Esclusiva territoriale Clausole campione

Esclusiva territoriale. Il Franchisor si impegna a non stipulare altri contratti di franchising con altri imprenditori che svolgono un'attività economica nella zona di cui alla clausola precedente. Tale zona è interamente riservata all'attività commerciale dei Franchisee oggetto del presente contratto.
Esclusiva territoriale. L’affiliante conferisce diritto di esclusiva di zona all’affiliato per tutta la provincia di
Esclusiva territoriale. L’Agente deve esplicare la sua attività nella seguente zona <……> [specificare dettagliatamente la zona operativa] e non può nella stessa assumere l’incarico di promuovere per conto di altri la vendita di prodotti riconducibili allo stesso comparto merceologico, indicato all’art. 1. Il Preponente, per converso, si obbliga a non valersi, nella stessa zona, di altri agenti per gli affari inerenti alla sua impresa, né a concludere direttamente contratti di vendita nella predetta zona.
Esclusiva territoriale. Per territorio le parti intendono una specifica area geografica ove ricadono i clienti di interesse; oppure è possibile intendere uno specifico canale di vendita quali ad esempio manutentori, sviluppatori, system integrator; oppure un settore merceologico come ad esempio Sanità, Industria, Energia, Telecomunicazioni, ecc; inoltre per territorio si può intendere anche semplicemente uno o più clienti identificati con il relativo codice fiscale. Ai sensi dell’art. 1743 c.c., l’agente non potrà in alcun modo assumere, nella stesso territorio zona, l’incarico di promuovere per conto di aziende correnti del preponente la vendita di servizi riconducibili al medesimo, salvo espressa autorizzazione di AAA.
Esclusiva territoriale. L'affiliante si impegna a non istituire ulteriori affiliazioni nella zona geografica indicata a parte e che quindi è riservata esclusivamente all'affiliato.
Esclusiva territoriale. 1. L’AC riconosce alla Ditta come Delegazione ACI, dunque limitatamente alle attività di cui al precedente art. 3, un’esclusiva territoriale nella parte ……………… della Provincia di Belluno da ……………………………………………………………………….. Le parti a tale proposito, al fine di dirimere eventuali contestazioni circa l’esatta determinazione dell’area geografica in cui vige detta esclusiva, adottano il criterio di ripartizione territoriale della soppressa Pretura di Nel predetti Comuni l’AC potrà, solo in collaborazione con altre Amministrazioni Pubbliche, attivare solo il servizio di riscossione delle tasse auto. 2. L’AC, peraltro, nel rispetto dell’esclusiva di cui sopra, potrà concedere ad altri soggetti l’uso non in esclusiva del marchio/logo ACI e comunque conservando per sé il diritto di utilizzare il marchio/logo ACI nella commercializzazione dei servizi e prodotti ACI e nello svolgimento delle proprie attività su tutto il territorio della Provincia di Belluno.