Danni parziali Clausole campione

Danni parziali. 1. In caso di sinistro che provochi al Veicolo danni parziali, Europ Assistance determina il loro ammontare in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del Veicolo stesso al netto del degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate.
Danni parziali. Relativamente alle parti riparabili saranno indennizzate le spese necessarie per la riparazione. Le parti non riparabili e quindi sostituite con parti nuove saranno liquidate tenendo conto del degrado dovuto a vetustà ed usura. Non si terrà conto invece del suddetto degrado qualora, non siano trascorsi i seguenti termini dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero, o dalla data di acquisto in caso di motoveicolo non soggetto ad iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico:
Danni parziali. 1. In caso di sinistro che provochi al Veicolo danni parziali, Europ Assistance determina il loro ammontare in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del Veicolo stesso al netto del degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate. Qualora tale costo sia superiore alla differenza fra il valore commerciale del Veicolo prima e dopo l’evento, l’ammontare del danno sarà pari a tale differenza.
Danni parziali. 2. In caso di sinistro che provochi al Veicolo danni parziali, l’Impresa determina il loro ammontare in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del Veicolo stesso al netto del degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate. Qualora tale costo sia superiore alla differenza fra il valore commerciale del Veicolo prima e dopo l’evento, l’ammontare del danno sarà pari a tale differenza.
Danni parziali. Le parti non riparabili e quindi sostituite con parti nuove saranno liquidate tenendo conto del degrado dovuto a vetustà ed usura desumibile dalla pubblicazione “EUROTAX” di colore giallo, Sanguinetti Editore (in caso di riparazione in rete) o “
Danni parziali. In caso di sinistro che provochi al veicolo danni parziali, l’Impresa determina il loro ammontare in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo stesso al netto del degrado delle parti sostituite. Qualora tale costo sia superiore alla differenza fra il valore commerciale del veicolo assicurato prima e dopo l’evento, l’ammontare del danno sarà pari a tale differenza. Se, al momento del sinistro, non sono trascorsi più di cinque anni dalla data di prima im- matricolazione del veicolo, l’indennizzo verrà determinato: - relativamente alle garanzie Furto, Incendio ed Eventi Sociopolitici e Eventi Naturali, senza dedurre il degrado delle parti sostituite salvo il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. - relativamente alle garanzie “Kasko Basic Comprehensive”, “Kasko Comprehensive”, “Ka- sko All Inclusive”, senza dedurre il degrado delle parti sostituite salvo il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, purché tali sostituzioni o riparazioni non interessino parti del motore, degli organi meccanici in genere, dell’apparato elettrico od elettronico, la strumentazione di bordo, gli arredamenti interni, la batteria, le gomme, il navigatore satellitare, gli apparecchi audiofonovisivi. Sono escluse, in ogni caso, dall’indennizzo le spese per le modificazioni o aggiunte apportate al veicolo in occasione delle riparazioni.
Danni parziali. Relativamente alle parti riparabili saranno indennizzate le spese necessarie per la riparazione. Le parti non riparabili e quindi sostituite con parti nuove saranno liquidate tenendo conto del degrado dovuto a vetustà ed usura desumibile dalla pubblicazione “EUROTAX” di colore giallo con riferimento al mese in cui è accaduto il sinistro. Non si terrà conto invece del suddetto degrado qualora, dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero, o dalla data di acquisto in caso di veicolo non soggetto ad iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico, non siano trascorsi i seguenti termini:
Danni parziali. L’Assicurato non dovrà provvedere a far riparare il Veicolo, salvo gli interventi di prima urgenza, prima che il Danno sia stato accertato dalla Società. In ogni caso l’Assicurato dovrà conservare le tracce del Sinistro. L’Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea do- cumentazione, dei danni subiti e del loro ammontare. Salvo quanto disciplinato dall’Opzione zero scoperto di cui all’art. 8.2, restano ferme l’applicazione degli scoperti di cui all’art. 8 delle Condizioni di Assicurazione. La liquidazione del Danno non può mai, comunque, essere su- periore al valore di fattura. Non si terrà conto del degrado qualora, dalla data di prima im- matricolazione, anche se avvenuta all’estero, non siano tra- scorsi i seguenti termini:
Danni parziali. I danni parziali saranno liquidabili tenendo conto del degrado d’uso del veicolo in relazione al suo valore commerciale, determinato come sopra, al momento del sinistro. Non si terrà conto invece del suddetto degrado qualora, dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero, o dalla data di acquisto in caso di veicolo non soggetto ad iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico, non siano trascorsi i seguenti termini: - sei mesi per le batterie, i pneumatici, il motore e le sue parti e tutte le parti meccaniche soggette ad usura; - quattro anni per tutte le altre parti.
Danni parziali. Per i danni parziali non verrà applicato il degrado. L'indennizzo complessivo non potrà comunque superare il valore del veicolo al momento del sinistro. La garanzia non opera: - se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; - nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida durante la guida dell'allievo se al suo fianco, ai sensi di legge, non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore; - nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l'utilizzo della targa prova; - nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt.186 e 187 del D.Lgs n. 85 del 30.04.1992 (nuovo codice della strada) - nel caso di danni alla persona causati ai trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o comunque non conforme alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia; - durante la partecipazione dell’automezzo a corse, gare e relative prove; - per i danni verificatisi in occasione di attività illecita del Contraente e/o dell'Assicurato e/o del Contraente; - per danni determinati da vizi di costruzione - per danni cagionati da operazioni di carico e scarico - per danni derivanti dal mancato uso del veicolo o dal suo deprezzamento; - per i danni determinati da guerre, insurrezioni, sviluppo, comunque -insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività.