Common use of Forza maggiore Clause in Contracts

Forza maggiore. 1. Con evento di forza maggiore si intende la circostanza non attribuibile e ragionevolmente non prevedibile da nessuna delle Parti così come circo- stanze prevedibili che non dipendono dalla volontà di nessuna Parte, che impediscono temporaneamente o permanentemente l’esecuzione dell’ac- cordo. Costituiranno in ogni caso eventi di forza maggiore: guerra, minaccia di guerra, guerra civile, rivolta, violenta tempesta, uragano, inondazione, danni da acqua, altre violente condizioni meteo, epidemie, pandemie, incendio, difficoltà di trasporto, complicazioni tecniche imprevedibili, interru- zioni di attività, scioperi lavorativi in Cora Seeds o presso terze parti i cui servizi sono coinvolti, blocchi, divieti di importazione ed esportazione sia che ordinati dall’autorità fitosanitarie o meno, crisi parziale o completa o confisca del magazzino di Cora Seeds o dei suoi fornitori da parte di autorità civili o militari, mancata capacità di trasporto, consegna o non consegna tempestiva del fornitore di Cora Seeds, malfunzionamento dei macchinari, distruzione e altre interruzioni nelle imprese di Cora Seeds o fornitori, così come una mancanza, sia derivante dall’aumento del prezzo del prodotto sia che da misure governative, che impedisce od ostacola completamente o temporaneamente la consegna. 2. Se una delle Parti invoca l’insorgere di un evento di forza maggiore, sarà poi esonerata dai suoi doveri di esecuzione dei propri obblighi contrattuali e da ogni responsabilità per danni o da altri rimedi contrattuali per violazione di questi Termini e Condizioni, dal momento in cui l’impedimento causa l’impossibilità dell'esecuzione della prestazione, purché l’avviso venga comunicato senza ritardi. Quando l’effetto dell’impedimento o dell’evento invocato è temporaneo, le conseguenze sopra citate dovranno essere applicate solo finché l’impedimento invocato impedisce l’esecuzione alla parte che lo subisce. Quando la durata dell’impedimento invocato ha sostanzialmente l’effetto di privare le parti contraenti di quanto avevano ragionevol- mente diritto di aspettarsi in base all’accordo, ogni parte ha il diritto di terminare l’accordo con una notifica all’altra parte in periodo di tempo ragionevole. A meno che non venga concordato diversamente, le parti concordano espressamente che questi Termini e Condizioni possono essere terminati da una delle parti se la durata dell’impedimento supera i centoventi (120) giorni.

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Sources: Termini E Condizioni Di Vendita E Consegna

Forza maggiore. 1. Con evento Sono cause di forza maggiore si intende la circostanza i seguenti eventi, fatti e/o atti che le Parti non attribuibile avrebbero potuto prevedere al momento della sottoscrizione del Contratto, né prevenire con l’esercizio dell’ordinaria diligenza, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l’adempimento delle obbligazioni del contratto: a. guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano il Committente, l’Appaltatore e/o terzi affidatari di servizi oggetto del contratto; b. esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive; c. epidemie e ragionevolmente non prevedibile da nessuna delle Parti così contagi; d. eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come circo- stanze prevedibili che non dipendono dalla volontà di nessuna Parte, che impediscono temporaneamente disastri o permanentemente l’esecuzione dell’ac- cordo. Costituiranno in ogni caso eventi di forza maggiore: guerra, minaccia di guerra, guerra civile, rivolta, violenta tempesta, uragano, inondazione, danni da acqua, altre violente condizioni meteo, epidemie, pandemie, incendio, difficoltà di trasporto, complicazioni tecniche imprevedibili, interru- zioni di attività, scioperi lavorativi in Cora Seeds o presso terze parti i cui servizi sono coinvolti, blocchi, divieti di importazione ed esportazione sia che ordinati catastrofi dall’autorità fitosanitarie o meno, crisi parziale o completa o confisca del magazzino di Cora Seeds o dei suoi fornitori da parte di autorità civili o militari, mancata capacità di trasporto, consegna o non consegna tempestiva del fornitore di Cora Seeds, malfunzionamento dei macchinari, distruzione e altre interruzioni nelle imprese di Cora Seeds o fornitori, così come una mancanza, sia derivante dall’aumento del prezzo del prodotto sia che da misure governative, che impedisce od ostacola completamente o temporaneamente la consegnacompetente. 2. Se una Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all’altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l’evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l’elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l’obbligo delle Parti invoca l’insorgere di un evento attivarsi per consentire l’immediata ripresa dei servizi, gli eventi di cui al comma 1 non configurano cause di imputabilità dell’inadempimento contrattuale. 3. Qualora l’evento di forza maggioremaggiore sia tale da comportare l’impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del contratto, sarà poi esonerata dai suoi doveri si applica l’articolo 17 (sospensione). 4. Qualora l’impossibilità temporanea si protragga per oltre 90 (novanta) giorni consecutivi o l’evento di esecuzione dei propri obblighi contrattuali e forza maggiore sia tale da ogni responsabilità per danni o da altri rimedi contrattuali per violazione comportare l’impossibilità definitiva di questi Termini e Condizionigestire il servizio, dal momento in cui l’impedimento causa l’impossibilità dell'esecuzione della prestazione, purché l’avviso venga comunicato senza ritardi. Quando l’effetto dell’impedimento o dell’evento invocato è temporaneo, le conseguenze sopra citate dovranno essere applicate solo finché l’impedimento invocato impedisce l’esecuzione alla parte che lo subisce. Quando ciascuna Parte può invocare la durata dell’impedimento invocato ha sostanzialmente l’effetto di privare le parti contraenti di quanto avevano ragionevol- mente diritto di aspettarsi in base all’accordo, ogni parte ha il diritto di terminare l’accordo con una notifica all’altra parte in periodo di tempo ragionevole. A meno che non venga concordato diversamente, le parti concordano espressamente che questi Termini e Condizioni possono essere terminati da una delle parti se la durata dell’impedimento supera i centoventi (120) giornirisoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1463 del codice civile.

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Sources: Contract for Waste Treatment and Transport Services

Forza maggiore. 1. Con evento Sono cause di forza maggiore si intende la circostanza Forza Maggiore, ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. n. 36 del 2023, i seguenti eventi, costituenti circostanze oggettive straordinarie, impreviste e imprevedibili, non attribuibile e ragionevolmente non prevedibile da nessuna delle Parti così come circo- stanze prevedibili che non dipendono dalla volontà di nessuna Parteimputabili all’Operatore Economico, che impediscono temporaneamente o permanentemente l’esecuzione dell’ac- cordoincidono significativamente sul Piano Economico Finanziario, come previsto dagli articoli 17, comma 6, e art. Costituiranno in ogni caso eventi di forza maggiore: guerra28, minaccia di guerracomma 4, guerra civilelettera e), rivolta, violenta tempesta, uragano, inondazione, danni da acqua, altre violente condizioni meteo, epidemie, pandemie, incendio, difficoltà di trasporto, complicazioni tecniche imprevedibili, interru- zioni di attività, scioperi lavorativi in Cora Seeds o presso terze parti i cui servizi sono coinvolti, blocchi, divieti di importazione ed esportazione sia che ordinati dall’autorità fitosanitarie o meno, crisi parziale o completa o confisca del magazzino di Cora Seeds o dei suoi fornitori da parte di autorità civili o militari, mancata capacità di trasporto, consegna o non consegna tempestiva del fornitore di Cora Seeds, malfunzionamento dei macchinari, distruzione e altre interruzioni nelle imprese di Cora Seeds o fornitori, così come una mancanza, sia derivante dall’aumento del prezzo del prodotto sia che da misure governative, che impedisce od ostacola completamente idonee a rendere definitivamente o temporaneamente la consegnaimpossibile, in tutto o in parte, l’adempimento delle obbligazioni del presente Contratto: a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta, fatta eccezione per quelli che riguardano l’Ente Concedente, l’Operatore Economico e/o terzi affidatari di lavori o del Servizio di Prestazione Energetica oggetto del presente Contratto; b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive; c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica; d) incidenti aerei; e) epidemie e contagi; f) eventi calamitosi di origine naturale, di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o catastrofi dall’Autorità competente. 2. Se una Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile (in tutto o in parte), ne dà immediata comunicazione all’altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l’evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l’elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere, e gli eventuali rimedi che intende adottare. Fermo restando l’obbligo delle Parti invoca l’insorgere di un evento attivarsi per consentire l’immediata ripresa dei lavori e/o dei Servizi, gli eventi di forza maggiorecui al comma 1 non configurano cause di imputabilità dell’inadempimento contrattuale. 3. Qualora le circostanze oggettive straordinarie, sarà poi esonerata dai suoi doveri impreviste e imprevedibili di esecuzione dei propri obblighi contrattuali cui al comma 1, siano tali da comportare l’impossibilità, totale o parziale, solo temporanea di adempiere alle prestazioni del presente Contratto, si applicano l’articolo 17 per la fase della costruzione e da ogni responsabilità l’articolo 28 per danni o da altri rimedi contrattuali per violazione la fase di questi Termini e Condizioni, dal momento in cui l’impedimento causa l’impossibilità dell'esecuzione della prestazione, purché l’avviso venga comunicato senza ritardi. Quando l’effetto dell’impedimento o dell’evento invocato è temporaneo, le conseguenze sopra citate dovranno essere applicate solo finché l’impedimento invocato impedisce l’esecuzione alla parte che lo subisce. Quando la durata dell’impedimento invocato ha sostanzialmente l’effetto di privare le parti contraenti di quanto avevano ragionevol- mente diritto di aspettarsi in base all’accordo, ogni parte ha il diritto di terminare l’accordo con una notifica all’altra parte in periodo di tempo ragionevole. A meno che non venga concordato diversamente, le parti concordano espressamente che questi Termini e Condizioni possono essere terminati da una delle parti se la durata dell’impedimento supera i centoventi (120) giornigestione degli asset EPC.

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Sources: Energy Performance Contract

Forza maggiore. Ente Concedentedei benefici frutto della 1. Con evento di forza maggiore si intende la circostanza non attribuibile Sono cause diForza Maggiore , del D.Lgs. n. 36 del 2023, i seguenti eventi, costituenti circostanze oggettive che incidono significativamente sul Piano Economico Finanziari,ocome previsto dagli articoli 17, comma 6, e ragionevolmente non prevedibile da nessuna delle Parti così come circo- stanze prevedibili che non dipendono dalla volontà di nessuna Parteart. 28, che impediscono temporaneamente o permanentemente l’esecuzione dell’ac- cordo. Costituiranno in ogni caso eventi di forza maggiore: guerracomma 4, minaccia di guerralettera e), guerra civile, rivolta, violenta tempesta, uragano, inondazione, danni da acqua, altre violente condizioni meteo, epidemie, pandemie, incendio, difficoltà di trasporto, complicazioni tecniche imprevedibili, interru- zioni di attività, scioperi lavorativi in Cora Seeds o presso terze parti i cui servizi sono coinvolti, blocchi, divieti di importazione ed esportazione sia che ordinati dall’autorità fitosanitarie o meno, crisi parziale o completa o confisca del magazzino di Cora Seeds o dei suoi fornitori da parte di autorità civili o militari, mancata capacità di trasporto, consegna o non consegna tempestiva del fornitore di Cora Seeds, malfunzionamento dei macchinari, distruzione e altre interruzioni nelle imprese di Cora Seeds o fornitori, così come una mancanza, sia derivante dall’aumento del prezzo del prodotto sia che da misure governative, che impedisce od ostacola completamente idonee a rendere definitivamente o temporaneamente la consegnaimpossibile, in tutto o in parte, presente Contratto: a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta, fatta eccezione per quelli che riguardano Economico e/o terzi affidatari di lavori o del Servizio di Prestazione Energeticaoggetto del presente Contratto; b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive; c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica; d) incidenti aerei; e) epidemie e contagi; f) eventi calamitosi di origine naturale, di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o . 2. Se una delle Parti invoca l’insorgere Al verificarsi di un evento uno degli eventi di forza maggiorecui al comma 1, sarà poi esonerata dai suoi doveri di esecuzione dei la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazioneè divenuta impossibile(in tutto o in parte) obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere, e gli eventualirimedi cheintende adottare. Fermo restando Parti di attivarsi eventi di cui al comma 3. Qualora le circostanze oggettive straordinarie, impreviste e imprevedibilidi cui al comma 1, siano tali da ogni responsabilità , totale o parziale,solo temporanea di adempiere alle prestazioni delpresente Contratto, si applicano e 28 per danni o da altri rimedi contrattuali per violazione la fase di questi Termini e Condizioni, dal momento in cui l’impedimento causa l’impossibilità dell'esecuzione della prestazione, purché l’avviso venga comunicato senza ritardi. Quando l’effetto dell’impedimento o dell’evento invocato è temporaneo, le conseguenze sopra citate dovranno essere applicate solo finché l’impedimento invocato impedisce l’esecuzione alla parte che lo subisce. Quando la durata dell’impedimento invocato ha sostanzialmente l’effetto di privare le parti contraenti di quanto avevano ragionevol- mente diritto di aspettarsi in base all’accordo, ogni parte ha il diritto di terminare l’accordo con una notifica all’altra parte in periodo di tempo ragionevole. A meno che non venga concordato diversamente, le parti concordano espressamente che questi Termini e Condizioni possono essere terminati da una delle parti se la durata dell’impedimento supera i centoventi (120) giornigestionedegli asset EPC.

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Sources: Energy Performance Contract

Forza maggiore. 1. Con evento di forza maggiore Per Forza Maggiore si intende la circostanza intendono quelle circostanze imprevedibili, non attribuibile e ragionevolmente non prevedibile derivanti in alcun modo da nessuna delle Parti così come circo- stanze prevedibili colpa e/o da comportamento doloso, negligente o omissivo dell’Appaltatore, che non dipendono dalla volontà di nessuna Parte, possono essere evitate o limitate negli effetti dall’Appaltatore e che impediscono temporaneamente o permanentemente l’esecuzione dell’ac- cordo. Costituiranno in ogni caso eventi l’adempimento delle obbligazioni di forza maggiore: guerra, minaccia di guerra, guerra civile, rivolta, violenta tempesta, uragano, inondazione, danni da acqua, altre violente condizioni meteo, epidemie, pandemie, incendio, difficoltà di trasporto, complicazioni tecniche imprevedibili, interru- zioni di attività, scioperi lavorativi in Cora Seeds o presso terze parti i cui servizi sono coinvolti, blocchi, divieti di importazione ed esportazione sia che ordinati dall’autorità fitosanitarie o meno, crisi parziale o completa o confisca del magazzino di Cora Seeds o dei suoi fornitori al presente Contratto da parte dell’Appaltatore stesso. In ogni caso, possono costituire causa di autorità civili o militari, mancata capacità di trasporto, consegna o non consegna tempestiva del fornitore di Cora Seeds, malfunzionamento dei macchinari, distruzione e altre interruzioni nelle imprese di Cora Seeds o fornitori, così come una mancanza, sia derivante dall’aumento del prezzo del prodotto sia che da misure governative, che impedisce od ostacola completamente o temporaneamente la consegnaForza maggiore solo le circostanze riconosciute tali dal Committente. 2. Se una delle Parti invoca l’insorgere Costituiscono cause di Forza maggiore ai sensi del presente Contratto: a) guerre, dichiarate o meno, rivoluzioni, sommosse, invasioni, conflitti armati, atti di terrorismo o sabotaggio; b) scioperi a carattere nazionale o locale, diversi da scioperi aziendali dell’Appaltatore o occupazioni di siti in relazione a manifestazioni di protesta di categoria a carattere nazionale o locale; c) provvedimenti di Autorità aventi un evento impatto diretto sui Lavori e non derivanti da colpa e/o da comportamento doloso, negligente o omissivo dell’Appaltatore; d) esplosioni, incendi, atti vandalici, furti e/o rapine, sempre che non siano riconducibili a responsabilità dell’Appaltatore, esondazioni, alluvioni, terremoti o simili eventi; e) radiazioni e contaminazioni chimiche sempre che non siano riconducibili e/o derivanti da colpa e/o da comportamento doloso, negligente o omissivo dell’Appaltatore; f) epidemie, pandemie e contagi; 3. Qualora successivamente alla consegna dei Lavori insorgano, per cause fortuite o di forza maggiore, sarà poi esonerata dai suoi doveri circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei Lavori, l’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 107, comma 4, del Codice, è tenuto a proseguire le parti dei Lavori eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei Lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell’Appaltatore in merito a tale sospensione dei Lavori sono iscritte a pena di esecuzione decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei propri obblighi contrattuali Lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei Lavori; qualora l’Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. 4. Qualora a causa di un evento riconducibile a caso fortuito o forza maggiore venga disposta la sospensione dei Lavori, si fa applicazione, oltre che delle disposizioni del presente articolo, dell’articolo 13 del presente Contratto e dell’articolo 107 del Codice. 5. Nel caso di danni causati da ogni responsabilità per danni caso fortuito o da altri rimedi contrattuali per violazione forza maggiore l’Appaltatore ne fa denuncia al Direttore dei Lavori entro cinque giorni da quello dell’evento, a pena di questi Termini e Condizionidecadenza dal diritto all’indennizzo, dal momento all’uopo fornendo una dettagliata relazione in cui l’impedimento sia specificato il tipo di evento venutosi a creare e l’impatto che il medesimo avrà sull’adempimento, in tutto o in parte, delle obbligazioni dell’Appaltatore e le forme di mitigazione che intende porre in essere. Al fine di determinare l’eventuale indennizzo al quale può avere diritto l’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 11 del D.M. n. 49/2018, spetta al Direttore dei Lavori redigere processo verbale alla presenza di quest’ultimo, accertando: a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; b) le cause dei danni, precisando l’eventuale caso fortuito o di forza maggiore; c) l’eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l’ipotesi di erronea esecuzione del Progetto da parte dell’Appaltatore; d) l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori; e) l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. 6. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore e/o dei suoi eventuali subappaltatori e/o degli ulteriori soggetti e persone delle quali esso è tenuto a rispondere l’Appaltatore stesso, ovvero qualora quest’ultimo abbia omesso di comunicare il verificarsi dell’evento di forza maggiore ai sensi e nelle forme di cui al presente articolo. 7. L’Appaltatore sarà comunque tenuto a porre in essere tutte le precauzioni necessarie al fine di mitigare gli effetti dell’evento ed a fare quanto possibile per rispettare il Cronoprogramma ed il Programma esecutivo. 8. L’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che per qualsiasi causa l’impossibilità dell'esecuzione della prestazionesi verificassero durante l’esecuzione dei Lavori, purché l’avviso venga comunicato senza ritardisalvo che per i danni prodotti da cause di Forza Maggiore alle opere realizzate. Quando l’effetto dell’impedimento I Lavori necessari per riparare gli eventuali danni alle opere, compresi quelli necessari per le demolizioni e gli abbattimenti conseguenziali, sono considerati Lavori contrattuali a tutti gli effetti e, pertanto, sono valutati e remunerati ai prezzi ed alle condizioni previsti nel presente Contratto e nei suoi Allegati. Si ribadisce che in tutti i casi in cui i danni non siano prodotti da cause di Forza Maggiore nessuna somma ulteriore rispetto ai corrispettivi di cui al precedente articolo 7 sarà dovuta all’Appaltatore. 9. L’Appaltatore è comunque tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni nonché a provvedere, a propria cura e spese, alla loro riparazione. 10. L’Appaltatore non potrà sospendere o dell’evento invocato è temporaneorallentare l’esecuzione dei Lavori, tranne in quelle parti per le conseguenze sopra citate dovranno essere applicate solo finché l’impedimento invocato impedisce l’esecuzione alla parte che quali lo subisce. Quando la durata dell’impedimento invocato ha sostanzialmente l’effetto di privare le parti contraenti di quanto avevano ragionevol- mente diritto di aspettarsi in base all’accordo, ogni parte ha il diritto di terminare l’accordo con una notifica all’altra parte in periodo di tempo ragionevole. A meno stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non venga concordato diversamentesia eseguito l’accertamento dei fatti. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore, le parti concordano espressamente che questi Termini e Condizioni possono essere terminati da una delle parti se la durata dell’impedimento supera dei suoi subappaltatori e/o degli ulteriori soggetti per i centoventi (120) giorniquali l’Appaltatore è tenuto a rispondere.

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Sources: Contract for Executive Design and Construction Activities

Forza maggiore. 1. Con evento Sono cause di forza maggiore si intende la circostanza non attribuibile Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisti e ragionevolmente non prevedibile da nessuna imprevedibili al momento della sottoscri- zione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l’adempimento delle Parti così obbligazioni del Contratto: a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, ma- nifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano l’Università, e/o terzi affidatari di lavori o servizi oggetto del Contratto; b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive; c) eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come circo- stanze prevedibili che non dipendono dalla volontà di nessuna Parte, che impediscono temporaneamente disa- stri o permanentemente l’esecuzione dell’ac- cordo. Costituiranno in ogni caso eventi di forza maggiore: guerra, minaccia di guerra, guerra civile, rivolta, violenta tempesta, uragano, inondazione, danni da acqua, altre violente condizioni meteo, epidemie, pandemie, incendio, difficoltà di trasporto, complicazioni tecniche imprevedibili, interru- zioni di attività, scioperi lavorativi in Cora Seeds o presso terze parti i cui servizi sono coinvolti, blocchi, divieti di importazione ed esportazione sia che ordinati catastrofi dall’autorità fitosanitarie o meno, crisi parziale o completa o confisca del magazzino di Cora Seeds o dei suoi fornitori da parte di autorità civili o militari, mancata capacità di trasporto, consegna o non consegna tempestiva del fornitore di Cora Seeds, malfunzionamento dei macchinari, distruzione e altre interruzioni nelle imprese di Cora Seeds o fornitori, così come una mancanza, sia derivante dall’aumento del prezzo del prodotto sia che da misure governative, che impedisce od ostacola completamente o temporaneamente la consegnacompetente. 2. Se una Al verificarsi di uno degli Eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà imme- diata comunicazione all’altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l’evento, gli effetti pro- dotti, la prevedibile durata, l’elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l’obbligo delle Parti invoca l’insorgere di un evento attivarsi per consentire l’immediata ripresa dei lavori e/o dei Servizi e/o delle Forniture, gli Eventi di forza maggiorecui al comma 1 non configurano cause di impu- tabilità dell’inadempimento contrattuale. 3. Qualora l’Evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l’impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, sarà poi esonerata dai suoi doveri di esecuzione dei propri obblighi contrattuali si applicano gli articoli 20 e da ogni responsabilità per danni o da altri rimedi contrattuali per violazione di questi Termini e Condizioni, dal momento 27. Nel caso in cui l’impedimento causa l’impossibilità dell'esecuzione della prestazione, purché l’avviso venga comunicato senza ritardi. Quando l’effetto dell’impedimento o dell’evento invocato è temporaneol’evento comporti l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, le conseguenze sopra citate dovranno essere applicate solo finché l’impedimento invocato impedisce l’esecuzione alla parte che lo subisceParti possono avviare la procedura di cui all’articolo 32. 4. Quando Qualora l’evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l’impossibilità definitiva di realizzare l’Opera ovvero di fruire della medesima, ciascuna Parte può invocare la durata dell’impedimento invocato ha sostanzialmente l’effetto risoluzione del Contratto ai sensi dell’arti- colo 1463 del codice civile. Qualora l’Evento si verifichi in Fase di privare Costruzione, determinando l’impossibilità definitiva di realizzare l’Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore dell’Affidatario dei soli costi effettivamente sostenuti per le parti contraenti opere eseguite a regola d’arte, al netto delle somme per le polizze di quanto avevano ragionevol- mente diritto cui agli articoli 33 e 34 e dell’eventuale Contributo già versato dall’Amministrazione aggiudicatrice. Qualora l’Evento si verifichi in Fase di aspettarsi Gestione, determinando l’impossibilità definitiva di fruire dell’Opera, la riso- luzione comporta il pagamento in base all’accordofavore dell’Affidatario del costo delle opere realizzate a regola d’arte, al netto degli ammortamenti, delle somme per le polizze di cui agli articoli 33 e 34 e del Contributo già versato. Non sono, in ogni parte ha il diritto caso, dovuti i costi derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di terminare l’accordo con una notifica all’altra parte in periodo co- pertura del rischio di tempo ragionevole. A meno che non venga concordato diversamente, le parti concordano espressamente che questi Termini fluttuazione del tasso di interesse e Condizioni possono essere terminati da una delle parti se la durata dell’impedimento supera i centoventi (120) giorniogni altro onere accessorio.

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Sources: Contratto Di Disponibilità

Forza maggiore. 1 Non costituirà inadempimento delle presenti Condizioni Generali di Vendita o dei Contratti la mancata esecuzione delle obbligazioni di una parte che sia impedita da circostanze oggettive che si verifichino al di fuori del proprio controllo, quali, a titolo esemplificativo, guerre, incendi, inondazioni, scioperi generali, serrate, embargo, ordini della pubblica Autorità, impossibilità di ottenere materie prime o energia per la fabbricazione. Con  Il ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ non è considerato responsabile per il ritardo nelle consegne o per il proprio inadempimento causato direttamente od indirettamente da: -eventi di forza maggiore (agli effetti di tale clausola e senza che l’elencazione possa considerarsi esaustiva, un evento di forza maggiore si intende include divieti legali, guerre, rivolte, rivoluzioni, scioperi o altre controversie di carattere lavorativo, incendi, inondazioni, sabotaggi, incidenti nucleari, terremoti, tempeste, epidemie); -circostanze, indipendenti dal controllo del Venditore, tali da impedire il reperimento di forza lavoro, materiali, materia prima, componenti, impianti in genere, energia, combustibile, mezzi di trasporto, autorizzazioni o disposizioni governative.  Il Venditore notificherà per iscritto, senza ritardo, la circostanza non attribuibile e ragionevolmente non prevedibile da nessuna delle Parti così come circo- stanze prevedibili che non dipendono dalla volontà di nessuna Parte, che impediscono temporaneamente o permanentemente l’esecuzione dell’ac- cordo. Costituiranno in ogni caso eventi cessazione della causa di forza maggiore: guerra.  Nel caso si verifichino ritardi o inadempimenti scusabili secondo le previsioni di questo articolo, minaccia il Venditore dovrà notificarli al Compratore non appena possibile e specificare la diversa data di guerra, guerra civile, rivolta, violenta tempesta, uragano, inondazione, danni da acqua, altre violente condizioni meteo, epidemie, pandemie, incendio, difficoltà consegna. In caso di trasporto, complicazioni tecniche imprevedibili, interru- zioni di attività, scioperi lavorativi in Cora Seeds o presso terze parti i cui servizi sono coinvolti, blocchi, divieti di importazione ed esportazione sia che ordinati dall’autorità fitosanitarie o meno, crisi parziale o completa o confisca del magazzino di Cora Seeds o dei suoi fornitori da parte di autorità civili o militari, mancata capacità di trasporto, consegna o non consegna tempestiva del fornitore di Cora Seeds, malfunzionamento dei macchinari, distruzione e altre interruzioni nelle imprese di Cora Seeds o fornitori, così come una mancanza, sia derivante dall’aumento del prezzo del prodotto sia che da misure governative, che impedisce od ostacola completamente o temporaneamente la consegna. 2. Se una delle Parti invoca l’insorgere di un evento di ritardi dovuti a forza maggiore, sarà poi esonerata dai suoi doveri i termini di esecuzione dei propri obblighi contrattuali e da ogni responsabilità consegna saranno definiti in accordo con il Compratore ed estesi per danni o da altri rimedi contrattuali per violazione di questi Termini e Condizioniun periodo uguale al tempo perso dal Venditore a causa del ritardo, dal momento in cui l’impedimento causa l’impossibilità dell'esecuzione della prestazione, purché l’avviso venga comunicato senza ritardi. Quando l’effetto dell’impedimento o dell’evento invocato è temporaneo, le conseguenze sopra citate dovranno essere applicate solo finché l’impedimento invocato impedisce l’esecuzione alla parte che lo subisce. Quando la durata dell’impedimento invocato ha sostanzialmente l’effetto di privare le parti contraenti di quanto avevano ragionevol- mente diritto di aspettarsi in base all’accordo, ogni parte ha previo accordo con il diritto di terminare l’accordo con una notifica all’altra parte in periodo di tempo ragionevole. A meno che non venga concordato diversamente, le parti concordano espressamente che questi Termini e Condizioni possono essere terminati da una delle parti se la durata dell’impedimento supera i centoventi (120) giorniCompratore.

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Sources: Condizioni Generali Di Vendita

Forza maggiore. 114.1 Fatte salve le ragioni di forza maggiore, sicurezza e pubblica incolumità, interesse e necessità, in nessun altro caso il Concessionario potrà sospendere unilateralmente l’esecuzione dei lavori o l’erogazione dei Servizi. 14.2 Qualora si verifichi un evento di Forza Maggiore si applica l’art. Con evento 107 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 14.3 Sono considerate cause di forza maggiore, tali da giustificare sospensioni, interruzioni o ritardi nella realizzazione dell’opera o nella gestione del servizio, e da consentire conseguenti proroghe dei termini previsti dalla presente Convenzione, i seguenti eventi che si elencano a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) guerra, sommosse, invasioni, rivoluzioni, guerre civili e attentati; b) tumulti ed occupazione delle aree su cui realizzare gli impianti, o altri eventi non imputabili al Concessionario o alla sua organizzazione, tali da impedire le normali attività realizzative o di gestione; c) scioperi di categoria su base nazionale o regionale, sabotaggi o atti scioperanti, anche a carattere ecologico, conflitti fra lavoratori organizzati; d) indisponibilità delle aree destinate alla realizzazione delle opere per cause non imputabili al Concessionario, impossibilità di disporre dei servizi e utilities necessarie alla realizzazione e gestione dell’edificio e degli impianti, nonché a fatti imprevisti non riferibili al concessionario che determinino la mancata attivazione, ovvero l’impossibilità di funzionamento dell’Ufficio preposto al controllo dell’esecuzione della Convenzione; e) indisponibilità delle fonti energetiche utilizzate dall’impianto per cause non imputabili al Concessionario; f) espropriazioni, confische o demolizioni ordinate dalla autorità governative civili o militari, sequestri di proprietà non dipendenti da comportamenti del Concessionario; g) catastrofi naturali, incendi, terremoti inondazioni, gravi incendi a mezzi e vie di comunicazione e trasporto non imputabili al Concessionario; i) nuove norme in materie urbanistico- paesaggistica, architettonica, igienico - sanitaria che comportino obbligatoriamente rilevanti revisioni progettuali ad opere o sezioni di opere già realizzate. 14.4 Il Concessionario ha l’onere di comunicare senza ritardo al Comune l’avverarsi di eventuali situazioni di forza maggiore, dandone una sommaria descrizione, nonché di dare notizia al medesimo della data di cessazione di tali eventi e della situazione occorsa. 14.5 Qualora gli effetti della causa di forza maggiore si intende protraggano per più di 180 giorni, il Concessionario avrà la circostanza non attribuibile facoltà, a suo insindacabile giudizio, di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione. Si applica l’art. 176 del D. Lgs. 50/2016 e ragionevolmente non prevedibile da nessuna delle Parti così come circo- stanze prevedibili che non dipendono dalla volontà di nessuna Parte, che impediscono temporaneamente o permanentemente l’esecuzione dell’ac- cordo. Costituiranno in ogni caso eventi di forza maggiore: guerra, minaccia di guerra, guerra civile, rivolta, violenta tempesta, uragano, inondazione, danni da acqua, altre violente condizioni meteo, epidemie, pandemie, incendio, difficoltà di trasporto, complicazioni tecniche imprevedibili, interru- zioni di attività, scioperi lavorativi in Cora Seeds o presso terze parti i cui servizi sono coinvolti, blocchi, divieti di importazione ed esportazione sia che ordinati dall’autorità fitosanitarie o meno, crisi parziale o completa o confisca del magazzino di Cora Seeds o dei suoi fornitori da parte di autorità civili o militari, mancata capacità di trasporto, consegna o non consegna tempestiva del fornitore di Cora Seeds, malfunzionamento dei macchinari, distruzione e altre interruzioni nelle imprese di Cora Seeds o fornitori, così come una mancanza, sia derivante dall’aumento del prezzo del prodotto sia che da misure governative, che impedisce od ostacola completamente o temporaneamente la consegnas.m.i. 214.6 Qualora il Concessionario decorso il termine di 30 giorni dal termine di cui sopra, non si avvalga della facoltà di recesso, il corrispettivo ed i termini della presente Concessione saranno adeguati con le modalità di cui all’art. Se una 17.2 (Riequilibrio Economico - Finanziario). 14.7 Qualora l’evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l’impossibilità definitiva di realizzare l’Opera ovvero di fruire della medesima, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 1463 del codice civile. Qualora l’Evento si verifichi in Fase di Costruzione, determinando l’impossibilità definitiva di realizzare l’Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario dei soli costi effettivamente sostenuti per le opere eseguite a regola d’arte. Qualora l’Evento si verifichi in Fase di Gestione, determinando l’impossibilità definitiva di fruire dell’Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario del costo delle Parti invoca l’insorgere di un evento di forza maggioreopere realizzate a regola d’arte, sarà poi esonerata dai suoi doveri di esecuzione dei propri obblighi contrattuali e da ogni responsabilità per danni o da altri rimedi contrattuali per violazione di questi Termini e Condizioni, dal momento in cui l’impedimento causa l’impossibilità dell'esecuzione della prestazione, purché l’avviso venga comunicato senza ritardi. Quando l’effetto dell’impedimento o dell’evento invocato è temporaneo, le conseguenze sopra citate dovranno essere applicate solo finché l’impedimento invocato impedisce l’esecuzione alla parte che lo subisce. Quando la durata dell’impedimento invocato ha sostanzialmente l’effetto di privare le parti contraenti di quanto avevano ragionevol- mente diritto di aspettarsi in base all’accordo, ogni parte ha il diritto di terminare l’accordo con una notifica all’altra parte in periodo di tempo ragionevole. A meno che non venga concordato diversamente, le parti concordano espressamente che questi Termini e Condizioni possono essere terminati da una delle parti se la durata dell’impedimento supera i centoventi al netto degli ammortamenti relativi ai canoni già versati. CAPO III (120) giorni.CONDIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE)

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Sources: Studio Di Fattibilità

Forza maggiore. 1. Con evento Trattandosi il servizio di forza maggiore si intende la circostanza Illuminazione Pubblica di servizio pubblico locale lo stesso non attribuibile potrà essere sospeso se non per cause di Forza Maggiore. Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisti e ragionevolmente non prevedibile imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l’adempimento delle obbligazioni del Contratto: a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario e/o terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto; b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive; c) onde di pressione causate da nessuna delle Parti così aeroplani che viaggiano a velocità supersonica; d) incidenti aerei; e) epidemie e contagi; f) eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come circo- stanze prevedibili che non dipendono dalla volontà di nessuna Parte, che impediscono temporaneamente disastri o permanentemente l’esecuzione dell’ac- cordo. Costituiranno in ogni caso eventi di forza maggiore: guerra, minaccia di guerra, guerra civile, rivolta, violenta tempesta, uragano, inondazione, danni da acqua, altre violente condizioni meteo, epidemie, pandemie, incendio, difficoltà di trasporto, complicazioni tecniche imprevedibili, interru- zioni di attività, scioperi lavorativi in Cora Seeds o presso terze parti i cui servizi sono coinvolti, blocchi, divieti di importazione ed esportazione sia che ordinati catastrofi dall’autorità fitosanitarie o meno, crisi parziale o completa o confisca del magazzino di Cora Seeds o dei suoi fornitori da parte di autorità civili o militari, mancata capacità di trasporto, consegna o non consegna tempestiva del fornitore di Cora Seeds, malfunzionamento dei macchinari, distruzione e altre interruzioni nelle imprese di Cora Seeds o fornitori, così come una mancanza, sia derivante dall’aumento del prezzo del prodotto sia che da misure governative, che impedisce od ostacola completamente o temporaneamente la consegnacompetente. 2. Se una Al verificarsi di uno degli Eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all’altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l’evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l’elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l’obbligo delle Parti invoca l’insorgere di un evento attivarsi per consentire l’immediata ripresa dei lavori e/o dei Servizi, gli Eventi di forza maggiorecui al comma 1 non configurano cause di imputabilità dell’inadempimento contrattuale. 3. Qualora l’Evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l’impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, sarà poi esonerata dai suoi doveri di esecuzione dei propri obblighi contrattuali si applicano gli articoli 17 e da ogni responsabilità per danni o da altri rimedi contrattuali per violazione di questi Termini e Condizioni, dal momento 24. Nel caso in cui l’impedimento causa l’impossibilità dell'esecuzione della prestazione, purché l’avviso venga comunicato senza ritardi. Quando l’effetto dell’impedimento o dell’evento invocato è temporaneol’evento comporti l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, le conseguenze sopra citate dovranno essere applicate solo finché l’impedimento invocato impedisce l’esecuzione alla parte che lo subisceParti possono avviare la procedura di cui all’articolo 29. 4. Quando Qualora l’evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l’impossibilità definitiva di completare la durata dell’impedimento invocato ha sostanzialmente l’effetto realizzazione dei Lavori Iniziali Accessori ovvero di privare fruire degli Impianti, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 1463 del codice civile. Qualora l’Evento si verifichi in Fase di realizzazione dei Lavori Iniziali Accessori, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario dei soli costi effettivamente sostenuti per le parti contraenti opere eseguite a regola d’arte, al netto delle somme per le polizze di quanto avevano ragionevol- mente diritto cui all’articolo 31 e del Contributo già versato dal Concedente. Qualora l’Evento si verifichi in Fase di aspettarsi Gestione, determinando l’impossibilità definitiva di fruire dell’Opera, la risoluzione comporta il pagamento in base all’accordofavore del Concessionario del costo delle opere realizzate a regola d’arte, al netto degli ammortamenti, delle somme per le polizze di cui all’articolo 31 e dell’eventuale Contributo già versato. Non sono, in ogni parte ha il diritto caso, dovuti i costi derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di terminare l’accordo con una notifica all’altra parte in periodo copertura del rischio di tempo ragionevole. A meno che non venga concordato diversamente, le parti concordano espressamente che questi Termini fluttuazione del tasso di interesse e Condizioni possono essere terminati da una delle parti se la durata dell’impedimento supera i centoventi (120) giorniogni altro onere accessorio.

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Sources: Convenzione Per l'Affidamento in Concessione

Forza maggiore. 1. Con evento 15.1 Fatta eccezione per gli obblighi di forza maggiore si intende la circostanza non attribuibile e ragionevolmente non prevedibile da pagamento, nessuna delle Parti così come circo- stanze prevedibili che parti sarà responsabile per eventuali ritardi o inadempienze nell’adempimento dei propri obblighi ai sensi del presente Accordo per cause al di fuori del ragionevole controllo (inclusi, a titolo esemplificativo ma non dipendono dalla volontà di nessuna Parteesaustivo, che impediscono temporaneamente o permanentemente l’esecuzione dell’ac- cordo. Costituiranno in ogni caso eventi di forza maggiore: guerranaturali, minaccia atti di guerra, guerra civileterrorismo, rivoltasommosse o disordini civili, violenta tempestainterruzioni operative, uraganodisastri causati dall‘uomo o naturali, inondazioneatti od omissioni del governo, danni guasti dell‘alimentazione, servizi pubblici o infrastrutture critiche, crisi mediche epidemiche/ pandemiche, ritardo nelle consegne o mancata consegna da acquaparte dei fornitori o di altri Vendor di TD SYNNEX, altre violente condizioni meteocarenze generali nelle materie prime o nei Prodotti del Vendor, epidemiescioperi o blocchi, pandemieatti criminali, incendio, difficoltà di ritardi nella consegna o nel trasporto, complicazioni tecniche imprevedibilio incapacità di ottenere lavoro, interru- zioni materiali o Prodotti tramite fonti regolari) (“Eventi 15.2 Ciascuna parte dovrà informare immediatamente l’altra parte per iscritto o Elettronicamente dell’Evento di attivitàForza Maggiore e della sua durata stimata. Fatta eccezione per gli obblighi di pagamento, scioperi lavorativi in Cora Seeds o presso terze parti i cui servizi sono coinvolti, blocchi, divieti il tempo di importazione ed esportazione sia che ordinati dall’autorità fitosanitarie o meno, crisi parziale o completa o confisca del magazzino esecuzione sarà prolungato di Cora Seeds o dei suoi fornitori da parte di autorità civili o militari, mancata capacità di trasporto, consegna un periodo equivalente al periodo durante il quale l’esecuzione dell’obbligo è stata ritardata o non consegna tempestiva del fornitore di Cora Seeds, malfunzionamento dei macchinari, distruzione e altre interruzioni nelle imprese di Cora Seeds o fornitori, così come una mancanza, sia derivante dall’aumento del prezzo del prodotto sia che da misure governative, che impedisce od ostacola completamente o temporaneamente la consegna. 2è stata eseguita. Se una tale ritardo o inadempienza continua per più di 60 giorni dalla data della notifica iniziale del verificarsi dell’Evento di Forza Maggiore, ciascuna delle Parti invoca l’insorgere di un evento di forza maggiore, sarà poi esonerata dai suoi doveri di esecuzione dei propri obblighi contrattuali e da ogni responsabilità per danni o da altri rimedi contrattuali per violazione di questi Termini e Condizioni, dal momento in cui l’impedimento causa l’impossibilità dell'esecuzione della prestazione, purché l’avviso venga comunicato senza ritardi. Quando l’effetto dell’impedimento o dell’evento invocato è temporaneo, le conseguenze sopra citate dovranno essere applicate solo finché l’impedimento invocato impedisce l’esecuzione alla parte che lo subisce. Quando la durata dell’impedimento invocato ha sostanzialmente l’effetto di privare le parti contraenti di quanto avevano ragionevol- mente diritto di aspettarsi in base all’accordo, ogni parte ha avrà il diritto di terminare l’accordo con una risolvere l’Accordo o la parte pertinente direttamente interessata dall’evento tramite notifica per iscritto o Elettronicamente, all’altra parte in periodo di tempo ragionevoleparte. A meno che Se non venga concordato diversamenteviene notificata alcuna risoluzione, le parti concordano espressamente che questi Termini si incontreranno e Condizioni possono essere terminati da discuteranno in buona fede per giungere ad una delle parti se la durata dell’impedimento supera i centoventi (120) giornisoluzione.

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Sources: Termini E Condizioni

Forza maggiore. 1. Con Zenit non potrà essere ritenuta responsabile perinadempienza o ritardo propri derivanti o connessi ad unevento imprevisto che sfugga al suo immediato controllo, ivi compresi in via esemplificativa e non limitativa: a. sciopero, serrata, vertenza sindacale di ogni genere,interruzione parziale o generale del lavoro, rifiuto diesecuzione di un qualsiasi lavoro (anche nel caso talieventi fossero legittimi o riferiti ai dipendenti propri dellaparte o di terzi); b. evento di forza maggiore si intende la circostanza non attribuibile e ragionevolmente non prevedibile da nessuna delle Parti così come circo- stanze prevedibili che non dipendono dalla volontà di nessuna Partebellico, che impediscono temporaneamente ostilità, attività terroristica, o permanentemente l’esecuzione dell’ac- cordo. Costituiranno in ogni caso eventi di forza maggiore: guerraqualsiasi emergenza locale, minaccia di guerranazionale o internazionale; c. disastro naturale, guerra civile, rivolta, violenta tempesta, uraganoincendio, inondazione, danni pandemia; d. impossibilita di ottenere l‟erogazione di energia, servizi di pubblica utilità, attrezzature, trasporti, il prodotto consegnabile in virtù del presente Accordo o le materie prime da acquacui i prodotti sono direttamente o indirettamente derivati; e. problemi tecnici, altre violente condizioni meteoguastio incidente riferito adimpianti, epidemiemacchinari, pandemiestrutture, incendioPunti di Fornitura, difficoltà attrezzature di trasporto, complicazioni tecniche imprevedibilisistemi di comunicazione, interru- zioni hardware o sistemi di attivitàcomputer o altri dispositivi elettronici quali i lettori delle carte; f. impedimenti al trasporto; g. scorte di combustibile inferiori ai livelli ritenuti, scioperi lavorativi ad assoluta discrezione di Zenit, necessari; ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ in Cora Seeds buona fede di qualsivoglia normativa, ordinanza o presso terze parti i cui servizi sono coinvoltirichiesta di qualunque autorità internazionale, blocchinazionale, divieti provinciale, porto o altra autorità pubblica ovvero di importazione ed esportazione sia qualunque persona che ordinati dall’autorità fitosanitarie asserisca di agire in nome di tale autorità (assunta come valida invalida in via definitiva), interferenza o meno, crisi parziale restrizione imposta dalla stessa autorità; i. la minaccia o completa o confisca del magazzino il ragionevole timore dell‟evenienza di Cora Seeds o dei suoi fornitori da parte di autorità civili o militari, mancata capacità di trasporto, consegna o non consegna tempestiva del fornitore di Cora Seeds, malfunzionamento dei macchinari, distruzione e altre interruzioni nelle imprese di Cora Seeds o fornitori, così come una mancanza, sia derivante dall’aumento del prezzo del prodotto sia che da misure governative, che impedisce od ostacola completamente o temporaneamente la consegna. 2. Se una delle Parti invoca l’insorgere di un evento di forza maggiore, sarà poi esonerata dai suoi doveri di esecuzione dei propri obblighi contrattuali e da ogni responsabilità per danni o da altri rimedi contrattuali per violazione di questi Termini e Condizioni, dal momento in cui l’impedimento causa l’impossibilità dell'esecuzione della prestazione, purché l’avviso venga comunicato senza ritardi. Quando l’effetto dell’impedimento o dell’evento invocato è temporaneo, le conseguenze sopra citate dovranno essere applicate solo finché l’impedimento invocato impedisce l’esecuzione alla parte che lo subisce. Quando la durata dell’impedimento invocato ha sostanzialmente l’effetto di privare le parti contraenti di quanto avevano ragionevol- mente diritto di aspettarsi in base all’accordo, ogni parte ha il diritto di terminare l’accordo con una notifica all’altra parte in periodo di tempo ragionevole. A meno che non venga concordato diversamente, le parti concordano espressamente che questi Termini e Condizioni possono essere terminati da una delle parti se la durata dell’impedimento supera i centoventi (120) giornisuindicate circostanze.

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Sources: Termini E Condizioni Generali

Forza maggiore. 1. Con evento di forza maggiore si intende la circostanza non attribuibile e ragionevolmente non prevedibile 13.1 I Servizi verranno sospesi da nessuna delle Parti così come circo- stanze prevedibili che non dipendono dalla volontà di nessuna Parte, che impediscono temporaneamente o permanentemente l’esecuzione dell’ac- cordo. Costituiranno A2A Energia in ogni caso eventi di forza maggiore: guerra, minaccia . Per forza maggiore deve intendersi qualunque evento o circostanza che sia al di guerra, guerra civile, rivolta, violenta tempesta, uragano, inondazione, danni da acqua, altre violente condizioni meteo, epidemie, pandemie, incendio, difficoltà fuori del controllo di trasporto, complicazioni tecniche imprevedibili, interru- zioni di attività, scioperi lavorativi in Cora Seeds o presso terze parti i cui servizi sono coinvolti, blocchi, divieti di importazione ed esportazione sia che ordinati dall’autorità fitosanitarie o meno, crisi parziale o completa o confisca del magazzino di Cora Seeds o dei suoi fornitori da parte di autorità civili o militari, mancata capacità di trasporto, consegna o non consegna tempestiva del fornitore di Cora Seeds, malfunzionamento dei macchinari, distruzione e altre interruzioni nelle imprese di Cora Seeds o fornitori, così come una mancanza, sia derivante dall’aumento del prezzo del prodotto sia che da misure governativeA2A Energia, che impedisce od ostacola completamente o temporaneamente sia causa del suo inadempimento e che non avrebbe potuto essere evitato con la consegnadovuta diligenza. 2. Se una delle Parti invoca l’insorgere 13.2 Ove sussistano le condizioni di un evento cui al precedente paragrafo 11.1, sono considerati casi di forza maggiore, sarà poi esonerata dai suoi doveri di esecuzione dei propri obblighi contrattuali e per sé idonei a liberare A2A Energia da ogni responsabilità per danni inadempimento o ritardato adempimento, in via esemplificativa ma non esaustiva: a) qualunque circostanza od evento determinati da altri rimedi contrattuali per violazione di questi Termini e Condizioniun provvedimento normativo o comunque emanato da una pubblica autorità, dal momento ivi comprese le pronunce dell’Autorità Giudiziaria ed in cui l’impedimento causa l’impossibilità dell'esecuzione della prestazione, purché l’avviso venga comunicato senza ritardi. Quando l’effetto dell’impedimento o dell’evento invocato è temporaneo, le conseguenze sopra citate dovranno essere applicate solo finché l’impedimento invocato impedisce l’esecuzione alla parte che lo subisce. Quando la durata dell’impedimento invocato ha sostanzialmente l’effetto di privare le parti contraenti di quanto avevano ragionevol- mente diritto di aspettarsi in base all’accordo, ogni parte ha il diritto di terminare l’accordo con una notifica all’altra parte in periodo di tempo ragionevole. A meno particolare del Giudice Amministrativo che non venga concordato diversamente, le parti concordano espressamente che questi Termini e Condizioni possono essere terminati da siano conseguenza anche indiretta di comportamenti commissivi e/o omissivi di una delle parti se Parti; b) guerre, sommosse, incendi, alluvioni, esplosioni; gravi danneggiamenti agli impianti causati da tali calamità o originati da fatti dei terzi; c) scioperi non programmati; d) agitazioni sindacali non programmate; e) qualsiasi evento improvviso ed imprevisto che comprometta la durata dell’impedimento supera i centoventi (120) giorniregolare prestazione dei Servizi; 13.3 A2A Energia, ove possibile, preavviserà il Cliente e, comunque, in caso di sospensione nell’esecuzione dei Servizi, non sarà dovuto il Corrispettivo per tutto il periodo durante il quale si è protratta la causa di forza maggiore.

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Sources: Servizi Di Manutenzione E Assistenza

Forza maggiore. 1. Con evento Sono cause di forza maggiore si intende la circostanza Forza Maggiore, ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. n. 36 del 2023, i seguenti eventi, costituenti circostanze oggettive straordinarie, impreviste e imprevedibili, non attribuibile e ragionevolmente non prevedibile da nessuna delle Parti così come circo- stanze prevedibili che non dipendono dalla volontà di nessuna Parteimputabili all’Operatore Economico, che impediscono temporaneamente o permanentemente l’esecuzione dell’ac- cordoincidono significativamente sul Piano Economico Finanziario, come previsto dagli articoli 17, comma 6, e art. Costituiranno in ogni caso eventi di forza maggiore: guerra28, minaccia di guerracomma 4, guerra civilelettera e), rivolta, violenta tempesta, uragano, inondazione, danni da acqua, altre violente condizioni meteo, epidemie, pandemie, incendio, difficoltà di trasporto, complicazioni tecniche imprevedibili, interru- zioni di attività, scioperi lavorativi in Cora Seeds o presso terze parti i cui servizi sono coinvolti, blocchi, divieti di importazione ed esportazione sia che ordinati dall’autorità fitosanitarie o meno, crisi parziale o completa o confisca del magazzino di Cora Seeds o dei suoi fornitori da parte di autorità civili o militari, mancata capacità di trasporto, consegna o non consegna tempestiva del fornitore di Cora Seeds, malfunzionamento dei macchinari, distruzione e altre interruzioni nelle imprese di Cora Seeds o fornitori, così come una mancanza, sia derivante dall’aumento del prezzo del prodotto sia che da misure governative, che impedisce od ostacola completamente idonee a rendere definitivamente o temporaneamente la consegnaimpossibile, in tutto o in parte, l’adempimento delle obbligazioni del presente Contratto: guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta, fatta eccezione per quelli che riguardano l’Ente Concedente, l’Operatore Economico e/o terzi affidatari di lavori o del Servizio di Prestazione Energetica oggetto del presente Contratto; esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive; onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica; incidenti aerei; epidemie e contagi; eventi calamitosi di origine naturale, di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o catastrofi dall’Autorità competente. 2. Se una Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile (in tutto o in parte), ne dà immediata comunicazione all’altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l’evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l’elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere, e gli eventuali rimedi che intende adottare. Fermo restando l’obbligo delle Parti invoca l’insorgere di un evento attivarsi per consentire l’immediata ripresa dei lavori e/o dei Servizi, gli eventi di forza maggiorecui al comma 1 non configurano cause di imputabilità dell’inadempimento contrattuale. 3. Qualora le circostanze oggettive straordinarie, sarà poi esonerata dai suoi doveri impreviste e imprevedibili di esecuzione dei propri obblighi contrattuali cui al comma 1, siano tali da comportare l’impossibilità, totale o parziale, solo temporanea di adempiere alle prestazioni del presente Contratto, si applicano l’articolo 17 per la fase della costruzione e da ogni responsabilità l’articolo 28 per danni o da altri rimedi contrattuali per violazione la fase di questi Termini e Condizioni, dal momento in cui l’impedimento causa l’impossibilità dell'esecuzione della prestazione, purché l’avviso venga comunicato senza ritardi. Quando l’effetto dell’impedimento o dell’evento invocato è temporaneo, le conseguenze sopra citate dovranno essere applicate solo finché l’impedimento invocato impedisce l’esecuzione alla parte che lo subisce. Quando la durata dell’impedimento invocato ha sostanzialmente l’effetto di privare le parti contraenti di quanto avevano ragionevol- mente diritto di aspettarsi in base all’accordo, ogni parte ha il diritto di terminare l’accordo con una notifica all’altra parte in periodo di tempo ragionevole. A meno che non venga concordato diversamente, le parti concordano espressamente che questi Termini e Condizioni possono essere terminati da una delle parti se la durata dell’impedimento supera i centoventi (120) giornigestione degli asset EPC.

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Sources: Energy Performance Contract

Forza maggiore. 1. Con evento Sono cause di forza maggiore si intende la circostanza non attribuibile Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisti e ragionevolmente non prevedibile imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l’adempimento delle obbligazioni del Contratto: a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano l'Unione e i suoi Comuni, il Concessionario e/o terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto; b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive; c) onde di pressione causate da nessuna delle Parti così aeroplani che viaggiano a velocità supersonica; d) incidenti aerei; e) epidemie e contagi; f) eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come circo- stanze prevedibili che non dipendono dalla volontà di nessuna Parte, che impediscono temporaneamente disastri o permanentemente l’esecuzione dell’ac- cordo. Costituiranno in ogni caso eventi di forza maggiore: guerra, minaccia di guerra, guerra civile, rivolta, violenta tempesta, uragano, inondazione, danni da acqua, altre violente condizioni meteo, epidemie, pandemie, incendio, difficoltà di trasporto, complicazioni tecniche imprevedibili, interru- zioni di attività, scioperi lavorativi in Cora Seeds o presso terze parti i cui servizi sono coinvolti, blocchi, divieti di importazione ed esportazione sia che ordinati catastrofi dall’autorità fitosanitarie o meno, crisi parziale o completa o confisca del magazzino di Cora Seeds o dei suoi fornitori da parte di autorità civili o militari, mancata capacità di trasporto, consegna o non consegna tempestiva del fornitore di Cora Seeds, malfunzionamento dei macchinari, distruzione e altre interruzioni nelle imprese di Cora Seeds o fornitori, così come una mancanza, sia derivante dall’aumento del prezzo del prodotto sia che da misure governative, che impedisce od ostacola completamente o temporaneamente la consegnacompetente. 2. Se una Al verificarsi di uno degli Eventi, di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all’altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l’evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l’elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l’obbligo delle Parti invoca l’insorgere di un evento attivarsi per consentire l’immediata ripresa del Servizio oggetto della presente Concessione, gli Eventi, di forza maggiorecui al comma 1, sarà poi esonerata dai suoi doveri non configurano cause di esecuzione dei propri obblighi contrattuali e da ogni responsabilità per danni o da altri rimedi contrattuali per violazione di questi Termini e Condizioni, dal momento imputabilità dell’inadempimento contrattuale. 3. Nel caso in cui l’impedimento causa l’impossibilità dell'esecuzione della prestazione, purché l’avviso venga comunicato senza ritardi. Quando l’effetto dell’impedimento o dell’evento invocato è temporaneol’evento comporti l’alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, le conseguenze sopra citate dovranno essere applicate solo finché l’impedimento invocato impedisce l’esecuzione alla parte che lo subisce. Quando Parti possono avviare la durata dell’impedimento invocato ha sostanzialmente l’effetto procedura di privare le parti contraenti di quanto avevano ragionevol- mente diritto di aspettarsi in base all’accordo, ogni parte ha il diritto di terminare l’accordo con una notifica all’altra parte in periodo di tempo ragionevole. A meno che non venga concordato diversamente, le parti concordano espressamente che questi Termini e Condizioni possono essere terminati da una delle parti se la durata dell’impedimento supera i centoventi (120) giornicui all’articolo 5 comma 2.

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Sources: Concessione Del Servizio Di Accertamento E Riscossione

Forza maggiore. 1. Con evento 10.1 Il Venditore non è responsabile per l’eventuale mancata o ritardata esecuzione dei propri obblighi ai sensi del Contratto, qualora addebitabile, in tutto o in parte, ad un Evento di forza maggiore. 10.2 Un “Evento di forza maggiore” consiste in atti imprevedibili di forza maggiore, incendi, incidenti, scioperi, blocchi o conflitti sindacali (laddove tali scioperi, blocchi o conflitti sindacali influenzino la forza lavoro del Venditore e/o di qualsiasi altra persona), tempeste, maltempo, fulmini, terremoti, epidemie o pandemie, guerre, insurrezioni, sommosse, tumulti civili, atti o minacce di terrorismo, crimini informatici, attacchi informatici, interferenze governative, qualsiasi legge o azione intrapresa da un governo o autorità pubblica (tra cui, a titolo meramente esemplificativo l'imposizione di una limitazione, quota o divieto di esportazione o importazione, la mancata concessione di una licenza o di un consenso che siano necessari), furti, danni volontari, carenza di manodopera, materiali, carburante, energia o trasporto, interruzione o guasto di impianti o macchinari, materiali difettosi, ritardo o mancato adempimento da parte di terzi o fornitori o qualsiasi causa al di fuori del ragionevole controllo del Venditore. 10.3 Nel caso in cui un Evento di forza maggiore si intende la circostanza non attribuibile e ragionevolmente non prevedibile da nessuna delle Parti così come circo- stanze prevedibili che non dipendono dalla volontà di nessuna Parte, che impediscono temporaneamente o permanentemente l’esecuzione dell’ac- cordo. Costituiranno in ogni caso eventi di forza maggiore: guerra, minaccia di guerra, guerra civile, rivolta, violenta tempesta, uragano, inondazione, danni da acqua, altre violente condizioni meteo, epidemie, pandemie, incendio, difficoltà di trasporto, complicazioni tecniche imprevedibili, interru- zioni di attività, scioperi lavorativi in Cora Seeds o presso terze parti i cui servizi sono coinvolti, blocchi, divieti di importazione ed esportazione sia che ordinati dall’autorità fitosanitarie o meno, crisi parziale o completa o confisca del magazzino di Cora Seeds o dei suoi fornitori da parte di autorità civili o militari, mancata capacità di trasporto, consegna o non consegna tempestiva del fornitore di Cora Seeds, malfunzionamento dei macchinari, distruzione e altre interruzioni nelle imprese di Cora Seeds o fornitori, così come una mancanza, sia derivante dall’aumento del prezzo del prodotto sia che da misure governative, che impedisce od ostacola completamente o temporaneamente la consegna. 2. Se una delle Parti invoca l’insorgere di protragga per un evento di forza maggiore, sarà poi esonerata dai suoi doveri di esecuzione dei propri obblighi contrattuali e da ogni responsabilità per danni o da altri rimedi contrattuali per violazione di questi Termini e Condizioni, dal momento in cui l’impedimento causa l’impossibilità dell'esecuzione della prestazione, purché l’avviso venga comunicato senza ritardi. Quando l’effetto dell’impedimento o dell’evento invocato è temporaneo, le conseguenze sopra citate dovranno essere applicate solo finché l’impedimento invocato impedisce l’esecuzione alla parte che lo subisce. Quando la durata dell’impedimento invocato ha sostanzialmente l’effetto di privare le parti contraenti di quanto avevano ragionevol- mente diritto di aspettarsi in base all’accordo, ogni parte ha il diritto di terminare l’accordo con una notifica all’altra parte in periodo di tempo ragionevole. A meno che non venga concordato diversamente, le parti concordano espressamente che questi Termini e Condizioni possono essere terminati da una delle parti se la durata dell’impedimento supera i centoventi (120) giorni.superiore a tre

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Sources: Condizioni Generali Di Vendita

Forza maggiore. 1. Con evento Sono cause di forza maggiore si intende la circostanza non attribuibile Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisti e ragionevolmente non prevedibile imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l’adempimento delle obbligazioni del Contratto: a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario e/o terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto; b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive; c) onde di pressione causate da nessuna delle Parti così aeroplani che viaggiano a velocità supersonica; d) incidenti aerei; e) epidemie e contagi; f) eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come circo- stanze prevedibili che non dipendono dalla volontà di nessuna Parte, che impediscono temporaneamente disastri o permanentemente l’esecuzione dell’ac- cordo. Costituiranno in ogni caso eventi di forza maggiore: guerra, minaccia di guerra, guerra civile, rivolta, violenta tempesta, uragano, inondazione, danni da acqua, altre violente condizioni meteo, epidemie, pandemie, incendio, difficoltà di trasporto, complicazioni tecniche imprevedibili, interru- zioni di attività, scioperi lavorativi in Cora Seeds o presso terze parti i cui servizi sono coinvolti, blocchi, divieti di importazione ed esportazione sia che ordinati catastrofi dall’autorità fitosanitarie o meno, crisi parziale o completa o confisca del magazzino di Cora Seeds o dei suoi fornitori da parte di autorità civili o militari, mancata capacità di trasporto, consegna o non consegna tempestiva del fornitore di Cora Seeds, malfunzionamento dei macchinari, distruzione e altre interruzioni nelle imprese di Cora Seeds o fornitori, così come una mancanza, sia derivante dall’aumento del prezzo del prodotto sia che da misure governative, che impedisce od ostacola completamente o temporaneamente la consegnacompetente. 2. Se una Al verificarsi di uno degli Eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all’altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l’evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l’elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l’obbligo delle Parti invoca l’insorgere di un evento attivarsi per consentire l’immediata ripresa dei dei Servizi, gli Eventi di forza maggiorecui al comma 1 non configurano cause di imputabilità dell’inadempimento contrattuale. 3. Qualora l’Evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l’impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, sarà poi esonerata dai suoi doveri di esecuzione dei propri obblighi contrattuali e da ogni responsabilità per danni o da altri rimedi contrattuali per violazione di questi Termini e Condizioni, dal momento si applica l’articolo 14. Nel caso in cui l’impedimento causa l’impossibilità dell'esecuzione della prestazione, purché l’avviso venga comunicato senza ritardi. Quando l’effetto dell’impedimento o dell’evento invocato è temporaneol’evento comporti l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, le conseguenze sopra citate dovranno essere applicate solo finché l’impedimento invocato impedisce l’esecuzione alla parte che lo subisceParti possono avviare la procedura di cui all’articolo 16. 4. Quando Qualora l’evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l’impossibilità definitiva di fruire della gestione, ciascuna Parte può invocare la durata dell’impedimento invocato ha sostanzialmente l’effetto di privare le parti contraenti di quanto avevano ragionevol- mente diritto di aspettarsi in base all’accordo, ogni parte ha il diritto di terminare l’accordo con una notifica all’altra parte in periodo di tempo ragionevole. A meno che non venga concordato diversamente, le parti concordano espressamente che questi Termini e Condizioni possono essere terminati da una delle parti se la durata dell’impedimento supera i centoventi (120) giornirisoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 1463 del codice civile.

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Sources: Concessione Per La Gestione Di Struttura Per La Somministrazione Di Alimenti E Bevande

Forza maggiore. 1. Con evento di forza maggiore Per Forza Maggiore si intende la circostanza intendono quelle circostanze imprevedibili, non attribuibile e ragionevolmente non prevedibile derivanti in alcun modo da nessuna delle Parti così come circo- stanze prevedibili colpa e/o da comportamento doloso, negligente o omissivo dell’Appaltatore, che non dipendono dalla volontà di nessuna Parte, possono essere evitate o limitate negli effetti dall’Appaltatore e che impediscono temporaneamente o permanentemente l’esecuzione dell’ac- cordo. Costituiranno in ogni caso eventi l’adempimento delle obbligazioni di forza maggiore: guerra, minaccia di guerra, guerra civile, rivolta, violenta tempesta, uragano, inondazione, danni da acqua, altre violente condizioni meteo, epidemie, pandemie, incendio, difficoltà di trasporto, complicazioni tecniche imprevedibili, interru- zioni di attività, scioperi lavorativi in Cora Seeds o presso terze parti i cui servizi sono coinvolti, blocchi, divieti di importazione ed esportazione sia che ordinati dall’autorità fitosanitarie o meno, crisi parziale o completa o confisca del magazzino di Cora Seeds o dei suoi fornitori al presente Contratto da parte dell’Appaltatore stesso. In ogni caso, possono costituire causa di autorità civili o militari, mancata capacità di trasporto, consegna o non consegna tempestiva del fornitore di Cora Seeds, malfunzionamento dei macchinari, distruzione e altre interruzioni nelle imprese di Cora Seeds o fornitori, così come una mancanza, sia derivante dall’aumento del prezzo del prodotto sia che da misure governative, che impedisce od ostacola completamente o temporaneamente la consegnaForza maggiore solo le circostanze riconosciute tali dalla Committente. 2. Se una delle Parti invoca l’insorgere Costituiscono cause di Forza maggiore ai sensi del presente Contratto: a) guerre, dichiarate o meno, rivoluzioni, sommosse, invasioni, conflitti armati, atti di terrorismo o sabotaggio; b) scioperi a carattere nazionale o locale, diversi da scioperi aziendali dell’Appaltatore o occupazioni di siti in relazione a manifestazioni di protesta di categoria a carattere nazionale o locale; c) provvedimenti di Autorità aventi un evento impatto diretto sui Lavori e non derivanti da colpa e/o da comportamento doloso, negligente o omissivo dell’Appaltatore; d) esplosioni, incendi, atti vandalici, furti e/o rapine, sempre che non siano riconducibili a responsabilità dell’Appaltatore, esondazioni, alluvioni, terremoti o simili eventi; e) radiazioni e contaminazioni chimiche sempre che non siano riconducibili e/o derivanti da colpa e/o da comportamento doloso, negligente o omissivo dell’Appaltatore; f) epidemie, pandemie e contagi; 3. Qualora successivamente alla consegna dei Lavori insorgano, per cause fortuite o di forza maggiore, sarà poi esonerata dai suoi doveri circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei Lavori, l’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 107, comma 4, del Codice, è tenuto a proseguire le parti dei Lavori eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei Lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell’Appaltatore in merito a tale sospensione dei Lavori sono iscritte a pena di esecuzione decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei propri obblighi contrattuali Lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei Lavori; qualora l’Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. 4. Qualora a causa di un evento riconducibile a caso fortuito o forza maggiore venga disposta la sospensione dei Lavori, si fa applicazione, oltre che delle disposizioni del presente articolo, dell’articolo 12 del presente Contratto e dell’articolo 107 del Codice. 5. Nel caso di danni causati da ogni responsabilità per danni caso fortuito o da altri rimedi contrattuali per violazione forza maggiore l’Appaltatore ne fa denuncia al Direttore dei Lavori entro cinque giorni da quello dell’evento, a pena di questi Termini e Condizionidecadenza dal diritto all’indennizzo, dal momento all’uopo fornendo una dettagliata relazione in cui l’impedimento sia specificato il tipo di evento venutosi a creare e l’impatto che il medesimo avrà sull’adempimento, in tutto o in parte, delle obbligazioni dell’Appaltatore e le forme di mitigazione che intende porre in essere. Al fine di determinare l’eventuale indennizzo al quale può avere diritto l’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 11 del D.M. n. 49/2018, spetta al Direttore dei Lavori redigere processo verbale alla presenza di quest’ultimo, accertando: a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; b) le cause dei danni, precisando l’eventuale caso fortuito o di forza maggiore; c) l’eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l’ipotesi di erronea esecuzione del Progetto da parte dell’Appaltatore; d) l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori; e) l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. 6. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore e/o dei suoi eventuali subappaltatori e/o degli ulteriori soggetti e persone delle quali esso è tenuto a rispondere l’Appaltatore stesso, ovvero qualora quest’ultimo abbia omesso di comunicare il verificarsi dell’evento di forza maggiore ai sensi e nelle forme di cui al presente articolo. 7. L’Appaltatore sarà comunque tenuto a porre in essere tutte le precauzioni necessarie al fine di mitigare gli effetti dell’evento ed a fare quanto possibile per rispettare il Cronoprogramma ed il Programma esecutivo. 8. L’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che per qualsiasi causa l’impossibilità dell'esecuzione della prestazionesi verificassero durante l’esecuzione dei Lavori, purché l’avviso venga comunicato senza ritardisalvo che per i danni prodotti da cause di Forza Maggiore alle opere realizzate. Quando l’effetto dell’impedimento I Lavori necessari per riparare gli eventuali danni alle opere, compresi quelli necessari per le demolizioni e gli abbattimenti conseguenziali, sono considerati Lavori contrattuali a tutti gli effetti e, pertanto, sono valutati e remunerati ai prezzi ed alle condizioni previsti nel presente Contratto e nei suoi Allegati. Si ribadisce che in tutti i casi in cui i danni non siano prodotti da cause di Forza Maggiore nessuna somma ulteriore rispetto ai corrispettivi di cui al precedente articolo 7 sarà dovuta all’Appaltatore. 9. L’Appaltatore comunque tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni nonché a provvedere, a propria cura e spese, alla loro riparazione. 10. L’Appaltatore non potrà sospendere o dell’evento invocato è temporaneorallentare l’esecuzione dei Lavori, tranne in quelle parti per le conseguenze sopra citate dovranno essere applicate solo finché l’impedimento invocato impedisce l’esecuzione alla parte che quali lo subisce. Quando la durata dell’impedimento invocato ha sostanzialmente l’effetto di privare le parti contraenti di quanto avevano ragionevol- mente diritto di aspettarsi in base all’accordo, ogni parte ha il diritto di terminare l’accordo con una notifica all’altra parte in periodo di tempo ragionevole. A meno stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non venga concordato diversamentesia eseguito l’accertamento dei fatti. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore, le parti concordano espressamente che questi Termini e Condizioni possono essere terminati da una delle parti se la durata dell’impedimento supera dei suoi subappaltatori e/o degli ulteriori soggetti per i centoventi (120) giorniquali l’Appaltatore è tenuto a rispondere.

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Sources: Contract for the Execution of External Works

Forza maggiore. 1. Con evento 6.1 L’esecuzione del Contratto (ad eccezione dell’obbligazione dell’Acquirente di effettuare il pagamento di tutte le somme dovute al Venditore in forza maggiore si intende del Contratto stesso) sarà sospesa, con esclusione di ogni responsabilità, nel caso e nella misura in cui tale esecuzione sia impedita o ritardata per effetto di qualunque fatto o circostanza al di fuori della ragionevole sfera di controllo della parte che ne risulti affetta, inclusi, a titolo meramente esemplificativo: caso fortuito, guerre, conflitti armati o attacchi terroristici, sommosse, incendi, esplosioni, incidenti, inondazioni, sabotaggi, necessità di ottemperanza a ordini ed ordinanze di qualsivoglia natura provenienti da Pubbliche Autorità (inclusi, a mero titolo esemplificativo, il divieto di esportazione o riesportazione o la circostanza non attribuibile e ragionevolmente non prevedibile da nessuna mancata concessione o revoca di valide licenze all’esportazione), agitazioni operaie, scioperi, serrate o ingiunzioni. 6.2 Qualora l’adempimento delle obbligazioni di alcuna delle Parti così come circo- stanze prevedibili che non dipendono dalla volontà sia ritardato o impedito in forza del presente articolo 6 per un periodo superiore a 180 giorni solari consecutivi, ciascuna parte avrà facoltà di nessuna Parte, che impediscono temporaneamente o permanentemente l’esecuzione dell’ac- cordo. Costituiranno in ogni caso eventi di forza maggiore: guerra, minaccia di guerra, guerra civile, rivolta, violenta tempesta, uragano, inondazione, danni da acqua, altre violente condizioni meteo, epidemie, pandemie, incendio, difficoltà di trasporto, complicazioni tecniche imprevedibili, interru- zioni di attività, scioperi lavorativi in Cora Seeds o presso terze parti i cui servizi sono coinvolti, blocchi, divieti di importazione ed esportazione sia che ordinati dall’autorità fitosanitarie o meno, crisi parziale o completa o confisca del magazzino di Cora Seeds o dei suoi fornitori da parte di autorità civili o militari, mancata capacità di trasporto, consegna o non consegna tempestiva del fornitore di Cora Seeds, malfunzionamento dei macchinari, distruzione e altre interruzioni nelle imprese di Cora Seeds o fornitori, così come una mancanza, sia derivante dall’aumento del prezzo del prodotto sia che da misure governative, che impedisce od ostacola completamente o temporaneamente la consegna. 2. Se una delle Parti invoca l’insorgere di un evento di forza maggiore, sarà poi esonerata dai suoi doveri di esecuzione dei propri obblighi contrattuali e da ogni responsabilità per danni o da altri rimedi contrattuali per violazione di questi Termini e Condizioni, recedere dal momento in cui l’impedimento causa l’impossibilità dell'esecuzione della prestazione, purché l’avviso venga comunicato senza ritardi. Quando l’effetto dell’impedimento o dell’evento invocato è temporaneo, le conseguenze sopra citate dovranno essere applicate solo finché l’impedimento invocato impedisce l’esecuzione Contratto limitatamente alla parte dello stesso rimasta ineseguita, mediante avviso per iscritto notificato all’altra parte, senza alcuna responsabilità, posto che lo subiscel’Acquirente sarà tenuto a corrispondere i ragionevoli costi e spese relative a qualsiasi lavoro che fosse in corso di esecuzione, e a pagare i Beni consegnati ed i Servizi prestati alla data di risoluzione. Quando la durata dell’impedimento invocato ha sostanzialmente l’effetto Il Venditore può effettuare consegne ripartite; in tal caso ciascuna consegna costituirà un contratto separato, e l’omissione di privare le parti contraenti una o più di quanto avevano ragionevol- mente diritto di aspettarsi tali consegne in base all’accordo, ogni parte ha il diritto di terminare l’accordo con una notifica all’altra parte in periodo di tempo ragionevole. A meno che conformità alle loro scadenze non venga concordato diversamente, le parti concordano espressamente che questi Termini e Condizioni possono essere terminati da una delle parti se la durata dell’impedimento supera i centoventi (120) giornidarà titolo all’Acquirente per risolvere l’intero Contratto o rifiutarne l’esecuzione.

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Sources: Termini E Condizioni Di Vendita

Forza maggiore. 1. Con evento 9.1 Ai fini del presente articolo si considerano “Eventi di forza maggiore Forza Maggiore” terremoti, alluvioni, pandemie, guerre, ordini imperativi delle Autorità ed ogni altro impedimento se e nella misura in cui la Parte impedita dimostri: a) che tale impedimento è al di fuori del suo ragionevole controllo; e b) che tale impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento dell’invio dell’Ordine o della conferma dell’Ordine; e c) che gli effetti dell’impedimento non potevano essere ragionevolmente evitati dalla Parte interessata. 9.2 Se e fintanto che un Evento di Forza Maggiore impedisce ad una Parte di adempiere a uno o più dei suoi obblighi ai sensi delle presenti Condizioni Generali e del Contratto, tali obblighi sono sospesi. 9.3 La Parte colpita dall’Evento di Forza Maggiore si intende la circostanza non attribuibile e ragionevolmente non prevedibile da nessuna delle Parti così come circo- stanze prevedibili che non dipendono dalla volontà di nessuna Parte, che impediscono temporaneamente o permanentemente l’esecuzione dell’ac- cordo. Costituiranno impegna in ogni caso eventi di forza maggiore: guerraad adempiere, minaccia di guerraper quanto possibile, guerra civile, rivolta, violenta tempesta, uragano, inondazione, ai Contratti conclusi e a limitare il più possibile i danni da acqua, altre violente condizioni meteo, epidemie, pandemie, incendio, difficoltà di trasporto, complicazioni tecniche imprevedibili, interru- zioni di attività, scioperi lavorativi in Cora Seeds o presso terze parti i cui servizi sono coinvolti, blocchi, divieti di importazione ed esportazione sia che ordinati dall’autorità fitosanitarie o meno, crisi parziale o completa o confisca del magazzino di Cora Seeds o dei suoi fornitori da parte di autorità civili o militari, mancata capacità di trasporto, consegna o non consegna tempestiva del fornitore di Cora Seeds, malfunzionamento dei macchinari, distruzione e altre interruzioni nelle imprese di Cora Seeds o fornitori, così come una mancanza, sia derivante dall’aumento del prezzo del prodotto sia che da misure governative, che impedisce od ostacola completamente o temporaneamente la consegnaarrecati dal mancato adempimento nei confronti dell’altra Parte. 2. Se una delle Parti 9.4 La Parte che invoca l’insorgere di un evento di forza maggioreForza Maggiore dovrà informare tempestivamente l’altra Parte, sarà poi esonerata dai suoi doveri di esecuzione dei propri obblighi contrattuali e da in ogni responsabilità per danni o da altri rimedi contrattuali per violazione di questi Termini e Condizionicaso entro 5 giorni dalla conoscenza del fatto che impedisce l’adempimento, dal momento in cui l’impedimento causa l’impossibilità dell'esecuzione della prestazione, purché l’avviso venga comunicato senza ritardi. Quando l’effetto dell’impedimento o dell’evento invocato è temporaneo, le conseguenze sopra citate dovranno essere applicate solo finché l’impedimento invocato impedisce l’esecuzione alla parte che lo subisce. Quando indicando la durata dell’impedimento invocato ha sostanzialmente l’effetto presunta dell’impossibilità di privare le parti contraenti adempimento. Se la durata dell’impossibilità di quanto avevano ragionevol- mente diritto di aspettarsi in base all’accordoadempimento supera i 90 giorni, ogni parte ha la Parte non inadempiente avrà il diritto di terminare l’accordo comunicare di non essere interessata all’esecuzione dell’Ordine, o della parte di Ordine divenuta impossibile, con una notifica all’altra parte in periodo di tempo ragionevole. A meno che non venga concordato diversamente, le parti concordano espressamente che questi Termini e Condizioni possono essere terminati da una delle parti se la durata dell’impedimento supera i centoventi (120) giorniconseguente risoluzione del Contratto.

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Sources: Condizioni Generali Di Vendita

Forza maggiore. 116.1. Con evento di forza maggiore Per Forza Maggiore si intende la circostanza non attribuibile e ragionevolmente non prevedibile da nessuna delle Parti così come circo- stanze prevedibili che non dipendono dalla volontà di nessuna Parte, che impediscono temporaneamente o permanentemente l’esecuzione dell’ac- cordo. Costituiranno in ogni caso eventi di forza maggiore: (ma non esclusivamente): ogni evento naturale, fulmine o incendio, disordini interni, misure governative, mobilitazione, guerra, minaccia attacchi terroristici, ostacoli nel trasporto, sciopero, serrata, interruzioni commerciali, stagnazione nell'approvvigionamento, indisponibilità di guerra, guerra civile, rivolta, violenta tempesta, uragano, inondazione, danni da acqua, altre violente condizioni meteouno o più membri del personale (a causa di malattia), epidemie, pandemie, incendio, difficoltà di trasporto, complicazioni tecniche imprevedibili, interru- zioni di attività, scioperi lavorativi in Cora Seeds o presso terze parti i cui servizi sono coinvolti, blocchi, divieti di importazione barriere all'importazione ed esportazione sia che ordinati dall’autorità fitosanitarie o meno, crisi parziale o completa o confisca del magazzino di Cora Seeds o dei suoi fornitori da parte di autorità civili o militari, mancata capacità di trasporto, consegna o non consegna tempestiva del fornitore di Cora Seeds, malfunzionamento dei macchinari, distruzione e altre interruzioni nelle imprese di Cora Seeds o fornitori, così come una mancanza, sia derivante dall’aumento del prezzo del prodotto sia che da misure governative, che impedisce od ostacola completamente o temporaneamente la consegnaall'esportazione. 216.2. Se una delle Parti invoca l’insorgere Inoltre, si considera Forza Maggiore ogni malfunzionamento o guasto di internet, dati, reti, infrastrutture e impianti di telecomunicazione e di energia elettrica, cyber-criminalità, attacchi alla rete, attacchi (D)DoS, attacchi informativi su larga scala, interruzioni di corrente elettrica, eventi informatici diffusi subiti da Register o dai sub- fornitori di Register. 16.3. La parte che subisce l’evento di Forza Maggiore non sarà considerata inadempiente al presente Contratto o in altro modo responsabile nei confronti dell’altra parte per eventuali ritardi o mancata esecuzione di qualsiasi obbligo (e il termine per l'esecuzione sarà prorogato di conseguenza) se e nella misura in cui il ritardo o la mancata esecuzione sia dovuto ad un evento di forza maggioreForza Maggiore. La presente clausola non si estende all'obbligo di pagamento di qualsiasi importo dovuto, sarà poi esonerata dai suoi doveri che dovrà comunque essere adempiuto al termine dell’evento di esecuzione dei propri obblighi contrattuali e da ogni responsabilità Forza Maggiore, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 16.4. 16.4. Se l’evento di Forza Maggiore persiste per danni o da altri rimedi contrattuali per violazione un periodo continuativo superiore ad 1 (uno) mese dalla data di questi Termini e Condizioniinizio, dal momento in cui l’impedimento causa l’impossibilità dell'esecuzione della prestazione, purché l’avviso venga comunicato senza ritardi. Quando l’effetto dell’impedimento o dell’evento invocato è temporaneo, le conseguenze sopra citate dovranno essere applicate solo finché l’impedimento invocato impedisce l’esecuzione l’altra parte può dare avviso alla parte che lo subiscesubisce l'evento di Forza Maggiore di risoluzione del presente contratto. Quando L'avviso di risoluzione deve specificare la durata dell’impedimento invocato ha sostanzialmente l’effetto data di privare le parti contraenti di quanto avevano ragionevol- mente diritto di aspettarsi in base all’accordorisoluzione, ogni parte ha il diritto di terminare l’accordo con una notifica all’altra parte in periodo di tempo ragionevole. A meno che non venga concordato diversamentedeve essere inferiore a 7 (sette) giorni lavorativi dalla data in cui l'avviso di risoluzione è stato dato. Una volta che è stato dato un avviso di risoluzione valido, le parti concordano espressamente che questi Termini e Condizioni possono essere terminati da una delle parti se la durata dell’impedimento supera i centoventi (120) giorniil presente Contratto terminerà alla data di risoluzione indicata nell'avviso.

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Sources: Condizioni Generali Di Servizio Online Brand Protection

Forza maggiore. 1. 12.1 Con la locuzione “Evento di Forza Maggiore” si opera riferimento a qualsiasi evento o circostanza imprevedibile secondo l’ordinaria diligenza quali, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, incendi, inondazioni, terremoti, guerre, sabotaggi, incidenti di forza maggiore si intende la circostanza non attribuibile rilevanti dimensioni, scioperi generali di categoria, calamità naturali, epidemie e ragionevolmente non prevedibile da nessuna delle Parti così come circo- stanze prevedibili che non dipendono dalla volontà di nessuna Parte, che impediscono temporaneamente o permanentemente l’esecuzione dell’ac- cordo. Costituiranno in ogni caso eventi di forza maggiore: guerra, minaccia di guerra, guerra civile, rivolta, violenta tempesta, uragano, inondazione, danni da acqua, altre violente condizioni meteo, epidemie, pandemie, incendioguerre, difficoltà di trasportoguerriglia e sabotaggi, complicazioni tecniche imprevedibilisommosse, interru- zioni di attività, scioperi lavorativi in Cora Seeds o presso terze parti i cui servizi sono coinvolti, blocchi, divieti di importazione ed esportazione sia che ordinati dall’autorità fitosanitarie o meno, crisi parziale o completa o confisca del magazzino di Cora Seeds o dei suoi fornitori interferenze da parte di autorità d’autorità civili o militari, mancata capacità di trasporto, consegna o non consegna tempestiva del fornitore di Cora Seeds, malfunzionamento dei macchinari, distruzione e altre interruzioni nelle imprese di Cora Seeds o fornitori, così come una mancanza, sia derivante dall’aumento del prezzo del prodotto sia che da misure governative, che impedisce od ostacola completamente o temporaneamente la consegna. 2. Se una delle Parti invoca l’insorgere di un evento di forza maggiore, sarà poi esonerata dai suoi doveri di esecuzione dei 12.2 In ogni caso in cui il Fornitore sia impossibilitato ad adempiere ai propri obblighi contrattuali e da ogni responsabilità per danni o da altri rimedi contrattuali per violazione un Evento di questi Termini e CondizioniForza Maggiore dovrà informare GFT di tale circostanza nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre ventiquattro ore dal momento in cui l’impedimento causa l’impossibilità dell'esecuzione della prestazioneha avuto conoscenza di tale impedimento. 12.3 Nel caso in cui l’Evento di Forza Maggiore si protragga per oltre quarantotto ore successive al momento in cui GFT ha ricevuto la comunicazione del Fornitore di cui al paragrafo 12.2, purché l’avviso venga comunicato senza ritardi. Quando l’effetto dell’impedimento o dell’evento invocato è temporaneo, le conseguenze sopra citate dovranno essere applicate solo finché l’impedimento invocato impedisce l’esecuzione alla parte che lo subisce. Quando la durata dell’impedimento invocato ha sostanzialmente l’effetto di privare le parti contraenti di quanto avevano ragionevol- mente diritto di aspettarsi in base all’accordo, ogni parte GFT ha il diritto di terminare l’accordo recedere dal contratto stipulato con una notifica all’altra parte il Fornitore mediante comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore con la precisazione che il recesso avrà effetto a decorrere dalla data in periodo cui GFT ha ricevuto la comunicazione del Fornitore di tempo ragionevole. A meno cui al paragrafo 12.2 e che tale recesso non venga concordato diversamentedeterminerà l’insorgere in capo al Fornitore del diritto ad indennizzi, le parti concordano espressamente che questi Termini e Condizioni possono essere terminati da una delle parti se la durata dell’impedimento supera rimborsi, risarcimenti od indennità di sorta, fatta eccezione per il diritto del Fornitore al pagamento dei corrispettivi allo stesso dovuti per i centoventi (120) giorniServizi effettivamente svolti sino alla data di recesso.

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Sources: Condizioni Generali Di Fornitura

Forza maggiore. 1. Con evento Il FORNITORE non risponde di forza maggiore si intende la circostanza non attribuibile perdite o danni patiti dall’ACQUIRENTE e derivanti da inadempimento totale o parziale del FORNITORE alle obbligazioni del CONTRATTO, ove tale inadempimento sia dovuto a cause ragionevolmente non prevedibile da nessuna delle Parti così come circo- stanze prevedibili che non dipendono dalla volontà imputabili al FORNITORE, ivi inclusi, a titolo di nessuna Partemero esempio, che impediscono temporaneamente eventi calamitosi, incendi, inondazioni, tifoni, terremoti, sommosse, guerre, ostilità, restrizioni governative, scioperi per qualsiasi causa, serrate, arresto o permanentemente l’esecuzione dell’ac- cordo. Costituiranno in ogni caso eventi di forza maggiore: guerra, minaccia di guerra, guerra civile, rivolta, violenta tempesta, uragano, inondazione, danni da acqua, altre violente condizioni meteo, epidemie, pandemie, incendio, difficoltà di ritardo nel trasporto, complicazioni tecniche imprevedibili, interru- zioni di attività, scioperi lavorativi in Cora Seeds o presso terze parti i cui servizi sono coinvolti, blocchi, divieti di importazione ed esportazione sia che ordinati dall’autorità fitosanitarie o meno, crisi parziale o completa o confisca del magazzino di Cora Seeds o dei suoi fornitori azioni da parte dei governi o di autorità civili qualsiasi agenzia, boicottaggio o militariembargo commerciale ("Forza Maggiore"). Qualora si verifiche un episodio di Forza Maggiore il FORNITORE ne darà notizia all’ACQUIRENTE specificando la durata stimata dell’evento. In tal caso, mancata capacità i termini di trasporto, consegna o non consegna tempestiva adempimento a favore del fornitore FORNITORE sono automaticamente prorogati per la durata dell’evento di Cora Seeds, malfunzionamento dei macchinari, distruzione e altre interruzioni nelle imprese di Cora Seeds o fornitori, così come una mancanza, sia derivante dall’aumento del prezzo del prodotto sia che da misure governative, che impedisce od ostacola completamente o temporaneamente la consegna. 2Forza Maggiore. Se una delle Parti invoca l’insorgere di un evento di forza maggiore, sarà poi esonerata dai suoi doveri Forza Maggiore impedisce al FORNITORE di esecuzione dei propri obblighi contrattuali e da ogni responsabilità adempiere alle proprie obbligazioni pattuite nel CONTRATTO per danni o da altri rimedi contrattuali per violazione di questi Termini e Condizioni, dal momento in cui l’impedimento causa l’impossibilità dell'esecuzione della prestazione, purché l’avviso venga comunicato senza ritardi. Quando l’effetto dell’impedimento o dell’evento invocato è temporaneo, le conseguenze sopra citate dovranno essere applicate solo finché l’impedimento invocato impedisce l’esecuzione alla parte che lo subisce. Quando la durata dell’impedimento invocato ha sostanzialmente l’effetto di privare le parti contraenti di quanto avevano ragionevol- mente diritto di aspettarsi in base all’accordo, ogni parte ha il diritto di terminare l’accordo con una notifica all’altra parte in periodo di tempo ragionevole. A meno che non venga concordato diversamenteoltre 3 (tre) mesi dall’evento, le parti concordano espressamente che questi Termini si incontreranno e Condizioni possono essere terminati da cercheranno in buona fede di trovare un’idonea soluzione. Qualora le parti non concordino una delle parti se la durata dell’impedimento supera soluzione entro i centoventi 30 (120trenta) giornigiorni successivi alla scadenza dei tre mesi dall’evento, ciascuna parte avrà facoltà di recedere dal CONTRATTO previa comunicazione scritta all’altra parte. In tal caso, l’ACQUIRENTE sosterrà le spese affrontate dal FORNITORE in relazione al suo adempimento del CONTRATTO per il periodo antecedente al recesso.

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Sources: Condizioni Generali Di Vendita

Forza maggiore. 112.1 - Il Fornitore non sarà ritenuto responsabile per danni derivanti dalla violazione di qualsivoglia ritardo o inadempimento nell’eseguire, in tutto o in parte, le proprie obbligazioni nel caso e nei limiti in cui essi siano imputabili a circostanze ed eventi al di là del ragionevole controllo del Fornitore. Con evento di forza maggiore si intende la circostanza Tali eventi comprendono – in via non attribuibile e ragionevolmente non prevedibile da nessuna delle Parti così come circo- stanze prevedibili che non dipendono dalla volontà di nessuna Partelimitativa – calamità naturali, che impediscono temporaneamente provvedimenti dell’autorità pubblica, incendi, terremoti, inondazioni o permanentemente l’esecuzione dell’ac- cordo. Costituiranno in ogni caso eventi di forza maggiore: guerra, minaccia di guerra, guerra civile, rivolta, violenta tempesta, uragano, inondazione, danni da acqua, altre violente condizioni meteoaltri disastri naturali, epidemie, pandemie, incendioembarghi, difficoltà di trasportoinsurrezioni, complicazioni tecniche imprevedibilirivolte e altri disordini civili, interru- zioni di attivitàgue rre, scioperi lavorativi in Cora Seeds disposizioni legali o presso terze parti i cui servizi sono coinvolti, blocchi, divieti di importazione ed esportazione sia che ordinati dall’autorità fitosanitarie o meno, crisi parziale o completa o confisca del magazzino di Cora Seeds o dei suoi fornitori da parte di autorità civili o militari, mancata capacità di trasporto, consegna o non consegna tempestiva del fornitore di Cora Seeds, malfunzionamento dei macchinari, distruzione e altre interruzioni nelle imprese di Cora Seeds o fornitori, così come una mancanza, sia derivante dall’aumento del prezzo del prodotto sia che da misure governative, che impedisce od ostacola completamente scioperi, scarsità delle forniture necessarie e/o temporaneamente la consegnamancanza di disponibilità dei mezzi di trasporto o altre contingenze, scarsità e/o difficoltà nell’approvvigionamento delle materie prime, al di fuori del controllo della Parte coinvolta. 2. Se una delle Parti invoca l’insorgere di un evento 12.2 - L’evento di forza maggiore, sarà poi esonerata dai suoi doveri di esecuzione dei propri obblighi contrattuali e da ogni responsabilità come sopra descritto, comporterà la sospensione dell’esecuzione del contratto per danni o da altri rimedi contrattuali per violazione di questi Termini e Condizioni, dal momento in cui l’impedimento causa l’impossibilità dell'esecuzione della prestazione, purché l’avviso venga comunicato senza ritardi. Quando l’effetto dell’impedimento o dell’evento invocato è temporaneo, le conseguenze sopra citate dovranno essere applicate solo finché l’impedimento invocato impedisce l’esecuzione alla parte che lo subisce. Quando la durata dell’impedimento invocato ha sostanzialmente l’effetto di privare le parti contraenti di quanto avevano ragionevol- mente diritto di aspettarsi in base all’accordo, ogni parte ha il diritto di terminare l’accordo con una notifica all’altra parte in periodo di tempo ragionevolein cui permangono gli effetti dell’evento di forza maggiore con conseguente proroga automatica dei termini per l’adempimento delle obbligazioni. A meno Il Fornitore farà tutto quanto possibile per minimizzare le conseguenze di tale ritardo in ossequio ai principi di buona fede e correttezza contrattuali. 12.3 - Al verificarsi dell’evento di forza maggiore il Fornitore ne darà immediata comunicazione scritta al cliente, e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni dal suo inizio. La comunicazione conterrà una precisa descrizione dell’evento di forza maggiore e delle ragioni che non venga concordato diversamentemotivano il ritardo o l’incapacità di eseguire le obbligazioni contrattuali. 12.4 - Qualora l’evento duri per almeno più di 12 mesi, le parti concordano espressamente che questi Termini Parti avranno la facoltà di risolvere il presente Contratto dandone preavviso di almeno 3 mesi tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale ipotesi, verranno negoziate le relative conseguenze e Condizioni possono essere terminati da una l'appropriata restituzione delle parti se la durata dell’impedimento supera i centoventi (120) giornirispettive prestazioni contrattuali, secondo buona fede, tenendo conto dello stadio in cui era giunta l’esecuzione del presente accordo al momento della sua risoluzione.

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Sources: Condizioni Generali Di Vendita

Forza maggiore. 1. Con evento Sono cause di forza maggiore si intende la circostanza non attribuibile Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisti e ragionevolmente non prevedibile imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte,in via temporanea o definitiva, l’adempimento delle obbligazioni del Contratto: a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, manifestazioni collettive di protesta; b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive; c) onde di pressione causate da nessuna delle Parti così come circo- stanze prevedibili aeroplani che non dipendono dalla volontà viaggiano a velocità supersonica; d) incidenti aerei; e) eventi calamitosi di nessuna Parte, origine naturale che impediscono temporaneamente configurino disastri o permanentemente l’esecuzione dell’ac- cordo. Costituiranno in ogni caso eventi di forza maggiore: guerra, minaccia di guerra, guerra civile, rivolta, violenta tempesta, uragano, inondazione, danni da acqua, altre violente condizioni meteo, epidemie, pandemie, incendio, difficoltà di trasporto, complicazioni tecniche imprevedibili, interru- zioni di attività, scioperi lavorativi in Cora Seeds o presso terze parti i cui servizi sono coinvolti, blocchi, divieti di importazione ed esportazione sia che ordinati dall’autorità fitosanitarie o meno, crisi parziale o completa o confisca del magazzino di Cora Seeds o dei suoi fornitori da parte di autorità civili o militari, mancata capacità di trasporto, consegna o non consegna tempestiva del fornitore di Cora Seeds, malfunzionamento dei macchinari, distruzione e altre interruzioni nelle imprese di Cora Seeds o fornitori, così come una mancanza, sia derivante dall’aumento del prezzo del prodotto sia che da misure governative, che impedisce od ostacola completamente o temporaneamente la consegnacatastrofi. 2. Se una delle Parti invoca l’insorgere Al verificarsi di un evento uno degli Eventi di forza maggiorecui al comma 1, sarà poi esonerata dai suoi doveri di esecuzione dei la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all’altra Parte, descrivendo le cause che hannodeterminato l’evento, gli effetti prodotti e i rimedi che intende adottare. 3. Qualora l’evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l’impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applicano gli articoli 20, 27 e 36, comma 1, letteraa), punto i). 4. Qualora l’evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l’impossibilità definitiva di fruire della medesima, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 1463 del codice civile. Qualora l’Evento si verifichi in Fase di Gestione, determinando l’impossibilità definitiva di fruire dell’Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore delConcessionario del costo delle opere realizzate a regola d’arte, al netto degli ammortamenti, dellesomme di cui all’articolo 36 e del Contributo già versato. Non sono, in ogni responsabilità per danni o da altri rimedi contrattuali per violazione caso, dovuti i costi derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di questi Termini copertura del rischio di fluttuazione deltasso di interesse e Condizioni, dal momento in cui l’impedimento causa l’impossibilità dell'esecuzione della prestazione, purché l’avviso venga comunicato senza ritardi. Quando l’effetto dell’impedimento o dell’evento invocato è temporaneo, le conseguenze sopra citate dovranno essere applicate solo finché l’impedimento invocato impedisce l’esecuzione alla parte che lo subisce. Quando la durata dell’impedimento invocato ha sostanzialmente l’effetto di privare le parti contraenti di quanto avevano ragionevol- mente diritto di aspettarsi in base all’accordo, ogni parte ha il diritto di terminare l’accordo con una notifica all’altra parte in periodo di tempo ragionevole. A meno che non venga concordato diversamente, le parti concordano espressamente che questi Termini e Condizioni possono essere terminati da una delle parti se la durata dell’impedimento supera i centoventi (120) giornialtro onere accessorio.

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Sources: General Conditions

Forza maggiore. 1. Con evento Sono cause di forza maggiore si intende la circostanza non attribuibile Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisti e ragionevolmente non prevedibile imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l’adempimento delle obbligazioni del Contratto: a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario e/o terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto; b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive; c) onde di pressione causate da nessuna delle Parti così aeroplani che viaggiano a velocità supersonica; d) incidenti aerei; e) epidemie e contagi; f) eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come circo- stanze prevedibili che non dipendono dalla volontà di nessuna Parte, che impediscono temporaneamente disastri o permanentemente l’esecuzione dell’ac- cordo. Costituiranno in ogni caso eventi di forza maggiore: guerra, minaccia di guerra, guerra civile, rivolta, violenta tempesta, uragano, inondazione, danni da acqua, altre violente condizioni meteo, epidemie, pandemie, incendio, difficoltà di trasporto, complicazioni tecniche imprevedibili, interru- zioni di attività, scioperi lavorativi in Cora Seeds o presso terze parti i cui servizi sono coinvolti, blocchi, divieti di importazione ed esportazione sia che ordinati catastrofi dall’autorità fitosanitarie o meno, crisi parziale o completa o confisca del magazzino di Cora Seeds o dei suoi fornitori da parte di autorità civili o militari, mancata capacità di trasporto, consegna o non consegna tempestiva del fornitore di Cora Seeds, malfunzionamento dei macchinari, distruzione e altre interruzioni nelle imprese di Cora Seeds o fornitori, così come una mancanza, sia derivante dall’aumento del prezzo del prodotto sia che da misure governative, che impedisce od ostacola completamente o temporaneamente la consegnacompetente. 2. Se una Al verificarsi di uno degli Eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all’altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l’evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l’elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l’obbligo delle Parti invoca l’insorgere di un evento attivarsi per consentire l’immediata ripresa dei lavori e/o dei Servizi, gli Eventi di forza maggiorecui al comma 1 non configurano cause di imputabilità dell’inadempimento contrattuale. 3. Qualora l’Evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l’impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, sarà poi esonerata dai suoi doveri di esecuzione dei propri obblighi contrattuali si applicano gli articoli 16 e da ogni responsabilità per danni o da altri rimedi contrattuali per violazione di questi Termini e Condizioni, dal momento 20. 4. Nel caso in cui l’impedimento causa l’impossibilità dell'esecuzione della prestazione, purché l’avviso venga comunicato senza ritardi. Quando l’effetto dell’impedimento o dell’evento invocato è temporaneol’evento comporti l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all’articolo 24. Qualora l’impossibilità temporanea si protragga per oltre 180 giorni consecutivi, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 1463 del Codice civile, con le conseguenze sopra citate dovranno essere applicate solo finché l’impedimento invocato impedisce l’esecuzione alla parte che lo subiscedi cui al comma 4. 5. Quando Qualora l’evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l’impossibilità definitiva di realizzare l’Opera ovvero di fruire della medesima, ciascuna Parte può invocare la durata dell’impedimento invocato ha sostanzialmente l’effetto risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 1463 del Codice civile. Qualora l’Evento si verifichi in Fase di privare Costruzione, determinando l’impossibilità definitiva di realizzare l’Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario dei soli costi effettivamente sostenuti per le parti contraenti opere eseguite a regola d’arte, al netto delle somme per le polizze di quanto avevano ragionevol- mente diritto cui all’articolo 26 e del Contributo già versato dal Concedente. 6. Qualora l’Evento si verifichi in Fase di aspettarsi Gestione, determinando l’impossibilità definitiva di fruire dell’Opera, la risoluzione comporta il pagamento in base all’accordofavore del Concessionario del costo delle opere realizzate a regola d’arte, al netto degli ammortamenti, delle somme per le polizze di cui all’articolo 29 e del Canone già versato. Non sono, in ogni parte ha il diritto caso, dovuti i costi derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di terminare l’accordo con una notifica all’altra parte in periodo copertura del rischio di tempo ragionevole. A meno che non venga concordato diversamente, le parti concordano espressamente che questi Termini fluttuazione del tasso di interesse e Condizioni possono essere terminati da una delle parti se la durata dell’impedimento supera i centoventi (120) giorniogni altro onere accessorio.

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Sources: Contratto Di Rendimento Energetico

Forza maggiore. 111.1.Costituisce Forza Maggiore il verificarsi di un evento che impedisca ad una Parte di adempiere ad una o più obbligazioni contrattuali, se, e nella misura in cui, detta Parte dimostri che: (a) tale impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo, (b) l’evento non avrebbe potuto ragionevolmente essere previsto al momento della conclusione del Contratto di Vendita e (c) gli effetti dell’impedimento non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati o superati. Con evento ▇▇.▇.▇▇ assenza di forza maggiore prova contraria, si intende la circostanza non attribuibile presume che i seguenti eventi subiti da una Parte soddisfino le condizioni (a) e ragionevolmente non prevedibile da nessuna delle Parti così come circo- stanze prevedibili (b) del punto 11.1. che non dipendono dalla volontà precede: (i) guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nessuna Parteun nemico straniero, che impediscono temporaneamente o permanentemente l’esecuzione dell’ac- cordo. Costituiranno in ogni caso eventi di forza maggiore: guerra, minaccia di guerra, estesa mobilitazione militare; (ii) guerra civile, rivoltasommossa, violenta tempestaribellione, uraganorivoluzione, inondazioneforza militare o usurpazione di potere, danni da acquainsurrezione, altre violente condizioni meteoatti di terrorismo, epidemiesabotaggio o pirateria; (iii) restrizioni valutarie o agli scambi commerciali, pandemieembargo, sanzioni; (iv) atti dell’autorità, legittimi o illegittimi, osservanza di leggi o ordini governativi, norme, espropriazione, confisca di beni, requisizione, nazionalizzazione; (v) peste, epidemia, pandemia, catastrofi naturali o eventi naturali estremi; (vi) esplosione, incendio, difficoltà distruzione di trasportoattrezzature, complicazioni tecniche imprevedibilisospensione prolungata dei trasporti, interru- zioni telecomunicazioni o energia; (vii) conflitti sociali generalizzati, quali in particolare boicottaggio, sciopero e serrata, sciopero bianco, occupazione di attività, scioperi lavorativi in Cora Seeds o presso terze parti i cui servizi sono coinvolti, blocchi, divieti di importazione fabbriche ed esportazione sia che ordinati dall’autorità fitosanitarie o meno, crisi parziale o completa o confisca del magazzino di Cora Seeds o dei suoi fornitori da parte di autorità civili o militari, mancata capacità di trasporto, consegna o non consegna tempestiva del fornitore di Cora Seeds, malfunzionamento dei macchinari, distruzione e altre interruzioni nelle imprese di Cora Seeds o fornitori, così come una mancanza, sia derivante dall’aumento del prezzo del prodotto sia che da misure governative, che impedisce od ostacola completamente o temporaneamente la consegnaedifici. 2. Se una delle Parti invoca l’insorgere di un evento di forza maggiore, sarà poi esonerata dai suoi doveri di esecuzione dei propri obblighi contrattuali e da ogni responsabilità per danni o da altri rimedi contrattuali per violazione di questi Termini e Condizioni, dal momento in cui l’impedimento causa l’impossibilità dell'esecuzione della prestazione, purché l’avviso venga comunicato senza ritardi. Quando l’effetto dell’impedimento o dell’evento invocato è temporaneo, le conseguenze sopra citate dovranno essere applicate solo finché l’impedimento invocato impedisce l’esecuzione alla parte che lo subisce. Quando la durata dell’impedimento invocato ha sostanzialmente l’effetto di privare le parti contraenti di quanto avevano ragionevol- mente diritto di aspettarsi in base all’accordo, ogni parte ha il diritto di terminare l’accordo con una notifica all’altra parte in periodo di tempo ragionevole. A meno che non venga concordato diversamente, le parti concordano espressamente che questi Termini e Condizioni possono essere terminati da una delle parti se la durata dell’impedimento supera i centoventi (120) giorni.

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Sources: Condizioni Generali Di Vendita

Forza maggiore. 1. Con evento Sono cause di forza maggiore si intende la circostanza non attribuibile Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisti e ragionevolmente non prevedibile imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l’adempimento delle obbligazioni del Contratto: a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario e/o terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto; b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive; c) onde di pressione causate da nessuna delle Parti così aeroplani che viaggiano a velocità supersonica; d) incidenti aerei; e) epidemie e contagi, comprese quelle assimilabili all’epidemia Covid-19; f) eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come circo- stanze prevedibili che non dipendono dalla volontà di nessuna Parte, che impediscono temporaneamente disastri o permanentemente l’esecuzione dell’ac- cordo. Costituiranno in ogni caso eventi di forza maggiore: guerra, minaccia di guerra, guerra civile, rivolta, violenta tempesta, uragano, inondazione, danni da acqua, altre violente condizioni meteo, epidemie, pandemie, incendio, difficoltà di trasporto, complicazioni tecniche imprevedibili, interru- zioni di attività, scioperi lavorativi in Cora Seeds o presso terze parti i cui servizi sono coinvolti, blocchi, divieti di importazione ed esportazione sia che ordinati catastrofi dall’autorità fitosanitarie o meno, crisi parziale o completa o confisca del magazzino di Cora Seeds o dei suoi fornitori da parte di autorità civili o militari, mancata capacità di trasporto, consegna o non consegna tempestiva del fornitore di Cora Seeds, malfunzionamento dei macchinari, distruzione e altre interruzioni nelle imprese di Cora Seeds o fornitori, così come una mancanza, sia derivante dall’aumento del prezzo del prodotto sia che da misure governative, che impedisce od ostacola completamente o temporaneamente la consegnacompetente. 2. Se una Al verificarsi di uno degli Eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all’altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l’evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l’elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l’obbligo delle Parti invoca l’insorgere di un evento attivarsi per consentire l’immediata ripresa dei lavori e/o dei Servizi, gli Eventi di forza maggiorecui al comma 1 non configurano cause di imputabilità dell’inadempimento contrattuale. 3. Qualora l’Evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l’impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, sarà poi esonerata dai suoi doveri di esecuzione dei propri obblighi contrattuali si applicano gli articoli 20 e da ogni responsabilità per danni o da altri rimedi contrattuali per violazione di questi Termini e Condizioni, dal momento 27. Nel caso in cui l’impedimento causa l’impossibilità dell'esecuzione della prestazione, purché l’avviso venga comunicato senza ritardi. Quando l’effetto dell’impedimento o dell’evento invocato è temporaneol’evento comporti l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, le conseguenze sopra citate dovranno essere applicate solo finché l’impedimento invocato impedisce l’esecuzione alla parte che lo subisceParti possono avviare la procedura di cui all’articolo 32. 4. Quando Qualora l’Evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l’impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applicano gli articoli 20 e 27. 5. Qualora l’evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l’impossibilità definitiva di realizzare l’Opera ovvero di fruire della medesima, ciascuna Parte può invocare la durata dell’impedimento invocato ha sostanzialmente l’effetto risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 1463 del codice civile. Qualora l’Evento si verifichi in Fase di privare Costruzione, determinando l’impossibilità definitiva di realizzare l’Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario dei soli costi effettivamente sostenuti per le parti contraenti opere eseguite a regola d’arte, al netto delle somme per le polizze di quanto avevano ragionevol- mente diritto cui all’articolo 34 e del Contributo già versato dal Concedente. Qualora l’Evento si verifichi in Fase di aspettarsi Gestione, determinando l’impossibilità definitiva di fruire dell’Opera, la risoluzione comporta il pagamento in base all’accordofavore del Concessionario del costo delle opere realizzate a regola d’arte, al netto degli ammortamenti, delle somme per le polizze di cui all’articolo 34 e del Contributo già versato. Non sono, in ogni parte ha il diritto caso, dovuti i costi derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di terminare l’accordo con una notifica all’altra parte in periodo copertura del rischio di tempo ragionevole. A meno che non venga concordato diversamente, le parti concordano espressamente che questi Termini fluttuazione del tasso di interesse e Condizioni possono essere terminati da una delle parti se la durata dell’impedimento supera i centoventi (120) giorniogni altro onere accessorio.

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Sources: Concessione Per La Progettazione, Realizzazione E Gestione

Forza maggiore. 1. Con evento di forza maggiore si intende Se la circostanza non attribuibile e ragionevolmente non prevedibile da nessuna delle Parti così come circo- stanze prevedibili che non dipendono dalla volontà di nessuna ParteVitelco, che impediscono temporaneamente o permanentemente l’esecuzione dell’ac- cordo. Costituiranno in ogni caso eventi di forza maggiore: guerra, minaccia di guerra, guerra civile, rivolta, violenta tempesta, uragano, inondazione, danni da acqua, altre violente condizioni meteo, epidemie, pandemie, incendio, difficoltà di trasporto, complicazioni tecniche imprevedibili, interru- zioni di attività, scioperi lavorativi in Cora Seeds o presso terze parti i cui servizi sono coinvolti, blocchi, divieti di importazione ed esportazione sia che ordinati dall’autorità fitosanitarie o meno, crisi parziale o completa o confisca del magazzino di Cora Seeds o dei suoi fornitori da parte di autorità civili o militari, mancata capacità di trasporto, consegna o non consegna tempestiva del fornitore di Cora Seeds, malfunzionamento dei macchinari, distruzione e altre interruzioni nelle imprese di Cora Seeds o fornitori, così come una mancanza, sia derivante dall’aumento del prezzo del prodotto sia che da misure governative, che impedisce od ostacola completamente o temporaneamente la consegna. 2. Se una delle Parti invoca l’insorgere di un evento per cause di forza maggiore, sarà poi esonerata dai suoi doveri non è temporaneamente in grado di esecuzione dei propri obblighi contrattuali e da ogni responsabilità eseguire le proprie attività come pattuito, è autorizzata a sospendere l'applicazione dell'accordo in tutto o in parte per danni o da altri rimedi contrattuali per violazione di questi Termini e Condizioni, dal momento tutto il tempo in cui l’impedimento sussistono le cause di forza maggiore. Se a causa l’impossibilità dell'esecuzione della prestazioneforza maggiore la Vitelco non è in grado di svolgere in modo permanente le attività, purché l’avviso venga comunicato senza ritardi. Quando l’effetto dell’impedimento o dell’evento invocato è temporaneo, le conseguenze sopra citate dovranno essere applicate solo finché l’impedimento invocato impedisce l’esecuzione alla parte che lo subisce. Quando la durata dell’impedimento invocato ha sostanzialmente l’effetto di privare le parti contraenti di quanto avevano ragionevol- mente diritto di aspettarsi in base all’accordo, ogni parte ha il diritto di terminare l’accordo con una notifica all’altra effetto immediato, in tutto o in parte, tali attività comunicandolo per scritto e di annullare e/o risolvere il relativo accordo. 2. Per cause di forza maggiore si intende, tra le altre cose, la carenza di fornitori della Vitelco e/o di soggetti terzi ai quali essa abbia demandato lo svolgimento delle attività e/o altro personale ausiliario; la stagnazione della produzione e della consegna da parte di produttori e/o fornitori di cui la Vitelco abbia bisogno per poter dare attuazione alla attività; le malattie dei vitelli e/o capretti e/o la minaccia delle stesse che comporti che il trasporto della carne non sia più consentito dalle autorità o da altri soggetti; alterazioni del traffico (per esempio, blocchi stradali); mancanza di materie prime; malfunzionamenti nel processo produttivo; ritardi nelle spedizioni e nei trasporti; interruzioni del lavoro e/o scioperi; eccessivo assenteismo per malattia dei dipendenti e/o di altro personale ausiliario; adozione di misure governative diverse da quelle menzionate in periodo precedenza; stato di tempo ragionevoleguerra, pandemia, incendio e condizioni atmosferiche estreme. 3. A meno che non venga concordato diversamenteSe la Vitelco, le parti concordano espressamente che questi Termini al manifestarsi delle cause di forza maggiore, abbia già adempiuto parzialmente o possa adempiere solamente in modo parziale i propri obblighi, ha il diritto di fatturare separatamente la carne già consegnata e/o quella consegnabile, e Condizioni possono essere terminati da una delle parti la controparte è obbligata a pagare la relativa fattura come se la durata dell’impedimento supera i centoventi (120) giornisi trattasse di un accordo separato.

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Sources: General Terms and Conditions

Forza maggiore. 1. Con evento 11.1 Nessuna parte sarà responsabile in caso di ritardo o inadempimento degli obblighi (escluso l’obbligo di pagamento delle somme dovute) nel caso in cui tale ritardo o inadempimento sia causato da impedimenti imprevedibili ed indipendenti dalla sua volontà, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo incendi, inondazioni, incidenti, esplosioni, incidenti nucleari, terremoti, tempeste, epidemie, carenze di materie prime, guasto di attrezzature o macchinari, guasto ai sistemi IT, sabotaggio, scioperi o altri disordini lavorativi, disordini civili, rivolte, invasioni, guerre (presenti o future, dichiarate o non dichiarate), atti o omissioni di qualsiasi autorità governativa (de jure o de facto), congestione portuale, ed ogni altra situazione e/o condizione indipendente dalla volontà della parte. 11.2 La parte che eccepisce la forza maggiore ai sensi della presente ▇▇▇▇▇▇▇▇ dovrà darne tempestiva comunicazione scritta all’altra parte, fornendo ogni dettaglio sulle cause e sulla durata prevista. 11.3 Dopo aver posto rimedio o superato l’evento, la parte che fa valere la forza maggiore deve tempestivamente notificare all'altra parte la cessazione della condizione di forza maggiore. 11.4 Qualsiasi parte del presente contratto avrà il diritto di rescindere il Contratto previa comunicazione scritta qualora la causa di forza maggiore si intende la circostanza non attribuibile e ragionevolmente non prevedibile da nessuna delle Parti così come circo- stanze prevedibili protragga per più di 4 mesi. 11.5 Si conviene che non dipendono dalla volontà l'attuale pandemia di nessuna Parte, che impediscono temporaneamente o permanentemente l’esecuzione dell’ac- cordo. Costituiranno in ogni caso eventi di COVID-19 sarà considerata forza maggiore: guerra, minaccia . Il Cliente dichiara di guerra, guerra civile, rivolta, violenta tempesta, uragano, inondazione, danni da acqua, altre violente condizioni meteo, epidemie, pandemie, incendio, difficoltà aver letto attentamente e di trasporto, complicazioni tecniche imprevedibili, interru- zioni di attività, scioperi lavorativi in Cora Seeds o presso terze parti i cui servizi sono coinvolti, blocchi, divieti di importazione ed esportazione sia che ordinati dall’autorità fitosanitarie o meno, crisi parziale o completa o confisca del magazzino di Cora Seeds o dei suoi fornitori da parte di autorità civili o militari, mancata capacità di trasporto, consegna o non consegna tempestiva del fornitore di Cora Seeds, malfunzionamento dei macchinari, distruzione e altre interruzioni nelle imprese di Cora Seeds o fornitori, così come una mancanza, sia derivante dall’aumento del prezzo del prodotto sia che da misure governative, che impedisce od ostacola completamente o temporaneamente la consegna. 2. Se una delle Parti invoca l’insorgere di un evento di forza maggiore, sarà poi esonerata dai suoi doveri di esecuzione dei propri obblighi contrattuali e da ogni responsabilità per danni o da altri rimedi contrattuali per violazione di questi Termini e Condizioni, dal momento in cui l’impedimento causa l’impossibilità dell'esecuzione della prestazione, purché l’avviso venga comunicato senza ritardi. Quando l’effetto dell’impedimento o dell’evento invocato è temporaneo, accettare espressamente le conseguenze sopra citate dovranno essere applicate solo finché l’impedimento invocato impedisce l’esecuzione alla parte che lo subisce. Quando la durata dell’impedimento invocato ha sostanzialmente l’effetto di privare le parti contraenti di quanto avevano ragionevol- mente diritto di aspettarsi in base all’accordo, ogni parte ha il diritto di terminare l’accordo con una notifica all’altra parte in periodo di tempo ragionevole. A meno che non venga concordato diversamente, le parti concordano espressamente che questi Termini e Condizioni possono essere terminati da una delle parti se la durata dell’impedimento supera i centoventi (120) giorni.seguenti clausole:

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Sources: Contratto Di Vendita

Forza maggiore. 1. Con evento Sono cause di forza maggiore si intende la circostanza non attribuibile Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisti e ragionevolmente non prevedibile imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto ed idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l’adempimento delle obbligazioni del Contratto: a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario e/o terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto; b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive; c) onde di pressione causate da nessuna delle Parti così aeroplani che viaggiano a velocità supersonica; d) incidenti aerei; e) epidemie e contagi; f) eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come circo- stanze prevedibili che non dipendono dalla volontà di nessuna Parte, che impediscono temporaneamente disastri o permanentemente l’esecuzione dell’ac- cordo. Costituiranno in ogni caso eventi di forza maggiore: guerra, minaccia di guerra, guerra civile, rivolta, violenta tempesta, uragano, inondazione, danni da acqua, altre violente condizioni meteo, epidemie, pandemie, incendio, difficoltà di trasporto, complicazioni tecniche imprevedibili, interru- zioni di attività, scioperi lavorativi in Cora Seeds o presso terze parti i cui servizi sono coinvolti, blocchi, divieti di importazione ed esportazione sia che ordinati catastrofi dall’autorità fitosanitarie o meno, crisi parziale o completa o confisca del magazzino di Cora Seeds o dei suoi fornitori da parte di autorità civili o militari, mancata capacità di trasporto, consegna o non consegna tempestiva del fornitore di Cora Seeds, malfunzionamento dei macchinari, distruzione e altre interruzioni nelle imprese di Cora Seeds o fornitori, così come una mancanza, sia derivante dall’aumento del prezzo del prodotto sia che da misure governative, che impedisce od ostacola completamente o temporaneamente la consegna.competente; 2. Se una Al verificarsi di uno degli Eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all’altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l’evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l’elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l’obbligo delle Parti invoca l’insorgere di attivarsi per consentire l’immediata ripresa dei lavori e/o dei Servizi, gli Eventi di cui al comma 1 non configurano cause di imputabilità dell’inadempimento contrattuale. 3. Qualora l’Evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l’impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applicano gli articoli 20 e 27. Nel caso in cui l’evento comporti l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all’articolo 32. Qualora l’impossibilità temporanea si protragga per oltre 180 giorni consecutivi, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 1463 del codice civile, con le conseguenze di cui al comma 4. 4. Qualora l’evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l’impossibilità definitiva di realizzare i Lavori ovvero di fruire della medesima, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 1463 del codice civile. Qualora l’Evento si verifichi in Fase di Costruzione o di prestazione dei servizi professionali (ivi inclusi, tra gli altri, Asseverazioni e Visti di conformità) per il conseguimento del Superbonus 110% e/o degli altri Bonus Fiscali, determinando l’impossibilità definitiva di realizzare i Lavori e/o di ricavarne il beneficio fiscale previsto ai sensi della Normativa Bonus Fiscale, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario degli importi di cui all’art. 176 comma 4 lett. a) del Codice. Nel caso in cui un evento imprevisto ed imprevedibile comporti l’impossibilità di forza maggioreadempiere solo per alcuni edifici, sarà poi esonerata dai suoi doveri deve essere verificata dalla Parti la possibilità di esecuzione dei propri obblighi contrattuali e da ogni responsabilità per danni o da altri rimedi contrattuali per violazione di questi Termini e Condizioni, dal momento applicare l’art. 19 del Contratto: nel caso in cui l’impedimento causa l’impossibilità dell'esecuzione della prestazionetale possibilità sussista in quanto l’evento determina una variazione compresa fra quelle previste dall’art. 19, purché l’avviso venga comunicato senza ritardiil Contratto non può essere risolto ma si procede alla modifica dello stesso, fermo restando il limite di cui all’art. Quando l’effetto dell’impedimento o dell’evento invocato è temporaneo10, le conseguenze sopra citate dovranno essere applicate solo finché l’impedimento invocato impedisce l’esecuzione alla parte che lo subiscecomma 2, lett. Quando la durata dell’impedimento invocato ha sostanzialmente l’effetto di privare le parti contraenti di quanto avevano ragionevol- mente diritto di aspettarsi in base all’accordo, ogni parte ha il diritto di terminare l’accordo con una notifica all’altra parte in periodo di tempo ragionevole. A meno che non venga concordato diversamente, le parti concordano espressamente che questi Termini e Condizioni possono essere terminati da una delle parti se la durata dell’impedimento supera i centoventi (120) giornib).

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Sources: Contract

Forza maggiore. 1. Con evento Sono cause di forza maggiore si intende la circostanza non attribuibile Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisti e ragionevolmente non prevedibile imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l’adempimento delle obbligazioni del Contratto: a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, manifestazioni collettive di protesta; b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive; c) onde di pressione causate da nessuna delle Parti così come circo- stanze prevedibili aeroplani che non dipendono dalla volontà viaggiano a velocità supersonica; d) incidenti aerei; e) eventi calamitosi di nessuna Parte, origine naturale che impediscono temporaneamente configurino disastri o permanentemente l’esecuzione dell’ac- cordo. Costituiranno in ogni caso eventi di forza maggiore: guerra, minaccia di guerra, guerra civile, rivolta, violenta tempesta, uragano, inondazione, danni da acqua, altre violente condizioni meteo, epidemie, pandemie, incendio, difficoltà di trasporto, complicazioni tecniche imprevedibili, interru- zioni di attività, scioperi lavorativi in Cora Seeds o presso terze parti i cui servizi sono coinvolti, blocchi, divieti di importazione ed esportazione sia che ordinati dall’autorità fitosanitarie o meno, crisi parziale o completa o confisca del magazzino di Cora Seeds o dei suoi fornitori da parte di autorità civili o militari, mancata capacità di trasporto, consegna o non consegna tempestiva del fornitore di Cora Seeds, malfunzionamento dei macchinari, distruzione e altre interruzioni nelle imprese di Cora Seeds o fornitori, così come una mancanza, sia derivante dall’aumento del prezzo del prodotto sia che da misure governative, che impedisce od ostacola completamente o temporaneamente la consegnacatastrofi. 2. Se una delle Parti invoca l’insorgere Al verificarsi di un evento uno degli Eventi di forza maggiorecui al comma 1, sarà poi esonerata dai suoi doveri di esecuzione dei la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all’altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l’evento, gli effetti prodotti e i rimedi che intende adottare. 3. Qualora l’evento di Forza Maggiore sia tale da ogni responsabilità per danni comportare l’impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applica l’articolo 16 con riferimento alla sospensione del servizio. 4. Qualora l’evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l’impossibilità definitiva di svolgere il servizio ovvero di fruire del medesimo, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 1463 del codice civile. La risoluzione comporta in tal caso quanto già previsto in caso di recesso. Qualora l’Evento si verifichi in fase di gestione, determinando l’impossibilità definitiva di fruire del servizio, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concedente o da altri rimedi contrattuali per violazione di questi Termini e Condizioni, dal momento in cui l’impedimento causa l’impossibilità dell'esecuzione della prestazione, purché l’avviso venga comunicato senza ritardidel Concessionario dell’importo determinato come indicato all’Art. Quando l’effetto dell’impedimento o dell’evento invocato è temporaneo, le conseguenze sopra citate dovranno essere applicate solo finché l’impedimento invocato impedisce l’esecuzione alla parte che lo subisce. Quando la durata dell’impedimento invocato ha sostanzialmente l’effetto di privare le parti contraenti di quanto avevano ragionevol- mente diritto di aspettarsi in base all’accordo, ogni parte ha il diritto di terminare l’accordo con una notifica all’altra parte in periodo di tempo ragionevole. A meno che non venga concordato diversamente, le parti concordano espressamente che questi Termini e Condizioni possono essere terminati da una delle parti se la durata dell’impedimento supera i centoventi (120) giorni27.

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Sources: Concessione Per La Realizzazione E Gestione Del Servizio Di Bike Sharing

Forza maggiore. 1. Con evento 26.1 I casi seguenti, elencati in via esemplificativa e non esaustiva, costituiscono casi di forza maggiore si intende che escludono la circostanza responsabilità del vettore, in relazione all’esecuzione del trasporto: a. interruzione della circolazione per cause non attribuibile imputabili al vettore, ivi comprese l’impraticabilità o inagibilità della strada, l’eccesso di traffico sulla strada causato da eventi o situazioni straordinarie; b. agitazioni sindacali. TITOLO VII Privacy Articolo 27 Informativa sull'uso dei dati personali 27.1 Ai fini del rispetto della normativa in tema di trattamento dei dati personali (art.13 del Lgs.196/2003 detto Codice in materia di protezione dei dati personali) GTS, titolare del trattamento informa: a) finalità strettamente connesse e ragionevolmente non prevedibile strumentali alla gestione del rapporto in essere; b) finalità connesse agli obblighi rivenienti da nessuna leggi, regolamenti e convenzioni; - che i dati sono trattati, con idonee procedure manuali e strumenti anche elettronici, dal personale appartenente alla struttura del Titolare, nei limiti dell'esecuzione delle Parti così come circo- stanze prevedibili che non dipendono dalla volontà operazione di nessuna Parte, che impediscono temporaneamente o permanentemente l’esecuzione dell’ac- cordo. Costituiranno in ogni caso eventi di forza maggiore: guerra, minaccia di guerra, guerra civile, rivolta, violenta tempesta, uragano, inondazione, danni da acqua, altre violente condizioni meteo, epidemie, pandemie, incendio, difficoltà trattamento necessarie allo svolgimento del contratto di trasporto. Tali soggetti sono stati nominati incaricati ed hanno ricevuto adeguate istruzioni operative, complicazioni tecniche imprevedibilicon particolare riferimento all'adozione delle misure di sicurezza. - che il Titolare può essere tenuto a comunicare i dati ad altri soggetti, interru- zioni a tutte le persone fisiche e giuridiche (studi di attivitàconsulenza legale, scioperi lavorativi in Cora Seeds o presso terze parti i cui servizi sono coinvoltiamministrativa, blocchifiscale, divieti società di importazione ed esportazione sia che ordinati dall’autorità fitosanitarie o menorevisione, crisi parziale o completa o confisca del magazzino di Cora Seeds o dei suoi fornitori da parte di autorità civili o militaricorrieri e spedizionieri, mancata capacità di trasporto, consegna o non consegna tempestiva del fornitore di Cora Seeds, malfunzionamento dei macchinari, distruzione e altre interruzioni nelle imprese di Cora Seeds o fornitori, così come una mancanza, sia derivante dall’aumento del prezzo del prodotto sia che da misure governative, che impedisce od ostacola completamente o temporaneamente la consegnacentro elaborazione dati etc. 2. Se una delle Parti invoca l’insorgere di un evento di forza maggiore, sarà poi esonerata dai suoi doveri di esecuzione dei propri obblighi contrattuali e da ogni responsabilità per danni o da altri rimedi contrattuali per violazione di questi Termini e Condizioni, dal momento ) nei casi in cui l’impedimento causa l’impossibilità dell'esecuzione la comunicazione risulti necessaria per le finalità sopra illustrate nonché ai suoi agenti, appaltatori e subappaltatori per l'esecuzione dei loro servizi con riferimento a tale spedizione e in conformità con le presenti "CGC" ad istituti bancari per la gestione degli incassi e dei pagamenti; - che il consenso che GTS chiede di esprimere, con apposizione della prestazionefirma nell'apposito Spazio relativo alla "manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali" riportato su tale contratto, purché l’avviso venga comunicato senza ritardisi riferisce all'esigenza del Titolare di comunicare i ▇▇▇▇▇▇ dati come sopra e per i dati sensibili. Quando l’effetto dell’impedimento o dell’evento invocato è temporaneo, le conseguenze sopra citate dovranno essere applicate solo finché l’impedimento invocato impedisce l’esecuzione alla parte che lo subisceL'art. Quando la durata dell’impedimento invocato ha sostanzialmente l’effetto di privare le parti contraenti di quanto avevano ragionevol- mente diritto di aspettarsi in base all’accordo, ogni parte ha 7 del D. Lgs. 196/03 riconosce all'interessato il diritto di terminare l’accordo con una notifica all’altra chiedere al Titolare del trattamento conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile. L'interessato può altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati nonché la logica, te modalità e le finalità su cui si basa il trattamento; di conoscere i soggetti o le categorie di soggetti, responsabili, incaricati o rappresentanti designati nel territorio dello Stato che possono venire conoscenza dei suoi dati; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso e di opporsi in qualsiasi momento al trattamento per fini promozionali. Responsabile interno del trattamento è la Dott.ssa ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ alla quale chiedere per esercitare i diritti di cui sopra. ▇▇▇▇▇, approvato e sottoscritto il / / IL MITTENTE Ai sensi e per gli effetti degli arti. 1341 e 1342 c.c. il mittente dichiara di aver attentamente letto e compreso ogni parte del presente contratto e segnatamente ne approva in periodo riodo specifico e senza riserva alcuna le seguenti clausole del presente Contratto: Art.5 Giurisdizione, legge applicabile e foro competente; Art.6 Termini, contestazioni, proteste e richieste; Art.7 Efficacia, validità e formalizzazione del contratto; Art.8 Condizioni di tempo ragionevolepagamento; Art.10 Obblighi del vettore; Art.11 Obblighi del Mittente; Art. A meno che non venga concordato diversamente12 Rifiuto, le parti concordano espressamente che questi Termini rigetto e Condizioni possono essere terminati da una ispezione della merce; Art. 13 Merci pericolose; Art. 15 Custodia delle parti se la durata dell’impedimento supera i centoventi (120) giorni.merci durante il carico/scarico; Art. 17 Obblighi del mittente/destinatario e del vettore in relazione al carico/scarico; Art. 21 Responsabilità del vettore; Art. 22 Responsabilità del mittente ; Art. 23 Impossibilità esecuzione del trasporto; Art. 24 Trasporti in ambito nazionale; Art. 25 Trasporti in ambito internazionale. Letto, approvato e sottoscritto il / / / IL MITTENTE Il mittente in relazione all'informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/03, presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati comuni e sensibili, anche ai fini della comunicazione nei termini descritti nelle suddette informative. ▇▇▇▇▇, approvato e sottoscritto il

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Sources: Contratto Di Trasporto

Forza maggiore. 113.1. Con evento Se la prestazione di un’obbligazione diventa impossibile o irragionevolmente onerosa per causa non imputabile alle Parti, l’obbligazione si estingue e in capo alla parte inadempiente non graverà alcuna responsabilità per l’inadempimento, nè alcun obbligo risarcitorio nei confronti dell’altra parte. Si intendono non imputabili alle parti tutte le cause di forza maggiore si intende la circostanza ed il cd. factum principis, ossia quegli eventi straordinari, imprevedibili, insormontabili ed al di fuori del controllo delle parti, fra cui, a titolo esemplificativo e non attribuibile e ragionevolmente non prevedibile da nessuna esaustivo: a) guerra (dichiarata o meno) anche civile, ostilità, invasione, atti di un nemico straniero, estesa mobilitazione militare; sommossa, ribellione, rivoluzione, atti delle Parti così come circo- stanze prevedibili che non dipendono dalla volontà forze militarie o usurpazione di nessuna Partepotere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria; b) attacchi hacker, cybercrime; c) restrizioni valutarie o agli scambi commerciali; embargo, sanzioni; esclusioni dal circuito SWIFT; d) atti o interventi dell’autorità; lockdown o altri provvedimenti che impediscono temporaneamente e ritardano l’adempimento delle obbligazioni; espropriazione, confisca di beni, requisizione, nazionalizzazione; e) pandemia, epidemia, ulteriori cd. ondate di CoVid-19; f) catastrofi naturali o permanentemente l’esecuzione dell’ac- cordo. Costituiranno in ogni caso eventi di forza maggiore: guerranaturali estremi, minaccia di guerraquali eruzioni vulcaniche, guerra civileterremoti, rivoltamaremoti, violenta tempestatempeste ed uragani, uraganoalluvioni ed inondazioni, inondazione, danni da acqua, altre violente condizioni meteo, epidemie, pandemieecc; g) esplosione, incendio, distruzione di attrezzature; sospensione prolungata dei trasporti, telecomunicazioni o energia; blocchi o ritardi gravi nei trasporti marittimi ed aerei; h) boicottaggio, sciopero e serrata, sciopero bianco, occupazione di fabbriche ed edifici; i) ritardi gravi o impossibilità dei fornitori a consegnare la merce entro le tempistiche prestabilite per cause rientranti fra quelle precedentemente citate; j) difficoltà di trasporto, complicazioni tecniche imprevedibili, interru- zioni approvvigionamento di attività, scioperi lavorativi in Cora Seeds o presso terze parti i cui servizi sono coinvolti, blocchi, divieti di importazione ed esportazione sia che ordinati dall’autorità fitosanitarie o meno, crisi parziale o completa o confisca del magazzino di Cora Seeds o dei suoi fornitori da parte di autorità civili o militari, mancata capacità di trasporto, consegna o non consegna tempestiva del fornitore di Cora Seeds, malfunzionamento dei macchinari, distruzione materie prime e altre interruzioni nelle imprese di Cora Seeds o fornitori, così come una mancanza, sia derivante dall’aumento del prezzo del prodotto sia che da misure governative, che impedisce od ostacola completamente o temporaneamente la consegnacomponenti per cause rientranti fra quelle precedentemente citate. 2. Se una delle Parti invoca l’insorgere di un evento di forza maggiore, sarà poi esonerata dai suoi doveri di esecuzione dei propri obblighi contrattuali e da ogni responsabilità per danni o da altri rimedi contrattuali per violazione di questi Termini e Condizioni, dal momento in cui l’impedimento causa l’impossibilità dell'esecuzione della prestazione, purché l’avviso venga comunicato senza ritardi. Quando l’effetto dell’impedimento o dell’evento invocato è temporaneo, le conseguenze sopra citate dovranno essere applicate solo finché l’impedimento invocato impedisce l’esecuzione alla parte che lo subisce. Quando la durata dell’impedimento invocato ha sostanzialmente l’effetto di privare le parti contraenti di quanto avevano ragionevol- mente diritto di aspettarsi in base all’accordo, ogni parte ha il diritto di terminare l’accordo con una notifica all’altra parte in periodo di tempo ragionevole. A meno che non venga concordato diversamente, le parti concordano espressamente che questi Termini e Condizioni possono essere terminati da una delle parti se la durata dell’impedimento supera i centoventi (120) giorni.

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Sources: Condizioni Generali Di Vendita

Forza maggiore. 1. Con 15.1 Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall’altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione indipendenti). 15.2 Nel caso in cui un evento di forza maggiore si intende impedisca la circostanza non attribuibile e ragionevolmente non prevedibile da nessuna delle Parti così come circo- stanze prevedibili che non dipendono dalla volontà di nessuna Parte, che impediscono temporaneamente o permanentemente l’esecuzione dell’ac- cordo. Costituiranno in ogni caso eventi di forza maggiore: guerra, minaccia di guerra, guerra civile, rivolta, violenta tempesta, uragano, inondazione, danni da acqua, altre violente condizioni meteo, epidemie, pandemie, incendio, difficoltà di trasporto, complicazioni tecniche imprevedibili, interru- zioni di attività, scioperi lavorativi in Cora Seeds o presso terze parti i cui servizi sono coinvolti, blocchi, divieti di importazione ed esportazione sia che ordinati dall’autorità fitosanitarie o meno, crisi parziale o completa o confisca del magazzino di Cora Seeds o fornitura dei suoi fornitori Servizi OPO da parte del Fornitore, il Fornitore assegnatario, impregiudicato qualsiasi diritto ad esso spettante in base alle disposizioni di autorità civili o militarilegge sull’impossibilità della prestazione, mancata capacità non dovrà pagare i corrispettivi per la prestazione dei Servizi OPO interessati fino a che tali servizi non siano ripristinati e, ove possibile, avrà diritto di trasportoaffidare i servizi in questione ad operatori terzi, consegna o non consegna tempestiva del fornitore a termini e condizioni e per una durata ragionevole secondo le circostanze. Il Fornitore si impegna a cooperare con il Fornitore assegnatario ed il terzo per assicurare che la migrazione dei servizi OPO si concluda senza interruzioni nella fornitura dei servizi OPO e senza violazioni dei Livelli di Cora Seeds, malfunzionamento dei macchinari, distruzione e altre interruzioni nelle imprese Servizio di Cora Seeds o fornitori, così come una mancanza, sia derivante dall’aumento del prezzo del prodotto sia che da misure governative, che impedisce od ostacola completamente o temporaneamente la consegna.cui all’Allegato C. 2. Se una delle Parti invoca l’insorgere 15.3 La Parte inadempiente per il verificarsi di un evento di forza maggiore, sarà poi esonerata dai suoi doveri di esecuzione dei propri obblighi contrattuali maggiore notificherà all'altra per iscritto la ragione del ritardo nell’adempimento entro e da ogni responsabilità per danni o da altri rimedi contrattuali per violazione di questi Termini e Condizioni, non oltre 2 (due) giorni solari dal momento verificarsi dello stesso. La Parte non inadempiente potrà recedere dal presente Contratto Esecutivo OPO con notifica scritta (i) nel caso in cui l’impedimento causa l’impossibilità dell'esecuzione della prestazionel'evento di forza maggiore duri più di 1 (un) mese, purché l’avviso venga comunicato senza ritardi. Quando l’effetto dell’impedimento o dell’evento invocato è temporaneo, le conseguenze sopra citate dovranno essere applicate solo finché l’impedimento invocato impedisce l’esecuzione alla parte che lo subisce. Quando la durata dell’impedimento invocato ha sostanzialmente l’effetto di privare le parti contraenti di quanto avevano ragionevol- mente diritto di aspettarsi in base all’accordo, ogni parte ha il diritto di terminare l’accordo con una notifica all’altra parte in periodo di tempo ragionevole. A meno che non venga concordato diversamente, le parti concordano espressamente che questi Termini e Condizioni possono essere terminati da una delle parti (ii) se la durata dell’impedimento supera i centoventi parte inadempiente non provvede ad adempiere entro 30 (120trenta) giornigiorni solari dalla comunicazione della cessazione dell'evento di forza maggiore.

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Sources: Schema Di Contratto Esecutivo Opo

Forza maggiore. 1. Con evento Sono cause di forza maggiore si intende la circostanza non attribuibile Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisti e ragionevolmente non prevedibile da nessuna imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, oppure gli eventi al di fuori del controllo delle Parti così anche successivamente alla sottoscrizione del Contratto stesso, ed idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l’adempimento delle obbligazioni del Contratto: a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano il PARTNER PUBBLICO, il PARTNER PRIVATO e/o terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto; b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive; c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica; d) incidenti aerei; e) epidemie e contagi; f) eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come circo- stanze prevedibili disastri o catastrofi dall’autoritàcompetente; Si precisa quindi che non dipendono dalla volontà l’azione vandalica ad opera di nessuna Parte, che impediscono temporaneamente o permanentemente l’esecuzione dell’ac- cordo. Costituiranno in ogni caso eventi terzi viene ricondotta espressamente a causa di forza maggiore: guerra, minaccia di guerra, guerra civile, rivolta, violenta tempesta, uragano, inondazione, danni da acqua, altre violente condizioni meteo, epidemie, pandemie, incendio, difficoltà di trasporto, complicazioni tecniche imprevedibili, interru- zioni di attività, scioperi lavorativi in Cora Seeds o presso terze parti i cui servizi sono coinvolti, blocchi, divieti di importazione ed esportazione sia che ordinati dall’autorità fitosanitarie o meno, crisi parziale o completa o confisca del magazzino di Cora Seeds o dei suoi fornitori da parte di autorità civili o militari, mancata capacità di trasporto, consegna o non consegna tempestiva del fornitore di Cora Seeds, malfunzionamento dei macchinari, distruzione e altre interruzioni nelle imprese di Cora Seeds o fornitori, così come una mancanza, sia derivante dall’aumento del prezzo del prodotto sia che da misure governative, che impedisce od ostacola completamente o temporaneamente la consegna. 2. Se una Al verificarsi di uno degli Eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all’altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l’evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l’elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l’obbligo delle Parti invoca l’insorgere di attivarsi per consentire l’immediata ripresa dei lavori e/o dei Servizi, gli Eventi di cui al comma 1 non configurano cause di imputabilità dell’inadempimento contrattuale. 3. Qualora l’Evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l’impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applicano gli articoli 20 e 27. Nel caso in cui l’evento comporti l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all’articolo 32. Qualora l’impossibilità temporanea si protragga per oltre 180 giorni consecutivi, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 1463 del codice civile, con le conseguenze di cui al comma 4. 4. Qualora l’evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l’impossibilità definitiva di realizzare i Lavori ovvero di fruire della medesima, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 1463 del codice civile. Qualora l’Evento si verifichi in Fase di Costruzione o di prestazione dei servizi professionali (ivi inclusi, tra gli altri, Asseverazioni e Visti di conformità) per il conseguimento del Superbonus 110% e/o degli altri Bonus Fiscali, determinando l’impossibilità definitiva di realizzare i Lavori e/o di ricavarne il beneficio fiscale previsto ai sensi della Normativa Bonus Fiscale, la risoluzione comporta il pagamento in favore del PARTNER PRIVATO degli importi di cui all’art. 176 comma 4 lett. a) del Codice. Nel caso in cui un evento imprevisto ed imprevedibile comporti l’impossibilità di forza maggioreadempiere solo per alcuni edifici, sarà poi esonerata dai suoi doveri deve essere verificata dalla Parti la possibilità di esecuzione dei propri obblighi contrattuali e da ogni responsabilità per danni o da altri rimedi contrattuali per violazione di questi Termini e Condizioni, dal momento applicare l’art. 19 del Contratto: nel caso in cui l’impedimento causa l’impossibilità dell'esecuzione della prestazionetale possibilità sussista in quanto l’evento determina una variazione compresa fra quelle previste dall’art. 19, purché l’avviso venga comunicato senza ritardiil Contratto non può essere risolto ma si procede alla modifica dello stesso, fermo restando il limite di cui all’art. Quando l’effetto dell’impedimento o dell’evento invocato è temporaneo10, le conseguenze sopra citate dovranno essere applicate solo finché l’impedimento invocato impedisce l’esecuzione alla parte che lo subiscecomma 2, lett. Quando la durata dell’impedimento invocato ha sostanzialmente l’effetto di privare le parti contraenti di quanto avevano ragionevol- mente diritto di aspettarsi in base all’accordo, ogni parte ha il diritto di terminare l’accordo con una notifica all’altra parte in periodo di tempo ragionevole. A meno che non venga concordato diversamente, le parti concordano espressamente che questi Termini e Condizioni possono essere terminati da una delle parti se la durata dell’impedimento supera i centoventi (120) giornib).

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Forza maggiore. 1. Con L'impossibilità o il ritardo di INGETEAM nell'esecuzione dei propri obblighi ai sensi del Contratto, derivanti da casi di forza maggiore, inclusi, a titolo esemplificativo, guerra, attacchi terroristici, disastri naturali, Atti di Dio, epidemie e pandemie, incendi, inondazioni, carenza di manodopera, energia o materie prime, conflitti di lavoro come tumulti civili, scioperi o serrate, rivoluzioni, incendi, esplosioni, inondazioni, disordini politici, eventi epidemici, guasti ai mezzi di trasporto o forniture di terzi, provvedimenti amministrativi, ordini governativi o qualsiasi altro evento o circostanza al di fuori del controllo di INGETEAM che può essere considerato un caso di Forza Maggiore ai sensi degli articoli 1218 e 1256 del codice civile italiano; con la conseguenza che INGETEAM non sarà responsabile per il mancato adempimento di uno qualsiasi dei suoi obblighi a causa di tale impedimento al di fuori del suo controllo ed INGETEAM sarà libera dai suoi obblighi di adempiere al Contratto mentre tale evento di forza maggiore si intende persiste nell'impedire l'adempimento, e comporterà un correlativa estensione dei tempi di consegna. Nel caso in cui la circostanza non attribuibile e ragionevolmente non prevedibile da nessuna delle Parti così come circo- stanze prevedibili che non dipendono dalla volontà Forza Maggiore duri più di nessuna Partetre (3) mesi, che impediscono temporaneamente o permanentemente l’esecuzione dell’ac- cordoINGETEAM può risolvere il Contratto senza essere obbligata a risarcire il Cliente. Costituiranno in ogni caso eventi di forza maggiore: guerraInoltre, minaccia di guerra, guerra civile, rivolta, violenta tempesta, uragano, inondazione, danni da acqua, altre violente condizioni meteo, epidemie, pandemie, incendio, difficoltà di trasporto, complicazioni tecniche imprevedibili, interru- zioni di attività, scioperi lavorativi in Cora Seeds o presso terze parti i cui servizi sono coinvolti, blocchi, divieti di importazione ed esportazione sia che ordinati dall’autorità fitosanitarie o meno, crisi parziale o completa o confisca del magazzino di Cora Seeds o dei suoi fornitori qualora l'adempimento degli obblighi contrattuali da parte di autorità civili o militari, mancata capacità di trasporto, consegna o non consegna tempestiva del fornitore di Cora Seeds, malfunzionamento dei macchinari, distruzione e altre interruzioni nelle imprese di Cora Seeds o fornitori, così come una mancanza, INGETEAM sia derivante dall’aumento del prezzo del prodotto sia che da misure governative, che impedisce od ostacola completamente o temporaneamente la consegna. 2. Se una delle Parti invoca l’insorgere diventato eccessivamente oneroso a causa di un evento al di forza maggiore, sarà poi esonerata dai suoi doveri fuori del suo ragionevole controllo di esecuzione dei propri obblighi contrattuali cui non si poteva ragionevolmente presumere che si sarebbe tenuto conto al momento della conclusione del Contratto; e da ogni responsabilità per danni o da altri rimedi contrattuali per violazione di questi Termini e Condizioni, dal momento in cui l’impedimento causa l’impossibilità dell'esecuzione della prestazione, purché l’avviso venga comunicato senza ritardi. Quando l’effetto dell’impedimento o dell’evento invocato è temporaneo, le conseguenze sopra citate dovranno essere applicate solo finché l’impedimento invocato impedisce l’esecuzione alla parte che lo subisce. Quando la durata dell’impedimento invocato ha sostanzialmente l’effetto di privare le parti contraenti di quanto avevano ragionevol- mente diritto di aspettarsi in base all’accordo, ogni parte ha il diritto di terminare l’accordo con una notifica all’altra parte in periodo di tempo ragionevole. A meno che non venga concordato diversamenteavrebbe potuto ragionevolmente evitare o superare l'evento o le sue conseguenze, le parti concordano espressamente sono tenute, entro un termine ragionevole dall'invocazione della presente ▇▇▇▇▇▇▇▇, a negoziare condizioni contrattuali alternative che questi Termini e Condizioni possono essere terminati da una delle parti se la durata dell’impedimento supera i centoventi (120) giorniconsentano ragionevolmente le conseguenze dell'evento.

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Sources: Condizioni Generali Di Vendita