FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO Clausole campione

FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO. Il fallimento del Concessionario comporta lo scioglimento ope legis del contratto di Concessione o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione facendo salvo la speciale disciplina prevista dall’art. 48, commi 17 e 18, e dall’art. 110 del D.Lgs. 50/2016.
FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO. Nel caso di fallimento del concessionario, il presente contratto si intenderà ipso iure automaticamente risolto. Pertanto -salvo ogni altro diritto- il locale dovrà essere prontamente riconsegnato.
FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO. In caso di fallimento del Concessionario troverà applicazione quanto previsto dall’art. 110 del Codice.
FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO. In caso di fallimento del Concessionario la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’articolo 140 del Codice dei contratti.
FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO. 1. Il Concessionario si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa. In caso di fallimento, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO. In caso di fallimento del Concessionario, il contratto sarà risolto e tale risoluzione avrà efficacia dal giorno anteriore a quello della sentenza dichiarata di fallimento, fatte salve però per il Comune di Ferrara le ragioni di indennizzo sul fallimento, con privilegio a titolo di impegno sulla cauzione. In caso di fallimento del Concessionario o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo la stazione appaltante potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dei lavori. Si procederà, ai sensi dell’art. 140 del D. Lgs. 16372006 e s.m.i., all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto miglior offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO. In caso di fallimento dell’Aggiudicatario, la Stazione concedente si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’articolo 110 del D.Lgs. 50/2016. Se l’Aggiudicatario è un raggruppamento temporaneo d’imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del suddetto X.Xxx. 50/2016.
FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO. In caso di fallimento del Concessionario si applica l’art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016.
FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO o ART. 37 -
FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO. Il fallimento del concessionario comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto. In base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e 140 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., il Concedente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.