’evento di responsabilità ai sensi Forza Maggiore, anche tramite la proroga del termine di scadenza della vigente normativa, leggi, regolamenti, ordinanze o requisiti, il Venditore sarà liberato senza alcuna responsabilità da tutte le obbligazioni derivanti dal presente Contratto.

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Samples: www2.seregno.info

Forza maggiore. 6.1 L’esecuzione Le Parti non saranno responsabili di eventuali perdite, danni, ritardi o mancati adempimenti degli obblighi posti a loro carico dall’Ordine di Acquisto, se dovuti a cause di Forza Maggiore. Ai fini della presente disposizione, per Forza Maggiore si intende il ritardo o il mancato adempimento degli obblighi che siano direttamente ed esclusivamente attribuibili a eventi inesorabili, imprevedibili, inevitabili, fuori del Contratto (ad eccezione dell’obbligazione dell’Acquirente di effettuare il pagamento di tutte le somme dovute al Venditore in forza del Contratto stesso) sarà sospesa, con esclusione di ogni responsabilità, nel caso e nella misura in cui tale esecuzione sia impedita o ritardata per effetto di qualunque fatto o circostanza al di fuori della ragionevole sfera di controllo della parte Parte che ne risulti affetta, inclusili cita e non dovuti a colpa e negligenza di tale Parte. Le cause di Forza Maggiore possono comprendere, a titolo meramente esemplificativoesemplificativo ma non esaustivo, i seguenti eventi o circostanze: caso fortuito, - guerre, conflitti armati ostilità, invasioni, atti di nemici stranieri; - rivolte, atti di terrorismo, rivoluzioni, insurrezioni, colpi di stato militari o attacchi terroristiciusurpazione di potere, guerre civili; - sommosse, incenditumulti, esplosionidisordini, incidentiscioperi o serrate ad opera di persone diverse dal personale della Parte che si appella alla causa di Forza Maggiore; - effetti causati da munizioni, materiale esplosivo, radiazioni ionizzanti o contaminazioni radioattive, fatta eccezione per le cause attribuibili all’uso da parte di Yokogawa o del Cliente di tali munizioni, materiale esplosivo, radiazioni ionizzanti o contaminazioni radioattive; - catastrofi naturali come inondazioni, sabotaggiterremoti, necessità epidemie, uragani, tifoni o attività vulcaniche o risposte a uno dei suddetti eventi da parte delle autorità competenti; - embarghi, ritardi nel trasporto, riduzioni o limitazioni di ottemperanza a ordini ed ordinanze di qualsivoglia natura provenienti da Pubbliche Autorità (inclusiquarantena. Nel caso si verifichi un qualsiasi evento tra i suddetti, a mero titolo esemplificativociascuna Parte informerà prontamente per iscritto l’altra Parte circa la perdita, i danni, il divieto di esportazione ritardo o riesportazione o la mancata concessione o revoca di valide licenze all’esportazione), agitazioni operaie, scioperi, serrate o ingiunzionil’impossibilità dell’adempimento. Il Venditore non avrà alcun obbligo di fornire alcun hardware, software, servizi o tecnologie a meno che e fino a che non abbia ricevuto le necessarie licenze o autorizzazioni o abbia fatto richiesta di licenze generali o eccezioni alla necessità di licenze ai sensi della normativa, leggi, regolamenti ordini e requisiti applicabili in materia di controllo all’importazione, esportazione e relative sanzioni, così come di volta in volta modificata (inclusa, in via meramente esemplificativa, la normativa in vigore negli Stati Uniti, nell’Unione Europea e nella giurisdizione Nel caso in cui la Causa di Forza Maggiore duri oltre sessanta (60) giorni, le Parti avranno il Venditore ha stabilito la propria sede o dalla quale diritto di risolvere l’Ordine di Acquisto senza alcuna responsabilità In caso di risoluzione dell’Ordine di Acquisto, i beni di proprietà del Cliente che sono forniti)in possesso di Yokogawa saranno restituiti o conservati a spese e rischio del Cliente a partire dalla data di risoluzione dell’Ordine di Acquisto. Se per qualsiasi ragione alcune Nel caso in cui Yokogawa abbia eseguito o possa eseguire solo parzialmente i propri obblighi nel momento in cui si verifica una Causa di tali licenzeForza Maggiore, autorizzazioni o approvazioni siano negate o revocate, o se si verificano cambiamenti in alcuna Yokogawa avrà il diritto di tali normative in vigore, leggi, regolamenti, ordinanze o requisiti, che impediscano al Venditore di adempiere al Contratto, o che a ragionevole giudizio del Venditore esporrebbero altrimenti il Venditore fatturare la parte già eseguita e/o l’(le) Affiliata(e) del Venditore al rischio di responsabilità ai sensi della vigente normativa, leggi, regolamenti, ordinanze o requisiti, da eseguire e il Venditore Cliente sarà liberato senza alcuna responsabilità da tutte le obbligazioni derivanti dal Contrattotenuto a pagarla.

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Samples: web-material3.yokogawa.com

Forza maggiore. 6.1 L’esecuzione del Contratto (ad eccezione dell’obbligazione dell’Acquirente Nessuna delle PARTI sarà ritenuta responsabile delle mancanze o dei ritardi di effettuare il pagamento adempimento di tutte le somme dovute al Venditore in un CONTRATTO causati da un caso di forza del Contratto stesso) sarà sospesamaggiore, con esclusione di ogni responsabilità, nel caso ovvero da un evento imprevedibile e nella misura in cui tale esecuzione sia impedita o ritardata per effetto di qualunque fatto o circostanza inesorabile al di fuori della del ragionevole sfera controllo delle PARTI e che impedisce alla PARTE interessata di controllo della parte che ne risulti affetta, inclusiadempiere ai suoi obblighi ai sensi di qualsiasi CONTRATTO. Sono considerati casi di forza maggiore, a titolo meramente esemplificativo: caso fortuitoi fenomeni naturali inesorabili e imprevedibili (come le inondazioni, gli uragani, i fulmini, ecc.), le guerre, conflitti armati le invasioni, le rivoluzioni, le rivolte, gli atti governativi, gli scioperi generali e altri eventi simili, le epidemie, ecc. Uno sciopero dei dipendenti dell’ACQUIRENTE o attacchi terroristici, sommosse, incendi, esplosioni, incidenti, inondazioni, sabotaggi, necessità dei dipendenti di ottemperanza a ordini ed ordinanze qualsiasi fornitore dell’ACQUIRENTE non sarà considerato un caso di qualsivoglia natura provenienti da Pubbliche Autorità (inclusi, a mero titolo esemplificativo, il divieto di esportazione o riesportazione o la mancata concessione o revoca di valide licenze all’esportazione), agitazioni operaie, scioperi, serrate o ingiunzioni. Il Venditore non avrà alcun obbligo di fornire alcun hardware, software, servizi o tecnologie forza maggiore a meno che e fino a che non abbia ricevuto le necessarie licenze o autorizzazioni o abbia fatto richiesta di licenze generali o eccezioni alla necessità di licenze impedisca effettivamente al FORNITORE l’adempimento dei suoi obblighi contrattuali ai sensi della normativadi un CONTRATTO. Qualora si verifichi un caso di forza maggiore, leggi, regolamenti ordini e requisiti applicabili in materia di controllo all’importazione, esportazione e relative sanzioni, così come di volta in volta modificata (inclusaimpedendo a una delle PARTI l'adempimento, in via meramente esemplificativatutto o in parte, la normativa in vigore negli Stati Unitidei suoi obblighi contrattuali, nell’Unione Europea o potendo influire ragionevolmente sul futuro adempimento dei suoi obblighi contrattuali, tale PARTE dovrà (i) informare debitamente l'altra PARTE di detto caso di forza maggiore senza indebito ritardo, (ii) prendere tutte le misure e nella giurisdizione in cui il Venditore ha stabilito la propria sede o dalla quale i beni sono forniti)le azioni necessarie per mitigare gli effetti derivanti da detto caso di forza maggiore, compreso l'intervento di terzi se ragionevolmente possibile e (iii) informare l'altra PARTE di tali misure e azioni. Se si appura che, nonostante l’attuazione delle misure e delle azioni summenzionate, l'esecuzione del CONTRATTO specifico è divenuta definitivamente impossibile o dovrà essere posticipata per qualsiasi ragione alcune oltre tre (3) mesi dalla data di tali licenzenotifica di tale evento di forza maggiore, autorizzazioni allora detto CONTRATTO può essere risolto da una delle due PARTI mediante preavviso scritto di quindici (15) GIORNI, specificando che le PARTI faranno tutto il possibile per risolvere le conseguenze pratiche di tale risoluzione in modo equo in base alle circostanze. In ogni caso, ciascuna PARTE sopporterà i costi e le spese da essa sostenuti dal momento di inizio del caso di forza maggiore fino al termine dello stesso o approvazioni siano negate o revocate, o se si verificano cambiamenti in alcuna alla data di tali normative in vigore, leggi, regolamenti, ordinanze o requisiti, che impediscano al Venditore di adempiere al Contratto, o che a ragionevole giudizio risoluzione del Venditore esporrebbero altrimenti il Venditore e/o l’(le) Affiliata(e) del Venditore al rischio di responsabilità ai sensi della vigente normativa, leggi, regolamenti, ordinanze o requisiti, il Venditore sarà liberato senza alcuna responsabilità da tutte le obbligazioni derivanti dal ContrattoCONTRATTO.

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Samples: Contratto O Di Altoi Accordo(i) Con L’acquirente, O Per Mostrare O Astenersi Dal Mostrare Favoritismo O Mancanza Di Favoritismo Nei Confronti Di Qualsiasi Persona in Relazione Al Contratto O Ad Altro Accordo(i) Con L’acquirente

Forza maggiore. 6.1 L’esecuzione Il Concessionario non sarà responsabile per le sospensioni e/o ritardi, parziali e/o totali, delle attività oggetto del presente Contratto, né potrà essere in alcun modo considerato inadempiente rispetto ad alcuno degli obblighi di cui al presente Contratto (ad eccezione dell’obbligazione dell’Acquirente di effettuare il pagamento di tutte le somme dovute al Venditore in forza del Contratto stesso) sarà sospesa, con esclusione di ogni responsabilità, nel caso e nella misura in cui tale esecuzione sia impedita le proprie prestazioni siano divenute impossibili per fatto dovuto a caso fortuito e/o ritardata per effetto Forza Maggiore. In particolare, in via puramente esemplificativa e assolutamente non esaustiva, le parti si danno reciprocamente atto ed espressamente convengono che saranno ritenute cause di qualunque fatto o circostanza al di fuori della ragionevole sfera di controllo della parte che ne risulti affettaForza Maggiore i seguenti eventi:  cataclismi naturali come alluvioni, inclusitempeste, a titolo meramente esemplificativo: caso fortuitotornadi, guerreterremoti, conflitti armati o attacchi terroristiciinondazioni, sommosse, incendidistruzioni causate da fulmini, esplosioni, incidenti, inondazioni, sabotaggi, necessità di ottemperanza a ordini ed ordinanze di qualsivoglia natura provenienti da Pubbliche Autorità (inclusiincendi;  boicottaggi e scioperi generali;  aspetti tecnici concernenti la fornitura dell’energia elettrica quali, a mero titolo esemplificativoesemplificativo e non esaustivo, tensione, frequenza, continuità del servizio, interruzioni programmate o accidentali, microinterruzioni, buchi di tensione, gestione del collegamento ecc.  provvedimenti di natura amministrativa ovvero giudiziaria o di altra Autorità, non cagionati da colpa o dolo del Concessionario, che possano impedire, anche parzialmente, il divieto di esportazione o riesportazione o la mancata concessione o revoca di valide licenze all’esportazione), agitazioni operaie, scioperi, serrate o ingiunzioniregolare svolgimento dell’esecuzione delle opere e della gestione del servizio. Il Venditore non avrà alcun obbligo Concessionario, colpito dall'evento di fornire alcun hardwareForza Maggiore dovrà darne comunicazione al Comune, softwareimpegnandosi a fare tutto quanto possibile per continuare ad adempiere alle proprie obbligazioni, servizi o tecnologie a meno che e fino a che non abbia ricevuto concordando con il Comune le necessarie licenze o autorizzazioni o abbia fatto richiesta di licenze generali o eccezioni alla necessità di licenze ai sensi della normativa, leggi, regolamenti ordini e requisiti applicabili in materia di controllo all’importazione, esportazione e relative sanzioni, così come di volta in volta modificata (inclusa, in via meramente esemplificativa, la normativa in vigore negli Stati Uniti, nell’Unione Europea e nella giurisdizione in cui il Venditore ha stabilito la propria sede o dalla quale i beni sono forniti). Se migliori azioni da intraprendere per qualsiasi ragione alcune di tali licenze, autorizzazioni o approvazioni siano negate o revocate, o se si verificano cambiamenti in alcuna di tali normative in vigore, leggi, regolamenti, ordinanze o requisiti, che impediscano al Venditore di adempiere al Contratto, o che a ragionevole giudizio del Venditore esporrebbero altrimenti il Venditore superare e/o l’(le) Affiliata(e) mitigare gli effetti dell’evento di Forza Maggiore. I termini e le condizioni fissati dalla presente Contratto per l’adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del Venditore Concessionario saranno ridefiniti in relazione al rischio perdurare dell’evento di responsabilità ai sensi Forza Maggiore, anche tramite la proroga del termine di scadenza della vigente normativa, leggi, regolamenti, ordinanze o requisiti, il Venditore sarà liberato senza alcuna responsabilità da tutte le obbligazioni derivanti dal presente Contratto.

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Samples: www2.seregno.info

Forza maggiore. 6.1 L’esecuzione Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto (ad eccezione dell’obbligazione dell’Acquirente contratto, il DL ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime. E’ ammessa la sospensione della prestazione, nei casi di effettuare il pagamento avverse condizioni climatiche, di tutte forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione. Le Parti non saranno considerate responsabili di eventuali inadempimenti e/o ritardi dovuti a forza maggiore. Per forza maggiore si intendono eventi e/o circostanze di carattere eccezionale e/o imprevedibile che, malgrado i loro interventi di prevenzione e contenimento, le somme dovute al Venditore in Parti stesse non abbiano potuto arrestare, evitare e/o controllare e che abbiano impedito totalmente o parzialmente l’esecuzione del Contratto. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerate cause di forza del Contratto stesso) sarà sospesa, con esclusione di ogni responsabilità, nel caso e nella misura in cui tale esecuzione sia impedita o ritardata per effetto di qualunque fatto o circostanza al di fuori della ragionevole sfera di controllo della parte che ne risulti affetta, inclusi, a titolo meramente esemplificativomaggiore le seguenti: caso fortuito, guerre, conflitti armati o attacchi terroristici, sommosse, incendi, esplosionialluvioni, incidentiterremoti ed altri eventi naturali di carattere eccezionale, inondazioniscioperi nazionali e di categoria, sabotaggiimpedimenti dovuti a specifici provvedimenti legislativi, necessità ovvero provvedimenti di ottemperanza pubblica autorità, altri impedimenti di uguale gravità indipendenti dalla volontà delle Parti ed aventi tutti carattere di imprevedibilità. L’evento di forza maggiore non inciderà sulla validità del Contratto. Tutti i danni subiti dall’Appaltatore derivanti direttamente o indirettamente da eventi di forza maggiore saranno a ordini ed ordinanze di qualsivoglia natura provenienti da Pubbliche Autorità (inclusicarico dello stesso Appaltatore, a mero titolo esemplificativo, il divieto di esportazione o riesportazione o la mancata concessione o revoca di valide licenze all’esportazione), agitazioni operaie, scioperi, serrate o ingiunzioni. Il Venditore non avrà alcun obbligo di fornire alcun hardware, software, servizi o tecnologie a meno che e fino a che non abbia ricevuto le necessarie licenze o autorizzazioni o abbia fatto richiesta di licenze generali o eccezioni alla necessità di licenze ai sensi della normativa, leggi, regolamenti ordini e requisiti applicabili in materia di controllo all’importazione, esportazione e relative sanzioni, così come di volta in volta modificata (inclusa, in via meramente esemplificativa, la normativa in vigore negli Stati Uniti, nell’Unione Europea e nella giurisdizione in cui il Venditore ha stabilito la propria sede o dalla quale i beni sono forniti). Se per qualsiasi ragione alcune di tali licenze, autorizzazioni o approvazioni siano negate o revocate, o se si verificano cambiamenti in alcuna di tali normative in vigore, leggi, regolamenti, ordinanze o requisiti, che impediscano al Venditore di adempiere al Contratto, o che a ragionevole giudizio del Venditore esporrebbero altrimenti il Venditore potrà richiedere alcun compenso e/o l’(le) Affiliata(e) del Venditore indennizzo nei confronti della Stazione Appaltante. Non saranno considerati cause di forza maggiore, e quindi saranno considerati inadempimenti, i ritardi dovuti a fermate imposte da Autorità competenti per la mancata osservanza delle norme di sicurezza da parte dell’Appaltatore; ritardi da parte dell’Appaltatore nell’approvvigionamento di materiali e/o lavori; ritardi di consegna dei Subappaltatori; scarti di materiale per difetti di lavorazioni da parte dei Subappaltatori; scioperi limitati ai dipendenti dell’Appaltatore inclusa la micro-conflittualità, gli stati di agitazione, nonché la partecipazione, da parte dei dipendenti dell’Appaltatore, a scioperi di qualsiasi natura che non siano nazionali o di categoria, ritardi dovuti a mancate autorizzazione della Stazione Appaltante nell’esecuzione dei cantieri, per motivi di viabilità, ritardi per sospensioni di cantiere imposte da enti terzi. Gli eventi di forza maggiore dovranno immediatamente essere comunicati per iscritto al rischio verificarsi dell’evento dalla Parte colpita all’altra Parte, con l’indicazione della durata dell’evento. Resta sin d’ora stabilito che l’Appaltatore sarà tenuto ad utilizzare ogni ragionevole sforzo per ridurre gli effetti dannosi derivanti al Stazione Appaltante a causa dell’evento/i di responsabilità ai sensi della vigente normativa, leggi, regolamenti, ordinanze o requisiti, il Venditore sarà liberato senza alcuna responsabilità da tutte le obbligazioni derivanti dal Contrattoforza maggiore.

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Samples: Accordo Quadro

Forza maggiore. 6.1 L’esecuzione Salvo per quanto diversamente indicato in modo esplicito nelle presenti Condizioni di Prenotazione, non saremo responsabili né Le riconosceremo alcun risarcimento qualora l'esecuzione dei nostri obblighi contrattuali nei Suoi confronti fosse condizionata da un evento che non poteva essere previsto o evitato, nemmeno con tutta la dovuta cura, da noi o dai fornitori del Contratto (ad eccezione dell’obbligazione dell’Acquirente servizio in questione. Tali eventi possono includere, a titolo puramente esemplificativo: guerra, minaccia di effettuare il pagamento guerra, conflitto civile, atti terroristici e relative conseguenze o la minaccia di tutte le somme dovute al Venditore in forza del Contratto stesso) sarà sospesatali atti, con esclusione sommosse, azioni governative o di ogni responsabilitàaltre autorità locali o nazionali, nel caso tra cui autorità portuali o fluviali, vertenza sindacale, blocco delle chiuse, disastri naturali o nucleari, eruzioni vulcaniche e nella misura in cui tale esecuzione sia impedita altri eventi geologici, incendi, disastri chimici o ritardata per effetto biologici e condizioni meteo, marine, fluviali e di qualunque fatto o circostanza gelo avverse e qualsiasi altro evento simile al di fuori del nostro controllo o di quello dei fornitori. Il consiglio da parte del Foreign Office del Regno Unito a evitare o abbandonare un paese specifico può costituire un caso di Forza Maggiore. Senza limitazione alcuna, RCI seguirà i suggerimenti forniti dal Foreign Office del Regno Unito. RCI ha il dovere di selezionare i fornitori di sistemazioni con ragionevole competenza e attenzione. RCI non è responsabile nei Suoi confronti per quanto riguarda l'effettiva fornitura della ragionevole sfera di controllo della parte sistemazione, salvo nei casi in cui venga dimostrato che ne risulti affetta, inclusiRCI ha violato tale obbligo causandoLe un danno. Pertanto, a titolo meramente esemplificativo: caso fortuitocondizione che RCI abbia selezionato il fornitore con ragionevole competenza e attenzione, guerre, conflitti armati o attacchi terroristici, sommosse, incendi, esplosioni, incidenti, inondazioni, sabotaggi, necessità di ottemperanza a ordini ed ordinanze di qualsivoglia natura provenienti da Pubbliche Autorità (inclusi, a mero titolo esemplificativo, il divieto di esportazione o riesportazione o la mancata concessione o revoca di valide licenze all’esportazione), agitazioni operaie, scioperi, serrate o ingiunzioni. Il Venditore non avrà alcun obbligo di fornire alcun hardware, software, servizi o tecnologie a meno che e fino a che non abbia ricevuto le necessarie licenze o autorizzazioni o abbia fatto richiesta di licenze generali o eccezioni alla necessità di licenze ai sensi della normativa, leggi, regolamenti ordini e requisiti applicabili in materia di controllo all’importazione, esportazione e relative sanzioni, così come di volta in volta modificata (inclusa, in via meramente esemplificativa, la normativa in vigore negli Stati Uniti, nell’Unione Europea e nella giurisdizione in cui il Venditore ha stabilito la propria sede o dalla quale i beni sono forniti). Se per qualsiasi ragione alcune di tali licenze, autorizzazioni o approvazioni siano negate o revocate, o se si verificano cambiamenti in alcuna di tali normative in vigore, leggi, regolamenti, ordinanze o requisiti, che impediscano al Venditore di adempiere al Contratto, o che a ragionevole giudizio del Venditore esporrebbero altrimenti il Venditore e/o l’(le) Affiliata(e) del Venditore al rischio di responsabilità ai sensi della vigente normativa, leggi, regolamenti, ordinanze o requisiti, il Venditore sarà liberato senza ci assumiamo alcuna responsabilità da tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto.nei Suoi confronti relativamente a qualsiasi evento che si verifichi presso la sistemazione o a qualsiasi atto o omissione del fornitore o di terzi. Non ci assumiamo altresì alcuna responsabilità nel caso in cui:

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Samples: www.rci.com

Forza maggiore. 6.1 L’esecuzione (a) Salvo quanto diversamente previsto nella Sezione 3.3(b) del Contratto (ad eccezione dell’obbligazione dell’Acquirente presente Ordine, non verrà addebitato qualsiasi ritardo o inadempimento di effettuare il pagamento di tutte le somme dovute al Venditore in forza del Contratto stesso) sarà sospesa, con esclusione di ogni responsabilità, nel caso una delle parti nell'adempimento dei propri obblighi se e nella misura in cui tale esecuzione sia impedita stato direttamente causato da un evento o ritardata per effetto di qualunque da un fatto o circostanza al di fuori della del ragionevole sfera controllo di controllo della tale parte che ne risulti affetta, inclusie senza sua colpa o negligenza ("Forza Maggiore"). La Forza Maggiore include, a titolo meramente esemplificativo: caso fortuito, eventi naturali, azioni di qualsiasi autorità governativa (legittime o meno), incendi, inondazioni, tempeste, esplosioni, sommosse, disastri naturali, guerre, conflitti armati o attacchi terroristici, sommosse, incendi, esplosioni, incidenti, inondazioni, sabotaggi, necessità atti di ottemperanza a terrorismo, ingiunzioni o ordini ed ordinanze del tribunale. La parte che invoca la Forza Maggiore deve fornire all'altra parte una notifica scritta di qualsivoglia natura provenienti tale ritardo (compresa la durata prevista del ritardo) entro dieci (10) giorni dal verificarsi della Forza Maggiore. Durante il periodo di tale ritardo o mancata esecuzione da Pubbliche Autorità parte del Fornitore, l'Acquirente potrà acquisire articoli sostitutivi o di rimpiazzo da una o più fonti alternative e, in tal caso, potrà verificarsi una riduzione proporzionale della quantità di Prodotti richiesti al Fornitore e l'Acquirente non sarà in alcun modo responsabile di tali riduzioni. Nonostante quanto sopra, (inclusi, a mero titolo esemplificativo, i) il divieto Fornitore dovrà compiere ogni ragionevole sforzo per mitigare e migliorare gli effetti negativi e la data di esportazione o riesportazione o la mancata concessione o revoca di valide licenze all’esportazione), agitazioni operaie, scioperi, serrate o ingiunzioni. Il Venditore consegna non avrà alcun obbligo di fornire alcun hardware, software, servizi o tecnologie a meno che e fino a che non abbia ricevuto le necessarie licenze o autorizzazioni o abbia fatto richiesta di licenze generali o eccezioni alla necessità di licenze sarà prorogata ai sensi della normativa, leggi, regolamenti ordini e requisiti applicabili in materia di controllo all’importazione, esportazione e relative sanzioni, così come di volta in volta modificata (inclusa, in via meramente esemplificativa, la normativa in vigore negli Stati Uniti, nell’Unione Europea e presente Sezione nella giurisdizione misura in cui il Venditore ha stabilito tali sforzi, se compiuti, avrebbero mitigato o migliorato tali effetti negativi, (ii) la propria sede o dalla quale i beni sono forniti). Se per qualsiasi ragione alcune data di tali licenze, autorizzazioni o approvazioni siano negate o revocate, o se si verificano cambiamenti in alcuna di tali normative in vigore, leggi, regolamenti, ordinanze o requisiti, che impediscano al Venditore di adempiere al Contratto, o che a ragionevole giudizio del Venditore esporrebbero altrimenti il Venditore e/o l’(le) Affiliata(e) del Venditore al rischio di responsabilità consegna non sarà prorogata ai sensi della vigente normativa, leggi, regolamenti, ordinanze o requisiti, presente Sezione nella misura in cui la consegna era dovuta prima del verificarsi dell'evento di Forza Maggiore e tale consegna avrebbe potuto essere ragionevolmente eseguita alla scadenza originaria. Se il Venditore sarà liberato senza alcuna responsabilità da tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto.ritardo si protrae per più di trenta

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Forza maggiore. 6.1 L’esecuzione del Contratto (ad eccezione dell’obbligazione dell’Acquirente di effettuare Eventuali ritardi o mancati adempimenti agli obblighi previsti dalle presenti CGV e/o dai contratti conclusi tra il pagamento di tutte le somme dovute al Venditore in e il Cliente non potranno dare luogo alle conseguenze previste per l’inadempimento, quando dipendano da caso fortuito o forza del Contratto stesso) sarà sospesamaggiore, con esclusione di ogni responsabilitàintendendosi, nel caso e nella misura in cui tale esecuzione sia impedita o ritardata per effetto di qualunque fatto o circostanza tali, gli eventi che siano al di fuori della del ragionevole sfera di controllo della parte che ne risulti affettadelle Parti e, ad esse, non imputabili, inclusi, a titolo meramente esemplificativo: caso fortuitosenza limitazioni, i casi di blocchi totali o parziali di produzione o degli impianti, guasti, blocchi o riduzione nella fornitura di energia elettrica, carenze o mancanze di materie prime o comunque difficoltà nel relativo approvvigionamento e/o ritardi nella relativa fornitura, aumenti abnormi dei costi produttivi e/o delle materie prime per la produzione o la fornitura dei Prodotti, embarghi, limitazioni, blocchi all’importazione o esportazione, interruzioni delle relazioni commerciali tra paesi, norme, ordini o provvedimenti delle autorità nazionali, comunitarie o internazionali, difficoltà nella circolazione di prodotti o materie prime, scioperi anche aziendali, blocchi locali, nazionali o internazionali della circolazione, guerre, conflitti armati o attacchi terroristicirivolte, sommossecolpi di stato, insurrezioni, calamità, incendi, esplosioni, incidentiterremoti, inondazioni, sabotaggiepidemie, necessità di ottemperanza a ordini pandemie, ed ordinanze di qualsivoglia natura provenienti ogni altra causa costituente caso fortuito o forza maggiore. Ricorrendo una delle ipotesi sopra considerate, le Parti concorderanno in buona fede le misure idonee per fronteggiare le problematiche emerse, nel reciproco interesse. Il Cliente si impegna ad accettare le eventuali prestazioni anche parziali o ritardi da Pubbliche Autorità parte del Venditore, rinunziando ad ogni reclamo, contestazione o pretesa in merito. Nel caso una delle situazioni sopra descritte dovesse protrarsi per oltre 90 (inclusi, a mero titolo esemplificativonovanta) giorni, il divieto di esportazione o riesportazione o la mancata concessione o revoca di valide licenze all’esportazione), agitazioni operaie, scioperi, serrate o ingiunzioni. Il Venditore non avrà alcun obbligo di fornire alcun hardware, software, servizi o tecnologie a meno che e fino a che non abbia ricevuto le necessarie licenze o autorizzazioni o abbia fatto richiesta di licenze generali o eccezioni alla necessità di licenze ai sensi della normativa, leggi, regolamenti ordini e requisiti applicabili in materia di controllo all’importazione, esportazione e relative sanzioni, così come di volta in volta modificata (inclusa, in via meramente esemplificativa, la normativa in vigore negli Stati Uniti, nell’Unione Europea e nella giurisdizione in cui il Venditore ha stabilito la propria sede o dalla quale i beni sono forniti). Se per qualsiasi ragione alcune di tali licenze, autorizzazioni o approvazioni siano negate o revocate, o se si verificano cambiamenti in alcuna di tali normative in vigore, leggi, regolamenti, ordinanze o requisiti, che impediscano al Venditore di adempiere al Contratto, o che a ragionevole giudizio del Venditore esporrebbero altrimenti il Venditore potrà risolvere e/o l’(le) Affiliata(e) annullare il /i contratto/i e/o gli ordini in essere al momento del Venditore verificarsi di uno degli eventi sopra indicati, limitandosi a rimborsare gli eventuali anticipi versati dal Cliente, in relazione al rischio /ai contratto/i risolto/i, senza alcun risarcimento o indennizzo e senza ulteriori conseguenze per il Venditore. Non è consentito invocare una ipotesi di responsabilità ai sensi della vigente normativa, leggi, regolamenti, ordinanze caso fortuito o requisiti, il Venditore sarà liberato senza alcuna responsabilità da tutte le di forza maggiore in relazione ad ipotesi nelle quali vengano in rilievo obbligazioni derivanti dal Contrattopecuniarie.

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Forza maggiore. 6.1 L’esecuzione Il Venditore non avrà alcuna responsabilità per il ritardato o mancato adempimento del Contratto presente documento, in tutto o in parte, laddove tale ritardato o mancato adempimento derivi da (ad eccezione dell’obbligazione dell’Acquirente i) osservanza, in buona fede, di effettuare il pagamento un regolamento, un provvedimento o una richiesta di tutte le somme dovute qualsiasi funzionario o dipendente pubblico estero o meno, a prescindere dal fatto che in seguito si siano dimostrati non validi, abusivi o inapplicabili; (ii) qualsiasi emergenza la cui esclusione costituiva un presupposto fondamentale al momento della stipula del presente Accordo, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fatalità, incendi, inondazioni, sinistri, sommosse, guerre, terrorismo, sabotaggi, attacchi informatici, quarantene, pandemie, emergenze sanitarie pubbliche, scioperi, serrate, rallentamenti della produzione, vertenze sindacali o carenza di manodopera, guasti o avarie delle apparecchiature, ritardi dei vettori o embargo; (iii) incapacità del Venditore di ottenere materie prime o prodotti intermedi, fonti di energia, apparecchiature, manodopera o trasporti necessari a prezzi e condizioni ritenuti accettabili dal Venditore; (iv) aumento dei costi sostenuti dal Venditore per la conformità alle normative in forza del Contratto stessomateria di tutela ambientale, salute o sicurezza; o (v) sarà sospesa, con esclusione di ogni responsabilità, nel caso e nella misura in cui tale esecuzione sia impedita o ritardata per effetto di qualunque fatto qualsiasi evento o circostanza al di fuori del ragionevole controllo del Venditore, prevedibile o meno, che renda le prestazioni impraticabili. Qualora tali circostanze influiscano solo su una parte della ragionevole sfera capacità di controllo della parte adempiere del Venditore, quest’ultimo potrà suddividere la produzione e le consegne tra i propri clienti e le proprie esigenze nella maniera che ne risulti affettariterrà maggiormente opportuna. A discrezione delle parti, inclusile quantità interessate dal presente paragrafo possono essere eliminate dall’Accordo senza responsabilità lasciando, a titolo meramente esemplificativo: caso fortuitotuttavia, guerre, conflitti armati o attacchi terroristici, sommosse, incendi, esplosioni, incidenti, inondazioni, sabotaggi, necessità di ottemperanza a ordini ed ordinanze di qualsivoglia natura provenienti da Pubbliche Autorità (inclusi, a mero titolo esemplificativo, il divieto di esportazione o riesportazione o la mancata concessione o revoca di valide licenze all’esportazione), agitazioni operaie, scioperi, serrate o ingiunzioniinalterato l’Accordo. Il Venditore non avrà alcun obbligo di fornire alcun hardware, software, servizi ulteriori obblighi o tecnologie a meno che e fino a che non abbia ricevuto le necessarie licenze o autorizzazioni o abbia fatto richiesta di licenze generali o eccezioni alla necessità di licenze ai sensi della normativa, leggi, regolamenti ordini e requisiti applicabili in materia di controllo all’importazione, esportazione e relative sanzioni, così come di volta in volta modificata (inclusa, in via meramente esemplificativa, la normativa in vigore negli Stati Uniti, nell’Unione Europea e nella giurisdizione in cui il Venditore ha stabilito la propria sede o dalla quale i beni sono forniti). Se per qualsiasi ragione alcune di tali licenze, autorizzazioni o approvazioni siano negate o revocate, o se si verificano cambiamenti in alcuna di tali normative in vigore, leggi, regolamenti, ordinanze o requisiti, che impediscano al Venditore di adempiere al Contratto, o che a ragionevole giudizio del Venditore esporrebbero altrimenti il Venditore e/o l’(le) Affiliata(e) del Venditore al rischio di responsabilità ai sensi della vigente normativadel presente Accordo laddove, leggia sua esclusiva discrezione, regolamentia seguito del continuato adempimento del presente Accordo incorra nella violazione di controlli sulle esportazioni, ordinanze sanzioni o requisitialtre restrizioni sul commercio imposte da un’autorità governativa nazionale o estera, il Venditore sarà liberato senza alcuna responsabilità da tutte le obbligazioni derivanti dal Contrattoa prescindere se prescritte prima o dopo la data di entrata in vigore del presente Accordo.

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