CONTRATTO
CONTRATTO
DI ASSICURAZIONE PER AUTOVETTURE
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTIENE:
A
B
C
NOTA INFORMATIVA CON GLOSSARIO
CONDIZIONI
DI ASSICURAZIONE
MODULO
DI PROPOSTA
Deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
NOTA INFORMATIVA PER AUTOVETTURE
EDIZIONE APRILE 2013 PRODOTTO INAUTO
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE DELLE AUTOVETTURE
(Ai sensi dell’articolo 185 del Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n. 35/2010)
“La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP”.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicura- zione prima della sottoscrizione della Polizza.
Ricordiamo che telefonando al numero verde 800 066 800 accedendo al nostro sito internet xxx.xxxxxxx.xx è possibile richiedere un preventivo gratuito, redatto tenendo conto degli elementi di personalizzazione previsti dalla Tariffa e in base alla formula contrattuale prescelta tra quelle da noi offerte.
A. INFORMAZIONI SULL' IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. INFORMAZIONI GENERALI
DIALOGO ASSICURAZIONI S.p.A., società per azioni di diritto italiano soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046.
Sede Legale e Direzione in Milano (Italia): 20161 - Xxx Xxxxxxxxxx 00/0; tel. (x00) 000 0000000.
Sito Internet: xxx.xxxxxxx.xx.
DIALOGO ASSICURAZIONI S.p.A. è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in base al D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984; è iscritta alla sez. I dell'Albo delle imprese di assicurazione presso l’IVASS al n. 1.00026.
2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL’IMPRESA
(dati aggiornati al 31/12/2012)
In base all’ultimo bilancio approvato il patrimonio netto dell’Impresa è pari ad euro 9.359.543,00, con capitale sociale pari ad euro 8.831.774,00, riserve patrimoniali pari ad euro 527.769,00.
L’indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 152,80%.
Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nelle presente Nota sono pubblicati sul sito della Compagnia xxx.xxxxxxx.xx.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO GLOSSARIO
Le definizioni di cui al presente Glossario riprendono quelle contenute nelle Condizioni di Assicurazione:
ACCESSORIO
Elemento o dispositivo che si aggiunge alla dotazione base dei veicoli.
AIRBAG
Involucro inserito nell’ abitacolo degli autoveicoli che, in caso di urto violento, si gonfia per evitare che il guidatore o i passeggeri vengano proiettati contro l’ abitacolo stesso.
APPARECCHI AUDIOFONOVISIVI
Apparecchi radio, lettori di CD, mangianastri, registratori, telefoni, fax, televisori, casse acustiche, sistemi di navigazione satellitare ed altri apparecchi analoghi stabilmente installati sul veicolo.
AREE AEROPORTUALI
Aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.
ASSICURATO
Nell’ambito della Garanzia Responsabilità Civile la persona fisica o giuridica la cui responsabilità è coperta con il contratto.
ATTESTAZIONE (ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO)
Il documento che la Compagnia di Assicurazioni è tenuta a rilasciare al Contraente e nel quale sono indicate le caratteristiche del Rischio assicurato.
AUTOVEICOLI PER USO SPECIALE
Gli autoveicoli definiti come tali dall’ articolo 54 lettera g) del Codice della Strada.
BENEFICIARIO
La persona alla quale deve essere pagato il capitale previsto in Polizza in caso di morte dell’Assicurato in conseguenza di infortunio.
CALL CENTER
Struttura organizzativa usata da DIALOGO Assicurazioni
S.p.A. per fornire il servizio assistenza Clienti.
CALL CENTER SINISTRI
Struttura organizzativa usata da DIALOGO Assicurazioni
S.p.A. per fornire il servizio assistenza Clienti in caso di
Sinistri.
CARTA VERDE
Documento, riconosciuto nel territorio dei paesi aderenti alla specifica convenzione internazionale (Convenzione inter-bureaux). Tale documento:
• attesta l’esistenza di una valida ed efficace
assicurazione RCA nei paesi di origine;
• adegua automaticamente l’ assicurazione RCA stipulata nei Paesi di origine alla legislazione vigente negli altri Paesi aderenti alla convenzione, qualora tale legislazione preveda una maggior tutela a favore dei danneggiati.
CODICE (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE)
Il Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005.
CONDUCENTE ABITUALE
La persona fisica che si trova più frequentemente alla guida del veicolo. Il Contraente ne dichiara in polizza le generalità
CONDUCENTE ESCLUSIVO
L’unica persona fisica che guida il veicolo. Il Contraente ne dichiara in polizza le generalità.
CONSAP
La concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (con Sede in Xxx Xxxx, 00 – 00000 Xxxx – xxx.xxxxxx.xx).
CONTRAENTE
La persona fisica o giuridica, anche diversa dall’Assicurato, che stipula il contratto di assicurazione assumendosene i relativi obblighi, fra i quali è preminente quello di pagare il Premio.
XXXXX XXXXXXX
Danni cagionati dall'azione diretta dell'evento garantito sul veicolo.
DEGRADO D’USO
Deprezzamento di un bene dovuto ad usura, stato di conservazione o manutenzione, vetustà; in caso di danno parziale il deprezzamento non si applica sul costo della manodopera.
DENUNCIA
Avviso del verificarsi di un Sinistro, comunicato dall’Assicurato all’ Assicuratore.
DIRITTO DI SOSPENSIONE
Somma di denaro che il Contraente è tenuto a versare al momento della sospensione del contratto.
DIRITTO DI SOSTITUZIONE
Somma di denaro che il Contraente é tenuto a versare al momento della sostituzione del contratto.
FAMIGLIARE CONVIVENTE
Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti purché aventi la stessa residenza in base allo stato di famiglia.
FRANCHIGIA
La parte del danno che rimane a carico dell’ Assicurato, espressa in cifre.
LEASING
Contratto di locazione in cui il locatore concede il veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.
LIQUIDAZIONE
Procedimento con il quale l’Assicuratore determina l’ammontare dell’ indennizzo di un danno a cose o a
persone.
LOCATARIO
L’utilizzatore di un veicolo affidatogli in locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta di circolazione.
MASSIMALE
La somma di denaro entro il cui limite DIALOGO Assicurazioni
S.p.A. presta la garanzia di Responsabilità Civile.
Nel caso in cui la Polizza riporti tre distinti limiti di risarcimento - un Massimale per sinistro, un Massimale per persona lesa o deceduta ed un Massimale per danni a cose o animali - DIALOGO Assicurazioni S.p.A. non risarcisce somme superiori a quanto previsto nel Massimale per sinistro indipendentemente dal numero delle persone o cose danneggiate.
MORA
Periodo di 15 giorni susseguente la scadenza convenuta per il pagamento del Premio o delle rate di Premio – successive alla prima rata di Premio stabilita dal contratto
- entro il quale l’assicurazione resta valida ed operante anche se non è stato versato il Premio scaduto a condizione che il Premio venga versato entro il 15° giorno susseguente alla scadenza.
PERIODO DI ASSICURAZIONE
Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.
PERIODO DI OSSERVAZIONE
Il periodo contrattuale (regolamentato dall’articolo 3 delle Condizioni di Assicurazione valide per la garanzia di Responsabilità Civile – Periodi di osservazione della sinistrosità) rilevante ai fini dell’applicazione delle regole evolutive.
POLIZZA
La scheda sottoscritta dal Contraente con la quale DIALOGO Assicurazioni S.p.A. presta la garanzia assicurativa.
PREMIO
Somma di denaro dovuta dal Contraente all’Assicuratore, quale corrispettivo dell’obbligazione da questo assunta.
PREMIO NETTO
Nei casi in cui negli articoli che seguono si fa riferimento al rimborso del Premio netto, l’Assicuratore rimborsa il Premio detratti le imposte ed anche, per la garanzia di Responsabilità Civile, il Contributo SSN.
PROPONENTE
Colui che – tramite il numero verde o il sito internet - chiede a DIALOGO Assicurazioni S.p.A. una Proposta di assicurazione che in seguito può restituire sottoscritta per la stipulazione del contratto.
PROPOSTA
Documento riportante gli elementi di identificazione del Rischio da assicurare, le garanzie pattuite ed il relativo Premio, trasmesso da DIALOGO Assicurazioni S.p.A. al Contraente e da lui sottoscritto e restituito alla Società per la stipulazione del contratto.
PROPRIETARIO DEL VEICOLO
Colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
QUATTRORUOTE
Pubblicazione mensile della Editoriale Domus S.p.A.
RESPONSABILITÀ PARITARIA
Ricorre nei casi in cui la responsabilità del Sinistro sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.
RESPONSABILITA’ PRINCIPALE
Nel caso in cui il Sinistro coinvolga due veicoli, ricorre quando la responsabilità prevalente è attribuita ad uno dei conducenti, mentre, per i Sinistri con più di due veicoli coinvolti, ricorre nei casi in cui ad uno dei conducenti sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.
RISCHIO
La probabilità che si verifichi il Sinistro.
SCOPERTO
Parte del danno che rimane a carico dell’Assicurato, espressa in una percentuale dell’ importo liquidato per il danno stesso.
SCOPPIO
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
SISTEMA DI NAVIGAZIONE SATELLITARE
Impianto che sfrutta il sistema di comunicazione con i satelliti al fine di individuare la posizione del veicolo ed il tragitto da seguire per raggiungere la meta del viaggio.
SOCIETÀ
DIALOGO Assicurazioni S.p.A., Xxx Xxxxxxxxxx 00/0 – 00000 Xxxxxx, che presta le garanzie stabilite nel contratto.
STABILMENTE INSTALLATO
Sono considerati stabilmente installati gli accessori e gli apparecchi audio-fono-visivi che siano saldamente fissati al veicolo e per il cui smontaggio occorra utilizzare degli utensili. Sono considerati tali anche gli apparecchi audio- fono-visivi con frontalino estraibile.
STATO DI NECESSITÀ
L’essere costretto a compiere un’azione dall’esigenza di preservare sé o altri dal pericolo imminente di un grave danno alla persona.
TARIFFA
La Tariffa di DIALOGO Assicurazioni S.p.A. in vigore al momento della stipulazione del contratto.
TERZI
Coloro che vengono definiti come tali dall’articolo 129 del
Codice.
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 8 DEL REGOLAMENTO ISVAP N° 34 / 2010
LEGGE APPLICABILE
Il contratto sarà concluso con DIALOGO ASSICURAZIONI
S.p.A. e ad esso sarà applicata la legge italiana.
Si applicano in ogni caso, oltre alle norme imperative, anche le disposizioni specifiche dettate dalla legislazione italiana.
FORO COMPETENTE
Per le controversie nascenti dal contratto e riguardanti un consumatore è competente esclusivamente l’Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio. Negli altri casi è competente l’autorità Giudiziaria del luogo di residenza del convenuto o la sede legale dello stesso.
LINGUA APPLICABILE
Le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari verranno comunicate in lingua italiana.
Analogamente DIALOGO ASSICURAZIONI S.p.A. propone, per la durata del contratto, la lingua italiana per le comunicazioni che dovessero intercorrere con il Contraente
RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO E DEL CONTROLLO DEL CALL CENTER
Il Contraente in caso di necessità, telefonando al numero 800066800 può chiedere di essere messo in contatto con il sig. Xxxxx Xxxxxx che riveste la funzione di responsabile del coordinamento e del controllo dell’attività di promozione e collocamento di contratti di assicurazione a distanza svolta dal Call Center di DIALOGO ASSICURAZIONI S.p.A.
SCELTA DELLA MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Si ricorda che il Contraente ha diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere su supporto cartaceo o altro supporto durevole ognuna delle seguenti categorie di documenti:
a) la documentazione precontrattuale e contrattuale, prima di essere vincolato dal contratto di assicurazione
b) il contratto per la sua sottoscrizione
c) durante la vigenza del contratto, le comunicazioni previste dalla normativa vigente.
Il Contraente dovrà pertanto effettuare questa scelta e potrà sempre modificarla previa comunicazione a DIALOGO.
Al di là della scelta effettuata il Contraente può in ogni caso richiedere, senza oneri aggiuntivi, di ricevere la suddetta documentazione su carta.
MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto di DIALOGO ASSICURAZIONI è collocato tramite telefono o tramite internet.
Ogni interessato può contattare il Call Center di DIALOGO (Numero Verde 800.066.800) o consultare il sito internet xxx.xxxxxxx.xx e fornire le informazioni ed i dati richiesti. DIALOGO invierà per posta, per fax o via e-mail una Proposta.
ASSICURAZIONE A MEZZO RAPPRESENTANTI
DIALOGO non si avvale di intermediari per la conclusione del contratto. Qualora il Cliente intenda farsi rappresentare, ai fini della stipulazione del contratto, da un soggetto terzo, dovrà dichiararlo esplicitamente sin nella fase di realizzazione del preventivo. La documentazione
riguardante i poteri di rappresentanza del soggetto terzo dovrà essere trasmessa a DIALOGO unitamente al preventivo firmato.
ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DA PARTE DEL CONTRAENTE
Le informazioni sul premio da pagare, comprensive di tutte le voci che lo compongono, sono contenute nella Proposta.
Se il Contraente vuole accettare la Proposta, deve:
- corrispondere il premio con le modalità che saranno comunicate al Contraente con la lettera di accompagnamento della Proposta;
- inviare a DIALOGO i documenti richiesti nella lettera di accompagnamento della Proposta.
Se il Contraente rileva inesattezze e/o omissioni nei dati riportati nella Proposta, deve segnalarle al Numero verde sopra citato prima di effettuare il pagamento. A seguito di tale segnalazione, DIALOGO invierà al Contraente una nuova Proposta. Il Contraente può aderirvi pagando il premio richiesto oppure rifiutarla. In quest’ultimo caso può chiedere a DIALOGO il rimborso del premio eventualmente pagato.
DIALOGO si riserva la facoltà di richiedere la spedizione a mezzo posta di quanto eventualmente anticipato per via telematica o di altra eventuale documentazione.
SOTTOSCRIZIONE E RITRASMISSIONE DEL CONTRATTO
DIALOGO richiederà la sottoscrizione e la ritrasmissione del contratto firmato dal Contraente. A tale scopo quest’ultimo potrà scegliere di utilizzare il supporto cartaceo o altro supporto durevole
PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
DIALOGO invierà al Contraente la polizza, il certificato ed il contrassegno previsti dalle disposizioni di legge e la Carta verde; prima di firmare il contratto, il Contraente deve verificare l’esattezza e la completezza dei dati riportati nella scheda di Xxxxxxx:
a) se il Contraente rileva inesattezze e/o omissioni, deve segnalarle immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dalla data di decorrenza del contratto; in questo caso DIALOGO invia al Contraente una nuova Proposta con eventuale conguaglio del premio e quindi procede alla sostituzione del contratto.
Il Contraente deve provvedere al pagamento dell’eventuale integrazione di premio entro 15 giorni dalla data della richiesta; in alternativa può comunicare a DIALOGO con raccomandata
A.R. il proprio recesso dal contratto, restituendo gli originali della polizza, del certificato di assicurazione, del contrassegno e della Carta verde in suo possesso e DIALOGO, entro 30 giorni da tale comunicazione, provvede per la garanzia di responsabilità civile obbligatoria, alla restituzione -al netto di imposte e del contributo S.S.N.- del premio pagato o, se si è verificato l'evento assicurato, solo della parte non usufruita e per le altre garanzie alla restituzione del premio netto pagato e non goduto. Nel caso di assicurazione di Responsabilità Civile, in mancanza di pagamento dell’integrazione del premio o di recesso dal contratto, in caso di sinistro DIALOGO eserciterà il diritto di rivalsa previsto dalle relative Condizione di Assicurazione;
b) se il Contraente non rileva errori e/o omissioni, entro 15 giorni dalla data di decorrenza del contratto deve restituire a DIALOGO l’originale della scheda di polizza di sua spettanza, completato con tutte le firme richieste.
DIRITTO DI RECESSO (articolo 67 – duodecies del Codice del Consumo)
Il Contraente può recedere dall’ assicurazione entro il 14°
giorno dalla data di decorrenza della polizza dandone comunicazione con raccomandata A.R. a DIALOGO ASSICURAZIONI S.p.A., Xxx Xxxxxxxxxx 00/0, Xxxxxx –
C.A.P. 20161, con la quale inoltre deve restituire in originale la polizza, il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta verde.
DIALOGO, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del recesso e dei documenti sopraindicati, rimborsa al Contraente, per la garanzia di responsabilità civile obbligatoria, il premio -al netto di imposte e del contributo S.S.N.- pagato o, se si è verificato l'evento assicurato, solo della parte non usufruita e per le altre garanzie alla restituzione del premio netto pagato e non goduto.
DIALOGO a seguito della risoluzione del contratto rilascia
l’appendice per diritto di recesso.
3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE
La copertura offerta assicura i Rischi della Responsabilità
Civile Auto per i quali è obbligatoria l’assicurazione per i possibili danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione dell’autovettura nelle aree pubbliche o a queste equiparate (articolo A.1 “Oggetto dell’assicurazione” delle Condizioni di assicurazione valide per la garanzia di Responsabilità Civile) compresa la Responsabilità Civile dei Trasportati nonché i danni cagionati dall’incendio dell’autovettura anche quando non si trovi in circolazione. L’Impresa propone per le autovetture la formula tariffaria Bonus/Malus (articolo A.8 “Condizione speciale di assicurazione relativa alla garanzia di Responsabilità civile “F) Bonus/Malus per autovetture”, cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio) che prevede a ogni scadenza annuale la variazione in aumento o in diminuzione del Premio, rispettivamente, in presenza o in assenza di Sinistri per i quali l’Assicurato ha la Responsabilità principale nei periodi di osservazione, e si articola in ventiquattro classi di appartenenza, come riportate nella Tabella 1 dell’articolo
A.8.1 “Premessa”.
AVVERTENZA
Premesso che la copertura assicurativa si estende ai danni involontariamente cagionati a Terzi durante la circolazione dell’autovettura in aree private, si precisa che la garanzia non opera in caso di danni verificatisi durante la sosta dell’autovettura medesima in area privata. Non sono altresì coperti i danni comunque cagionati nelle Aree aeroportuali e i danni causati dalla partecipazione dell’autovettura a gare o competizioni sportive (articolo A.1 “Oggetto dell’assicurazione” delle Condizioni di Assicurazione valide per la garanzia di Responsabilità Civile).
AVVERTENZA
Esclusioni, condizioni di sospensione e rivalsa Segnaliamo che le Condizioni di Assicurazione prevedono alcuni casi nei quali la garanzia non opera. In tali ipotesi, in forza dell’articolo 144 del Codice l’Impresa potrà rivalersi nei confronti dell'Assicurato o del Contraente, per ottenere il rimborso di quanto abbia dovuto pagare ad un Terzo in seguito ad un Sinistro.
Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dagli articoli 1 "Estensione territoriale",
4 "Conclusione del contratto", 9 "Trasferimento della proprietà del veicolo" delle Condizioni di Assicurazione valide per tutte le garanzie e dall’articolo A.2 “Esclusioni e rivalsa” delle Condizioni di Assicurazione valide per la garanzia di Responsabilità Civile.
Segnaliamo che la garanzia assicurativa resta sospesa ai sensi del primo e del secondo comma dell'articolo 1901 del codice civile in caso di mancato pagamento del Premio e qualora il Contraente si sia avvalso della facoltà prevista dall'articolo 10 “Sospensione in corso di contratto”, cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio.
Segnaliamo inoltre che, in caso di Sinistro, l’Impresa eserciterà azione di rivalsa in proporzione del minor Premio corrisposto:
• fino ad un massimo di 5.000 euro per Xxxxxxxx, qualora venga pattuita la Condizione Aggiuntiva X - Conducente esclusivo, se la persona alla guida del veicolo non è quella indicata in Polizza come Conducente esclusivo;
• fino ad un massimo di 2.500 euro per Xxxxxxxx, qualora venga pattuita la Condizione Aggiuntiva Y - Conducente esperto, se la persona alla guida del veicolo è di età pari o inferiore a 25 anni e non ha conseguito la patente, valida per la guida del veicolo indicato in Polizza, da almeno due anni.
AVVERTENZA
Ricordiamo che i Xxxxxxxxx riportati in Polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle estensioni di garanzia e sulla base delle eventuali "Condizioni Aggiuntive" prestate (articolo A.1 “Oggetto dell’assicurazione” delle Condizioni di Assicurazione valide per la garanzia di Responsabilità Civile).
AVVERTENZA
Come previsto dall'art. 22 del Decreto Legge nr. 179/2012 del 18/10/2012 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il contratto, di durata annuale (o su richiesta dell'Assicurato, di anno più frazione), cesserà automaticamente alla sua scadenza senza alcun obbligo di disdetta.
Le relative garanzie saranno operanti fino all'ora e alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo Rc Auto eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta
scadenza di annualità
3.1 ESTENSIONI DELLA COPERTURA
L’Impresa estende gratuitamente la copertura al Rischio di Responsabilità civile per i danni cagionati dalla circolazione del veicolo per fatto dei figli minori. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’articolo A.7 – “Condizioni aggiuntive per la copertura dei Rischi non compresi in quella obbligatoria per la Responsabilità civile”, lettera M). Dietro pagamento di un sovrappremio è possibile, inoltre, estendere la copertura a Rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria, scegliendo la Garanzia Aggiuntiva K) Rinuncia alla rivalsa per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto da dall’articolo
A.7 – “Condizioni aggiuntive per la copertura dei Rischi non compresi in quella obbligatoria per la Responsabilità civile”, lettera K).
4. SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA
Si ricorda che la garanzia non copre:
• i danni alla persona e alle cose subiti dal conducente;
• i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:
a) il Proprietario dell’autovettura, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il Locatario nel caso di autovettura concessa in Leasing;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente dell’autovettura e delle persone elencate al punto a), nonchè gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto l’Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).
Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’articolo 129 del Codice.
5. DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - NULLITÀ
AVVERTENZA
Eventuali dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’indennizzo/risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.
In particolare, le dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del Rischio potrebbero comportare la rivalsa in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che invece si sarebbe determinato conoscendo tali circostanze. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’articolo 2 “Determinazione del Premio- Comunicazioni del Contraente” delle Condizioni Generali di Assicurazione valide per Tutte le Garanzie.
6. PREMI
La periodicità di pagamento del Premio è annuale. L’Impresa si riserva la facoltà di frazionare il Premio in rate semestrali con la maggiorazione del 3,6% sul Premio annuo lordo. L’eventuale frazionamento è indicato in Polizza.
Il Premio può essere corrisposto con bonifico bancario, o carta di credito. Le modalità di pagamento saranno comunicate al Contraente con la lettera di accompagnamento della Proposta ovvero con la lettera dell’avviso di scadenza per il pagamento della seconda semestralità.
Si segnala che il Premio viene determinato sulla base di alcuni parametri di personalizzazione previsti dalla Tariffa, come per esempio l’età, la professione del Proprietario ed anche con riferimento al tipo di conducente scelto in Polizza.
L’importo del Premio non è gravato di alcuna provvigione in virtù del fatto che l’Impresa non si avvale di intermediari.
AVVERTENZA
Si ricorda che in caso di cessazione del Rischio (alienazione, consegna in conto vendita, furto, rapina, appropriazione indebita, demolizione, distruzione od esportazione definitiva dell’autovettura) si può ottenere la restituzione della parte di Premio netto pagato relativo al periodo residuo non goduto (per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli articoli 9 “Trasferimento della proprietà del
veicolo”, 11 ”Cessazione di Rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo” e 12 ”Risoluzione del contratto per furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo” delle Condizioni Generali di Assicurazione valide per Tutte le Garanzie).
7. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO
L’Impresa si impegna a trasmettere al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione scritta unitamente all’Attestazione, riportante l’informativa prevista dalle disposizioni vigenti, incluse le eventuali variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.
8. ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO
– CLASSE DI MERITO
L'Attestazione, che ha una validità di cinque anni dalla data di scadenza del contratto per la quale è stata rilasciata, è un documento indispensabile per conoscere le caratteristiche del Rischio da assicurare e quindi per stabilire un Premio corretto. Nello stesso tempo è uno strumento dal quale risulta la sinistrosità dell’autovettura assicurata (per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’articolo A.5 "Attestazione dello stato di Rischio" delle Condizioni di Assicurazione valide per la garanzia di Responsabilità Civile).
Per queste ragioni si fa presente che :
• se l’autovettura è già stata assicurata in precedenza, si deve consegnare al nuovo Assicuratore la relativa Attestazione in occasione della stipulazione di un successivo contratto;
• l’Impresa invia l'Attestazione al Contraente almeno trenta giorni prima di ogni scadenza annuale del contratto, indipendentemente dal fatto che si intenda o meno rinnovarlo con lo stesso Assicuratore.
Relativamente ai contratti stipulati con la formula Bonus/ Malus (articolo A.8 “Condizione speciale di assicurazione relativa alla garanzia di Responsabilità civile “F) Bonus/Malus per autovetture”), sull'Attestazione rilasciata dall'Impresa vengono indicate, oltre alla classe di provenienza e di assegnazione derivante dalle condizioni applicate al contratto, anche quella derivante dall’applicazione delle indicazioni contenute nel Regolamento ISVAP n°4/2006 (Classe di Conversione Universale o CU).
AVVERTENZA
Informiamo che la classe di merito di conversione universale cosiddetta CU riportata sull’Attestazione è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C. auto di ciascuna Compagnia.
Quest'ultima classe, in caso di variazione della Compagnia di assicurazione, potrà essere presa in considerazione dal nuovo Assicuratore unitamente alle informazioni relative alla sinistrosità pregressa.
Riportiamo, di seguito, alcuni criteri di assegnazione del contratto alle classi di merito previste dalla Classe di Conversione Universale (CU), come da allegato 2 al Regolamento ISVAP n.4/ 2006:
- in caso di prima assicurazione dell’autovettura a seguito di immatricolazione o voltura o a seguito di cessione del contratto classe di merito 14;
- nel caso di Xxxxxx già presenti nel portafoglio dell’Impresa o di Rischi provenienti da formule tariffarie diverse dal Bonus Malus la classe di merito CU viene determinata sulla base del numero di annualità (considerando le ultime 5 complete) senza Sinistri pagati, anche a titolo parziale, con Responsabilità principale
N.B.:
non sono considerati anni senza Sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (Non Assicurato) o N.D. (dato non disponibile);
non si considera l’anno in corso.
Per determinare la classe di assegnazione, si prendono in considerazione TUTTI gli eventuali Sinistri pagati, anche
ANNI SENZA SINISTRI CLASSE DI MERITO
5 9
4 10
3 11
2 12
1 13
0 14
a titolo parziale, con Responsabilità principale provocati nell’ultimo quinquennio (compresa l’annualità in corso) per ogni Sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi.
Nel caso in cui venga assicurata un’autovettura di prima immatricolazione o questa sia assicurata per la prima volta dopo una voltura, si ricorda che si può usufruire della classe di merito CU e della classe di merito dell’Impresa risultante dall’Attestazione relativa ad altra autovettura intestata allo stesso Proprietario o a un suo Famigliare convivente, per i clienti che consegnano l’Attestazione dell’Impresa; si può usufruire della sola classe di merito CU risultante dall’Attestazione relativa ad altra autovettura intestata allo stesso Proprietario o a un suo Famigliare convivente nel caso di clienti che consegnano un’Attestazione di altra Impresa. Per la determinazione della classe interna si fa riferimento alle indicazioni riportate nell’articolo A.8 “Condizione speciale di assicurazione relativa alla garanzia di Responsabilità civile “F) Bonus/Malus per autovetture”.
CLASSE DI MERITO DI ASSEGNAZIONE DELL’IMPRESA
La classe di merito di assegnazione viene stabilita applicando i criteri indicati dalle Condizioni di Assicurazione che di seguito sintetizziamo.
La Condizione Speciale “F) Bonus/Malus per autovetture” dell’articolo A.8 delle Condizioni di Assicurazione valide per la garanzia di Responsabilità Civile stabilisce che, per le autovetture e gli autotassametri, la classe di merito di assegnazione è la 14 per i veicoli assicurati per la prima volta dopo l'immatricolazione od una voltura (articolo A.8.2.1.) (invariata rispetto a quanto previsto dal Regolamento ISVAP n°4 /2006).
Per gli aspetti di maggior dettaglio si rimanda alla Condizione speciale “F) Bonus/Malus per autovetture” dall’articolo A.8.2 all’articolo A.8.9.
INFORMAZIONE SUL DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO
L'Impresa prevede nella Condizione Speciale “F) Bonus/ Malus per autovetture” il mantenimento della classe di merito, purché non cambi il Proprietario (il Locatario nel caso di contratto di Leasing), in caso di:
- trasferimento di proprietà del veicolo;
- distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo;
- documentata consegna in conto vendita del veicolo;
- furto del veicolo.
Il diritto al mantenimento della classe in corso può essere fatto valere anche dal coniuge in comunione dei beni nonchè, in caso di variazione della proprietà del veicolo, per il conferimento della proprietà piena ad uno solo dei precedenti comproprietari.
9. RECESSO
Fermo il diritto del Contraente di recedere dall’assicurazione entro il 14° giorno dalla decorrenza della Polizza [per i dettagli vedasi quanto precisato alla voce “DIRITTO DI RECESSO (articolo 67 – duodecies del Codice del Consumo)” della sezione B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO - Informativa ai sensi dell’art. 8 del REGOLAMENTO ISVAP n° 34/2010] ricordiamo che la previsione del diritto di recesso, prevista nello schema di Nota Informativa di cui all'allegato 9 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, è da intendersi superata in forza dell'art. 22 del decreto Legge nr. 179 del 18/10/2012, convertito con modificazioni della legge nr. 221 del 17 dicembre 2012, che ha introdotto il divieto del rinnovo tacito per i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
10. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
Ai sensi dell'articolo 2952 del codice civile i diritti derivanti
dal contratto di assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di Premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il Terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.
Per quanto concerne la decadenza conseguente ad omessa o ritardata Denuncia di Xxxxxxxx si rimanda all’avvertenza di cui al successivo punto 12.
11. REGIME FISCALE
Nel contratto si applicano sul Premio imponibile l’aliquota fiscale e il Contributo al Servizio Sanitario Nazionale nella misura prevista dalla normativa vigente ed indicata in Polizza.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO
Ai sensi dell’articolo 143 del Codice in caso di Sinistro il Contraente ha l'obbligo di far pervenire prontamente la relativa Denuncia alla Sede dell'Impresa.
A questo scopo si deve utilizzare l'apposito modulo (Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di Xxxxxxxx) fornito dall'Impresa. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sulle modalità di compilazione di tale modulo si rinvia a quanto previsto dall’articolo 14.1 “Garanzia di Responsabilità civile - Richiesta di risarcimento danni ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice” delle Condizioni Generali di Assicurazione valide per Tutte le Garanzie.
AVVERTENZA:
L’Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro a pena di decadenza entro 3 giorni lavorativi da quello in cui il Sinistro si è verificato o da quello in cui ne è venuto a conoscenza (articolo 14.1 “Garanzia di Responsabilità civile - Richiesta di risarcimento danni ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice” delle Condizioni Generali di Assicurazione valide per Tutte le Garanzie), pena la perdita del diritto all’indennizzo/risarcimento o la sua riduzione ai sensi dell’articolo 1915 del codice civile.
Per quanto concerne:
• la procedura di risarcimento diretto, si rinvia agli articoli 149 e 150 del Codice e al Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2006,
• il risarcimento del danno subito dal Terzo trasportato, si rinvia all’articolo 141 del Codice,
• le altre ipotesi di risarcimento, si rinvia agli articoli 144,
145 e 148 del Codice.
A seguire ricordiamo i termini di legge entro i quali l’Impresa deve procedere alla liquidazione e al pagamento dei Sinistri.
Con riferimento alla procedura di risarcimento diretto, in caso di richiesta danni completa, l’Impresa deve procedere all’offerta, ovvero deve comunicare all’Assicurato i motivi che impediscono di formulare l’offerta, con le seguenti tempistiche:
• per i danni a cose: entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, qualora il modulo di Denuncia del Sinistro (modello C.A.I.) sia sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti; entro sessanta giorni, diversamente, qualora il modulo di Denuncia del Sinistro sia sottoscritto da un solo conducente,;
• nel caso di lesioni, entro novanta giorni dal ricevimento
della richiesta.
L’Impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni decorrenti dalla data in cui ha ricevuto la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione da parte del danneggiato, ovvero, nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta, dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto l’offerta.
Negli altri casi, qualora non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto, l’Impresa deve formulare l’offerta, ovvero comunicare i motivi per cui ritiene di non farla, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta danni da parte del danneggiato (entro trenta giorni in caso di sottoscrizione del modulo di Denuncia del Sinistro da parte dei conducenti coinvolti).
In caso di Xxxxxxxx mortali o con lesioni, l’offerta - o la comunicazione dei motivi per cui si ritiene di non farla – deve essere formulata entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione prevista dal secondo comma dell’articolo 148 del Codice.
L’Impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni dalla data in cui ha ricevuto dal danneggiato la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione.
Nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta, l’Impresa corrisponde comunque la somma offerta entro trenta giorni dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto l’offerta.
Ricordiamo che il centro di liquidazione Sinistri dell’Impresa
- come riportato sul sito internet della medesima - si trova a Milano (20142), xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 Xxx. X/0, tel. 800 017
205 fax. 011/0000000.
13. INCIDENTI STRADALI CON CONTROPARTI ESTERE
In caso di incidente stradale avvenuto in Italia con veicolo
immatricolato all’estero, al fine di ottenere il risarcimento
dei danni subiti, si deve inviare una raccomandata con avviso di ricevimento all’U.C.I., Ufficio Centrale Italiano, xxxxx Xxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx, che provvederà alla gestione del Sinistro ai sensi dell’articolo 125 del Codice. Se durante un viaggio all'estero (in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde) si è rimasti vittima di un incidente stradale provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo ( Paesi dell’Unione Europea e Norvegia, Islanda e Liechtenstein), per chiedere il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dall'Impresa di assicurazione del responsabile del Sinistro.
Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante (c.d. "mandatario"), si deve inviare apposita richiesta al Centro di informazione italiano all’indirizzo:
CONSAP S.p.A.
Centro di Informazione Italiano Xxx Xxxx, 00 - 00000 Xxxx
FAX: x00 00 00000000
e-mail: xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx telefono: x00 00 00000000
indicando in modo chiaro tutti gli elementi utili a risalire ai soggetti interessati, come ad esempio data e luogo di accadimento del Sinistro ed estremi dei veicoli coinvolti (targa del veicolo responsabile del Sinistro, nazionalità, Impresa di assicurazione del veicolo responsabile del Sinistro, se nota).
N.B.:
Se l'incidente è provocato all'estero da un veicolo non immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo, l'applicazione della procedura sopra indicata non è possibile.
In questi casi, se l'incidente è accaduto in uno dei Paesi aderenti al sistema della Carta Verde, la richiesta di risarcimento potrà essere indirizzata all'Impresa di assicurazione del responsabile del Sinistro oppure al Bureau nazionale dello Stato di accadimento del Sinistro se il veicolo che ha provocato il danno è immatricolato in uno Stato diverso rispetto a quello dell'accadimento (gli indirizzi dei vari Bureaux sono indicati nel sito web dell'UCI).
Per maggiori dettagli si rimanda ai siti dell’IVASS e dell’UCI, ricordando che nel caso in cui l’assicuratore estero o il mandatario per la gestione dei Sinistri non rispondano entro tre mesi, si può fare appello alla Consap che in veste di Organismo di Indennizzo provvederà per le fasi successive.
In caso di Sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato ovvero in caso di Sinistro causato dal ladro a partire dal giorno successivo alla denuncia di furto presentata alla Autorità competente, la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta all’Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della Strada istituito presso la Consap. Al predetto Fondo, inoltre, dovrà essere rivolta la richiesta di risarcimento dei danni causati dalla circolazione di veicoli assicurati presso impresa che si trovi in stato di liquidazione coatta amministrativa
14. Facoltà del Contraente di rimborsare l’importo liquidato per un Sinistro
Si ricorda che, al fine di evitare l’applicazione del malus e
la conseguente maggiorazione del Premio, si può decidere di rimborsare alla Consap (per i Sinistri liquidati nell’ambito della procedura di risarcimento diretto) o all’Impresa (per gli altri Sinistri) l'importo di uno o più Sinistri liquidati integralmente nel Periodo di osservazione immediatamente precedente alla data di scadenza del contratto.
Tale facoltà potrà essere esercitata entro sei mesi dalla scadenza contrattuale (articolo A.8.5 “Facoltà del Contraente di rimborsare i Sinistri liquidati”)
15. ACCESSO AGLI ATTI DELL’IMPRESA
Ricordiamo che i Contraenti e i danneggiati possono accedere agli atti relativi ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, una volta che tali procedimenti siano conclusi.
Per gli aspetti di maggior dettaglio relativi all’esercizio del diritto di accesso agli atti si rinvia a quanto previsto dall’articolo 146 del Codice e dal Decreto Ministeriale n° 191/2008.
In particolare, per quanto concerne i termini in cui la richiesta di accesso deve essere inviata, rinviamo all’articolo 3 del Decreto Ministeriale n° 191/ 2008.
Ci limitiamo qui a ricordare sinteticamente che il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta all’Impresa. Il richiedente deve allegare copia di un documento di riconoscimento e specificare gli estremi dell’atto oggetto
della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano comunque l’individuazione.
L’Impresa deve comunicare al richiedente l’eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta d’accesso entro quindici giorni dalla ricezione.
L’Impresa comunica al richiedente l’atto di accoglimento della richiesta di accesso entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta o della richiesta corretta, indicando il responsabile dell’ufficio competente nella trattazione del Sinistro, il luogo in cui effettuare l’accesso e il periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni, per visionare gli atti richiesti ed estrarne copia.
Il procedimento di accesso deve concludersi entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.
Il rifiuto o la limitazione dell’accesso devono essere motivati e comunicati per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta.
Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice, competente a fornire le risposte del caso in materia di accesso agli atti è l’Impresa Gestionaria, di cui al punto 12.
16. RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto alla capogruppo: Società: FONDIARIA-SAI S.p.A.
Funzione: Relazioni Industriali e Servizio Clienti – Servizio Clienti Indirizzo: Xxx Xxxxxxx Xx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx
Fax: (x00) 000-0000000
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxx, telefono (x00) 00-000000, corredando l’esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa.
Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all’IVASS.
Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l’Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell’IVASS), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all’IVASS oppure direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/
finservices-retail/finnet/index_en.htm
chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
DIALOGO ASSICURAZIONI S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
N.B. Si precisa che dal 1 gennaio 2013 ISVAP - Istituto Nazionale per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - ha assunto la denominazione di IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - in virtù di quanto è stato stabilito dal decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135
Data aggiornamento della Nota Informativa (escluso paragrafo A.2) 04.2013
L'Amministratore Delegato Xxxxxx Xxxxx
NOTA INFORMATIVA PER AUTOVETTURE
EDIZIONE APRILE 2013 PRODOTTO INAUTO
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DANNI DIVERSI DALL’R.C. PER LE AUTOVETTURE
(Ai sensi dell’articolo 185 del Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n. 35/2010)
“La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS”.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicura- zione prima della sottoscrizione della Polizza.
Ricordiamo che telefonando al numero verde 800 066
800 accedendo al nostro sito internet xxx.xxxxxxx.xx è possibile richiedere un preventivo gratuito, redatto tenendo conto degli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa e in base alla formula contrattuale prescelta tra quelle da noi offerte.
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. INFORMAZIONI GENERALI
DIALOGO ASSICURAZIONI S.p.A., società per azioni di diritto italiano sogegtta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046.
Sede Legale e Direzione in Milano (Italia): 20161 - Xxx Xxxxxxxxxx 00/0; tel. (x00) 000 0000000.
Email: dialogo@ xxxxxxx.xx
DIALOGO ASSICURAZIONI S.p.A. è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in base al D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984; è iscritta alla sez. I dell’Albo delle imprese di assicurazione presso l’IVASS al n. 1.00026.
2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL’IMPRESA
(dati aggiornati al 31/12/2011)
In base all’ultimo bilancio approvato il patrimonio netto dell’Impresa è pari ad euro 9.359.543,00, con capitale sociale pari ad euro 8.831.774,00, riserve patrimoniali pari ad euro 527.769,00.
L’indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 152,80%. Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nelle presente Nota sono pubblicati sul sito della Compagnia xxx.xxxxxxx.xx.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO GLOSSARIO
Le definizioni di cui al presente Glossario riprendono quelle contenute nelle Condizioni di Assicurazione:
ACCESSORIO
Elemento o dispositivo che si aggiunge alla dotazione base dei veicoli.
AIRBAG
Involucro inserito nell’ abitacolo degli autoveicoli che, in caso di urto violento, si gonfia per evitare che il guidatore o i passeggeri vengano proiettati contro l’ abitacolo stesso.
APPARECCHI AUDIOFONOVISIVI
Apparecchi radio, lettori di CD, mangianastri, registratori, telefoni, fax, televisori, casse acustiche, sistemi di navigazione satellitare ed altri apparecchi analoghi stabilmente installati sul veicolo.
AREE AEROPORTUALI
Aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.
ASSICURATO
Nell’ambito della Garanzia Responsabilità Civile la persona fisica o giuridica la cui responsabilità è coperta con il contratto.
ATTESTAZIONE (ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO)
Il documento che la Compagnia di Assicurazioni è tenuta a rilasciare al Contraente e nel quale sono indicate le caratteristiche del Rischio assicurato.
AUTOVEICOLI PER USO SPECIALE
Gli autoveicoli definiti come tali dall’ articolo 54 lettera g) del Codice della Strada.
BENEFICIARIO
La persona alla quale deve essere pagato il capitale previsto in Polizza in caso di morte dell’Assicurato in conseguenza di infortunio.
CALL CENTER
Struttura organizzativa usata da DIALOGO Assicurazioni
S.p.A. per fornire il servizio assistenza Clienti.
CALL CENTER SINISTRI
Struttura organizzativa usata da DIALOGO Assicurazioni
S.p.A. per fornire il servizio assistenza Clienti in caso di
Sinistri.
CARTA VERDE
Documento, riconosciuto nel territorio dei paesi aderenti alla specifica convenzione internazionale (Convenzione inter-bureaux). Tale documento:
• attesta l’ esistenza di una valida ed efficace
assicurazione RCA nei paesi di origine;
• adegua automaticamente l’ assicurazione RCA stipulata nei Paesi di origine alla legislazione vigente negli altri Paesi aderenti alla convenzione, qualora tale legislazione preveda una maggior tutela a favore dei danneggiati.
CODICE (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE)
Il Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005.
CONDUCENTE ABITUALE
La persona fisica che si trova più frequentemente alla guida del veicolo.
Il Contraente ne dichiara in polizza le generalità
CONDUCENTE ESCLUSIVO
L’unica persona fisica che guida il veicolo. Il Contraente ne dichiara in polizza le generalità.
CONSAP
La concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (con Sede in Xxx Xxxx, 00 – 00000 Xxxx – xxx.xxxxxx.xx).
CONTRAENTE
La persona fisica o giuridica, anche diversa dall’Assicurato, che stipula il contratto di assicurazione assumendosene i relativi obblighi, fra i quali è preminente quello di pagare il Premio.
XXXXX XXXXXXX
Danni cagionati dall'azione diretta dell’evento garantito sul veicolo.
DEGRADO D’USO
Deprezzamento di un bene dovuto ad usura, stato di conservazione o manutenzione, vetustà; in caso di danno parziale il deprezzamento non si applica sul costo della manodopera.
DENUNCIA
Avviso del verificarsi di un Sinistro, comunicato dall’Assicurato all’ Assicuratore.
DIRITTO DI SOSPENSIONE
Somma di denaro che il Contraente è tenuto a versare al momento della sospensione del contratto.
DIRITTO DI SOSTITUZIONE
Somma di denaro che il Contraente é tenuto a versare al momento della sostituzione del contratto.
FAMIGLIARE CONVIVENTE
Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti purché aventi la stessa residenza in base allo stato di famiglia.
FRANCHIGIA
La parte del danno che rimane a carico dell’Assicurato, espressa in cifre.
LEASING
Contratto di locazione in cui il locatore concede il veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.
LIQUIDAZIONE
Procedimento con il quale l’Assicuratore determina l’ammontare dell’indennizzo di un danno a cose o a persone.
LOCATARIO
L’utilizzatore di un veicolo affidatogli in locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta di circolazione.
MASSIMALE
La somma di denaro entro il cui limite DIALOGO Assicurazioni
S.p.A. presta la garanzia di Responsabilità Civile.
Nel caso in cui la Polizza riporti tre distinti limiti di risarcimento - un Massimale per sinistro, un Massimale per persona lesa o deceduta ed un Massimale per danni a cose o animali - DIALOGO Assicurazioni S.p.A. non risarcisce somme superiori a quanto previsto nel Massimale per sinistro indipendentemente dal numero delle persone o cose danneggiate.
MORA
Periodo di 15 giorni susseguente la scadenza convenuta per il pagamento del Premio o delle rate di Premio – successive alla prima rata di Premio stabilita dal contratto
- entro il quale l’assicurazione resta valida ed operante anche se non è stato versato il Premio scaduto a condizione che il Premio venga versato entro il 15° giorno susseguente alla scadenza.
PERIODO DI ASSICURAZIONE
Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.
PERIODO DI OSSERVAZIONE
Il periodo contrattuale (regolamentato dall’articolo 3 delle Condizioni di Assicurazione valide per la garanzia di Responsabilità Civile – Periodi di osservazione della sinistrosità) rilevante ai fini dell’applicazione delle regole evolutive.
POLIZZA
La scheda sottoscritta dal Contraente con la quale DIALOGO Assicurazioni S.p.A. presta la garanzia assicurativa.
PREMIO
Somma di denaro dovuta dal Contraente all’Assicuratore, quale corrispettivo dell’ obbligazione da questo assunta.
PREMIO NETTO
Nei casi in cui negli articoli che seguono si fa riferimento al rimborso del Premio netto, l’Assicuratore rimborsa il Premio detratti le imposte ed anche, per la garanzia di Responsabilità Civile, il Contributo SSN.
PROPONENTE
Colui che – tramite il numero verde o il sito internet - chiede a DIALOGO Assicurazioni S.p.A. una Proposta di assicurazione che in seguito può restituire sottoscritta per la stipulazione del contratto.
PROPOSTA
Documento riportante gli elementi di identificazione del Rischio da assicurare, le garanzie pattuite ed il relativo Premio, trasmesso da DIALOGO Assicurazioni S.p.A. al Contraente e da lui sottoscritto e restituito alla Società per la stipulazione del contratto.
PROPRIETARIO DEL VEICOLO
Colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
QUATTRORUOTE
Pubblicazione mensile della Editoriale Domus S.p.A.
RESPONSABILITÀ PARITARIA
Ricorre nei casi in cui la responsabilità del Sinistro sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.
RESPONSABILITÀ PRINCIPALE
Nel caso in cui il Sinistro coinvolga due veicoli, ricorre quando la responsabilità prevalente è attribuita ad uno dei conducenti, mentre, per i Sinistri con più di due veicoli coinvolti, ricorre nei casi in cui ad uno dei conducenti sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.
RISCHIO
La probabilità che si verifichi il Sinistro.
SCOPERTO
Parte del danno che rimane a carico dell’Assicurato, espressa in una percentuale dell’ importo liquidato per il danno stesso.
SCOPPIO
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SISTEMA DI NAVIGAZIONE SATELLITARE
Impianto che sfrutta il sistema di comunicazione con i satelliti al fine di individuare la posizione del veicolo ed il tragitto da seguire per raggiungere la meta del viaggio.
SOCIETÀ
DIALOGO Assicurazioni S.p.A., Xxx Xxxxxxxxxx 00/0 – 00000 Xxxxxx, che presta le garanzie stabilite nel contratto.
STABILMENTE INSTALLATO
Sono considerati stabilmente installati gli accessori e gli apparecchi audio-fono-visivi che siano saldamente fissati al veicolo e per il cui smontaggio occorra utilizzare degli utensili. Sono considerati tali anche gli apparecchi audio- fono-visivi con frontalino estraibile.
STATO DI NECESSITÀ
L’essere costretto a compiere un’azione dall’esigenza di preservare sé o altri dal pericolo imminente di un grave danno alla persona.
TARIFFA
La Tariffa di DIALOGO Assicurazioni S.p.A. in vigore al momento della stipulazione del contratto.
TERZI
Coloro che vengono definiti come tali dall’articolo 129 del Codice.
Definizioni relative alla sezione “D”: Tutela Legale
Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall’as- sicurazione.
Europa Europa Tutela Giudiziaria Compagnia di Assicu- razioni S.p.A.
Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controver- sia - per la quale è prestata l’assicurazione.
Gestione dei Sinistri La gestione dei Sinistri è affi- data dalla Società a: EUROPA TUTELA GIUDIZIARIA Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede lega- le e uffici in Milano – Xxx Xxxxxxxxxx 00/0 – C.A.P. 20161
– Telefono 02/64021 – Fax 02/00000000.
Definizioni relative alla sezione “E”: Servizio Assistenza Abitazione: la residenza anagrafica dell’Assicurato.
Assicurato: le persone fisiche residenti in Italia, occupan- ti il Veicolo indicato in Polizza.
Codice prodotto assistenza: il numero indicato in Po- lizza in corrispondenza della garanzia di Servizio Assistenza che la Struttura Organizzativa può richiedere all’Assicurato per erogare l’Assistenza, quando l’Assicurato stesso non sia stato in grado di fornire le altre indicazioni richieste (esempio: nume- ro della Polizza) o non sia comunque stato possibile identifica- re l’Assicurato e/o le prestazioni a cui egli ha diritto.
Destinazione: la località, meta del viaggio.
Equipe medica: gruppo di medici reperibili presso la
Struttura Organizzativa, 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno.
Famigliare: il coniuge o il convivente, i discendenti, gli ascendenti e gli affini entro il secondo grado di parentela per l’Assicurato.
Infortunio stradale: ogni evento dovuto a causa for- tuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali ed obiettivamente constatabili, intervenute a seguito della cir- colazione del Veicolo indicato in Polizza.
Luogo dell’assistenza: località ove si trova l’Assicu- rato, presso la quale la Società è chiamata ad erogare le coperture di assistenza.
Sinistro: ogni evento imprevedibile che renda il Veicolo oggettivamente inutilizzabile o indisponibile.
Società: DIALOGO Assicurazioni S.p.A., Xxx Xxxxxxxxxx 00/0 – 00000 Xxxxxx.
Struttura Organizzativa: il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione, centralizzato o meno, destinato alla gestione dei Sinistri del ramo assistenza.
Struttura Sanitaria: l’istituto di cura o la clinica di rico- vero dotati di attrezzature per il pernottamento di pazien- ti e/o per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzati all’erogazione di assistenza ospedaliera.
Veicolo: il veicolo identificato in Polizza.
Informativa ai sensi dell’art. 8
del REGOLAMENTO ISVAP n° 34/ 2010.
FORO COMPETENTE
Per le controversie nascenti dal contratto e riguardanti un consumatore è competente esclusivamente l’Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio. Negli altri casi è competente l’autorità Giudiziaria del luogo di residenza del convenuto o la sede legale dello stesso.
LINGUA APPLICABILE
Le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari verranno comunicate in lingua italiana.
Per le garanzie diverse da quelle obbligatorie le parti
possono scegliere una diversa legislazione, pur sempre però entro i limiti stabiliti dalle norme imperative vigenti in Italia e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall’ordinamento italiano (articolo 180 del Codice delle assicurazioni).
DIALOGO ASSICURAZIONI S.p.A. propone, per la durata del contratto, la lingua italiana per le comunicazioni che dovessero intercorrere con il Contraente
RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO E DEL CONTROLLO DEL CALL CENTER
Il Contraente in caso di necessità, telefonando al numero 800 066 800 può chiedere di essere messo in contatto con il sig. Xxxxx Xxxxxx che riveste la funzione di responsabile del coordinamento e del controllo dell’attività di promozione e collocamento di contratti di assicurazione a distanza svolta dal Call Center di DIALOGO ASSICURAZIONI S.p.A.
SCELTA DELLA MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Si ricorda che il Contraente ha diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere su supporto cartaceo o altro supporto durevole ognuna delle seguenti categorie di documenti :
la documentazione precontrattuale e contrattuale, prima di essere vincolato dal contratto di assicurazione
il contratto per la sua sottoscrizione
durante la vigenza del contratto, le comunicazioni previste dalla normativa vigente.
Il Contraente dovrà pertanto effettuare questa scelta e potrà sempre modificarla previa comunicazione a DIALOGO.
Al di là della scelta effettuata il Contraente può in ogni caso richiedere, senza oneri aggiuntivi, di ricevere la suddetta documentazione su carta.
Modalità di stipulazione del contratto
Il contratto di DIALOGO ASSICURAZIONI è collocato tramite telefono o tramite internet.
Ogni interessato può contattare il Call Center di DIALOGO (Numero Verde 800.066.800) o consultare il sito internet xxx.xxxxxxx.xx e fornire le informazioni ed i dati richiesti. DIALOGO invierà per posta, per fax o via e-mail una Proposta.
ASSICURAZIONE A MEZZO RAPPRESENTANTI
DIALOGO non si avvale di intermediari per la conclusione del contratto. Qualora il Cliente intenda farsi rappresentare, ai fini della stipulazione del contratto, da un soggetto terzo, dovrà dichiararlo esplicitamente sin nella fase di realizzazione del preventivo. La documentazione riguardante i poteri di rappresentanza del soggetto terzo dovrà essere trasmessa a DIALOGO unitamente al preventivo firmato.
ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DA PARTE DEL CONTRAENTE
Le informazioni sul premio da pagare, comprensive di tutte le voci che lo compongono, sono contenute nella Proposta.
Se il Contraente vuole accettare la Proposta, deve:
- corrispondere il premio con le modalità che saranno comunicate al Contraente con la lettera di accompagnamento della Proposta;
- inviare a DIALOGO i documenti richiesti nella lettera di accompagnamento della Proposta.
Se il Contraente rileva inesattezze e/o omissioni nei dati riportati nella Proposta, deve segnalarle al Numero verde sopra citato prima di effettuare il pagamento. A seguito di tale segnalazione, DIALOGO invierà al Contraente una nuova Proposta. Il Contraente può aderirvi pagando il premio richiesto oppure rifiutarla. In quest’ultimo caso può chiedere a DIALOGO il rimborso del premio eventualmente pagato. DIALOGO si riserva la facoltà di richiedere la spedizione a mezzo posta di quanto eventualmente anticipato per via telematica o di altra eventuale documentazione.
SOTTOSCRIZIONE E RITRASMISSIONE DEL CONTRATTO
DIALOGO richiederà la sottoscrizione e la ritrasmissione del contratto firmato dal Contraente. A tale scopo quest’ultimo potrà scegliere di utilizzare il supporto cartaceo o altro supporto durevole
PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
DIALOGO invierà al Contraente la polizza, il certificato ed il contrassegno previsti dalle disposizioni di legge e la Carta verde; prima di firmare il contratto, il Contraente deve verificare l’esattezza e la completezza dei dati riportati nella scheda di Polizza:
a) se il Contraente rileva inesattezze e/o omissioni, deve segnalarle immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dalla data di decorrenza del contratto; in questo caso DIALOGO invia al Contraente una nuova Proposta con eventuale conguaglio del premio e quindi procede alla sostituzione del contratto.
Il Contraente deve provvedere al pagamento dell’eventuale integrazione di premio entro 15 giorni dalla data della richiesta; in alternativa può comunicare a DIALOGO con raccomandata A.R. il proprio recesso dal contratto, restituendo gli originali della polizza,
del certificato di assicurazione, del contrassegno e della Carta verde in suo possesso e DIALOGO, entro 30 giorni da tale comunicazione, provvede per la garanzia di responsabilità civile obbligatoria, alla restituzione -al netto di imposte e del contributo S.S.N.- del premio pagato o, se si è verificato l'evento assicurato, solo della parte non usufruita e per le altre garanzie alla restituzione del premio netto pagato e non goduto.
Nel caso di assicurazione di Responsabilità Civile, in mancanza di pagamento dell’integrazione del premio o di recesso dal contratto, in caso di sinistro DIALOGO eserciterà il diritto di rivalsa previsto dalle relative Condizione di Assicurazione;
b) se il Contraente non rileva errori e/o omissioni, entro 15 giorni dalla data di decorrenza del contratto deve restituire a DIALOGO l’originale della scheda di polizza di sua spettanza, completato con tutte le firme richieste.
DIRITTO DI RECESSO (articolo 67 – duodecies del Codice del Consumo)
Il Contraente può recedere dall’ assicurazione entro il 14°
giorno dalla data di decorrenza della polizza dandone comunicazione con raccomandata A.R. a DIALOGO ASSICURAZIONI S.p.A., Xxx Xxxxxxxxxx 00/0, Xxxxxx –
C.A.P. 20161, con la quale inoltre deve restituire in originale la polizza, il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta verde.
DIALOGO, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del recesso e dei documenti sopraindicati, rimborsa al Contraente, per la garanzia di responsabilità civile obbligatoria, il premio -al netto di imposte e del contributo S.S.N.- pagato o, se si è verificato l'evento assicurato, solo della parte non usufruita e per le altre garanzie alla restituzione del premio netto pagato e non goduto. DIALOGO a seguito della risoluzione del contratto rilascia l’appendice per diritto di recesso.
AVVERTENZA
La Polizza è SENZA IL TACITO RINNOVO e cesserà alla sua naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta. Le relative garanzie saranno operanti fino all'ora e alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo che sarà eventualmente stipulato per le stesse garanzie e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità.
3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE
Il contratto viene offerto con possibilità di scelta delle seguenti coperture assicurative di cui alle sezioni “B”: Condizioni di Assicurazione valide per le garanzie Rischi Diversi, “C”: Infortuni del Conducente, “D”: Tutela Legale ed “E”: Servizio Assistenza cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio:
• Incendio: garantisce il veicolo per i danni materiali e diretti in caso di Incendio, fulmine, scoppio del serbatoio o dell’impianto di alimentazione.
• Furto Totale e Parziale: garantisce il veicolo contro i Xxxxxx derivanti dal suo furto o rapina, anche solo di sue parti, nonché per i danni diretti subiti nell’esecuzione o nel tentativo di tali reati.
• Eventi Sociopolitici e Naturali: garantisce il veicolo per i danni materiali e diretti subiti a seguito di atti dolosi di terzi (atti vandalici) e a seguito di fenomeni naturali (esempio, grandine, uragani, trombe d’aria, tempeste).
• Kasko: garantisce il veicolo per i danni materiali e diretti subiti a seguito di urto comunque verificatosi.
• Collisione: garantisce il veicolo per i danni materiali e diretti subiti a seguito di urto con un altro veicolo identificato.
• Collisione Easy Driver: garantisce il veicolo per i danni materiali e diretti subiti a seguito di urto con un altro veicolo identificato fino all’ammontare indicato in Polizza.
• Rottura Cristalli: garantisce il rimborso per rottura cristalli.
• Infortuni del conducente: assicura il conducente del veicolo per gli Infortuni subiti in conseguenza della circolazione.
• Tutela Legale: garantisce il rimborso delle spese per l’assistenza giudiziale e stragiudiziale – civile e penale- conseguenti a un Sinistro rientrante in garanzia e concernente il veicolo assicurato (le spese per l’intervento di un legale; le spese sostenute in giudizio per l’intervento di un perito, nominato dall’Autorità o dall’Assicurato; le spese di giustizia nel processo penale; le eventuali spese del legale di controparte in caso di transazione autorizzata dall’Impresa; le spese di soccombenza, in caso di condanna dell’assicurato).
• Servizio Assistenza: garantisce l’assistenza qualora
ci si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento imprevedibile, che renda il veicolo assicurato inutilizzabile o indisponibile, oppure a seguito di un evento fortuito che produca lesioni a seguito della
circolazione del predetto veicolo
AVVERTENZA
Le coperture assicurative sopra elencate contengono limitazioni ed esclusioni di operatività o condizioni di sospensione delle garanzie che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia all’articolo 1 "Estensione territoriale" delle Condizioni Generali di Assicurazione valide per tutte le garanzie, all'articolo
B.2 “Esclusioni” delle Condizioni di Assicurazione valide per le garanzie Rischi Diversi, all’articolo C.3 “Esclusioni” degli Infortuni del Conducente, all’articolo
D.3 “Esclusioni” della Tutela Legale e all’articolo E.5 “Esclusioni” del Servizio Assistenza.
Segnaliamo infine che la garanzia assicurativa resta sospesa ai sensi del primo e del secondo comma dell’articolo 1901 del codice civile in caso di mancato pagamento del Premio e qualora il Contraente si sia avvalso della facoltà prevista dall’articolo 10 “Sospensione in corso di contratto”, cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio.
AVVERTENZA
Ricordiamo che le coperture assicurative sopra elencate contengono limiti massimi di indennizzo, nonché scoperti (espressi in percentuale del danno, con o senza minimi in Euro) e franchigie che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto viene riportato nelle suddette condizioni riportate nelle sezioni “B”: Condizioni di Assicurazione valide per le garanzie Rischi Diversi, “C”: Infortuni del Conducente, “D”: Tutela Legale ed “E”: Servizio Assistenza.
Esempio di Scoperto senza minimo in Euro: danno al veicolo pari a € 500, Scoperto 20%, indennizzo pari a € 400.
Esempio di Scoperto con minimo in Euro: danno al veicolo pari a € 500, Scoperto 20% minimo € 200, indennizzo pari a € 300. Esempio di un limite di indennizzo: limite pattuito € 500, danno al veicolo pari a € 550, indennizzo pari a € 500.
Evidenziamo, inoltre, che in caso di assicurazione parziale si applica la regola proporzionale di cui all’articolo 1907 del codice civile con conseguente riduzione dell’indennizzo; per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’articolo
B.3 “Determinazione dell’ammontare del danno” riportato nella sezione “B”: Condizioni di Assicurazione valide per le garanzie Rischi Diversi.
4. DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - NULLITÀ
AVVERTENZA
Eventuali dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’indennizzo/ risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.
In particolare, le dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del Rischio potrebbero comportare la rivalsa in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che invece si sarebbe determinato conoscendo tali circostanze. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’articolo 2 “Determinazione del Premio-Comunicazioni del Contraente” delle Condizioni Generali di Assicurazione valide per Tutte le Garanzie.
5. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Ricordiamo di dare comunicazione all’Impresa di ogni aggravamento del Rischio, pena la possibile perdita del diritto all’indennizzo/risarcimento o la cessazione del contratto stesso ai sensi dell’articolo 1898 del codice civile. E’ altresì possibile comunicare l’avvenuta diminuzione del Rischio: in tal caso l’Impresa si impegna a sostituire e riformulare il contratto sulla base delle nuove esigenze. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’articolo dall’Art. 2 “Determinazione del Premio-Comunicazioni del Contraente” delle Condizioni Generali di Assicurazione valide per Tutte le Garanzie. A titolo esemplificativo costituisce aggravamento di Rischio una variazione dell’uso dell’autovettura (ad esempio da uso privato a uso noleggio senza conducente) rispetto a quello dichiarato in polizza che ne comporti una maggiore pericolosità.
6. PREMI
La periodicità di pagamento del Premio è annuale. L’Impresa si riserva la facoltà di frazionare il Premio in rate semestrali con la maggiorazione del 3,6% sul Premio annuo lordo. L’eventuale frazionamento è indicato in Polizza.
Il Premio può essere corrisposto con bonifico bancario o carta di credito. Le modalità di pagamento saranno comunicate al Contraente con la lettera di accompagnamento della Proposta, ovvero con la lettera dell’avviso di scadenza per il pagamento della seconda
semestralità.
L’importo del Premio non è gravato di alcuna provvigione in virtù del fatto che l’Impresa non si avvale di intermediari.
AVVERTENZA
Qualora siano concedibili sconti di Premio sul singolo contratto l’Impresa illustra al Contraente le condizioni di applicabilità degli stessi.
Precisiamo che con riferimento alla garanzia di cui alla sezione “C”: Infortuni del Conducente, il Premio e la somma assicurata non sono soggette ad adeguamento.
Qualora siano concedibili ulteriori sconti di Premio sul singolo contratto, anche in forza di convenzioni con particolari enti o associazioni, l’Impresa illustra al Contraente le condizioni di applicabilità degli stessi.
7. RIVALSE AVVERTENZA
Relativamente agli indennizzi pagati l’Impresa esercita il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili dei Sinistri, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’articolo 1916 codice civile. L’Impresa però rinuncia all’esercizio di tale diritto nelle ipotesi e alle condizioni illustrate all’articolo B.7 “Rinuncia al diritto di rivalsa” delle sezione “B” : Condizioni di Assicurazione valide per le garanzie Rischi Diversi e all’articolo C.11 “Rinuncia alla rivalsa” delle sezione “C” :Infortuni del Conducente.
8. RECESSO AVVERTENZA
Fermo il diritto del Contraente di recedere dall’assicurazione entro il 14° giorno dalla decorrenza della Polizza [per i dettagli vedasi quanto precisato alla voce “DIRITTO DI RECESSO (articolo 67 – duodecies del Codice del Consumo)” della sezione B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO - Informativa ai sensi dell’art. 8 del REGOLAMENTO ISVAP n° 34/ 2010] ricordiamo che la Polizza è SENZA TACITO RINNOVO e cessa alla sua scadenza; le relative garanzie saranno operanti fino all'ora e alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo che sarà eventualmente stipulato per le stesse garanzie e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità.
9. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
Ai sensi dell’articolo 2952 del codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di Premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Nell’assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il Terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione.
Per quanto concerne la decadenza conseguente ad omessa o ritardata Denuncia di Xxxxxxxx si rimanda all’avvertenza di cui al successivo punto 12.
10. LEGGE APPLICABILE
Ai sensi dell’articolo 180 del Codice il contratto sarà soggetto alla legge italiana se il Rischio è ubicato in Italia.
È facoltà delle parti convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa, salvi comunque i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall’ordinamento italiano.
11. REGIME FISCALE
Nel contratto si applicano sul Premio imponibile l’aliquota fiscale e il Contributo al Servizio Sanitario Nazionale nella misura prevista dalla normativa vigente ed indicata in Polizza.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO
AVVERTENZA
Il Contraente/Assicurato deve dare avviso del Sinistro entro 3 giorni lavorativi da quello in cui esso si è verificato o ne è venuto a conoscenza telefonando al Numero Verde 000.000.000 del Call Center Sinistri e fornendo tutte le informazioni in merito alle modalità di accadimento del medesimo.
La denuncia di infortunio deve essere inviata entro 10 giorni dall’evento o dal momento in cui il Contraente, l’Assicurato o i suoi Beneficiari ne hanno avuto la possibilità. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’articolo 14.2 “Garanzie Rischi diversi” delle Condizioni Generali di Assicurazione valide per Tutte le Garanzie. Per l’attivazione della garanzia “Servizio Assistenza”, l’Assicurato deve attenersi alle indicazioni riportate alla sezione ”E”: Servizio Assistenza alle voci “Modalità per l’erogazione dell’assistenza” e “Obblighi dell’Assicurato”. Per gli aspetti di maggiore
dettaglio sull’intera procedura liquidativa si rinvia a quanto previsto all’articolo 14 “Denuncia dei Sinistri” delle Condizioni Generali di Assicurazione valide per Tutte le Garanzie, agli articoli B.3 ”Determinazione dell’ammontare del danno”, B.5 “Controversie sulla Liquidazione dei danni” e B.8 “Riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o danneggiate – Acquisto del relitto” della sezione “B”: Condizioni di Assicurazione valide per le garanzie Rischi Diversi, agli articoli C.2 “Valutazione dell’invalidità permanente”,
C.4 “Liquidazione dell’indennizzo per Invalidità Permanente”, C.9 “Controversie sulla Liquidazione dei danni” della sezione “C”: Infortuni del Conducente. Con riferimento alla sezione “C”: Infortuni del Conducente, l’Assicurato deve presentare la certificazione medica e i giustificativi di spesa richiesti per documentare il danno e consentire la visita da parte dei medici incaricati dall’Impresa. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’articolo C.10 “Documenti complementari alla Denuncia del Sinistro”.
AVVERTENZA
Relativamente ai Sinistri del ramo Tutela Legale la gestione viene affidata dall’Impresa a Europa Tutela Giudiziaria S.p.A.. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull’intera procedura liquidativa, si rinvia a quanto previsto dagli articoli D.7 “Denuncia del Sinistro” e D.8 “Gestione del Sinistro” della sezione “D”: Tutela Legale. Relativamente ai Sinistri del ramo Assistenza la gestione viene affidata dall’Impresa a Pronto Assistance Servizi S.c.r.l. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull’intera procedura liquidativa si rinvia a quanto previsto dalla sezione ”E”: Servizio Assistenza alla voce “Obblighi dell’Assicurato”.
13. RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto alla capogruppo: Società: FONDIARIA-SAI S.p.A.
Funzione: Relazioni Industriali e Servizio Clienti – Servizio Clienti Indirizzo: Xxx Xxxxxxx Xx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx
Fax: (x00) 000-0000000 - E-mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xx Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxx, telefono (x00) 00-000000, corredando l’esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa.
Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all’IVASS.
Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l’Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell’IVASS), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all’IVASS oppure direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/
finservices-retail/finnet/index_en.htm
chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
14. ARBITRATO
Con riferimento alla garanzia Tutela Legale, ricordiamo che l'Assicurato può scegliere di demandare ad un arbitro le controversie i nsorte con Europa Tutela Giudiziaria in merito alla gestione del Sinistro. In ogni caso, l'Assicurato potrà rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.
DIALOGO ASSICURAZIONI S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Si precisa che dal 1 gennaio 2013 l'ISVAP - Istituto Nazionale per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse Collettivo - ha assunto la nuova denominaszione di IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - in virtù di quanto è stato stabiilito dal decreto legge 6/7/2012, convertito con legge 7/8/2012, n. 135
L'Amministratore Delegato Dr. Xxxxxx Xxxxx
Data Aggiornamento Nota Informativa (escluso paragrafo A.2): 04/2013
B
CONDIZIONI CONTRATTUALI DI POLIZZA PER AUTOVETTURE EDIZIONE APRILE 2013
PRODOTTO INAUTO
INDICE
DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI 2
DEFINIZIONI RELATIVE ALLA SEZIONE “D”:TUTELA LEGALE 2
DEFINIZIONI RELATIVE ALLA SEZIONE “E”: SERVIZIO ASSISTENZA 2
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE 3
SEZIONE “A”: CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE VALIDE PER LA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE 5
SEZIONE “B”: CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE VALIDE PER LE GARANZIE RISCHI DIVERSI 9
SEZIONE “C”: INFORTUNI DEL CONDUCENTE 11
SEZIONE “D”: TUTELA LEGALE 12
SEZIONE “E”: SERVIZIO ASSISTENZA 13
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 15
INCIDENTE STRADALE 15
RESPONSABILITÀ CIVILE 15
INCENDIO 15
FURTO 15
XXXXX, COLLISIONE E COLLISIONE EASY DRIVER 15
EVENTI SOCIOPOLITICI E NATURALI 15
ROTTURA CRISTALLI 15
INFORTUNI 15
TUTELA LEGALE 15
IL RISARCIMENTO DIRETTO IN BREVE 15
SEZIONE 1
Intestazione della richiesta di risarcimento danni da presentare alla propria compagnia di assicurazione 17
SEZIONE 2
Contenuto della richiesta per danni a cose 17
SEZIONE 3
Contenuto della richiesta per danni alla persona del conducente 17
SEZIONE 4
Allegati alla richiesta di risarcimento 17
DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
Nel testo che segue si intendono:
ACCESSORIO
Elemento o dispositivo che si aggiunge alla dotazione base dei veicoli.
AIRBAG
Involucro inserito nell’abitacolo degli autoveicoli che, in caso di urto violento, si gonfia per evitare che il guidatore o i passeggeri vengano proiettati contro l’abitacolo stesso.
APPARECCHI AUDIOFONOVISIVI
Apparecchi radio, lettori di CD, mangianastri, registratori, telefoni, fax, televisori, casse acustiche, sistemi di navigazione satellitare ed altri apparecchi analoghi stabilmente installati sul veicolo.
AREE AEROPORTUALI
Aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.
ASSICURATO
Nell’ambito della Garanzia Responsabilità Civile la persona fisica o giuridica la cui responsabilità è coperta con il contratto.
ATTESTAZIONE (ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO)
Il documento che la Compagnia di Assicurazioni è tenuta a rilasciare al Contraente e nel quale sono indicate le caratteristiche del Rischio assicurato.
AUTOVEICOLI PER USO SPECIALE
Gli autoveicoli definiti come tali dall’articolo 54 lettera g) del Codice della Strada.
BENEFICIARIO
La persona alla quale deve essere pagato il capitale previsto in Polizza in caso di morte dell’Assicurato in conseguenza di infortunio.
CALL CENTER
Struttura organizzativa usata da DIALOGO Assicurazioni
S.p.A. per fornire il servizio assistenza Clienti.
CALL CENTER SINISTRI
Struttura organizzativa usata da DIALOGO Assicurazioni
S.p.A. per fornire il servizio assistenza Clienti in caso di Sinistri.
CARTA VERDE
Documento, riconosciuto nel territorio dei paesi aderenti alla specifica convenzione internazionale (Convenzione interbureaux).
Tale documento:
• attesta l’esistenza di una valida ed efficace
assicurazione RCA nei paesi di origine;
• adegua automaticamente l’assicurazione RCA stipulata nei Paesi di origine alla legislazione vigente negli altri Paesi aderenti alla convenzione, qualora tale legislazione preveda una maggior tutela a favore dei danneggiati.
CODICE (codice delle assicurazioni private)
Il Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005.
CONDUCENTE ABITUALE
La persona fisica che si trova più frequentemente alla guida del veicolo.
Il Contraente ne dichiara in polizza le generalità.
CONDUCENTE ESCLUSIVO
L’unica persona fisica che guida il veicolo.
Il Contraente ne dichiara in polizza le generalità.
CONSAP
La concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (con Sede in Xxx Xxxx, 00 – 00000 Xxxx – xxx.xxxxxx.xx).
CONTRAENTE
La persona fisica o giuridica, anche diversa dall’Assicurato, che stipula il contratto di assicurazione assumendosene i relativi obblighi, fra i quali è preminente quello di pagare il Premio.
XXXXX XXXXXXX
Danni cagionati dall'azione diretta dell'evento garantito sul veicolo assicurato.
DEGRADO D’USO
Deprezzamento di un bene dovuto ad usura, stato di conservazione o manutenzione, vetustà; in caso di danno parziale il deprezzamento non si applica sul costo della manodopera.
DENUNCIA
Avviso del verificarsi di un Sinistro, comunicato dall’Assicurato all’Assicuratore.
DIRITTO DI SOSPENSIONE
Somma di denaro che il Contraente è tenuto a versare al momento della sospensione del contratto.
DIRITTO DI SOSTITUZIONE
Somma di denaro che il Contraente è tenuto a versare al momento della sostituzione del contratto.
FAMILIARE CONVIVENTE
Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti purché aventi la stessa residenza in base allo stato di famiglia.
FRANCHIGIA
La parte del danno che rimane a carico dell’Assicurato, espressa in cifre.
LEASING
Contratto di locazione in cui il locatore concede il veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.
LIQUIDAZIONE
Procedimento con il quale l’Assicuratore determina l’ammontare dell’indennizzo di un danno a cose o a persone.
LOCATARIO
L’utilizzatore di un veicolo affidatogli in locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta di circolazione.
MASSIMALE
La somma di denaro entro il cui limite DIALOGO Assicurazioni S.p.A. presta la garanzia di Responsabilità Civile.
Nel caso in cui la Polizza riporti tre distinti limiti di risarcimento - un Massimale per sinistro, un Massimale per persona lesa o deceduta ed un Massimale per danni a cose o animali - DIALOGO Assicurazioni S.p.A. non risarcisce somme superiori a quanto previsto nel Massimale per sinistro indipendentemente dal numero delle persone o cose danneggiate.
MORA
Periodo di 15 giorni susseguente la scadenza convenuta per il pagamento del Premio o delle rate di Premio
– successive alla prima rata di Premio stabilita dal contratto - entro il quale l’assicurazione resta valida ed operante anche se non è stato versato il Premio scaduto. E' previsto, all'art. 1901, 2° comma del Codice Civile. Alla luce dell'art. 170 bis del Codice il periodo di Mora si riferisce alle sole rate di premio intermedie.
PERIODO DI ASSICURAZIONE
Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.
PERIODO DI OSSERVAZIONE
Il periodo contrattuale (regolamentato dall’articolo A.3 delle Condizioni di Assicurazione valide per la garanzia di Responsabilità Civile – Periodi di osservazione della sinistrosità) rilevante ai fini dell’applicazione delle regole evolutive.
POLIZZA
La scheda sottoscritta dal Contraente con la quale DIALOGO Assicurazioni S.p.A. presta la garanzia assicurativa.
PREMIO
Somma di denaro dovuta dal Contraente all’Assicuratore, quale corrispettivo dell’obbligazione da questo assunta.
PREMIO NETTO
Nei casi in cui negli articoli che seguono si fa riferimento al rimborso del Premio netto, l’Assicuratore rimborsa il Premio detratti le imposte ed anche, per la garanzia di Responsabilità Civile, il Contributo SSN.
PROPONENTE
Colui che – tramite il numero verde o il sito internet - chiede a DIALOGO Assicurazioni S.p.A. una Proposta di assicurazione che in seguito può restituire sottoscritta per la stipulazione del contratto.
PROPOSTA
Documento riportante gli elementi di identificazione del Rischio da assicurare, le garanzie pattuite ed il relativo Premio, trasmesso da DIALOGO Assicurazioni S.p.A. al Contraente e da lui sottoscritto e restituito alla Società per la stipulazione del contratto.
PROPRIETARIO DEL VEICOLO
Colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
QUATTRORUOTE
Pubblicazione mensile della Editoriale Domus S.p.A.
RESPONSABILITÀ PARITARIA
Ricorre nei casi in cui la responsabilità del Sinistro sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.
RESPONSABILITÀ PRINCIPALE
Nel caso in cui il Sinistro coinvolga due veicoli, ricorre quando la responsabilità prevalente é attribuita ad uno dei conducenti, mentre, per i Sinistri con più di due veicoli coinvolti, ricorre nei casi in cui ad uno dei conducenti sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.
RISCHIO
La probabilità che si verifichi il Sinistro.
SCOPERTO
Parte del danno che rimane a carico dell’Assicurato, espressa in una percentuale dell’importo liquidato per il danno stesso.
SCOPPIO
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
SISTEMA DI NAVIGAZIONE SATELLITARE
Impianto che sfrutta il sistema di comunicazione con i satelliti al fine di individuare la posizione del veicolo ed il tragitto da seguire per raggiungere la meta del viaggio.
SOCIETÀ
DIALOGO Assicurazioni S.p.A., Xxx Xxxxxxxxxx 00/0 – 00000 Xxxxxx, che presta le garanzie stabilite nel contratto.
STABILMENTE INSTALLATO
Sono considerati stabilmente installati gli accessori e gli apparecchi audio-fono-visivi che siano saldamente fissati al veicolo e per il cui smontaggio occorra utilizzare degli utensili. Sono considerati tali anche gli apparecchi audio- fono-visivi con frontalino estraibile.
STATO DI NECESSITÀ
L’essere costretto a compiere un’azione dall’esigenza di preservare sé o altri dal pericolo imminente di un grave danno alla persona.
TARIFFA
L'insieme dei fattori di Xxxxxxx che concorrono a definire il
Premio Rc Auto determinato da DIALOGO Assicurazioni
S.p.A. al momento della stipulazione o del rinnovo esplicito del contratto.
TERZI
Coloro che vengono definiti come tali dall’articolo 129 del Codice.
DEFINIZIONI RELATIVE
ALLA SEZIONE “D”: TUTELA LEGALE
Le definizioni che seguono sono specifiche della sola sezione “D”: Tutela Legale:
Assicurato: Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione;
Europa: Europa Tutela Giudiziaria Compagnia di Assicurazioni S.p.A;
Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso - cioé la controversia - per la quale è prestata l’assicurazione.
Gestione dei Sinistri La gestione dei Sinistri è affidata dalla Società a EUROPA TUTELA GIUDIZIARIA Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale e uffici in Milano – Xxx Xxxxxxxxxx 00/0 - X.X.X. 00000 Telefono 02/64021 Fax 02/00000000.
DEFINIZIONI RELATIVE ALLA SEZIONE “E”: SERVIZIO ASSISTENZA
Le definizioni che seguono sono specifiche della sola
sezione “E”: Servizio Assistenza:
Abitazione: la residenza anagrafica dell’Assicurato. Assicurato: le persone fisiche residenti in Italia, occupanti il Veicolo indicato in Polizza.
Codice prodotto assistenza: il numero indicato in Polizza in corrispondenza della garanzia di Servizio Assistenza che la Struttura Organizzativa può richiedere all’Assicurato per erogare l’Assistenza, quando l’Assicurato stesso non sia stato in grado di fornire le altre indicazioni richieste (esempio: numero della Polizza) o non sia comunque stato possibile identificare l’Assicurato e/o le prestazioni a cui egli ha diritto.
Destinazione: la località, meta del viaggio.
Equipe medica: gruppo di medici reperibili presso la Struttura Organizzativa, 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. Famigliare: il coniuge o il convivente, i discendenti, gli ascendenti e gli affini entro il secondo grado di parentela per l’Assicurato.
Infortunio stradale: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali ed obiettivamente constatabili, intervenute a seguito della circolazione del Veicolo indicato in Polizza.
Luogo dell’assistenza: località ove si trova l’Assicurato, presso la quale la Società è chiamata ad erogare le coperture di Sinistro: ogni evento imprevedibile che renda il Veicolo oggettivamente inutilizzabile o indisponibile.
Società: DIALOGO Assicurazioni S.p.A., Xxx Xxxxxxxxxx 00/0 – 00000 Xxxxxx.
Sinistro: ogni evento imprevedibile che renda il Veicolo oggettivamente inutilizzabile o indisponibile.
Società: DIALOGO Assicurazioni S.p.A., Xxx Xxxxxxxxxx 00/0 – 00000 Xxxxxx.
Struttura Organizzativa: il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione, centralizzato o meno, destinato alla gestione dei Sinistri del ramo assistenza.
Struttura Sanitaria: l’istituto di cura o la clinica di ricovero dotati di attrezzature per il pernottamento di pazienti e/o per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzati all’erogazione di assistenza ospedaliera.
Veicolo: il veicolo identificato in Polizza.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE
ART. 1 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione Infortuni del conducente vale in tutto il mondo.
La valutazione dell’invalidità permanente e la liquidazione dei danni vengono effettuate in Italia, con pagamento degli indennizzi nella valuta corrente.
Per le spese sostenute nei paesi che non hanno adottato come moneta corrente l’Euro, i rimborsi vengono effettuati al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalla quotazione dell’Ufficio Italiano Cambi.
Per le garanzie Servizio Assistenza e Tutela Legale vale quanto stabilito dalle specifiche condizioni di assicurazione.
L’assicurazione di Responsabilità Civile vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati aderenti all’Unione Europea nonché per il territorio della Croazia, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, di Andorra e della Serbia. L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta verde; a questo scopo la Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta verde).
L’assicurazione non vale, tuttavia, per gli Stati le cui sigle internazionali sulla Carta verde siano barrate. La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza.
La Carta verde è valida per lo stesso Periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il Premio o la rata di Premio. Inoltre:
- in occasione delle scadenza intermedie di Premio trova applicazione l'art. 1901 del Codice Civile. La Società risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza delle rate di Premio interessate;
- in caso di scadenze di annualità, la Società risponde anche dei danni che si verifichino fino all'ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualià.
Qualora la Polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del Periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta verde, il Contraente è obbligato a restituire immediatamente quest’ultima alla Società, che eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a Terzi in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.
Resta fermo quanto disposto all’art. A.1 e all’art. A.2 delle Condizioni di assicurazione valide per la garanzia di Responsabilità Civile.
L’assicurazione prestata dalle altre garanzie vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell’Unione Europea e degli altri Stati che aderiscono al sistema della Carta verde.
ART. 2 – DETERMINAZIONE DEL PREMIO – COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE
Il Premio è determinato in base ai dati dichiarati dal Contraente in sede di preventivazione e recepiti nella Polizza con riferimento al veicolo ed al suo utilizzo, al Proprietario dello stesso (o al Locatario nel caso di contratti di leasing), al Contraente, al Conducente abituale o esclusivo ed agli altri soggetti eventualmente indicati nella Polizza stessa, nonché, nel caso di assicurazione di Responsabilità Civile, in base ai dati contenuti nell'ultima Attestazione conseguita in corso di validità.
a) COMUNICAZIONI ALL’ATTO DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Se il Contraente rende dichiarazioni e/o invia documenti che risultano inesatti o non veritieri:
- prima della stipulazione del contratto, la Società non procede all’emissione del contratto stesso e restituisce al Contraente il Premio eventualmente versato;
- dopo la stipulazione del contratto, la Società applica gli art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, informando il Contraente dell’annullamento del contratto in caso di applicazione dell’art. 1892 del Codice Civile oppure del recesso dal medesimo in caso di applicazione dell’art. 1893 del Codice Civile; il Contraente deve restituire alla Società con raccomandata A.R. gli originali della Polizza, del certificato di assicurazione, del contrassegno e della Carta verde in suo possesso entro 15 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.
Per l’ assicurazione di Responsabilità Civile inoltre la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a Xxxxx:
- per l’ intera somma, in caso di applicazione dell’art. 1892 del Codice Civile;
- in proporzione della differenza fra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, in caso di applicazione dell’art. 1893 del Codice Civile.
b) COMUNICAZIONI IN CASO DI VARIAZIONE IN CORSO DI CONTRATTO
Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente alla Società ogni variazione intervenuta in corso di contratto dei dati dichiarati in sede di preventivazione e recepiti nella Polizza, ivi compresa la variazione della residenza del Contraente e/o del Proprietario del veicolo (nel caso dei contratti di leasing, il Locatario); in assenza di tale comunicazione si applica l’art.1898 del Codice Civile.
Se il Contraente rende dichiarazioni e/o invia documenti che risultano inesatti o non veritieri si applicano le disposizioni di cui al punto a).
ART. 3 – MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Premessa
Laddove di seguito si fa riferimento a “telefono cellulare” e “e-mail” si intendono i dati forniti dal Proponente in fase di preventivazione.
a) ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA
La Proposta viene elaborata sulla base delle dichiarazioni rese dal Proponente/Contraente (di seguito Contraente) con riserva da parte della Società di effettuare verifiche preventive; tali dichiarazioni vengono fornite tramite il numero verde dedicato (800.066.800) o tramite la funzione di preventivazione presente sul sito internet della Società (xxx.xxxxxxx.xx). La Proposta sarà inviata esclusivamente al Contraente con le modalità da quest’ultimo richieste.
b) VERIFICA DEI DATI
Se il Contraente rileva inesattezze e/o omissioni nei dati riportati nella Proposta, deve segnalarle al Numero verde 800.066.800 prima di effettuare il pagamento. A seguito di tale segnalazione, la Società invia al Contraente una nuova Proposta. Il Contraente può aderirvi pagando il Premio richiesto oppure rifiutarla: in questo caso può chiedere alla Società il rimborso del Premio eventualmente pagato.
c) PAGAMENTO DEL PREMIO
Il Premio può essere corrisposto con bonifico bancario, o carta di credito. Le modalità di pagamento saranno comunicate al Contraente con la lettera di accompagnamento della Proposta.
Nel caso in cui sia previsto il frazionamento del Premio, le rate successive alla prima devono essere pagate alle previste scadenze con le modalità comunicate al Contraente con la lettera di accompagnamento della Proposta e/o con la lettera dell’avviso di scadenza.
Nel caso in cui il Contraente abbia corrisposto il Premio con addebito su carta di credito, la Società si riserva la facoltà di effettuare su quest’ultima l’accredito degli eventuali importi che al Contraente dovessero essere restituiti in virtù dell’esercizio del diritto di recesso (Art. 5 – Diritto di recesso) ovvero rimborsati per effetto:
- della verifica dei dati [Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto, lettera b)]
- delle variazioni intervenute in corso di contratto (Art. 8 – Variazioni in corso di contratto)
- della sostituzione con altro veicolo [Art. 9- Trasferimento della proprietà, lettera
a) Sostituzione con altro veicolo, Art. 11
- Cessazione di Rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo, lettera a) Sostituzione con altro veicolo].
d) INVIO DEI DOCUMENTI
Il Contraente deve inviare alla Società i documenti
richiesti nella lettera di accompagnamento della Proposta. In mancanza di uno dei documenti richiesti il contratto non può essere concluso, salvo quanto disposto in tema di Attestazione dalle Condizioni speciali relative alla garanzia di Responsabilità Civile.
I documenti inviati verranno presi in gestione nel tempo massimo di un giorno non festivo successivo all’invio; la Società valuterà tale documentazione e, in caso di documentazione insufficiente o incongruente, invierà un messaggio sul telefono cellulare o una e-mail per richiedere l’integrazione della documentazione. La Società si riserva la facoltà di richiedere la spedizione a mezzo posta di quanto eventualmente anticipato per via telematica o di altra eventuale documentazione.
e) EMISSIONE DEL CONTRATTO
Al ricevimento della documentazione completa e corretta, la Società provvede ad emettere il contratto ed informa di ciò il Contraente mediante l’invio di un messaggio sul telefono cellulare o di una e-mail. Contestualmente all’emissione del contratto la Società fornisce a mezzo telefax o e-mail una dichiarazione attestante l’assolvimento dell’obbligo di assicurazione in attesa del ricevimento dei documenti originali inviati a mezzo posta prioritaria.
f) PERIZIA PREVENTIVA
Prima della conclusione del contratto la Società si riserva il diritto, a sue spese, di sottoporre il veicolo da assicurare a perizia tecnica da parte di un suo incaricato.
ART. 4 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Prima di firmare il contratto, il Contraente deve verificare l’esattezza e la completezza dei dati riportati nella Polizza:
a) Se il Contraente rileva inesattezze e/o omissioni, deve segnalarle immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dalla data di decorrenza del contratto alla Società; in questo caso la Società invierà al Contraente una nuova Proposta con eventuale conguaglio del Premio e quindi procederà alla sostituzione del contratto. Il Contraente deve provvedere al pagamento dell’eventuale integrazione di Premio entro 15 giorni dalla data della richiesta; in alternativa può comunicare alla Società con raccomandata A.R. il proprio recesso dal contratto restituendo gli originali della Polizza, del certificato di assicurazione, del contrassegno e della Carta verde in suo possesso e la Società, entro 30 giorni da tale comunicazione, provvederà per la garanzia di Responsabilità Civile all’integrale restituzione del Premio netto pagato ovvero alla restituzione del Premio netto pagato e non usufruito nel caso in cui si sia verificato l'evento assicurato e per le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile alla restituzione del Premio netto pagato e non goduto. Nel caso di assicurazione di Responsabilità Civile, in mancanza di pagamento dell’integrazione del Premio o di recesso dal contratto, la Società in caso di Sinistro eserciterà il diritto di rivalsa previsto dall’ art. 2 - Esclusioni e rivalsa delle Condizioni di assicurazione valide per la garanzia stessa.
b) Se il Contraente non rileva errori e/o omissioni, entro 15 giorni dalla data di decorrenza del contratto deve restituire alla Società l’originale della Polizza di sua spettanza, completato con tutte le firme richieste.
ART. 5 – DIRITTO DI RECESSO
Il Contraente può recedere dall’assicurazione entro il 14° giorno dalla data di decorrenza della Polizza dandone comunicazione alla Società con raccomandata A.R., con la quale inoltre deve restituire in originale la Polizza, il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta verde. In questo caso la Società entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del recesso e dei documenti sopraindicati, rimborsa al Contraente:
- con riferimento alla garanzia di Responsabilità civile l'intero Premio netto versato ovvero, nell'ipotesi in cui si sia verificato l'evento assicurato, il Premio netto pagato e non ususfruito
- con riferimento alle garanzie diverse dalla Responsabilità civile eventualmente prestate dal contratto, il Premio netto pagato e non usufruito.
La Società a seguito della risoluzione del contratto rilascia l’appendice per diritto di recesso.
ART. 6 – DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO
Le garanzie sono operanti dalla data di decorrenza indicata nel contratto a condizione che il Premio sia stato pagato, altrimenti sono operanti dalla data di pagamento del Premio qualora essa sia successiva.
Il Contraente ha la facoltà di stabilire una data di
decorrenza del contratto successiva a quella del giorno del pagamento del Premio.
La durata del contratto è annuale o, su richiesta dell'Assicurato, di un anno più frazione e si risolve automaticamente alla sua scadenza senza alcun obbligo di disdetta. Le relative garanzie saranno operanti fino all'ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità.
ART. 7 – PROPOSTA DI XXXXXXX
La Società si riserva la facoltà di inviare al Contraente, prima della scadenza del contratto, una Proposta di rinnovo che il Contraente stesso è libero di accettare o meno. Nel caso in cui il Contraente intenda accettare la Proposta di rinnovo valgono le disposizioni di cui all’art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto e dell’art. 4 – Conclusione del contratto.
La Proposta di rinnovo verrà elaborata per la medesima durata del contratto oggetto di rinnovo e con applicazione:
- delle Condizioni Contrattuali della Società in vigore al momento del rinnovo
- delle condizioni di Premio previste dalla Società al momento del rinnovo
- con riferimento alla garanzia di Responsabilità Civile, della classe di merito risultante dalla formula tariffaria e dall’eventuale Condizione speciale richiamata nella Proposta di rinnovo.
ART. 8 – VARIAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO
Valgono le disposizioni di cui all'art. 2 - Determinazione del Premio - Comunicazioni del Contraente, lettera b) Comunicazioni in caso di variazione in corso di contratto. Valgono le disposizioni di cui all’art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto.
Valgono altresì le disposizioni di cui all’art. 4 - Conclusione del contratto.
ART. 9 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO
Il Contraente è tenuto a comunicare alla Società l’eventuale trasferimento di proprietà del veicolo, fornendone idonea documentazione.
In questi casi viene adottata una delle seguenti soluzioni:
a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO
- GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE
Nel caso della garanzia di Responsabilità Civile l’alienante, previa distruzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e della Carta verde relativi al veicolo alienato, può chiedere che il contratto sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà: in questo caso la Società procede all’eventuale conguaglio del Premio dell’annualità in corso sulla base della Tariffa in vigore sul contratto sostituito; la formula tariffaria e l’eventuale Condizione speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituente purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo assicurato.
Le disposizioni del capoverso precedente si applicano anche nel caso in cui vi sia una documentata consegna del veicolo in conto vendita; tale documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.
Nel caso in cui il Contraente non provveda alla distruzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e della Carta verde relativi al veicolo alienato, la Società eserciterà il diritto di rivalsa per l’intera somma che abbia dovuto pagare a Terzi per i Sinistri causati dal veicolo alienato successivamente alla data di sostituzione del contratto.
- GARANZIE RISCHI DIVERSI
L’alienante può chiedere che il contratto relativo al veicolo alienato o consegnato in conto vendita sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà; la Società si riserva la facoltà di accettare tale richiesta:
- Se la Società accetta la richiesta e ne consegue un aumento di Premio, procede al conguaglio dello stesso. Il Contraente che non intende accettare il nuovo Premio può comunicare alla Società con raccomandata A.R. il proprio recesso dall’assicurazione, restituendo alla Società gli originali della Polizza, del certificato di assicurazione, del contrassegno e della Carta verde in suo possesso e la Società, entro 15 giorni da tale comunicazione, provvede alla restituzione del Premio netto pagato e non goduto.
- Se la Società non accetta la richiesta, recede dall’assicurazione: il contratto si intende risolto dal giorno dell’invio della comunicazione di recesso al Contraente e la Società gli rimborsa la parte di Premio netto pagata e non goduta.
In caso di consegna del veicolo in conto vendita, la relativa documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.
b) CESSIONE DEL CONTRATTO
Se il contratto relativo al veicolo alienato viene ceduto all’acquirente, il cedente deve darne comunicazione alla Società, restituendole con raccomandata A.R. il certificato di assicurazione e la Carta verde relativi al veicolo alienato e fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio dei nuovi documenti assicurativi.
Il cedente resta tenuto al pagamento dei Premi successivi fino al momento di detta comunicazione. Il contratto ceduto si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta. La garanzie è operante fino all'ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità.
Per l’assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto: la Società pertanto non rilascerà l’Attestazione.
c) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Se non si verifica quanto indicato alle precedenti lettere
a) e b) il contratto si risolve. In tal caso il Contraente deve darne comunicazione alla Società con raccomandata A.R., restituendole contestualmente il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta verde in originale.
La Società in questo caso rimborsa al Contraente la parte di Premio netto corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia residua dal giorno dell’invio della summenzionata comunicazione contenente la restituzione degli originali dei predetti documenti. Farà fede il timbro postale di invio della raccomandata A.R. Per i contratti con frazionamento del Premio la Società rinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.
Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia il trasferimento di proprietà del veicolo, il Premio netto corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione.
Le disposizioni del presente punto si applicano anche nel caso di documentata consegna del veicolo in conto vendita, purché seguita da trasferimento di proprietà del veicolo stesso; in tal caso il Contraente deve darne comunicazione alla Società con raccomandata A.R., restituendole contestualmente il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta verde in originale. La Società in questo caso rimborsa al Contraente la parte di Premio netto corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia residua dal giorno in cui riceve la comunicazione (o in caso di contratto sospeso dal momento della sospensione) contenente la restituzione degli originali dei predetti documenti. Farà fede il timbro postale di invio della raccomandata A.R..
ART. 10 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO
La sospensione in corso di contratto può essere chiesta solo congiuntamente per tutte le garanzie previste dal contratto stesso e a condizione che il Contraente, ove non vi abbia già provveduto, invii tutti i documenti richiesti dalla Società al momento della stipulazione del contratto (Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto) e restituisca alla stessa l’originale di polizza di spettanza di quest’ultima completo di tutte le firme (Art. 4 – Conclusione del contratto).
Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto, è tenuto a comunicarlo per iscritto con raccomandata A.R. alla Società restituendole il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta verde in originale.
La sospensione decorre dalle ore 24 del giorno di spedizione della raccomandata; la Società rilascia un’appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente.
Decorsi 360 giorni dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia il contratto si risolve: qualora entro 12 mesi da tale data si abbia il trasferimento di proprietà, la consegna in conto vendita (seguita da documentato trasferimento di proprietà), la distruzione, la demolizione o l’esportazione definitiva del veicolo, il Premio netto corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione.
Al momento della sospensione il Contraente è
tenuto alla corresponsione di un Diritto di Sospensione pari ad € 30,00 al lordo delle imposte e/o oneri di Legge; il predetto importo rimane comunque acquisito dalla Società.
La sospensione è consentita per un massimo di due volte nel periodo di validità del contratto.
ESCLUSIONI
Non è consentita la sospensione nei seguenti casi:
- furto del veicolo;
- per i contratti ceduti all’acquirente del veicolo venduto.
RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO
La riattivazione del contratto deve essere chiesta alla Società; all’atto della riattivazione il Premio viene determinato dalla Società sulla base della Tariffa in vigore sul contratto sospeso.
La riattivazione è possibile sia sullo stesso veicolo che su di un altro veicolo, purché, in quest’ultimo caso:
- il precedente veicolo sia stato alienato, consegnato in conto vendita, demolito, distrutto od esportato definitivamente;
- il Proprietario assicurato (nel caso dei contratti di
leasing, il Locatario) sia lo stesso.
Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.
Per la garanzia di Responsabilità Civile la formula tariffaria e l’eventuale Condizione speciale in corso sul contratto sospeso sono confermate all’atto della riattivazione purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo assicurato.
Per le garanzie Rischi Diversi, quando la riattivazione avviene su di un altro veicolo, la Società si riserva la facoltà di accettare tale richiesta comunicando al Contraente le relative condizioni di Premio.
Riattivazione dopo un periodo di sospensione inferiore a 30 giorni
Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 30 giorni le scadenze delle eventuali rate e dell’annualità del contratto sospeso non vengono modificate ed il Premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione rimane acquisito alla Società; il Periodo di osservazione non subisce interruzioni.
Riattivazione dopo un periodo di sospensione pari o superiore a 30 giorni
Qualora la sospensione abbia avuto una durata pari o superiore a 30 giorni, sia le scadenze delle eventuali rate intermedie che la scadenza annuale del contratto vengono prorogate per un periodo uguale a quello della sospensione; sul Premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto si imputa, a favore del Contraente, il Premio pagato e non goduto.
Il Periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia.
La Società tuttavia tiene conto, ai fini dell’applicazione delle maggiorazioni di Premio e delle regole evolutive previste dalle Condizioni speciali, dei Sinistri eventualmente liquidati durante la sospensione.
ART. 00 - XXXXXXXXXX XX XXXXXXX
PER DISTRUZIONE O DEMOLIZIONE
OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO
Nel caso di cessazione di Xxxxxxx a causa di distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato, il Contraente deve darne comunicazione con raccomandata A.R. alla Società restituendole il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta verde in originale relativi al veicolo stesso.
Il Contraente deve inoltre trasmettere alla Società:
- in caso di distruzione od esportazione definitiva del veicolo, la documentazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione;
- in caso di demolizione, copia del certificato attestante l’avvenuta consegna del veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore.
Il Contraente può scegliere una delle seguenti soluzioni a condizione che, ove non vi abbia già provveduto, invii tutti i documenti richiesti dalla Società al momento della stipulazione del contratto (Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto) e restituisca alla stessa l’originale di polizza di spettanza di quest’ultima completo di tutte le firme (Art. 4 – Conclusione del contratto).
a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO
Il contratto viene reso valido per un altro veicolo appartenente al Proprietario del veicolo distrutto, demolito od esportato.
La Società procede all’eventuale conguaglio del Premio dell’annualità in corso sulla base della Tariffa in vigore sul contratto sostituito.
Per la garanzia di Responsabilità Civile la formula tariffaria e l’eventuale Condizione speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituente purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo assicurato.
Per le garanzie Xxxxxx Diversi la Società si riserva la facoltà di accettare tale richiesta comunicando al Contraente le relative condizioni di Premio.
b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto si risolve e la Società rimborsa al Contraente la parte di Premio netto corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia residua dal giorno dell’invio della summenzionata comunicazione contenente la restituzione degli originali dei predetti documenti.
Farà fede il timbro postale di invio della raccomandata A.R.
Qualora certificato di assicurazione/contrassegno/Carta verde siano andati distrutti con il veicolo, ai fini della quantificazione del rimborso si considerano i giorni di garanzia residua dalla data di restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione.
Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia la distruzione, la demolizione o l’esportazione definitiva del veicolo, il Premio netto corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia residua dalla data della sospensione.
ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FURTO, RAPINA O APPROPRIAZIONE INDEB- ITA DEL VEICOLO
Ai sensi del Codice in caso di furto, rapina o appropriazione indebita, del veicolo il contratto si risolve a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità di pubblica sicurezza e la Società rimborsa al Contraente la parte di Premio netto corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia residua.
In ogni caso il Premio relativo alle garanzie Rischi Diversi eventualmente interessate dal Sinistro è dovuto per l’intero Periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione.
Il Contraente deve dare notizia del furto telefonicamente al Call Center Sinistri – Numero verde 800.182.503 e deve inviare alla Società con raccomandata A.R. copia della denuncia di furto presentata all’Autorità competente, restituendo, se ancora in suo possesso, il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde.
Nel caso in cui il contratto sia sospeso il Premio netto corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione.
ART. 13 – SOSTITUZIONE DELLA POLIZZA
Il Contraente è tenuto alla corresponsione di un Diritto di Sostituzione pari a € 10,00 al lordo delle imposte e/o oneri di Legge in tutti i casi di sostituzione della Polizza; il predetto importo rimane comunque acquisito dalla Società.
Il Diritto di Sostituzione non è dovuto se la sostituzione della Polizza derivi da:
- trasferimento della proprietà del veicolo sostituito;
- errore non imputabile al Contraente;
- riattivazione del contratto sospeso sia sullo stesso che su un veicolo diverso;
- inesattezze e/o omissioni rilevate dal Contraente ai sensi dell’art. 4 - Conclusione del contratto, lettera a).
ART. 14 – DENUNCIA DEI SINISTRI
ART. 14.1 – GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE – RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 149 E 150 DEL CODICE
L’Assicurato deve dare avviso del Sinistro entro tre giorni lavorativi da quello in cui esso si è verificato o ne è venuto a conoscenza, telefonando al Numero Verde 000.000.000 del Call Center Sinistri e fornendo tutte le informazioni in merito alle modalità di accadimento del medesimo.
Successivamente, l’Assicurato deve spedire con raccomandata A.R. al centro di liquidazione incaricato dalla Società di trattare il danno la Denuncia del Sinistro da lui sottoscritta e redatta secondo le indicazioni fornite dal Call Center Sinistri.
La Denuncia deve essere redatta sul modulo “Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di Sinistro” fornito dalla Società, conforme a quello approvato con Regolamento ISVAP n° 13 del 6/2/2008.
La Denuncia deve in ogni caso contenere
l’indicazione di tutti i dati relativi alla Polizza ed al Sinistro e ad essa devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro stesso.
Il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di presentazione della Denuncia del Sinistro come sopra indicati può comportare per la Società gravi pregiudizi economici e per questo la stessa si riserva ogni azione per il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla mancata, tardiva o incompleta Denuncia del Sinistro, ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.
Qualora trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice la richiesta di risarcimento è presentata con lettera raccomandata - con avviso di ricevimento o con consegna a mano- telegramma o fax. È esclusa la presentazione in via telematica.
ART. 14.2 – GARANZIE RISCHI DIVERSI
Per le richieste di assistenza vale quanto stabilito dalle condizioni di assicurazione relative alla garanzia Servizio Assistenza. Per tutte le altre garanzie l’Assicurato deve dare avviso del Sinistro entro tre giorni lavorativi da quello in cui esso si è verificato o ne è venuto a conoscenza, telefonando al Numero Verde 000.000.000 del Call Center Sinistri e fornendo tutte le informazioni in merito alle modalità di accadimento del medesimo. Successivamente, l’Assicurato deve spedire con raccomandata A.R. al centro di Liquidazione incaricato dalla Società di trattare il danno la Denuncia del Sinistro da lui sottoscritta e redatta secondo le indicazioni fornite dal Call Center Sinistri.
La Denuncia deve in ogni caso contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla Polizza ed al Sinistro. Ad essa devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro stesso. La Denuncia dell’infortunio con l’indicazione del luogo, giorno e ora dell’ evento e delle cause, corredata del certificato medico, deve essere inviata al centro di Liquidazione incaricato dalla Società di trattare il danno entro 10 giorni dall’infortunio o dal momento in cui il Contraente, l’Assicurato od i suoi Beneficiari ne abbiano avuto la possibilità.
ART. 15 – COMPETENZA TERRITORIALE
Per le controversie nascenti dal presente contratto e riguardanti un consumatore, così come definito dall’articolo 3 del Decreto Legislativo 6/9/2005 n° 206 (Codice al Consumo), è competente esclusivamente l’Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio.
Negli altri casi è competente, a scelta della parte attrice, l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del convenuto ovvero quella ove ha sede legale la Società.
ART. 16 – IMPOSTE E TASSE
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per Xxxxx, presenti e futuri, relativi al Premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
ART. 17 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
ART. 18 – CLAUSOLE DI VINCOLO
(Valide per la garanzia di Responsabilità Civile e per le garanzie Rischi Diversi, se prestate)
Clausola valida per veicoli locati in “Leasing”
1) Pagamento del Premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di leasing. La Polizza è vincolata, fino alla data – in essa indicata - di scadenza del vincolo, a favore dell’Ente Vincolatario che é intestatario del veicolo concesso in leasing al Contraente; pertanto la Società si impegna nei confronti dell’Ente Vincolatario stesso:
a) a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell’Ente Vincolatario;
b) a comunicare all’Ente Vincolatario ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in Polizza entro 15 giorni dal ricevimento della relativa Denuncia;
c) a comunicare all’Ente Vincolatario con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento delle rate intermedie scadute, nonché l'eventuale mancato rinnovo esplicito del contratto alla scadenza annuale.
In caso di Xxxxxxxx che cagioni danni al veicolo assicurato riconducibili alle garanzie prestate - e nel caso della Responsabilità civile rientrante nella procedura di Indennizzo Diretto prevista dagli artt. 149 e 150 del Codice - l’indennizzo verrà corrisposto all’Ente
Vincolatario nella sua qualità di Proprietario di detto veicolo, e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.
Fino alla data di scadenza del vincolo indicata in Polizza il Contraente potrà avvalersi della facoltà di sospendere il contratto, prevista dalle Condizioni che regolano l’assicurazione, solo con il consenso scritto dell’Ente Vincolatario.
Clausola valida per veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell’Ente finanziatore
2) Pagamento del Premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale La Polizza é vincolata, fino alla data – in essa indicata
- di scadenza del vincolo, a favore dell’Ente Vincolatario e pertanto la Società si obbliga, per la durata della Polizza stessa:
a) a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso scritto dell’Ente Vincolatario;
b) a comunicare all’Ente Vincolatario ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in Polizza entro 15 giorni dal ricevimento della relativa Denuncia;
c) a comunicare all’Ente Vincolatario con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento delle rate intermedie scadute, nonché l'eventuale mancato rinnovo esplicito del contratto alla scadenza annuale
d) a non pagare, in caso di Sinistro che cagioni danni al veicolo assicurato riconducibili alle garanzie prestate - e nel caso di responsabilità civile rientrante nella procedura e nella disciplina di risarcimento diretto prevista dagli artt. 149 e 150 del Codice - l’indennizzo senza il consenso scritto dell’Ente Vincolatario e, fino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest’ultimo l’indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio l’Ente Vincolatario é fin d’ora autorizzato dal Contraente.
Fino alla data di scadenza del vincolo indicata in Polizza il Contraente potrà avvalersi della facoltà di sospendere il contratto, prevista dalle Condizioni che regolano l’assicurazione, solo con il consenso scritto dell’Ente Vincolatario.
SEZIONE “A”: CONDIZIONI
DI ASSICURAZIONE VALIDE PER
LA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE
ART. A.1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società assicura, in conformità alle norme del Codice, i Rischi della Responsabilità Civile per i quali é obbligatoria l’assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti nel contratto, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.
L’assicurazione copre anche:
1. la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private escluse le Aree aeroportuali. Ai fini della presente estensione di garanzia la sosta del veicolo non é equiparata alla circolazione;
2. la responsabilità civile per danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita sul veicolo e di discesa dallo stesso, effettuate con l’ausilio di mezzi meccanici;
3. la responsabilità civile dei trasportati sul veicolo indicato in Polizza per i danni involontariamente cagionati a Xxxxx non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del veicolo Assicurato;
4. la responsabilità per i danni causati dal traino di “carrelli appendice” a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
5. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del veicolo;
6. fino alla concorrenza di € 258.228 per Sinistro, i danni cagionati da Sinistro indennizzabile in base alla garanzia “Incendio” a:
- persone e cose, quando il Veicolo non si trovi in circolazione ai sensi della Legge;
- locale usato dal Proprietario del veicolo come autorimessa e da lui condotto a titolo di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà.
L’assicurazione non copre i danni:
a) subiti dal coniuge, dai figli, dai genitori dell’Assicurato nonché, se con lui convivente, da qualsiasi altro parente o affine;
b) subiti dai soci a responsabilità illimitata, dagli
amministratori, nonché dalle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente capoverso, se l’Assicurato non é persona fi sica;
c) subiti dai dipendenti in occasione di lavoro o di servizio;
d) a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, ad eccezione del locale indicato nell’oggetto dell’assicurazione;
e) da inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
7. PER GLI AUTOVEICOLI CHE RISULTINO ADIBITI A SCUOLA GUIDA IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE:
la responsabilità dell’istruttore. Inoltre sono considerati Xxxxx l’esaminatore, l’allievo conducente anche quando é alla guida, tranne che durante l’effettuazione dell’esame, e l’istruttore soltanto durante l’esame dell’allievo conducente;
8. PER AUTOTASSAMETRI E AUTOVETTURE DATE A NOLEGGIO CON CONDUCENTE O AD USO PUBBLICO:
la responsabilità del Contraente, del conducente e del Proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai Terzi trasportati, esclusi denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali, documenti e biglietti di viaggio nonché bauli, xxxxxxx, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o da smarrimento.
Sono comunque comprese, fino alla concorrenza di
€ 300 per Sinistro, le spese sostenute per riparare i danni all’interno del veicolo indicato in Polizza determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti della circolazione.
Il trasporto deve essere comprovato da idonea dichiarazione rilasciata dal posto di soccorso, dal medico intervenuto o dall’Autorità competente e le spese sostenute devono essere certificate da regolare fattura.
La Società inoltre assicura, sulla base delle “Condizioni Aggiuntive” riportate nelle pagine successive, i Xxxxxx non compresi nell’assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano state espressamente richiamate in Polizza.
In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1, 3, 6, 7 e 8 i massimali convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle “Condizioni Aggiuntive” e delle sopra richiamate estensioni.
L’assicurazione non comprende i Rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive di cui all’articolo 124 del Codice, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara.
ART. A.2 - ESCLUSIONI E RIVALSA
L’assicurazione non é operante:
a) se il conducente non é abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
b) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi é una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo;
d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o se il veicolo non sia guidato dal Proprietario (o Locatario nel caso di locazione in leasing), da un suo dipendente o da un collaboratore occasionale purché in quest’ ultimo caso il rapporto di collaborazione possa essere provato per iscritto;
e) per i danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non é effettuato in conformità alle indicazioni della carta di circolazione od alle disposizioni vigenti;
f) in caso di dolo del conducente;
g) se il conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
h) ai sensi degli artt. 1892 –1893 - 1894 del Codice Civile, in caso di dichiarazioni inesatte o
reticenze del Contraente o dell’ Assicurato;
i) ai sensi dell’ art. 1898 del Codice Civile, in caso di omessa comunicazione da parte del Contraente o dell’Assicurato di mutamenti che abbiano aggravato il Rischio.
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art.144 del Codice, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.
La Società rinuncia comunque ad esercitare il diritto di rivalsa se al momento del Sinistro:
- il conducente non é ancora abilitato alla guida, ma é provato il superamento dell’esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata;
- il conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo indicato in Polizza, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del Sinistro stesso.
È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del veicolo.
ART. A.3 – PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ
Ai fini dell’applicazione delle maggiorazioni di Premio previste in presenza di Sinistri e delle regole evolutive ove previste dalle Condizioni speciali, sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:
1° periodo: inizia dal giorno di decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa;
periodi successivi: in caso di permanenza presso lo stesso assicuratore, iniziano sessanta giorni prima della decorrenza contrattuale e terminano sessanta giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa.
ART. A.4 – GESTIONE DELLE VERTENZE
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.
Ha altresì facoltà di provvedere alla difesa dell’Assicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazione dei danneggiati. La Società non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.
L’Assicurato é tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi vigenti lo prevedano o qualora la Società lo richieda espressamente.
ART. A.5 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO
La Società rilascia al Contraente almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto un’Attestazione contenente:
- la denominazione dell’Impresa di assicurazione;
- il nome del Contraente, se persona fisica, o la denominazione della ditta oppure la denominazione sociale se persona giuridica;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la formula tariffaria in base alla quale é stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del contratto per il quale l’Attestazione viene rilasciata;
- i dati della targa di riconoscimento e, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio o del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto é stato stipulato;
- il numero dei Sinistri pagati con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi cinque anni con la specificazione della tipologia di danno liquidato;
- il numero e gli importi delle Franchigie formalmente richieste all’Assicurato e da questi non corrisposte;
- la firma dell’ Assicuratore.
Nel caso di stipula di Xxxxxxx ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 134, comma 4-bis, del Codice, l’Attestazione contiene l’indicazione di tale circostanza. Tale indicazione viene mantenuta anche nelle Attestazioni successive alla prima. Nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole Bonus/Malus che prevedano, alla scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del Premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di Sinistri nel corso del Periodo di osservazione vengono indicati:
- la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l’annualità successiva;
- la classe di merito di assegnazione del contratto
per l’annualità successiva determinata secondo le indicazioni contenute nel Regolamento ISVAP n° 4 del 9 agosto 2006 (Classe di Conversione Universale o CU);
- i Sinistri pagati con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria nel Periodo di osservazione considerato con la relativa percentuale di responsabilità.
È legittimato al ritiro dell’Attestazione oltre al Contraente anche il Proprietario (o il Locatario nel caso dei contratti di leasing o l’acquirente con patto di riservato dominio o l’usufruttuario) del veicolo, se persona diversa dal Contraente.
In caso di risoluzione del contratto per furto, esportazione definitiva all’estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del veicolo la Società rilascia al Contraente l’Attestazione relativa all’annualità in corso qualora il Periodo di osservazione risulti concluso.
La Società non rilascia l’Attestazione nel caso di:
• sospensione della garanzia nel corso del
contratto;
• contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad
un anno;
• contratti annullati o risoluti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, fatto salvo quanto sopra previsto per i casi di furto, esportazione definitiva all’estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del veicolo;
• cessione del contratto per trasferimento della proprietà del veicolo assicurato.
Validità dell’Attestazione
Il periodo di validità dell’Attestazione é pari a dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del contratto.
La validità dell’Attestazione é posticipata fino ad un massimo di cinque anni dalla scadenza del contratto a cui si riferisce a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto.
In caso di Xxxxxxx sospesa la validità dell’ultima Attestazione conseguita é posticipata fino ad un massimo di cinque anni dalla scadenza del contratto a cui si riferisce a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di sospensione di tale contratto.
Qualora il veicolo indicato nell’Attestazione sia stato oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all’estero, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà la validità dell’Attestazione stessa é pari ad un massimo di cinque anni dalla data di scadenza del contratto per il quale quest’ultima é stata rilasciata.
In ogni caso qualora siano decorsi più di cinque anni l’Attestazione non é più valida.
ART. A.6 – SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE E DEL CONTRASSEGNO - DUPLICATO DI POLIZZA
Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato di assicurazione o del contrassegno, il Contraente deve darne comunicazione alla Società provvedendo alla restituzione con raccomandata A.R. di quelli da sostituire e provvedendo all’ eventuale conguaglio del Premio.
Nel caso in cui il certificato di assicurazione o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, la Società rilascia un duplicato su richiesta scritta del Contraente ed a sue spese e previa presentazione e restituzione dell'originale.
Se la perdita del certificato di assicurazione o del contrassegno sia dovuta a sottrazione, distruzione o a smarrimento il Contraente deve inviare alla Società la copia della denuncia di furto o di smarrimento presentata alla competente Autorità.
Ai sensi dell’articolo 1888 del Codice Civile, la Società rilascia un duplicato o una copia della Polizza su richiesta ed a spese del Contraente e previa presentazione e restituzione dell'originale.
Se la perdita della polizza sia dovuta a sottrazione, distruzione od a smarrimento, il Contraente deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità.
ART. A.7 – CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER LA COPERTURA DI RISCHI NON COMPRESI NELL’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE
(Valide solo se espressamente richiamate nella
scheda di Polizza)
B) Bonus protetto
Per i contratti che assicurano un’autovettura o un autotassametro, la Società non terrà conto alla scadenza annuale successiva alla stipulazione del contratto del primo Sinistro con Responsabilità principale che farebbe scattare il malus per il quale la Società ha effettuato un pagamento. In presenza di soli Sinistri con Responsabilità paritaria la Società non terrà conto di quello che, in seguito al cumulo delle relative responsabilità, determinerebbe il primo scatto di malus.
La classe di merito CU verrà invece regolarmente evoluta. La Società si riserva la facoltà di prestare la garanzia ed in ogni caso a condizione che:
- la classe di merito di assegnazione CU sia compresa tra la 1 e la 13;
- non risultino sinistri nella tabella di sinistrosità pregressa nell’annualità in corso e nelle ultime cinque annualità. Le sigle NA (non assicurato) o ND (non disponibile) equivalgono a 0 sinistri.
K) Rinuncia alla rivalsa per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope
La Società, a parziale deroga dell’articolo A.2 - Esclusioni e rivalsa, rinuncia al diritto di rivalsa nel caso di Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
La Società si riserva la facoltà di prestare la garanzia ed in ogni caso a condizione che:
- la classe di merito di assegnazione CU sia compresa tra la 1 e la 13;
- non risultino sinistri nella tabella di sinistrosità pregressa; le sigle NA (non assicurato) o ND (non disponibile) equivalgono a 0 sinistri;
- l’età del Contraente o del Proprietario ovvero del conducente sia superiore a 25 anni;
- non sia richiamata la Condizione Aggiuntiva “X”
– Conducente esclusivo.
M) Responsabilità civile per fatto dei figli minori
La Società assicura, fino alla concorrenza per capitali, interessi e spese di € 775.000 per Sinistro, la responsabilità civile ai sensi dell’articolo 2048, 1° comma, del Codice Civile, derivante all’Assicurato dalla circolazione del veicolo indicato in Polizza per i danni involontariamente cagionati a terzi da fatto illecito commesso da:
- figli minori non emancipati;
- persone soggette a tutela dell’Assicurato stesso e con lui conviventi.
La garanzia opera a condizione che la circolazione avvenga contro la volontà dell’Assicurato.
La garanzia é prestata in base alle Condizioni di Assicurazione previste dalla Società per la Responsabilità Civile obbligatoria.
X) Conducente esclusivo
Il Contraente dichiara che il veicolo viene guidato unicamente dalla persona indicata in Polizza come Conducente esclusivo. Qualora al momento del Sinistro alla guida del veicolo si trovi una persona diversa dal Conducente esclusivo, la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme pagate. Tale rivalsa verrà esercitata in proporzione del minor Premio pagato per effetto della presenza in Polizza della Condizione Aggiuntiva X con il massimo di € 5.000. La Società non eserciterà tuttavia il diritto di rivalsa nei seguenti casi purché adeguatamente documentati:
• guida da parte di una persona incaricata di effettuare
delle riparazioni;
• utilizzo del veicolo dovuto a Stato di necessità;
• circolazione del veicolo conseguente a fatto doloso di
Terzi penalmente rilevante.
La presente “Condizione Aggiuntiva” é prestabile a condizione che la persona indicata come Conducente esclusivo coincida con il Proprietario del veicolo assicurato e con il Contraente.
Y) Guida esperta
Il Contraente dichiara che il veicolo viene guidato unicamente da persone di età superiore a 25 anni che abbiano conseguito la patente, valida per la guida del veicolo indicato in Polizza, da almeno due anni.
Qualora al momento del Sinistro alla guida del veicolo si trovi una persona priva dei requisiti sopra indicati la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme pagate.
Tale rivalsa verrà esercitata in proporzione del minor Premio pagato per effetto della presenza in Polizza della Condizione Aggiuntiva “Y” con il massimo di € 2.500.
La Società non eserciterà tuttavia il diritto di rivalsa nei
seguenti casi purché adeguatamente documentati:
• guida da parte di una persona incaricata di effettuare
delle riparazioni;
• utilizzo del veicolo dovuto a Stato di necessità;
• circolazione del veicolo conseguente a fatto doloso di
Terzi penalmente rilevante.
ART. A.8 – CONDIZIONE SPECIALE DI ASSICURAZIONE RELATIVA ALLA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE “F) BONUS/MALUS PER AUTOVETTURE”
(Valida soltanto per le categorie di veicoli indicate dalle Tariffe e, in ogni caso, operante solo se espressamente richiamata nella scheda di Polizza)
A.8.1 PREMESSA
La presente assicurazione é stipulata nella formula Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di Sinistri nei Periodi di osservazione e che si articola in ventiquattro classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di Premio decrescenti o crescenti, determinati secondo la seguente Tabella 1:
A.8.2 AUTOVETTURA ASSICURATA PER LA PRIMA VOLTA
A.8.2.1 DOPO LA PRIMA IMMATRICOLAZIONE O DOPO UNA VOLTURA
Se il contratto é relativo ad un’autovettura assicurata per la prima volta dopo la prima immatricolazione o dopo una voltura é assegnato alla classe di merito 14.
Il Contraente é tenuto a consegnare alla Società copia della carta di circolazione dell’autovettura e del relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero copia dell’appendice di cessione del contratto precedente. In mancanza di consegna di tali documenti, il contratto viene assegnato alla classe di merito 18.
CON LA CONSEGNA DI UN’ATTESTAZIONE RILASCIATA DALLA SOCIETÀ PER ALTRA AUTOVETTURA DEL MEDESIMO PROPRIETARIO O DI UN SUO FAMILIARE CONVIVENTE
TABELLA 1 - CLASSI DI MERITO Classi di merito | Coefficienti di determinazione del Premio |
D6 | 0,345 |
D5 | 0,360 |
D4 | 0,376 |
D3 | 0,392 |
D2 | 0,406 |
D1 | 0,421 |
1 | 0,439 |
2 | 0,471 |
3 | 0,502 |
4 | 0,531 |
5 | 0,561 |
6 | 0,598 |
7 | 0,642 |
8 | 0,689 |
9 | 0,739 |
10 | 0,798 |
11 | 0,863 |
12 | 0,932 |
13 | 1,000 |
14 | 1,402 |
15 | 2,022 |
16 | 2,606 |
17 | 3,311 |
18 | 4,004 |
Qualora il Contraente consegni un’Attestazione in corso di validità rilasciata dalla Società, il Proprietario (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) – persona fisica - del veicolo o un suo Familiare convivente, potrà usufruire per la nuova autovettura di sua proprietà o a lui locata della
La classe di assegnazione viene determinata sulla base dei criteri indicati ai punti seguenti.
classe di merito risultante dall'ultima Attestazione conseguita in corso di validità se l'autovettura era assicurata nella formula Bonus/Malus (Condizione Speciale F).
Il Contraente é tenuto a consegnare alla Società copia della carta di circolazione dell’autovettura o della sua ricevuta sostitutiva e copia del relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero copia dell’appendice di cessione del contratto precedente. In mancanza di consegna di tali documenti, il contratto viene assegnato alla classe di merito 18.
CON LA CONSEGNA DI UN'ATTESTAZIONE RILASCIATA DA ALTRA IMPRESA PER ALTRA AUTOVETTURA DEL MEDESIMO PROPRIETARIO O DI UN SUO FAMILIARE CONVIVENTE
Qualora il Contraente consegni un’Attestazione in corso di validità rilasciata da altra Impresa, il Proprietario (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) – persona fisica - del veicolo o un suo Familliare convivente, potrà usufruire per la nuova autovettura di sua proprietà o a lui locata della classe di merito di assegnazione CU indicata sull'ultima Attestazione conseguita in corso di validità.
Il Contraente é tenuto a consegnare alla Società copia della carta di circolazione dell’autovettura o della sua ricevuta sostitutiva e copia del relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero copia dell’appendice di cessione del contratto precedente. In mancanza di consegna di tali documenti, il contratto viene assegnato alla classe di merito 18.
A.8.2.2 IN SOSTITUZIONE DI UN’ALTRA AUTOVETTU- RA CHE SIA STATA OGGETTO DI FURTO, ESPORTAZI- ONE DEFINITIVA ALL’ESTERO, CONSEGNA IN CONTO VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE
O TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ
In caso di anticipata risoluzione del contratto per furto, esportazione definitiva all’estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento di proprietà di un’autovettura, che venga sostituita da un’altra autovettura di nuova proprietà, o qualora tali eventi avvengano successivamente alla scadenza del rapporto contrattuale – a patto che anche in tal caso il veicolo venga sostituito da un’altra autovettura di nuova proprietà - si procede come di seguito indicato purché l'ultima Attestazione conseguita sia in corso di validità e:
• nel caso in cui la precedente autovettura fosse
assicurata con la Società, il contratto verrà assegnato alla classe di merito di assegnazione DIALOGO risultante dalla relativa Attestazione;
• nel caso in cui la precedente autovettura fosse assicurata presso un’altra Impresa, il contratto verrà assegnato alla classe di assegnazione CU indicata sull'ultima Attestazione conseguita in corso di validità.
Queste disposizioni si applicano sempreché il Proprietario del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di leasing, il Locatario) sia lo stesso o un suo Famigliare convivente.
Il Contraente é tenuto a consegnare a seconda dei casi:
- l’ultima Attestazione conseguita in corso di validità dell'autovettura precedente, nel caso in cui il contratto fosse in corso presso un’altra Impresa;
- copia della Denuncia di furto rilasciata dalle competenti Autorità;
- copia della documentazione comprovante l’esportazione definitiva all’estero, la consegna in conto vendita, la distruzione o il trasferimento di proprietà del veicolo;
- copia del precedente contratto assicurativo nel caso in cui l’autovettura fosse assicurata presso un’altra Impresa;
- copia della carta di circolazione dell’autovettura da assicurare o della sua ricevuta sostitutiva e copia del relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero copia dell’appendice di cessione del contratto precedente.
A.8.3 AUTOVETTURA GIÀ ASSICURATA
A.8.3.1 CON FORMULA DIVERSA DAL BONUS/MALUS Se il contratto si riferisce ad un’autovettura già assicurata con una formula diversa da quella Bonus/Malus, il contratto stesso é assegnato alle seguenti classi di merito:
- classe di merito 8: se dalla tabella di sinistrosità pregressa riportata sull'ultima Attestazione conseguita in corso di validità relativa al precedente contratto non risulta alcun sinistro, né pagato né riservato.
Le sigle N.A. (Non Assicurato) ed N.D. (Non Disponibile) equivalgono a zero sinistri;
- classe di merito 13: in tutti gli altri casi.
Il Contraente già assicurato presso altra Impresa é tenuto ad inviare alla Società l’originale dell'ultima Attestazione conseguita in corso di validità rilasciata dal precedente Assicuratore. In assenza dell'ultima Attestazione in corso di validità, il contratto é assegnato alla classe di merito 18.
Lo stesso accade qualora il contratto precedente sia scaduto da più di cinque anni.
La classe 18 viene applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da più di dodici mesi salvo che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto o, se il precedente contratto é sospeso, successivamente alla data di sospensione della Polizza.
A.8.3.2 CON FORMULA BONUS/MALUS CON POLIZZA DIALOGO
Il contratto é assegnato alla classe di merito risultante
dall'ultima Attestazione conseguita in corso di validità.
CON ALTRA IMPRESA
Il Contraente é tenuto ad inviare alla Società l’originale dell'ultima Attestazione conseguita in corso di validità rilasciata dal precedente Assicuratore. Se l’autovettura era già assicurata con la formula Bonus/Malus il contratto é assegnato alla classe di merito di assegnazione CU indicata nell'ultima Attestazione conseguita in corso di validità.
A.8.3.3 ATTESTAZIONE MANCANTE
Se per la stipulazione del contratto la precedente Attestazione é stata inviata via fax, il Contraente é tenuto a consegnare alla Società l’originale entro 15 giorni dalla data di decorrenza del contratto.
In mancanza di consegna di tale documento, la Società procede all’assegnazione del contratto alla classe di merito 18 e chiede al Contraente la relativa integrazione di Premio.
Entro 15 giorni dalla data della richiesta il Contraente deve provvedere al pagamento; in alternativa può comunicare alla Società con raccomandata A.R. il proprio recesso dal contratto, restituendo gli originali della Polizza, del certificato di assicurazione, del contrassegno e della Carta verde in suo possesso e la Società gli restituisce, entro
30 giorni dalla comunicazione del recesso l'integrale
Premio netto pagato ovvero il Premio netto pagato e non usufruito nel caso in cui si sia verificato l'evento assicurato.
In mancanza di pagamento dell’ integrazione del Premio o di recesso dal contratto, la Società in caso di Sinistro eserciterà il diritto di rivalsa previsto dall’ art. A.2 delle Condizioni di assicurazione valide per la garanzia di Responsabilità Civile.
A.8.3.4 ATTESTAZIONE RELATIVA AD UN CONTRATTO SCADUTO DA PIÙ DI DODICI MESI
Qualora l’Attestazione si riferisca ad una Polizza scaduta da più di cinque anni, il contratto é assegnato alla classe di merito 18.
La classe 18 viene applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da più di dodici mesi salvo che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto o, se il precedente contratto é sospeso, successivamente alla data di sospensione della Polizza.
In presenza di tale dichiarazione, al nuovo contratto é attribuita:
- la classe di assegnazione indicata sull'ultima Attestazione conseguita in corso di validità se quest’ultima é stata rilasciata dalla Società;
- se l'autovettura era assicurata presso un'altra impresa, la classe di assegnazione CU indicata sull'ultima Attestazione conseguita in corso di validità.
A.8.3.5 AUTOVETTURA GIÀ ASSICURATA CON CON- TRATTO DI DURATA INFERIORE ALL’ANNO
Nel caso in cui l’autovettura fosse già assicurata con contratto di durata inferiore all’anno (di seguito indicato come “temporaneo”) si applicano le seguenti disposizioni.
AUTOVETTURA GIÀ ASSICURATA NELLA FORMULA TARIFFARIA BONUS/MALUS CON POLIZZA DIALOGO
Il nuovo contratto é assegnato alla stessa classe di merito di assegnazione di quello precedente.
Qualora il contratto precedente sia scaduto da più di dodici mesi, e purché la stipulazione del nuovo contratto avvenga entro cinque anni dalla sua scadenza, si applica quanto previsto al capoverso precedente qualora il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla cessazione. In assenza di tale dichiarazione, o qualora siano trascorsi più di cinque anni dalla scadenza del precedente contratto, il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 18.
AUTOVETTURA GIÀ ASSICURATA NELLA FORMULA TARIFFARIA BONUS/MALUS PRESSO ALTRA IMPRESA
Il Contraente é tenuto a consegnare alla Società
copia del precedente contratto temporaneo.
Il nuovo contratto é assegnato alla classe di merito più elevata tra la classe di assegnazione CU, indicata nel precedente contratto temporaneo. In mancanza del precedente contratto temporaneo, la nuova Polizza é assegnata alla classe di merito 18. Lo stesso accade qualora il contratto precedente sia scaduto da più di cinque anni.
La classe 18 viene applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da più di dodici mesi salvo che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto.
Qualora il precedente contratto temporaneo non riporti l’indicazione della classe CU la nuova Polizza é assegnata alla classe di merito 14.
AUTOVETTURA GIÀ ASSICURATA IN UNA FORMULA TARIFFARIA DIVERSA DAL BONUS/MALUS
Il Contraente é tenuto a consegnare copia del precedente contratto temporaneo qualora fosse già assicurato con Polizza di altra Impresa. In mancanza di quest’ultimo, la nuova Polizza é assegnata alla classe di merito 18.
Se il precedente contratto temporaneo é stato stipulato in una formula diversa dal Bonus/Malus la nuova Polizza é assegnata alla classe di merito 13.
Se il precedente contratto é cessato da più di dodici mesi, si applica la classe di merito 13 qualora il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla cessazione.
In assenza di tale dichiarazione, la Polizza viene assegnata alla classe di merito 18.
Lo stesso accade qualora il contratto precedente sia scaduto da più di cinque anni.
A.8.3.6 AUTOVETTURA GIÀ ASSICURATA
PRESSO IMPRESA POSTA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
Qualora il contratto precedente sia stato stipulato per una durata non inferiore ad un anno presso un’Impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, il Contraente deve provare di aver fatto richiesta dell’Attestazione all’Impresa o al Commissario Liquidatore e deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, gli elementi che sarebbero stati indicati nell’Attestazione ove fosse stata rilasciata.
Se il precedente contratto si é risolto prima della scadenza annuale, il Contraente deve dichiarare la classe di merito di assegnazione CU maturata.
Il contratto é assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.
In mancanza di consegna di tale dichiarazione, il contratto viene assegnato alla classe di merito 18.
A.8.3.7 ATTESTAZIONE CONSEGNATA SUCCESSIVAMENTE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
L’assegnazione alla classe di merito 18 é soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell’Attestazione che sia consegnata in originale in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre tre mesi da quest’ultima data.
L’eventuale differenza di Premio risultante a credito del Contraente viene rimborsata dalla Società entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di successiva stipulazione di un nuovo contratto per il medesimo veicolo assicurato con il contratto scaduto, viene conteggiata sull’ammontare del relativo Premio.
A.8.3.8 DICHIARAZIONE ESTERA
Nel caso in cui il contratto si riferisca ad autovettura già assicurata all’estero, il contratto stesso é assegnato alla classe di merito 14, a meno che il Contraente consegni una dichiarazione rilasciata per il medesimo veicolo dal precedente Assicuratore estero che consenta l’assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di Sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto.
La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, Attestazione e può essere utilizzata, anche per una nuova autovettura, negli stessi casi previsti per l’Attestazione.
A.8.4. REGOLE EVOLUTIVE
Alla scadenza del contratto lo stesso é assegnato alla classe di merito di pertinenza in base alla Tabella 2 riportata di seguito, a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel Periodo di osservazione o in periodi precedenti, pagamenti a seguito di Sinistri con Responsabilità principale.
Si terrà conto inoltre dei Sinistri con Responsabilità paritaria pagati, prendendo come riferimento l’ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità pregressa, qualora la percentuale di responsabilità “cumulata” sia pari ad almeno il 51%.
Nel caso di pagamenti a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti - riferiti allo stesso Sinistro - non determinano l’applicazione del malus.
In mancanza di pagamento, anche parziale, di danni
–anche in presenza di Denuncia di Sinistro o di richiesta di risarcimento – il contratto é considerato immune da Sinistri agli effetti dell’applicazione della predetta Tabella 2.
A.8.5 FACOLTÀ DEL CONTRAENTE
DI RIMBORSARE I SINISTRI LIQUIDATI
È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di Premio o di fruire delle riduzioni di Premio conseguenti all’applicazione delle regole evolutive di cui alla Tabella
2 offrendo a CONSAP (per i Sinistri liquidati nell’ambito della procedura di Risarcimento Diretto) o alla Società (per gli altri Sinistri) il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei Sinistri considerati nel Periodo di osservazione precedente alla data di scadenza del contratto. Tale facoltà riguarda solo i Sinistri liquidati integralmente e potrà essere esercitata entro sei mesi dalla scadenza contrattuale.
A.8.6 SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO
La sostituzione del contratto non interrompe il Periodo di osservazione in corso - e comporta perciò il mantenimento della classe di merito - purché il Proprietario (nel caso dei contratti di leasing, il Locatario) sia lo stesso.
A.8.7 SOSTITUZIONE DELL’AUTOVETTURA
La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto con mantenimento - per un’altra autovettura - della classe di merito in corso solo nel caso di trasferimento
TABELLA 2 - REGOLE EVOLUTIVE
Classe di merito di provenienza | Classe di merito di assegnazione in base a: - numero di Sinistri con Responsabilità principale pagati e - numero di volte in cui la Responsabilità paritaria “cumulata” per i Sinistri pagati ha raggiunto almeno il 51% | ||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 o più | |
D6 | D6 | D4 | D1 | 3 | 6 |
D5 | D6 | D3 | 1 | 4 | 7 |
D4 | D5 | D2 | 2 | 5 | 8 |
D3 | D4 | D1 | 3 | 6 | 9 |
D2 | D3 | 1 | 4 | 7 | 10 |
D1 | D2 | 2 | 5 | 8 | 11 |
1 | D1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
della proprietà, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione od esportazione definitiva, sempreché il Proprietario del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di leasing, il Locatario) sia lo stesso. Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione. L’ultima Attestazione conseguita in corso di validità relativa ad un’autovettura consegnata in conto vendita o oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita, può essere utilizzata per assicurare nuovamente lo stesso veicolo, rientrato dal conto vendita o ritrovato, purché sia scaduta da meno di cinque anni; se per tale veicolo non é stata mai conseguita alcuna Attestazione, il contratto é assegnato alla classe di merito 14.
A.8.8 VEICOLO GIÀ ASSICURATO PER IL QUALE VIENE UTILIZZATA L’ATTESTAZIONE RELATIVA AD UN’ALTRA AUTOVETTURA CHE SIA STATA OGGETTO DI FURTO/RAPINA/ APPROPRIAZIONE INDEBITA, ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL’ESTERO, CONSEGNA IN CON- TO VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ
Si applica quanto riportato al punto A.8.2.2 anche qualora il Contraente all’atto della stipulazione del contratto consegni un’Attestazione in corso di validità conseguita per un’altra autovettura - oggetto di furto/ rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all’estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento di proprietà - appartenente allo stesso proprietario/locatario o ad un suo Famigliare convivente.
A.8.9 RICLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO
La Società provvede a riclassificare il Rischio mediante emissione di un nuovo contratto con la corretta classe di merito nel caso in cui:
• il Contraente sia tenuto all’invio dell’Attestazione e non vi provveda
• le risultanze dell'ultima Attestazione conseguita in corso di validità o di altra documentazione comportino la revisione della classe di merito di assegnazione del contratto
• il Contraente non provveda all’invio della
documentazione comprovante l’avvenuta trascrizione al P.R.A. del trasferimento di proprietà.
Nelle more o in difetto del pagamento delle eventuali differenze di Premio a debito del Contraente, la Società eserciterà diritto di rivalsa nei suoi confronti per le somme pagate ai Terzi danneggiati in proporzione della differenza fra il minor Premio pagato ed il Premio della polizza riclassificata.
Alla scadenza della Polizza la Società rilascerà l’Attestazione riportante la corretta classe di merito.
SEZIONE “B”: CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE VALIDE PER LE GARANZIE RISCHI DIVERSI
ART. B. 1 - ASSICURAZIONE
PER DANNI AL VEICOLO – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione vale per il veicolo identificato in Polizza ivi compresi gli Accessori - di serie e non di serie - e gli Apparecchi audiofonovisivi, purché Stabilmente installati sullo stesso, fermo restando quanto stabilito all’articolo B.9 – Documenti complementari alla Denuncia di Sinistro.
B.1.1 INCENDIO
La Società si obbliga, nei limiti precisati in Polizza ed alle condizioni che seguono, a indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in Polizza in conseguenza di incendio (combustione con sviluppo di fiamma) anche se dovuto a dolo di Terzi, dell’azione del fulmine o di Scoppio del serbatoio e/o dell’impianto di alimentazione destinati al funzionamento del veicolo stesso.
B.1.2 FURTO TOTALE E PARZIALE
La Società si obbliga, nei limiti precisati in Polizza ed alle condizioni che seguono, a indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati da furto o rapina del veicolo descritto in Polizza, o di parte di esso.
Sono parifi cati ai danni da furto e rapina i danni arrecati al veicolo nel tentativo di commettere il furto o la rapina. Sono altresì compresi i danni subiti dal veicolo in conseguenza della circolazione abusiva successiva al furto o alla rapina con esclusione dei danni alle
parti meccaniche che non siano direttamente conseguenti a collisione, urto o ribaltamento.
La Società si obbliga, altresì, ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo garantito in Polizza quando l’esecuzione o il tentativo di furto o rapina riguardino oggetti o Accessori non assicurati.
B.1.3 EVENTI SOCIOPOLITICI E NATURALI
La Società si obbliga, nei limiti precisati in Polizza ed alle condizioni che seguono, a indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti, esclusi quelli da incendio o causati da altro veicolo in circolazione, subiti dal veicolo descritto in Polizza, in conseguenza di:
- scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo o sabotaggio;
- uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria, grandine, inondazioni, frane, valanghe, slavine e alluvioni.
Nel caso di atti vandalici e dolosi in genere l’assicurazione non é operante qualora sulla parte danneggiata del veicolo risultino danni preesistenti da qualunque causa originati.
B.1.4 KASKO
La Società si obbliga, nei limiti precisati in Polizza ed alle condizioni che seguono, a indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in Polizza in conseguenza di collisione con altro veicolo, urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento od uscita di strada, verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.
Sono esclusi i danni:
- da circolazione abusiva successiva al furto o alla rapina del veicolo assicurato;
- cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo nonché da operazioni di carico e scarico;
- subiti a causa di traino passivo o attivo e di manovre a spinta o a mano.
L’assicurazione non é operante se il conducente non é abilitato alla guida ai sensi della normativa vigente.
B.1.5 COLLISIONE
La Società si obbliga, nei limiti precisati in Polizza ed alle condizioni che seguono, a indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in
Polizza in conseguenza
di collisione con altro veicolo a motore identificato dovuta alla circolazione.
Sono esclusi i danni:
- da circolazione abusiva successiva al furto o alla rapina del veicolo assicurato;
- subiti a causa di traino passivo o attivo e di manovre a spinta o a mano.
L’assicurazione non é operante se il conducente non é abilitato alla guida ai sensi della normativa vigente.
B.1.6 COLLISIONE EASY DRIVER
La Società si obbliga, nei limiti precisati in Polizza ed alle condizioni che seguono, a indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in Polizza in conseguenza di collisione con altro veicolo a motore identificato dovuta alla circolazione.
Sono esclusi i danni:
- da circolazione abusiva successiva al furto o alla rapina del veicolo assicurato;
- subiti a causa di traino passivo o attivo e di manovre a spinta o a mano.
L’assicurazione non é operante se il conducente non é abilitato alla guida ai sensi della normativa vigente.
In caso di danno parziale la garanzia si intende prestata tenendo conto del Degrado d’uso fino a concorrenza dell’ammontare indicato in Polizza e senza applicazione della Regola proporzionale.
In caso di perdita totale l’indennizzo viene determinato
- fino a concorrenza dell’ammontare indicato in Polizza – in base al valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audiofonovisivi assicurati al momento del Sinistro, detratto il valore di recupero. L’indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audiofonovisivi assicurati al momento del Sinistro.
B.1.7 ROTTURA CRISTALLI
La Società si obbliga alle condizioni che seguono ad indennizzare l’Assicurato, fino a un massimo di € 550 per Sinistro, delle spese sostenute per la sostituzione dei cristalli delimitanti l’abitacolo dell’autoveicolo descritto in Polizza a seguito di rottura dei medesimi dovuta a causa accidentale o a fatto di Xxxxx, sempre che essi siano integri ed esenti da difetti.
L’assicurazione é prestata esclusivamente per le autovetture ad uso privato e indipendentemente dal numero di cristalli danneggiati.
La garanzia non comprende:
- rigature, segnature e simili;
- i danni causati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli;
- i danni conseguenti ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli stessi.
La Società é surrogata in base all’art. 1916 C.C. nei diritti dell’Assicurato verso i Terzi responsabili fino a concorrenza dell’ammontare dell’indennizzo pagato.
Sull’importo liquidato a termini di contratto rimane a carico dell’Assicurato la Franchigia fissa precisata in Polizza.
ART. B.2 - ESCLUSIONI
L’assicurazione non copre i danni:
a) cagionati o agevolati da dolo o colpa grave dell’Assicurato, del Contraente o dei Famigliari con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; relativamente alle sole garanzie Kasko l’esclusione opera soltanto per i danni cagionati o agevolati da dolo dei predetti soggetti;
b) in occasione di esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, atti di guerra, occupazioni militari, requisizioni, invasioni, insurrezioni, eruzioni vulcaniche, terremoti;
c) derivanti dalla partecipazione del veicolo a corse, gare e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
d) arrecati al veicolo allo scopo di perpetrare il furto o la rapina di qualsiasi oggetto escluso dall’assicurazione furto e rapina, salvo quanto previsto dalla garanzia “ Furto” in relazione ai danni da furto di cose non assicurate;
e) causati da semplici bruciature e/o da fenomeno elettrico comunque verifi catosi, non seguiti da incendio.
Non sono indennizzabili le spese per modifi cazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato
godimento od uso od altri pregiudizi anche fiscali. Relativamente alle garanzie Furto totale e parziale, Collisione, Collisione Easy Driver e Kasko l’assicurazione non copre inoltre i danni:
- verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti dolosi di Terzi, terrorismo o sabotaggio;
- verificatisi in conseguenza di uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria, grandine, neve, inondazioni, frane, ed altre calamità naturali.
ART. B.3 - DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO
a) Perdita totale del veicolo
In caso di Sinistro che causi la perdita totale del veicolo la Società, nei limiti della somma assicurata indicata in Polizza, determina l’indennizzo in base alle quotazioni indicate sulla pubblicazione Quattroruote con riferimento al mese di accadimento dell’evento, maggiorate del valore commerciale degli eventuali Accessori non di serie e degli Apparecchi audiofonovisivi assicurati al momento del Sinistro, detratto il valore di recupero.
Qualora detta pubblicazione non riporti la quotazione dell’autovettura assicurata, il valore della stessa, maggiorato del valore commerciale degli eventuali Accessori non di serie e degli Apparecchi audiofonovisivi assicurati al momento del Sinistro, verrà determinato in base al valore di mercato rilevato al momento del Sinistro. Si considera altresì perdita totale del veicolo il caso in cui le spese di riparazione sommate all’importo realizzabile dal relitto raggiungano o superino il valore commerciale dello stesso al momento del Sinistro.
Qualora la somma assicurata in Polizza dal Contraente corrisponda soltanto ad una parte del valore che il veicolo aveva al momento del Sinistro, la Società risponde dei danni nella stessa proporzione (art. 1907 C.C.) Limitatamente alle garanzie Collisione e Kasko, se il valore di listino dichiarato in Polizza dal Contraente é inferiore al prezzo di listino del veicolo nuovo al momento della prima immatricolazione, la Società risponde dei danni nella stessa proporzione.
Nella determinazione dell’ammontare del danno si terrà conto dell’incidenza dell’IVA ove l’Assicurato la tenga a suo carico e l’importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.
b) Danno parziale
Le parti del veicolo compresi gli Accessori di serie e non di serie e gli Apparecchi audiofonovisivi non riparabili o sottratti e perciò sostituiti con parti nuove, saranno liquidati senza tener conto del Degrado d’uso dovuto a vetustà o ad usura, salvo che per ammortizzatori, pneumatici, batterie, dischi dei freni e Accessori non di serie, solo nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione al P.R.A.
L’indennizzo non può comunque superare, nel limite della somma assicurata indicata in Polizza, il valore commerciale del veicolo, degli Accessori di serie e non di serie e degli Apparecchi audiofonovisivi assicurati al momento del Sinistro fermo quanto previsto dal successivo art. B.6 - Scoperto o Franchigia.
Si considera economicamente riparabile il danno le cui spese di riparazione sommate all’importo realizzabile dal relitto non superino il valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro comprensivo del valore degli Accessori di serie e non di serie e degli Apparecchi audiofonovisivi.
Qualora la somma assicurata in Polizza dal Contraente corrisponda soltanto ad una parte del valore che il veicolo aveva al momento del Sinistro, la Società risponde dei danni nella stessa proporzione (art. 1907 del Codice civile) Limitatamente alle garanzie Collisione e Kasko, se il valore di listino dichiarato in Polizza dal Contraente é inferiore al prezzo di listino del veicolo nuovo al momento della prima immatricolazione, la Società risponde dei danni parziali nella stessa proporzione.
Nella determinazione dell’ammontare del danno si terrà conto dell’incidenza dell’IVA ove l’Assicurato la tenga a suo carico e l’importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.
ART. B.4 - RIMBORSO DELLA SPESA DI AC- QUISTO – PERDITA TOTALE DELL’ AUTOVET- TURA A SEGUITO DI INCENDIO, FURTO E RAPINA, KASKO COLLISIONE, COLLISIONE EASY DRIVER, EVENTI SOCIOPOLITICI E NATURALI
La determinazione dell’ammontare del danno viene effettuata con riferimento al prezzo risultante dalla fattura di acquisto dell’autovettura anziché tenendo conto delle quotazioni della pubblicazione “Quattroruote”, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
- l’autovettura é stata immatricolata al P.R.A. per
la prima volta;
- la perdita totale si verifi ca entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione al P.R.A.;
- la somma assicurata non é inferiore al prezzo di acquisto dell’autovettura risultante dalle relative fatture.
Nella determinazione dell’ammontare del danno si terrà conto dell’incidenza dell’IVA ove l’Assicurato la tenga a suo carico e l’importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.
ART. B.5 – CONTROVERSIE SULLA
LIQUIDAZIONE DEI DANNI
Mancando l’accordo sulla Liquidazione dei danni, le parti possono o adire l’Autorità Giudiziaria o – di comune accordo
- deferire la controversia a due periti, uno per parte.
Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo: le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti anche se uno dei periti rifiuti di firmare il relativo verbale. Se una parte non provvede alla nomina del proprio perito o se manca l’accordo, la scelta é fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza/sede legale dell’Assicurato.
Ciascuna delle parti sostiene la spesa del perito da essa designato e contribuisce in misura della metà alle spese del terzo perito; la Società si riserva la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota dovuta dall’Assicurato dall’indennità spettantegli.
ART. B.6 – SCOPERTO O FRANCHIGIA
Dal danno determinato ai sensi dei precedenti articoli B.3 e B.4 si deducono lo Scoperto e/o la Franchigia precisati in Polizza.
ART. B.7 – RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
La Società rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 C.C. nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo descritto in Polizza, dei trasportati e dei Famigliari conviventi dell’Assicurato, salvo il caso di dolo o colpa grave dei medesimi.
ART. B.8 – RIPARAZIONE E/O SOSTITUZIONE DELLE COSE RUBATE O
DANNEGGIATE – ACQUISTO DEL RELITTO
La Società ha la facoltà di far eseguire direttamente in officina di sua fiducia le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, oppure di sostituire in tutto o in parte le cose asportate, distrutte o danneggiate con altre di eguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche; inoltre la Società ha la facoltà di acquistare quanto residua del veicolo dopo il Sinistro in base al valore determinato secondo i criteri previsti dall’art. B.3 - Determinazione dell’ammontare del danno.
ART. B.9 – DOCUMENTI COMPLEMENTARI ALLA DENUNCIA DEL SINISTRO
La Società ha la facoltà, prima di pagare l’indennizzo, di richiedere copia autenticata della denuncia di Sinistro presentata all’Autorità competente.
In caso di danno totale l’Assicurato deve far pervenire al centro di Liquidazione incaricato dalla Società di trattare il danno:
- il Certificato dello stato giuridico attuale, l’Estratto cronologico generale integrato o altri documenti atti ad individuare esattamente il veicolo assicurato ed a determinare con certezza la data di prima immatricolazione, al fine di accertarne il valore commerciale;
- il Certificato di proprietà o altri documenti atti a verifi care la titolarità del diritto all’indennizzo del danno;
- la Fattura d’acquisto se la perdita totale é avvenuta entro sei mesi dalla prima immatricolazione al P.R.A ovvero prima che sia completata la stessa;
- in caso di incendio, copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.
In ogni caso la Società ha la facoltà di richiedere all’Assicurato la documentazione relativa agli Accessori non di serie e agli Apparecchi audiofonovisivi per i quali viene richiesto l’indennizzo. Il pagamento dell’indennizzo viene eseguito entro 15 giorni dalla data della Liquidazione.
Nel caso di furto totale senza ritrovamento del veicolo, l’Assicurato deve altresì far pervenire al centro di Liquidazione incaricato dalla Società di trattare il danno la seguente ulteriore documentazione:
- Certificato di proprietà con annotata la perdita di possesso;
- Carta di circolazione ovvero copia di quest’ultima rilasciata dal P.R.A. qualora il documento si trovasse all’interno del veicolo al momento del furto;
- Dotazione completa dei sistemi di chiusura dell’autovettura (per esempio chiavi, telecomandi, card);
- Procura speciale a vendere intestato alla
Società.
L'Assicurato farà pervenire in originale tutta la documentazione menzionata nel presente articolo, salvo non sia diversamente indicato.
SEZIONE “C”: INFORTUNI DEL CONDUCENTE
ART. C.1 – OGGETTO DELL’ ASSICURAZIONE
La Società assicura entro i limiti pattuiti il conducente del veicolo descritto in Polizza per gli infortuni - anche se dovuti ad imperizia, imprudenza o negligenza gravi, oppure a stato di malore o di incoscienza – subiti in conseguenza di un incidente della circolazione occorsogli mentre si trovava a bordo del veicolo medesimo, dal momento in cui vi sale a quello in cui ne discende. L’assicurazione vale anche mentre egli, in caso di fermata accidentale, si trova a terra per eseguire le operazioni necessarie a consentire al veicolo di riprendere la marcia.
Sono considerati “Infortuni” – a condizione che siano causati da incidenti di circolazione - anche:
- l’asfissia non di origine morbosa;
- l’infezione di origine traumatica;
- i colpi di sole o di calore;
- l’annegamento;
- l’assideramento o il congelamento;
- la folgorazione;
- le ernie addominali traumatiche, con esclusione di ogni altro tipo di ernia;
- le lesioni determinate da sforzi, con esclusione delle rotture sottocutanee dei tendini.
ART. C.2 – VALUTAZIONE DELL’INVALIDITÀ PERMANENTE
L’Assicurato ha diritto all’indennizzo per invalidità permanente a condizione che la stessa si manifesti entro due anni dall’Infortunio.
La valutazione dell’invalidità permanente sarà effettuata in base alla tabella che segue nella pagina successiva.
Se la lesione comporta una minorazione anziché la perdita totale anatomica o funzionale di organi o arti, le percentuali della tabella vengono ridotte in
proporzione alla funzionalità perduta.
Gradi di invalidità permanente accertati | % da liquidare sulla somma assicurata |
6 | 1 |
7 | 2 |
8 | 3 |
9 | 4 |
10 | 5 |
11 | 6 |
12 | 7 |
13 | 8 |
14 | 9 |
15 | 10 |
16 | 11 |
17 | 12 |
18 | 13 |
19 | 14 |
20 | 15 |
21 | 16 |
22 | 17 |
23 | 18 |
24 | 19 |
25 | 20 |
26 | 22 |
27 | 24 |
28 | 26 |
29 | 28 |
30 | 30 |
31 | 32 |
32 | 34 |
33 | 36 |
34 | 38 |
35 | 40 |
36 | 42 |
37 | 44 |
38 | 46 |
39 | 48 |
40 | 50 |
41 | 52 |
42 | 54 |
43 | 56 |
44 | 58 |
45 | 60 |
46 | 62 |
47 | 64 |
48 | 66 |
49 | 68 |
50 | 70 |
51 | 73 |
52 | 76 |
53 | 79 |
54 | 82 |
55 | 85 |
56 | 88 |
57 | 91 |
58 | 94 |
59 | 97 |
da 60 a 100 | 100 |
La perdita totale anatomica o funzionale di più organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali riconosciute per ciascuna lesione con il massimo del 100%.
Per i casi non previsti dalla tabella, il grado di invalidità permanente sarà stabilito in analogia ai casi elencati nella tabella stessa, tenuto conto della diminuita capacità generica lavorativa dell’Assicurato, indipendentemente dalla specifica professione esercitata.
ART. C.3 - ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni determinati da:
a) partecipazione a corse o gare e relative prove xxxx xxxxx e verifi che preliminari e fi nali previste nel regolamento particolare di gara;
b) tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati ai quali l’Assicurato abbia partecipato attivamente;
c) guerra, insurrezioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni;
d) trasmutazione del nucleo dell’atomo come pure di radiazioni provocate artifi cialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
e) reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato o atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti;
f) abuso di psicofarmaci, di alcolici, uso di stupefacenti o allucinogeni.
Sono altresì esclusi ogni tipo di infarto e gli infortuni che si siano verifi cati in stato di malore o di incoscienza causato da infermità mentale, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco- depressive o stati paranoici. L’assicurazione non é operante se il conducente non é abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.
ART. C.4 – LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO PER INVALIDITÀ PERMANENTE
La somma assicurata viene corrisposta per intero nel caso di invalidità permanente di grado pari o superiore al 60% della totale.
Nessun indennizzo spetta invece quando l’invalidità permanente accertata sia di grado pari o inferiore
Arti od organi | Percentuali in caso di perdita totale anatomica o funzionale |
un arto superiore | 70 |
una mano o avambraccio | 60 |
un pollice | 18 |
un indice | 14 |
un medio | 8 |
un anulare | 8 |
un mignolo | 12 |
una falange del pollice | 9 |
una falange di altro dito di una mano | 1/3 del dito |
un piede | 40 |
ambedue i piedi | 100 |
un alluce | 5 |
un altro dito del piede | 3 |
una falange dell’alluce | 2,5 |
una falange di un altro dito del piede | 1 |
un arto inferiore all’altezza o al di sotto del ginocchio | 50 |
un occhio | 25 |
ambedue gli occhi | 100 |
un rene | 20 |
la milza | 10 |
sordità completa di un orecchio | 10 |
sordità completa di ambedue gli orecchi | 40 |
perdita totale della voce | 30 |
postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare | |
e limitazione dei movimenti del capo e del collo | 2 |
al 5% della totale.
Qualora l’invalidità accertata sia di grado superiore al 5%, la Società liquida un indennizzo calcolato sulla somma assicurata in base alle percentuali seguenti:
ART. C.5 – ANTICIPO SULLA LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITÀ PER INVALIDITÀ PERMANENTE
L’Assicurato trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione della Denuncia di Sinistro, può richiedere alla Società il pagamento di un acconto sino al massimo del 30% del presumibile indennizzo, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’operatività della garanzia e che la presunta percentuale di invalidità stimata dalla Società, in base alla documentazione acquisita, sia superiore al 15%. Il pagamento sarà effettuato dalla Società entro 60 giorni dalla richiesta dell’anticipo, salvo il diritto della Società alla restituzione qualora emergano successivamente fatti dolosi dell’Assicurato o altri fatti che escludano la copertura assicurativa.
ART. C.6 - MORTE
La somma assicurata per il caso di morte é dovuta
purché la morte conseguente all’Infortunio si verifichi entro due anni dal giorno dell’Infortunio stesso. Tale somma viene corrisposta ai Beneficiari designati o, in difetto di tale designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali.
ART. C.7 – MINORAZIONI PREESISTENTI
La Società indennizza le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano indipendenti da eventuali minorazioni fi siche e stati patologici preesistenti.
ART. C.8 – CUMULO DI INDENNITÀ
Se, dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, l’Assicurato muore entro due anni dall’infortunio e in conseguenza dello stesso, la Società corrisponde ai Beneficiari designati o, in difetto, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali, la differenza fra l’indennità pagata e quella assicurata per il caso morte, ove questa sia superiore.
ART. C.9 – CONTROVERSIE SULLA
LIQUIDAZIONE DEI DANNI
In caso di controversie sulla misura degli indennizzi dovuti, le parti possono o adire l’ Autorità Giudiziaria o – di comune accordo – deferire la controversia a due medici, uno per parte. Tali medici, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale.
Se una parte non provvede o se manca l’ accordo sulla nomina del terzo medico, la scelta é fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Consiglio dell’ Ordine dei Medici nella cui giurisdizione si trova la residenza dell’Assicurato.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del medico da essa designato e contribuisce in misura della metà alle spese del terzo medico; la Società si riserva la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota dovuta dall’Assicurato dall’indennità spettantegli.
ART. C.10 – DOCUMENTI COMPLEMENTARI ALLA DENUNCIA DEL SINISTRO
Ai fini della garanzia Xxxxxxxx spese sanitarie l’Assicurato deve presentare al centro di Liquidazione incaricato dalla Società di trattare il danno i giustifi cativi di spesa in originale oppure in copia nel caso in cui sia intervenuto l’Ente di Assistenza Sanitaria Sociale con la prova della quota di concorso erogata dal predetto Ente.
In caso di richiesta di anticipo sul rimborso delle spese sanitarie, l’Assicurato deve presentare al centro di Liquidazione incaricato dalla Società di trattare il danno una certificazione provvisoria dell’Istituto di cura che attesti la natura dell’infortunio, eventualmente la necessità dell’intervento chirurgico, il giorno del ricovero ed il presunto ammontare totale delle spese sanitarie.
L’Assicurato ed i suoi famigliari o i Beneficiari devono presentare idonea documentazione e consentire la visita dei medici della Società e qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso.
Se dolosamente non viene adempiuto all’obbligo della Denuncia previsto nelle Condizioni comuni alle garanzie Rischi Diversi ed agli altri obblighi indicati nel comma precedente, l’Assicurato e i suoi Beneficiari perdono il diritto all’indennizzo; se a tali obblighi non viene adempiuto colposamente, la Società ha il diritto di ridurre l’indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.
ART. C.11 – RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società rinuncia ad ogni azione di rivalsa per le somme pagate lasciando così integri i diritti dell’Assicurato o dei suoi aventi causa contro i responsabili dell’Infortunio.
SEZIONE “D”: TUTELA LEGALE
ART. D.1- OGGETTO DELL’ ASSICURAZIONE
La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale di € 5.165 per Sinistro ed alle condizioni di seguito indicate, l’onere delle spese per l’assistenza stragiudiziale e giudiziale – civile e penale - conseguenti ad un Sinistro rientrante in garanzia.
Esse sono:
- le spese per l’intervento di un legale;
- le spese sostenute in sede giudiziale per l’intervento di un perito nominato dall’Autorità Giudiziaria o approvato dalla Società;
- le spese di giustizia nel processo penale;
- le eventuali spese del legale di Controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società;
- le spese di soccombenza liquidate alla Controparte in caso di condanna dell’Assicurato.
Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa Polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell’Assicurato/Contraente.
La garanzia riguarda esclusivamente i Sinistri concernenti il veicolo indicato in Polizza e si riferisce ai seguenti casi:
1. controversie relative a danni extracontrattuali subiti dal Proprietario, dal conducente autorizzato o dai trasportati, per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti e riferiti all’uso o proprietà del veicolo e per le quali il valore di lite non sia inferiore a € 500 (cinquecento);
2. difesa penale del Proprietario, del conducente autorizzato e dei trasportati per reato colposo o contravvenzione avvenuti in conseguenza dell’uso del veicolo.
ART. D.2 – ESTENSIONE DI GARANZIA
La garanzia comprende i seguenti casi:
1. l’ipotesi in cui il Contraente, coinvolto in un Sinistro stradale nella qualità di pedone o ciclista, debba tutelare i propri interessi;
2. l’ipotesi in cui risultino coinvolti in un Sinistro stradale i rimorchi, in quanto considerati parte del mezzo che li traina, a condizione che nella Polizza R.C.A. sia previsto il traino di rimorchio;
3. l’ipotesi in cui risultino coinvolti in un Sinistro stradale i rimorchi per i quali non é previsto l’obbligo di assicurazione R.C. Auto e quello di identifi cazione, a condizione che il Sinistro si verifi chi in circostanza di traino;
4. a parziale deroga del punto 1 dell’Art.D.1 l’assicurazione opera, limitatamente alla prestazione riferita ai tentativi di defi nizione bonaria della controversia, anche per le controversie relative a danni extracontrattuali subiti per le quali il valore di lite sia inferiore a € 500 (cinquecento).
ART. D.3 - ESCLUSIONI
Sono esclusi dalla garanzia:
a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
b gli oneri fi scali (bollatura documenti, spese di registrazione atti, ecc.);
c) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell’Assicurato;
d) le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario;
e) le spese giudiziali e stragiudiziali derivanti dalla partecipazione a corse, gare e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. Parimenti sono esclusi dalla garanzia i Sinistri occorsi nelle seguenti circostanze:
f) nel caso di trasporto di persone se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione;
g) se il veicolo indicato in Polizza non é coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione;
h) se il conducente del mezzo non é abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o se viene imputato di guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti (artt. 186 e 187 del Codice della Strada) o di inosservanza degli obblighi di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 189 del Codice della Strada salvo il caso di successivo proscioglimento o assoluzione;
i) in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;
j) per le controversie di natura contrattuale;
k) per le vertenze insorgenti da fatti connessi con l’uso di attrezzature installate sul veicolo indicato in Polizza;
l) per le controversie insorgenti da operazioni di carico o scarico qualora il veicolo indicato in Polizza non sia un’autovettura;
m) per le controversie relative a prestazioni professionali;
n) per le controversie tra le persone assicurate - nella fattispecie la garanzia opera solo a favore del Contraente/Assicurato;
o) per le controversie relative al diritto di famiglia e delle successioni (e donazioni).
ART. D.4 – DECORRENZA DELLA GARANZIA
La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verifi catisi nel periodo di validità della garanzia e precisamente:
- dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
- che siano denunciate entro 12 mesi dalla data di cessazione del presente contratto.
Ai fini di cui al comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al Sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il Sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui é stato posto in essere il primo atto.
Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il Sinistro é unico a tutti gli effetti.
ART. D.5 – COESISTENZA CON ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE
Qualora coesista un’assicurazione di Responsabilità Civile, la garanzia prevista dalla presente Polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che é dovuto dall’assicurazione di Responsabilità Civile per spese di resistenza e di soccombenza.
ART. D.6 – ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per le controversie che - riferite al diritto di risarcimento di danni per fatto extracontrattuale da illecito di Xxxxx, o riferite a procedimenti penali - insorgono e debbono essere processualmente trattate e defi nite davanti all’Autorità di tutti gli Stati d’Europa. Gli altri casi coperti dall’assicurazione operano esclusivamente nei territori della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
ART. D.7 – DENUNCIA DEL SINISTRO
L’Assicurato, dopo aver dato avviso del Sinistro telefonando al Numero Verde 000.000.000 del Call Center Sinistri, deve trasmettere avviso scritto del Sinistro alla Società o ad Europa.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia ai sensi dell’art. 1915 C.C.
Unitamente alla Denuncia l’Assicurato deve fornire alla Società o ad Europa, tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il Sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari.
In ogni caso l’Assicurato deve trasmettere alla Società o ad Europa, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notifi catigli e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al Sinistro.
ART. D.8 – GESTIONE DEL SINISTRO
L’Assicurato, dopo aver presentato alla Società o ad Europa la Denuncia di Xxxxxxxx, può indicare alle stesse un unico legale scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il suo domicilio o hanno sede gli Uffi ci Giudiziari competenti a giudicare la controversia. Ove tale indicazione non avvenga, e purché non sussista confl itto di interessi con la Società o con Europa quest’ultima si intende autorizzata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l’Assicurato dovrà conferire il relativo mandato e altresì consegnare tutta la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.
Una volta ricevuta la Denuncia del Sinistro, Europa metterà in atto uno o più tentativi di defi nizione bonaria della controversia, e ove ciò non sia possibile e sussistano comunque concrete possibilità per un accoglimento in sede giudiziaria delle pretese dell’Assicurato, e in ogni caso quando sia necessaria una difesa penale, Europa provvederà all’incarico formale del legale come sopra prescelto.
La garanzia assicurativa é valida anche per i gradi di giudizio successivi al primo, sia in sede civile che penale, purché la prosecuzione dei giudizi stessi presenti concrete possibilità di un esito favorevole. Ai sensi dell’art. D.1 e salvo il caso di confl itto di interessi con la Società o con Europa, la nomina di un eventuale perito di parte deve in ogni caso ricevere il preventivo assenso di Europa.
L’Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare di Europa, pena il rimborso delle spese da questa sostenute. Per quanto riguarda le spese attinenti all’esecuzione forzata, Europa tiene indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.
In caso di disaccordo fra l’Assicurato ed Europa in merito alla gestione del Sinistro (anche in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civile o penale), l’Assicurato potrà scegliere:
a) che la decisione venga demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale
competente ai sensi dell’art. B.5 - Controversie sulla Liquidazione dei danni di cui alla sezione “B”: Condizioni di Assicurazione valide per le Garanzie Rischi Diversi. In tal caso ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato;
b) di proseguire a proprie spese la controversia con facoltà di ottenere da Europa la rifusione delle spese sostenute e non liquidate, a condizione che il risultato conseguito sia più favorevole di quello prospettato da Europa in linea di fatto e di diritto. L’Assicurato é tenuto in ogni caso a tenere informata Europa sugli sviluppi delle azioni promosse a sostegno delle sue pretese. La scelta di una delle due procedure esclude l’applicazione
ART. D.9 – RECUPERO DI SOMME
Le somme recuperate per capitali ed interessi spetteranno integralmente all’Assicurato.
Gli onorari, le competenze e le spese liquidate saranno di spettanza invece di Europa.
SEZIONE “E”: SERVIZIO ASSISTENZA
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
L’assistenza é materialmente erogata, per conto della Società, dalla Struttura Organizzativa di PRONTO ASSISTANCE SERVIZI S.C.a R.L., con sede legale in 00000 XXXXXX via Xxxxx Xxxxxxx, 25 e Sede Operativa in 00000 XXXXXX corso Massimo d’Azeglio 14 .
MODALITÀ PER L’EROGAZIONE DELL’ASSISTENZA
Per ottenere l’Assistenza, telefonare SEMPRE E PREVENTIVAMENTE alla Struttura Organizzativa, componendo i seguenti numeri di telefono:
numero verde 800/293392 linea urbana 0116523200 La Struttura Organizzativa é a disposizione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno per raccogliere le richieste. Gli Assicurati possono contattare la Struttura Organizzativa anche tramite telefax (000000000) o e-mail (pas. xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx-xxx.xx).
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
L’Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa i seguenti dati:
a) Codice Prodotto Assistenza, quando richiesto dalla Struttura Organizzativa;
b) Generalità ed eventuale suo indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono ecc.);
c) Tipologia del Sinistro e luogo di accadimento;
e) Targa del Veicolo;
f) Eventuali dati relativi alla struttura sanitaria o al medico che lo hanno preso in cura dopo il Sinistro;
g) Tipo di intervento richiesto.
ART. E.1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga, dietro pagamento del Premio convenuto, a fornire assistenza 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, mettendo a disposizione dell’Assicurato, entro i limiti stabiliti, un aiuto immediato nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro o di un Infortunio stradale.
ART. E.2 – ESTENSIONE TERRITORIALE
Salvo le limitazioni eventualmente indicate nelle singole garanzie, la Società presta l’assistenza quando il Veicolo si trova:
in ITALIA, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano;
all’ESTERO, in tutti gli Stati europei ed in quelli del bacino del Mar Mediterraneo esclusi i Paesi ove sussistano situazioni di guerra dichiarata o no.
Relativamente ai Sinistri avvenuti nel territorio del Comune ove é ubicata l’abitazione, la Società organizza l’assistenza senza tenere a proprio carico i costi, ove previsto, nei casi di: foratura di pneumatici, non funzionamento del Veicolo a causa di accumulatore scarico, non funzionamento del Veicolo dovuto al mancato rifornimento di carburante. L’Assicurato, rivolgendosi alla Struttura Organizzativa, ottiene comunque l’aiuto necessario ed usufruisce delle tariffe convenzionate, che gli saranno addebitate direttamente dai corrispondenti intervenuti.
ART. E.3 – GARANZIE DEL SERVIZIO ASSISTENZA PLUS
E.3.1 - RECUPERO DA FUORI STRADA
In caso di Sinistro, se il Veicolo é fuoriuscito dalla sede stradale e non é in condizione di ritornarvi autonomamente, la Struttura Organizzativa invia un mezzo di soccorso idoneo, in grado di riportare il Veicolo nell’ambito della sede stradale.
La Società tiene a proprio carico le spese relative fino ad un importo massimo di 1000 euro per ciascun Sinistro.
L’eventuale eccedenza rimane a carico
dell’Assicurato.
Se il recupero da fuori strada si rende necessario perché l’Assicurato ha circolato volontariamente al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti, la Struttura Organizzativa invia comunque il mezzo di soccorso idoneo ma i costi relativi all’intervento restano a carico dell’Assicurato.
E.3.2 - INVIO DI PERSONALE TECNICO
La Struttura Organizzativa, in caso di Sinistro, previo concorde giudizio della stessa e previa verifica della possibilità di effettuare le riparazioni in loco, invia personale tecnico dotato dell’attrezzatura necessaria per riparare il Veicolo direttamente sul luogo dell’assistenza; qualora ciò non fosse immediatamente possibile, il Veicolo stesso viene trasportato presso il centro di riparazione più vicino al luogo del Sinistro, in grado di effettuare la riparazione.
La Società tiene a proprio carico esclusivamente le spese relative al diritto di uscita ed alla manodopera. Tutte le altre spese sono a carico dell’Assicurato.
E.3.3 - PRONTO INTERVENTO CRISTALLI
In caso di Sinistro che abbia causato la rottura del parabrezza, del lunotto o di un altro cristallo laterale impedendo la circolazione del Veicolo, la Struttura Organizzativa invia sul posto un riparatore specializzato, dotato dell’attrezzatura adatta ad eseguire la sostituzione; qualora ciò non fosse immediatamente possibile, il Veicolo viene trasportato presso il centro di riparazione più vicino al luogo del Sinistro, in grado di effettuare la sostituzione.
La Società tiene a proprio carico le spese relative al diritto di uscita ed alla manodopera del riparatore, nonché quelle relative all’eventuale trasporto del Veicolo al centro di riparazione. Tutte le altre spese sono a carico dell’Assicurato.
E.3.4 - TRAINO DEL VEICOLO
In caso di Sinistro, la Struttura Organizzativa invia sul posto un mezzo di soccorso che effettua il trasporto del Veicolo, a scelta dell’Assicurato:
- fino alla più vicina officina autorizzata dalla casa costruttrice, in grado di eseguire la riparazione;
- fino ad un’altra officina più vicina al luogo del Sinistro, in grado di eseguire la riparazione. La Società tiene a proprio carico tutte le spese relative.
E.3.5 - RECUPERO DEL VEICOLO
La Struttura Organizzativa, in caso di Sinistro che ha reso il Veicolo indisponibile o inutilizzabile per più di 36 ore consecutive e qualora l’Assicurato abbia abbandonato la località in cui il Veicolo si trova, organizza ed effettua il trasporto del Veicolo fino all’officina più vicina alla Abitazione o alla Destinazione. La Società tiene a proprio carico:
- le spese relative al trasporto, con il limite massimo di 600 euro per ciascun Sinistro;
- le eventuali spese di parcheggio, per il periodo intercorrente tra il giorno in cui l’Assicurato contatta la Struttura Organizzativa segnalando il Sinistro ed il giorno in cui il trasportatore provvede al recupero del Veicolo.
In alternativa al trasporto e qualora il Veicolo sia in condizione di circolare, la Struttura Organizzativa organizza il viaggio dell’Assicurato o di una persona da lui designata per il recupero del Veicolo. La Società tiene a proprio carico tutte le spese relative al viaggio di sola andata verso il luogo delle riparazioni.
La garanzia opera ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato.
E.3.6 - INVIO DI UN AUTISTA
In caso di Xxxxxxxx, Infortunio stradale, furto, smarrimento o ritiro della patente di guida, che impediscano all’Assicurato di condurre il Veicolo e nessuno degli altri occupanti il Veicolo stesso sia in grado di guidare, la Struttura Organizzativa incarica un autista di condurre il Veicolo fino all’ Abitazione o fino alla Destinazione.
La Società tiene a proprio carico le spese relative all’onorario dell’autista, resta invece a carico dell’Assicurato ogni altro tipo di spesa.
La garanzia opera ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato.
E.3.7 - ASSISTENZA AMMINISTRATIVA AL VEICOLO
In caso di Sinistro avvenuto all’estero la Struttura Organizzativa gestisce tutte le operazioni necessarie al dissequestro del Veicolo ed al suo abbandono in loco (demolizione e/o smontaggio).
La Società tiene a proprio carico le spese per il dissequestro e per l’abbandono legale con un massimo di 1.000 euro per ciascun Sinistro, con l’esclusione della cancellazione delle targhe al P.R.A..
Ogni altra spesa é a carico dell’Assicurato.
E.3.8 - PERNOTTAMENTI IMPREVISTI
In caso di Xxxxxxxx e nei casi in cui:
l’Assicurato desidera attendere la riparazione del Veicolo che si trova presso un’officina per le riparazioni del caso; l’Assicurato intende comunque proseguire il viaggio o rientrare all’Abitazione ma oggettive situazioni rendono consigliabile, anche a giudizio della Struttura Organizzativa, il suo pernottamento in loco;
un Assicurato viene ricoverato in Ospedale e gli altri
Assicurati intendono rimanere ad assisterlo;
la Struttura Organizzativa riserva presso un hotel, il più vicino possibile al luogo del Sinistro o di riparazione del Veicolo, le camere necessarie, con trattamento di pernottamento e prima colazione. La garanzia é operativa qualora sussistano oggettivi impedimenti che rendano obiettivamente gravoso e non agevole il rientro dell’Assicurato presso la propria Abitazione (per esempio: orario serale o notturno, problemi di reperibilità di altri mezzi di trasporto).
L’hotel selezionato sarà di categoria minima tre stelle o equivalenti, salvo che l’Assicurato non preferisca soggiornare in strutture di categoria inferiore, più vicine al luogo in cui il Sinistro si é verificato.
La Società tiene a proprio carico tutte le spese relative alle prime tre notti successive al verificarsi del Sinistro. La Società tiene inoltre a proprio carico:
le spese relative al trasferimento dell’Assicurato dal luogo del Sinistro o di riparazione del Veicolo all’hotel e viceversa, una volta ultimate le riparazioni;
le spese relative ai trasferimenti da e per la Struttura Sanitaria, organizzati dalla Struttura Organizzativa, per un periodo massimo di tre giorni, con il limite di 100 euro al giorno.
La garanzia opera ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato.
E.3.9 - AUTOVETTURA SOSTITUTIVA
In caso di Sinistro che renda il Veicolo indisponibile o inutilizzabile per più di 36 ore consecutive, la Struttura Organizzativa prenota un’autovettura sostitutiva presso un punto di autonoleggio convenzionato, compatibilmente con le disponibilità, gli orari e le modalità stabiliti dallo stesso, per consentire la mobilità dell’Assicurato:
immediatamente dopo il Sinistro;
successivamente, purché entro un mese dalla data del Sinistro, mentre il Veicolo é in officina per le riparazioni del caso.
La Società tiene complessivamente a proprio carico le spese corrispondenti a 5 giorni di noleggio di un’autovettura di cilindrata compresa tra i 1.300 ed i 1.600 c.c..
Sono a carico dell’Assicurato le spese per il carburante, quelle per le assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative Franchigie, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Il noleggio può originare la richiesta, da parte del punto convenzionato, di costituzione di un deposito cauzionale; lo stesso deve essere versato direttamente dall’Assicurato.
La Società tiene inoltre a proprio carico le spese relative ai trasferimenti necessari all’Assicurato per ritirare l’autovettura sostitutiva e per rientrare a casa, dopo la riconsegna della stessa al punto di autonoleggio più vicino all’Abitazione.
E.3.10 - PROSECUZIONE DEL VIAGGIO
In caso di Sinistro che renda il Veicolo indisponibile o inutilizzabile per più di 36 ore consecutive, la Struttura Organizzativa provvede a proprie spese al rientro all’Abitazione o, a scelta dell’Assicurato, alla prosecuzione del viaggio fino alla Destinazione.
Il rientro o la prosecuzione del viaggio avverranno con il mezzo di trasporto scelto dall’Assicurato, tra quelli che effettivamente sono disponibili ed utilizzabili (aereo, treno, nave o altro). Se l’Assicurato intende usufruire di un’autovettura sostitutiva, la stessa viene messa a disposizione alle condizioni previste dalla garanzia “Autovettura Sostitutiva”.
E.3.11 - TRASFERIMENTO SANITARIO
In caso di Infortunio stradale dell’Assicurato che ne abbia comportato il ricovero in Struttura Sanitaria, la Struttura Organizzativa mette in contatto la propria Equipe medica con i medici curanti sul posto. L’Equipe medica, sulla base delle informazioni ottenute, valuta il quadro clinico dell’Assicurato e dispone il trasferimento di quest’ultimo, in alternativa:
• presso un centro ospedaliero idoneo a garantirgli le
cure specifiche del caso;
• presso una Struttura Sanitaria, italiana, se l’Assicurato si trova all’estero;
• presso una Struttura Sanitaria, vicino alla sua
Abitazione;
• presso la sua Abitazione.
L’Equipe medica:
• indica il mezzo di trasporto più idoneo (aereo sanitario speciale, aereo di linea eventualmente barellato, vagone letto di prima classe, ambulanza o altro); l’uso dell’aereo sanitario speciale é limitato ai Paesi del continente europeo ed agli Stati che si affacciano sul bacino del Mediterraneo;
• prescrive, se necessario, l’accompagnamento da parte di personale medico e/o paramedico specializzato;
• dispone l’accompagnamento dell’Assicurato da parte di una persona di sua fiducia, presente sul posto nel momento in cui il trasferimento ha inizio, se le condizioni di salute dell’Assicurato stesso lo richiedono.
La Società tiene a proprio carico tutte le spese relative. La garanzia é operativa previo consenso dell’Assicurato e compatibilmente con la vigente legislazione sulla “Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali”.
La garanzia non é comunque operativa e non dà diritto ad alcun rimborso qualora, pur sottoscrivendo le dimissioni volontarie dal luogo di cura, l’Assicurato non abbia ottenuto il parere favorevole al trasferimento da parte dell’Equipe medica.
E.3.12 - ASSISTENZA IN CASO DI DECESSO
In caso di decesso dell’Assicurato avvenuto in conseguenza di un Infortunio stradale, la Struttura Organizzativa effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, dopo avere espletato le formalità necessarie..
Quando le disposizioni locali lo impongono, la Struttura Organizzativa provvede all’inumazione provvisoria o definitiva sul posto.
La Società tiene a proprio carico tutte le spese relative, con il massimo di 1.000 euro per l’acquisto del feretro.
Sono escluse le spese relative alla cerimonia.
La garanzia opera ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato.
E.3.13 - VIAGGIO DI UN FAMILIARE
In caso di Infortunio stradale dell’Assicurato che ne abbia comportato il ricovero in Struttura Sanitaria per un periodo che i medici curanti prevedono superiore a 5 giorni, la Struttura Organizzativa organizza:
• il viaggio di andata e ritorno di un Familiare residente in Italia, che desideri recarsi ad assistere l’Assicurato;
• il soggiorno del Familiare in un hotel, il più vicino possibile al luogo del ricovero, con trattamento di pernottamento e prima colazione. L’hotel selezionato sarà di categoria minima tre stelle o equivalenti, salvo che il Familiare non preferisca soggiornare in strutture di categoria inferiore, più vicine al luogo del ricovero.
La Società tiene a proprio carico:
• tutte le spese relative al viaggio di andata e ritorno;
• le spese relative alle prime tre notti di soggiorno in
hotel;
• le spese relative ai trasferimenti da e per la Struttura Sanitaria, organizzati dalla Struttura Organizzativa, per un periodo massimo di tre giorni, con il limite di 100 euro al giorno.
La garanzia opera quando il ricovero é avvenuto ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato.
E.3.14 - INFORMAZIONI DALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
In caso di Sinistro, l’Assicurato può telefonare alla Struttura Organizzativa, attiva tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24, per fornire:
• informazioni relative alla compilazione di constatazioni amichevoli di Sinistro (C.I.D.) ed indicazioni sulle prime operazioni da compiere;
• informazioni relative alle pratiche amministrative
concernenti il Veicolo assicurato;
• recapiti e reperibilità di carrozzerie;
• recapiti e reperibilità di officine e ricambisti.
La Società tiene a proprio carico tutte le spese relative.
E.3.15 - CONSULENZA MEDICA
In caso di Infortunio stradale l’Assicurato può telefonare alla Struttura Organizzativa presso la quale é garantita la presenza di un’ Equipe medica, attiva tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24. L’Equipe medica é a sua disposizione per fornire:
• consigli e suggerimenti relativi al suo stato di salute;
• indicazione di strutture idonee alla cura del problema
segnalato;
• informazioni sull’ubicazione di centri di pronto soccorso, di medici generici o specialisti, di centri di cura pubblici e privati presenti nella località in cui l’Assicurato si trova;
• altri argomenti di carattere medico, attinenti
all’Infortunio stradale.
La Società tiene a proprio carico tutte le spese relative. La garanzia é operativa previo consenso dell’Assicurato e compatibilmente con la vigente legislazione sulla “Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali”.
E.3.16 - LINEA DIRETTA CON IL LEGALE
In caso di Sinistro o di Infortunio stradale la Struttura Organizzativa mette l’Assicurato in contatto con la propria equipe legale, disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, la quale é a sua disposizione per fornirgli consigli pratici di ordine legale, escluso il diritto di famiglia nonchè il diritto fiscale e tributario.
L’équipe legale si avvale di professionisti specializzati nelle diverse discipline e, su richiesta, fornisce anche nominativi e recapiti di legali di fiducia disponibili nella località in cui l’Assicurato si trova.
E.3.17 - RECAPITO MESSAGGI URGENTI
La Struttura Organizzativa, in caso di Sinistro o di Infortunio stradale, si mette a disposizione per trasmettere messaggi urgenti a persone raggiungibili telefonicamente in Italia o all’estero, il cui recapito sia stato fornito dall’Assicurato alla Struttura Organizzativa al momento della richiesta dell’assistenza.
I destinatari, in caso di assenza, saranno richiamati con continuità, fino al recapito della segnalazione o fino alla cessata emergenza. La Società declina ogni responsabilità in merito al contenuto dei messaggi trasmessi.
E.3.18 - INVIO DI UN INTERPRETE ALL’ESTERO
In caso di Sinistro o di Infortunio stradale avvenuto all’estero, la Struttura Organizzativa incarica un interprete di assistere l’Assicurato nelle sue comunicazioni con i riparatori, con i medici curanti o con la Pubblica Autorità. La Società tiene a proprio carico tutte le spese relative fino ad un importo massimo di 300 euro per ciascun Sinistro.
E.3.19 - ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ
In caso di Sinistro accaduto ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato, la Struttura Organizzativa anticipa:
• un importo massimo di 3.000 euro per esigenze imprevedibili ma documentate, attinenti al Veicolo;
• l’importo per cauzioni ed estensioni obbligato- rie di garanzia richieste dall’autonoleggiatore, fino a
1.000 euro, se l’Assicurato usufruisce della garanzia Autovettura sostitutiva.
In caso di Sinistro avvenuto all’estero, la Struttura Organizzativa anticipa:
• l’importo necessario alla costituzione della cauzione cosiddetta “penale” richiesta dalle Autorità per concedere la libertà provvisoria all’Assicurato, fino a 6.000 euro;
• l’importo necessario alla costituzione della cauzione
cosiddetta “civile” che sia richiesta a garanzia per:
- il risarcimento dei danni causati a Xxxxx in relazione all’uso del Veicolo indicato in Polizza;
- il pagamento delle relative spese giudiziarie;
- il pagamento di multe o ammende eventualmente comminate all’Assicurato in occasione del Sinistro;
• l’importo necessario al dissequestro del Veicolo, fino a 3.000 euro.
• l’importo necessario al pagamento dell’onorario di un legale, fino a 1.000 euro, in caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell’Assicurato.
La Struttura Organizzativa mette a disposizione l’anticipo sul luogo del Sinistro solo successivamente al rilascio di adeguate garanzie.
La garanzia non é operativa se l’Assicurato non é in grado di fornire preventivamente le garanzie richieste.
E.3.20 - ANTICIPO SPESE MEDICHE
In caso di Infortunio stradale, la Struttura Organizzativa anticipa un importo massimo di 1.000 euro per consentire il pagamento di spese mediche impreviste.
La garanzia opera ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato.
La Struttura Organizzativa mette a disposizione l’anticipo sul luogo del Sinistro solo successivamente al rilascio di adeguate garanzie.
La garanzia non é operativa se l’Assicurato non é in grado di fornire preventivamente le garanzie richieste.
ART. E.4 - GARANZIE DEL SERVIZIO ASSISTENZA BASE
E.4.1 - TRAINO DEL VEICOLO
In caso di Sinistro, la Struttura Organizzativa invia sul posto un mezzo di soccorso che effettua il trasporto del Veicolo, a scelta dell’Assicurato:
- fino alla più vicina officina autorizzata dalla casa costruttrice, in grado di eseguire la riparazione;
- fino ad un’altra officina più vicina al luogo del Sinistro, in grado di eseguire la riparazione.
La Società tiene a proprio carico tutte le spese relative ad un Sinistro per anno assicurativo e con il massimo di 200 euro.
ART. E.5 - ESCLUSIONI
L’Assistenza non é operante in caso di:
• dolo dell’Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di Xxxxx;
• malattie mentali, disturbi psichici in genere, ivi
compresi i comportamenti nevrotici;
• azioni delittuose compiute dall’Assicurato;
• conducente non abilitato a condurre il Veicolo, a norma delle disposizioni di Xxxxx in vigore;
• circolazione non avvenuta in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
• immobilizzo del Veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla garanzia della casa costruttrice, da richiami della casa costruttrice o da difetti di costruzione;
• operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al Sinistro subito.
ART. E.6 – DELIMITAZIONI DELLE GARANZIE
• La Società non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre compagnie di assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste preventivamente alla Struttura Organizzativa e da questa organizzate. Eccezionalmente il rimborso può essere riconosciuto entro i limiti previsti dalla polizza nel caso in cui la Struttura Organizzativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l’Assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento di assistenza. In quest’ultimo caso devono pervenire alla Società i giustificativi in originale delle spese sostenute dall’Assicurato.
• La Società non riconosce rimborsi né importi compensativi relativi a coperture della Società stessa delle quali l’Assicurato non ha usufruito per sua scelta o perché non ne ha avuto la necessità.
• La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall’Assicurato.
• Eventuali eccedenze di onorari dei professionisti intervenuti rispetto agli indennizzi a carico della Società dovranno essere corrisposte direttamente dall’Assicurato al professionista intervenuto.
• Gli spostamenti organizzati dalla Struttura Organizzativa sono effettuati utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo, in relazione alla tratta da percorrere e alle condizioni di salute dell’Assicurato. La Struttura Organizzativa concorda con l’avente diritto il mezzo di trasporto da utilizzare.
• Gli importi riconosciuti dalla Struttura Organizzativa a titolo di anticipo, sui quali non saranno applicati interessi, devono essere restituiti entro trenta giorni dalla messa a disposizione. Chi ottiene un anticipo di denaro deve fornire adeguate garanzie e sottoscrivere la ricevuta che gli verrà sottoposta dagli incaricati della Struttura Organizzativa ed attenersi alle disposizioni che gli saranno impartite dalla stessa.
• Per la quantificazione delle ore di inutilizzabilità del Veicolo, la Società fa unicamente riferimento all’intervallo temporale intercorrente fra la dichiarata indisponibilità o inutilizzabilità del Veicolo ed il momento di riconsegna dello stesso attestato dall’ente incaricato delle riparazioni. La Centrale Operativa terrà in considerazione anche la sussistenza di oggettive situazioni locali.
ART. E.7 – OBBLIGHI IN CASO DI INFORTUNIO
Quando si verifica un Infortunio stradale, la Società ha diritto di verificare l’esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia; L’Assicurato, su richiesta della Società, deve fornire gli elementi necessari ad attestare l’effettivo verificarsi dell’evento dannoso. L’Assicurato dovrà inoltre consentire agli incaricati della Struttura Organizzativa di verificare le proprie condizioni di salute e di prendere visione della sua cartella clinica.
Ogni diritto nei confronti della Società derivante dalla presente Polizza, deve essere esercitato dall’Assicurato, a pena di estinzione e decadenza
entro il termine tassativo di un anno dalla data dell’evento costitutivo del diritto stesso.
Le istruzioni di seguito riportate non costituiscono pattuizione contrattuale; per le condizioni contrattuali si invita a fare riferimento al testo delle Condizioni di assicurazione riportato nelle pagine precedenti.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
L’Assicurato dovrà IMMEDIATAMENTE contattare il Call Center Sinistri al numero verde 800.182.503 che darà tutte le necessarie istruzioni.
In ogni caso l’Assicurato dovrà comunque avere sempre a bordo:
• carta di circolazione
• certificato di assicurazione
• contrassegno di assicurazione
• Carta verde (necessaria per andare all’estero)
• patente guida valida (controllare periodicamente
la scadenza)
• Modulo Blu “Constatazione amichevole di
incidente”
Premesso che di ogni Sinistro deve essere dato avviso telefonico al Call Center Sinistri, per ottenere un più rapido risarcimento dei danni é consigliabile:
- presentare la Denuncia scritta in modo tempestivo;
- fornire una descrizione dettagliata e completa del Sinistro;
- allegare tutti i documenti fiscali, giudiziari e medici;
- indicare sempre il luogo in cui sia possibile accertare i danni subiti dall’autovettura;
- utilizzare il “Modulo Blu”.
Ecco alcuni consigli e suggerimenti sulle cose da fare se capita uno dei Sinistri previsti da questa Polizza.
INCIDENTE STRADALE
Per la Denuncia:
• utilizzare il Modulo Blu (Constatazione amichevole di incidente), unico modello di Denuncia riconosciuto ufficialmente dalla Legge (Regolamento ISVAP n° 13 del 6/2/2008);
• raccogliere le generalità di eventuali testimoni, di eventuali feriti, e di coloro che sono rimasti coinvolti nell’incidente;
• segnalare gli eventuali interventi da parte delle Autorità (Carabinieri, Polizia, ecc.) precisando le contravvenzioni elevate;
• indicare il luogo dove sia possibile accertare i danni subiti dall’autovettura;
• inviare alla Società le eventuali successive richieste dei danneggiati e i documenti delle Autorità.
Applicabilità della procedura di risarcimento diretto
Se trova applicazione la procedura di risarcimento diretto (articoli 149 e 150 del Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005 – Codice delle Assicurazioni Private) il danneggiato che si ritiene non responsabile, anche solo parzialmente, del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento all’Impresa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato con lettera raccomandata
-con avviso di ricevimento o con consegna a mano- telegramma o fax. L’articolo 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione ne esclude la presentazione in via telematica.
Secondo il D.P.R. 18 luglio 2006, n.254 (Regolamento recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale) nell’ipotesi di danni al veicolo e alle cose, la richiesta di risarcimento contiene i seguenti elementi:
• i nomi degli assicurati;
• le targhe dei due veicoli coinvolti;
• la denominazione delle rispettive imprese;
• la descrizione delle circostanze e delle modalità del
sinistro;
• le generalità di eventuali testimoni;
• l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di
polizia;
• il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno.
Nell’ipotesi di lesioni subite dai conducenti, la richiesta indica, inoltre:
• l’età, l’attività e il reddito del danneggiato;
• l’entità delle lesioni subite;
• la dichiarazione di cui all’articolo 142 del codice circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
• l’attestazione medica comprovante l’avvenuta
guarigione, con o senza postumi permanenti;
• l’eventuale consulenza medico-legale di parte, corredata dall’indicazione del compenso spettante al professionista.
Non applicabilità della procedura di risarcimento diretto
Qualora non trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005 il danneggiato deve richiedere il risarcimento dei danni subiti all’Assicuratore del veicolo del responsabile del sinistro con le modalità previste dall’articolo 148 del Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005.
Risarcimento del terzo trasportato
Il danno subito dal terzo trasportato é risarcito dall’assicuratore del veicolo sul quale era a bordo entro il massimale minimo di legge (indipendentemente dall’accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti), fermo il diritto a richiedere il risarcimento dell’eventuale maggior danno all’Impresa di assicurazione del veicolo responsabile se lo stesso é coperto per un massimale superiore a quello minimo.
Cancellazione della targa
Se la propria autovettura non é più riparabile per incidente stradale o a seguito di incendio, occorre chiederne la cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico. Lo si fa al P.R.A. più vicino portando le targhe e la carta di circolazione. Con tale operazione, cessando la proprietà, si interrompe l’obbligo di pagamento del bollo di circolazione (oggi più esattamente tassa di proprietà) e degli eventuali “superbolli”. Il certificato di cancellazione ottenuto dal P.R.A. va trasmesso alla Società insieme al certificato e contrassegno se non distrutti, per ottenere l’anticipata annullazione della Polizza ed il rimborso del Premio non utilizzato.
RESPONSABILITÀ CIVILE
La Denuncia va fatta entro tre giorni (art. 1913 C.C.). Se possibile é meglio anticipare.
Per la Denuncia:
utilizzare il Modulo Blu e compilarlo in tutte le sue parti. In alternativa: descrivere dettagliatamente il Sinistro, indicando:
• nome, cognome e indirizzo dell’Assicurato
• numero di Polizza
• numero patente e scadenza validità
• estremi delle autovetture coinvolte
• nome, cognome, xxxxxxxxx e numero di patente di chi
era alla guida della autovettura
• giorno, luogo e ora dell’incidente
• generalità dei danneggiati e natura dei danni
• danni riportati dall’Assicurato
• generalità di eventuali testimoni
• descrizione particolareggiata del Sinistro;
inviare tempestivamente alla Società le eventuali richieste dei danneggiati, i documenti delle Autorità ed ogni altro documento relativo al Sinistro. Se l’incidente é molto grave (con lesione alle persone): far precedere la Denuncia da un telegramma in cui siano precisati:
• giorno e ora dell’incidente
• sue conseguenze
• estremi dell’autovettura
• generalità dell’Assicurato
• generalità dei lesionati
Nel caso in cui l’autovettura sia gravata da vincolo o privilegio: inviare copia della Denuncia al creditore ipotecario o alla Società di leasing proprietaria della stessa.
INCENDIO
Per la Denuncia:
descrivere dettagliatamente il Sinistro:
indicare sommariamente le parti danneggiate; segnalare l’eventuale intervento di Vigili del Fuoco, Polizia o altra Autorità;
precisare gli eventuali danni subiti da altre autovetture, le cose danneggiate, le generalità dei loro proprietari; indicare il luogo dove sia possibile accertare i danni subiti dall’autovettura.
FURTO
Presentare immediatamente denuncia del fatto alla Polizia o ai Carabinieri, recandosi al Commissariato o al Comando, con carta legale, richiedendone copia autenticata.
Per la Denuncia:
inviare una lettera alla Società allegando copia del verbale di denuncia all’Autorità.
In caso di furto parziale:
precisare le parti rubate o danneggiate;
indicare il luogo dove sia possibile accertare i danni subiti dall’autovettura;
documentare con fatture o ricevute fiscali le riparazioni di prima necessità;
documentare con fatture o ricevute fiscali l’acquisto dell’Apparecchio audiofonovisivo rubato, con indicazione
della marca e modello e la data della sua installazione sull’autovettura in garanzia;
In caso di furto totale, se l’Assicurato viene a conoscenza del ritrovamento dell’autovettura prima di aver ricevuto l’indennizzo:
trasferire immediatamente l’autovettura in un luogo sicuro, per consentire gli accertamenti dei danni subiti e che dovranno risultare dal verbale di ritrovamento delle Autorità del luogo in cui l’autovettura é stata ritrovata; richiedere copia del verbale di ritrovamento; comunicare tempestivamente l’avvenuto ritrovamento alla Società;
inviare alla Società copia del verbale di ritrovamento.
Per ottenere l’indennizzo in caso di furto totale, presentare:
• certificato cronologico attestante lo stato giuridico
originario del Veicolo rilasciato dal P.R.A.
• perdita di possesso
• fattura di acquisto se il furto é avvenuto prima che sia completata l’iscrizione al P.R.A. o se é operante il valore a nuovo.
XXXXX, COLLISIONE E COLLISIONE EASY DRIVER
Vedere incidente stradale.
EVENTI SOCIOPOLITICI E NATURALI
Per la Denuncia:
• descrivere dettagliatamente il Sinistro;
• indicare il luogo dove é possibile visionare l’autovettura per i necessari accertamenti;
• documentare le riparazioni di prima necessità.
Nel caso in cui il Sinistro sia stato provocato da comportamenti altrui nei quali siano ravvisabili estremi di reato:
presentare la denuncia alle Autorità utilizzando la carta legale più 3 copie ed inviare alla Società la lettera di Denuncia del Sinistro accompagnata da una copia della denuncia presentata alle Autorità.
ROTTURA CRISTALLI
Per la Denuncia:
descrivere dettagliatamente il Sinistro alla Società. precisando i danni subiti dall’autovettura;
indicare il luogo dove sia possibile accertare il danni subiti dall’autovettura;
documentare con fatture o ricevute fiscali le eventuali riparazioni di prima necessità.
INFORTUNI
Per la Denuncia:
• descrivere dettagliatamente le cause dell’incidente;
• precisare l’identità degli infortunati, la loro appartenenza o meno alla famiglia dell’Assicurato, e se l’infortunio é avvenuto mentre si trovavano a bordo dell’autovettura descritta in Polizza.
TUTELA LEGALE
Per la Denuncia:
• descrivere dettagliatamente i fatti che hanno originato la controversia legale, imputazione di xxxxx, il sequestro del mezzo o il ritiro della patente;
• comunicare successivamente il nominativo del legale incaricato.
IL RISARCIMENTO DIRETTO IN BREVE CHE COSA È IL RISARCIMENTO DIRETTO
Il risarcimento diretto é la nuova procedura di rimborso assicurativo che dal 1° febbraio 2007 in caso di incidente stradale consente ai danneggiati non responsabili - o responsabili solo in parte di essere risarciti direttamente dal proprio assicuratore.
QUANDO SI APPLICA
In caso di incidente tra due veicoli a motore, entrambi con targa italiana, identificati e regolarmente assicurati.
COME ATTIVARLO
Presentare la denuncia, compilata utilizzando il Modulo Blu, e la richiesta di risarcimento alla propria compagnia che, una volta accertata la totale o parziale ragione del proprio assicurato, risarcirà i danni. La compagnia fornirà tutte le informazioni necessarie sulle formalità da seguire e svolgerà opera di assistenza per spiegare i diritti dell’assicurato danneggiato.
CHE COSA VIENE RISARCITO
- i danni al veicolo e gli eventuali danni connessi al suo utilizzo (es. fermo tecnico, traino, ecc.);
- le eventuali lesioni di lieve entità subite dal conducente (fino al 9% di invalidità);
- gli eventuali danni alle cose trasportate appartenenti al proprietario o al conducente.
È necessario ricordarsi di chiedere una copia del Modulo Blu all’assicuratore e, per ricevere maggiori informazioni sulla sua compilazione, di cliccare su xxx.xxxx.xx.
PER SAPERNE DI PIÙ
Incidente d’auto? A risarcire il danno ci penserà direttamente il proprio assicuratore. Se non si é responsabili dell’incidente o se lo si é solo in parte, si rivolge al proprio assicuratore una richiesta di risarcimento. Sarà lui e non l’assicuratore di chi ha provocato l’incidente ad occuparsi del risarcimento dei propri danni.
CHE COSA CAMBIA IN PRATICA?
Per gli incidenti avvenuti a partire dal 1° febbraio 2007, é necessario presentare sia la denuncia che la richiesta di risarcimento alla propria compagnia che, una volta accertata la totale o parziale ragione del proprio assicurato, gli risarcirà i danni.
QUANDO SI APPLICA IL RISARCIMENTO DIRETTO?
In caso di scontro tra due veicoli a motore, entrambi con targa italiana, identificati e regolarmente assicurati con compagnie che aderiscano al risarcimento diretto. Tutte le compagnie italiane sono obbligate ad aderire al sistema; se si é assicurati con una compagnia straniera occorre controllare l’adesione del sistema di risarcimento diretto sul sito xxx.xxxx.xx. La procedura del risarcimento diretto si può applicare anche se nell’incidente sono stati coinvolti passeggeri. Per i danni subiti dai passeggeri, anche di grave entità, la richiesta di risarcimento va presentata sempre all’assicuratore del veicolo su cui erano a bordo.
QUANDO NON SI APPLICA IL RISARCIMENTO DIRETTO?
Non é possibile avvalersi di questa procedura di rimborso diretto in caso di:
- incidente accaduto all’estero;
- incidente con più di due veicoli;
- incidente in cui é coinvolto un ciclomotore non munito della nuova targa (nuovo sistema di targatura previsto dal D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153);
- danni gravi alla persona del conducente: in questo caso, la procedura può tuttavia applicarsi al rimborso per i danni al veicolo e alle cose trasportate, mentre per i danni gravi alla persona occorre rivolgersi alla compagnia del veicolo responsabile.
LA DENUNCIA DEL SINISTRO:
COSA SCRIVERE NEL MODULO BLU DI
CONSTATAZIONE AMICHEVOLE?
La denuncia di sinistro deve essere effettuata utilizzando il Modulo Blu. Ricorda che la denuncia é obbligatoria anche se si ha torto. La mancata presentazione della denuncia, qualora per questo motivo sia derivato un pregiudizio alla compagnia, può comportare il diritto della stessa compagnia di rivalersi in tutto o in parte nei confronti del proprio assicurato per il danno risarcito. Rispetto a tutte le informazioni richieste dal Modulo Blu si deve almeno riportare le seguenti: - targhe dei due veicoli coinvolti; - nomi degli assicurati; - nomi delle compagnie; - descrizione delle modalità dell’incidente; - data dell’incidente; - firma dei due conducenti o assicurati (se possibile) o firma del conducente o assicurato in caso di disaccordo sulle modalità dell’incidente. Se il Modulo Xxx é firmato da entrambi i conducenti e/o gli assicurati, si accorciano i tempi del risarcimento! Per i danni al veicolo e a cose la risposta della compagnia dovrà arrivare in breve tempo: entro 30 giorni anziché 60.
LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO
- COME PRESENTARLA ALLA COMPAGNIA?
Se si ritiene di aver ragione, anche solo parzialmente, aggiungere al Modulo Blu anche la richiesta formale di risarcimento e presentarla alla propria compagnia con una delle seguenti modalità:
- con raccomandata AR;
- a mano, presso la sede della compagnia;
- con telegramma o fax;
- via e-mail (se non esclusa dal contratto).
Le modalità di denuncia e richiesta di risarcimento previste dalla legge potrebbero essere integrate con forme di comunicazione più immediate (es. operatore telefonico): verificalo con la tua compagnia.
- CHE COSA SCRIVERE NELLA RICHIESTA?
Per agevolare la compilazione della richiesta di risarcimento é stato predisposto un fac-simile di puro riferimento (vedi allegato) che si può liberamente impiegare nei casi più ricorrenti, ferma restando la possibilità di predisporre la richiesta secondo forme diverse ed eventualmente contenuti aggiuntivi che si ritengono necessari per descrivere meglio il danno subito. La compagnia fornirà i chiarimenti necessari e chiederà le eventuali integrazioni di informazioni per la corretta valutazione del danno.
LE POSSIBILI RISPOSTE DELLA COMPAGNIA:
- COSA PUOI FARE SE NON SEI D’ACCORDO?
Se si ha ragione, in tutto o solo in parte, la compagnia
comunicherà un’offerta di risarcimento. Se la richiesta di risarcimento é completa di tutte le informazioni necessarie per la valutazione del danno, la compagnia deve rispondere:
- entro 30 giorni per i danni al veicolo e alle cose se il Modulo Xxx é stato firmato da tutti e due i conducenti o assicurati dei veicoli coinvolti;
- entro 60 giorni per i danni al veicolo e alle cose in assenza di Xxxxxx Blu a doppia firma;
- entro 90 giorni per i danni alla persona del conducente proponendo l’offerta di risarcimento o spiegando i motivi per cui non é tenuta a risarcire il danno (es. perché risulta una tua responsabilità totale). Se la richiesta di risarcimento non é completa, la compagnia chiederà le integrazioni necessarie entro 30 giorni e i termini per la sua risposta sono sospesi fino a quando non avrai inviato i dati mancanti. Se i danni non rientrano nella procedura di risarcimento diretto, la compagnia comunicherà i motivi di esclusione dalla procedura e, a seconda dei casi, invierà la richiesta all’altra compagnia rc auto coinvolta, se nota, o inviterà a rivolgersi ad altra compagnia. Se non si é d’accordo con la comunicazione della compagnia rispetto al risarcimento offerto o ai motivi di mancata offerta, si potrà sempre far valere i propri diritti esercitando l’azione legale nei suoi confronti.
Si ricorda che il diritto al risarcimento del danno si prescrive entro 2 anni dalla data del sinistro.
Si tenga presente comunque che per ogni insoddisfazione rispetto al servizio fornito dalla propria compagnia si può reclamare rivolgendosi alla struttura d’impresa indicata nella nota informativa precontrattuale o sul sito web della compagnia stessa. Se il problema non viene risolto, fermo il diritto all’azione legale, si può ricorrere anche alla procedura di conciliazione ANIA/Associazioni dei Consumatori. Una procedura gratuita e non vincolante, in cui si avrà l’aiuto delle Associazioni dei consumatori aderenti all’iniziativa, per risolvere i contrasti che riguardano i sinistri con danni fino a
15.000 euro. Per informazioni e chiarimenti sulla procedura di conciliazione ci si collega al sito xxx.xxxx.xx entrando nella sezione consumatori o telefonando allo Sportello Auto al numero 00-0000000.
ENTRO QUANDO AVVIENE IL RIMBORSO?
Dopo la comunicazione della somma offerta, la compagnia deve procedere al pagamento entro i 15 giorni successivi.
SEZIONE 1 – INTESTAZIONE DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI DA PRESENTARE ALLA PROPRIA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE
Spett. Assicurazione Via Città Data Oggetto: Richiesta di risarcimento dei danni
Sinistro del / /in località targa del danneggiato
targa della controparte
SEZIONE 2 – CONTENUTO DELLA RICHIESTA PER DANNI A COSE
Io sottoscritto/a.................................................................................................................................................................................................................................................... (codice fiscale. )
proprietario/a del veicolo (indicare marca e modello)................................................................................................................................................................................... targato....................................................................................................................
e assicurato con la Compagnia............................................................................................................................................... chiedo il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro avvenuto il giorno............................................................................
in via/piazza ............................................................................................................................................................................ località.......................................................................................................................................................................................
L’altro veicolo coinvolto nell’incidente è (indicare marca, modello)................................................................................................................................................................targato....................................................................................................................
assicurato per la responsabilità civile auto con la Compagnia .................................................................................................................................................................... con polizza n..........................................................................................................
intestata al Sig. (indicare nome e cognome dell’assicurato) .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Alla guida dell’altro veicolo si trovava il Sig. (indicare nome e cognome, codice fiscale e, se possibile, riferimento della patente del conducente) .....................................................................................................................................................................
Il sinistro si è verificato secondo le seguenti modalità: (descrizione delle circostanze dell’incidente come indicate nell’allegato modulo blu).........................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(da riempire solo in caso di presenza di testimoni allegando un loro documento d’identità) Al momento del sinistro era presente
il/la Sig./Sig.ra.......................................................................................................................................................................... indirizzo ....................................................................................................................................................................................
codice fiscale.............................................................................................................) tel. , che può confermare la descrizione dell’incidente secondo le formalità richieste dalla Compagnia.
(da riempire solo in caso di intervento delle forze di Xxxxxxx)
Sul luogo del sinistro sono intervenute anche (indicare gli organi di polizia intervenuti) ..............................................................................................................................................................................................................................................................
Si invita la Compagnia in indirizzo a procedere all’accertamento e alla quantificazione dei danni precisando che il veicolo danneggiato e gli oggetti danneggiati sono a Vostra disposizione in orari lavorativi (ovvero dalle 8.30 alle 17.30) per otto giorni non festivi consecutivi a far data dalla ricezione della presente al seguente indirizzo: via..............................................................................................................................................................................................................................................................
(località)................................................................................................................................................................................................................................. tel.................................................................................................................................................
Firma....................................................................................................................................................................................................................................
SEZIONE 3 – CONTENUTO DELLA RICHIESTA PER DANNI ALLA PERSONA DEL CONDUCENTE
Per danni alle cose trasportate appartenenti al conducente non proprietario del veicolo, occorre integrare la richiesta di risarcimento con l’indicazione degli oggetti danneggiati.
Poiché a seguito del sinistro, io sottoscritto/a ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(codice fiscale................................................................................................................. ) in qualità di conducente del veicolo (comunicare marca e modello e targa) e assicurato con la Compagnia ...................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................,
ho riportato lesioni personali, chiedo il risarcimento del danno alla persona e fornisco (oppure mi riservo di fornire con una seconda comunicazione) le seguenti informazioni necessarie ai fini della formulazione dell’offerta di risarcimento da parte della Compagnia:
a. età al momento del sinistro
b. attività lavorativa e reddito del danneggiato comprovato da idonea documentazione fiscale
c. idonea documentazione medica attestante l’entità delle lesioni
d. attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti (in caso di visita da parte di proprio medico legale)
La valutazione medico legale delle conseguenze delle lesioni subite è riportata nell’allegata consulenza di parte per la cui prestazione ho corrisposto l’importo di euro...................................................................................................................................
Ai sensi dell’art. 142 del Codice delle Assicurazioni, il sottoscritto dichiara di aver/non aver diritto (cancellare l’espressione che non interessa) a prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Resto in attesa di Vostre comunicazioni
Firma............................................................................................................................................................................................................
SEZIONE 4 – ALLEGATI ALLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO
MODULO BLU (Modulo di constatazione amichevole – denuncia di sinistro)
LEGGE 2 APRILE 2007, N° 40 (COSIDDETTA “BERSANI”)
Si ricorda che la legge n°40/2007 ha modificato l’articolo 134 del Codice delle Assicurazioni Private introducendo l’obbligo per le Compagnie di Assicurazione in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo
familiare, di assegnare al contratto la classe di merito risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.
Questa agevolazione richiede la presenza dei seguenti requisiti:
- il nuovo contratto deve riferirsi ad un veicolo di nuova proprietà
- il proprietario deve essere una persona fisica
- il proprietario del veicolo da assicurare deve coincidere con il proprietario del veicolo di riferimento ovvero deve essere un suo famigliare convivente, cioè un famigliare che abbia la medesima residenza sulla base dello stato di famiglia
- il veicolo deve appartenere alla medesima tipologia di quello di riferimento
- l'attestato deve essere l'ultimo conseguito per il veicolo di riferimento e deve essere in corso di validità.
CLASSE UNIVERSALE
TABELLA DI CORRISPONDENZA PER AUTOVETTURE, AUTOTASSAMETRI ED AUTOVEICOLI AD USO
XXXXXXXXX GIÀ ASSICURATI PRESSO ALTRA IMPRESA
Classe DIALOGO di assegnazione prevista dalla Condizione Speciale F Bonus/Malus per Autovetture
Classe CU di assegnazione riportata nell’attestato
di rischio
in corso di validità
Classe DIALOGO
di assegnazione prevista dalla Condizione Speciale F Bonus/Malus per Autovetture
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
(*) A condizione che non abbiano causato sinistri negli ultimi sei anni (tabella di sinistrosità pregressa interamente compilata con 0 sinistri nell’annualità in corso e nelle cinque annualità precedenti).
N.B.
Per assicurare lo stesso veicolo riportato nell’Attestazione di rischio, il periodo di validità del documento é pari a:
- fino a 12 mesi dalla data di scadenza del contratto riportata nel documento. L’attestato si riferisce quindi a polizza in corso o scaduta da non più di 12 mesi.
- Da oltre 12 mesi e fino a 5 anni dalla data di scadenza del contratto a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892,1893e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data
di scadenza della polizza.
- Da oltre 12 mesi e fino a 5 anni dalla data di scadenza del contratto a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di sospensione della polizza.
Fino a 5 anni a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il precedente contratto é stato risolto/sostituito a seguito di furto/rapina/appropriazione indebita o consegna in conto vendita (qualora l’assicurato
rientri in possesso del veicolo dal conto vendita od a seguito del “ritrovamento” dello stesso).
Si ritiene utile fornire, nella tabella che segue, alcune indicazioni sulla documentazione normalmente necessaria per effettuare alcune operazioni relative alla polizza di assicurazione
CASISTICA | DOCUMENTAZIONE RICHIESTA |
Veicolo già assicurato con altra Impresa con polizza temporanea | - proposta firmata - documento di identità - carta di circolazione e certificato di proprietà - copia della polizza temporanea |
Xxxxxxx già assicurato con altra Impresa | - proposta firmata |
- documento di identità | |
Xxxxxxx già assicurato con altra Impresa con | - carta di circolazione e certificato di proprietà |
formula tariffaria diversa da bonus/malus | - attestato di rischio |
Xxxxxxx già assicurato con contratto a distanza con altra Impresa e per il quale il cliente ha esercitato il diritto di recesso | - proposta firmata - documento di identità - carta di circolazione e certificato di proprietà - dichiarazione rilasciata dall’Impresa di risoluzione anticipata del rapporto per esercizio del diritto di recesso |
Veicolo di prima immatricolazione | - proposta firmata - documento di identità - carta di circolazione e certificato di proprietà oppure se non ancora disponibili la documentazione temporanea rilasciata dall’agenzia di pratiche auto Attenzione: se il passaggio di proprietà è superiore a 90 giorni, inviare una dichiarazione di mancata circolazione* |
Xxxxxxx assicurato dopo una voltura | |
Veicolo di prima immatricolazione/dopo voltura con applicazione della Bersani | - proposta firmata - documento di identità (solo se il proprietario è un famigliare convivente del proprietario del veicolo di riferimento) - stato di famiglia (solo se il proprietario è un famigliare convivente del proprietario del veicolo di riferimento) - attestato di rischio del veicolo di riferimento (solo se proveniente da altra Impresa) - carta di circolazione e certificato di proprietà oppure se non ancora disponibili la documentazione temporanea rilasciata dall’agenzia di pratiche auto Attenzione: se il passaggio di proprietà è superiore a 90 giorni, inviare una dichiarazione di mancata circolazione* |
Veicolo di prima immatricolazione/dopo voltura con utilizzo dell’attestato di un veicolo venduto/ consegnato in conto vendita/demolito/esportato/ rubato | - proposta firmata - documento di identità (solo se il proprietario è un famigliare convivente del proprietario del veicolo di cui all’attestato) - stato di famiglia (solo se il proprietario è un famigliare convivente del proprietario del veicolo di cui all’attestato) - attestato di rischio del veicolo venduto/consegnato in conto vendita/demolito/ esportato/rubato (solo se proveniente da altra Impresa) - atto di vendita/conto vendita/demolizione/esportazione del veicolo iportato sull’attestato - carta di circolazione e certificato di proprietà oppure se non ancora disponibili la documentazione temporanea rilasciata dall’agenzia di pratiche auto Attenzione: se il passaggio di proprietà è superiore a 90 giorni, inviare una dichiarazione di mancata circolazione* |
Veicolo non di nuova proprietà - assenza di attestato di rischio (classe di merito 18) | - proposta firmata - documento di identità - carta di circolazione e certificato di proprietà |
Rinnovo del contratto | - nessuna documentazione |
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO | CASISTICA per cambio veicolo | DOCUMENTAZIONE RICHIESTA - proposta firmata - atto di vendita/conto vendita/demolizione/esportazione del veicolo sostituito - carta di circolazione e certificato di proprietà oppure se non ancora disponibili la documentazione temporanea rilasciata dall’agenzia di pratiche auto del veicolo sostituente Attenzione: se il passaggio di proprietà è superiore a 90 giorni, inviare una dichiarazione di mancata circolazione*; |
per cambio residenza | - proposta firmata - certificazione cambio residenza | |
per cambio professione | - proposta firmata - autocertificazione di cambio tipologia di lavoro | |
per cambio tipo di guida | - proposta firmata - autocertificazione di cambio tipo di guida | |
per cambio uso veicolo | - proposta firmata - carta di circolazione aggiornata con nuovo uso veicolo | |
per aggiunta gancio traino | - proposta firmata - carta di circolazione aggiornata con inserimento gancio traino | |
RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO | sullo stesso veicolo | - proposta firmata |
con cambio veicolo | - proposta firmata - atto di vendita/conto vendita/demolizione/esportazione del veicolo sostituito - carta di circolazione e certificato di proprietà oppure se non ancora disponibili la documentazione temporanea rilasciata dall’agenzia di pratiche auto del veicolo sostituente Attenzione: se il passaggio di proprietà è superiore a 90 giorni, inviare una dichiarazione di mancata circolazione*; | |
con cambio residenza | - proposta firmata - certificazione cambio residenza | |
EMISSIONE APPENDICE | Sospensione del contratto | - certificato - contrassegno - carta verde - pagamento del diritto di sospensione Attenzione: inviare la documentazione con raccomandata A/R** |
Cessazione del rischio per demolizione/esportazione | - certificato - contrassegno - carta verde - atto di demolizione o esportazione definitiva Attenzione: inviare la documentazione con raccomandata A/R** | |
Cessazione del rischio per vendita/conto vendita | - certificato - contrassegno - carta verde - atto di vendita o dichiarazione di presa in carico da parte del concessionario Attenzione: inviare la documentazione con raccomandata A/R** |
EMISSIONE APPENDICE | CASISTICA | DOCUMENTAZIONE RICHIESTA |
Cessazione del rischio per furto | - denuncia alle autorità competenti da inviare a mezzo e-mail/fax | |
Diritto di recesso | - certificato - contrassegno - carta verde Attenzione: inviare la documentazione con raccomandata A/R** |
* inviare a mezzo e-mail/fax il seguente testo sottoscritto: “ Io sottoscritto (cognome e nome del Contraente) dichiaro, ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato, con il veicolo targato (numero di targa) dal (gg/mm/aaaa) al (gg/mm/aaaa) e di non aver causato sinistri.
**ATTENZIONE:
chiamare il numero verde o scaricare dal sito xxx.xxxxxxx.xx, nella sezione “Modulistica e Documentazione” il modulo di richiesta corrispondente da inviare unitamente a quanto riportato in tabella.
C
MODULO DI PROPOSTA
DI SEGUITO TROVI IL FACSIMILE DELLA TUA PROPOSTA DI XXXXXXX.
L’ORIGINALE COMPILATA CON I TUOI DATI E’ ALLEGATA AL FASCICOLO DOCUMENTAZIONE.
PROPOSTA N.
VALIDA FINO AL
EMESSA IL
CONVENZIONE
DATI PERSONALI CONTRAENTE | PROPRIETARIO DEL VEICOLO | CONDUCENTE |
NOME |
|
|
COGNOME |
|
|
CODICE FISCALE |
|
|
DOMICILIO |
|
|
TELEFONO |
|
|
PROFESSIONE |
|
|
RESIDENZA |
|
|
PATENTE: CATEGORIA |
|
|
PATENTE: N. |
|
|
PATENTE RILASCIATA A: |
|
|
PATENTE RILASCIATA IL: |
|
|
TIPO GUIDA: |
|
|
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE
PERCORRENZA KM/ANNO PARCHEGGIO IN GARAGE PRECEDENTE ASSICURATORE NUMERO SINISTRI ULTIMI 4 ANNI
DATI DEL CONTRATTO
EFFETTO ORE DEL
SCADENZA ORE 24 DEL SCADENZA 1° RATA ASSICURATIVA ORE 24 DEL
CLASSE DI MERITO DI XXX.XX CLASSE CU
NUMERO POLIZZA SOSTITUITA
RATEAZIONE TARGA DEL VEICOLO SOSTITUITO
FAC-SIMILE
TACITO RINNOVO TELAIO DEL VEICOLO SOSTITUITO
L’annullamento decorre dall’effetto della presente polizza. Formula tariffaria: bonus/malus (condizione speciale f) tariffa: marca modello allestimento personalizza
DATI DEL VEICOLO
TIPO USO
USO SUPPLEMENTARE
TARGA O TELAIO
TIPO TARGA ALIMENTAZIONE MESE/ANNO 1° IMMATRICOLAZIONE TRAINO
VINCOLO
SCAD. VINCOLO SOCIETA’ VINCOLATARIA
MARCA, MODELLO, ALLESTIMENTO GRUPPO VEICOLI CV KW
Capitale assicurato per il veicolo, per gli accessori di serie e non di serie e per gli apparecchi audiofonovisivi stabilmente installati.
Valore di listino del veicolo alla data della prima immatricolazione per le garanzie Kasko e Collisione.
Valido per le garanzie: Incendio e Furto Totale e Parziale, Eventi Sociopolitici, Collisione e Easy Driver. Valido per la determinazione del premio.
LE GARANZIE
RESPONSABILITÀ CIVILE DA CIRCOLAZIONE
MASSIMALE PER SINISTRO
PER PERSONA LESA O DECEDUTA PER DANNI A COSE O ANIMALI
PREMIO ANNUO
Per ogni sinistro la Compagnia non risarcisce somme superiori a quanto previsto nel massimale “per sinsitro, indipendentemente dal numero delle persone e delle cose/animali danneggiati.
TUTELA LEGALE ASSISTENZA PLUS
INCENDIO E FURTO TOTALE E PARZIALE
EVENTI SOCIOPOLITICI E NATURALI ROTTURA CRISTALLI
KASKO
INFORTUNI CONDUCENTE
XXXXXXX XXXXXXXXXX DI
SCOPERTO DEL 0% CON IL MINIMO DI
SCOPERTO DEL CON IL MINIMO DI XXXXXXX XXXXXXXXXX DI
SCOPERTO DEL CON IL MINIMO DI
SOMME ASSICURATE PER MORTE E INVALIDITÀ PERMANENTE
TOTALE PREMIO
TOTALE PREMIO ANNUO IMPOSTE ESCLUSE IMPOSTE TOTALE PREMIO ANNUO LORDO
SONO OPERANTI LE CONDIZIONI AGGIUNTIVE E PARTICOLARI
PREMIO NETTO R.C. PREMIO NETTO ALTRE GARANZIE DIRITTO DI SOSTITUZIONE CONGUAGLIO FAVORE DIALOGO
IMPOSTE TOTALE FAVORE DIALOGO ACCREDITO RC ACCREDITO ALTRE GARANZIE
CONGUAGLIO FAVORE CONTRAENTE
Il contributo S.S.N. è di 25,14€. Le imposte sono comprensive del contributo antiracket ove previsto dalle norme vigenti.
Il Premio può essere corrisposto con bonifico bancario o con carta di credito. Le modalità di pagamento sono comunicate al Contraente con la lettera di accompagnamento della Proposta.
Il Contraente dichiara di aver ricevuto l’Informativa di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n.196 e di acconsentire al trattamento dei dati personali e sensibili che lo riguardano da parte di Dialogo Assicurazioni S.p.A. e degli altri soggetti, anche all’estero, indicati nell’Informativa (appartenenti alla cd. catena assicurativa ed al Gruppo Fondiaria- Sai), per finalità assicurative, ossia funzionali alla instaurazione, gestione ed esecuzione del rapporto assicurativo, alla liquidazione degli eventuali sinistri, nonché alla prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali.
Data Il Contraente
Il Contraente dichiara di aver ricevuto il Fascicolo Informativo (contenente la Nota Informativa, comprensiva del Glossario, le Condizioni di Assicurazione e il Modulo di proposta) di cui al Regolamento Isvap n. 35 del 26/5/2010, di averne preso visione e di accettarne i contenuti. Il Contraente dichiara altresì di aver ricevuto e firmato, prima della sottoscrizione della proposta, il Questionario sull’adeguatezza del contratto offerto di cui all’art. 52 del Regolamento Isvap n° 5 del 16/10/2006 e conferma la volontà di aderire alla proposta.
Data Il Contraente
INFORMAZIONI PER IL CONTRAENTE
Il premio annuo globale lordo RCA è pari ad EUR XXX,XX. Il premio annuo globale lordo RCA è stato determinato applicando uno sconto complessivo pari al X,XX %. La provvigione RCA è pari ad EUR 0,00. Ai fini di comparabilità si precisa che la provvigione RCA riconosciuta all’Intermediario è pari al 0,00% sul premio annuo globale lordo RCA. Tale percentuale è stata calcolata rapportando la provvigione in valore assoluto al premio globale lordo RCA.
FEDERALISMO FISCALE
In seguito all’entrata in vigore del “federalismo fiscale” (d.lgs. n. 68 del 6 maggio 2011) le province a statuto ordinario possono deliberare per i veicoli iscritti nel PRA di quella provincia una variazione sull’imposta dell’assicurazione X.X.Xxxx nella misura massima del 3,5% in aumento o in diminuzione rispetto a quella attualmente prevista del 12,5% del premio.
Il premio X.X.Xxxx indicato nel presente preventivo riflette l’aliquota applicabile alla data di emissione dello stesso; il premio dovuto potrebbe variare per effetto di una eventuale diversa aliquota decisa dalla provincia che dovesse rendersi applicabile al momento dell’effettivo pagamento.
Sul sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze (xxx.xxxxxxx.xxx.xx) è possibile consultare l’elenco delle province che hanno modificato la suddetta aliquota.
QUESTIONARIO SULL’ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO OFFERTO
Ti alleghiamo il questionario che riepiloga le informazioni da te fornite indispensabili a garantirti una copertura assicurativa che meglio riesca a soddisfare le tue esigenze di sicurezza, con l'intento di tenerti il più possibile indenne dalle conseguenze negative inevitabilmente collegate al verificarsi di un sinistro.
Per le garanzie diverse dalla responsabilità civile obbligatoria la Compagnia prevede forme e limiti di copertura diversi a seconda del tipo di veicolo da assicurare. Inoltre, quando in polizza viene pattuito uno scoperto o un minimo o una franchigia, significa che una parte del danno rimane a tuo carico. Ricordati di chiedere maggiori informazioni in merito.
A
Sì No
Sei interessato ad una copertura per la responsabilità civile obbligatoria?
Per quale massimale desideri essere assicurato?
Esistono delle limitazioni all'operatività della garanzia: desideri eliminarne alcune con un sovrappremio?
Il veicolo è guidato esclusivamente da una persona?
B
Sei interessato ad una copertura diversa dalla responsabilità civile obbligatoria? Sono già in corso coperture assicurative per i danni causati da incendio e furto? Usufruisci già di prestazioni di assistenza stradale?
Per il tuo veicolo disponi di un parcheggio in garage?
Sei interessato ad una copertura assicurativa per i danni causati da incendio e furto? Intendi assicurare il tuo veicolo per il valore commerciale?
Sei interessato ad una copertura assicurativa contro gli infortuni del conducente in conseguenza della circolazione?
Sei interessato a disporre, in relazione al veicolo in questione, di una somma di danaro per le spese di natura giudiziaria connesse all'intervento
di un legale, di un perito, spese di soccombenza e di giustizia?
Sei interessato a ricevere assistenza qualora ti dovessi trovare in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento imprevedibile, che renda il veicolo
inutilizzabile o indisponibile, oppure a seguito di un evento fortuito che produca lesioni a seguito della circolazione del predetto veicolo?
VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA
In considerazione delle informazioni raccolte ai sensi dell'art. 9 del Regolamento ISVAP n°34 del 19/03/2010 il contratto proposto risulta adeguato alle esigenze assicurative del Cliente.
Milano, xx/xx/xx Dialogo Assicurazioni S.p.A.
DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DI ACQUISTO IN CASO DI POSSIBILE INADEGUATEZZA
Dialogo Assicurazioni S.p.A. dichiara di avere informato il Cliente dei principali motivi, di seguito riportati, per i quali, sulla base delle informazioni disponibili, la proposta assicurativa non risulta o potrebbe non risultare adeguata alle Sue esigenze assicurative.
Milano, xx/xx/xx Dialogo Assicurazioni S.p.A.
CONTATTI UTILI
SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI
NUMERO VERDE 800.066.800
DALL’ESTERO E DA CELLULARE x00.000.0000000
SERVIZIO SINISTRI
NUMERO VERDE 800.182.503
DALL’ESTERO E DA CELLULARE x00.0000.000000
SERVIZIO ASSISTENZA STRADALE
NUMERO VERDE 800.293392
DALL’ESTERO x00.000.0000000
FAX x00.000.000000
EMAIL xxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx-xxx.xx
SITO ONLINE
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