Determinazione dell’ammontare del danno Clausole campione

Determinazione dell’ammontare del danno. 51.1 Ad esclusione della garanzia danni da collisione, kasko in piedi e urto contro animali selvatici, in caso di perdita totale l’ammontare del danno è determinato dal valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di quanto eventualmente residuato. Nel solo caso di perdita totale di autovettura adibita ad uso proprio -e di autoveicolo per trasporto promiscuo -che risultino immatricolati per la prima volta, al momento del sinistro, da non più di sei mesi, l’indennizzo è determinato dal prezzo di listino al netto di eventuali agevolazioni fiscali, incentivi governativi e sconti praticati dalla concessionaria (ad eccezione dello sconto imputabile al ritiro dell’usato), con il massimo della somma assicurata, e ferma l’applicazione dell’art. 52 -“Scoperto e franchigia”. Si considera perdita totale anche il caso in cui l’entità del danno, valutato in base alle norme previste per i danni parziali, è pari o superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di quanto residuato. • 51.2 Ad esclusione della garanzia danni da collisione, kasko in piedi e urto contro animali selvatici, in caso di danno parziale l'ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione. Qualora la riparazione comporti sostituzione di parti del veicolo danneggiate o sottratte, dal costo della riparazione va dedotto il deprezzamento che avevano dette parti al momento del sinistro per effetto della loro usura o vetustà. Qualora al momento del sinistro il veicolo assicurato risulti immatricolato per la prima volta da non più di 24 mesi, l'ammontare del danno -esclusi i pneumatici -verrà determinato senza tenere conto di alcun deprezzamento. Inoltre, soltanto per le autovetture ad uso proprio e per gli autoveicoli per uso promiscuo, a decorrere dai 24 mesi e fino ai 48 mesi dalla data della prima immatricolazione, il deprezzamento di cui sopra sarà applicato soltanto sulle parti meccaniche soggette ad usura del veicolo stesso, nonché sui pneumatici. Oltre i 48 mesi per le autovetture ad uso proprio e per gli autoveicoli per uso promiscuo e i 24 mesi per gli altri veicoli, il degrado per vetustà sarà applicato a tutti i pezzi di ricambio in misura proporzionale tra il valore commerciale del veicolo e il valore a nuovo dello stesso. L'ammontare del danno così determinato non può superare il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro, dedotto il valore residuato dopo il sinistro stesso. • 51.3 Ad esclusi...
Determinazione dell’ammontare del danno. In caso di danno parziale l’ammontare del danno, fermo lo scoperto, è uguale al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo al netto del degrado per tutti i pezzi di ricambio, escluse le parti di carrozzeria. Il degrado d’uso viene stabilito sulla base della tabella che segue: L’età del veicolo è calcolata dalla data di prima immatricolazione indicata sul libretto. Per gli pneumatici si farà riferimento alle condizioni del battistrada al momento dell’evento. L’ammontare del danno non può superare la differenza tra il valore commerciale del vei- colo prima e dopo il sinistro. Se il valore assicurato è inferiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, l’ammontare del danno viene ridotto nella stessa proporzione, come previsto dall’art.1907 del Codice Civile. Nella determinazione dell’ammontare del danno viene riconosciuta l’IVA solo nei casi in cui il danneggiato non possa detrarla e contro presentazione del relativo documento fiscale. La Compagnia non risponde dei danni derivanti da privazione d’uso del veicolo o da suo deprezzamento, qualunque ne sia la causa. Nella determinazione del valore commerciale del veicolo si tiene conto della presenza di eventuali optional documentati e si fa riferimento, ove presente il modello, alle quotazioni pubblicate sulla rivista QUATTRO RUOTE (editoriale Domus) o, qualora non sia presente il modello, alle quotazioni di EUROTAX (quotazione media tra Eurotax giallo ed Eurotax Blu). In caso di perdita totale del veicolo l’ammontare del danno, fermo lo scoperto, è uguale al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro e non può essere superiore al valore assicurato. In caso di perdita totale avvenuta entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, la liquidazione del danno è effettuata per intero fermo lo scoperto ed è pari al valore assicurato; tale valore non può però essere superiore al valore commerciale al momento dell’acquisto. Nella determinazione dell’ammontare del danno viene riconosciuta l’IVA solo nei casi in cui il danneggiato non possa detrarla e l’importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato. ❯ COME SI DENUNCIA UN SINISTRO? Nella determinazione del valore commerciale del veicolo si tiene conto della presenza di eventuali optional documentati e si fa riferimento, ove presente il modello, alle quotazioni pubblicate sulla rivista QUATTRO RUOTE (editoriale Domus) o, qualora non sia presente il modello, alle quotazioni di EUROTAX (quotazion...
Determinazione dell’ammontare del danno a) Nel caso di danni suscettibili di riparazione (sinistri parziali): l’indennizzo è calcolato sulla base del valore della fattura di riparazione comprensiva delle spese di diretta imputazione (quali ad esempio imballaggio, trasporto, dogana e montaggio), IVA esclusa (potrà essere inclusa solamente se era stata compresa originariamente nella definizione di somma assicurata).
Determinazione dell’ammontare del danno. Premesso che la liquidazione del sinistro avviene nei limiti ed alle condizioni della presente polizza, le modalità di liquidazione possono avvenire tramite:
Determinazione dell’ammontare del danno. Per la determinazione dell’ammontare del danno valgono i seguenti criteri:
Determinazione dell’ammontare del danno. In caso di perdita totale: In caso di danno parziale CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO » il valore commerciale del veicolo è superiore a quello assicurato, l’indennizzo sarà calcolato in proporzione al rapporto tra il secondo e il primo » il valore dell’indennizzo contrattualmente sta- bilito è superiore al valore commerciale, il danno parziale sarà liquidato come perdita totale In ogni caso » l’indennizzo relativo al valore degli optional assicurati indicati sulla Scheda di Polizza è su- bordinato alla dimostrazione della loro effettiva installazione, tramite comunicazione fiscale re- golare. » L’indennizzo per gli apparecchi fonoaudiovisivi non costituenti dotazione di serie, ma stabilmen- te fissati al veicolo, e i danni causati al veicolo in seguito alla loro asportazione, è quantificato in misura non superiore al 5% del valore commer- ciale del veicolo al momento del sinistro. » agli optional, se assicurati, è applicata la stes- sa percentuale di svalutazione determinata per il veicolo; » nella determinazione del danno si terrà conto dell’incidenza dell’I.V.A., nel caso in cui la richie- sta sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, ad eccezione dell’ipotesi in cui l’assicurato sia un soggetto d’imposta al quale è consentita la de- trazione a norma di legge; » non è indennizzata somma superiore a quella assicurata, salvo quanto previsto dal par.3.8 Ga- ranzie aggiuntive; » dall’ammontare del danno è detratto l’im- porto di eventuali scoperti e franchigie indica- te nella Scheda di Polizza e, in caso di manca- ta revisione del veicolo, il costo della revisione; » non sono indennizzabili le spese per modifica- zioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione.
Determinazione dell’ammontare del danno. L’ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.
Determinazione dell’ammontare del danno. L'ammontare del danno è determinato, separatamente per ogni cosa colpita, secondo le norme seguenti:
Determinazione dell’ammontare del danno. In caso di perdita totale del veicolo, l’ammontare del dan- no è determinato dal valore commerciale, rilevato dal mensile “Quattroruote Professional - Motocicli e Ciclomotori”, che il veicolo aveva al momento del Sinistro al netto del valore di quanto residua dopo il Sinistro stesso. Pertanto in caso di liquidazione del valore commerciale del veicolo il pro- prietario si impegna a lasciare alla Compagnia la piena disponibilità del veicolo danneggiato e a prestarsi per tutte le formalità necessarie per la vendita dello stes- so ad un soggetto indicato dalla Compagnia. A richiesta dell’Impresa, inoltre, dovrà essere prodotto il certificato di pro- prietà digitale con annotata la radiazione al PRA del mezzo.. In caso di danno parziale, l’ammontare del danno è deter- minato dal costo della riparazione. Qualora la riparazione comporti sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, il valore del danno è dato dal costo delle riparazioni al netto del degrado d’uso (art. 23), quando applicabile. L’ammontare del danno così determinato non può superare la differenza fra il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del Sinistro e di quan- to residua dopo il Sinistro stesso. Non si tiene in ogni caso conto delle spese di ricovero, dei danni da man- cato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi,
Determinazione dell’ammontare del danno. È premesso che: • non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia ed i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche di natura fiscale; • se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale che il veicolo ha al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta secondo quanto disposto dall’art. 1907 del codice civile. La regola proporzionale non verrà applicata qualora il valore del veicolo, come sotto determinato, risultasse superiore di non oltre il 10% del valore assicurato. Qualora detto limite venga superato, la regola proporzionale sarà applicata sull’eccedenza. L’indennizzo, in caso di sinistro che provochi la perdita totale del veicolo, viene calcolato tenendo conto della valutazione commerciale del veicolo pubblicata nel bollettino “Eurotax giallo/vendita” richiamandosi al fascicolo relativo al mese in cui si è verificato il sinistro. Nel caso in cui il veicolo non sia quotato dal bollettino “Eurotax giallo/vendita”, l’indennizzo viene liquidato facendo riferimento al valore di mercato del veicolo stesso al momento del sinistro. Qualora la perdita totale del veicolo avvenga entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all’estero), l’ammonta- re del danno viene determinato, nei limiti del capitale assicurato, sulla base del valore a nuovo del veicolo in base alla valutazione pubblicata sul bollettino “Eurotax giallo/vendita” richiamandosi al fascicolo del mese in cui è stato immatricolato. Qualora il danno sia parziale, l’indennizzo dei pezzi di ricambio, esclusi quelli relativi a parti meccaniche ed elettriche, viene determinato, nei limiti del capitale assicurato, in base al valore a nuovo degli stessi, senza tenere conto del deprezzamento delle parti di ricambio per effetto della loro usura. L’indennizzo dei pezzi di ricambio relativi a parti meccaniche ed elettriche viene determinato in base al valore a nuovo degli stessi, ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all’estero) dello stesso, con il massimo del 50%. Nel caso in cui la richiesta di indennizzo sia comprovata da fattura o da ricevuta fiscale, l’indennizzo liquidabile sarà sempre comprensivo dell’I.V.A., ad eccezione dell’ipotesi in cui l’assicurato sia un soggetto d’imposta al quale è consen...