Organismo paritetico Clausole campione

Organismo paritetico. 1. L’organismo paritetico realizza una modalità relazionale consultiva finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di cui all’art. 7, comma 3, lett. b) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo dell’Azienda o Ente.
Organismo paritetico. 1. La Società assume tutte le iniziative per garantire l'applicazione delle norme vigenti in materia.
Organismo paritetico. Le Parti entro il 30 giugno 2007, nell’ambito dell’Ente Bilaterale del Terziario, istituiscono un organismo paritetico che monitorerà singoli percorsi formativi degli apprendisti al fine di assicurare il rispetto del presente accordo. A tal fine, il comitato paritetico si riunirà almeno due volte all’anno convocando, se del caso, l’azienda datrice di lavoro e/o l’apprendista per acquisire le informazioni necessarie. Qualora sorgessero divergenze sull’interpretazione del presente contratto, il presidente dell’organismo paritetico con propria iniziativa o su richiesta di una delle Parti stipulanti, convocherà prontamente tutte le Parti, al fine di pervenire eventualmente ad una interpretazione comune. Raggiungendosi l’accordo, le conclusioni, verbalizzate e sottoscritte dalle Parti stipulanti il presente contratto, saranno vincolanti per tutti i destinatari del medesimo contratto.
Organismo paritetico. Composto dai rappresentanti dei comitati di settore e da membri designati dalle confederazioni sindacali ha il compito di verifica, monitoraggio e analisi degli effetti della contrattazione. Resta non precisata la sua composizione ed in particolare il coinvolgimento delle sigle non firmatarie dell’accordo, maggioritarie nella dirigenza medica e sanitaria. Visto l’atteggiamento tenuto e la mancata convocazione delle sigle non accondiscendenti in sede di applicazione dell’accordo generale al pubblico impiego, è tutta da verificare la pariteticità di questo organismo che rischia di essere composto solo dal governo e dalle sigle che hanno sottoscritto l’accordo con l’esecutivo.
Organismo paritetico. Le Parti entro il 30 maggio 2007 istituiscono un organismo paritetico che monitorerà singoli percorsi formativi degli apprendisti (con particolare attenzione ad una verifica congiunta della formazione prevista per il 4° anno di apprendistato di cui all’art. 7) al fine di assicurare il rispetto del presente accordo. A tal fine il comitato paritetico si riunirà almeno due volte all’anno convocando, se del caso, l’azienda datrice di lavoro e/o l’apprendista per acquisire le informazioni necessarie. Sorgente questioni sull’interpretazione del presente contratto, lo segretario dell’organismo paritetico con propria iniziativa o su richiesta di una delle Parti stipulanti, convocherà prontamente tutte le Parti, al fine di pervenire eventualmente ad una interpretazione comune. Raggiungendosi l’accordo, le conclusioni, verbalizzate e sottoscritte dalle Parti stipulanti del presente contratto, saranno vincolanti per tutti i destinatari del medesimo contratto. Per la durata del presente contratto i lavori di segreteria verranno assolti dalla (Federazione Cooperative Raiffeisen). Per la Federazione Cooperative Raiffeisen ASGB – Autonomer Südtiroler Gewerkschaftsbund Per la Cassa di Risparmio FABI – Sindacato Autonomo Bancari Bolzano
Organismo paritetico. Le parti sociali in ottemperamento di quanto stabilito dagli Accordi Stato-Regioni, deci- dono di procedere con l’applicazione della norma per tutti i loro ccnl attraverso l’Organismo Paritetico Nazionale EFEI Italia in sigla OPN EFEI ITALIA, precedentemente costituito e formato dalle parti sociali maggiormente rappresentati- ve comparativamente quali UGL e CIU (entrambi hanno un membro nel CNEL) da tutti gli Enti Bilaterali di emanazio- ne dei ccnl previsti dal Protocollo di Accordo Interconfederale del 17 febbraio 2018 che ne nominano i membri delle aree di settore relativamente allo loro competenza, demandando a quest’ultimo tutti gli oneri relativi alla salute e sicu- rezza nei luoghi di lavoro.
Organismo paritetico. 1. Alle delegazioni trattanti a livello scolastico provinciale, sono affidati i compiti e i ruoli dell’organismo paritetico di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 626/94.
Organismo paritetico. 1. In attuazione dell’art. 6 bis del Ccnl è istituito l’Organismo paritetico al fine di attivare stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di innovazione ed organizzazione, promozione della legalità e qualità del lavoro e del benessere organizzativo, del lavoro agile e della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nonché della prevenzione e riduzione del rischio clinico (legge 24/2017), della programmazione dei servizi di emergenza, di pronta disponibilità e di guardia, valutando tra l’altro la esonerabilità del personale che abbia superato la soglia dei 62 anni, nonché la eventuale estensione del servizio di pronta disponibilità a turni diversi da quelli notturni e festivi.
Organismo paritetico. L’Azienda si impegna ad attivarsi per la formulazione del Regolamento dell’Organismo Paritetico e per la nomina dei propri componenti ai sensi dell’art.6 bis del CCNL 2016-2018. L’organismo Paritetico realizza una modalità relazionale consultiva finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di cui all’art.7, comma 3, lett. b) CCNL 19/12/2019 (Contrattazione Collettiva Integrativa: Xxxxxxxx e Xxxxxxx) su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo dell’Azienda. L’organismo paritetico ha composizione paritetica ed è formato da un componente titolare ed uno supplente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL di cui al precedente art.7, comma 3, lett.b) CCNL 19/12/2019, nonché da una rappresentanza dell’Azienda, con rilevanza pari alla componente sindacale.
Organismo paritetico. Modalità relazionale consultiva finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali: progetti di organizzazione e innovazione, miglioramento dei servizi, promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo, anche in riferimento alla formazione manageriale e formazione continua, alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nonché alla prevenzione e riduzione del rischio clinico della legge 24/2017, alla salute e sicurezza sul lavoro, anche con riferimento alle aggressioni subite in servizio dal personale, alla programmazione dei servizi di emergenza, pronta disponibilità e di guardia, valutando, tra l’altro, la esonerabilità del personale che abbia superato la soglia di 62 anni di età anagrafica, nonché l’estensione del servizio di pronta disponibilità a turni diversi da quelli notturni e festivi. Ha composizione paritetica; si riunisce almeno due volte l'anno e può trasmettere proprie proposte progettuali • La contrattazione collettiva integrativa si svolge, tra la delegazione sindacale e la delegazione di parte datoriale. • La contrattazione collettiva integrativa si svolge a livello di singola Azienda o Ente (“contrattazione integrativa aziendale”). La Aziende sono tenute ad attivare la contrattazione integrativa, secondo le modalità ed i tempi previsti dall’art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure), al fine di adottare scelte condivise nelle materie alla stessa demandate, anche per conseguire miglioramento qualitativo dei servizi e dei livelli assistenziali. • I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa aziendale : • le RSA; • i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.