Rimborso del Finanziamento Clausole campione

Rimborso del Finanziamento. 4.7.1 Il rimborso del Finanziamento Agevolato deve avvenire secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti a ciascuna Data di Pagamento successiva alla Data di Inizio Ammortamento.
Rimborso del Finanziamento. L’ammortamento del finanziamento si realizza, in costanza di rapporto di lavoro del Richiedente, tramite la cessione pro-solvendo di quote fisse predeterminate della retribuzione mensile, mentre ove il Richiedente sia in quiescenza, tramite cessione pro-solvendo di quote fisse predeterminate dell’assegno pensionistico, in ogni caso sempre nei limiti di un quinto delle spettanze nette mensili, secondo quanto indicato al punto 2 del Documento. Il Debitore ceduto sarà tenuto a corrispondere detto importo alla Banca a partire dal mese successivo a quello in cui è pervenuta la notifica dell’atto di cessione; i versamenti dovranno avvenire tramite bonifico bancario o postale a favore della Banca (Deutsche Bank S.p.A.– Divisione Deutsche Bank Easy, IBAN: XX00X0000000000000000000000 - CIN: D).
Rimborso del Finanziamento. Il Cliente rimborsa l’importo convenuto (somma finanziata ed interessi al tasso contrattuale = montante) alle scadenze e con le modalità contrattualmente previste senza obbligo da parte del Finanziatore di inviare avvisi di scadenza per la riscossione delle singole rate.
Rimborso del Finanziamento. La Parte Mutuataria si obbliga per sé e per i suoi eredi, successo- ri e/o aventi causa con vincolo solidale ed indivisibile tra loro – pena la decadenza dal beneficio del termine - a rimborsare il Finanziamento in numero …… anni, mediante il pagamento di numero rate mensili, di cui la prima rata con scadenza il …..........… e l’ultima il …............… . L’importo di ciascuna rata sarà comprensivo della quota capitale e degli interessi convenuti ed accettati nella misura di cui al suc- cessivo art.8, come da piano di ammortamento quivi allegato sot- to la lettera “. ” Posto che la prima rata del piano d’ ammortamento ha scadenza il….......…, si precisa che la stessa ammonta ad Euro …….........… (in lettere), in quanto è comprensiva degli interessi, calcolati al tasso di cui al successivo art. 8, maturati sull’intero capitale eroga- to dalla data odierna di stipula fino alla predetta data di scadenza. Il pagamento delle rate avverrà tramite addebito, effettuato il gior- no 27 di ciascun mese, sul conto BancoPosta n. pres- so la………………………………………………….. intestato alla Parte Mutuataria. Al riguardo, la Banca e la Parte Mutuataria dan- no atto che quest’ultima, al momento della richiesta del Finanzia- mento, ha dato a Poste Italiane S.p.A. apposita disposizione scrit- ta ed irrevocabile di addebito delle rate di rimborso del Finanzia- mento sul citato conto BancoPosta.
Rimborso del Finanziamento. 7.1 Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 (Rimborso Anticipato Volontario) e 9 (Rimborso Anticipato Obbligatorio), il Beneficiario dovrà rimborsare il Finanziamento in un’unica soluzione alla Data di Scadenza.
Rimborso del Finanziamento. Per effetto della cessione di cui al precedente art. 1, il rimborso del Finanziamento avviene attraverso la liquidazione del TFS/TFR direttamente alla Banca da parte dell’Ente erogatore entro 3 (tre) mesi dalla maturazione del diritto al pagamento della prima quota o dell’importo in unica soluzione del TFS/TFR, nella misura comunicata dalla Banca in sede di perfezionamento dell’operazione di Finanziamento. Eventuali ulteriori rate dell’Anticipo TFS/TFR successive alla prima, sono rimborsate dall’Ente Erogatore alla Banca nella misura comunicata dalla Banca in sede di perfezionamento dell’operazione di Finanziamento, entro trenta giorni dalla maturazione del diritto alla liquidazione. La Banca provvede a retrocedere al Soggetto finanziato l’ammontare degli interessi eventualmente non maturati, in conseguenza dell’avvenuto rimborso del TFS/TFR anteriormente alle predette date di rimborso.
Rimborso del Finanziamento. Successivamente all’erogazione del saldo ha inizio il rimborso dell’aiuto erogato, mediante pagamento di rate semestrali posticipate costanti nella misura indicata dal “Piano di rientro”. Nella fase di rimborso del finanziamento agevolato, il Beneficiario può presentare istanza, alternativamente, di rimodulazione del piano di ammortamento o di differimento del pagamento, con le modalità stabilite nella Delibera G.R. n.1246 del 22/12/2014 e s.m.i.. Il mancato pagamento alle scadenze indicate, anche di una sola rata, darà diritto alla Regione Toscana di richiedere al Beneficiario l’immediato pagamento di tutto il credito residuo, senza necessità, per la medesima, di provvedere alla costituzione in mora, secondo quanto previsto dall’Ordinamento Contabile della Regione Toscana (D.P.G.R. 19/12/2001, n.61/R e ss.mm.ii.). Entro 60 giorni successivi alla scadenza della rata insoluta il soggetto gestore provvederà ad inviare apposito “Sollecito di pagamento”. Entro 60 giorni da tale richiesta il beneficiario dovrà provvedere al pagamento. In alternativa, il beneficiario potrà avvalersi della rimodulazione del piano di ammortamento o del differimento del pagamento di cui alla citata Delibera G.R. n.1246/2014 e s.m.i.. Qualora il beneficiario non abbia effettuato alcuna richiesta o, in alternativa, non abbia provveduto al pagamento, sarà avviato il procedimento di revoca con le modalità di cui al paragrafo 9.3. E’ facoltà del Beneficiario rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, l’aiuto rimborsabile concesso. Qualora il versamento anticipato non estingua completamente il debito residuo, le somme verranno imputate: • quale rimborso delle rate con scadenza più prossima; • quale rimborso delle rate con scadenza più remota; • quale rimborso proporzionale di tutte le rate a scadenza. La scelta del modo in cui imputare il rimborso anticipato è a discrezione del Beneficiario, che dovrà indicarlo al momento della richiesta scritta di anticipo rimborso. In mancanza di tali indicazioni sarà il soggetto gestore ad effettuare tale scelta. In ogni caso il soggetto gestore provvederà a rimettere al Beneficiario un nuovo piano di rientro.
Rimborso del Finanziamento. 11.1 Alle rispettive scadenze, che saranno in ogni caso fissate al primo giorno del mese, l’Intermediario finanziario si obbliga a riversare a Finlombarda, al massimo entro 10 (dieci) giorni dall’incasso delle rate, gli importi versati dal soggetto beneficiario e ad essa spettanti. Tali importi dovranno essere versati sul conto corrente indicato da Finlombarda, per il tramite dei canali standardizzati (BIR, bonifici ordinari, conti correnti di corrispondenza, etc.) con valuta pari a quella applicata al soggetto beneficiario del Finanziamento o con valuta compensata, restando a carico dell’Intermediario finanziario eventuali perdite di valuta non imputabili a Finlombarda.
Rimborso del Finanziamento. Per quanto attiene al rimborso in linea ca- pitale del finanziamento occorre distinguere in linea generale due ipote- si, a seconda della tipologia di operazione sottostante:
Rimborso del Finanziamento. L’ammortamento del finanziamento si realizza, in costanza di rapporto di lavoro del Richiedente, tramite la cessione pro-solvendo di quote fisse predeterminate della retribuzione mensile, mentre ove il Richiedente sia in quiescenza, tramite cessione pro-solvendo di quote fisse predeterminate dell’assegno pensionistico, in ogni caso sempre nei limiti di un quinto delle spettanze nette mensili, secondo quanto indicato al punto 2 del Documento. Il Debitore ceduto sarà tenuto a corrispondere detto importo alla Banca a partire dal mese successivo a quello in cui è pervenuta la notifica dell’atto di cessione; i versamenti dovranno avvenire tramite bonifico bancario o postale a favore della Banca (Deutsche Bank S.p.A.– Divisione Prestitempo, IBAN: XX00X0000000000000000000000 - CIN: D). Gli oneri fiscali sono a carico del Richiedente secondo quanto indicato al punto 3.1 del Documento e verranno applicati erogando l’importo del finanziamento al netto degli stessi. In qualsiasi momento nel corso del rapporto, il Richiedente ha diritto di ricevere dalla Banca, per il tramite dell’Ufficio Postale, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento del finanziamento redatta in conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento.