Occupazione femminile Clausole campione

Occupazione femminile. Le parti si incontreranno a livello regionale e/o territoriale al fine di sperimentare azioni positive. A tale scopo saranno costituiti Comitati paritetici regionali e/o territoriali tra XX.XX. ed XX.XX. per la progettazione e realizzazione delle suddette iniziative anche utilizzando le risorse dei vari enti pubblici.
Occupazione femminile. Le parti si incontreranno periodicamente al fine di realizzare azioni positive a favore dell'occupazione femminile. Sarà istituito un gruppo di lavoro per le pari opportunità composto, in misura paritetica, da membri in rappresentanza delle Parti firmatarie del presente CCNL la cui sede operativa sarà presso Ente Bilaterale “EBUC”.
Occupazione femminile. Le parti s'incontreranno periodicamente a livello regionale o provinciale, al fine di realizzare azioni positive a favore dell'occupazione femminile. A tal fine, saranno costituiti Comitati per le pari opportunità, per la progettazione e l'attuazione delle suddette iniziative, anche utilizzando le risorse pubbliche di sostegno.
Occupazione femminile. Art. 119 - Le Parti s’incontreranno periodicamente a livello nazionale e regionale, al fine di realizzare azioni positive a favore dell’occupazione femminile.
Occupazione femminile. Le parti convengono di costituire un gruppo di lavoro a livello nazionale, composto da rappresentanti di Ikea, delle RSA/RSU e delle XX.XX. per promuovere campagne di informazione sulle norme contrattuali e legislativa in materia di: − Pari opportunità ed azioni positive (l. 10 aprile 1991, n. 125) − Maternità − Congedi parentaliMolestie sessuali In tale contesto le parti potranno avviare attività e percorsi formativi congiunti, anche nell’ambito di programmi europei.
Occupazione femminile. Al fine di addivenire ad un razionale impiego, con conseguenti possibilità di acquisire capacita tecnica e professionale della mano d’opera femminile, le parti contraenti si impegnano a favorire, in conformità e retta applicazione delle vigenti leggi, 1’utilizzo della mano d’opera stessa.
Occupazione femminile. Art. 69 - Le parti si incontreranno periodicamente a livello regionale provinciale o
Occupazione femminile. Art. 7 commissione nazionale di xxxxxxxx e conciliazione Art. 8 composizione delle controversie
Occupazione femminile. (art. 29)