Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento Clausole campione

Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento. 1. Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate.
Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento. 1. Ai sensi dell'art. 159 del TUEL, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche dal giudice, le somme di competenza degli Enti destinate al Pagamento delle spese ivi individuate.
Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento. 1. Ai sensi dell’articolo 159 del D.Lgs. n. 267/2000 non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate.
Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento. 1. L’esecuzione forzata dei fondi comunali è ammessa nei limiti e con le procedure previste dall’art. 159 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni.
Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento. 1. Nei procedimenti esecutivi contro l'Ente per i quali il Tesoriere è tenuto a rendere la dichiarazione di terzo, la medesima deve essere resa in modo analitico, affinché risulti la effettiva disponibilità al momento del pignoramento ai sensi dell'art 159 del D.lgs. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni. In ogni caso l'Istituto deve immediatamente comunicare al Dirigente del Settore Finanziario e al Dirigente dell’Avvocatura della Provincia l'inizio delle procedure di pignoramento.
Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento. L’Azienda quantifica preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese che, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del Decreto Legge n. 9 del 18/01/1993, convertito con modificazioni dalla Legge n.67 del 18/03/1993 e dell’art. 35, comma 8 del Decreto Legge n.66 del 24/04/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n.89 del 23/06/2014, non sono soggette ad esecuzione forzata, adottando apposita delibera trimestrale, da notificare entro l’inizio di ogni trimestre successivo. La notifica di detta deliberazione non esime il Tesoriere dall’apporre blocco sulle eventuali somme disponibili, fermo rimanendo l’obbligo di precisare, nella dichiarazione resa quale soggetto terzo pignorato, sia la sussistenza della deliberazione di impignorabilità, sia la sussistenza di eventuali somme a specifica destinazione.
Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento. Ai sensi dell’art. 159 dei D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate. Per effetto della norma succitata, il Comune deve quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, l'Ente si attiene altresì al criterio della cronologità delle fatture o, se non è prevista fattura, degli atti di impegno come disposto dal richiamato art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000. Di volta in volta, su richiesta del Tesoriere, l'Ente rilascia una certificazione in ordine al suddetto impegno. L’ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce ai fini del rendiconto della gestione valido titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi.
Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento. Ai sensi dell’art. 159 del D. Lgs. n. 267/2000 non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate. Per gli effetti di cui all’articolo sopra citato, l’Ente quantifica preventivamente gli importi delle somme destinata al pagamento delle spese ivi previste adottando apposita delibera semestrale da notificarsi tempestivamente al Tesoriere. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti non compresi nella delibera stessa, l’Ente si attiene altresì al criterio della cronologia delle fatture o, se non è prevista fattura, degli atti di impegno. Di volta in volta, su richiesta del Tesoriere, l’Ente rilascia una certificazione in ordine al suddetto impegno. L’ordinazione di assegnazione ai creditori procedenti costituisce, ai fini del rendiconto della gestione, titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.
Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento. 8 Art. 12 8 Garanzia fideiussoria 8 Art. 13 9
Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento. 1. Ai sensi dell’art. 1, comma 5, del Decreto Legge n. 9 del 18/01/1993, convertito con modificazioni dalla Legge n.67 del 18/03/1993, non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza dell’Azienda destinate al pagamento delle spese individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro.