Diritto di surrogazione Clausole campione

Diritto di surrogazione. Fermo il disposto dell’Art. 1916 c.c. l’Assicurato si obbliga, a richiesta della Società, a conferirle formale mandato ad agire verso i terzi, anche prima del pagamento dell’indennizzo.
Diritto di surrogazione. Gli Assicuratori sono surrogati, fino a concorrenza dell’indennizzo pagato o da pagare e delle spese sostenute o da sostenere, in tutti i diritti di rivalsa dell’Assicurato. Nei confronti dei dipendenti dell’Assicurato che con lui collaborano stabilmente, tali diritti di rivalsa saranno fatti valere soltanto se essi hanno agito con dolo.
Diritto di surrogazione. La Società rinuncia a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del C.C. verso i terzi responsabili dell’infortunio.
Diritto di surrogazione. La Società rinuncia, a favore dell’Assicurato o dei suoi aventi diritti, al diritto di surrogazione di cui all’Art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell’infortunio.
Diritto di surrogazione. Secondo quanto stabilito dall'Art. 1916 C.C., l’Assicuratore è surrogato fino alla concorrenza dell'importo liquidato, in tutti i diritti di rivalsa dell'Assicurato. Ad eccezione dei casi di dolo o salvo diversa autorizzazione da parte dello stesso Assicurato, tali diritti non saranno fatti valere nei confronti dei collaboratori e dei dipendenti dell'Assicurato.
Diritto di surrogazione. I diritti e le azioni che l’assicurato o i sui aventi diritto possono avere verso i terzi, si trasmettono di diritto, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, alla Società fino a concorrenza degli importi pagati.
Diritto di surrogazione. Fermo il disposto dell'art. 1916 del Codice Civile, l'Assicurato si obbliga, a richiesta della Società, a conferirle formale mandato ad agire verso i terzi anche prima del pagamento dell'indennità.
Diritto di surrogazione. In caso di Sinistro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI è surrogata, in base all’articolo 1916 del Codice Civile, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili, fino a concorrenza dell’am- montare dell’indennizzo pagato. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tuttavia rinuncia al diritto di surrogazione nei confronti dei Fa- migliari conviventi dell’Assicurato e nei confronti dei trasportati nonché del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo descritto in Xxxxxxx, salvo il caso di dolo o colpa grave degli stessi.
Diritto di surrogazione. La Società conserva il diritto di surrogazione ex art.1916 C.C., rinunciando ad esercitarlo nei confronti del proprietario, del conducente del veicolo e dei trasportati.
Diritto di surrogazione. A parziale deroga dell'art.1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di xxxxxxx nei confronti del conducente del veicolo, fatto salvo il caso di dolo. La Società eserciterà il diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso il personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente e gli Amministratori dello stesso in caso di fatti o atti commessi con dolo o colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato entro i limiti stabiliti dalla predetta sentenza.