Definizione e finalità Clausole campione

Definizione e finalità. 1.1 La comunità alloggio è un servizio sociale compo- sto da un insieme di alloggi di piccole dimensioni (con almeno 2 monolocali), attrezzati in modo da permettere una vita autonoma, ma raggruppati in una unica struttura residenziale. Ogni alloggio, composto da uno o più locali, deve essere dotato di cucina o di angolo cottura e di servizi igienici priva- ti.
Definizione e finalità. I tirocini curriculari sono tirocini formativi e di orientamento, rivolti agli studenti di tutti i Dipartimenti e agli allievi dei Master della School of Government, School of Law e School of European Political Economy, inclusi nei piani di studio delle Università e delle Scuole sulla base di norme regolamentari, ovvero esperienze previste all’interno di un percorso di istruzione o formazione, la cui finalità non sia direttamente quella di favorire l’inserimento lavorativo, bensì quella di "realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro" (art. 18 della Legge 196/97 e successivo D.M. n. 142/98). Il tirocinio curriculare non si configura come un rapporto di lavoro, non è pertanto soggetto alle comunicazioni obbligatorie previste dall’art. 9 -bis, comma 2 del D.L. n. 510/96, convertito con modificazioni dalla L. n. 608/96 e xx.xx, nonché all’obbligo di rimborso spese a carico del Soggetto ospitante che potrà comunque a sua discrezione riconoscere facilitazioni o rimborsi.
Definizione e finalità. 5.2 Gli Indicatori di monitoraggio e valutazione
Definizione e finalità. Prima di addentrarci nella discussione sulle attività di monitoraggio e valutazione riferite al processo lavorativo della P.U.A., è bene definire brevemente quali finalità l’azione del monitorare e quella del valutare assumono, evidenziandone le differenze tanto da evitare facili sovrapposizione. Il monitoraggio ha la finalità di misurare, quantificare, l’efficienza e l’efficacia del processo di accesso unitario attivato e del modello organizzativo implementato, secondo procedure standardizzate, mentre la valutazione ha la finalità di qualificare, assegnare un valore di positività o negatività, rispetto all’esito o al risultato atteso dal percorso di accesso del cittadino verso l’ingresso nel sistema di presa in carico, che lo individua come utente, ossia fruitore di un servizio e/o di prestazioni. Le attività di monitoraggio e di valutazione riferibili alla P.U.A. sono strettamente connesse al modello organizzativo adottato. Esse, infatti, trovano sicuramente il proprio confine in presenza di un bisogno complesso, che richiede l’invio della domanda presso le strutture competenti per la valutazione multidimensionale, per la presa in carico del caso e per l’erogazione delle relative prestazioni. Nell’azione del monitoraggio e in quella, consequenziale, della valutazione, affinché siano perseguiti obiettivi di conoscenza sull’efficacia, l’efficienza e l’economicità del processo attivato, è importante che si definiscano quali elementi informativi considerare. Gli elementi informativi a loro volta devono essere ricondotti in un quadro di indicatori analitici15, che facilitano la misurazione di conoscenze non altrimenti indagabili. Nello specifico, il piano delle attività di raccolta dei dati della P.U.A.16 si deve sviluppare su una serie di tipologie di indicatori funzionali all’elaborazione statistica dei dati (percentuali, indici, rappresentazioni grafiche, ecc.), che favorisca la costruzione di un quadro di lettura finalizzato alla valutazione delle informazioni raccolte. Tra le varie categorie di indicatori, vanno considerati, in primis, quelli di carattere socio-demografico, relativi alla tipologia di utenza che si rivolge alla P.U.A. e che inoltra la richiesta di accesso ai servizi. Le informazioni sull’utenza sono facilmente rilevabili attraverso l’utilizzo della scheda di accesso al sistema di servizi che deve, pertanto, rispondere anche ad un obiettivo di tipo informativo. La dimensione della valutazione, per questa tipologia di indicatore, è quella r...
Definizione e finalità. La Porta Unica d’Accesso (P.U.A.) rappresenta l’anello operativo strategico per il recepimento unitario delle istanze sociali, sanitarie e sociosanitarie. Essa è la risposta alle esigenze riconosciute da tutti i soggetti operativi coinvolti di efficienza organizzativa, semplificazione delle procedure di accesso ai servizi sanitari e/o sociali, razionalizzazione delle risorse umane e finanziarie, di abbreviazione dei tempi di risposta; in una sola parola di efficacia del sistema socio-sanitario. La P.U.A., si pone come obiettivo di rispondere a queste esigenze e si configura come luogo “d’ingresso privilegiato” nel sistema dei servizi Sociali, Sanitari e Sociosanitari e come modalità “organizzativa integrata”, prioritariamente rivolta alle persone con disagio derivato da problemi di salute e da difficoltà sociali, atta a facilitare l’accesso unificato alle prestazioni richieste. La Porta Unica d’Accesso è quindi costruita sui molteplici bisogni della persona, mira a migliorare le modalità di presa in carico unitaria della stessa, ad eliminare o semplificare i numerosi passaggi ai quali l’utente e/o i familiari devono adempiere per ricevere risposte ed assistenza e a limitare il rischio di burocratizzazione del sistema.
Definizione e finalità. I Comuni hanno conferito all’ASP Basso Lodigiano le competenze dell’organizzazione, gestione e ed erogazione dei servizi sociali. Pertanto ogni servizio viene erogato dalla citata ASP la quale ha sede in Codogno in Xxxxx Xxxxxxxx 00 ed opera in attuazione di propri regolamenti e secondo quanto contenuto nello Statuto. L’ASP, nel rispetto della vigente normativa, avrà come obiettivo principale, l’erogazione dei servizi citati all’articolo 4, nel rispetto degli standard gestionali, organizzativi e tecnologici previsti dalla normativa statale e regionale e dalla convenzione stipulata con i Comuni. I Comuni, al fine di dare attuazione a quanto previsto nella Convenzione, stipulano con l’ASP apposito contratto di servizio.
Definizione e finalità. L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi organizza l'attività istituzionale in forma di équipe al fine di: • ridurre le liste di attesa; • acquisire prestazioni aggiuntive per carenza di organico; • attuare specifici progetti aziendali e/o regionali. . L'attività è effettuata dal personale della Dirigenza Sanitaria intramoenia e dal personale di comparto e si concretizza in prestazioni specialistiche ambulatoriali e di ricovero, rese in regime istituzionale in favore dell'utente senza alcun onere aggiuntivo a carico di quest'ultimo fatto salvo la quota di partecipazione prevista dal SSN. L'attività è svolta fuori dell'ordinario orario di lavoro e comunque del relativo debito orario e dovrà essere rilevata con l’utilizzo dell’apposita causale. Con apposito atto aziendale, d’intesa con le OO. SS. E le R.S.U. della Dirigenza sanitaria e del comparto, sono definiti eventuali limiti di partecipazione di ciascun operatore, l’entità dei compensi dovuti e le modalità di distribuzione dei compensi.
Definizione e finalità. La CASA dell’OSPITALITA’ “Mons. Xxxxxxx Xxxxxxx” di Cervignano del Friuli è una struttura di proprietà della Parrocchia ed è concessa in uso al Comune di Cervignano del Friuli (Delibera Consiglio Comunale n. 21 del 11/04/2007 e Delibera di Giunta n. 209 del 02/11/2009). E’ sita nel comune di Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xx Xxx Xxxx, 00 ed è identificata nella partita tavolare 1109 foglio di mappa 17 particella 342/1 subalterno 7 sito al primo piano più il giardino. E’ composta da 5 appartamenti di circa 40 mq. e da spazi comuni quali 2 disimpegni, 1 corridoio, 1 locale ad uso lavanderia, 1 terrazza stenditoio e, al piano terra, un piccolo giardino. Negli alloggi sono previste strutture abitative indispensabili quali posti letto, servizi e una piccola cucina. Essa propone un servizio di ospitalità a nuclei familiari e/o persone singole, italiani e stranieri, in situazione di grave emergenza abitativa. La finalità della Casa dell’Ospitalità è di provvedere, in via temporanea, alle esigenze alloggiative di quanti, con residenza in Cervignano del Friuli o comunque nei comuni dell’Ambito Distrettuale di Cervignano del Friuli, non trovano una sistemazione abitativa. La Casa dell’Ospitalità rappresenta quindi una possibilità temporanea, una prima risposta, in attesa che gli interessati, anche in collaborazione con le strutture pubbliche, possano organizzare la ricerca di soluzioni adeguate e stabili.

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: