Controdeduzioni Clausole campione

Controdeduzioni. Il Comune di Milano, nelle controdeduzioni, ha chiarito che l’affidamento riguardava due distinte prestazioni. La prima consisteva nella reingegnerizzazione del Sistema Informativo Giada, per la quale il C.I.S.I.A., nella nota del 20.1.2011, allegata alla determina di affidamento e parte integrante della stessa, ha attestato sia la motivazione tecnica dell’affidamento, sia la congruità dell’importo offerto (euro 29.900,00 IVA esclusa). In base alla suddetta nota, la Tecnoindex Servizi S.r.l., in qualità di produttore e manutentore del software negli ultimi anni, possiederebbe un approfondito know how; inoltre la società avrebbe garantito che nello sviluppo della nuova versione avrebbe tenuto conto dell’ integrazione con i nuovi sistemi di gestione dei registri penali di cui essa stessa è sviluppatrice e che sarebbero stati rilasciati a breve. La seconda prestazione consisteva nella realizzazione di un sistema di gestione e condivisione documentale (Easy Doc Portal) per la quale il C.I.S.I.A. avrebbe effettuato un’ indagine di mercato, e segnalato il preventivo più basso tramite la nota del 20.1.2011 allegata e parte integrante della determina di affidamento. Nella suddetta nota, il C.I.S.I.A. evidenzia di aver acquisito due preventivi da due società, che hanno offerto entrambe un prodotto rispondente alle esigenze dell’amministrazione, ma che era opportuno «congruire l’offerta della Tecnoindex Servizi in quanto economicamente più vantaggiosa». Il Comune di Milano ha chiarito, infine, che il collaudo del sistema è regolarmente avvenuto, come da Verbale del 19.7.2012 sottoscritto dalla Commissione nominata con d.d. del 20.12.2011.
Controdeduzioni. Il Comune di Milano ha chiarito che si è trattato nella sostanza di una sostituzione dell’impianto di condizionamento. Il Rti Maticmind era già affidatario di una precedente gara aperta, in ambito UE, avente ad oggetto la fornitura in opera di attrezzature hardware, strumentazione e arredi occorrenti per l'Ufficio Relazione al Pubblico (URP) del Palazzo di Giustizia di Milano per un importo complessivo di € 1.590.000,00. Nella suddetta gara era stata effettuata una diminuzione di circa 57 mila euro per l’impianto di condizionamento, giustificata dal fatto che dovevano essere modificate le caratteristiche tecniche dell’impianto, da sostituire con il nuovo impianto risultato poi di importo pari a € 57.318,16, ossia proprio l’impianto oggetto della determinazione dirigenziale in esame. Inoltre, l’affidamento ad altro fornitore avrebbe comportato difficoltà tecniche sproporzionate anche in relazione al fatto che la stessa ditta stava effettuando l'installazione dell'URP ed era già a conoscenza di tutte le problematiche del sito. Dall’esame della determina a contrarre, non si rinvengono i presupposti applicativi della procedura negoziata ex art. 57 comma 3 lettera b). Infatti, il Comune non ha indicato i provati motivi per cui il cambiamento del fornitore avrebbe costretto la stazione appaltante ad acquistare articoli con caratteristiche tecniche differenti, implicanti incompatibilità e difficoltà sproporzionata. Dalla determina non si evincono gli ulteriori elementi che giustificano il mancato acquisto di beni/materiali con caratteristiche differenti, il cui impiego e manutenzione provocherebbero incompatibilità con l’esistente o difficoltà tecniche tali per cui si avrebbe disomogeneità delle forniture. Alla luce di quanto sopra si ritengono confermati i rilievi della CRI.
Controdeduzioni. Nelle proprie controdeduzioni il Comune di Mantova ha rappresentato come la proposta ricevuta da Mondadori Electa S.p.A. (società che opera nel settore culturale conosciuta per aver organizzato tra le più importanti esposizioni d’arte in Italia) non fosse generica, cioè commercialmente vendibile a qualunque ente, consistendo invece in un programma espositivo pensato specificatamente per la Città di Mantova, con ambientazione nel Palazzo della Ragione. Dunque, le proposte pervenute al Comune di Mantova riguardavano progetti espositivi ed allestitivi non “preconfezionati” e proponibili in altre sedi nazionali ma progetti unici, ideati, e pensati e proposti specificamente da Electa per il Comune di Mantova. Ha evidenziato, inoltre, come nel campo dell’arte sia nota la difficoltà di ottenere prestiti di opere di carattere eccezionale per eventi espositivi ed anche tale aspetto renderebbe le proposte di mostre formulate da Mondadori Electa non sovrapponibili o confrontabili. Il Comune di Mantova ha richiamato, altresì, la giurisprudenza che ha riconosciuto alle mostre ed ai format espositivi la qualifica di opera dell’ingegno di carattere creativo, tutelata dal diritto di autore con riconoscimento al coautore/autore dei diritti morali e patrimoniali di autore. Ad avviso del Comune tale orientamento può essere esteso anche ai progetti espositivi di carattere creativo, caratterizzati non da genericità ma da specificità, frutto di format non standardizzati e replicabili, quale quello di Mondadori Electa, che è stato ideato, pensato e proposto specificamente per il Comune di Mantova. Per il Comune non è quindi da escludersi che le mostre in questione possano essere qualificate quali proprietà intellettuali. Sostiene inoltre il Comune che per la tipologia ed il valore delle opere a disposizione per entrambe le mostre, per l’intendimento dell’amministrazione comunale di organizzare eventi espositivi di assoluto richiamo e importanza, la proposta di Mondadori Electa assumeva il carattere della infungibilità, nel senso che non era rinvenibile sul mercato un possibile operatore alternativo nella materiale possibilità di presentare proposte di analoga valenza. In altri termini le due mostre di cui si tratta, con quelle determinate opere d’arte, non potevano che essere organizzate con Mondadori Electa, non essendoci sul mercato altri operatori in grado di offrire, per l’esposizione, dette opere. Le ragioni sopra esposte farebbero ritenere, per il Comune di Mantova, le con...
Controdeduzioni. Le proprie controdeduzioni vanno presentate tassativamente entro il 12.09.2022 utilizzando esclusivamente il sistema di ticketing e indicando dettagliatamente le motivazioni. La commissione valuterà le controdeduzioni e l’esito dell’accoglimento sarà comunicato, sempre nel sistema di ticketing, ai richiedenti.
Controdeduzioni. Documento con il quale l’intermediario spiega la propria posizione nella controversia.
Controdeduzioni. Il lavoratore colpito da provvedimento disciplinare, che intenda impugnare la legittimità del provvedimento stesso, può avvalersi delle procedure di conciliazione della Legge 300 del 20 maggio 1970 (“Statuto dei Lavoratori”), del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei servizi ambientali e territoriali del 23 maggio 2003 e della relativa procedura aziendale.
Controdeduzioni. Si rileva l’esistenza del segnalato errore materiale di rappresentazione dell’area di ingombro dell’edificio 4B1/4BU e, pertanto, si dispone la modifica degli elaborati indicati nell’osservazione. Tipo di provvedimento proposto: ACCOLTA Modifiche in atti Conseguentemente all’accoglimento dell’osservazione si dispone la modifica degli elaborati grafici mediante modifica della sagoma dell’edificio 4B1/4BU : tavv. 02Av, 03BV, 04A , 04AV, 04BV, 04CV, 04E, 041V, 05AV. Per le medesime motivazioni si dispone, inoltre, modifica dell’elaborato grafico tav. 04E2V, non indicato dagli osservanti.
Controdeduzioni. Il Comune di Milano ha evidenziato che si è trattato di forniture complementari affidate allo stesso operatore economico affidatario della Convenzione Consip, che hanno avuto le stesse condizioni contrattuali e di garanzia della Convenzione stessa assicurando l’assenza di disallineamenti sproporzionati nella gestione della fornitura anche in relazione all’importo dell’acquisto complementare stesso (49 mila euro a fronte di 192 mila euro di acquisizioni in adesione alla Convenzione Consip). Pur comprendendo l’opportunità di acquistare le schede, contestualmente ai prodotti della Convenzione Consip, dallo stesso fornitore e alle condizioni di garanzia della Convenzione, si ritiene che le giustificazioni prodotte dal Comune di Milano non siano idonee a superare il rilievo formulato nella CRI, che pertanto è da confermarsi. Si tratta di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 comma 2 lett. b) del d.lgs. 163/2006 affidata alla Tecnoindex Servizi S.r.l. per un importo di € 40.715,00 oltre Iva (€ 48.858,00 Iva inclusa).
Controdeduzioni. Il Comune di Milano, nelle controdeduzioni, ha evidenziato che nella nota della D.G.S.I.A. del 28.6.2012, allegata alla determina di affidamento, si rinvengono le ragioni di natura tecnica per le quali il contratto doveva essere necessariamente affidato alla Net Service S.r.l.. Queste consisterebbero nel fatto che la suddetta società aveva una conoscenza piena ed approfondita dell’architettura dei sistemi dell’area Civile del Ministero della Giustizia, della struttura delle relative basi dati, del sistema documentale, delle problematiche tecniche ed applicative, nonché dell’ambiente operativo di riferimento e dei motivi di sicurezza e riservatezza. Pertanto, l’effettuazione dell’indagine di mercato non era possibile. Quanto al tema dell’Iva, il Comune ha prodotto le note della D.G.S.I.A. del 27.4.2012, con le quali è stato comunicato alla Net Service che la richiesta di preventivo del 6 aprile 2012 era affetta da un errore materiale, per cui le cifre ivi indicate andavano intese al netto dell’Iva. Come già evidenziato nel paragrafo 6 punto b) le giustificazioni della D.G.S.I.A. in ordine alle criticità operative derivanti dall’interoperabilità di due fornitori sullo stesso codice sorgente, appaiono astrattamente plausibili. Tuttavia, si conferma il rilievo per cui dalla determinazione di affidamento e relativi allegati, emerge che non sia stata effettuata un’indagine di mercato per giustificare l’unicità del fornitore. Per quanto riguarda l’applicazione dell’IVA, alla luce della documentazione prodotta dal Comune, che ha chiarito come l’offerta della Net Service S.r.l. facesse seguito ad una nota di chiarimenti della D.G.S.I.A., il rilievo è da ritenersi superato.
Controdeduzioni. Il Comune di Milano ha evidenziato che le ragioni dell’affidamento si evincono da una nota del Presidente della Corte di Appello di Milano con la quale era stata rappresentata l’importanza per gli Uffici Giudiziari Milanesi e del Distretto, dell’applicativo «MAGI» elaborato dal Politecnico di Milano, nell’ambito del Progetto InnovaGiustizia, quale utile strumento di supporto alla gestione del personale di magistratura. Pertanto, si rendeva opportuno affidare al Politecnico anche l’attività di realizzazione dell’applicativo (MAGI) sia per evidenti ragioni di garanzia di affidabilità e riservatezza nell’accesso a informazioni riservate, sia per non disperdere il know how già acquisito (nota del 23.5.2013). Inoltre, nel contratto con il Politecnico si dà espressamente atto che il Politecnico ha condotto precedenti attività di supporto nel progetto InnovaGiustizia e che il software commissionato avrà natura sperimentale nel contesto milanese e della Corte d’Appello per essere poi fruito a livello nazionale.