Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi Clausole campione

Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi a. obbligo di consegna al contraente dell’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi. L’Impresa:
Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi a) prima della sottoscrizione della prima proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione il broker - consegna/mette a disposizione del contraente copia del documento che contiene i dati essenziali dell’intermediario stesso e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente (All. 3 al Regolamento Ivass n. 40/2018); - consegna copia del documento che contiene le informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non IBIP e più precisamente: dati sul modello di distribuzione (compresa la eventuale collaborazione orizzontale), indicazioni su attività di consulenza, specifiche sulle forme di remunerazione percepite da tutti gli intermediari che intervengono nella distribuzione del contratto proposto, dichiarazione di effetto liberatorio o meno del pagamento del premio. (All. 4 al Regolamento Ivass n. 40/2018)
Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi. Siamo obbligati a: • Consegnarti l’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o del primo contratto di assicurazione, a metterlo a disposizione del pubblico nei nostri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, nonché a pubblicarlo sul sito internet. • Consegnarti l’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o del contratto di assicurazione. • Consegnarti copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da te sottoscritto. • Proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione. • Se il prodotto assicurativo risponde alle tue richieste ed esigenze, siamo obbligatati a informarti di questo, dandoti evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, non possiamo distribuire il prodotto assicurativo. • Valutare se rientri nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartieni alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché ad adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all’articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto. • Fornirti in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandoti le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirti di prendere una decisione informata. In questo documento ti forniamo alcune informazioni sulla nostra Compagnia, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela di cui potresti avvalerti. Allianz Direct S.p.A. è iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00007 e ha sede legale in Xxxxxx Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx, Xxxxxx, tel. 0000000000, xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx, email allianzdirect@pec. xxxxxxxxxxxxx.xx. Allianz Direct S.p.A. è una società appartenente al gruppo Assicurativo Allianz, iscritto all’Albo gruppi assicurativi n. 018. È soggetta alla direzione e al coordinamento di Allianz S.p.A. ed è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP (ora IVASS) del 28 marzo 1996 n° 210. No...
Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi a) prima dell’adesione alla Polizza collettiva RC Professionale Odontoiatra n. 2106.12.300195 il broker consegna copia del documento che contiene le informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non IBIP e più precisamente: dati sul modello di distribuzione (compresa la eventuale collaborazione orizzontale), indicazioni su attività di consulenza, specifiche sulle forme di remunerazione percepite da tutti gli intermediari che intervengono nella distribuzione del contratto proposto, dichiarazione di effetto liberatorio o meno del pagamento del premio. (All. 4 al Regolamento Ivass n. 40/2018)
Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi. Documentazione Precontrattuale di In Più Broker – Allegato 4ter Elenco delle Regole di Comportamento del Distributore Ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. nr. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del regolamento IVASS nr. 40 del 2 agosto 2018, in tema di norme di comportamento che devono essere osservate, l’intermediario:
Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi. Ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. nr. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del Regolamento IVASS nr. 40 del 2 agosto 2018, in tema di norme di comportamento che devono essere osservate, l’intermediario:
Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi. A)Prima della sottoscrizione della prima proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione l'Assigeco B)Consegna copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente C)E' tenuto a proporre o a raccomandare contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine ogni utile informazione D)Se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, ha l'obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione il prodotto non può essere distribuito.
Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi. Nello svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa, Banca PSA ha l’obbligo di:
Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi. Europ Assistance Italia S.p.A., iscritta alla Sezione I dell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108, ha l’obbligo di: