CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO Clausole campione

CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO. Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo interno - valorizzati a valori correnti di mercato - sono investiti dalla Società in : • quote di Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) armonizzati ai sensi della Direttiva CEE 85/611 e sue successive integrazioni e modifiche; • quote di OICR non armonizzati, sia nazionali che esteri, commercializzati nel territorio nazionale; • strumenti finanziari di vario genere, tra i quali strumenti del mercato monetario, denominati in qualsiasi valuta ed oggetto di transazione sia sui mercati nazionali che sui mercati internazionali e liquidità. Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo interno possono, essere investiti in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da Società del Gruppo ALLIANZ. Tali attivi sono investiti secondo la seguente ripartizione: Il Fondo interno sarà gestito in un’ottica di gestione attiva, dinamicamente modulando la componente obbligazionaria e la componente azionaria in base alle aspettative di mercato, in un orizzonte temporale di 10 anni, un risultato di investimento superiore all’inflazione europea in un contesto di rigoroso controllo del rischio e della volatilità del portafoglio. In particolare, gli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) saranno selezionati in base alle loro potenzialità di rendimento e alle correlazioni. Si riporta di seguito il benchmark adottato dalla Società con l’obiettivo di massimizzare il rendimento del Fondo interno rispetto al parametro di riferimento, al fine di meglio perseguire la strategia di investimento definita dalla Società. Si precisa che tale obiettivo non è garantito dalla Società e potrebbe non esistere una perfetta corrispondenza tra gli attivi sottostanti al Fondo interno e il relativo benchmark; si segnala in ogni caso che il benchmark, in quanto teorico non è gravato da costi. Il benchmark è un parametro di riferimento oggettivo e confrontabile, definito facendo rimando a indicatori finanziari elaborati da soggetti terzi e di comune utilizzo, coerente con i rischi connessi agli investimenti del Fondo interno ed al quale vengono commisurati i risultati della gestione del Fondo stesso. Viene calcolato con il metodo “a proporzioni costanti”, per il quale i pesi degli indici che lo compongono vengono mantenuti costanti. Il benchmark adottato nella gestione del Fondo è composto da: Benchmark Peso BARCLAYS EURO GOV. INFLATION-LINKED BOND 1-10 Y 100%
CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO. Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Interno sono investiti dalla Società nel rispetto dei principi fissati in materia di copertura delle riserve tecniche in: • quote di Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) armonizzati che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva 2009/65/EC (“Direttiva UCITS”) e sue successive integrazioni e modifiche; • quote di OICR non armonizzati ai sensi della Direttiva UCITS, sia nazionali che di diritto comunitario, commercializzati nel territorio nazionale; • strumenti finanziari di vario genere, tra i quali titoli di capitale, denominati in qualsiasi valuta ed oggetto di transazione sia sui mercati nazionali che sui mercati internazionali e liquidità; • titoli azionari negoziati in mercati regolamentati e compresi nei principali indici azionari di riferimento, emessi da aziende che offrano una prospettiva di redditività stabile e che siano residenti in uno Stato membro dell’Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo. In ogni caso, gli attivi del Fondo Interno sono investiti secondo i seguenti limiti: Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Interno possono essere investiti in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da Società del Gruppo Allianz e del Gruppo Bancario UniCredit, nonché da SGR e/o Società facenti parte del Gruppo della Società a cui è affidata la gestione del portafoglio. La Società può riservarsi la facoltà di detenere in misura residuale una parte del patrimonio del Fondo Interno in liquidità, investendo anche in depositi bancari. Non è previsto l’investimento del patrimonio del Fondo Interno in tipologie di attivi non quotati. In relazione alle finalità ESG indicate al precedente paragrafo 2, il patrimonio del Fondo Interno potrà essere investito privilegiando strumenti finanziari la cui strategia sia riconducibile ad uno o più degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals) definiti dall’ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite) che combinano l’impegno allo sviluppo economico e sociale e la sostenibilità ambientale, fermo restando l’obiettivo generale di conseguire nel lungo periodo un risultato in linea con le finalità dell’investimento. Ai fini della selezione degli OICR, la politica di investimento, compatibilmente con il perseguimento degli obiettivi del Fondo Interno, è altresì orientata a cogliere opportunità offerte da fondi che adottano criteri di responsabilità ambientale, sociale e di governanc...
CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO. Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo interno sono investiti dalla Società in: • quote di Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) armonizzati ai sensi della Direttiva CEE 85/611 e sue successive integrazioni e modifiche; • quote di OICR non armonizzati, sia nazionali che esteri, commercializzati nel territorio nazionale; • strumenti finanziari di vario genere, tra i quali azioni, titoli di Stato, obbligazioni del settore privato, strumenti del mercato monetario, denominati in qualsiasi valuta ed oggetto di transazione sia sui mercati nazionali che sui mercati internazionali e liquidità; • titoli azionari quotati e, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa per tempo vigente, anche non quotati, emessi da enti sovranazionali e di vigilanza, agenzie governative, banche centrali (ivi inclusa la Banca d’Italia), istituzioni o soggetti posseduti da governi nazionali o istituzioni sovranazionali nell’ambito dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. Tali attivi sono investiti secondo la seguente ripartizione: Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo interno possono essere investiti in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da Società del Gruppo ALLIANZ. Lo stile di gestione è di tipo flessibile e prevede la possibilità di concentrare o suddividere opportunamente gli investimenti sulla base della rischiosità assoluta e relativa dei mercati, nonché delle aspettative sull’andamento degli stessi. In tale ottica, e con particolare attenzione al rischio, viene definita la ripartizione tra componente azionaria, componente obbligazionaria e componente monetaria, variando inoltre, per le componenti rischiose, la suddivisione tra aree geografiche e settori di investimento. Le scelte d’investimento in OICR avvengono in base ad un'analisi quantitativa e qualitativa finalizzata ad identificare gli OICR che abbiano mostrato continuità di performance nel medio periodo rispetto al mercato di riferimento, valutando con particolare attenzione il processo di investimento seguito dalla società di gestione degli OICR. Il portafoglio sarà gestito in un’ottica di gestione attiva, modulando dinamicamente nel tempo le componenti monetaria, obbligazionaria e azionaria in base alle aspettative di mercato (dalle strategie più difensive a quelle più aggressive) ed alla rischiosità delle stesse al fine di conseguire, nell'orizzonte temporale minimo consigliato di 5 anni, un risultato in linea con le finalità dell...
CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO. Il Fondo Interno investe gli attivi principalmente1, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di “Fondo Comune di Investimento”, “Sicav” o “Unit Trust”. Gli OICR in cui investe il Fondo Interno, per un minimo del 30% fino ad un massimo del 100%, sono promossi, istituiti o gestiti da Società di Gestione del risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la Compagnia fa parte. Il Fondo Interno potrà altresì investire in Fondi Multimanager, ovvero in OICR di Case terze, per una percentuale massima di investimento non superiore al 70%. Gli attivi potranno inoltre essere investiti in: • quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n.58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale; • quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l’autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto all’Art. 42 del medesimo decreto legislativo; • strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie: - depositi bancari in conto corrente; - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario; - operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati Membri dell’Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati Membri; • strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti stati membri che appartengono alle seguenti tipologie: - Titoli di stato; - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili; - titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warra...
CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO. Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo interno - valorizzati a valori correnti di mercato - sono investiti dalla Società in: • quote di Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) sia di diritto comunitario che di diritto estero, che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220. Tali attivi sono investiti secondo la seguente ripartizione: E’ ammessa la possibilità di investire in OICR istituiti o gestiti da SGR e/o Società appartenenti al Gruppo Allianz ovvero al Gruppo Bancario UniCredit. Lo stile di gestione è di tipo flessibile e prevede la possibilità di concentrare o suddividere opportunamente gli investimenti sulla base della rischiosità assoluta e relativa dei mercati, nonchè delle aspettative del gestore sull’andamento degli stessi. In tale ottica, e con particolare attenzione al rischio, il gestore definisce la ripartizione tra componente azionaria, componente obbligazionaria e componente monetaria, variando inoltre, per le componenti rischiose, la suddivisione tra aree geografiche e settori di investimento. Le scelte d’investimento in OICR avvengono in base ad un'analisi quantitativa e qualitativa finalizzata ad identificare gli OICR che abbiano mostrato continuità di performance nel medio periodo rispetto al mercato di riferimento, valutando con particolare attenzione il processo di investimento seguito dalla società di gestione degli OICR. A supporto delle analisi di investimento il gestore utilizza, tra gli altri, i dati e le analisi di Morningstar per la selezione dei prodotti di qualità.
CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO. Il Fondo Interno investe gli attivi principalmente1, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di “Fondo Comune di Investimento”, “Sicav” o “

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  • DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI La Società non indennizza l’Assicurato per i danni:

  • XXXXXXXXXX, Xx frontiere mobili della responsabilità civile, in Riv. crit. dir. priv., 1988, p. 577), osserva che l’unico modo di dare alla fattispecie forma giuridica è di «iscriverla nel cerchio del rapporto obbligatorio», giacché il comportamento del terzo complice diviene rilevante unicamente in concorso con quello del debitore e comunque mai senza che il debitore non adempia. La natura della responsabilità sarebbe contrattuale e rilevante la sola «intenzione prava di nuocere del terzo» stante l’art. 2644 che denota in modo equivoco l’assenza di rilievo del comportamento del terzo che trascrive. La tesi è suggestiva ma una responsabilità contrattuale per un soggetto estraneo al rapporto può suscitare perplessità; la giurisprudenza segue costantemente una tesi diversa. X. Xxxx., 00 agosto 1990, n. 8403, cit., e Cass., 9 gennaio 1997, n. 99, cit., p. 392. Il terzo che coopera all’inadem- pimento illecito, dove la misura della responsabilità non è data dalla culpa in diligentia sancita dall’art. 2043, bensì dalla mala fede» 74 . Resta da precisare come la valutazione di buona o mala fede possa essere utilmente richiamata nel nostro caso. La sola presenza del «fatto contrattuale» non è in grado di discriminare fra un semplice pregiudizio irrilevante e il danno ingiusto che il contraente risente per il contegno di un terzo. Il problema va allora risolto nell’ambito, più vasto, dell’operazione ove il fatto è ricompreso. Nella valutazione delle interferenze e dei limiti alla condotta che si verificano per la presenza di un contratto, quest’ultimo non è altro che una situazione-presupposto per il sorgere di nuove ed eventuali conseguenze giuridiche; per la cui realizzazione entrano in gioco altre norme che assumono come elementi di fatto, appunto, la fattispecie ed i contegni che in concreto determinano il verificarsi delle interferenze. Basta qui osservare che la rilevanza del contratto nei confronti dei terzi è caratterizzata da tre elementi: il titolo, i comportamenti, che nel quadro più ampio dell’operazione giuridica sono riferibili alla sua fase di formazione e di esecuzione, e la norma che attribuisce ad essi delle conseguenze in ordine ai criteri di regolarità dell’azione. Dal confronto fra questi elementi di fatto ed il criterio formale sarà possibile precisare i limiti che gravano sui terzi per la presenza di un atto di autonomia privata. È principio recepito da tempo, nella giurisprudenza teorica e pratica, che i terzi non possono interferire illecitamente nelle posizioni costituitesi in testa ai contraenti per effetto del contratto 75 . Ciò significa che il terzo, a conoscenza di un contratto, si comporta non iure se coopera all’inadempimento e viola così la situazione da esso sorta. Il ricorso alla mala fede è in grado di selezionare un illecito che si caratterizza proprio per l’esistenza di un fatto, il contratto concluso fra altri, e dei contegni che intorno ad esso si svolgono, tutti soggetti alla 74 V. L. XXXXXXX, Sulla natura della responsabilità contrattuale, in Riv. dir. comm., 1956, II, p. 360.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: