Raggruppamenti temporanei di imprese Clausole campione

Raggruppamenti temporanei di imprese. Sono ammessi a partecipare alla gara consorzi e imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi dell'art. 11, D.Lgs. 157/1995 e s.m.i. così come modificato dal D.Lgs. 65/2000. Nel caso di raggruppamenti d'impresa o consorzi, la documentazione di cui al punto III.2 del bando di gara, richiamata dal precedente articolo 2 del presente disciplinare lettere da a. a m., deve essere relativa a tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio ad eccezione dei punti h. e i. la cui documentazione è da presentarsi a cura della capogruppo. Deve, altresì, essere presentata una dichiarazione di raggruppamento temporaneo di imprese, utilizzando anche il modello allegato al presente disciplinare, dalla quale risulti la composizione del raggruppamento (con la specifica della ragione sociale, della sede e del nominativo del legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata) e la dichiarazione che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese raggruppate si conformeranno alla disciplina dell’art. 11, D.Lgs. 157/1995 e s.m.i., conferendo mandato speciale alla capogruppo, che deve essere specificamente individuata nella dichiarazione stessa. Devono, inoltre, essere indicate le parti di servizio curate da ciascun componente il raggruppamento stesso. La dichiarazione deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese componenti il raggruppamento; le firme devono essere autenticate ai sensi di legge ovvero, deve essere allegata la fotocopia di idonei documenti di identità dei sottoscrittori. Non è consentito, pena l'esclusione dalla gara, che un'impresa partecipi contemporaneamente in forma singola e quale componente di un raggruppamento di imprese o di un consorzio ovvero sia presente in più raggruppamenti di imprese o consorzi. Non è ammessa la partecipazione di imprese, anche in raggruppamento o consorzio, che abbiano rapporti di controllo e/o collegamento, ai sensi dell’art. 2359 c.c., con altre imprese che partecipano alla gara singolarmente o quali componenti di raggruppamenti o consorzi, pena l’esclusione dalla gara sia delle imprese collegate sia delle imprese controllanti che delle imprese controllate, nonché dei raggruppamenti o consorzi ai quali le imprese eventualmente partecipino. Sono, inoltre, esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenz...
Raggruppamenti temporanei di imprese. Sono ammessi alle gare i raggruppamenti temporanei ed i consorzi. La costituzione e le modalità di partecipazione dei raggruppamenti temporanei di imprese sono disciplinati dall’art. 37 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 che testualmente recita:
Raggruppamenti temporanei di imprese. In base alla definizione di cui all'art. 3, comma 20, del Codice dei contratti, si intende per "
Raggruppamenti temporanei di imprese. Sono ammessi a presentare offerta imprese temporaneamente riunite ai sensi dell’art. 45 comma 2 lett. d) e 48, che risultino in possesso dei requisiti di cui al presente Disciplinare. La capogruppo/mandataria dovrà presentare tutta la documentazione di cui sopra unitamente all’atto di costituzione del Raggruppamento. Le mandanti dovranno presentare - quando la natura delle stesse lo richieda - tutta la documentazione di cui al suddetto punto I.1 ad esclusione di quella prevista ai punti I.1.3, I.1.4. e I.1.5. Dovranno inoltre essere indicate le percentuali di partecipazione al raggruppamento e le percentuali/parti di lavoro che ogni singolo soggetto intende assumere. Sono ammessi a presentare offerta raggruppamenti temporanei anche se non ancora costituiti, ai sensi dell’art. 48 comma 8 del X.X.xx 50/2016, che risultino in possesso dei requisiti di cui al presente Disciplinare e assumano l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno i raggruppamenti temporanei ed essere conformi a quanto disposto dal citato art. 48 comma 8.
Raggruppamenti temporanei di imprese. (ex art. 37 D. Lgs. n. 163/2006)
Raggruppamenti temporanei di imprese. 9.2.1. Per la partecipazione degli operatori economici in raggruppamento temporaneo di impresa e dei consorzi ordinari si assumono a riferimento le previsioni stabilite dagli articoli 35 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006.
Raggruppamenti temporanei di imprese. CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI ex art. 2602 c.c. Art. 34, comma 1, lett. e)
Raggruppamenti temporanei di imprese. Ai sensi dell’art. 37 del D. lgs. 163/2006 vigente, sono ammessi a presentare offerta anche i raggruppamenti temporanei d’impresa. In tal caso dovrà essere prodotta un’ istanza/dichiarazione dei requisiti per ogni partecipante al raggruppamento (solo l’istanza della capogruppo deve essere in bollo) e a pena di esclusione: • I requisiti di partecipazione di cui ai punti 1), 2), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento. • I requisiti di cui ai punti 6), 7) devono essere posseduti almeno dalla capogruppo, le dichiarazioni di cui al punto 10) devono essere prodotte dalla capogruppo. • Il requisito di cui al punto 3) deve essere posseduto dalla capogruppo per almeno il 40% e da ogni mandante associato per almeno il 10%, ferma restando la necessità di raggiungere almeno il 50% dell'importo complessivo dell'appalto. Le quote dovranno essere rispettate sia nella partecipazione al raggruppamento, sia nell'esecuzione del contratto. • La cauzione provvisoria di cui al punto 11) dovrà essere cointestata a tutte le imprese del raggruppamento e potrà essere ridotta del 50% solo se tutte le partecipanti sono in possesso della certificazione di qualità. • L'offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate, specificando le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese.
Raggruppamenti temporanei di imprese. Raggruppamento Temporaneo di imprese di cui all’art. 45 c 2 lett. d) del Codice ❑ già costituito ❑ da costituire di tipo ❑ orizzontale costituito dalle seguenti imprese per le relative percentuali :
Raggruppamenti temporanei di imprese. 14. Per la partecipazione degli operatori economici in raggruppamento temporaneo di imprese e di consorzi ordinari si assumono a riferimento le previsioni stabilite nei successivi punti del presente articolo: