Clausole flessibili Clausole campione

Clausole flessibili. 1) Sempre per rispetto allo jus variandi, a fronte di mutate esigenze aziendali, è contrattualmente previsto il diritto del Datore di lavoro di variare in aumento la prestazione lavorativa ordinaria, nel rispetto del preavviso al Lavoratore di 10 (dieci) giorni lavorativi, entro il limite del 10% (dieci percento) del normale orario di lavoro settimanale già precedentemente concordato. In tale caso, il lavoratore avrà diritto di ricevere per le ore ordinarie richieste in aumento, per il tempo di 3 (tre) mesi, la retribuzione oraria maggiorata del 5% (cinque percento), già comprensiva dell’incidenza sugli istituti retributivi indiretti, differiti e T.F.R.
Clausole flessibili. Le Parti del contratto di lavoro a tempo parziale, anche a tempo determinato, possono concor- dare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione. Il consenso del lavoratore alle clausole flessibili deve risultare da atto scritto. Il lavoratore può farsi assistere da un componente della RSU/RSA indicato dal lavoratore medesimo. Le variazioni della diversa collocazione temporale della prestazione devono essere prean- nunciate con un preavviso di almeno cinque giorni, riducibili a 2 giorni per particolari esigenze organizzative e produttive, e comportano, per il periodo nel quale le variazioni vengono effet- tuate, il pagamento di una maggiorazione del 1,5 per cento della retribuzione oraria globale di fatto.
Clausole flessibili. Nel contratto di lavoro a tempo parziale deve essere inserita una puntuale regolamentazione della collocazione oraria della prestazione con riferimento al giorno, alla settimana al mese o all'anno [9]. Il datore di lavoro non può modificare unilateralmente la collocazione della prestazione lavorativa rispetto a quella contrattualmente stabilita. Le parti del contratto individuale hanno la facoltà di stipulare un patto, in forma scritta, avente ad oggetto una clausola flessibile [10]. Il patto può essere stipulato anche quando il rapporto di lavoro a tempo parziale è stipulato a termine [11]. Il patto può essere stipulato contestualmente o successivamente all'assunzione [12]. Nella stipulazione di detto patto il lavoratore può chiedere di farsi assistere da un rappresentante sindacale in azienda da lui indicato [13]. La regolamentazione del lavoro flessibile è demandata all'autonomia collettiva che individua le condizioni e le modalità di esercizio del potere unilaterale del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione [14]. La disciplina legale prevede in favore del lavoratore un preavviso di due giorni lavorativi [15]. Le parti, anche del contratto individuale, possono stabilire una diversa misura del preavviso ma non eliminarlo completamente. In caso di lavoro flessibile il lavoratore ha inoltre diritto a specifiche compensazioni. La determinazione della forma e della misura di tali compensazioni è rinviata alla autonomia collettiva tenuto conto che l'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge delega n. 30 del 2003 prevede che sia comunque prevista una maggiorazione di carattere retributivo da riconoscere al lavoratore. La nuova formulazione del testo di legge non ripropone il requisito del contratto effettivamente applicato. Anche, in questa ipotesi, pertanto, può ritenersi che il datore di lavoro che applichi un contratto che non regolamenta il lavoro flessibile possa mutuare la regolamentazione contenuta in un contratto diverso da quello applicato. In tal caso, occorre tuttavia che il contratto individuale di lavoro indichi espressamente quale sia il contratto collettivo cui si intende far riferimento. E ciò per l'evidente esigenza di rendere edotto il lavoratore della disciplina contrattuale cui è assoggettato. In mancanza di una regolamentazione per via collettiva le parti possono, comunque accordarsi per lo svolgimento di lavoro flessibile[16] ma devono regolamentarne condizioni e modalità, nonché stabilire le forme e l...
Clausole flessibili. Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione. Possono essere stabilite clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nel limite massimo annuo pari al 30% del normale orario annuo concordato. II consenso del lavoratore alle clausole flessibili deve risultare da atto scritto. Il lavoratore può farsi assistere da un componente della R.S.A. o R.S.U. indicato dal lavoratore medesimo. Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell'applicazione di clausole flessibili verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell'1,5% da calcolare sulla quota di retribuzione di fatto di cui all'art. 117 del c.c.n.l. Le maggiorazioni previste dal presente articolo, ovvero per lavoro suplementare di cui al precedente articolo 46, non rientrano nella retribuzione di fatto ed escludono il computo del compenso per la prestazione del lavoro a seguito dell'applicazione di clausole flessibili od elastiche su ogni altro istituto. In alternativa alle maggiorazioni dell'1,5% previste dal presente articolo, a fronte dell'applicazione di clausole flessibili, le parti interessate possono concordare un'indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 120 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili. Le maggiorazioni previste dal presente articolo, che non rientrano nella retribuzione di fatto di cui all'art. 117, escludono il computo del compenso per la prestazione del lavoro a seguito dell'applicazione di clausole elastiche o flessibili su ogni altro istituto. L'eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
Clausole flessibili. In applicazione di quanto previsto dall’art. 3, commi 7 e seguenti del d.lgs. n. 61 del 25/2/2000 e successive modificazioni e da ultimo la legge 247/2007, nel contratto di lavoro a tempo parziale le parti possono pattuire clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione alle seguenti condizioni e modalità. Il datore di lavoro potrà modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa negli stessi casi indicati alla lettera E) per il lavoro supplementare, con un preavviso di due giorni lavorativi.
Clausole flessibili. (1) Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione.
Clausole flessibili. In tutte le forme di lavoro a tempo parziale, l'azienda ed il lavoratore potranno concordare, nel contratto di assunzione o mediante successivo patto scritto, clausole flessibili finalizzate all'eventuale modifica della collocazione oraria della prestazione lavorativa pattuita nel contratto individuale. La modifica potrà riguardare le seguenti tipologie di variazione: da part-time verticale a part-time orizzontale e viceversa, da una delle due precedenti formule ad una mista e viceversa, differente avvicendamento all'interno dei sistemi di turnazione mattutini, pomeridiani e serali, resa della prestazione in giornate diverse da quelle originariamente previste, modificazione degli orari di inizio e fine turno. La variazione della collocazione temporale potrà essere temporanea o definitiva: nel primo caso il prestatore di lavoro avrà diritto a percepire una maggiorazione pari al 10% della retribuzione base oraria da applicarsi esclusivamente alle ore oggetto della modifica. Nel secondo caso verrà erogata un'indennità una tantum pari ad una mensilità della retribuzione del lavoratore interessato.
Clausole flessibili. Nell’ambito di un contratto di lavoro a tempo parziale, clausola che consente al datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione la quale, quindi, resta identica per quanto attiene alla misura (non cambia il numero delle ore complessivamente rese dal lavoratore) ma viene spostata in altra fascia temporale. La clausola flessibile può riguardare l'intero svolgimento del rapporto o essere concordata "a termine".
Clausole flessibili. In applicazione di quanto previsto dall'art. 3, commi 7 e seguenti del D.Lgs. n. 61 del 25 febbraio 2000 e successive modificazioni e da ultimo la legge n. 247/2007, nel contratto di lavoro a tempo parziale le parti possono pattuire clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione alle seguenti condizioni e modalità. Il datore di lavoro potrà modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa negli stessi casi indicati alla lett. E) per il lavoro supplementare, con un preavviso di due giorni lavorativi. Clausole elastiche In applicazione di quanto previsto dall'art. 3, commi 7 e seguenti del D.Lgs. n. 61 del 25 febbraio 2000 e successive modificazioni e da ultimo la legge n. 247/2007, nel contratto di lavoro a tempo parziale verticale e misto le parti possono pattuire clausole elastiche relative alla variazione della prestazione in aumento alle seguenti condizioni e modalità. Il datore di lavoro potrà variare in aumento la prestazione lavorativa negli stessi casi indicati alla lett. E) per il lavoro supplementare e nel limite dell'orario di lavoro a tempo pieno, con un preavviso di due giorni lavorativi. Le ore temporalmente lavorate in orari diversi da quelli inizialmente concordati o successivamente modificati (sia per effetto delle clausole flessibili sia per effetto delle clausole elastiche) comportano, in favore del lavoratore, il diritto ad una maggiorazione del 5% della retribuzione oraria, che è comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge.
Clausole flessibili. Nel caso di esigenze produttive, sostitutive, tecnico/organizzative (esempio: campagne promozionali, aperture domenicali, elevate punte di assenteismo, particolari situazioni di incremento di vendite, inventari) può essere modificata la collocazione temporale della prestazione lavorativa. Nel caso l’azienda richieda la variazione della collocazione della prestazione lavorativa rispetto a quella contrattualmente stabilita, le ore di lavoro normali oggetto di variazione, verranno retribuite con una maggiorazione pari al 5% della quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 115 Seconda Parte del CCNL vigente, secondo le modalità previste dall'art. 118 a), Seconda Parte del CCNL vigente. La maggiorazione di cui sopra si intende comprensiva di ogni istituto contrattuale o legale differito, ivi compreso il Trattamento di Fine Rapporto. L’adesione alle clausole flessibili da parte dei lavoratori a tempo parziale, deve essere sottoscritta con apposito patto individuale. Per l’esercizio della clausola flessibile, formalizzato per iscritto, si stabiliscono i termini di preavviso in un periodo di almeno due giorni.