Obbligazioni convertibili Clausole campione

Obbligazioni convertibili. Titoli di debito emessi da società di diritto privato, generalmente a tasso fisso e con rendimento inferiore rispetto alle normali obbligazioni. Consentono tuttavia, a scadenza o quando previsto dal regolamento di emissione, la conversione in titoli azionari a condizioni di prezzo prefissate. Rispetto ai titoli di stato e alle obbligazioni, l’opportunità è rappresentata dall’incremento del valore dell’azione sottostante, il rischio dal minore rendimento della componente obbligazionaria oltre che, ovviamente, dalla solvibilità dell’emittente.
Obbligazioni convertibili. Sono strumenti finanziari che si pongono in una situazione intermedia tra una azione e una obbligazione. Le obbligazioni convertibili offrono al sottoscrittore la facoltà di rimanere creditore della società emittente (e quindi di conservare lo stato di obbligazionista), o di convertire, entro determinati lassi di tempo e in base a rapporti di cambio prefissati, le obbligazioni in azioni della società emittente o di altra società, assumendo così lo status di azionista;
Obbligazioni convertibili. 117 In riferimento agli ultimi tre anni, qual è il numero medio di operazioni effettuate all’anno per il tramite di altri
Obbligazioni convertibili. Le obbligazioni convertibili sono titoli che si trovano in posizione intermedia tra i titoli obbligazionari e i titoli azionari. Il loro possessore ha la facoltà di decidere se rimanere creditore della società emittente per tutta la durata del prestito, oppure se, in determinati periodi, convertire il proprio status da creditore a socio (azionista) sulla base di un rapporto di cambio predeterminato (nel regolamento di emissione). Gli elementi caratteristici di tale obbligazione sono: • il metodo di conversione: diretto (qualora le azioni di compendio siano dello stesso emittente delle obbligazioni), o indiretto (qualora le azioni di compendio siano emesse da una società diversa dall'emittente delle obbligazioni); • il prezzo di conversione (o rapporto di conversione), che esprime il numero di azioni ottenibili per ogni obbligazione; • il periodo di conversione, che rappresenta il periodo (o i periodi) a partire dal quale è possibile chiedere la conversione. La facoltà di conversione rappresenta un'opzione che viene implicitamente venduta dall'emittente al sottoscrittore; a fronte di ciò l'obbligazionista percepisce un rendimento calcolato in funzione di un tasso nominale inferiore a quello di un'obbligazione ordinaria di pari caratteristiche, poiché tale differenza risulta essere il premio dell'opzione. Le obbligazioni convertibili non possono essere emesse a un prezzo inferiore al valore nominale e devono essere offerte in opzione ai soci.
Obbligazioni convertibili. Le obbligazioni convertibili offrono al sottoscrittore la facoltà di rimanere creditore della società emittente (e quindi di conservare lo stato di obbligazionista), o di convertire le obbligazioni in azioni della società emittente o di altra società, diventando così azionista della società.
Obbligazioni convertibili. L'assemblea straordinaria di BPL del 19 maggio 1999 ha deliberato, tra l'altro, l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni BPL riservato al pubblico, denominato “Banca Popolare di Lodi Prestito Obbligazionario Convertibile Subordinato («TDF») 2000/2010”. Si riportano di seguito i termini e le condizioni di tale prestito, come definiti nel prospetto informativo di "Offerta pubblica di sottoscrizione di azioni e ammissioni alla quotazione di Borsa delle obbligazioni Banca Popolare di Lodi Prestito Obbligazionario Convertibile Subordinato a tasso fisso da determinarsi ("TFD") 2000/2010", depositato presso la CONSOB in data 28 febbraio 2000, a seguito di nulla osta comunicato con nota CONSOB n. 15223 del 25 febbraio 2000: Valore nominale Euro 16,31 comprensive del premio di conversione Prezzo di emissione Alla pari Data di emissione 20 marzo 2000 Data di scadenza 1° giugno 2010 Rimborso anticipato Facoltà di rimborso anticipato da parte dell'emittente previa autorizzazione della Banca d'Italia a decorrere dal 15 giugno 2005 e fino al 1° giugno 2010, a condizione che il prezzo di riferimento delle azioni, come definito nel regolamento moltiplicato per il rapporto di conversione sia risultato, per almeno 20 giorni di borsa aperta, individuati in un arco di 30 giorni di borsa aperta consecutivi, superiore ad un ammontare da stabilirsi successivamente alla determinazione del valore nominale delle Obbligazioni 2000/2010. Facoltà di conversione In ragione di n. 1 obbligazione per n. 1 azione ordinaria dell'emittente a decorrere dal 40° giorno (escluso) successivo alla data di emissione e fino al giorno lavorativo incluso anteriore al 1° giugno 2010.
Obbligazioni convertibili. Alla data del presente Documento di Offerta risultano essere in circolazione n. 181.032 Obbligazioni Convertibili. Tali Obbligazioni Convertibili potrebbero formare anch'esse oggetto dell'Offerta qualora i rispettivi possessori procedessero alla conversione delle stesse entro la scadenza del periodo di adesione all'Offerta e le relative azioni BAPV derivanti dalla conversione fossero emesse entro la scadenza del periodo di adesione all'OPA. In particolare, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento del prestito obbligazionario, così come modificato dall'assemblea degli obbligazionisti del 12 maggio 2001, la facoltà di conversione delle Obbligazioni Convertibili in azioni ordinarie BAPV può essere esercitata, a scelta dell'obbligazionista, a partire dal 2001 e fino alla scadenza del prestito, (i) o nel periodo compreso tra il 15 gennaio e il 15 giugno di ciascun anno (”il primo semestre”), con esclusione in ogni anno del periodo compreso tra il 15 marzo ed il giorno successivo allo stacco del dividendo deliberato dall'assemblea cha approva il bilancio, (ii) ovvero nel periodo compreso tra il 15 luglio ed il 15 dicembre di ciascun anno (“il secondo semestre”). Le azioni ordinarie BAPV derivanti dalla conversione esercitata nel primo semestre sono messe a disposizione dei richiedenti nel primo semestre successivo a detta richiesta (ossia a partire dal 1° luglio); le azioni ordinarie BAPV derivanti dalla conversione esercitata nel secondo semestre sono messe a disposizione dei richiedenti entro 10 giorni lavorativi dall'esercizio della facoltà di conversione. In altri termini, i possessori delle Obbligazioni Convertibili potranno aderire all'OPA medesima qualora il periodo di adesione all'OPA dovesse concludersi successivamente al 30 giugno 2005, sempre che, entro la data di scadenza del periodo di adesione all'OPA, i suddetti possessori di Obbligazioni Convertibili abbiano esercitato il diritto di conversione e le relative azioni BAPV siano state effettivamente emesse. Fatta eccezione per le Obbligazioni Convertibili, alla data del presente Documento di Offerta, non risultano essere stati emessi buoni di acquisto e/o di sottoscrizione di azioni dell'Emittente.
Obbligazioni convertibili. Le obbligazioni convertibili offrono al sottoscrittore la facoltà di rimanere creditore della società emittente (e quindi di conservare lo stato di obbligazionista) o di convertire le obbligazioni in azioni della società emittente o di altra società, diventando così azionista della società; Sono obbligazioni assistite da una particolare clausola di garanzia che ha come scopo di proteggere il sottoscrittore da un eccessivo ribasso dei tassi di interesse. Nell’ obbligazione drop lock viene stabilità sin dall’inizio una soglia minima di rendimento (trigger rate) sotto il quale scatta la clausola di conversione automatica del prestito a tasso fisso, quest’ultimo generalmente di poco superiore al trigger rate. Sono le cosiddette obbligazioni internazionali emesse da operatori di rilievo primario per finanziare il proprio fabbisogno di valuta. Gli Eurobond sono obbligazioni emesse in valuta diversa rispetto a quelle degli Stati in cui le obbligazioni stesse sono collocate.
Obbligazioni convertibili. Non sono in circolazione obbligazioni convertibili emesse da Burgo. L’Offerta non ha ad oggetto strumenti finanziari diversi dalle Azioni. Essendo l’Offerente società di recente costituzione, l’Offerta, quale che sia l’adesione del mercato, non pare suscettibile di avere impatto alcuno sulla situazione concorrenziale dei mercati in cui opera l’Emittente. Mediante comunicazione in data 8 maggio 2000, Xxxxx ha comunicato all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la propria intenzione di acquisire il controllo di Burgo a seguito e per effetto dell’Offerta. Ancorché non si attendano profili problematici, l’Offerente ha prudenzialmente subordinato l’efficacia dell’Offerta all’ottenimento, entro il termine ultimo indicato al successivo punto f.1, di tale autorizzazione (cfr. successivo paragrafo c.7).
Obbligazioni convertibili. L’assemblea straordinaria può decidere l’emissione di obbligazioni convertibili in azioni, determinando il rapporto di cambio e il periodo e le modalità della conversione; - la deliberazione non può essere adottata, se il capitale sociale non è stato interamente versato; - le obbligazioni non possono essere emesse per somma inferiore al loro valore nominale; - la società deve decretare l’aumento del capitale sociale per un ammontare pari al valore nominale delle azioni da attribuire in conversione; - nel primo mese di ciascun semestre gli amministratori provvedono alla conversione; - fino alla scadenza dei termini fissati per la conversione, la società non può né ridurre il capitale sociale né modificare il metodo di ripartizione degli utili; - le obbligazioni convertibili devono essere offerte in opzione ai soci.