LAVORO ACCESSORIO Clausole campione

LAVORO ACCESSORIO. Per molte collaborazioni – soprattutto per quelle svolte da pensionati – una soluzione può trovarsi nell’utilizzo del “lavoro accessorio”, compensabile con i buoni (voucher) Il limite per avvalersi di tale regime, è di €. 7.000,00 annui netti, pari a €. 9333,33 annui lordi (corrispondenti a €.777,77 mensili lordi e €. 583,33 mensili netti). Per tale tipologia di lavoro, l’unico parametro normativo richiesto è quello concernente l’ammontare del compenso, non sussistendo altri requisiti o limiti (quali la durata). L’altro limite - compenso che non può superare, per ciascun committente €. 2.000,00 annui netti (€. 2.666,66 lordi) – è valido solo per gli imprenditore e professionista. Non si applica pertanto agli enti non commerciali, riconosciuti e non riconosciuti che, nel concreto, non svolgano attività imprenditoriali. È prudenziale evitare la corresponsione di un importo mensile uguale, per evitare di fornire lo spunto per indebite interpretazioni restrittive della norma. Il vantaggio di questo regime è che il lavoratore beneficia della copertura assicurativa Inail e dei contributi previdenziali (difatti per ogni buono da €. 10,00, il lavoratore ne percepisce 7,50), mentre l’importo netto percepito, non è soggetto ad alcuna tassazione in capo al lavoratore
LAVORO ACCESSORIO. Il personale è tenuto a collaborare al mantenimento del normale stato di pulizia del negozio.
LAVORO ACCESSORIO. Le prestazioni di lavoro accessorio sono attualmente disciplinate dal Capo VI del D. Lgs. 81/2015 come attività lavorative che non possono dar luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a € 7.000,00 (Euro settemila/00) nel corso di un anno di calendario, fermo restando il limite di € 2.000,00 (Euro duemila/00) per ciascun singolo Committente. Tali prestazioni possono essere rese altresì dai percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito nei limiti complessivi di € 3.000,00 (Euro tremila/00) di compenso nell’anno di calendario. Per l’attivazione del lavoro accessorio i Committenti, o i loro Professionisti, dovranno acquistare i “buoni orari” secondo le disposizioni vigenti. È vietato il ricorso a prestazioni accessorie nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi che saranno individuate dal Ministero del lavoro.
LAVORO ACCESSORIO. (ARTT. 48 - 50) Il X.Xxx. n. 81/2015 ha abrogato e sostituito integralmente gli articoli da 70 a 73 del D.Lgs. n. 276/200317. Le novità di maggior rilievo che riguardano il lavoro accessorio sono l’elevazione del limite complessivo dei compensi percepibili dal lavoratore, da 5.000 a 7.000 Euro (rivalutabili in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie), e l’opportuna precisazione che tale limite va calcolato nel corso di un anno civile (1 gennaio – 31 dicembre) anziché nell’anno solare. Rimane, viceversa, invariato il limite di 2.000 euro (sempre rivalutabili) per i compensi erogabili da ogni singolo committente imprenditore o professionista, sempre nel rispetto del limite complessivo, per il lavoratore, dei 7.000 Euro. Viene anche confermata e resa strutturale la possibilità di rendere prestazioni di lavoro accessorio, nel limite di 3.000 Euro, per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. In ordine alla “natura” del rapporto, la nuova formulazione della norma non mette in discussione quanto, oramai, era già acquisito in virtù di precedenti interventi legislativi, ossia che l’ordinamento prescinde da una specifica qualificazione (in termini di subordinazione o meno) del rapporto stesso, a favore dell’identificazione della fattispecie semplicemente attraverso le specifiche modalità di erogazione del compenso (mediante voucher) ed i limiti quantitativi di esso. Proprio al fine di evitare eventuali abusi, le nuove norme impongono ai committenti imprenditori o liberi professionisti, oltre che - come detto - la fissazione di un tetto di compensi erogabili (cfr. art. 49, comma 1), l’obbligo di acquistare i voucher esclusivamente con modalità telematiche (cfr. circolare INPS n. 149 del 12 agosto 2015). Sempre con l’evidente finalità di evitare possibili utilizzi strumentali dell’istituto, viene previsto anche (cfr. art. 48, comma 6) il divieto di utilizzo del lavoro accessorio nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve specifiche ipotesi che saranno individuate tramite apposito decreto del Ministero del lavoro. Infine, sempre con specifico riguardo ai committenti imprenditori o liberi professionisti, viene previsto (art. 49, comma 3) che essi siano tenuti a comunicare alla DTL, con modalità telematiche e prima dell’inizio della prestazione, i dati anagrafici ed il codice fiscale del lavoratore, indicando altresì il luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale non su...
LAVORO ACCESSORIO. VOUCHER:
LAVORO ACCESSORIO. Descrizione
LAVORO ACCESSORIO. Art. 48.
LAVORO ACCESSORIO. Artt. 59, 60 e 61 Si tratta di attività lavorative di natura meramente occasionale e accessoria, svolte senza l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, che non danno luogo a compensi superiori a € 5.000 nell’anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti. Tali attività devono essere svolte direttamente in favore dell’utilizzatore della prestazione senza il tramite di intermediari. Possono essere rese in tutti i settori produttivi. I committenti hanno l’obbligo di comunicare all’INAIL, prima dell’inizio della prestazione: i propri dai anagrafici e il codice fiscale; i dati anagrafici e il codice fiscale di ogni prestatore; il luogo della prestazione e le date presunte di inizio e fine attività. Il pagamento delle prestazioni avviene tramite la consegna di voucher, non integrabili attraverso somme di denaro. Le attività di lavoro occasionale non danno diritto a prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione o assegno per nucleo familiare.
LAVORO ACCESSORIO. 204. Che cosa si intende per lavoro accessorio ?
LAVORO ACCESSORIO. Percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito – anno 2013: il lavoro accessorio può essere reso dai percettori in tutti i settori produttivi (anche Enti Locali) nel limite economico di 3 mila euro nel corso di un anno solare (art.46-bis lett.d D.L.83/2012 Decreto Sviluppo convertito in Legge 134/2012). In agricoltura il limite dei 5.000 euro si applica: