Common use of Disciplina del rapporto Clause in Contracts

Disciplina del rapporto. In attuazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e suc- cessive modifiche e integrazioni, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instau- rato con i giovani di età da diciotto a ventinove anni e fino al giorno antecedente il compimento del trentesimo anno di età ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. Il contrat- to di apprendistato professionalizzante potrà altresì essere stipulato con i giovani che abbiano com- piuto diciassette anni di età e siano in possesso di una qualifica conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53. Il contratto di apprendistato professionalizzante dovrà essere stipulato in forma scritta, con l’indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, della durata, anche a tempo par- ziale purché la peculiare articolazione dell’orario non ostacoli la finalità formativa propria del contratto, del piano formativo individuale, del livello di inquadramento di prova, iniziale, inter- medio, finale e dell’eventuale qualifica che potrà essere acquisita sulla base degli esiti della for- mazione. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato professionalizzante non può superare il 100 per cento dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso il datore stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superio- re a tre. I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti possono presentare domanda corredata del Piano Formativo Individuale, predisposto anche sulla base di progetti standard, alla specifica Commissione per l’apprendistato istituita nell’ambito dell’EBIT Nazionale, ovvero dell’EBIT Ter- ritoriale laddove costituito, che esprimerà il proprio parere di conformità entro 20 giorni dal ricevi- mento della richiesta. La durata del periodo di prova è fissata in 25 giorni di effettiva presenza al lavoro. Durante il periodo di prova è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie delle figure professionali inquadrate nelle aree B2, C1, C2, C3 e D1 (ex livelli 2°, 3°, 4°, 5°, 6s e 6°) della classificazione professionale definita nella parte generale del presente CCNL e nell’ambito delle discipline dei singoli settori in materia di classificazione profes- sionale prevista dallo stesso CCNL. La durata del contratto di apprendistato è determinata nelle seguenti misure massime in relazio- ne alle qualifiche da conseguire: – 54 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in B2; – 54 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in C1; – 48 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in C2; – 42 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in C3; – 30 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in D1; – 30 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in D1. La contrattazione di secondo livello potrà stabilire durate diverse, nell’ambito della durata mas- sima prevista per legge. I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista, anche presso più datori di lavoro, si cumu- lano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato di cui al comma nove, purché i suddetti periodi non siano separati da interruzioni superiori ad un anno e si riferiscano alle stesse attività. Il rapporto di apprendistato sarà ripartito in due periodi, secondo quanto previsto dal successi- vo comma 13. Nel primo periodo l’inquadramento sarà di un (1) livello inferiore a quello di desti- nazione e la retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrat-tualmente prevista per il livel- lo iniziale di inquadramento. Nel secondo periodo, convenzionalmente, l’inquadramento sarà ugua- le a quello finale di destinazione e la retribuzione sarà quella minima contrattualmente prevista per tale livello. La durata dei singoli periodi è quella prevista nella tabella di seguito riportata.

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Disciplina del rapporto. In attuazione delle disposizioni Per instaurare l'apprendistato professionalizzante è necessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati: la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di cui al Decreto Legislativo 10 settembre 2003formazione, n. 276sulla base degli esiti del contratto, e suc- cessive modifiche e integrazionila durata del periodo di apprendistato, il piano formativo. Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instau- rato con instaurato per i giovani lavoratori delle aree professionali 1°, 2° e 3°. La durata del periodo di età prova, salvo richiesta di proroga da diciotto parte dell’interessato, sarà pari a ventinove anni 6 settimane di prestazione effettiva. Nel caso che il contratto preveda, per i lavoratori dell’esercizio filo- ferro tranviario e fino al giorno antecedente il compimento del trentesimo anno di età ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per della navigazione (interna e lagunare), l’acquisizione di competenze specifiche abilitazioni, la durata del periodo di baseprova sarà pari al tempo normalmente occorrente per tali acquisizioni. La durata massima del periodo dell'apprendistato professionalizzante è fissata in 36 mesi. Ai fini della durata dell'apprendistato, trasversali e tecnico-professionali. Il contrat- to il periodo di apprendistato professionalizzante potrà svolto presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempre ché riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi. Saranno inoltre computati i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione. L’assunzione dell’apprendista avviene al parametro di accesso del profilo professionale al quale è finalizzata l’attività formativa. L'intero periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio, con esclusione dei primi 24 mesi ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità. Xxxx apprendisti spettano gli istituti previsti dal c.c.n.l., in quanto applicabili, nonché, per quanto concerne il trattamento economico, la retribuzione tabellare, l'ex indennità dì contingenza, il T.D.R., l'indennità di mensa e i seguenti elementi retributivi: indennità per lavoro straordinario, notturno e festivo, a turni e domenicale, indennità di trasferta (art.20 A e B), di diaria ridotta (art. 00/X) x xxxxxxxx xxxxx (xxx. 21/B), nella misura e con la regolamentazione stabilita dai contratto nazionale. Sono altresì essere stipulato attribuiti i servizi aziendali di mensa, vestiario e trasporti ovvero le relative indennità sostitutive. Per quanto concerne la retribuzione aziendale, ridefinita cosi come previsto dall'art. 3, punto 3, dell'accordo nazionale 27 novembre 2000, la stessa sarà erogata con le seguenti modalità: • dal 19° al 24° mese: 20% • dal 25° al 30° mese: 30% • dal 31° al 36° mese: 50% L'eventuale attribuzione agli apprendisti nonché le specifiche modalità di erogazione del premio di risultato sono stabilite a livello aziendale. In caso di malattia e di infortunio non sul lavoro l'apprendista ha diritto ad un trattamento assistenziale a carico del datore di lavoro pari al 50% della retribuzione normale per i giovani che abbiano com- piuto diciassette anni primi 3 giorni; pari al 100% della retribuzione normale dal 4° giorno al 180°. Nelle aziende con meno di età e siano in possesso di una qualifica conseguita ai sensi della legge 28 marzo 200326 dipendenti, n. 53l’apprendista ha diritto, dal 4° al 180° giorno, un trattamento equivalente a quello erogato dall’INPS. Il periodo di comporto è pari a 180 giorni nell’anno solare e sarà proporzionalmente ridotto nel caso che il contratto abbia una durata minore. In caso di assenza ingiustificata alla visita di controllo sullo stato di malattia al lavoratore con contratto di apprendistato professionalizzante dovrà essere stipulato sarà ridotto della metà, per tutto il periodo certificato, il trattamento economico di cui ai commi precedenti. Alla conclusione del contratto di apprendistato, il termine di preavviso, in forma scrittacaso di mancata prosecuzione del rapporto di lavoro, con l’indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, della durata, anche a tempo par- ziale purché la peculiare articolazione dell’orario non ostacoli la finalità formativa propria del contratto, del piano formativo individuale, del livello è di inquadramento di prova, iniziale, inter- medio, finale e dell’eventuale qualifica che potrà essere acquisita sulla base degli esiti della for- mazione15 giorni. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non può superare il 100 per cento dei lavoratori specializzati sono computati ai fini degli istituti contrattuali e qualificati in servizio presso il datore stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzatilegge, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superio- re a tre. I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti possono presentare domanda corredata del Piano Formativo Individuale, predisposto anche sulla base di progetti standard, alla specifica Commissione per l’apprendistato istituita nell’ambito dell’EBIT Nazionale, ovvero dell’EBIT Ter- ritoriale laddove costituito, che esprimerà il proprio parere di conformità entro 20 giorni dal ricevi- mento della richiesta. La durata del periodo di prova è fissata in 25 giorni di effettiva presenza al lavoro. Durante il periodo di prova è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie delle figure professionali inquadrate nelle aree B2, C1, C2, C3 e D1 (ex livelli 2°, 3°, 4°, 5°, 6s e 6°) della classificazione professionale definita salvo quanto previsto nella parte generale Premessa del presente CCNL e nell’ambito delle discipline dei singoli settori in materia di classificazione profes- sionale prevista dallo stesso CCNL. La durata del contratto di apprendistato è determinata nelle seguenti misure massime in relazio- ne alle qualifiche da conseguire: – 54 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in B2; – 54 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in C1; – 48 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in C2; – 42 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in C3; – 30 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in D1; – 30 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in D1. La contrattazione di secondo livello potrà stabilire durate diverse, nell’ambito della durata mas- sima prevista per legge. I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista, anche presso più datori di lavoro, si cumu- lano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato di cui al comma nove, purché i suddetti periodi non siano separati da interruzioni superiori ad un anno e si riferiscano alle stesse attività. Il rapporto di apprendistato sarà ripartito in due periodi, secondo quanto previsto dal successi- vo comma 13. Nel primo periodo l’inquadramento sarà di un (1) livello inferiore a quello di desti- nazione e la retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrat-tualmente prevista per il livel- lo iniziale di inquadramento. Nel secondo periodo, convenzionalmente, l’inquadramento sarà ugua- le a quello finale di destinazione e la retribuzione sarà quella minima contrattualmente prevista per tale livello. La durata dei singoli periodi è quella prevista nella tabella di seguito riportataarticolo.

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Disciplina del rapporto. In attuazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e suc- cessive successive modifiche e integrazioni, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instau- rato instaurato con i giovani di età da diciotto a ventinove anni e fino al giorno antecedente il compimento del trentesimo anno di età ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. Il contrat- to contratto di apprendistato professionalizzante potrà altresì essere stipulato con i giovani che abbiano com- piuto compiuto diciassette anni di età e siano in possesso di una qualifica conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53. Il contratto di apprendistato professionalizzante dovrà essere stipulato in forma scritta, con l’indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, della durata, anche a tempo par- ziale parziale purché la peculiare articolazione dell’orario non ostacoli la finalità formativa propria del contratto, del piano formativo individuale, del livello di inquadramento di prova, iniziale, inter- mediointermedio, finale e dell’eventuale qualifica che potrà essere acquisita sulla base degli esiti della for- mazioneformazione. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato professionalizzante non può superare il 100 per cento dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso il datore stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superio- re superiore a tre. I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti possono presentare domanda corredata del Piano Formativo Individuale, predisposto anche sulla base di progetti standard, alla specifica Commissione per l’apprendistato istituita nell’ambito dell’EBIT Nazionale, ovvero dell’EBIT Ter- ritoriale Territoriale laddove costituito, che esprimerà il proprio parere di conformità entro 20 giorni dal ricevi- mento ricevimento della richiesta. La durata del periodo di prova è fissata in 25 giorni di effettiva presenza al lavoro. Durante il periodo di prova è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie delle figure professionali inquadrate nelle aree B2, C1, C2, C3 e D1 (ex livelli 2°, 3°, 4°, 5°, 6s e 6°) della classificazione professionale definita nella parte generale del presente CCNL e nell’ambito delle discipline dei singoli settori in materia di classificazione profes- sionale professionale prevista dallo stesso CCNL. La durata del contratto di apprendistato è determinata nelle seguenti misure massime in relazio- ne relazione alle qualifiche da conseguire: 54 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in B2; 54 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in C1; 48 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in C2; 42 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in C3; 30 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in D1; 30 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in D1. La contrattazione di secondo livello potrà stabilire durate diverse, nell’ambito della durata mas- sima massima prevista per legge. I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista, anche presso più datori di lavoro, si cumu- lano cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato di cui al comma nove, purché i suddetti periodi non siano separati da interruzioni superiori ad un anno e si riferiscano alle stesse attività. Il rapporto di apprendistato sarà ripartito in due periodi, secondo quanto previsto dal successi- vo successivo comma 13. Nel primo periodo l’inquadramento sarà di un (1) livello inferiore a quello di desti- nazione destinazione e la retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrat-tualmente prevista per il livel- lo livello iniziale di inquadramento. Nel secondo periodo, convenzionalmente, l’inquadramento sarà ugua- le uguale a quello finale di destinazione e la retribuzione sarà quella minima contrattualmente prevista per tale livello. La durata dei singoli periodi è quella prevista nella tabella di seguito riportata.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Turistica

Disciplina del rapporto. In attuazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e suc- cessive modifiche e integrazioni, L'apprendista matura il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instau- rato con i giovani di età da diciotto a ventinove anni e fino al giorno antecedente il compimento diritto alle ferie nella misura prevista dall'art. 28 del trentesimo anno di età ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. Il contrat- to di apprendistato professionalizzante potrà altresì essere stipulato con i giovani che abbiano com- piuto diciassette anni di età e siano in possesso di una qualifica conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53. Il contratto di apprendistato professionalizzante dovrà essere stipulato in forma scritta, con l’indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, della durata, anche a tempo par- ziale purché la peculiare articolazione dell’orario non ostacoli la finalità formativa propria del contratto, del piano formativo individuale, del livello di inquadramento di prova, iniziale, inter- medio, finale e dell’eventuale qualifica che potrà essere acquisita presente C.C.N.L. nonché alle mensilità aggiuntive sulla base degli esiti della for- mazione. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato professionalizzante non può superare il 100 per cento dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso il datore stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superio- re a treretribuzione percepita mensilmente. I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti possono presentare domanda corredata del Piano Formativo Individuale, predisposto anche sulla base di progetti standard, alla specifica Commissione per l’apprendistato istituita nell’ambito dell’EBIT Nazionale, ovvero dell’EBIT Ter- ritoriale laddove costituito, che esprimerà il proprio parere di conformità entro 20 giorni dal ricevi- mento della richiesta. La durata del periodo di prova è fissata in 25 giorni di effettiva presenza al lavoro. Durante il periodo di prova è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto. Possono essere lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie delle figure professionali inquadrate nelle aree B2, C1, C2, C3 e D1 (ex livelli 2°, 3°, 4°, 5°, 6s e 6°) della classificazione professionale definita nella parte generale del presente CCNL e nell’ambito delle discipline dei singoli settori in materia di classificazione profes- sionale prevista dallo stesso CCNL. La durata del contratto di apprendistato è determinata nelle seguenti misure massime in relazio- ne alle qualifiche da conseguire: – 54 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in B2; – 54 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in C1; – 48 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in C2; – 42 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in C3; – 30 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in D1; – 30 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in D1. La contrattazione di secondo livello potrà stabilire durate diverse, nell’ambito della durata mas- sima prevista per legge. I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista, anche presso più datori di lavoro, si cumu- lano non sono utili ai fini del computo dei requisiti dimensionali previsti dagli istituti di legge e contrattuali. In caso di assenza per malattia o infortunio extra-professionale, l'apprendista non in prova, fermo restando il trattamento economico nelle misure previste dall'art. 32 del presente C.C.N.L., ha diritto alla conservazione del posto per un periodo complessivo pari a 3, 6, 8 mesi anche non continuativi, in relazione alla durata del contratto rispettivamente inferiore, pari e superiore a 48 mesi. Tale termine di comporto si applica anche nei casi di pluralità di episodi morbosi ed indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli. In caso di intervenute malattia, infortunio, maternità, richiamo alle armi, aspettativa per cariche pubbliche elettive o sindacali, il decorso della durata massima del rapporto resta sospeso e l'azienda può prolungare per una pari durata il termine finale del contratto. Per poter stipulare nuovi contratti di apprendistato le imprese devono aver mantenuto in servizio almeno l'ottantadue per cento dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia terminato nei diciotto mesi precedenti. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli il cui rapporto di lavoro si sia risolto in corso o al termine del periodo di apprendistato di cui al comma nove, purché prova o si sia risolto consensualmente. Ai fini della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i suddetti periodi non siano separati da interruzioni superiori ad un anno e si riferiscano alle stesse attività. Il soggetti per i quali il rapporto di apprendistato sarà ripartito lavoro, nel corso del suo svolgimento, sia stato trasformato anticipatamente in due periodi, secondo quanto previsto dal successi- vo comma 13rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Nel primo periodo l’inquadramento sarà Nelle aziende che occupano meno di un (1) livello inferiore a 200 dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente quello di desti- nazione e la retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrat-tualmente prevista per il livel- lo iniziale riferimento può essere stabilita, previo esame congiunto tra le parti, una quota di inquadramentolavoratori comunque non computabili ai fini che precedono. Nel secondo periodo, convenzionalmente, l’inquadramento sarà ugua- Per quanto non previsto espressamente valgono le a quello finale di destinazione e la retribuzione sarà quella minima contrattualmente prevista per tale livello. La durata dei singoli periodi è quella prevista nella tabella di seguito riportatanorme del presente contratto in quanto applicabili.

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Disciplina del rapporto. In attuazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e suc- cessive successive modifiche e integrazioni, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instau- rato instaurato con i giovani di età da diciotto a ventinove anni e fino al giorno antecedente il compimento del trentesimo anno di età ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l’acquisizione l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. Il contrat- to contratto di apprendistato professionalizzante potrà altresì essere stipulato con i giovani che abbiano com- piuto compiuto diciassette anni di età e siano in possesso di una qualifica conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53. Il contratto di apprendistato professionalizzante dovrà essere stipulato in forma scritta, con l’indicazione l'indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, della durata, anche a tempo par- ziale parziale purché la peculiare articolazione dell’orario dell'orario non ostacoli la finalità formativa propria del contratto, del piano formativo individuale, del livello di inquadramento di prova, iniziale, inter- mediointermedio, finale e dell’eventuale dell'eventuale qualifica che potrà essere acquisita sulla base degli esiti della for- mazioneformazione. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato professionalizzante non può superare il 100 per cento 100% dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso il datore stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superio- re superiore a tre. I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti possono presentare domanda corredata del Piano Formativo Individualepiano formativo individuale, predisposto anche sulla base di progetti standard, alla specifica Commissione per l’apprendistato l'apprendistato istituita nell’ambito dell’EBIT Nazionalenell'ambito dell'EBIT nazionale, ovvero dell’EBIT Ter- ritoriale dell'EBIT territoriale laddove costituito, che esprimerà il proprio parere di conformità entro 20 giorni dal ricevi- mento ricevimento della richiesta. La durata del periodo di prova è fissata in 25 giorni di effettiva presenza al lavoro. Durante il periodo di prova è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie delle figure professionali inquadrate nelle aree B2, C1, C2, C3 e D1 (ex livelli 2°, 3°, 4°, 5°, 6s 6° S e 6°) della classificazione professionale definita nella parte Parte generale del presente CCNL c.c.n.l. e nell’ambito nell'ambito delle discipline dei singoli settori in materia di classificazione profes- sionale professionale prevista dallo stesso CCNLc.c.n.l. La durata del contratto di apprendistato è determinata nelle seguenti misure massime in relazio- ne relazione alle qualifiche da conseguire: - 54 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in B2; - 54 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in C1; - 48 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in C2; - 42 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in C3; - 30 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in D1; - 30 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in D1. La contrattazione di secondo livello potrà stabilire durate diverse, nell’ambito nell'ambito della durata mas- sima massima prevista per legge. I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista, anche presso più datori di lavoro, si cumu- lano cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato di cui al comma nove9, purché i suddetti periodi non siano separati da interruzioni superiori ad un anno e si riferiscano alle stesse attività. Il rapporto di apprendistato sarà ripartito in due periodi, secondo quanto previsto dal successi- vo successivo comma 13. Nel primo periodo l’inquadramento l'inquadramento sarà di un (1) livello inferiore a quello di desti- nazione destinazione e la retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrat-tualmente contrattualmente prevista per il livel- lo livello iniziale di inquadramento. Nel secondo periodo, convenzionalmente, l’inquadramento l'inquadramento sarà ugua- le uguale a quello finale di destinazione e la retribuzione sarà quella minima contrattualmente prevista per tale livello. La durata dei singoli periodi è quella prevista nella tabella di seguito riportata.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Disciplina del rapporto. In attuazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e suc- cessive successive modifiche e integrazioni, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instau- rato instaurato con i giovani di età da diciotto a ventinove anni e fino al giorno antecedente il compimento del trentesimo anno di età ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. Il contrat- to contratto di apprendistato professionalizzante potrà altresì essere stipulato con i giovani che abbiano com- piuto compiuto diciassette anni di età e siano in possesso di una qualifica conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53. Il contratto di apprendistato professionalizzante dovrà essere stipulato in forma scritta, con l’indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, della durata, anche a tempo par- ziale parziale purché la peculiare articolazione dell’orario non ostacoli la finalità formativa propria del contratto, del piano formativo individuale, del livello di inquadramento di prova, iniziale, inter- mediointermedio, finale e dell’eventuale qualifica che potrà essere acquisita sulla base degli esiti della for- mazioneformazione. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato professionalizzante non può superare il 100 per cento dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso il datore stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superio- re superiore a tre. I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti possono presentare domanda corredata del Piano Formativo Individuale, predisposto anche sulla base di progetti standard, alla specifica Commissione per l’apprendistato istituita nell’ambito dell’EBIT Nazionale, ovvero dell’EBIT Ter- ritoriale Territoriale laddove costituito, che esprimerà il proprio parere di conformità entro 20 giorni dal ricevi- mento ricevimento della richiesta. La durata del periodo di prova è fissata in 25 giorni di effettiva presenza al lavoro. Durante il periodo di prova è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie delle figure professionali inquadrate nelle aree B2, C1, C2, C3 e D1 (ex livelli 2°, 3°, 4°, 5°, 6s e 6°) della classificazione professionale definita nella parte generale del presente CCNL e nell’ambito delle discipline dei singoli settori in materia di classificazione profes- sionale professionale prevista dallo stesso CCNL. La durata del contratto di apprendistato è determinata nelle seguenti misure massime in relazio- ne relazione alle qualifiche da conseguire: – 54 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in B2B2 (ex 2° livello); – 54 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in C1C1 (ex 3° livello); – 48 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in C2C2 (ex 4° livello); – 42 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in C3C3 (ex 5° livello); – 30 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in D1D1 (ex 6slivello); – 30 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in D1D1 (ex 6 livello). La contrattazione di secondo livello potrà stabilire durate diverse, nell’ambito della durata mas- sima massima prevista per legge. I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista, anche presso più datori di lavoro, si cumu- lano cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato di cui al comma nove, purché i suddetti periodi non siano separati da interruzioni superiori ad un anno e si riferiscano alle stesse attività. Il rapporto di apprendistato sarà ripartito in due periodi, secondo quanto previsto dal successi- vo successivo comma 13. Nel primo periodo l’inquadramento sarà di un (1) livello inferiore a quello di desti- nazione e la retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrat-tualmente prevista per il livel- lo iniziale di inquadramento. Nel secondo periodo, convenzionalmente, l’inquadramento sarà ugua- le a quello finale di destinazione e la retribuzione sarà quella minima contrattualmente prevista per tale livello. La durata dei singoli periodi è quella prevista nella tabella di seguito riportata.un

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