CONTESTAZIONI E PENALITA’ Clausole campione

CONTESTAZIONI E PENALITA’. Nel corso della vigenza contrattuale, con cadenza periodica, verrà riscontrato, a seguito di apposita relazione sottoscritta dai responsabili dei servizi interessati, il rispetto degli impegni tecnici e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara, anche per quanto riguarda l’assistenza tecnica e manutentiva. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento relativi alle attrezzature sono così previsti:  per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna, l’installazione, la messa in opera ed il collaudo delle apparecchiature, la ASL potrà applicare una penalità giornaliera di € 500,00. Oltre il 15° giorno lavorativo di ritardo l’ASL potrà recedere dal contratto;  per ogni giorno di calendario di fermo macchina, l’ASL potrà su segnalazione del Responsabile del Laboratorio, applicare una penale giornaliera di € 2.000,00. I giorni di fermo macchina inizieranno a conteggiarsi a partire dalla 48 ore solari successive alla richiesta di intervento effettuata dal reparto telefonicamente e confermata via fax. Qualora i giorni di fermo macchina superino la normale tolleranza, fermo restando l’applicazione delle penalità di cui sopra, l’ASL ha il diritto di risolvere il contratto.  La normale tolleranza viene stabilita in 8 giorni nel corso del 1° anno; 15 giorni nell’arco del biennio; 20 giorni nell’arco del triennio con aumento di 4 giorni per ognuno dei restanti anni contrattuali. Per ogni giorno di calendario di ritardo nelle consegne dei prodotti, con riserva di addebito di eventuali ulteriori danni, l’ASL potrà applicare una penale pari al 10% del valore della merce non consegnata. L’ASL potrà recedere dal contratto nel caso in cui i ritardi abbiano una frequenza superiore alla normale tolleranza stabilita in 5 consegne ritardate nel corso di ogni anno di vigenza contrattuale. Qualora l’ASL, a suo insindacabile giudizio, decida di non recedere dal contratto la penale sarà calcolata da un minimo del 30% ad un massimo del 60% della merce consegnata in ritardo. In caso di mancata sostituzione della merce contestata per ogni giorno di calendario di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione l’ASL potrà applicare una penale pari al 10% della merce non sostituita. Per i ritardi superiori alla normale tolleranza si applicano le disposizioni di cui sopra. Agli importi delle penali suindicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:  Maggiori spese per acquisti sul libero mercato;  Maggior costo derivante da...
CONTESTAZIONI E PENALITA’. 1. A discrezione della ASL, nel corso della vigenza contrattuale, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto sarà riscontrato il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
CONTESTAZIONI E PENALITA’. 1. Nel corso della vigenza contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.
CONTESTAZIONI E PENALITA’. Nel caso in cui l’Appaltatore risulti inadempiente alle dichiarazioni di consegna, Sistema Ambiente S.p.A. si riserva la possibilità di applicare nei suoi confronti una penale, senza necessità di messa in mora, pari al 1 per mille dell’importo netto contrattuale rapportato al solo canone di noleggio per l’intera durata contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai termini dichiarati per la fornitura. Qualora il ritardo della consegna della fornitura sia superiore a 15 giorni naturali e consecutivi dal termine contrattualmente stabilito senza che l’Appaltatore abbia provveduto a consegnare quanto ordinato, Sistema Ambiente S.p.A. si riserva, oltre al diritto di applicare le penalità sopra indicate, anche la facoltà insindacabile di risolvere il contratto e senza necessità di una diffida né di altre formalità ai sensi dell’articolo 1454 c.c. e di procedere a far effettuare la fornitura da terzi o di esercitare la facoltà ex art. 110 D.Lgs 50/2016, salvo in ogni caso il risarcimento per maggiori danni. L’importo della penalità sarà fatturato con pagamento mediante bonifico bancario a sessanta giorni dalla data della fattura, scadenza fine mese dall’emissione della fattura (60 gg d.f.f.m.). Sono escluse dalle sanzioni le inadempienze dovute a comprovate cause di forza maggiore.
CONTESTAZIONI E PENALITA’. Il Comune previo completamento della procedura di cui ai paragrafi successivi, applicherà con atto del dirigente del competente servizio, senza pregiudizio di ogni altra azione in merito, le penali di seguito riportate negli importi massimi e per i seguenti casi:
CONTESTAZIONI E PENALITA’. Nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera imprecisa o non accurata l’Ente provvederà ad inviare una richiesta scritta di chiarimenti o una formale diffida, a mezzo raccomandata A. R. o posta elettronica certificata, invitando il professionista ad inviare le proprie controdeduzioni, e/o ad ovviare alle negligenze e agli inadempimenti contestati, presentandole entro un periodo non superiore a 10 giorni di calendario. Ove siano accertati casi di inadempimento contrattuale, salvo che non siano dovuti a causa di forza maggiore, l’Ente si riserva di applicare una penale rapportata alla gravità dell’inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d’immagine provocato all’Ente stesso, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore. La penale verrà trattenuta sul compenso pattuito. Per inadempimento contrattuale, l’Ente si riserva la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio, penali di importo variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 ciascuna, a seconda della gravità dell’inadempimento. Per reiterate violazioni della medesima fattispecie, le penali di cui sopra si intendono raddoppiate.
CONTESTAZIONI E PENALITA’. I rilievi inerenti alle non conformità nell'espletamento del servizio, l’inosservanza degli obblighi del contratto o gli eventuali disservizi provocati agli utenti saranno contestati in forma scritta (anche via fax o pec) alla Ditta appaltatrice, alla quale sarà consentito – entro un termine di 5 giorni dal ricevimento – presentare le giustificazioni ritenute utili. Nella contestazione, l'Amministrazione specificherà chiaramente se la violazione deve considerarsi grave, illustrandone le ragioni. Come indicato nell'articolo successivo, la recidiva nelle infrazioni gravi costituisce uno dei casi di risoluzione del contratto. In caso di mancato riscontro o qualora le giustificazioni siano ritenute insufficienti, saranno applicate le seguenti sanzioni (l’importo indicato si applica ogniqualvolta si verifica la situazione descritta): - modifica o difforme esecuzione di attività proposte in sede di offerta; - ritardato inizio delle prestazioni; - mancata sostituzione del personale, assente entro il giorno stesso; - comportamento scorretto verso gli utenti o verso terzi da parte del personale della ditta; - ogni inadempienza agli obblighi previsti dal capitolato che non rivestano il carattere di gravità, di cui al comma successivo. - mancata sostituzione del personale entro il secondo giorno d’assenza; - grave negligenza nei doveri di sorveglianza dei minori affidati; - mancata esecuzione senza preavviso di alcune attività proposte in sede di offerta; - assenza totale o parziale dei requisiti del personale indicati in offerta; - mancato adempimento degli obblighi inerenti ai contratti di lavoro del personale impiegato nel servizio; - mancato o insufficiente svolgimento dell’attività di formazione indicata in offerta; - comportamento abituale scorretto verso gli utenti o verso terzi da parte del personale della ditta; - recidiva per le inadempienze ritenute lievi e comunque in caso di ogni altra grave inadempienza agli obblighi contrattuali; - la violazione delle norme in materia di privacy di cui al Regolamento UE 679/2016 ed in modo particolare la violazione dell’art. 12, comma 8° e art. 20, di cui al presente capitolato speciale di appalto. In caso di mancato riscontro e/o rimedio alle inadempienze gravi, la ditta sarà considerata recidiva. L’Amministrazione comunale potrà, pertanto, risolvere il contratto, come previsto nell’art. 25. Gli importi relativi alle penalità descritte, nonché le somme relative a danni arrecati alle strutture e agli arredi durante lo ...
CONTESTAZIONI E PENALITA’. 1. Nel caso in cui l’Appaltatore risulti inadempiente alle dichiarazioni di consegna presentate in offerta, Ascit si riserva la possibilità di applicare nei suoi confronti una penale, senza necessità di messa in mora, pari al 0,5 per mille dell’importo totale dell’appalto per ogni giorno lavorativo consecutivo di ritardo rispetto ai termini promessi per la fornitura di ogni consegna. Qualora il ritardo sia superiore a 15 giorni lavorativi consecutivi senza che l’Appaltatore abbia provveduto a consegnare quanto ordinato, Ascit si riserva, oltre al diritto di applicare le penalità sopra indicate, anche la facoltà insindacabile di risolvere il contratto e senza necessità di una diffida né di altre formalità ai sensi dell’articolo 1454 c.c. e di procedere a far effettuare la fornitura da terzi o di esercitare la facoltà ex art. 110 D.Lgs 50/2016, salvo in ogni caso il risarcimento per maggiori danni.
CONTESTAZIONI E PENALITA’. 1. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile alla ditta aggiudicataria e da questa non giustificato, il servizio in oggetto non venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto dal Capitolato speciale d’appalto e dal progetto presentato in sede di offerta, l’Ente applicherà all’aggiudicataria una penale, pari ad un minimo di € 100,00 e fino ad un massimo di € 3.000,00. La penale viene graduata in base alla rilevanza della violazione; a titolo esemplificativo vengono riportate alcune inadempienze ritenute gravi, sempre fatta salva la valutazione dell’Ente sull’impatto che il disservizio può provocare sull’utenza e sull’organizzazione complessiva:
CONTESTAZIONI E PENALITA’. In caso di mancato rispetto delle condizioni contrattualmente pattuite, rilevate su segnalazione del DEC e comunicate formalmente alla ditta da parte del RUP sotto forma di NON conformità, saranno applicate le seguenti penalità: mancato rispetto delle scadenze previste nel cronoprogramma depositato in offerta: per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale pari ad un valore di € 100,00; al raggiungimento dei 30 giorni di calendario di ritardo l’Azienda Ospedaliera, su proposta del DEC, si riserva di recedere dal contratto per inadempienza (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 C.C.). durante il periodo di esercizio eventuali penali saranno applicate sulla base della seguente tabella: 1 e 2 100 € - per ogni ora di ritardo rispetto agli SLA contrattualmente previsti 3 200 € - per ogni giornata di ritardo rispetto agli SLA contrattualmente previsti Gli importi delle penali verranno recuperati al momento dell’emissione del mandato di pagamento delle fatture, fatta salva la possibilità di incamerare la cauzione. L’ammontare complessivo delle penali applicate nel periodo di vigenza del contratto in riferimento alla precedente lettera B) “fase di gestione in esercizio” non può eccedere il limite del 10% dell’importo complessivo dei canoni relativi al servizio di manutenzione indicato in offerta. Al raggiungimento di tale soglia l’Azienda Ospedaliera si riserva di recedere dal contratto per inadempienza (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 C.C.). Per quanto non espressamente previsto si rimanda all’art. 30 del Capitolato Generale.