Definizione di infortunio Clausole campione

Definizione di infortunio. È considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente.
Definizione di infortunio. E' considerato infortunio un evento dovuto a causa violenta, fortuita ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Definizione di infortunio. Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, il quale causa lesioni obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, l’invalidità permanente e/o l’ inabilità temporanea
Definizione di infortunio. È considerato Infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali siano causa diretta ed esclusiva della morte dell’Assicurato. Si precisa che sono considerati infortuni anche i seguenti eventi: • l’asfissia non di origine morbosa; • gli avvelenamenti acuti da ingestione o assorbimento di sostanze; • le affezioni conseguenti a morsi di animali o punture di aracnidi o di insetti, escluse, per questi ultimi, quelle delle quali gli insetti siano portatori necessari; • l’annegamento; • l’assideramento o congelamento; • la folgorazione; • i colpi di sole o di calore; • le lesioni determinate da sforzi (esclusi gli infarti e le xxxxx); • gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismi, attentati, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva. Sono compresi in garanzia: • gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza; • gli infortuni derivanti da imprudenze e negligenze anche gravi.
Definizione di infortunio. È considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obbiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte dell’Assicurato. L’assicurazione vale se la morte dell’Assicurato per infortunio si verifica entro due anni dal giorno in cui l’infortunio stesso è avvenuto. Sono considerati come infortuni, in particolare, anche:
Definizione di infortunio. È considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, indipendente dalla volontà dell’Assicurato, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali di qualisiasi natura obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte dell’Assicurato. Per infortunio automobilistico si intende quell’infortunio, come definito al comma precedente, cagionato da autoveicoli in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, nonché su aree private, in cui l’Assicurato rimanga vittima come pedone, conducente o passeggero. L’Assicurato s’intende deceduto per infortunio/infortunio automobilistico a condizione che il decesso sopravvenga entro 365 giorni dal verifcarsi dell’evento.
Definizione di infortunio. Ai sensi e per gli effetti della presente Assicurazione Complementare, per infortunio si intende un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca all’Assicurato lesioni corporali obiettivamente constatabili. Per infortunio conseguente ad incidente stradale va inteso quello causato da veicoli e/o mezzi meccanici in circolazione - esclusi quelli ferroviari - che avvenga su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. Questa Assicurazione Complementare garantisce il caso di infortunio che causi la morte dell’Assicurato entro i successivi 12 mesi.
Definizione di infortunio. Agli effetti dell’assicurazione complementare, s’intende per:
Definizione di infortunio. 1 Si considera infortunio un evento indipendente dalla volontà della persona assicurata che agisce improvvisamente dall’esterno con un’azione meccanica o chimica sul suo corpo provocando un danno fisico o la morte.
Definizione di infortunio. È Infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obbiettivamente constatabili. Sono compresi gli Infortuni: • sofferti in stato di malore o di incoscienza; • derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; • derivanti da aggressioni o da rapine, da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, eventi sociopolitici, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva e volontaria.