IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE Clausole campione

IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE. Il Piano Sociale di Zona, in continuità con l’esperienza delle ultime triennalità, attuerà un monitoraggio costante di tutte le attività previste affinché le azioni siano sempre in linea agli obiettivi individuati e al tempo stesso siano in sintonia con il welfare d’Ambito. Nella consapevolezza che la crescita del welfare d’Ambito riguarda il funzionamento dell’intero sistema e ogni singola azione in esso prevista, il monitoraggio diventa fondamentale come dispositivo in grado di tener vivo il senso e riorientare l’agire in funzione della finalità. Accanto al monitoraggio è prevista la valutazione dei risultati attesi.Nella tabella degli obiettivi, per ogni obiettivo sono indicati i risultati attesi utili al suo raggiungimento e per ogni risultato atteso gli indicatori di verifica L’Ufficio di Piano guiderà il monitoraggio e attuerà la verifica in modo da rendere queste fasi di lavoro occasioni di apprendimento per tutti i soggetti coinvolti. Le Linee di indirizzo regionali richiedono un passo ulteriore raccomandando“l’individuazione di alcuni indicatori in grado di misurare la qualità dei servizi e delle prestazioni erogate e quindi di strumenti per la valutazione dell’impatto. Per misurare la qualità di un servizio è necessario considerarlo nella sua multidimensionalità e perciò approntare strumenti che valutino tutte le fasi del processo. La valutazione deve quindi accompagnare tutto il percorso di erogazione del servizio, basandosi su di una raccolta di informazioni continua”. Sono indicati quindi i passaggi di un flusso di lavoro che, partendo dai dati di contesto e dall’analisi dei bisogni (input) passa dalla valutazione di processo e di risultato delle prestazioni attuate (output), per arrivare alla valutazione di impatto (outcome), che permette una “analisi dei cambiamenti prodotti sulla popolazione beneficiaria grazie all’intervento” Nel corso del 2021 l’ATS Milano Città Metropolitana ha realizzato un percorso formativo sulla valutazione di impatto, i cui esiti hanno permesso di individuare alcuni indicatori nelle tre aree scelte (area povertà, area della progettazione individualizzata per le persone con disabilità; area contrasto alla violenza di genere). Nelle Tabelle degli obiettivi di queste tre aree sonocosì indicati anche alcuni indicatori di valutazione di impatto, il cui utilizzo verrà sperimentato per la prima volta nel prossimo triennio. Inoltre il percorso formativo ha permesso di elaborare il documento “La Valutazione d’impatto nella p...
IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE. Il monitoraggio e la valutazione diventano uno strumento fondamentale per l’attribuzione di senso e di significato dei percorsi di accompagnamento attivati e quindi fonte di apprendimento del territorio. Solo in questo modo è possibile favorire processi di innovazione e sostenere l’incremento di consapevolezza e della capacità di intervento dei diversi soggetti e allo stesso tempo solo in questo modo è possibile individuare le forme e modalità più efficaci di coinvolgimento delle famiglie e dei minori nell’adesione al progetto. Un processo di monitoraggio e valutazione acquisisce valore quando è negoziato e condiviso perché è fondato su un processo di esplicitazione e confronto sulle idee di qualità e sui criteri di valutazione da parte dei differenti soggetti istituzionali pubblici e privati. È evidente che tale processo in un contesto di complessità come quello cittadino e su un fenomeno così specifico e trasversale come il ricongiungimento delle famiglie immigrate è un impegno oneroso ma si propone tuttavia di promuovere un’azione culturale nelle organizzazioni per favorire l’integrazione di variabili negli strumenti di monitoraggio già in uso, che possano tenere conto dei punti di attenzione emersi in questo documento, nel rispetto delle specificità dei territori e delle competenze.
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  • Documentazione Di Gara Chiarimenti E Comunicazioni 3 2.1 Documenti di gara 3 2.2 Chiarimenti 4 2.3 Comunicazioni 4

  • INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui alla lettera a) deve essere posseduto:

  • Aggiudicazione di appalto Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

  • Dichiarazioni finali Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

  • Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1. - copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata. - dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. - atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila. - dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati. - dichiarazione attestante:

  • Rischi esclusi dall’assicurazione L'Assicurazione non vale per i Sinistri relativi a:

  • Dichiarazioni Integrative E Documentazione a Corredo Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

  • Variazioni al progetto e al corrispettivo 1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010.

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