Xxxxx Xxxxxxx Clausole campione

Xxxxx Xxxxxxx. Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 108 e 376-A, recanti Rati- fica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modifi- cata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordi- namento interno, premesso che: i disegni di legge hanno ad oggetto l'autorizzazione alla ratifica del- l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo al- l'imposizione dei lavoratori transfrontalieri, nonché del Protocollo che modi- fica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio; per ciò che concerne l'imposizione fiscale dei medesimi lavorato- ri frontalieri, nel giugno del 2020 Italia e Svizzera hanno siglato un accordo amichevole in tema di telelavoro per regolarizzare tutti quei lavoratori fron- talieri che avrebbero svolto lavoro a distanza dal proprio domicilio; sebbene il 22 luglio 2022 le autorità competenti avessero annuncia- to la proroga dell'applicazione dell'accordo amichevole, nelle scorse settima- ne il Governo italiano ha deciso di procedere alla disdetta con effetto dal 1° febbraio 2023; la disdetta dell'accordo amichevole sul lavoro a distanza dei lavora- tori frontalieri coinvolge una fetta importante dei lavoratori frontalieri italiani, che quotidianamente si recano a lavorare nella vicina Svizzera nei Cantoni di confine e che non potranno più disporre di una modalità che, nata nella fase più acuta della crisi pandemica, ha ridefinito stabilmente l'organizzazione del tempo di lavoro e di vita di molte imprese e molti lavoratori; l'esperienza intrapresa durante l'emergenza Covid ha permesso di sviluppare modalità di telelavoro moderne ed efficaci, apprezzate da lavora- tori e imprese, con indubbi vantaggi per la qualità della vita dei frontalieri, ma anche con sensibili miglioramenti in tema di traffico veico...
Xxxxx Xxxxxxx. I danni materiali che le cose assicurate subiscono direttamente per il verificarsi di un evento per il quale è prestata l’assicurazione.
Xxxxx Xxxxxxx. Il giorno 13.12.2017 tra il Comune di Terni, rappresentato ai fini del presente atto dal Dirigente della Direzione Affari Istituzionali Xxxxxxx Xxxxxxxxx e i Sigg. Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, di seguito denominati Cittadini attivi, rappresentati ai fini del presente atto dal Sig.Xxxxx Xxxxxxx , in attuazione della Delibera del Consiglio Comunale n.144 del 23/03/2015, si conviene e stipula quanto segue: nel rispetto dei principi sanciti e delle prescrizioni del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, di seguito denominato Regolamento Beni Comuni • Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 144 del 23/03/2015 si è adottato tale Regolamento, il cui art.5 prevede, fra gli strumenti adottabili il “Patto di Collaborazione; • Che si ritiene di fondamentale importanza considerare, entro il programma di governo della città, le politiche attive quale “forza“ strategica del suo sviluppo, nella convinzione che, tali politiche possano sviluppare e alimentare una relazionalità virtuosa sul piano soggettivo dei singoli cittadini e delle famiglie e quello del sistema sociale in senso lato, integrando le politiche di settore, i servizi/azioni, le soggettività singole ed organizzate in un‘ottica di reciprocità e sussidiarietà, in rispetto del principio sancito dall’art.118 della Costituzione; • Che molti comuni d’Italia stanno sperimentando nuove modalità di cura dei beni comuni fondate sul modello dell’amministrazione condivisa; • Che la condivisione dei valori e delle regole fondative di una comunità, della solidarietà, dell’identità e dello spirito di appartenenza ricoprono estrema importanza nella crescita e nello sviluppo di ogni individuo; • Che il Sig. Xxxxx Xxxxxxx, in rappresentanza di cittadini attivi, con nota prot. 141624/2017 e nota prot. di integrazione n.143340/2017 ha rappresentato la volontà di stipulare con il Comune di Terni il Patto di collaborazione”Vivere il verde – Parco della Civitella”; • Che il Sig. Xxxxxxx Xxxxx con nota prot. 143342/2017 e nota prot. di integrazione n.153500/2017 ha rappresentato la volontà di stipulare con il Comune di Terni un patto di collaborazione per la cura e rigenerazione del Parco della Civitella; • Che questi progetti, oltre ad essere uno strumento per meglio affrontare il tema di un corretto rapporto con l’ambiente , si caratt...
Xxxxx Xxxxxxx. Per una più pronta applicazione dell’art. 684 c. p.p.
Xxxxx Xxxxxxx. Firmato digitalmente da XXXXX XXXXXXX Data: 2018.07.20 16:44:54 +02'00' Firma rappresentante legale Struttura accreditata
Xxxxx Xxxxxxx. Il contratto di consumo e la libertà del consumatore, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, diretto da X. XXXXXXX, Padova, 2012, p. 164. 186 X. XXXXX XXXXXX, Consumatore, consumatore medio, investitore e cliente: frazionamento e sintesi nella disciplina delle pratiche commerciali scorrette, cit., p. 4 (versione digitale). X. XXXXX XXXXXXX, o.u.c., p. 165 e nota 5; X. XXXXXXXX, Le “pratiche commerciali Tale ultimo aspetto, in particolare, emerge con chiarezza già nell’individuazione del destinatario della disciplina, con riferimento al quale l’autorità dovrà condurre la valutazione circa la potenzialità della pratica a falsarne il comportamento economico. Questi non è più, invero, il consumatore individuale con cui il professionista è entrato in contatto o che è stato concretamente colpito dalla pratica, bensì il «consumatore medio», ovvero un «virtuale consumatore tipico […] normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, tenendo conto di fattori sociali, culturali e linguistici»187. La scorrettezza di una pratica commerciale dovrà allora essere valutata alla stregua di un parametro generale e astratto, qual è quello di consumatore medio, rispetto al quale le istanze individuali del consumatore rimarranno del tutto estranee: con ciò ben potendosi ammettere che uno stesso comportamento, seppur contrario a buona fede nel rapporto individuale che lega il professionista a uno specifico consumatore, possa invece non esserlo avendo riguardo alla caratteristiche medie della categoria di consumatori cui quel comportamento è indirizzato; e che, viceversa, una pratica possa essere scorretta avendo riguardo al «consumatore medio», senza purtuttavia esserlo in relazione alle qualità del singolo consumatore con cui il professionista abbia contratto o stia per contrarre188. 187 Cfr. considerando 18 della direttiva. 188 Così X. XXXXXXX, sub art. 20, in Codice commentato della concorrenza e del mercato, cit., p. 1699, il Quale, muovendo dalla dicotomia consumatore «medio»/consumatore
Xxxxx Xxxxxxx. 3) XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX
Xxxxx Xxxxxxx. Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Xxxxx Xxxxxxx. Il candidato deve superare un esame pratico come indicato al punto 10.2.2.
Xxxxx Xxxxxxx. Presidente ARAN arannewsletter COMPONENTE DEL COMITATO DIRETTIVO ARAN Una premessa, c’è da rivedere lo stereotipo secondo il quale le trattative nel settore pubblico sono più facili, soft, consociative, pilotate: è vero il contrario; sono trattative “autentiche” con i conflitti e le tensioni che animano ogni negoziato sindacale. E non c’è nulla di strano: dovrebbe essere sempre così e così è stato. È chiaro che la trattativa è avvenuta in un momento particolare, dato che esistevano tensioni palpabili nell’ambito delle relazioni industriali- basta ricordare il referendum per l’articolo 18 o le difficoltà per il contratto dei metalmeccanici - ma in questo caso è stata dedicata attenzione soprattutto al merito. Vi è stato uno sforzo da parte di tutti per distinguere tra il clima generale e il momento di transizione attraversato dalla scuola che meritava grande attenzione; tra i problemi generali e la trattativa particolare. Per queste ragioni il negoziato s’è concluso con un ampio consenso, con una maggioranza “stragrande”. I momenti di tensione e di acceso confronto, che pure ci sono stati, dipendevano da questioni di merito e non da pregiudiziali esterne. Una trattativa condotta in maniera corretta. Occorre appunto ricordare che l’atto d’indirizzo a carattere normativo che noi abbiamo ricevuto, e in base al quale è stata condotta la trattativa, porta la data del 30 settembre 2002, e non contiene riferimenti puntuali alla riforma. Ci sono comunque molti aspetti sui quali il contratto si dovrà adeguare. Per questo scopo nel testo finale è stato inserita una “norma di rinvio” (art. 43) in cui si afferma che “la disciplina di cui al presente e ai precedenti Capi è suscettibile delle modifiche che in via pattizia si renderanno necessarie in relazione all’entrata in vigore della Legge n. 53/2003 e delle connesse disposizioni attuative”. Un altro aspetto da tenere d’occhio per il futuro in materia di “evoluzione” contrattuale è la questione delle carriere, sulla quale ci dovrà necessariamente essere una nuova interazione. Nella discussione di questo contratto se ne è tenuto conto con una sorta di gentlemen agreement secondo il quale nel secondo biennio contrattuale arannewsletter (nel quale si parla solo di questioni economiche) le parti potranno riaprire le trattative anche dal punto di vista normativo. Credo proprio che questi giudizi nascano da una lettura affrettata del contratto. Dal punto di vista retributivo si tratta di un contratto tutt’altro che povero. ...