Denuncia dell’infortunio e obblighi relativi Clausole campione

Denuncia dell’infortunio e obblighi relativi. La denuncia dell’infortunio con l’indicazione delle cause che lo determinarono, corredata dal certificato medico, deve essere fatta per iscritto alla Compagnia entro cinque giorni dall’infortunio o al momento in cui l’Assicurato, gli eredi e i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Quando l’infortunio abbia causato la morte dell’Assicurato, o quando questa avvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso alla Compagnia. L’Assicurato o gli aventi diritto devono consentire alla visita di medici della Compagnia e a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso. Le spese relative ai certificati medici e quelle di cura sono a carico dell’Assicurato. L’esito della valutazione viene comunicato entro 90 giorni dall’accertamento e comunque dall’avvenuta ricezione di tutta la documentazione necessaria al completamento dell’istruttoria.
Denuncia dell’infortunio e obblighi relativi. In caso di sinistro la denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento e delle cause che lo hanno determinato, corredata da verbale di pronto soccorso o analoga certificazione medica se l’infortunio ha richiesto un intervento di primo soccorso come meglio specificato nella Guida alla compilazione del Modulo di Denuncia Sinistro, deve essere fatta per iscritto entro 15 giorni dall’infortunio o dal momento in cui il Contraente o l’Assicurato ne abbiano avuto la possibilità. La denuncia deve essere inviata tramite lettera raccomandata a/r a: oppure a mezzo fax al n°: 00.0000.0000 A tal fine, l’Assicurato può utilizzare il Modulo di Denuncia Sinistro Infortuni riportato nel presente Fascicolo. L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. L’Assicurato deve consentire a Poste Assicura S.p.A. o alle persone indicate da Poste Assicura S.p.A. le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari ovvero ritenuti opportuni, a tal fine sciogliendo dall’eventuale segreto professionale gli incaricati delle predette attività. Poste Assicura S.p.A. ha facoltà di richiedere, ai fini liquidativi, ulteriore documentazione rispetto a quella inviatale e non perde il diritto di far valere, in qualunque momento ed in ogni caso, eventuali eccezioni anche se abbia iniziato o completato la liquidazione delle prestazioni.
Denuncia dell’infortunio e obblighi relativi. La denuncia dell’infortunio con l’indicazione delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto alla Sede della Società o all’Intermedia- rio alla quale è assegnata la polizza, entro nove giorni dall’infortunio o dal momento in cui il Contraente/Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. In caso di ingiustificato ritardo della denuncia l’eventuale indennità giornaliera (diaria) prevista decorrerà dal giorno successivo a quello dell’inoltro della denuncia stessa. Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato, o quando questa sopravven- ga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso telegrafico alla Società. L’Assicurato, i suoi familiari o aventi diritto, devono consentire alla visita di medici della Società ed a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal se- greto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso.
Denuncia dell’infortunio e obblighi relativi. La denuncia dell’infortunio, con indicazioni del luogo, giorno ed ora dell’evento e delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto alla Direzione dell’Impresa, entro 3 giorni dal sinistro o dal momento in cui il Contraente, l’Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Successivamente l’Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. L’Assicurato o, in caso di morte, gli eredi devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dall’Impresa.
Denuncia dell’infortunio e obblighi relativi. La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno e ora dell’evento e delle cause che lo determinano, corredata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto alla direzione della Società, o al Broker al quale è assegnata la Polizza, entro 15 giorni dall’infortunio e dal momento in cui la Contraente, l’Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano ragionevolmente avuto la possibilità.
Denuncia dell’infortunio e obblighi relativi. Il Contraente o l'Assicurato, o in difetto i loro aventi diritto, devono inoltrare la denuncia scritta di Infortunio all'Intermediario alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Direzione dell’Impresa entro tre giorni dal fatto o dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza o comunque non appena possibile, corredata da certificato medico e con indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo determinarono. Devono inoltre inviare successivi certificati medici sul decorso delle lesioni. Il Contraente o l'Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari, devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dall'Impresa, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso. E’ a carico di chi domanda l'Indennizzo di provare che sussistano tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto a termini di Polizza.
Denuncia dell’infortunio e obblighi relativi. Tipologia di invalidità Percentuale di invalidità
Denuncia dell’infortunio e obblighi relativi. La denuncia dell’infortunio con l’indicazione delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto alla Sede della Società od all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro tre giorni dall’infortunio o dal momento in cui il Contraente/Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Il Contraente/Assicurato deve prontamente inviare certificato medico in ogni caso di prolungamento del periodo di inabilità temporanea, nonché inviare certificato medico attestante la fine della malattia o della inabilità. Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato, o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso telegrafico alla Società. L’Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire alla visita di medici della Società ed a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso.
Denuncia dell’infortunio e obblighi relativi. I sinistri debbono essere denunciati per iscritto alla Società entro 10 giorni da quando l’Ufficio preposto alla gestione delle coperture assicurative e ne sia venuto a conoscenza. La denuncia dell' infortunio indicherà luogo, giorno, ora e causa dell' evento e sarà corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni dovrà essere documentato da ulteriori certificati medici. L' Assicurato, o in caso di morte, il beneficiario, deve consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari. RT. 22- CRITERI DI INDENNIZZABILITA' La Società corrisponde l' indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell' infortunio. Se, al momento dell' infortunio, l' Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
Denuncia dell’infortunio e obblighi relativi. La denuncia dell'infortunio con l'indicazione del luogo, giorno e o dell'evento e delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto alla Direzione della Società od all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro trenta giorni dall'infortunio o dal momen in cui il Contraente, l'Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Avvenuto l'infortunio, l'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni. Successivamente l'Assicurato deve inviare a periodi non superiore a quindici giorni e sino a guarigione avvenuta certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso telegrafico alla Società. L'assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire alla visita di medici della Società ed a qualsiasi indagin od accertamento che questa ritenga necessari. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione. Se dolosamente non viene adempiuto l'obbligo della denuncia e degli altri obblighi indicati nei commi precedenti, l'Assicurato e i suoi aventi diritto perdono il diritto all'indennità; se a tali obblighi non viene adempiuto colposamente, la Società ha il diritto di ridurre le indennità in ragione del pregiudizio sofferto.