ACCORDO PER L’ISTITUZIONE DEL
ACCORDO PER L’ISTITUZIONE DEL
FONDO PENSIONE NAZIONALE PER I LAVORATORI
delle aziende esercenti l‘industria della Carta e del Cartone, delle aziende Grafiche ed Affini e delle aziende Editoriali
In data 22 settembre 1998 tra
AIE ANES
ASSOCARTA ASSOGRAFICI INTERSIND
e
FISTEL-CISL SLC -CGIL UILSIC-UIL
preso atto che :
- gli interventi realizzati per la ricerca del riequilibrio del sistema pensionistico obbligatorio rendono necessaria l’introduzione di forme di previdenza complementari rispetto a quelle contemplate dal regime pubblico;
- l’attuale assetto legislativo definito dal D. Lgs. 124/93 sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari evidenzia complessivamente un quadro di condizioni positive per la costituzione di fondi pensione complementari attraverso strumenti di natura negoziale;
- le Parti hanno espresso valutazione positiva sulla diffusione di forme di previdenza complementare;
- vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
- in conformità a quanto previsto dai :
1. CCNL 27/1/98 per i lavoratori dipendenti delle aziende esercenti l’industria della carta e del cartone, della cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra, e per le aziende cartotecniche e trasformatrici della carta e del cartone, allegato al presente atto
2. CCNL 24/1/96 per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali e dall’accordo di rinnovo per il 2° biennio del CCNL stesso 15/4/98, allegati al presente atto
si concorda
di istituire una forma pensionistica complementare a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale da attuare mediante costituzione del Fondo Pensione Nazionale per i lavoratori di cui ai CCNL citati, di seguito denominato Fondo per brevità di dizione.
I contenuti del presente accordo istitutivo devono essere recepiti nello statuto dell’istituendo Fondo unitamente ad ogni altro aspetto disciplinato dalla normativa vigente o da delibere della Commissione di vigilanza sui fondi pensione in materia statutaria.
1. Costituzione
Il Fondo è costituito ai sensi dell'articolo 12 e seguenti del codice civile e del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, di seguito indicato per brevità Decreto, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il Fondo sarà disciplinato dallo statuto e dal regolamento elettorale. Il regolamento elettorale e le disposizioni dello statuto che discendono dal presente accordo ne costituiscono parte integrante e immodificabile, salve diverse disposizioni legislative o modificazioni ed integrazioni apportate dalle Parti istitutive.
2. Destinatari
Sono destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori dipendenti ai quali si applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali e dalle Organizzazioni Datoriali stipulanti il presente accordo e che non siano dipendenti da aziende aventi fondi o casse aziendali preesistenti al 31/12/95 per il settore grafico-editoriale e al 3/5/96 per il settore cartario- cartotecnico che prevedano contribuzioni complessivamente non inferiori a quelle previste dal presente accordo, assunti con una delle seguenti tipologie di contratto:
- contratto a tempo indeterminato
- contratto part-time a tempo indeterminato
- contratto formazione lavoro
- contratto di apprendistato
- contratto a tempo determinato pari o superiore a 6 mesi presso la stessa impresa nell’arco dell’anno solare (1° gennaio - 31 dicembre); tali lavoratori conservano il titolo di associato anche in assenza di contribuzione, a condizione che tale assenza non si protragga oltre i 9 mesi successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Sono destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori ai quali si applicano i contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle medesime Organizzazioni Sindacali e che non siano dipendenti da aziende aventi fondi o casse aziendali preesistenti al 29/6/98 per il settore delle aziende di servizi per la comunicazione d’impresa, così individuati:
- imprese industriali di Fotolaboratori
- aziende Videofonografiche
- aziende Aerofotogrammetriche
- aziende di Servizi per la Comunicazione d’Impresa
- Società Italiana Autori ed Editori
- Ecostampa Media Monitor
Sono altresì destinatari i lavoratori dipendenti delle Organizzazioni firmatarie dei CCNL citati, compresi i lavoratori in aspettativa sindacale ai sensi dell’articolo 31 della Legge 20 maggio 1970,
n. 300, operanti presso le predette Organizzazioni firmatarie, cui competeranno gli oneri contrattuali inerenti i lavoratori in oggetto.
3. Associati
Sono associati al Fondo:
- I lavoratori dipendenti operai, impiegati e quadri, destinatari della forma pensionistica complementare così come richiamati all’articolo 2, i quali abbiano superato il periodo di prova ed abbiano manifestato la volontà di adesione;
- le imprese che abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati al Fondo;
- i lavoratori pensionati che percepiscono le prestazioni pensionistiche complementari erogate dal Fondo.
La facoltà per i lavoratori dei settori cosiddetti affini di divenire associati al Fondo, ferma restando l’adesione volontaria del lavoratore, deve essere prevista dai rispettivi CCNL o da apposito accordo, che dovrà prevedere l’applicazione delle norme di cui agli articoli 16 e 17 del presente atto, tra le citate Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e le rispettive Organizzazioni Datoriali di settore. L’adesione al Fondo deve essere deliberata per conformità dal Consiglio di Amministrazione e comporta la piena accettazione delle norme associative.
Possono altresì divenire associati al Fondo i lavoratori dipendenti, nei cui confronti trovano applicazione i CCNL e i CCL di cui al precedente articolo 2, già iscritti a fondi o casse
aziendali eventualmente preesistenti alla data del 31/12/95 per il settore grafico-editoriale e al 3/5/96 per il settore cartario-cartotecnico, a condizione che un nuovo accordo sindacale tra l’azienda e le rispettive Organizzazioni Sindacali stabilisca la confluenza del fondo o della cassa aziendale nel Fondo e tale confluenza sia deliberata dai competenti organi del fondo aziendale ed autorizzata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.
4. Organi del Fondo
Sono organi del Fondo:
- l'Assemblea dei Delegati
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente e il Vice Presidente
- il Collegio dei Revisori Contabili
5. Assemblea dei Delegati
L'Assemblea è costituita, nel rispetto del criterio di partecipazione paritetica, da 60 rappresentanti, per metà eletti dai lavoratori associati al Fondo e per metà eletti dalle imprese associate, sulla base di liste presentate separatamente dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie dei contratti collettivi nazionali citati in premessa e secondo le modalità stabilite nel regolamento elettorale.
Le elezioni per l’insediamento della prima Assemblea sono indette al raggiungimento del numero di
25.000 adesioni al Fondo.
6. Il Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 12 componenti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge.
In attuazione del principio di pariteticità i rappresentanti delegati dai lavoratori e dalle imprese in seno all'Assemblea provvedono, disgiuntamente, alla elezione dei rispettivi 6 consiglieri
componenti il Consiglio di Amministrazione, sulla base di liste predisposte da ciascuna parte istitutiva o da rappresentanti dell’Assemblea e sottoscritte da almeno un terzo dei rappresentanti delegati rispettivamente dai lavoratori e dalle imprese.
Ciascun rappresentante può sottoscrivere e votare una sola lista.
I componenti del Consiglio di Amministrazione eletti tra i rappresentanti costituenti l’Assemblea decadono dalla stessa al momento della loro nomina.
7. Presidente e Vice Presidente
Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente ed alternativamente tra i membri del Consiglio rappresentanti le imprese ed i membri del Consiglio rappresentanti i lavoratori associati al Fondo.
8. Collegio dei Revisori Contabili
Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da 4 componenti effettivi e 2 supplenti per metà eletti dall’Assemblea dei rappresentanti delegati dei lavoratori associati al Fondo e per l’altra metà in rappresentanza delle imprese associate, nel rispetto del criterio della rappresentanza paritetica.
Per la nomina dei Revisori Contabili di ciascuna componente dell’Assemblea vengono presentate liste sottoscritte da almeno un terzo dei rappresentanti della relativa componente.
Tutti i componenti il Collegio dei Revisori Contabili devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 4 del Decreto del Ministro del Lavoro n. 211/97 e devono essere iscritti al registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
Il Collegio dei Revisori Contabili nomina al proprio interno il Presidente nell’ambito della rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
9. Comitato Paritetico delle Parti
Le Parti firmatarie del presente accordo si danno reciprocamente atto della necessità di istituire, nell’interesse dei lavoratori aderenti e delle imprese, un organismo con funzioni di rappresentanza e raccordo tra le Parti stesse e gli organi del Fondo. A tal fine le Parti concordano di costituire un’apposito Comitato Paritetico composto da 12 membri.
Le Organizzazioni fondatrici chiamano a far parte del Comitato, in aggiunta ai componenti di cui al comma precedente, ulteriori componenti di parte datoriale e di parte sindacale, in rappresentanza paritetica dei settori cosiddetti affini di cui all’articolo 2, comma 3, che abbiano convenuto l’adesione al Fondo, secondo quanto stabilito, fino a un numero massimo complessivo di 6.
Il Comitato Paritetico, al fine di contribuire al buon andamento del Fondo e di mantenere il collegamento tra il Fondo e le Parti stipulanti l’accordo istitutivo del Fondo, esprime il proprio parere non vincolante sulle seguenti materie :
- valutazioni in merito alla corretta applicazione degli accordi istitutivi del Fondo per le materie relative alla adesione al Fondo,
- indirizzi generali di gestione del Fondo,
- individuazione dei criteri generali di ripartizione del rischio in materia di investimenti,
- criteri per la scelta dei gestori, della Banca Depositaria e dei gestori dei servizi,
- modifiche statutarie.
A tale scopo il Comitato Paritetico riceve dal Consiglio di Amministrazione tutte le informazioni relative all’andamento economico-finanziario del Fondo, nonché sui risultati conseguiti.
Il parere obbligatorio, non vincolante, deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta ovvero nel più ampio termine indicato dal Consiglio di Amministrazione.
Il parere del Comitato è espresso a maggioranza con l’indicazione dell’eventuale parere di minoranza.
10. Impiego delle risorse
Il patrimonio del Fondo è integralmente affidato in gestione, sulla base di apposite convenzioni, a soggetti abilitati a svolgere l'attività di gestione ai sensi dell'articolo 6 del Decreto e successive modificazioni ed integrazioni.
Le convenzioni di gestione indicano le linee di indirizzo dell'attività, le modalità con le quali esse possono essere modificate, nonché i termini e le modalità con i quali è esercitata la facoltà di recesso dalla convenzione medesima, qualora se ne ravvisi la necessità.
E’ in facoltà del Consiglio di Amministrazione realizzare un assetto di gestione delle risorse finanziarie atte a produrre un unico tasso di rendimento (gestione monocomparto) ovvero differenziando i profili di rischio e di rendimento in funzione delle diverse esigenze degli iscritti (gestione pluricomparto).
Per i primi 3 esercizi a partire dall’avvio del Fondo è attuata una gestione monocomparto. Decorso tale termine, dopo le opportune verifiche, il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea le modifiche statutarie finalizzate ad attuare un assetto di gestione pluricomparto o l’eventuale mantenimento dell’assetto monocomparto.
11. Conflitti d’interesse
Ai sensi dell’articolo 6, comma 4 quinquies, lettera c), del Decreto e successive modificazioni ed integrazioni lo statuto del Fondo definisce le norme da osservare in materia di conflitti di interesse, avuto riguardo alle fattispecie individuate come rilevanti dal Decreto del Ministro del Tesoro n. 703/96 emanato in attuazione della norma di cui sopra.
12. Contribuzione
L’obbligo contributivo in capo ai lavoratori ed in capo ai rispettivi datori di lavoro sorge in conseguenza dell’adesione al Fondo da parte del lavoratore su base volontaria.
Non sarà quindi dovuto ai lavoratori alcun trattamento retributivo sostitutivo o alternativo, anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, in assenza di adesione al Fondo o in caso di perdita della qualifica di associato.
La contribuzione dovuta al Fondo, è stabilita dai CCNL o dai CCL applicati ai lavoratori destinatari del Fondo stesso.
Detta contribuzione, sempre a condizione di pariteticità, sarà versata anche in caso di mancata prestazione dovuta esclusivamente a malattia - per i periodi, nell’ambito della conservazione del posto, nei quali vengono percepite dal lavoratore indennità e/o retribuzione -, infortunio e assenza obbligatoria per maternità, secondo modalità che saranno definite dal Consiglio di Amministrazione; in tali casi la contribuzione sarà pari a quella versata al fondo nell’ultimo mese solare precedente gli eventi citati.
E’ prevista la facoltà del lavoratore associato al Fondo di effettuare versamenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente articolo, nei limiti della deducibilità fiscale ed alle condizioni stabilite dallo statuto del Fondo, fermo restando i contributi a carico delle Aziende così come indicato dalla norma contrattuale.
In caso di omesso o ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente dovuti, si applicheranno le sanzioni stabilite dallo statuto e dalle norme indicate dal Consiglio di Amministrazione.
13. Adesione e permanenza nel Fondo
I lavoratori aderiscono al Fondo per libera scelta individuale con le modalità previste dallo statuto.
L'adesione deve comunque essere preceduta dalla consegna al lavoratore di una scheda informativa contenente le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia ed approvata dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione.
In caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla corresponsione della retribuzione permane la condizione di associato, ma sono sospese le contribuzioni al Fondo.
In caso di sospensione della prestazione lavorativa, permane la condizione di associato e l'obbligo contributivo è disciplinato dal precedente articolo 12.
14. Cessazione dell’obbligo di contribuzione e trasferimenti
L’obbligo di contribuzione al Fondo a carico del datore di lavoro cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro.
L’obbligo di contribuzione al Fondo a carico del lavoratore cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro solo quando ciò determini la cessazione dei requisiti di partecipazione al Fondo stesso.
Il lavoratore ha la facoltà di disporre unilateralmente, mediante presentazione di apposita domanda, la cessazione dell’obbligo di versare i contributi a suo carico, ferma restando la sussistenza del rapporto associativo con il Fondo. In tal caso si determina automaticamente la cessazione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro. Le modalità di esercizio della suddetta facoltà sono disciplinate nello statuto.
Il lavoratore associato nei cui confronti vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento deve comunicare al Fondo la scelta tra una delle seguenti opzioni:
- trasferimento della posizione individuale presso altro fondo cui il lavoratore associato possa accedere in relazione al cambiamento di settore contrattuale o di categoria giuridica o di azienda;
- trasferimento della posizione individuale presso un fondo pensione aperto;
- riscatto della posizione individuale; il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell’intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente quello del riscatto e la liquidazione dell’importo così definito avviene secondo le modalità stabilite nello statuto;
- conservazione della posizione individuale anche in assenza di contribuzione.
In costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, il lavoratore associato ha facoltà di chiedere il trasferimento dell’intera posizione individuale presso altro fondo pensione complementare non istituito tramite contrattazione, non prima di avere maturato almeno 5 anni di associazione al Fondo, limitatamente ai primi cinque anni di vita del Fondo stesso, e successivamente a tale termine non prima di tre anni. Tale fattispecie determina la cessazione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro e del versamento della quota del t.f.r..
In questo caso le richieste di trasferimento possono effettuarsi entro il mese di maggio ovvero entro il mese di novembre di ciascun anno e la relativa contribuzione cessa a decorrere rispettivamente dal 1° luglio del medesimo anno e dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Le modalità ed i termini relativi a detta facoltà sono determinati nello statuto del Fondo. Gli adempimenti relativi a carico del Fondo sono espletati entro il termine massimo di sei mesi.
15. Prestazioni
Il Fondo eroga, quando ne ricorrano i presupposti, prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità.
Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno dieci anni di associazione al Fondo.
Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno 15 anni di associazione al Fondo.
La presente norma trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori associati la cui posizione venga acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, computando, ai fini della integrazione dei requisiti minimi di permanenza, anche l’anzianità maturata presso il fondo di provenienza.
Il lavoratore associato che non abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche ha diritto a riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo.
Il Fondo provvede all'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità mediante apposite convenzioni con imprese di assicurazione abilitate dalla legge.
Il lavoratore associato, che abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità, ha facoltà di chiedere la liquidazione in forma capitale della prestazione pensionistica complementare cui ha diritto, entro la misura massima prevista dalla normativa vigente pro-tempore.
Ai lavoratori associati che provengano da altri fondi pensione e ai quali sia stata riconosciuta, sulla base della documentazione prodotta, la qualifica di "vecchi iscritti" agli effetti di legge, non si applicano le norme di cui ai commi 2, 3 e 5 del presente articolo. Essi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso di cui alle richiamate disposizioni e possono optare per la liquidazione in forma capitale dell'intero importo maturato sulla propria posizione individuale.
In caso di morte del lavoratore associato prima del pensionamento per vecchiaia, la posizione individuale viene riscattata dagli aventi diritto indicati dalle disposizioni di legge vigenti pro- tempore.
Il lavoratore associato per il quale da almeno 8 anni siano accumulati contributi consistenti in quote di trattamento di fine rapporto, può chiedere una anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti dell'ammontare della sua posizione individuale derivante dalle quote di trattamento di fine rapporto versate al Fondo.
Il Consiglio di Amministrazione determina l’ammontare percentuale massimo dell’anticipazione consentita in relazione alla esigenza di preservare l’equilibrio e la stabilità del Fondo.
Non sono ammesse altre forme di anticipazioni sulle prestazioni.
Il Fondo non può concedere o assumere prestiti.
Il Fondo può stipulare convenzioni con una o più compagnie di assicurazione per erogare prestazioni per invalidità permanente e premorienza.
16. Spese di avvio del Fondo
Le spese di avvio e di amministrazione provvisoria del Fondo sono finanziate tramite un contributo a carico delle imprese pari a £ 7.000 per ciascun dipendente in forza, a tempo indeterminato, alla data della costituzione del Fondo con atto notarile.
17. Spese per la gestione del fondo
A seguito dell’adesione il lavoratore associato è tenuto al versamento di una quota di iscrizione una tantum pari a £ 10.000.
Le spese per l’amministrazione ed il funzionamento del Fondo sono a carico degli associati. Ad esse si fa fronte mediante la istituzione di un fondo comune alimentato dalla trattenuta denominata "quota associativa", prelevata dalla contribuzione stabilita, con esclusione della quota del t.f.r..
L’entità della trattenuta è determinata annualmente con delibera del Consiglio di Amministrazione sulla base del preventivo di spesa e non può superare in ogni caso lo 0,12% della retribuzione annua, così come richiamata all’articolo 12 del presente accordo.
Il Consiglio di Amministrazione sottopone all’approvazione dell’Assemblea gli importi da destinare al finanziamento dell’attività del Fondo, che devono essere ripartiti pariteticamente fra lavoratori e datori di lavoro e non superare le quote massime indicate dalle Parti istitutive del Fondo.
I costi inerenti la Banca Depositaria ed i soggetti gestori saranno addebitati direttamente in misura percentuale sul patrimonio gestito.
18. Fase transitoria
Le Parti firmatarie del presente accordo si impegnano a predisporre entro il 31/7/1998 lo statuto ed il regolamento elettorale del Fondo.
All'atto della costituzione del Fondo le Parti designano i componenti del Consiglio di Amministrazione provvisorio e del Collegio dei Revisori Contabili provvisorio, che restano in carica fino a quando la prima Assemblea insediata nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5 del presente accordo non abbia proceduto alla elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio dei Revisori Contabili.
Il Consiglio di Amministrazione provvisorio è composto da 12 membri, di cui 6 in rappresentanza delle imprese e 6 in rappresentanza dei lavoratori.
Il Collegio dei Revisori Contabili provvisorio è composto da 2 membri, di cui 1 in rappresentanza delle imprese e 1 in rappresentanza dei lavoratori.
Il Consiglio di Amministrazione provvisorio attua tutti gli adempimenti necessari, espleta tutte le formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all'esercizio da parte del Fondo e gestisce tutta la fase relativa alla raccolta delle adesioni.
Spetta al Consiglio di Amministrazione provvisorio, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5 del presente accordo, indire le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea.
Durante la fase transitoria il Consiglio di Amministrazione provvisorio gestisce l'attività di promozione, potendo allo scopo utilizzare le quote per la copertura delle spese di avvio del Fondo di cui all’articolo 16 del presente accordo, predispone la scheda informativa e la domanda di adesione da sottoporre all’approvazione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione.