La nullità Clausole campione

La nullità. In questo contesto s’inserisce la sentenza del TAR Napoli 3177/2002 che, discostandosi dalla granitica giurisprudenza della Corte di Cassazione, propone una qualificazione dei vizi del contratto a valle in 139 F. G. SCOCA, ibidem. termini di nullità ed, in particolare, di nullità virtuale. La nullità virtuali sono ipotesi non espressamente previste come tali dalla legge, bensì desunte interpretativamente sulla scorta della riconosciuta natura imperativa delle norme rispetto alle quali l'atto nullo, stante il richiamo di cui al I comma dell'art. 1418 cod. civ., contrasterebbe140. Rispetto a quest’interpretazione proposta dal giudice amministrativo, l’atto non sarebbe annullabile vizi riconducibili alla (dibattuta) formazione della volontà negoziale della pubblica amministrazione, bensì per contrarietà alla norma di diritto pubblico che impone un dato comportamento, ed in particolare il rispetto delle regole sulla concorrenza da parte della stazione appaltante141. Poiché il momento patologico non interviene nella fase negoziale, ma ancor prima, in quella provvedimentale, di cui il contratto è mera conseguenza funzionale, si rivela sufficiente ad attrarre la sorte del contratto nella sfera di competenza del G.A.142 e a consentirne la rilevabilità d’ufficio ed ad istanza della parte che vi abbia interesse.
La nullità. La nullità è la forma generale e più grave di invalidità del contratto che comporta la radicale e definitiva inefficacia dell'atto. É la forma più grave di invalidità perché è prevista a tutela di interessi generali, essa inoltre è irreversibile, in quanto presa coscienza della violazione degli atti non è consentito rimediare al vizio salvo diversa disposizione della legge , quindi si dice che il contratto è nullo quando manca o è illecito uno dei suoi requisiti essenziali (1418).
La nullità. 1. La categoria della nullità contrattuale 762
La nullità. 5. L’annullabilità per errore
La nullità. Quando è contrario alla legge o quando manca uno dei suoi elementi essenziali; ricordiamo che la nullità può essere sempre rilevata da chiunque ed in qualunque tempo, Quando il comportamento di una delle parti non è corretto. In questo caso c'è tempo cinque anni per farlo presente al giudice e non un tempo indefinito come nel caso precedente della nullità. Questo fenomeno avviene in tre casi, che sono: "errore, violenza, dolo” (esempi: c'è errore quando si verifica una falsa rappresentazione della realtà, come se comprassi in oreficeria un anello credendolo di oro, mentre invece è di altro metallo. C'è violenza quando mi costringono a stipulare un contratto, dietro minaccia di ricatto o lesioni. C'è dolo quando vengo truffato apposta), Avviene quando si verifica uno squilibrio nel comportamento delle parti e viene causata in presenza di questi eventi: inadempimento il debitore, che non esegue esattamente la prestazione dovuta, è tenuto al risarcimento del danno, a meno che non riesca a dimostrare che l’inadempimento è determinato da una impossibilità della prestazione, sopravvenuta per causa a lui non imputabile. Se il debitore non esegue la prestazione dovuta si viene a trovare in mora; se adempie tardivamente deve risarcire il danno; impossibilità sopravvenuta quando una parte non può mantenere il proprio impegno per un motivo che non dipende dalla sua volontà (se acquisto un appartamento ed un terremoto distrugge il palazzo, il venditore è liberato dal suo impegno, restituendo eventualmente la sola caparra) onerosità sopravvenuta tale fenomeno lo si riscontra nei contratti che durano nel tempo, perché una delle sue prestazioni potrebbe diventare sproporzionata nel lungo periodo rescissione quando il contratto viene fatto in un momento di grave pericolo e manca quindi la serenità di valutazione (se mi perdo nel deserto e sto morendo di sete, sono disposto a firmare o a pagare qualunque prezzo per un po' d'acqua), oppure quando si approfitta di qualcuno (pensiamo agli usurai che prestano soldi ad interessi altissimi).
La nullità. 3.1. I casi di nullità previsti dal codice
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  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.