PUBBLICHE AFFISSIONI Clausole campione

PUBBLICHE AFFISSIONI. Articolo 46
PUBBLICHE AFFISSIONI. 1. Rientrano fra gli impianti destinati alle pubbliche affissioni, tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazione, sono destinati alle affissioni di natura sociale, comunque prive di rilevanza economica, e vengono gestiti dal Comune, ovvero dal suo concessionario.
PUBBLICHE AFFISSIONI. Articolo 35 Pubbliche Affissioni‌
PUBBLICHE AFFISSIONI. L’Affidatario dovrà garantire il servizio delle pubbliche affissioni e dovrà provvedere a proprie cure e spese alla revisione di tutti gli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni attualmente installati nel territorio comunale procedendo ad ogni necessario lavoro di manutenzione ordinaria e straordinaria in modo da garantire la conservazione, la funzionalità e la sicurezza. Su tutte le affissioni dovrà essere apposto un timbro a calendario, netto e visibile contenente la dicitura: “COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA: AFFISSIONI DAL AL Dovrà curare la defissione del materiale abusivamente affisso, incluso quello di propaganda elettorale e la riscossione dei relativi diritti e dovrà provvedere alla copertura dei manifesti scaduti.
PUBBLICHE AFFISSIONI. Articolo 59
PUBBLICHE AFFISSIONI. CAPO III – Le pubbliche affissioni
PUBBLICHE AFFISSIONI 

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  • Affissioni Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della Commissione elettorale, mediante affissione nell'albo di cui al punto 1, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.

  • Riscossioni Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in tema di Tesoreria Unica, le entrate sono riscosse dal Gestore in base a ordinativi di incasso (reversali) emessi dall'Istituto tramite OIL firmati dal Dirigente scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. Le reversali devono indicare anche l’imputazione al sotto conto fruttifero ovvero infruttifero. Le reversali devono essere inviate tramite applicativo informatico rispettando i tracciati previsti nell’Allegato tecnico. Le reversali saranno, di norma, caricate in procedura entro il primo giorno lavorativo successivo a quello dell’invio del messaggio di presa in carico da parte del Gestore. Il Gestore, anche in assenza della preventiva emissione della reversale, è tenuto all'incasso delle somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell’Istituto contro il rilascio di ricevuta contenente, oltre alla causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell’Istituto". Tali incassi sono segnalati all’Istituto stesso, il quale emette le relative reversali entro cinque giorni dalla segnalazione e comunque entro il mese in corso. A seguito dell’avvenuto incasso, il Gestore predispone ed invia all’Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione dell’OIL. Il prelevamento dal conto corrente postale intestato all’Istituto è disposto dall’Istituto medesimo nel rispetto della periodicità stabilita dalle disposizioni attuative delle norme sulla Tesoreria unica, nonché dalle previsioni di cui al D.I. 129/2018 e mediante preventiva emissione di reversale intestata all’Istituto stesso. L’accredito al conto di gestione delle relative somme è effettuato nello stesso giorno in cui il Gestore acquisisce la disponibilità della somma prelevata dal conto corrente postale. Il Gestore non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale. Possono essere accettati assegni circolari o vidimati intestati all’Istituto che potranno essere accreditati sui conti di cassa solo dopo il relativo incasso da parte del Gestore. L’Istituto si impegna ad annullare tramite OIL le reversali non estinte alla data del 31 dicembre. Al fine di ottimizzare e razionalizzare la fase di riscossione delle entrate patrimoniali, il Gestore, su richiesta dell’Istituto, può attivare, alle condizioni di mercato di cui al successivo art.14, e alle ulteriori condizioni economiche concordate tra le parti, ulteriori strumenti di incasso quali, in via esemplificativa, il servizio MAV (pagamento Mediante Avviso) bancario e postale, RID bancario e postale, Incasso domiciliato, Bollettino e Acquiring (POS fisico o virtuale) che velocizzino le fasi di acquisizione delle somme riscosse e assicurino la sollecita trasmissione dei dati riferiti all’incasso. Gli incassi effettuati mediante gli strumenti di cui al precedente comma danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore; le somme provenienti dai predetti incassi sono versate alla cassa dell’Istituto non appena divenute liquide ed esigibili in relazione ai servizi elettronici adottati.

  • Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del decreto-legge 187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.

  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 1. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

  • Obblighi speciali a carico dell’appaltatore 1. L'appaltatore è obbligato:

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l’Assicurato non abbiano agito con dolo. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all’ultima scadenza di premio. A parziale deroga all’Art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C.

  • Dimissioni In caso di dimissioni, sarà corrisposto al lavoratore dimissionario il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 155. Le dimissioni devono essere rassegnate in ogni caso per iscritto con lettera raccomandata o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento e con rispetto dei termini di preavviso stabiliti dall'art. 151 del presente contratto. Ove il dipendente non abbia dato il preavviso, il datore di lavoro ha facoltà di ritenergli dalle competenze nette una somma pari all'importo di cui all'art. 154. Su richiesta del dimissionario, il datore di lavoro può rinunciare al preavviso, facendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro. Ove invece il datore di lavoro intenda di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà, ma dovrà corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva per il periodo di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro.

  • Preavviso di licenziamento e dimissioni La risoluzione del rapporto di lavoro per il personale assunto a tempo indeterminato, tanto nel caso di licenziamento da parte dell’Ente quanto in quello di dimissioni della lavora- trice o del lavoratore, deve essere preceduta dal regolare preavviso scritto a mezzo lettera raccomandata. I termini di preavviso sono i seguenti: Quadri e 1° livello mesi 3 2° livello mesi 2 3° S – 3° livello mesi 1 4° S – 4° livello gg. 25 5° S – 5° livello gg. 25 6° S – 6° livello gg. 15 7° livello gg. 15 Nel caso di dimissioni, i termini di preavviso devono essere rispettati anche dal lavoratore assunto a tempo determinato. Al lavoratore assunto a tempo indeterminato o determinato, nel caso di dimissioni senza preavviso, sarà trattenuto un importo equivalente alla retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di mancato preavviso. I termini di preavviso per il personale inquadrato dal 4° al 6° livello compresi, in caso di licenziamento da parte dell’Ente, sono incrementati di 15 (quindici) giorni. I termini di preavviso decorrono dalla fine o dal giorno 16 di ciascun mese. Ai sensi del 2° comma dell’art. 2118 del Codice Civile, in caso di mancato preavviso alla lavoratrice o al lavoratore sarà corrisposta una indennità equivalente all’importo della retri- buzione di cui all’art. 41 corrispondente al periodo di cui al 2° comma del presente articolo, comprensiva dei ratei di 13° e 14° mensilità. Parimenti si opererà nel caso di dimissioni.

  • Limitazioni, esclusioni e rivalse Sono esclusi i casi: - autoveicolo non è abilitato alla circolazione sulla base delle vigenti leggi; - partecipazione dell'autoveicolo a gare o competizioni sportive, prove ufficiali, verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; - autoveicoli adibiti a scuola guida, noleggio o con targa in prova; - danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni ed indicazioni della carta di circolazione; - autoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; - autoveicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità competenti; - uso improprio dell'autoveicolo; - immobilizzo dell'autoveicolo per richiami sistematici della casa, operazioni di manutenzione , controlli, montaggio di accessori, interventi di carrozzeria dovuti ad usura, difetto, rottura, mancato funzionamento; - richieste di rimborso da parte dell'assicurato per prestazioni di assistenza usufruite senza il preventivo consenso , fatta eccezione per i casi di soccorso stradale in autostrada nei paesi dove è imposto l'intervento di un fornitore diverso o per i casi in cui l'assicurato non riesca a mettersi in contatto con la struttura organizzativa locale per cause di forza maggiore; - danni alle merci trasportate a bordo dell'autoveicolo o perdite pecuniarie conseguenti a un evento; - infortuni sofferti in conseguenza di azioni delittuose commesse dall'assicurato; - suicidio o tentato suicidio; - eventi conseguenti a guerre, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo, pirateria, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, intervento di Autorità governative, forza maggiore, trasmutazione dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche; - paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto; - danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile; - autoveicoli elettrici con alimentazione di tipo elettrico (a batteria) limitatamente alla copertura di depannage per batteria scarica.

  • Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di fornitura, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, i singoli Contratti di Fornitura nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136. In ogni caso, si conviene che Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto l’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. 1. L’ Accordo Quadro è inoltre condizionata in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 – l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti si intenderanno risolti anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.