MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO Clausole campione

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO. Il presente Regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai Contraenti.
MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO. Il Regolamento può subire modifiche derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa vigente primaria (legislazione italiana e comunitaria) e secondaria (regolamentazione delle competenti Autorità di Vigilanza italiane e comunitarie) oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelli meno favorevoli per l’investitore-contraente. In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate all’investitore-contraente. Come indicato al precedente punto 1., è inoltre ammessa la possibilità di fusione del Fondo interno con altro Fondo della Società avente caratteristiche del tutto similari. In tal caso, la Società provvederà ad inviare preventivamente una comunicazione all’investitore-contraente contenente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e la composizione dei Fondi interni interessati dall’operazione, l’indicazione delle commissioni gravanti sul nuovo Fondo interno, i criteri di liquidazione degli attivi del Fondo oggetto di fusione e di reinvestimento nel nuovo Fondo nonché le modalità di adesione o meno all’operazione di fusione. Decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell’investitore-contraente, la Società provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per l’investitore-contraente, tutte le attività finanziarie relative al Fondo interno originariamente collegato al Contratto presso il Fondo derivante dalla fusione. Indipendentemente dalle modalità di fusione, tale operazione non potrà comportare alcun aggravio economico per l’investitore-contraente al quale sarà comunque concessa la facoltà di riscatto del Contratto o il trasferimento ad altro Fondo interno senza l’applicazione di alcun onere. Data ultimo aggiornamento: 03.2016 INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali la Società informa gli interessati sull’uso dei loro dati personali e sui loro diritti ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003). La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi agli interessati (Contraenti e Assicurati).
MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO. Il Regolamento può subire modifiche derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa primaria (legislazione italiana e comunitaria) e secondaria (circolari ISVAP) vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelli meno favorevoli per l’investitore-contraente. In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate all’investitore-contraente. Come indicato al precedente punto 1., è inoltre ammessa la possibilità di fusione del Fondo interno con altro Fondo della Società avente caratteristiche del tutto similari. In tal caso, la Società provvederà ad inviare preventivamente una comunicazione all’investitore-contraente contenente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e la composizione dei Fondi interni interessati dall’operazione, l’indicazione delle commissioni gravanti sul nuovo Fondo interno, i criteri di liquidazione degli attivi del Fondo oggetto di fusione e di reinvestimento nel nuovo Fondo nonché le modalità di adesione o meno all’operazione di fusione. Decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell’investitore-contraente, la Società provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per l’investitore-contraente, tutte le attività finanziarie relative al Fondo interno originariamente collegato al Contratto presso il Fondo derivante dalla fusione. Indipendentemente dalle modalità di fusione, tale operazione non potrà comportare alcun aggravio economico per l’investitore-contraente al quale sarà comunque concessa la facoltà di riscatto del Contratto o il trasferimento ad altro Fondo interno senza l’applicazione di alcun onere. Data ultimo aggiornamento: 27.02.2015
MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO. Il presente Regolamento può subire modifiche derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa primaria (legislazione italiana e comunitaria) e secondaria (circolari ISVAP) vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelli meno favorevoli per il Contraente. In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate al Contraente. Data ultimo aggiornamento: 30/03/2011 INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali la Società informa gli interessati sull’uso dei loro dati personali e sui loro diritti ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003). La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi agli interessati (Contraenti e Assicurati).

Related to MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).