VARIAZIONI NELLA PERSONA DEL CONTRAENTE Clausole campione

VARIAZIONI NELLA PERSONA DEL CONTRAENTE. Se il Contraente è un’Azienda, in caso di alienazione dell’Azienda stessa o di parte delle sue attività, tutti gli effetti della polizza si trasmetteranno all’acquirente. Nel caso di fusione della Società Contraente, la polizza continuerà con la Società incorporante o con quella frutto della fusione. Nei casi di trasformazione o di cambiamento di ragione sociale del Contraente, la presente polizza continuerà con la nuova forma societaria. Le variazioni di cui sopra devono essere comunicate dal Contraente, o aventi causa, entro il termine di quindici giorni dal loro verificatisi a Europ Assistance, la quale nei trenta giorni successivi ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di quindici giorni. Nei casi di
VARIAZIONI NELLA PERSONA DEL CONTRAENTE. Se il Contraente è un’Azienda, in caso di alienazione dell’Azienda stessa o di parte delle sue attività, tutti gli effetti della polizza si trasmetteranno all’acqui- rente. Nel caso di fusione della Società Contraente, la polizza continuerà con la Società incorporante o con quella frutto della fusione. Nei casi di trasfor- mazione o di cambiamento di ragione sociale del Contraente, la presente polizza continuerà con la nuova forma societaria. Le variazioni di cui sopra devono essere comunicate dal Con- traente, o aventi causa, entro il termine di quin- dici giorni dal loro verificatisi a Europ Assistan- ce, la quale nei trenta giorni successivi ha facol- tà di recedere dal contratto, dandone comuni- cazione con preavviso di quindici giorni. Nei casi di scioglimento della Società Contraente o della sua messa in liquidazione la polizza cessa con effetto immediato ed i premi eventualmente pagati e non goduti saranno rimborsati previo conguaglio con il premio minimo garantito annuo calcolato pro - rata.
VARIAZIONI NELLA PERSONA DEL CONTRAENTE. Se la Contraente è una società e se la società: - viene venduta o vengono vendute parte delle sue attività, la Polizza si trasferisce a chi ha acquistato la società stessa; - si fonde con un’altra società, la Polizza continua con la società incorporante o con quella che nasce dalla fusione; - si trasforma o cambia ragione sociale, la Polizza continua con la nuova società; - si scioglie o viene messa in liquidazione, la Polizza cessa con effetto immediato ed Europ Assistance restituisce alla Contraente la parte di premio pagata e non goduta. La quota di premio che viene restituita, è calcolata trattenendo le imposte e dopo aver effettuato la regolazione con il premio minimo garantito annuo calcolato pro-rata, ove previsto
VARIAZIONI NELLA PERSONA DEL CONTRAENTE. 7.1 In caso di alienazione dell’Azienda o di parte delle sue attività alle quali sono addette le persone assicurate, il Contraente, fermo l’obbligo del pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso, deve trasmettere all’acquirente l’obbligo di mantenere il contratto per la parte che lo riguarda.
VARIAZIONI NELLA PERSONA DEL CONTRAENTE. In caso di alienazione dell’azienda o di parte delle attività alle quali sono addette le persone assicurate, il Contraente, fermo l’onere del pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso, deve trasmettere all’acquirente l’obbligo di mantenere il contratto per la parte che lo riguarda. Nel caso di fusione dell’azienda Contraente il contratto continua con l’azienda che rimane sussistente o che risulta dalla fusione. Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con l’azienda nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale.
VARIAZIONI NELLA PERSONA DEL CONTRAENTE. Il Contraente stipula per sé e per i suoi eredi, i quali sono solidamente obbligati a continuare il contratto fino alla divisione della eredità. Dopo la divisione il contratto continua con l'erede o con gli eredi cui siano state assegnate le attività alle quali sono addette le persone assicurate. Le variazioni sopraindicate devono essere comunicate per iscritto dal Contraente, suoi eredi od aventi causa, entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi, alla Società, la quale nei trenta giorni successivi ha facoltà di recedere dal contratto dandone comunicazione con preavviso di quindici giorni.
VARIAZIONI NELLA PERSONA DEL CONTRAENTE. Se il Contraente è un’Azienda, in caso di alienazione dell’Azienda stessa o di parte delle sue attività, tutti gli effetti della polizza si trasmetteranno all’acquirente. Nel caso di fusione della Società Contraente, la polizza continuerà con la Società incorporante o con quella frutto della fusione.
VARIAZIONI NELLA PERSONA DEL CONTRAENTE. Il Contraente stipula per sé e per i suoi eredi, i quali sono solidalme obbligati a continuare il contratto fino alla divisione dell'eredità. Dopo la divisione il contratto continua con l'erede o con eredi cui siano state assegnate le attività alle quali sono addette le persone assicurate. In caso di alienazione dell'azienda o di parte delle attività alle quali sono addette le persone assicurate, il Contraente, fermo l'onere del pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso, deve trasmettere all'acquirente l'obbli di mantenere il contratto per la parte che lo riguarda. Nel caso di fusione della Società contraente continua con la Società che rimane sussistente o che risulta dalla fusione Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con la Società nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale. Nei casi di scioglimento della Società contraente o della sua messa in liquidazione il contratto continua fino alla chiusura della liquidazione. Le variazioni sopraindicate devono essere comunicate per iscritto dal Contraente, suoi eredi od aventi causa, entro il termine di 15 giorni dal loro verificarsi, alla società, la quale nei 30 giorni successivi ha facoltà di recedere dal contratt dandone comunicazione con preavviso di 15 giorni.
VARIAZIONI NELLA PERSONA DEL CONTRAENTE. Se la Contraente è una società e se la società: - viene venduta o vengono vendute parte delle sue attività, la Polizza si trasferisce a chi ha acquistato la società stessa; - si fonde con un’altra società, la Polizza continua con la società incorporante o con quella che nasce dalla fusione; - si trasforma o cambia ragione sociale, la Polizza continua con la nuova società; - si scioglie o viene messa in liquidazione, la Polizza cessa con effetto immediato ed Europ Assistance restituisce alla Contraente la parte di premio pagata e non goduta. La quota di premio che viene restituita, è calcolata trattenendo le imposte e dopo aver effettuato la regolazione con il premio minimo garantito annuo calcolato pro-rata, ove previsto Entro 15 giorni dalla vendita, fusione, trasformazione o cambio della ragione sociale, la Contraente o l’acquirente o la società incorporante o risultante da fusione, deve informare Europ Assistance. Europ Assistance nei 30 giorni successivi alla comunicazione ricevuta, può decidere se recedere dalla Polizza. Per recedere dalla Polizza Europ Assistance dovrà inviare alla Contrente una comunicazione scritta, che riporti la volontà di recedere. Il recesso avrà efficacia dopo 15 giorni dalla data in cui la Contraente ha ricevuto la comunicazione.
VARIAZIONI NELLA PERSONA DEL CONTRAENTE. In caso di alienazione dell’Azienda o di parte delle attività alle quali sono addette le persone assicurate, il Contraente, fermo l’obbligo del pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso, deve trasmettere all’acquirente l’obbligo di mantenere il contratto per la parte che lo riguarda. Nel caso di fusione della società contraente il contratto continua con la società che rimane sussistente o che risulta dalla fusione. Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con la società nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale. Lo scioglimento della società e la sua messa in liquidazione non sono causa di interruzione del contratto. Le variazioni sopraindicate devono essere comunicate per iscritto dal Contraente, i suoi eredi o aventi causa, entro il termine di 15 giorni dal loro verificarsi, alla Società la quale nei 30 giorni successivi ha facoltà di recedere dal contratto dandone comunicazione con preavviso di 15 giorni.