Common use of Cessione del contratto - Subappalto Clause in Contracts

Cessione del contratto - Subappalto. E’ fatto assoluto divieto di cedere totalmente o parzialmente il presente Accordo o i singoli Contratti Applicativi. Il ricorso al subappalto, fermo restando quanto previsto al precedente articolo 12, è consentito nei limiti del 30% dell’importo del presente Accordo e nel rispetto dell’ art. 118, del D.Lgs. n. 163/2006. L’IMPRESA ha presentato, contestualmente all’offerta, apposita dichiarazione ove ha indicato che intende subappaltare le seguenti prestazioni: Pertanto nessuna prestazione diversa da quelle indicate dall’IMPRESA potrà essere affidata in subappalto. dall’IMPRESA che dovrà trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia. In caso di violazione della presente disposizione FERSERVIZI procederà ai sensi dell’art. 15 delle Condizioni Generali.

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Cessione del contratto - Subappalto. E’ fatto assoluto divieto vietata qualunque cessione di cedere totalmente tutto o parzialmente il presente Accordo o i singoli Contratti Applicatividi parte del contratto, pena la nullità, salvo quanto disposto dall’art. 116 del D. Lgs n. 163/2006. Il ricorso al subappaltosubappalto è ammesso, fermo restando quanto previsto al precedente articolo 12entro il limite del trenta per cento dell’importo dell’appalto, ed è consentito nei limiti subordinato all’approvazione dell’Agenzia. Si applicano le disposizioni previste dall’art. 118 del 30% dell’importo del presente Accordo e nel rispetto dell’ art. 118, del D.LgsD. Lgs. n. 163/2006. L’IMPRESA ha presentato, contestualmente all’offerta, apposita dichiarazione ove ha indicato che In caso di subappalto ARPAV non intende subappaltare le seguenti prestazioni: provvedere a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dei servizi dallo stesso eseguiti. Pertanto nessuna prestazione diversa da quelle indicate dall’IMPRESA potrà essere affidata in subappalto. dall’IMPRESA che dovrà è fatto obbligo all’Affidatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun dal pagamento effettuatoeffettuato al subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle eventuali ritenute a garanzia. In caso di violazione della presente disposizione FERSERVIZI procederà ai sensi dell’art. 15 delle Condizioni Generaligaranzia effettuate.

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Cessione del contratto - Subappalto. E’ fatto assoluto divieto di cedere totalmente o parzialmente Per quanto concerne il presente Accordo o i singoli Contratti Applicativi. Il ricorso al subappalto, fermo restando quanto previsto al precedente articolo 12che dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione, è consentito nei limiti del 30% dell’importo del presente Accordo e nel rispetto dell’ art. 118, si richiamano le norme di cui all'art.105 del D.Lgs. n. 163/2006150/2016. L’IMPRESA ha presentatoIn caso di subappalto la ditta dovrà indicare, contestualmente all’offertagià in sede di presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione ove ha indicato le parti di fornitura che eventualmente intende subappaltare le seguenti prestazioni: Pertanto nessuna prestazione diversa da quelle indicate dall’IMPRESA potrà essere affidata in subappaltoa terzi. dall’IMPRESA che dovrà trasmettereL’Amministrazione non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e l’appaltatore è obbligato a trasmettere all’ Amministrazione stessa, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuatoeffettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate della fattura quietanzata relativa ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute a garanziadi garanzia effettuate. In caso Il subappalto non autorizzato fa sorgere il diritto dell'Amministrazione di violazione risolvere il contratto senza ricorso ad atti giudiziari con incameramento della presente disposizione FERSERVIZI procederà ai sensi dell’artcauzione e risarcimento dei danni. 15 delle Condizioni GeneraliE' fatto divieto di effettuare una cessione anche solo parziale del contratto, sotto pena dell'immediata risoluzione dello stesso, salvo quanto previsto nel D.Lgs.50/2016.

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Cessione del contratto - Subappalto. E’ fatto assoluto divieto vietata qualsiasi forma di cedere totalmente cessione totale o parzialmente parziale del contratto. E’ vietato subappaltare il presente Accordo o i singoli Contratti Applicativiservizio educativo sotto la comminatoria dell’immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni, salvo maggiori danni accertati. Il ricorso al subappalto, fermo restando quanto previsto al precedente articolo 12, E’ ammesso il subappalto solo per le attività non direttamente incidenti sulle fasi di svolgimento del servizio educativo e comunque previa autorizzazione della Provincia di Treviso. L’affidamento in subappalto è consentito nei limiti alle condizioni indicate dall’art. 118 del 30% dell’importo D.Lgs. 163/2006; pertanto il concessionario dovrà indicare in offerta la parte del presente Accordo e nel rispetto dell’ artservizio che intende affidare a terzi. Ai sensi dell’art. 118, comma 3, il pagamento dei subappaltatori sarà onere dell’affidatario del D.Lgs. n. 163/2006. L’IMPRESA ha presentato, contestualmente all’offerta, apposita dichiarazione ove ha indicato servizio che intende subappaltare le seguenti prestazioni: Pertanto nessuna prestazione diversa da quelle indicate dall’IMPRESA potrà essere affidata in subappalto. dall’IMPRESA che dovrà trasmettereavrà l’obbligo di trasmettere all’Ente concedente copia delle fatture quietanzate dei pagamenti corrisposti al subappaltatore, entro venti 30 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia. In caso di violazione della presente disposizione FERSERVIZI procederà ai sensi dell’art. 15 delle Condizioni Generali.

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Cessione del contratto - Subappalto. E’ fatto assoluto divieto vietata qualunque cessione di cedere totalmente tutto o parzialmente il presente Accordo o i singoli Contratti Applicatividi parte del contratto, pena la nullità, salvo quanto disposto dall’art. Il ricorso al subappalto, fermo restando quanto previsto al precedente articolo 12, è consentito nei limiti 116 del 30% dell’importo del presente Accordo e nel rispetto dell’ art. 118, del D.Lgs. D.Lgs n. 163/2006. L’IMPRESA ha presentato, contestualmente all’offerta, apposita dichiarazione ove ha indicato che Il subappalto è subordinato all’approvazione dell’Arpav e ad esso si applicano le disposizioni previste dall’art. 118 del D. Lgs n. 163/2006. In caso di subappalto Arpav non intende subappaltare le seguenti prestazioni: provvedere a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dei servizi dallo stesso eseguiti. Pertanto nessuna prestazione diversa da quelle indicate dall’IMPRESA potrà essere affidata in subappalto. dall’IMPRESA che dovrà è fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun dal pagamento effettuatoeffettuato al subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle eventuali ritenute a garanzia. In caso di violazione della presente disposizione FERSERVIZI procederà ai sensi dell’art. 15 delle Condizioni Generaligaranzia effettuate.

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