Common use of Cauzione definitiva Clause in Contracts

Cauzione definitiva. Al momento della stipulazione del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fidejussoria nella misura del 10% dell’importo contrattuale dei lavori, secondo quanto disposto dall’art. 113 comma 1 del Dlgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fiedejussoria è aumentata di tanti punti percentuale quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; La cauzione definitiva potrà essere costituita da fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni. La suddetta cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

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Cauzione definitiva. Al momento Prima della stipulazione stipula del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire contratto, il concessionario è tenuto alla costituzione di una garanzia fidejussoria nella misura cauzione definitiva pari a € 8.000,00 (diconsi ottomila) – da costituirsi mediante deposito della somma presso il Tesoriere Comunale, a copertura degli obblighi derivanti dalla presente concessione, ivi compreso il pagamento del 10% dell’importo contrattuale dei lavoricanone concessorio, secondo quanto disposto dall’artnonché la mancata realizzazione delle opere di cui al successivo art. 113 comma 1 del Dlgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto 20 del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci atto. Da detta cauzione l’Ente concedente preleverà l’ammontare delle penalità eventualmente dovute dal Concessionario per cento), la garanzia fiedejussoria è aumentata di tanti punti percentuale quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; La cauzione definitiva potrà essere costituita da fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’artinadempienze agli obblighi previsti dal presente capitolato. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni. La suddetta cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore Il Concessionario dovrà reintegrare la cauzione con le somme prelevate entro 30 gg. dalla comunicazione scritta da parte del Concedente, pena la decadenza dalla concessione. E’ fatta salva ogni altra azione risarcitoria anche ad avvenuto incameramento della cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte. In caso di varianti incameramento della cauzione il Concessionario è tenuto a ricostituirla, salvo che ad esso non consegua la risoluzione del rapporto di concessione. La cauzione come sopra costituita verrà svincolata come segue: - per € 3.000,00 (tremila) dopo i primi 12 mesi, ove il concessionario abbia adempiuto a quanto previsto dal successivo art. 19 in merito alla realizzazione della Club house; - per ulteriori € 2.000,00 (duemila) dopo i primi 24 mesi, ove il concessionario abbia adempiuto a quanto previsto dal successivo art. 19 in merito alla realizzazione delle tribune mobili; - per i restanti € 3.000,00 (tremila) alla scadenza della concessione, previa verifica che siano state liquidate le ultime spese e definite tutte le eventuali controversie che siano in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantitotra le parti. Lo svincolosvincolo della cauzione viene effettuato a cura del Concedente, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità previa acquisizione di benestare idonea dichiarazione del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garanteConcessionario, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, cui risulti che lo stesso non ha altro a pretendere dal Concedente in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o dipendenza della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestataconcessione.

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Cauzione definitiva. Al momento della stipulazione A norma dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, l'Impresa Aggiudicataria del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà è obbligata a costituire una garanzia fidejussoria nella misura fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale dei lavori, secondo quanto disposto dall’art10 per cento dell'importo contrattuale. 113 comma 1 del Dlgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta d'asta superiore al 10% (dieci 10 per cento), la garanzia fiedejussoria fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuale percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; . La cauzione definitiva potrà fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere costituita da fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria o assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria o rilasciata da dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale nell'albo di cui all’artall'art. 107 106 del D.Lgs. 1 decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanziegaranzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione, a ciò autorizzati dal Ministero iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del Tesorodecreto legislativo 24 febbraio 1998, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni58. La suddetta cauzione definitiva dovrà fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale, la sua operatività rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto inizialedell’Ente Committente. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 dell’ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committenteda parte dell’Ente Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da garante di documento attestante la regolare esecuzione della parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzioneprestazione contrattuale. L'ammontare residuo, pari al 25 venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in derogaLa mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. Il 75 del D.Lgs 163/2006 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati od inesatto adempimento e cessa di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento avere effetto solo alla data di emissione del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestatacertificato di verifica di conformità definitiva.

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Cauzione definitiva. Al momento della stipulazione La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire una contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a costituire, a garanzia fidejussoria dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo contrattuale dei lavoricomplessivo presunto della fornitura, secondo quanto disposto dall’art. 113 comma 1 del Dlgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioniin una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora i lavori oggetto la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci per cento), contratto cui la garanzia fiedejussoria è aumentata di tanti punti percentuale quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; La cauzione definitiva potrà essere costituita da fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio si riferisce e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni. La suddetta cauzione definitiva dovrà devono altresì espressamente prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale, la sua operatività rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria provvisoria, di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltante, che aggiudica l’appalto al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

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Cauzione definitiva. Al momento della stipulazione A garanzia del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà pieno e regolare pagamento del canone concessorio, il concessionario è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria nella misura del definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale dei lavoricomplessivo del canone quale risultante dall’offerta presentata in sede di gara, secondo quanto disposto dall’artfatta salva l’applicazione dell’art. 113 93, comma 1 7, del DlgsD.Lgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni50/2016. Qualora i lavori oggetto La garanzia definitiva può essere prestata a scelta del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci per cento)concessionario sotto forma di cauzione o fideiussione. La fideiussione, la garanzia fiedejussoria è aumentata di tanti punti percentuale quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per centoa scelta del concessionario, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; La cauzione definitiva potrà può essere costituita da fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria o assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria o rilasciata da dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale nell’albo di cui all’art. 107 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993385/1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, garanzie e che sono sottoposti a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 30, comma 2-bis, della legge 161 del D.Lgs. n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni58/1999. La suddetta cauzione definitiva dovrà garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale, la sua operatività rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune concedente. La garanzia deve essere di durata pari a quella del contratto di concessione. Il concessionario può altresì presentare una garanzia di durata inferiore e comunque di durata pari ad almeno cinque anni a condizione che, in apposita clausola, vi sia l’espresso impegno del garante al rinnovo della Stazione appaltantestessa fino al termine della concessione. La cauzione viene prestata a garanzia anche dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni assunte dal concessionario, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate dal Comune concedente in luogo del concessionario e del pagamento delle penali di cui al successivo art. 39, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. Il concessionario dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, pena la risoluzione del contratto di concessione. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento dell'affidamento e l’acquisizione l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 all’art. 13 del disciplinare di gara da parte dell’Amministrazione appaltantedel Comune concedente, che aggiudica l’appalto la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri Si richiama per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione quanto non espressamente previsto l’art. 103 del certificato di collaudo provvisorioD.Lgs. L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata50/2016.

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Cauzione definitiva. Al momento La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre a costituire all’atto della stipulazione del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fidejussoria nella misura del contratto, cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale dei lavoricontrattuale, secondo quanto disposto dall’arta garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattuali, nella misura e nei modi stabiliti dalla normativa vigente. 113 comma 1 del Dlgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fiedejussoria è aumentata di tanti punti percentuale quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; La Tale cauzione definitiva potrà essere costituita prestata da fideiussione bancaria ovvero fidejussione, da polizza fidejussoria assicurativa ovvero oppure da garanzia fidejussoria polizza rilasciata da intermediari finanziari iscritti un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. all’articolo 107 del D.Lgs. 1 settembre 19931993 n. 385. Nel caso di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni. La suddetta cauzione definitiva l’atto dovrà prevedere contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua loro operatività entro 15 quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltanteProcura Generale della Repub- blica di Cagliari. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. La mancata costituzione cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione da parte della garanzia determina Procura Generale della Repubblica di Cagliari, nel caso che la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento della cauzione provvisoria per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica di cui all’articolo 75 Cagliari medesimo al maggior risarcimento danni. La cauzione sarà svincolata alla fine del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte dell’Amministrazione appaltantedegli enti prepo- sti (INPS, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione INAIL) previa redazione del certificato di collaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta regolare esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

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Samples: Contratto Per Il Servizio Di Manutenzione Annuale Degli Impianti Di Sicurezza Installati Presso Le Strutture Giudiziarie Della Sardegna, Contratto Per Il Servizio Di Manutenzione Annuale Degli Impianti Di Sicurezza Installati Presso Le Strutture Giudiziarie Della Sardegna

Cauzione definitiva. Al momento della stipulazione del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà L’Appaltatore è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fidejussoria nella misura del fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale dei lavoricontrattuale, secondo quanto disposto dall’artai sensi dell'art. 113 comma 1 del DlgsD.Lgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 163/2006 e successive modificazioni e integrazionis.m.i. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci per cento), la tale garanzia fiedejussoria fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuale percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento10%; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 20%. Ai sensi dell’art. 40, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'importo della garanzia è ridotto del 50% per centogli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000; per fruire di tale beneficio, gli operatori economici segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. La cauzione definitiva potrà essere costituita da fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di cui all’artavere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni. La suddetta Detta cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltanteAppaltante. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell’affidamento dell'affidamento e l’acquisizione l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La mancata costituzione della garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori fideiussoria determina la revoca dell'affidamento e degli obblighi dell’Impresa l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorios.m.i. L’Amministrazione da parte della stazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare che aggiudica l'appalto o la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte. In caso di varianti in corso d’opera concessione al concorrente che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestatasegue nella graduatoria.

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Cauzione definitiva. Al L’aggiudicatario, al momento della stipulazione sottoscrizione del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà è obbligato a costituire una e produrre il deposito cauzionale definitivo. Ai sensi dell’art. 113 del Codice, l’importo della garanzia fidejussoria è fissato nella misura del 10% dell’importo contrattuale dei lavori, secondo quanto disposto dall’artdell'importo contrattuale. 113 comma 1 del Dlgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci per cento)%, la garanzia fiedejussoria fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuale percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove poi la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; 20%. La cauzione definitiva potrà garanzia fideiussoria - che, a scelta dell'aggiudicatario, può essere costituita da fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria o assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria o rilasciata da dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale nell'albo di cui all’art. 107 all'articolo 106 del D.Lgs. 1 decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanziegaranzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’artn. 58 - ai sensi dell’art. 30113, comma 2-bis2 del Codice, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni. La suddetta cauzione definitiva dovrà deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e di cui all’art. 1944 del codice civile, la sua operatività rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile medesimo, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione stazione appaltante. Tale garanzia fidejussoria dovrà contenere anche la sottoindicata condizione: “Il sottoscritto Istituto ………………….………(bancario, assicurativo o intermediario finanziario) e l’affidatario dell’appalto dichiarano, inoltre, di ben conoscere ed accettare la disciplina relativa alla cauzione definitiva contenuta negli artt. 11 e 52 del Capitolato Generale dei LL.PP. del Comune di Roma (ed. 1983)” come sarà richiesto nella lettera di invito a stipulare il presente contratto”. La mancata costituzione sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata dal Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo. Dovrà essere redatta in conformità agli schemi tipo approvati con Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123. A norma dell’art. 123 del Regolamento la cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal relativo contratto, il risarcimento del danno derivante dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché il pagamento della garanzia determina sanzione pecuniaria di cui all’art. 38, comma 2-bis del Codice nella misura stabilita dal bando di gara. Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva, comunque, la decadenza dell’affidamento risarcibilità del maggior danno. L’Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali in caso di risoluzione del contratto in danno dell’esecutore e l’acquisizione per il pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi di esecuzione del contratto. Ai sensi dell’art. 123, comma 4 del Regolamento, è fatto obbligo all’esecutore procedere alla reintegrazione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattualeinottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. A norma dell’art. 113, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% comma 3 del valore aggiuntivo del contratto iniziale. La garanzia fideiussoria Codice la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzionedell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 80 per cento dell'iniziale dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto all’istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionariodell’esecutore, degli stati di avanzamento dei lavori del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta l’avvenuta esecuzione. L'ammontare L’ammontare residuo, pari al 25 20 per cento dell'iniziale dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigentesvincolato, ai sensi dell’art. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga123, comma 1 del Regolamento alla data di emissione dell’attestazione di regolare esecuzione di cui all’art. Il 325 del Regolamento. Si precisa che, a norma dell’art. 113, comma 3 del Codice, il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa dell’impresa per la quale la garanzia è prestata. Ai sensi dell’art. 113, comma 4 del Codice la mancata costituzione della presente garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte di Roma Capitale. Ai sensi dell’art. 128 del Regolamento, in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti o G.E.I.E. le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 37, comma 5 del Codice. In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete il deposito cauzionale definitivo, dovrà, altresì, essere espressamente intestato a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento medesimo o dell’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

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Cauzione definitiva. Al momento Il Contraente, prima della stipulazione stipula del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire contratto, è tenuto a prestare una garanzia fidejussoria definitiva” stabilita nella misura del 10% dell’importo contrattuale dei lavoricontrattuale, secondo quanto disposto dall’artai sensi dell’art. 113 comma 1 103 del DlgsD.Lgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni50/2016. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al eccedente il 10% (dieci per cento)%, la garanzia fiedejussoria da costituire è aumentata di tanti punti percentuale percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento20%, l'aumento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 20%. Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienza, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno. Per il rinvio disposto dall’art. 103, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, alla “garanzia definitiva” si applicano le riduzioni già previste dall’art. 93, comma 7, per cento; la “garanzia provvisoria”. La cauzione definitiva potrà dovrà essere prestata a favore della Stazione appaltante e va costituita da mediante fideiussione bancaria ovvero da o polizza fidejussoria fideiussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni. La suddetta cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile e la sua operatività l’operatività della garanzia entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta degli Uffici Giudiziari. Inoltre, deve prevedere che, in caso di controversie, il Foro competente sia quello di Trieste. La cauzione definitiva potrà anche essere utilizzata per l’applicazione di penali o per risarcire il danno che gli Uffici Giudiziari abbiano patito in xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx restando che in tali casi l’ammontare della cauzione stessa dovrà essere ripristinato entro 15 giorni, pena la risoluzione del contratto. La cauzione definitiva dovrà avere una validità temporale successiva a quella della scadenza del contratto di almeno tre mesi, termine ultimo per l’esecuzione dell’attività di verifica di conformità da parte degli Uffici Giudiziari effettuata ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e per il rilascio del Certificato di regolare esecuzione da parte del RUP. Tale scadenza potrà essere anticipata se la verifica di conformità si sia conclusa prima e con esito positivo. Di tale esito verrà data notizia con apposita comunicazione liberatoria da parte della Stazione appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La cauzione definitiva sarà svincolata nei modi di cui all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. La mancata costituzione della garanzia cauzione definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione da parte della Stazione appaltante della cauzione provvisoria presentata in sede di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltanteofferta. In tal caso, che aggiudica gli Uffici Giudiziari procederanno ad aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

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Cauzione definitiva. Al momento della stipulazione del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà L'Appaltatore è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fidejussoria nella misura del fideiussoria pari al 10% dell’importo contrattuale dei lavori(dieci per cento) dell'importo contrattuale, secondo quanto disposto dall’artai sensi dell'art. 113 comma 1 del DlgsD.Lgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni207/2010. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati aggiudi- cati con ribasso d’asta d'asta superiore al 10% (dieci per cento), la tale garanzia fiedejussoria fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuale percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento10%; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento20%, l'aumento l'au- mento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 20%. La cauzione definitiva, calcolata sull'importo di contratto, è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; per cento; le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta del 50%, e per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del re- quisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. La cauzione definitiva potrà essere costituita da fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni. La suddetta cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorioo di regolare esecuzione e comun- que decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, Detta cauzione dovrà prevedere espres- samente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativi- tà entro 15 giorni a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzionesemplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale. La garanzia fideiussoria Essa è progressivamente svincolata svin- colata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo im- porto garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare be- nestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionariopar- te dell'appaltatore, degli stati Stati di avanzamento Avanzamento dei lavori Lavori o di analogo documento, in originale o in copia co- pia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie con- trarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in dan- no dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ai sensi dell'art. 146, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i con- correnti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del medesimo decreto da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

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Samples: Accordo Quadro Con Un Unico Operatore Economico, Accordo Quadro Con Un Unico Operatore Economico

Cauzione definitiva. Al momento della stipulazione Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire Codice dei Contratti, è richiesta una garanzia fidejussoria nella misura del 10% dell’importo contrattuale dei lavorifideiussoria a titolo di cauzione definitiva, secondo quanto disposto dall’art. 113 comma 1 del Dlgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore pari al 10% (dieci per cento)) dell’ammontare dell’Accordo Quadro; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di ribasso in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fiedejussoria fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuale percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove poi qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore eccedente la predetta misura percentuale. Alla cauzione definitiva rilasciata da Istituti di Credito, Compagnie Assicuratrici o Intermediari Finanziari autorizzati, deve essere allegata un’autodichiarazione, accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore oppure da autentica notarile, da cui si evinca inequivocabilmente il potere di firma o rappresentanza dell’agente che sottoscrive la cauzione. La garanzia è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo di appalti specifici per lavori eseguiti pari al 80% dell’importo dell’intero Accordo Quadro. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 per cento; La cauzione definitiva potrà essere costituita da fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni. La suddetta cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo alla data ed è svincolata automaticamente allo scadere dell’Accordo Quadro; lo svincolo e l’estinzione avvengono di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automaticodiritto, senza necessità di benestare del committenteulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese sopraggiunte a seguito di lavori da eseguirsi d’ufficio o rimborsi dovuti all’interno delle condizioni dei successivi appalti specifici. L’incameramento della garanzia avviene con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garanteatto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati fermo restando il diritto dell’Aggiudicatario di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestataproporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.

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Cauzione definitiva. Al momento della stipulazione L’Aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell’art. 103 del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire D.Lgs. n. 50/2016, una cauzione/garanzia fidejussoria nella misura definitiva, firmata digitalmente, di importo determinato ai sensi del 10% dell’importo contrattuale dei lavori, secondo quanto disposto dall’art. 113 comma 1 del Dlgsmenzionato articolo 103. La garanzia definitiva può essere costituita, a scelta del concorrente:  ai sensi dell’articolo 93, comma 2, del D.Lgs. n. 163/06 nel testo coordinato con 50/2016, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore di AMA. In caso di cauzione definitiva costituita in contanti, il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario IBAN IT 80T0100503219000000420075, intestato ad AMA S.p.A., presso la L.R. Banca BNL - Agenzia n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora 19 di Roma BIC SWIFT BNL IITRR, causale: “Garanzia definitiva: Contratto avente ad oggetto i lavori oggetto e le provviste necessarie a fornire assistenza alle operazioni cimiteriali quali tumulazioni/estumulazioni, inumazioni/esumazioni, presso i Cimiteri capitolini, per un periodo di 48 (quarantotto) mesi, suddiviso in 3 (tre) lotti. Lotto ”. In tal caso dovrà essere presentata copia conforme del presente capitolato vengano aggiudicati versamento con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fiedejussoria è aumentata indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. In caso di tanti punti percentuale quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; La cauzione definitiva potrà costituita in titoli del debito pubblico dovrà essere costituita da fideiussione presentata copia conforme del titolo, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore di AMA S.p.A.;  ai sensi dell’articolo 93, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante fidejussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria o assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria (rilasciata da imprese che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività) o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che siano a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che siano sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo di cui all’articolo 161 del Tesoro, del Bilancio D.Lgs. n. 58/1998 e della Programmazione Economica, avente che abbiano i requisiti di solvibilità richiesti dall’artdalla vigente normativa bancaria assicurativa) avente ad oggetto: “Garanzia definitiva: Contratto avente ad oggetto i lavori e le provviste necessarie a fornire assistenza alle operazioni cimiteriali quali tumulazioni/estumulazioni, inumazioni/esumazioni, presso i Cimiteri capitolini, per un periodo di 48 (quarantotto) mesi, suddiviso in 3 (tre) lotti. 30Lotto ”. Xxxx l’esclusione, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni. La suddetta la fidejussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere: Detta cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltanteavere sottoscrizione autenticata da notaio ed essere irrevocabile. La mancata costituzione della garanzia nel rispetto delle modalità e delle condizioni sopra indicate, determina la decadenza dell’affidamento dell’aggiudicazione e l’acquisizione l’escussione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltantedi AMA. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoriao per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà reintegrarla secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Contratto. La garanzia copre dovrà avere una durata pari alla durata del Contratto e, in ogni caso, verrà svincolata con le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016. L’importo della garanzia definitiva può essere ridotto ai sensi e per gli oneri effetti del combinato disposto degli articoli 103, comma 1, ultimo periodo, e 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. Per fruire di tale beneficio, il concorrente deve aver prodotto nella Busta Amministrativa, ovvero dovrà produrre assieme ai documenti per la stipula del Contratto (in copia con dichiarazione di autenticità), le certificazioni e le attestazioni di iscrizione/registrazione a ciò utili ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio possesso delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in partecertificazioni/iscrizioni medesime. In caso di varianti R.T.I./Xxxxxxxxx, si rinvia al precedente Punto 7.3 a), del presente Disciplinare di Gara. Si precisa, peraltro, che in corso d’opera che aumentino l’importo contrattualecaso di certificazioni/attestazioni ecc. rilasciate in lingua diversa dall’italiano, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con essere presentata anche la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestatatraduzione giurata.

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Cauzione definitiva. Al momento Entro 10 giorni dalla data della stipulazione lettera di aggiudicazione definitiva e comunque prima della firma del contratto l’Impresa aggiudicataria contratto, a garanzia della completa e corretta esecuzione dello stesso, l’appaltatore dovrà costituire garanzia fideiussoria, secondo lo schema definito da ACCAM, mediante una garanzia fidejussoria nella misura del fidejussione bancaria o assicurativa emessa da primari Istituti di Credito o Enti Assicurativi di importo netto pari al 10% dell’importo contrattuale dei lavoridi quello del contratto, secondo fatto salvo quanto disposto dall’art. 113 comma 1 del DlgsD.Lgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni163/2006. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta d'asta superiore al 10% (dieci 10 per cento), la garanzia fiedejussoria fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuale percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; . La cauzione definitiva potrà essere costituita da fideiussione bancaria ovvero da o la polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. al comma 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni. La suddetta cauzione definitiva dovrà deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale, la sua operatività rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione stazione appaltante. In caso di riunione di concorrenti, la cauzione sarà prestata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria, in nome e per conto di tutti i concorrenti, con responsabilità solidale. ACCAM ha la facoltà di escutere la fidejussione a fronte del mancato rispetto anche di uno solo degli adempimenti, previsti in contratto, previa intimazione scritta ad adempiere entro il termine di 30 giorni, inviata a mezzo raccomandata A.R.; di conseguenza verrà avviata la procedura per la risoluzione del contratto in danno. La mancata costituzione fidejussione sarà considerata valida a condizione che gli Istituti garanti si obblighino, salvo il previo espletamento della diffida ed il decorso dei 30 giorni, a semplice richiesta scritta di ACCAM e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, al pagamento dell’importo richiesto entro i termini garantiti dalla fidejussione. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’Appaltatore non comporta l’inefficacia della garanzia. Nel caso in cui l’appaltatore non versi la cauzione entro il termine stabilito, il contratto non sarà stipulato, l’aggiudicazione revocata e ACCAM procederà ad incamerare la cauzione provvisoria. La garanzia determina definitiva costituita in conformità alle prescrizioni dei commi precedenti sarà svincolata a contratto concluso, entro 30 giorni dalla approvazione da parte del C.d.A. del verbale di “Regolare Esecuzione” redatto dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto. La cauzione/fidejussione è a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso che la decadenza dell’affidamento e cauzione risultasse insufficiente. L’I.A. può essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’Ente Appaltante abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Il concorrente aggiudicatario dovrà produrre le polizze assicurative previste dal capitolato speciale, pena la revoca dell’aggiudicazione, l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltante, che aggiudica l’appalto e l'affidamento dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

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Cauzione definitiva. Al L’Aggiudicatario, al momento della stipulazione sottoscrizione del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà di Accordo Quadro è obbligato a costituire una e produrre il deposito cauzionale definitivo. Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 l’importo della garanzia fidejussoria è fissato nella misura del 10% dell’importo contrattuale dei lavori, secondo quanto disposto dall’artdell'importo contrattuale. 113 comma 1 del Dlgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci per cento)%, la garanzia fiedejussoria fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuale percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove poi la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento20%, l'aumento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; 20%. La cauzione definitiva potrà garanzia fideiussoria che, a scelta dell'Aggiudicatario, può essere costituita da fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria o assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria o rilasciata da dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale nell'albo di cui all’art. 107 all'articolo 106 del D.Lgs. 1 decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanziegaranzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’artn. 58 - ai sensi dell’art. 30103, comma 2-bisquarto del D. Lgs. n. 50/2016, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni. La suddetta cauzione definitiva dovrà deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e di cui all’art. 1944 del codice civile, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. La mancata costituzione rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile medesimo, nonché l'operatività della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata da Xxxxxx, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoriafirma del garante medesimo. La garanzia copre gli oneri definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di A.Q., compreso l’obbligo di stipulare i successivi eventuali Contratti Applicativi che l’Amministrazione si determinerà eventualmente a contrarre e la regolare esecuzione dei singoli Contratti Applicativi affidati. Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all'Aggiudicatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, in sede di emissione di certificato di collaudo, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. L’Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il mancato o inesatto adempimento completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto in danno dell'Aggiudicatario e degli obblighi dell’Impresa per il pagamento di quanto dovuto dall'Aggiudicatario stesso per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e cessa di avere effetto solo alla data di emissione prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Ai sensi dell’art. 103 comma primo del certificato di collaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltanteD. lgs n.50/2016, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà è fatto obbligo all'Aggiudicatario procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, reintegrazione della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattualeinottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Aggiudicatario. A norma dell’art. 103 comma quinto del D.Lgs. n. 50/2016, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale. La garanzia fideiussoria la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a in misura dell'avanzamento dell'esecuzionedell’avanzamento dell’esecuzione dell’intero A.Q., nel limite massimo del 75 dell’80 per cento dell'iniziale dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidettianzi detti, è automatico, senza necessità di benestare del committenteCommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto all’istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionariodell'Aggiudicatario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta l’avvenuta esecuzione. L'ammontare L’ammontare residuo, pari al 25 20 per cento dell'iniziale dell’iniziale importo garantito, è svincolato, alla data di emissione del certificato di collaudo (o del certificato di collaudo) dell’intero A.Q. Attesa la possibilità che nel corso della durata del presente A.Q. non siano affidati integralmente i lavori per l’intero importo complessivo presunto, l’eventuale ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo superiore al 20% sarà comunque svincolato secondo la normativa vigentealla data di emissione del certificato di collaudo ovvero entro 30 (trenta) giorni dalla mancata consegna dei lavori del successivo Contratto Applicativo rispetto al termine indicativo previsto nel presente A.Q. e salvo diversa formale preventiva comunicazione della Stazione Appaltante afferente un differimento del termine di affidamento medesimo. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o Qualora a seguito del presente A.Q. non venga affidato alcun Contratto Applicativo il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato alla scadenza del termine finale presunto dell’A.Q. In tal ultimo caso, a titolo di risarcimento forfettario, all'Aggiudicatario del presente A.Q. sarà rimborsato il solo costo sostenuto e comprovato per il mantenimento in derogacorso di validità del deposito cauzionale medesimo. Il Si precisa che, a norma dell’art.103 comma quinto ultimo periodo del Dlgs n.50/2016, il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa dell’impresa per la quale la garanzia è prestata.

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Cauzione definitiva. Al momento della stipulazione del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fidejussoria nella misura del 10% dell’importo contrattuale dei lavori, secondo quanto disposto dall’art. 113 comma 1 del Dlgs. n. 163/06 L’impresa invitata nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto formulare l’offerta deve considerare che in caso di aggiudicazione del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci servizio, dovrà presentare per cento)la sottoscrizione del contratto, la apposita garanzia fiedejussoria è aumentata di tanti punti percentuale quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; La fideiussoria ai sensi dell’art.103 del D.Lgs 50/2016. Detta cauzione definitiva potrà essere costituita da prestata a mezzo fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria fideiussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia la somma garantita a semplice richiesta della stessa, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni. La suddetta cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia rinunciando al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 ed alla decadenza di cui all’art. 1957 del debitore principale Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Agenzia. La cauzione dovrà essere prestata a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demanio. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione appaltanteappaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale. La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali. La mancata costituzione della garanzia cauzione definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante dall’affidamento nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestatadell’aggiudicatario, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenzia.

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Cauzione definitiva. Al momento All’atto della stipulazione del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà contratto, la/e impresa/e aggiudicataria/e è/sono obbligata/e a costituire una garanzia fidejussoria nella misura del definitiva, sotto forma di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa, pari al 10% dell’importo contrattuale dei lavoricontrattuale, secondo fatto salvo quanto disposto previsto dall’art. 113 comma 1 103 del DlgsCodice. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci 10 per cento), la garanzia fiedejussoria definitiva è aumentata di tanti punti percentuale percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; La . Alla cauzione definitiva potrà essere costituita si applicano le riduzioni previste per il possesso delle certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati come stabilito dall’art. 93 comma 7 del d.lgs. 50/2016. N.B. La fideiussione bancaria ovvero da o la polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni. La suddetta cauzione definitiva dovrà devono prevedere espressamente e testualmente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale; - la sua operatività rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; - l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltanteAppaltante, senza riserva alcuna e senza alcun onere probatorio per la stessa. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria nelle forme e con il contenuto di cui sopra determina la decadenza revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione della stazione appaltante, che la quale aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri Resta salvo per il mancato Committente l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente. L'aggiudicatario resta obbligato a reintegrare la garanzia di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersi in tutto o inesatto adempimento in parte, durante l’esecuzione del contratto. In caso di inadempienza la garanzia potrà essere reintegrata d’ufficio a cura della Stazione Appaltante trattenendo il corrispondente importo dal corrispettivo dovuto all'aggiudicatario. La cauzione è prestata a garanzia di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate in più ed è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto inizialeregolare esecuzione. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzioneresta vincolata, nel limite massimo anche dopo la scadenza del 75 per cento dell'iniziale importo garantitocontratto, sino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, svincolo è automatico, senza necessità di benestare nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva previa obbligatoria consegna all'istituto all’istituto garante, da parte dell'appaltatore o dell’appaltatore, del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documentodocumento rilasciato dalla Stazione Appaltante, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzioneattestante l’avvenuta esecuzione del servizio (art. L'ammontare residuo103, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantitocomma 5 d.lgs. 50/2016). In caso di escussione parziale la reintegrazione della garanzia avviene ai sensi dell’art. 103, è svincolato secondo comma 1 penultimo capoverso del codice. Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto con i modi e nei tempi che saranno assegnati dalla Stazione Appaltante, l’operatore economico perderà il diritto alla stipula e la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o Stazione Appaltante revocherà l'aggiudicazione con provvedimento: in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.tal caso saranno interpellati progressivamente i concorrenti successivi in graduatoria

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Cauzione definitiva. Al momento della stipulazione del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire contratto, l'appaltatore, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06, è obbligato a prestare una garanzia fidejussoria nella misura del 10% dell’importo contrattuale 10 per cento dell'importo contrattuale; nel caso di aggiudicazione dei lavori, secondo quanto disposto dall’art. 113 comma 1 del Dlgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta d'asta superiore al 10% (dieci per cento)%, la garanzia fiedejussoria è fidejussoria deve essere aumentata di tanti punti percentuale percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento%; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento20%, l'aumento l’aumento è di due 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; La cauzione definitiva potrà % . Tale garanzia può essere costituita da fideiussione prestata in numerario, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, con fidejussione bancaria ovvero da o mediante polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale impresa di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni. La suddetta cauzione definitiva assicurazione regolarmente autorizzata nella quale dovrà prevedere essere espressamente prevista la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione stazione appaltante. La mancata costituzione suddetta garanzia è fissata, ai sensi dell’art. 123 del D.P.R. 20772010, per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto da parte dell'appaltatore, del risarcimento di danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la stazione appaltante avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto in confronto del credito dell'appaltatore, risultante dalla liquidazione finale. Resta, comunque, salva la facoltà della stazione appaltante di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo all'appaltatore per inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere. L'appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui la stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. La stazione appaltante ha il diritto di valersi di propria autorità della garanzia determina anche per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. Nel caso di garanzia costituita con deposito di titoli, la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria stazione appaltante dovrà, senza altra formalità, venderli a mezzo di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoriaun agente di cambio. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo soltanto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore provvisorio o del concessionariocertificato di regolare esecuzione o, degli stati comunque, decorsi dodici mesi dalla data di avanzamento ultimazione dei lavori o indicata sul relativo certificato. L'appaltatore deve dimostrare, entro tale periodo, il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l'estinzione di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la tutti i crediti nei suoi confronti inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa vigente per la quale mano d'opera impegnata e la garanzia è prestatacui estinzione dovrà essere certificata dai competenti Ispettorati del Lavoro.

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Cauzione definitiva. Al momento della stipulazione del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire una A garanzia fidejussoria nella misura del 10% dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto, il Fornitore ha depositato idonea garanzia dell’importo contrattuale dei lavoridi € (in lettere ), secondo quanto disposto dall’artresa ai sensi dell’art. 113 comma 1 del Dlgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fiedejussoria è aumentata di tanti punti percentuale quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; La cauzione definitiva potrà essere costituita da fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993163/2006 e smi, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal favore del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazionidell’interno. La suddetta garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto, 48 mesi, e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Ministero qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Ministero ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. L’Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo. La cauzione definitiva dovrà prevedere prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale, la sua operatività rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della cauzione medesima entro 15 giorni giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto inizialeMinistero. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzionedell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale settantacinque percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidettianzidette, è automatico, automatico senza necessità di del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto all’istituto garante, da parte dell'appaltatore o dell’appaltatore, del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta attestante l’avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, L’ammontare residuo pari al 25 venticinque per cento dell'iniziale dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle Qualora il Ministero, ricorrendo le eventuali pattuizioni contrarie ipotesi disciplinate al successivo articolo 21, richieda al fornitore una variazione in aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale o in derogauna variante ai sensi della normativa vigente, l’Amministrazione si riserva di chiedere al Fornitore di ampliare la cauzione proporzionalmente all’importo del quinto e/o della variante che è stata apportata al contratto. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati Ministero dell’interno ha diritto di avanzamento valersi della cauzione per l’applicazione delle penali e/o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestatasoddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 3 e 19 del presente contratto.

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Cauzione definitiva. Al momento della stipulazione Ai sensi dell’art. 103 del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà D.Lgs. 50/2016 l'Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria nella misura fideiussoria per l’esecuzione dell’appalto con le modalità di cui allo Schema Tipo del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12/03/2004 n. 123 pari al 10% dell’importo dell'ammontare netto contrattuale dei lavori, secondo quanto disposto dall’artcompresi gli oneri della sicurezza. 113 comma 1 del Dlgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci per cento)%, la garanzia fiedejussoria fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuale percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento10%; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento20%, l'aumento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento20%. Detta garanzia: - deve essere prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni da parte dell’Appaltatore, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore medesimo rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il risarcimento del maggior danno. - si applica l’art. 93 co. 7 del D.Lgs. 50/2016; La cauzione definitiva potrà - deve essere costituita da prestata mediante fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria o assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria o rilasciata da dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993n. 385/1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; - deve essere completa di firma del Tesorofideiussore; - deve essere consegnata completa in ogni sua parte almeno 10 giorni prima della stipula del contratto; - deve essere intestata, del Bilancio e della Programmazione Economicaquale Ente garantito, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni. La suddetta cauzione definitiva dovrà prevedere al Policlinico S. Orsola; - deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale; la sua operatività rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, co. 2 del codice civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di dell’Azienda; - deve avere effetto solo validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltanteprovvisorio o del certificato di regolare esecuzione, per esercitare o comunque non inferiore a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; - deve essere integrata successivamente con i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi tempi di eventuali sospensioni o proroghe; - deve essere tempestivamente reintegrata ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di varianti inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore; - lo svincolo della cauzione è disciplinato dall'art. 103 co. 5 del D.Lgs. 50/2016; - l’Appaltatore si obbliga a comunicare all’Azienda a seguito degli svincoli automatici la parte residua della garanzia ancora in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore essere; - la mancata costituzione della garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini determina la decadenza dall’affidamento e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione l’acquisizione della preventiva consegna all'istituto garante, cauzione provvisoria da parte dell'appaltatore dell’Amministrazione che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria (art. 103 co. 3 del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzioneD.Lgs. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata50/2016).

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Samples: piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it

Cauzione definitiva. Al momento della stipulazione Con la stipula del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire contratto, il Concessionario costituisce una garanzia fidejussoria nella misura del 10% dell’importo contrattuale dei lavori, secondo quanto disposto dall’art. 113 comma 1 del Dlgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fiedejussoria è aumentata di tanti punti percentuale quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; La cauzione definitiva potrà essere costituita da fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale in favore del Parco dei Colli di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività Bergamo di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni. La suddetta cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo stimato contrattuale, pari a € , ( / ) con polizza fideiussoria n. con la via in data La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del contratto inizialesuddetto contratto. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Concessionario, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Concessionario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Parco dei Colli di Bergamo, fermo restando quanto previsto nell’art….“Penali”, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione. La garanzia fideiussoria opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal presente contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti del Parco dei Colli di Bergamo verso il Concessionario, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In ogni caso la cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzionesolo previo consenso espresso in forma scritta dal Parco dei Colli di Bergamo. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, nel limite massimo del 75 o per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincoloqualsiasi altra causa, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità il Concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di benestare del committente, con la sola condizione 15 (quindici) giorni dal ricevimento della preventiva consegna all'istituto garante, relativa richiesta effettuata da parte dell'appaltatore o del concessionarioParco dei Colli di Bergamo. In caso di sospensione, degli stati cessazione, revoca d’ufficio, risoluzione per inadempimento, subentro, recesso, fallimento, liquidazione ed altre casistiche, il Parco dei Colli di avanzamento dei lavori Bergamo avrà diritto di incamerare la cauzione definitiva e/o di analogo documentoapplicare una penale equivalente, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati nonché di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante procedere nei confronti dell'impresa del Concessionario per la quale la garanzia è prestatail risarcimento del maggior danno.

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Cauzione definitiva. Al momento della stipulazione Anteriormente alla stipula del contratto l’Impresa aggiudicataria d’appalto, l’Appaltatore dovrà costituire una garanzia fidejussoria nella misura prestare, pena la decadenza dall’aggiudicazione, cauzione definitiva in ragione del 10% dell’importo contrattuale dell’intero importo netto contrattuale, a garanzia dell’osservanza delle obbligazioni assunte e del pagamento delle penalità eventualmente comminate. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto, a pena di decadenza dall’aggiudicazione, nell’ammontare sopra definito, per tutta la durata del contratto. Nel caso dovessero essere operati prelevamenti per eventuali inadempienze, esso dovrà essere reintegrato. La cauzione verrà svincolata dall’Ente, dietro richiesta scritta dell’Appaltatore, alla scadenza del contratto, previa constatazione dell’adempimento degli obblighi contrattuali e previa detrazione delle somme eventualmente dovute a titolo di penali o rimborso spese. In particolare, la cauzione sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa presentazione della certificazione dalla quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’Appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei lavoripropri dipendenti assunti per lo svolgimento dei lavori appaltati. Il deposito cauzionale definitivo potrà essere costituito: - mediante deposito presso la Tesoreria Comunale – Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo di Carrù – Xxx Xxxxxxx x- 000/X – Loano – in contanti o con assegni circolari (intestati direttamente al Tesoriere medesimo). La cauzione in contanti non sarà produttiva di interessi a favore dell’Appaltatore; - polizza assicurativa, secondo quanto disposto dall’art. 113 comma 1 rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all’esercizio del Dlgs. ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 449 e successive modificazioni e/o integrazioni e integrazionidel D. Lgs. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci per cento)175/1995 da cui risulti a pena di decadenza: - che il fideiussore si impegna ad effettuare, la garanzia fiedejussoria è aumentata dietro semplice richiesta dell’Ente, il versamento della somma dovuta, entro il termine massimo di tanti punti percentuale quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento15 giorni consecutivi dalla richiesta suddetta; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; La cauzione definitiva potrà essere costituita da fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale - l’esclusione dal beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 107 1944 Cod. Civ..; - l’esclusione della decadenza di cui all’art. 1957 Cod. Civ.; - di aver preso visione del D.Lgspresente capitolato e degli atti in esso richiamati; - l’inefficacia nei confronti dell’Ente garantito dell’omesso versamento dei premi. 1 settembre 1993- fideiussione bancaria, rilasciata da Aziende di Credito di cui all’art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 375 e successive modificazioni e e/o integrazioni. La suddetta cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni , contenente, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria pena d’esclusione, le clausole di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoriaalla lett. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestatab).

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Samples: www.provincia.savona.it

Cauzione definitiva. Al momento della stipulazione Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire Codice dei contratti è richiesta una garanzia fidejussoria nella misura del 10% dell’importo contrattuale dei lavorifideiussoria, secondo quanto disposto dall’art. 113 comma 1 del Dlgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento)) dell’importo quadriennale garantito di cui all’Art. 3; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fiedejussoria fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuale percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove poi qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; La cauzione definitiva potrà essere costituita da fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni. La suddetta cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente eccedente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto inizialepredetta misura percentuale. La garanzia fideiussoria è progressivamente prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da compagnia assicurativa, in conformità allo schema tipo 1.2 approvato con Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31 con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 103, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei lavori. Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzioneed estinta di diritto, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automaticoautomaticamente, senza necessità di benestare del committenteulteriori atti formali, con la sola condizione richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. L’Amministrazione può avvalersi della preventiva consegna all'istituto garantegaranzia fideiussoria, da parte dell'appaltatore parzialmente o del concessionariototalmente, degli stati di avanzamento per le spese dei lavori o da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di analogo documentodichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui sopra qualora, in originale corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in copia autenticacaso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi quadriennali garantiti e integrata in caso di aumento per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati lavori specifici di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestatamanutenzione straordinaria.

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Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione Stradale E Infrastrutturale Capitolato Speciale D’appalto

Cauzione definitiva. Al momento All’atto della stipulazione sottoscrizione del contratto l’Impresa aggiudicataria l’aggiudicatario dovrà costituire una costituire, a garanzia fidejussoria nella misura dell’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dalla concessione in oggetto, nonché del 10% dell’importo contrattuale dei lavoririsarcimento danni derivante dall’eventuale inadempimento, secondo quanto disposto dall’art. 113 comma 1 del Dlgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fiedejussoria è aumentata di tanti punti percentuale quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; La cauzione definitiva potrà essere costituita da fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria o assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria o rilasciata da dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgsd.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 385/1993 (che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze), pari al 10% del Tesorocanone triennale aggiudicato, ai sensi dell’art. 103 del Bilancio d.lgs. n. 50/2016 e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazionis.m.i. La suddetta cauzione definitiva dovrà garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale, la sua operatività rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. L'importo della Stazione appaltantegaranzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX 00000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. La mancata costituzione cauzione definitiva dovrà essere prestata a pena di revoca dell’aggiudicazione e resterà vincolata per intero per tutta la durata della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltante, che aggiudica l’appalto concessione fino al concorrente che segue nella graduatoriasoddisfacimento degli obblighi contrattuali. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione cauzione sarà svincolata dopo la scadenza del contratto, contestualmente all’emissione del certificato finale di collaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma regolare prestazione del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parteservizio. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito di applicazione di penalità, la Ditta concessionaria è obbligata a reintegrare l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione. In caso di risoluzione del contratto iniziale. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del cause imputabili al concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documentoil soggetto garante è obbligato a versare immediatamente l’importo per il quale è stata prestata la cauzione, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestatasu semplice richiesta scritta dell’Ispettorato.

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Samples: www.ispettorato.gov.it

Cauzione definitiva. Al momento Prima della stipulazione stipula del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire Contratto il Concessionario di ciascun lotto deve costituire, quale cauzione definitiva, una garanzia fidejussoria nella misura del 10% dell’importo contrattuale dei lavori, secondo quanto disposto dall’art. 113 comma 1 del Dlgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore fideiussoria pari al 10% (dieci del valore stimato per cento), la garanzia fiedejussoria è aumentata di tanti punti percentuale quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; La cauzione definitiva potrà essere costituita da fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazionilotto. La suddetta cauzione definitiva dovrà fideiussione deve avere validità fino alla completa estinzione di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto, anche se le obbligazioni si estendono oltre la durata della Concessione. L’Istituto garante deve esplicitamente prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale, la sua operatività entro 15 giorni (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione, e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile. Alla cauzione definitiva rilasciata da primari Istituti di Credito, Compagnie Assicuratrici o Intermediari Finanziari autorizzati, deve essere allegata un’autodichiarazione, accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore oppure da autentica notarile, da cui si evinca inequivocabilmente il potere di firma o rappresentanza dell’agente che sottoscrive la cauzione. La documentazione inerente la cauzione deve essere prodotta all’atto della Stazione appaltantestipula del Contratto. La mancata costituzione della garanzia cauzione definitiva determina la decadenza dell’affidamento dell’aggiudicazione e l’acquisizione l’incameramento della cauzione provvisoria prestata dal Concessionario in sede di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoriaGara. La garanzia copre gli oneri cauzione garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e l’eventuale risarcimento dei danni derivanti dal mancato rispetto delle obbligazioni stesse, fatta salva ogni ulteriore azione per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisoriodanni superiori al valore garantito. L’Amministrazione appaltanteha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di credito nei confronti del Concessionario in dipendenza del Contratto, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzionecon semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario. Il Concessionario è avvertito con semplice raccomandata con A.R. o Pec. Su richiesta dell’Amministrazione, il Concessionario è tenuto a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante nel caso in cui l’Amministrazione stessa abbia dovuto valersi avvalersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto. In caso L’Amministrazione autorizza lo svincolo e la restituzione del documento di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattualecauzione all’avente diritto solo quando tra l’Amministrazione stessa e il Concessionario siano stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie e non risultino danni imputabili al Concessionario, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoriaai suoi dipendenti o ad eventuali terzi, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento il fatto dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestataquali il Concessionario debba rispondere.

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Samples: www.uniroma1.it

Cauzione definitiva. Al momento della stipulazione Ai sensi dell’art.103 del D.Lgs. n° 50/2016 l'esecutore del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria nella misura fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale dei lavoridell'importo contrattuale, secondo quanto disposto dall’artche deve rimanere vincolata fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. 113 comma 1 del Dlgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta d'asta superiore al 10% (dieci per cento)%, la garanzia fiedejussoria fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuale percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento10%; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; La cauzione definitiva potrà 20%. Detta garanzia deve essere costituita da fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale con le modalità di cui all’art. 107 del 93, c. 2 e 3, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività 50/2016; nel caso di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni. La suddetta cauzione definitiva dovrà polizza fideiussoria la stessa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale, la sua operatività rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria del Comune di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto inizialeMontecatini Terme. La garanzia fideiussoria di cui sopra è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committenteComune, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionariodell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigenteresiduo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è e' prestata. La garanzia copre tutto quanto previsto dall’art. 103, c. 1 e 2, D.Lgs. n. 50/2016. Nel caso di inadempienze contrattuali il Comune di Montecatini Terme avrà diritto di rivalersi di propria autorità della cauzione come sopra prestata ed inoltre l'Appaltatore dovrà reintegrarla, nel termine che gli sarà prefisso, qualora il Comune di Montecatini Terme abbia dovuto valersi di essa in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto. Nell’ipotesi di inottemperanza a tale richiesta l’ammontare corrispondente alla reintegrazione della cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103, c. 1, penultimo periodo, X.Xxx. n. 50/2016, sarà trattenuto dai certificati di pagamento emessi. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Comune di Montecatini Terme, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fideiussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale. Ai sensi dell’art. 103, c. 1, ultimo periodo, X.Xxx. n. 50/2016, si applica l’art. 93, c. 7 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016.

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Samples: Accordo Quadro Con Un Unico Operatore Per La Manutenzione Della Segnaletica Orizzontale E Verticale

Cauzione definitiva. Al momento della stipulazione Relativamente alla gestione dell'impianto, in fase di stipula del contratto l’Impresa aggiudicataria contratto, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi previsti dalla presente concessione, il concessionario dovrà costituire una garanzia fidejussoria nella misura del 10% dell’importo contrattuale dei lavori, secondo quanto disposto dall’art. 113 comma 1 del Dlgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore prestare cauzione definiva pari al 10% dell'importo del canone (dieci abbattuto) moltiplicato per cento)l'intero periodo di durata della concessione, tramite polizza assicurativa, fedejussione bancaria o versamento in contanti al Civico Tesoriere della Città; detta percentuale potrà essere ridotta al 5% nel caso in cui la concessione sia di durata superiore ai 10 anni. Nell’ipotesi che venga scelto di prestare la garanzia sopracitata mediante polizza assicurativa o fideiussione bancaria, la garanzia fiedejussoria è aumentata stessa dovrà contenere anche le seguenti clausole: “La Compagnia si obbliga, anche in deroga alle condizioni generali, a soddisfare le obbligazioni a prima richiesta del Comune di tanti punti percentuale quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove poi il ribasso sia superiore Torino, senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al 20 per centorapporto di provvista e/o valuta, l'aumento è incluse quelle indicate dall’art. 1945 c.c., con esclusione, altresì, del beneficio di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; La cauzione definitiva potrà essere costituita da fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale escussione di cui all’art. 1944 c.c. Lo svincolo della presente polizza/fideiussione sarà effettuato mediante restituzione del presente documento, da parte del Comune garantito, recante annotazione di svincolo, ovvero con dichiarazione rilasciata dal Comune stesso, che liberi il fideiussore da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata. Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza/fideiussione sarà effettuato dalla Compagnia entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del beneficiario. Ogni effetto della presente polizza/fideiussione cesserà sei mesi dopo la scadenza della concessione”. La fideiussione, a scelta del concessionario, potrà essere inoltre rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 1 decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio dell'economia e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’artdelle finanze. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni. La suddetta Qualora il concessionario costituisca cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria mediante polizza fidejussoria, essa potrà essere di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in partedurata quinquennale. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattualemancata presentazione dei documenti di rinnovo o altra polizza, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltanteal Servizio Gestione Sport, l’Impresa dovrà provvedere la concessione si intenderà automaticamente risolta ai sensi dell'art. 1456 del c.c. con le conseguenze di cui agli artt. 21 e 22 senza indennizzo alcuno a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o favore del concessionario. Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal concessionario e fatti salvi i maggiori diritti della Città, degli stati sarà disposto l'incameramento della cauzione definitiva. Nel caso di avanzamento dei lavori partecipazione alla gara di raggruppamento temporaneo di concorrenti costituendo, la polizza o di analogo documentofideiussione, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per mediante la quale viene costituita la garanzia è prestatacauzione definitiva, dovrà essere necessariamente intestata a (o sottoscritta da) tutti i concorrenti che costituiranno il raggruppamento.

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Samples: servizi.comune.torino.it

Cauzione definitiva. Al momento Prima della stipulazione stipula del contratto l’Impresa aggiudicataria l’Istituto Cassiere dovrà costituire una garanzia fidejussoria nella misura del 10% dell’importo contrattuale dei lavorifidejussoria, secondo quanto disposto dall’art. 113 comma 1 del Dlgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fiedejussoria è aumentata di tanti punti percentuale quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; La cauzione definitiva potrà essere costituita da mediante polizza assicurativa o fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria rilasciata da dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale nell’albo di cui all’art. 107 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro01/09/1993, del Bilancio 10% del valore della Concessione, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/06 e della Programmazione Economicass. mm. e ii., avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 pari ad Euro 370.832,14 e successive modificazioni e integrazioniper una durata pari a quella contrattuale. La suddetta documentazione inerente la cauzione deve essere prodotta all’atto della stipula del Contratto. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione provvisoria prestata dall’Istituto Cassiere o in sede di Gara. La cauzione garantisce l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta salva ogni ulteriore azione per danni superiori al valore della fideiussione. La cauzione dovrà esplicitamente prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale, la sua operatività entro 15 giorni (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltantede La Sapienza, e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile. La mancata costituzione Sapienza ha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di credito nei confronti dell’Istituto Cassiere in dipendenza del Contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario. L’Istituto Cassiere è avvertito con semplice raccomandata con A.R. o Pec. In tal caso, la cauzione definitiva dovrà essere reintegrata dall’Istituto Cassiere, per la parte incamerata, entro il termine previsto al precedente articolo. La cauzione dovrà essere presentata corredata di autentica amministrativa o notarile della firma, dell’identità, dei poteri e della qualifica del soggetto firmatario il titolo di garanzia determina la decadenza dell’affidamento ovvero, in alternativa, di dichiarazione rilasciata dal soggetto firmatario (con allegata copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità) contenente i predetti elementi (identità, poteri e l’acquisizione qualifica). La Sapienza darà l’adesione allo svincolo definitivo e alla restituzione della cauzione provvisoria di all’avente diritto solo ed esclusivamente al termine della durata contrattuale e, nel caso in cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltantenon risulteranno danni imputabili all’Istituto Cassiere, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato ai suoi dipendenti o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltantead eventuali terzi, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documentocui lo stesso Istituto debba rispondere E’ fatto salvo, in originale o in copia autenticatal caso, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati il diritto all’esperimento di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestataogni altra azione a tutela de La Sapienza.

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Cauzione definitiva. Al momento della stipulazione Ai sensi dell‟articolo 113, comma 1, del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire d.lgs. 163/2006, è richiesta una garanzia fidejussoria nella misura del 10% dell’importo fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell‟importo contrattuale dei lavori, secondo quanto disposto dall’art. 113 comma 1 del Dlgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 a garanzia dell‟esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del delle obbligazioni derivanti dal presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore per un ammontare pari al 10% (dieci dell‟importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d‟asta superiore al 10 per cento), la garanzia fiedejussoria fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuale percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento l‟aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; . La cauzione definitiva potrà essere costituita da fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del d.m. 12 marzo 2004, n. 123, integrato con la clausola « della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all‟eccezione di cui all‟articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l‟operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante » prevista dall‟art. 113, comma 2, del d.lgs. 163/2006. La garanzia fidejussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, ovvero rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco intermediario finanziario iscritto nell‟elenco speciale di cui all’artall‟art. 107 del D.Lgsd.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 385, che svolgono svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati autorizzato dal Ministero dell‟economia e delle finanze. Il deposito cauzionale definitivo dovrà avere efficacia fino alla scadenza del Tesoroperiodo di garanzia di 36 mesi richiesti dal presente capitolato o di quello integrativo indicato dal concorrente in sede di “offerta tecnica”; tuttavia l‟efficacia si intende prorogata qualora, del Bilancio oltre tale termine, fossero pendenti controversie tra l‟Amministrazione e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazionila Ditta aggiudicataria. La suddetta cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia resterà vincolata fino al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltantecompleto soddisfacimento degli obblighi contrattuali. La cauzione viene prestata a garanzia dell‟adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall‟eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno. L‟Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l‟eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dell‟esecuzione nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell‟esecutore. L‟Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall‟esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei xxxxxxxxxx.Xx garanzia fidejussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso di esecuzione, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall‟Amministrazione; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all‟esecutore, salva la facoltà dell‟Amministrazione di procedere alla risoluzione del xxxxxxxxx.Xx mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento revoca dell‟affidamento e l’acquisizione l‟acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltante, dell‟Amministrazione appaltante che aggiudica l’appalto procede ad aggiudicare l‟appalto al concorrente che segue nella graduatoriagraduatoria ai sensi dell‟art. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione 113, comma 4, del certificato di collaudo provvisoriod.lgs. L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata163/2006.

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Cauzione definitiva. Al momento della stipulazione Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire D.Legs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i, è richiesta una garanzia fidejussoria nella misura del 10% dell’importo contrattuale dei lavorifideiussoria, secondo quanto disposto dall’art. 113 comma 1 del Dlgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento), la garanzia fiedejussoria è aumentata di tanti punti percentuale quanti sono quelli eccedenti il 10 per centocento (un decimo) dell’importo contrattuale; ove poi il ribasso qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 20 per cento, l'aumento la garanzia fideiussoria è aumentata di due tanti punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; La cauzione definitiva potrà essere costituita da fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’artquanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale in conformità a quanto disposto dal medesimo art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni. La suddetta cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale113. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a misura dell'avanzamento dell'esecuzionedodici mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincoloparzialmente o totalmente, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di benestare dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. La cauzione definitiva sarà svincolata nei tempi e modi descritti dal citato art. 113, comma 3 del committenteCodice e dall’art. 123 del D.P.R. 5 ottobre 2010, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garanten. 207, e sempre che sia stata definita tra le parti ogni controversia o pendenza: in caso di contestazioni da parte dell'appaltatore o della Committenza, la cauzione definitiva potrà essere trattenuta sino alla chiusura del concessionariocontenzioso, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 senza che nessun compenso possa per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestataquesto essere vantato dall’Impresa.

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Cauzione definitiva. Al momento della stipulazione Ai sensi dell’art. 113, comma 1, del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà D.Lgs. 163/2006 alla firma del Contratto, l’ASSUNTORE è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria nella misura del 10% dell’importo contrattuale dei lavori, secondo quanto disposto dall’artdel corrispettivo contrattuale. 113 comma 1 del Dlgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci per cento)%, la garanzia fiedejussoria fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuale percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento10%; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento20%, l'aumento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; 20%. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% qualora sussistano le condizioni previste dall’ l’art.75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006. La cauzione definitiva potrà essere costituita da fideiussione bancaria ovvero o da polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale assicurativa. In questo caso la polizza fideiussoria: - dovrà espressamente contenere la clausola di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni. La suddetta cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione escussione‌ - del debitore principale e - art. 1944 del C.C.; - dovrà, inoltre, espressamente prevedere il formale impegno per il fideiussore a pagare la sua operatività somma garantita entro 15 giorni a dal ricevimento della semplice richiesta scritta da parte del Committente, senza possibilità che siano opposte eccezioni di qualsiasi natura e genere. Il versamento della Stazione appaltantecauzione definitiva potrà essere effettuato anche mediante titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato per il valore effettivo al corso del giorno del deposito. La mancata costituzione cauzione dovrà essere integrata qualora la quotazione degli eventuali titoli offerti in garanzia subisca una variazione in meno superiore del 15% (quindici per cento) del listino ufficiale della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione Borsa di Milano in confronto alla quotazione del giorno della stipulazione del contratto d'appalto. Nell'attesa della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltantedefinitiva, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoriail Committente potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell’Assuntore, anche sulla relativa cauzione provvisoria. La garanzia copre gli oneri per cauzione, così come costituita, non potrà essere surrogata da altra se non con l'assenso del Committente e dovrà rimanere vincolata finché l'Assuntore non abbia integralmente adempiuto a perfetta regola d’arte il mancato o inesatto contratto fino al suo termine e non siano stati regolati tutti i rapporti dipendenti dal medesimo, previa attestazione del regolare adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestatacontributivi ed assicurativi.

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Cauzione definitiva. Al momento A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli ob- blighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l’Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell’importo di 10.748,93 (diecimilasettecentoquarantotto/93) [ cfr. punto g) della stipulazione premessa] resa ai sensi dell’art. 103 del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fidejussoria nella misura Codice dei Contratti Pubblici, in favore del 10% dell’importo contrattuale dei lavori, secondo quanto disposto dall’art. 113 comma 1 del Dlgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fiedejussoria è aumentata Comune di tanti punti percentuale quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; La cauzione definitiva potrà essere costituita da fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni. La suddetta cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoriaFirenze. La garanzia copre gli oneri per ha validità temporale pari alla durata del con- tratto e dovrà, comunque, avere efficacia f ino ad apposita comunicazione liberatoria ( costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Co- mune, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la de- finizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’ esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il mancato termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da par- te del Comune qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa totalmente a seguito di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto ritardi o in partealtre inadempienze da parte dell’Appaltatore. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattualeinadempimento a tale obbligo, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto inizialeil Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell' a- vanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 dell'80 per cento dell'iniziale dell' iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, svincolo è automaticoautoma- tico, senza necessità di benestare nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garanteall' istituto ga- rante, da parte dell'appaltatore o del concessionariodell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, L’ammontare residuo pari al 25 venti per cento dell'iniziale dell’ iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie al momento dell’emissione del certificato di regolare esecuzione, o in derogacomunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il mancato svincolo Comune ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali, nei quindici giorni dalla consegna degli stati casi di avanzamento risolu- zione del contratto e/o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestatasoddisfazione degli obblighi previsti dal presente contratto.

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Cauzione definitiva. Al momento Ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, gli esecutori fanno costituito una cauzione definitiva sopra richiamata. Ai fini del progressivo svincolo della stipulazione del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fidejussoria nella cauzione definitiva a misura del 10% dell’importo contrattuale dei lavoridell'avanzamento dell'esecuzione, secondo quanto disposto dall’art. 113 comma 1 del Dlgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fiedejussoria è aumentata di tanti punti percentuale quanti idocumenti da consegnare preventivamente all'istituto garante sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove poi il ribasso sia superiore disciplinati dall’articolo delpresente atto avente ad oggetto “Pagamento del corrispettivo”. L'ammontare residuo, pari al 20 per centocento dell'iniziale importo garantito, l'aumento è e' svincolato a seguito delladisciplina del presente atto riguardante la “verifica di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; conformità”.Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. La cauzione definitiva potrà essere costituita da fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni. La suddetta cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o od inesatto adempimento dei lavori del presente atto e degli obblighi dell’Impresa e cessa di cessadi avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio“verifica di conformità”. L’Amministrazione appaltanteLa cauzione definitiva è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinunciaalla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore della Azienda sanitaria a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anchefuture ai sensi e per esercitare i diritti ad essa spettanti gli effetti dell’articolo 1938 c.c., nascenti dall’esecuzione del presente atto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce gli obblighi specifici assunti dall’esecutore, anche quelli afronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Azienda Sanitaria ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzionecauzione per l’applicazione delle penali. È fatta salva la possibilità per la Azienda Sanitaria di applicare le disposizioni delpresente atto in materia di contestazioni di inadempimento e applicazione di penali. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in formascritta dalla Azienda Sanitaria. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, a norma del comma precedenteo perqualsiasi altra causa, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone l’esecutore dovrà provvedere al reintegro entro il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, termine di 15 giorni solari dalricevimento della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parterelativa richiesta effettuata dalla Azienda Sanitaria. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, inadempimento alle obbligazioni previste nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità presente articolo l’Azienda sanitaria ha facoltà di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestatadichiarare risolto il presente atto.

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Samples: Accordo Quadro Per

Cauzione definitiva. Al momento della stipulazione Entro trenta giorni dalla data di apertura delle offerte l'Istituto provvede a comunicare alla Ditta risultata migliore offerente l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto in oggetto. Ai sensi dell’art. 103 del Codice l’appaltatore per la sottoscrizione del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà deve costituire una garanzia fidejussoria nella definitiva il cui importo è fissato in misura del pari al 10% dell’importo dell'importo contrattuale dei lavori, secondo quanto disposto dall’artdelle opere aggiudicate. 113 comma 1 del Dlgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con In caso di ribasso d’asta d'asta superiore al 10% (dieci per cento)%, la garanzia fiedejussoria fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuale percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento10%; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento20%, l'aumento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. All’importo della garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’ 93 comma 7 del Codice. L'impresa è tenuta a costituire detta cauzione entro 20 per cento; La cauzione definitiva potrà essere costituita da fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale giorni dalla data della lettera di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni. La suddetta cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltantecomunicazione dell'aggiudicazione definitiva. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento revoca dell'affidamento e l’acquisizione l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoriadell'Istituto. La cauzione viene prestata a garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alla liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno. La cauzione definitiva cessa di avere effetto solo alla comunque decorsi 12 mesi dalla data di emissione ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il deposito può essere costituito: - mediante fidejussione bancaria o assicurativa concessa quest'ultima esclusivamente da Istituto Assicurativo autorizzato ai sensi delle norme in vigore, oppure: - in valuta legale mediante versamento presso una delle banche espressamente indicate dall'INPS; la ricevuta di tale versamento sarà considerata probatoria dell'avvenuta costituzione del certificato deposito; La polizza fidejussoria costituita per la cauzione definitiva dovrà essere firmata, con firma leggibile munita di collaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltanteautentica notarile, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzionedal legale rappresentante della Società fidejubente e recare nel riquadro delle condizioni speciali o in appendice aggiunta le seguenti clausole: "La liberazione della fidejussione potrà avvenire soltanto a seguito di apposita comunicazione dell'Istituto garantito e comunque dopo che, a norma giudizio insindacabile dell'Istituto medesimo, la Ditta contraente avrà adempiuto a tutti gli obblighi ed oneri contrattuali, e dopo l'approvazione del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% collaudo e dell'accertamento del valore aggiuntivo del contratto iniziale. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento regolare versamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestatacontributi assicurativi.

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Samples: www.inps.it

Cauzione definitiva. Al momento della stipulazione del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà L’Appaltatore è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fidejussoria nella misura del fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale dei lavoricontrattuale, secondo quanto disposto dall’artai sensi dell’art. 113 comma 1 del DlgsD.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni163. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fiedejussoria è fidejussoria e aumentata di tanti punti percentuale percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento10%; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; La 20%. In caso di mancata costituzione della garanzia, l’Amministrazione procederà alla revoca dell’affidamento e all’incameramento della cauzione definitiva potrà essere costituita da fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’artprovvisoria, nonché all’aggiudicazione dei lavori al concorrente che segue nella graduatoria come previsto dal menzionato art. 107 113 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni163/2006. La suddetta cauzione definitiva fideiussione bancaria o assicurativa di cui ai commi precedenti dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltanteAppaltante. La mancata costituzione Approvato il certificato di collaudo/regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazio- ni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. L’Amministrazione potrà avvalersi della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonchè per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della cauzione provvisoria liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto uni- laterale dell’Amministrazione senza necessità di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltantedichiarazione giudiziale, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoriafermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltantedeve essere tempestivamente reintegrata qualora, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattualeessa sia stata incame- rata, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltanteparzialmente o totalmente, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore dall’Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia fidejussoriapuò essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, per mentre non deve essere integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestataquinto dell’importo originario.

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Samples: www.provincia.novara.it

Cauzione definitiva. Al momento Ai sensi dell'Art. 103 del Codice, all’atto della stipulazione stipula del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà Contratto, l’affidatario deve costituire una garanzia fidejussoria nella misura definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs 50/2016, pari al 10% dell’importo contrattuale dei lavori, secondo quanto disposto dall’artcontrattuale. 113 comma 1 Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del Dlgs. n. 163/06 nel testo coordinato contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore ribassi superiori al 10% (dieci per cento), cento la garanzia fiedejussoria da costituire è aumentata di tanti punti percentuale percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove poi . Ove il ribasso sia superiore al 20 venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 venti per cento; . La cauzione definitiva potrà è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La garanzia fideiussoria può essere costituita da fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale dai soggetti di cui all’art. 107 93 comma 3 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioniD.Lgs 50/2016. La suddetta cauzione definitiva dovrà garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale, la sua operatività rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisoriodell’Amministrazione. L’Amministrazione appaltanteha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di credito nei confronti dell’Affidatario in dipendenza del Contratto, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzionecon semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario. L’affidatario è avvertito con semplice Raccomandata con A.R., ovvero con Posta Elettronica Certificata (PEC). Su richiesta dell’Amministrazione, l’Affidatario è tenuto a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante nel caso in cui l’Amministrazione stessa abbia dovuto valersi avvalersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto. In caso L’Amministrazione autorizza lo svincolo e la restituzione del documento di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattualecauzione all’avente diritto solo quando tra l’Amministrazione stessa e l’Affidatario siano stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie e non risultino danni imputabili all’Affidatario. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% si rinvia all’art. 103 del valore aggiuntivo del contratto iniziale. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestataCodice.

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Samples: www.aopd.veneto.it

Cauzione definitiva. Al momento della stipulazione Come indicato all’art. 11 del Capitolato descrittivo prestazionale, a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fidejussoria nella misura la Società ha costituito cauzione defini- tiva ai sensi dell’art. 103 del 10% dell’importo contrattuale dei lavoriD. Lgs. 50/2016 mediante polizza n. 174157876 del 25 giugno 2020, secondo quanto disposto dall’art. 113 comma 1 del Dlgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore al 10% quale UnipolSai Assicurazioni si costituisce fideiussore a favore dell’Amministrazione nell'interesse della Società stessa, fino alla concor- renza della somma di Euro 20.571,44 (dieci per centoventimilacinquecentosettantuno/quaran- taquattro), la garanzia fiedejussoria è aumentata di tanti punti percentuale quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; La cauzione definitiva potrà essere costituita da fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni. La suddetta cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale. La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata progressivamen - te svincolata, secondo quanto previsto dall’art. 103, del D.Lgs. 50/2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzionedell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo 80% dell’iniziale impor- to garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo a seguito di rilascio del certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali. In caso di risoluzione del contratto la normativa vigenteSocietà incorre nella perdita del deposito cauzionario. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e pertanto resta espressamente inteso che l’Amministrazione ha il diritto di riva- lersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, la Società dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effet - tuata dall’Amministrazione. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto l’atto di adesione. A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, la Società dovrà inoltre costituire a favore di ciascun Ente al momento della sua adesione alla seconda fase dell’Accordo Quadro un’ulteriore cauzione definitiva mediante fidejussione bancaria/assicurativa; l’importo della suddetta garanzia definitiva a favore di cia- scun Ente sarà calcolata come indicato all’art. 11 del Capitolato descrittivo pre- stazionale. L’atto suddetto è trasmesso e conservato in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestataoriginale presso i singoli Enti.

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Samples: Accordo Quadro Per Il Servizio Di Analisi Della Situazione Fi Scale Relativa Ai Tributi Locali E Della Redazione Del Tax Gap, Di Supporto Al Recupero Dell’evasione Tributaria Oltre Che Di Formazione Specifica in Materia Di Contrasto All’evasione Fi Scale, a Favore Degli Enti Locali Toscani – Cig: 8093488d92

Cauzione definitiva. Al momento della stipulazione A copertura definitiva degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato e del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà contratto, l'appaltatore sarà obbligato a costituire una garanzia fidejussoria nella misura fideiussoria secondo l'art.103 del 10% dell’importo contrattuale dei lavoriD. Lgs. 50/2016, secondo quanto disposto dall’art. 113 comma 1 del Dlgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore pari al 10% (dieci per cento)dell'importo contrattuale. In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fidejussione assicurativa, la garanzia fiedejussoria è aumentata l'impresa di tanti punti percentuale quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; La cauzione definitiva potrà assicurazione dovrà essere costituita da fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 tra quelle autorizzate all'esercizio del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioniramo cauzioni. La suddetta cauzione definitiva garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni: ƒ pagamento effettuato su semplice richiesta dell'Ente entro 15 giorni senza eccezioni a questa opponibili anche nell'eventualità di opposizione proposta dalla contraente e da altri soggetti comunque interessati, ed anche nel caso che la rinuncia contraente sia dichiarata fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione. ƒ Rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività i cui all'art.1944 del C.C. ƒ Che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita; ƒ Rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 del C.C. La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'appaltatore, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: l'Amministrazione avrà diritto, pertanto, di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l'applicazione delle stesse. )HUPR TXDQWR SUHYLVWR GDOO¶DUW GHO 'OJV garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, il concessionario dovrà provvedere al reintegro entro 15 il termine di dieci giorni a semplice dal ricevimento delle relativa richiesta scritta della Stazione appaltanteeffettuata dall'Amministrazione. La mancata costituzione della garanzia determina determinerà la decadenza dell’affidamento revoca dell'affidamento e l’acquisizione l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione, della cauzione provvisoria provvisoria. L'appalto potrà, di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltanteconseguenza, che aggiudica l’appalto essere aggiudicato al concorrente che segue nella in graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori Lo svincolo sarà disposto dall'Amministrazione solo allo scadere del termine finale del contratto, accertata la completa e degli obblighi dell’Impresa regolare esecuzione dell'appalto nonché ultimata e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestataliquidata ogni ragione contabile tra Ente ed Impresa.

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Samples: www.paoloricciservizisrl.it

Cauzione definitiva. Al momento della stipulazione Ai sensi dell’art. 103 del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la sottoscrizione del contratto, l’Aggiudicatario deve costituire una garanzia fidejussoria nella misura definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del 10% dell’importo contrattuale dei lavoridecreto legislativo 18 aprile 2016, secondo quanto disposto dall’artn. 50, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. 113 comma 1 Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del Dlgs. n. 163/06 nel testo coordinato contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore ribassi superiori al 10% (dieci per cento), cento la garanzia fiedejussoria da costituire è aumentata di tanti punti percentuale percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove poi . Ove il ribasso sia superiore al 20 venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 venti per cento; . La cauzione definitiva potrà essere costituita da fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria assicurativa ovvero da è prestata a garanzia fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale dell'adempimento di cui all’art. 107 tutte le obbligazioni del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero contratto e del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazionirisarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La suddetta cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente Stazione appaltante può richiedere all’Aggiudicatario la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. La mancata costituzione reintegrazione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso Alla garanzia di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattualecui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltantecomma 7 del decreto legislativo 18 aprile 2016, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussorian. 50, per un importo pari la garanzia provvisoria. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo in tema di garanzia definitiva si rimanda al 10% già richiamato art. 103 del valore aggiuntivo del contratto inizialedecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità Stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penalità di benestare del committentecui al successivo Articolo 22, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garantecauzione definitiva, o comunque utilizzare quest’ultima in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati dell’Aggiudicatario. In tal caso la cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata entro e non oltre il termine di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga10 (dieci) giorni solari a decorrere da quello della comunicazione dell’avvenuta riduzione. Il mancato svincolo nei quindici giorni reintegro della cauzione entro il termine prescritto è causa di risoluzione del contratto, sempre salvo il diritto del Comune di Corbetta al risarcimento del maggior danno. Sono a carico dell’Aggiudicatario tutti i rischi derivanti dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento fornitura e montaggio oggetto del garante nei confronti dell'impresa per presente appalto. Il deposito cauzionale definitivo verrà svincolato al termine del contratto, una volta attestata la quale la garanzia è prestataregolarità dei servizi resi.

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Cauzione definitiva. Al momento della stipulazione del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà Ai sensi dell’art. 103 D.lgs. 50/2016, l’Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria nella misura fideiussoria per l’esecuzione dell’appalto con le modalità di cui allo schema tipo del 10% dell’importo contrattuale dei lavoriDecreto del Ministero delle Attività Produttive 12/03/2004 n. 123, secondo quanto disposto dall’art. 113 comma 1 del Dlgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore pari al 10% (dieci per cento), dell’ammontare netto contrattuale compresi gli oneri della sicurezza. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia fiedejussoria da costituire è aumentata di tanti punti percentuale quanti percentuali quali sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove poi 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento20%, l'aumento l’aumento è di due 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; 20%. La cauzione definitiva potrà è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni da parte dell’Appaltatore, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il risarcimento del maggior danno. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, co. 7, del D.lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria. Detta garanzia: • Deve essere costituita prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni da parte dell’Appaltatore, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore medesimo rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il risarcimento del maggior danno. Si applica l’art. 103 del D.lgs. 50/2016; • Deve essere prestata mediante fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria o assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria o rilasciata da dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993385/1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; • Deve essere completa di firma del Tesorofideiussore; • Deve essere consegnata completa in ogni sua parte almeno 10 giorni prima della stipula del contratto; • Deve essere intestata alla Fondazione, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni. La suddetta cauzione definitiva dovrà prevedere quale Ente garantito; • Deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale; la sua operatività rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2 del c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltanteFondazione; • Deve avere validità fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque non inferiore a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; • Deve essere integrata successivamente con i tempi di eventuali sospensioni o proroghe; • Deve essere tempestivamente reintegrata ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore; • Lo svincolo della cauzione è disciplinato dall’art. 103, co. 5, del D.lgs. 50/2016; • L’appaltatore si obbliga a comunicare alla Fondazione a seguito degli svincoli automatici la parte residua della garanzia ancora in essere; • La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltante, della Fondazione che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoriagraduatoria (art. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio103 co. 3 D.lgs. L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata50/2016).

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Cauzione definitiva. Al momento della stipulazione Ai sensi dell’art. 103 del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà D.Lgs. 50/2016 alla firma dell’Accordo Quadro, l’Assuntore aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria nella misura del 10% dell’importo contrattuale dei lavori, secondo quanto disposto dall’artdel corrispettivo contrattuale. 113 comma 1 del Dlgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci per cento)%, la garanzia fiedejussoria fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuale percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento10%; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento20%, l'aumento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; La cauzione definitiva potrà essere costituita da fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria assicurativa ovvero da 20%. L’importo della garanzia fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% qualora sussistano le condizioni previste dall’ l’art.93, comma 7, del D.Lgs. 1 settembre 199350/2016. La mancata costituzione della suddetta cauzione determinerà la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia provvisoria da parte della Stazione Appaltante, n. 385 senza che svolgono l’Assuntore abbia nulla a pretendere in via esclusiva conseguenza, che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. La cauzione – che dovrà prestarsi attraverso fideiussione bancaria o prevalente attività polizza assicurativa, nell’osservanza delle leggi vigenti, da primari Istituti di rilascio credito od Imprese di garanzieAssicurazioni – coprirà gli oneri per il mancato od inesatto adempimento da parte dell’Assuntore di tutte le obbligazioni contrattuali, a ciò autorizzati dal Ministero nonché del Tesororecupero di maggiori somme che la Stazione Appaltante abbia eventualmente erogato in più durante l’appalto, del Bilancio recupero di eventuali acquisti che la Stazione Appaltante abbia eseguito in sostituzione di quelli non operati dall’Assuntore e di quanto altro dovuto a qualsiasi titolo dall’Assuntore, fatto salvo il recupero per altre vie di quanto eccedente l’importo della Programmazione Economicacauzione stessa. La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione dell’Accordo Quadro e/o di Contratto Applicativo disposta in danno dell’Assuntore. La Stazione Appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Assuntore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, avente i requisiti richiesti dall’artdelle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. 30Qualora la Stazione Appaltante intervenga sulla cauzione definitiva, escutendola in tutto o in parte, l’Assuntore è obbligato ad integrarla entro 30 giorni dalla data della relativa comunicazione in tal senso da parte della Stazione Appaltante. La mancata reintegrazione è causa di risoluzione del contratto. La cauzione definitiva, sulla quale non saranno corrisposti interessi e che cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, sarà progressivamente e automaticamente svincolata, ai sensi dell’art. 103, comma 2-bis5, della legge n. 109/94 del D.Lgs.50/2016, in rapporto all’avanzamento dell’esecuzione attestato dagli stati d’avanzamento emessi o altro analogo documento. L’ammontare residuo sarà svincolato all’emissione del certificato di collaudo e successive modificazioni e integrazioniquindi solo dopo il completo adempimento da parte dell’Assuntore di tutte le obbligazioni contrattuali. La suddetta cauzione definitiva Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.50/2016, la garanzia definitiva, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestataAppaltante.

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Cauzione definitiva. Al momento A seguito della stipulazione comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del contratto presente appalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire procedere alla costituzione di una garanzia fidejussoria nella misura del cauzione definitiva pari ad almeno il 10% dell’importo contrattuale dei lavorinetto e comunque in conformità, secondo quanto disposto dall’artnei modi, forme e importi di cui all’articolo 113 del D.lgs. 113 comma 1 del Dlgs163/2006 e smi. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fiedejussoria è aumentata di tanti punti percentuale quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; La cauzione definitiva potrà essere costituita da versata mediante fideiussione bancaria ovvero o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria rilasciata imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con dpr 13.2.1959 n. 449, oppure da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioniautorizzati. La suddetta cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del debitore principale cc, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 del cc comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro 15 quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltantedel Committente. La mancata costituzione della garanzia determina cauzione definitiva determinerà la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoriadell’affidamento. La garanzia cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori del servizio e degli obblighi verrà restituita in seguito a istanza dell’Impresa e cessa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di avere effetto solo alla data validità del contratto, verificata la non sussistenza di emissione contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di collaudo provvisorioverifica di conformità delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell’esecuzione del contratto. L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parterapporto contrattuale. In caso di varianti violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente. Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l’integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell’appalto in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno conseguenza dell’estensione delle prestazioni. Il Committente è autorizzato a prelevare dalla Stazione appaltantecauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell’Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l’Impresa dovrà provvedere è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoriareintegrare la cauzione stessa, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo pena la rescissione del contratto iniziale. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo discrezione del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestataCommittente.

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Cauzione definitiva. Al momento A garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipulazione stipula del contratto l’Impresa aggiudicataria il concessionario dovrà costituire una garanzia fidejussoria nella misura definitiva nelle forme e nei modi stabiliti dall’articolo 103 del 10% D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell’importo contrattuale dei lavori, secondo quanto disposto dall’art(valore della concessione triennale dell’impianto sportivo/ricreativo aggiudicato). 113 comma 1 del Dlgs. n. 163/06 nel testo coordinato In caso di aggiudicazione con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore ribassi superiori al 10% (dieci per cento), cento la garanzia fiedejussoria da costituire è aumentata di tanti punti percentuale percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove poi . Ove il ribasso sia superiore al 20 venti per cento, l'aumento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 venti per cento; . Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il concessionario. La cauzione potrà essere costituita da fideiussione costituita, a scelta dell’offerente, alternativamente mediante: ∙ a mezzo bonifico bancario presso U.B.I. Banca S.p.A. – Mondovì - Codice IBAN XX00X0000000000000000000000, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso la Tesoreria comunale (UBI Banca S.p.A. – Filiale di P.zza Ellero n. 10 – Mondovì); ∙ fidejussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria o assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’artall’art.106 del D. Lgs. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993n. 385/1993, n. 385 che svolgono svolga in via esclusiva o prevalente attività l’attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati autorizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’autorizzazione del Tesoro, del Bilancio Ministero dell’Economia e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 delle Finanze dovrà essere debitamente documentata e successive modificazioni e integrazioniallegata in copia alla fideiussione. La suddetta cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 fidejussione, da parte dell’Amministrazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo presentarsi in originale alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattualeprima della formale sottoscrizione del contratto, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.dovrà:

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Cauzione definitiva. Al momento della stipulazione del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fidejussoria nella misura del 10% dell’importo contrattuale dei lavori, secondo Secondo quanto disposto dall’art. 113 comma 1 103 del DlgsD. Lgs. n. 163/06 nel testo coordinato con 50/2016, la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto concessionaria dovrà prestare, per la sottoscrizione del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore al contratto, una garanzia definitiva, nella misura del 10% (dieci per cento)) del valore della concessione, e precisamente pari a € 96.000,00 a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, dell’eventuale risarcimento danni, dell’integrità degli impianti e delle attrezzature di proprietà comunale, nonché del rimborso delle somme che l’Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere durante la garanzia fiedejussoria gestione per fatto della concessionaria, a causa di inadempienza o cattiva esecuzione del servizio, ivi compreso il maggiore prezzo che il Comune dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione del servizio aggiudicato all’impresa appaltatrice in caso di risoluzione del contratto per inadempienza della stessa. Resta salvo per l’Amministrazione Comunale l’esperimento di ogni altra azione, nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La concessionaria è aumentata di tanti punti percentuale quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; La obbligata a reintegrare la cauzione definitiva potrà essere costituita da fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’artil Comune avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva E’ ammessa la presentazione della garanzia definitiva mediante fidejussione bancaria o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazionipolizza assicurativa. La suddetta cauzione definitiva dovrà garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltantedell’Amministrazione Comunale di Busto Garolfo. La mancata costituzione della garanzia determina Nel caso di inadempienze contrattuali, l’Amministrazione comunale stipulante avrà diritto a valersi di propria autorità e senza altra formalità che la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione comunicazione scritta, della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltantecome sopra prestata e l’appaltatore dovrà reintegrarla nel termine che gli verrà prefissato qualora il Comune abbia dovuto, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione durante l’esecuzione del certificato di collaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltantecontratto, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parteparte di essa. In caso La cauzione potrà essere integrata anche d’ufficio a spese della concessionaria prelevandone l’importo dal corrispettivo dovuto, a meno che l’Amministrazione non ritenga, nel suo ampio potere discrezionale, di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo dichiarare lo scioglimento del contratto inizialerivalendosi dei danni e delle spese subite a causa dell’inadempienza della concessionaria. Se il contratto viene dichiarato risolto per colpa della concessionaria, questi incorrerà automaticamente nella perdita della cauzione che verrà incamerata dal Comune. Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto del Responsabile dell’Area Attività Educative e per il Tempo Libero. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità scadenza della cauzione dovrà essere di benestare del committente, con la sola condizione almeno 60 giorni successivi alla scadenza della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestataconcessione.

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Samples: Bando Di Gara Per La Concessione Del Servizio Corsi Di Nuoto E Riabilitazione in Acqua Presso L’impianto Natatorio Di via Correggio Periodo Dal 1/07/2019 Al 30/06/2025

Cauzione definitiva. Al momento Euro = mediante la stipula della stipulazione polizza fideiussoria n. _ della Detta cauzione prevede la rinuncia al beneficio della . Assicurazioni in data _ - Ai sensi dell’art.103 del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fidejussoria nella misura del 10% dell’importo contrattuale dei lavoriD.Lgs. n.50/2016, secondo quanto disposto dall’art. 113 comma 1 del Dlgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati in presenza di aggiudicazione con ribasso d’asta d'asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fiedejussoria GARANZIA FIDEJUSSORIA è aumentata di tanti punti percentuale percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento10%; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento20%, l'aumento l’aumento è di due 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; La cauzione definitiva potrà essere costituita da fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art20%. 107 Ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 1 settembre 1993n.50/2016, n. 385 che svolgono l’Appaltatore in via esclusiva o prevalente attività possesso di rilascio certificazione di garanziesistema qualità ISO 9001 ed ISO 14000, può ridurre la garanzia fideiussoria del 50% e di un ulteriore 20%. L'Appaltatore, a ciò autorizzati dal Ministero garanzia delle obbligazioni assunte con la stipula del Tesoropresente contratto, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni. La suddetta ha costituito dunque una cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della pari a preventiva escussione del debitore principale e principale, la sua operatività rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltantedell'Amministrazione. La mancata costituzione cauzione garantisce tutti gli obblighi assunti dall’Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. Tale cauzione potrà essere escussa, totalmente o parzialmente, dalla Committente nei casi di applicazione di penali o di risoluzione del contratto, come previsto dagli articoli 8 e 14 che seguono. - La garanzia avrà validità per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, a seguito della garanzia determina la decadenza dell’affidamento piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoriadecorsi detti termini. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento sarà progressivamente svincolata in ragione e in misura dell'avanzamento della regolare esecuzione dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa oggetto del contratto, secondo le modalità previste dall'art.93 comma 5 del D. Lgs. n.50/2016 a cura dell’Appaltatore fino a un massimo dell’80%. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltantepenali o per qualsiasi altra causa, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa l'Appaltatore dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità reintegro entro il termine di benestare del committente, con la sola condizione 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni relativa richiesta effettuata dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestataCommittente.

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Samples: Disciplinare D’incarico Professionale

Cauzione definitiva. Al momento della stipulazione La ditta aggiudicataria è tenuta a prestare, ai sensi dell'art. 103 del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire D.Lgs. 50/2016, una garanzia fidejussoria nella misura del 10% dell’importo contrattuale dei lavori, secondo quanto disposto dall’art. 113 comma 1 del Dlgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore cauzione pari al 10% (dieci per cento)dell'importo contrattuale a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali nonché del risarcimento dei danni derivanti da eventuali controversie. La cauzione può essere costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa. A tal fine l'istituto garante dovrà espressamente dichiarare: 🟃 di aver preso visione del presente foglio di xxxxx e condizioni e degli atti di gara; 🟃 di rinunciare al termine semestrale previsto dall'art. 1957/1/c.c.; 🟃 di obbligarsi a versare direttamente all'Amministrazione committente su semplice richiesta della stessa, entro il termine massimo di 15 giorni, senza eccezioni e ritardi, la garanzia fiedejussoria è aumentata somma garantita o la minore somma richiesta dall'Amministrazione medesima; 🟃 di tanti punti percentuale quanti sono quelli eccedenti considerare valida la fidejussione fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale, quand'anche eventualmente prorogato oltre il 10 per cento; ove poi termine contrattuale. In assenza di cauzione non può avere luogo la stipula del contratto. L'ammontare della cauzione dovrà essere reintegrato ogni volta che su di esso l'Amministrazione operi prelevamenti in seguito all'applicazione delle penali, come previsto all'art. 9. Ove tale reintegro non venga effettuato entro il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è termine di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; La cauzione definitiva potrà essere costituita da fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni. La suddetta cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltantedalla lettera di comunicazione, sorge per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto ex 1456 c.c., come previsto all'art. 17. La mancata costituzione della garanzia cauzione determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria dell'aggiudicazione, con facoltà del soggetto appaltante di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltante, che aggiudica l’appalto aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell'art. 93 comma 7 del Nuovo Codice degli Appalti, gli importi della cauzione sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2008. Il possesso del requisito (certificazione di qualità) è comprovato dalla presentazione di copia conforme all'originale della predetta certificazione. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cauzione cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, al momento della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, dichiarazione liberatoria da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati Comune di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestataLoano.

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Samples: comuneloano.it

Cauzione definitiva. Al momento della stipulazione 1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fidejussoria nella misura del 10% dell’importo contrattuale dei lavoricontratto, secondo quanto disposto dall’artè stata costituita mediante Polizza Fideiussoria i sensi dell’art. 113 comma 1 del Dlgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci per cento)103, la garanzia fiedejussoria è aumentata di tanti punti percentuale quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; La cauzione definitiva potrà essere costituita da fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 c.1 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono 50/2016 n. emessa da _ - Agenzia di _ _ in via esclusiva o prevalente attività data / /2022 per un importo di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’arteuro _ . 302. Ai sensi dell’articolo 103, comma 2-bis4 del D.Lgs. n. 50/2016, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni. La suddetta cauzione definitiva dovrà prevedere la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltantedell’Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all’eccezione all’art. 1957, comma 2 del codice civile. 3. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorioprovvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 4. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. 5. L’Amministrazione appaltante, Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzionecontratto disposta in danno dell’appaltatore. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la La stazione appaltante abbia ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto valersi dall’appaltatore per 5 le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. 6. L’Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In ; in caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattualeinottemperanza, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere la reintegrazione si effettua a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto inizialevalere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.ARTICOLO 6 –

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Cauzione definitiva. Al L’aggiudicatario, al momento della stipulazione sottoscrizione del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà di accordo quadro è obbligato a costituire una e produrre il deposito cauzionale definitivo. Ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.., l’importo della garanzia fidejussoria è fissato nella misura del 10% dell’importo contrattuale dei lavori, secondo quanto disposto dall’artdell'importo contrattuale. 113 comma 1 del Dlgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci per cento)%, la garanzia fiedejussoria fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuale percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove poi la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento20%, l'aumento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; 20%. La cauzione definitiva potrà garanzia fideiussoria che, a scelta dell'aggiudicatario, può essere costituita da fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria o assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria o rilasciata da dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale nell'albo di cui all’art. 107 all'articolo 106 del D.Lgs. 1 decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanziegaranzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoron. 58, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’artai sensi dell’art. 30113, comma 2-bis2 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni. La suddetta cauzione definitiva dovrà deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e di cui all’art. 1944 del codice civile, la sua operatività rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile medesimo, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione stazione appaltante. Tale garanzia fidejussoria dovrà contenere anche la seguente condizione: “Il sottoscritto Istituto ………………….………(bancario, assicurativo o intermediario finanziario) e l’affidatario dell’appalto dichiarano, inoltre, di ben conoscere ed accettare la disciplina relativa alla cauzione definitiva contenuta negli artt. 11 e 52 del Capitolato Generale dei LL.PP. del Comune di Roma (ed. 1983)” come sarà richiesto nella lettera di invito a stipulare il presente schema di accordo quadro. La mancata costituzione sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata da Xxxxxx, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo. A norma dell’art. 123 del D.P.R. n. 207/2010 la cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di accordo quadro, compreso l’obbligo di stipulare i successivi eventuali contratti applicativi che l’Amministrazione si determinerà eventualmente a contrarre e la regolare esecuzione dei singoli contratti applicativi affidati, nonché il risarcimento del danno derivante dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime. Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della garanzia determina liquidazione finale, in sede di emissione di certificato di regolare esecuzione, fatta salva, comunque, la decadenza dell’affidamento risarcibilità del maggior danno. L’Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto in danno dell’esecutore e l’acquisizione per il pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Ai sensi dell’art. 123, comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, è fatto obbligo all’esecutore procedere alla reintegrazione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattualeinottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. A norma dell’art. 113, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% comma terzo del valore aggiuntivo del contratto inizialeD.Lgs. La garanzia fideiussoria n. 163/2006 e s.m.i. la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzionedell’avanzamento dell’esecuzione dell’intero accordo quadro, nel limite massimo del 75 dell’ 80 per cento dell'iniziale dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidettianzi detti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto all’istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionariodell’esecutore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta l’avvenuta esecuzione. L'ammontare L’ammontare residuo, pari al 25 20 per cento dell'iniziale dell’iniziale importo garantito, è svincolato, ai sensi dell’art. 123, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010 alla data di emissione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione) dell’intero accordo quadro. Attesa la possibilità che nel corso della durata del presente accordo quadro non siano affidati integralmente i lavori per l’intero importo complessivo presunto, l’eventuale ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo superiore al 20% sarà comunque svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione ovvero entro 30 (trenta) giorni dalla mancata consegna degli stati dei lavori del successivo contratto applicativo rispetto al termine indicativo previsto nel presente accordo quadro e salvo diversa formale preventiva comunicazione della stazione appaltante afferente un differimento del termine di avanzamento o affidamento medesimo. Qualora a seguito del presente accordo quadro non venga affidato alcun contratto applicativo il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato alla scadenza del termine finale presunto dell’accordo quadro. In tal ultimo caso, a titolo di risarcimento forfettario, al contraente del presente accordo quadro sarà rimborsato il solo costo sostenuto e comprovato per il mantenimento in corso di validità del deposito cauzionale medesimo. La mancata costituzione della documentazione analoga costituisce inadempimento presente garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestatasoggetto appaltante, che aggiudica il presente accordo quadro e i conseguenti eventuali contratti applicativi al concorrente che segue nella graduatoria.

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Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione Ordinaria Della Segnaletica Orizzontale E Verticale Nel Territorio

Cauzione definitiva. Al momento della stipulazione stipula del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire una contratto, il concessionario presenterà, a favore del Comune, garanzia fidejussoria nella misura del 10% dell’importo contrattuale dei lavori, secondo quanto disposto dall’art. 113 comma 1 del Dlgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore definitiva pari al 10% (dieci per cento), la garanzia fiedejussoria è aumentata di tanti punti percentuale quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; del valore della concessione così come definito all'art.5. La cauzione definitiva potrà essere costituita da fideiussione bancaria ovvero da o la polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni. La suddetta cauzione definitiva dovrà deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale, la sua operatività rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione stazione appaltante. La mancata costituzione della Tale cauzione resta vincolata per l’intera durata del contratto a garanzia determina dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato, dell’eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione gestione, a causa di inadempimento dell’obbligazione o di cattiva esecuzione del servizio da parte dell’impresa concessionaria, ivi compreso il maggior prezzo che il Comune dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione dei servizi aggiudicati all’impresa concessionaria, in caso di risoluzione del contratto per inadempienze dell’impresa stessa. Il Concedente ha il diritto di valersi della cauzione provvisoria per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltanterisoluzione del contratto disposta in danno del Concessionario. Sempre il Concedente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoriadelle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e oneri sociali dovuti nonché sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nel luogo di esecuzione del contratto. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzionedeve essere resa operativa entro quindici giorni, a norma semplice richiesta scritta da parte del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parteComune. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattualeincameramento parziale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltantel’ammontare della cauzione deve essere reintegrato, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo pena la risoluzione del contratto iniziale. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzionenei modi e nelle forme previste dalla legge, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità entro il termine di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.richiesta

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Cauzione definitiva. Al momento della stipulazione Entro il termine indicato per la stipula del contratto l’Impresa aggiudicataria contratto, l’affidatario dovrà costituire una garanzia fidejussoria deposito cauzionale infruttifero nella misura del 10% dell’importo contrattuale dei lavori, secondo quanto disposto dall’art. 113 prevista dall’art.103 comma 1 del DlgsD.Lgs 50/2016, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dall’appalto in oggetto, nonché del risarcimento dei danni derivanti, nonché a garanzia del rimborso delle spese che la stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere a causa di cattiva esecuzione del servizio e della fornitura e ancora per provvedere al pagamento di quanto dovuto all’appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fiedejussoria è aumentata di tanti punti percentuale quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; La cauzione definitiva potrà dovrà essere costituita da fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale in una delle modalità di cui all’artall’art.93, commi 2 e 3 del D Lgs. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio 50/2016 e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazionis.m.i. La suddetta cauzione definitiva dovrà garanzia deve espressamente prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale principale, la rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 C.C. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoriadell’Agenzia. La garanzia copre gli oneri fideiussoria, bancaria o assicurativa, dovrà essere prestata a pena di revoca dell’aggiudicazione e resterà vincolata per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e intero per tutta la durata dell’appalto fino al completo soddisfacimento degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisoriocontrattuali. L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi La cauzione può essere costituita in tutto contanti o in partetitoli del debito pubblico e, in tal caso, i concorrenti dovranno allegare quietanza del versamento in contanti od in titoli del debito pubblico. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative sono conformi agli schemi tipo approvati con Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità l’appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo contrattualeoriginario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltantepena la risoluzione del contratto. In caso di proroga della fornitura oltre i termini contrattuali, l’Impresa la cauzione dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoriaessere rinnovata, alle stesse condizioni previste nel presente articolo, per un importo pari al 10% periodo non inferiore alla proroga. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni del valore aggiuntivo già richiamato art. 103 del contratto inizialeD.Lgs. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata50/2016.

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Samples: Cessione Del Contratto

Cauzione definitiva. Al momento della stipulazione Il Concessionario, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, ha costituito ex art. 103 del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fidejussoria nella misura del 10% dell’importo contrattuale dei lavoriD.lgs 50/2016, secondo quanto disposto dall’art. 113 comma 1 del Dlgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore cauzione di € , pari al 10% (dieci per cento)del corrispettivo globale del contratto, a mezzo di polizza fideiussoria numero stipulata in data con la .- ”, avente validità fino al . Cauzione nei confronti della quale in caso di inadempimento da parte del Concessionario, verrà escussa dal Comune.------------------------------------------ La suddetta cauzione, agli atti dell’Ufficio Scuola del Comune, resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, e sarà sottoposta a controllo da parte del Responsabile Unico del Xxxxxxxxxxxx.Xx Fidejussione bancaria o polizza assicurativa presentata, al termine del contratto sarà svincolata previa costatazione di completo adempimento del servizio. Il Concessionario riconosce ed accetta quanto espressamente previsto dall’articolo 103 del D.lgs. 50/16 in materia di cauzione definitiva. ------------ La garanzia fiedejussoria è aumentata di tanti punti percentuale quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per centosvincolata ai sensi dell’articolo 103 comma 5 del D.lGs 50/2016, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; La a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva potrà essere costituita da fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni. La suddetta cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltanteprovvisorio o del certificato di regolare esecuzione, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, o comunque fino a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantitocertificato. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, svincolo è automatico, senza necessità di benestare nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto all’istituto garante, da . Da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta l’avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigenteTale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa dell’impresa per la quale la garanzia è prestata.. Nei casi di prelevamento dalla cauzione nel corso di durata dei lavori di somme dovute dal Concessionario, questi è tenuto all’immediata ricostituzione fino alla concorrenza dell’importo originario. Ove, durante il contratto, il deposito cauzionale citato andasse per qualsiasi causa soggetto a diminuzione, il Concessionario dovrà reintegrarlo, a semplice avviso dell’Amministrazione e nei termini da essa stabiliti, sotto pena di risoluzione immediata del contratto e senza pregiudizi di ogni altra azione che potesse spettare al Comune. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama integralmente quanto stabilito all’art. 9 del Capitolato speciale di Concessione

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Cauzione definitiva. Al momento Il Contraente, prima della stipulazione stipula del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire contratto, è tenuto a prestare una garanzia fidejussoria definitiva” stabilita nella misura del 10% dell’importo contrattuale dei lavoricontrattuale, secondo quanto disposto dall’artai sensi dell’art. 113 comma 1 103 del DlgsD.Lgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni50/2016. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al eccedente il 10% (dieci per cento)%, la garanzia fiedejussoria da costituire è aumentata di tanti punti percentuale percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento20%, l'aumento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 20%. Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienza, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno. Per il rinvio disposto dall’art. 103, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, alla “garanzia definitiva” si applicano le riduzioni già previste dall’art. 93, comma 7, per cento; la “garanzia provvisoria”. La cauzione definitiva potrà dovrà essere prestata a favore della Stazione appaltante e va costituita da mediante fideiussione bancaria ovvero da o polizza fidejussoria fideiussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni. La suddetta cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile e la sua operatività l’operatività della garanzia entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Inoltre, deve prevedere che, in caso di controversie, il Foro competente sia quello di Siracusa. La cauzione definitiva potrà anche essere utilizzata per l’applicazione di penali o per risarcire il danno che gli Uffici Giudiziari abbiano patito in xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx restando che in tali casi l’ammontare della cauzione stessa dovrà essere ripristinato entro 15 giorni, pena la risoluzione del contratto. La cauzione definitiva dovrà avere una validità temporale successiva a quella della scadenza del contratto di almeno tre mesi, termine ultimo per l’esecuzione dell’attività di verifica di conformità da parte degli Uffici Giudiziari effettuata ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e per il rilascio del Certificato di regolare esecuzione da parte del RUP. Tale scadenza potrà essere anticipata se la verifica di conformità si sia conclusa prima e con esito positivo. Di tale esito verrà data notizia con apposita comunicazione liberatoria da parte della Stazione appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La cauzione definitiva sarà svincolata nei modi di cui all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. La mancata costituzione della garanzia cauzione definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione da parte della Stazione appaltante della cauzione provvisoria presentata in sede di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltanteofferta. In tal caso, che aggiudica gli Uffici Giudiziari procederanno ad aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.Un eventuale esonero della cauzione è subordinato al solo miglioramento del prezzo di aggiudicazione ( sconto anche dell’1%), ai sensi dell’art. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata54 co 8 delRD n. 827/1924.

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Cauzione definitiva. Al momento Prima della stipulazione del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà deve costituire una garanzia fidejussoria nella misura fideiussoria (cauzione definitiva) pari alla percentuale indicata all’art. 103, comma 1, D.Lgs.50/2016 in rapporto all’importo del 10% dell’importo contrattuale contratto attuativo, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni dello stesso e del risarcimento dei lavoridanni derivanti dall’eventuale inadempimento o adempimento inesatto delle obbligazioni stesse, secondo nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione anche per provvedere al pagamento di quanto disposto dall’artdovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. 113 comma 1 del Dlgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fiedejussoria è aumentata di tanti punti percentuale quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; La cauzione definitiva potrà essere costituita da fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 dovrà risultare conforme allo schema tipo del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioniD.M. 31/18. La suddetta cauzione definitiva dovrà garanzia fideiussoria sarà svincolata previa approvazione dal parte del Consiglio di Amministrazione del certificato di collaudo La mancata costituzione della prescritta garanzia fideiussoria determina la revoca dell’aggiudicazione dell’contratto attuativo da parte dell’AMC S.p.A.. La garanzia fideiussoria sarà incamerata in tutti i casi in cui siano constatati gravi inadempimenti dell’appaltatore. La garanzia predetta deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art.1944 c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c.. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltante, che aggiudica l’appalto L’eventuale mancato pagamento dei premi non può in nessun caso essere opposto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parteBeneficiario. In caso di varianti escussione totale o parziale della garanzia fideiussoria, l’appaltatore ha l’obbligo di reintegrare la stessa sino all’importo convenuto; in corso d’opera che aumentino difetto, AMC S.p.A. tratterrà l’importo contrattualecorrispondente dai primi successivi pagamenti, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto inizialefino alla concorrenza dell’importo da reintegrare. La presentazione della garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo non limita l’obbligo dell’appaltatore di provvedere all’integrale risarcimento del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione danno indipendentemente dal suo ammontare anche se superiore all’importo della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestatastessa.

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Samples: Disciplinare Di Gara Aperta _88/2018 Settore Speciale

Cauzione definitiva. Al Ai sensi dell’art. 113 del D.L.vo n. 163/2006 al momento della stipulazione del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire contratto, l’appaltatore è obbligato a prestare una garanzia fidejussoria nella misura del 10% 10 per cento dell’importo contrattuale dei lavori, secondo quanto disposto dall’art. 113 comma 1 del Dlgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati netto dell’appalto; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fiedejussoria fiediussoria è aumentata di tanti punti percentuale percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento%; ove poi il nel caso di aggiudicazione dei lavori con ribasso sia d’asta superiore al 20 per cento, l'aumento è la garanzia fidejussoria deve essere aumentata di due 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; La cauzione definitiva potrà . Tale garanzia può essere costituita da fideiussione prestata in numerario, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, con fidejussione bancaria ovvero da o mediante polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale impresa di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni. La suddetta cauzione definitiva assicurazione regolarmente autorizzata nella quale dovrà prevedere essere espressamente prevista la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltantedella Stazione Appaltante, che la quale aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri Stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione anche per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il mancato o inesatto adempimento completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto in danno dell’Appaltatore; per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e degli obblighi dell’Impresa prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. La presentazione della garanzia non limita l’obbligo dell’Appaltatore di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche superiore all’importo della cauzione. La suddetta garanzia è fissata per l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto da parte dell’appaltatore, del risarcimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la stazione appaltante avesse eventualmente pagato in più durante l’appalto in confronto del credito dell’appaltatore, risultante dalla liquidazione finale. Resta, comunque, salva la facoltà della stazione appaltante di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo all’appaltatore per inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere. L’appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui la stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. La stazione appaltante ha il diritto di valersi di propria autorità della garanzia anche per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. Nel caso di garanzia costituita con deposito di titoli, la stazione appaltante dovrà, senza altra formalità, venderli a mezzo di un agente di cambio. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 dell’art. 113 del D.L.vo n. 163/2006 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente La garanzia cessa di avere effetto solo soltanto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorioprovvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’Amministrazione appaltanteL’appaltatore deve dimostrare, entro tale periodo, il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l’estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma la mano d’opera impegnata e la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti Ispettorati del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto inizialeLavoro. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, sarà comunque incamerata dalla Stazione appaltante in originale o tutti i casi in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestatacui siano constatati gravi inadempimenti dell’Appaltatore.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Per Danni E Responsabilità Civile Contro Terzi

Cauzione definitiva. Al momento Ai fini della stipulazione del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire stipula dell’Accordo Quadro, una volta effettuate le verifiche sulla documentazione presentata, l’Amministrazione provvederà a richiedere all’aggiudicatario idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, a garanzia fidejussoria nella misura del degli impegni contrattuali, di importo pari al 10% dell’importo contrattuale dei lavoricontrattuale, secondo quanto disposto dall’arteventualmente incrementata ai sensi dell’art. 113 comma 1 del Dlgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fiedejussoria è aumentata di tanti punti percentuale quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; La cauzione definitiva potrà essere costituita da fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 103 del D.Lgs. 1 settembre 1993n. 50/2016. A tale garanzia definitiva, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti si applicano le riduzioni previste dall’art. 3093, comma 2-bis7, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioniper la garanzia provvisoria. La suddetta Tale cauzione definitiva dovrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa redatta in lingua italiana, alle seguenti condizioni: - sottoscrizione autenticata da notaio; - essere incondizionata e irrevocabile; − prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta ad effettuare il versamento della somma richiesta entro 15 giorni, anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa; − prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2 del codice civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltanterinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice medesimo. La mancata costituzione cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni dell’Accordo Quadro e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della garanzia determina liquidazione finale, salva comunque la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoriarisarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione scadenza di tutte le garanzie. L’ammontare residuo del certificato deposito cauzionale definitivo cessa di collaudo provvisorioavere effetto solo alla data di scadenza di tutte le garanzie. L’Amministrazione L’impresa aggiudicataria è tenuta in qualsiasi momento ad integrare la cauzione qualora questa, durante l’espletamento della fornitura, sia in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali. Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti i depositi cauzionali. La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la decadenza dell’aggiudicatario nonché l’incameramento della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari aggiudicherà l’appalto al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestataconcorrente che segue nella graduatoria.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Cauzione definitiva. Al momento della stipulazione L’esecutore del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà prima della stipula dello stesso è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria nella misura del a titolo di cauzione definitiva, pari al dieci per cento (10% %) dell’importo contrattuale (€ 4.500,00, I.V.A. di legge esclusa), sotto forma di fideiussione bancaria oppure assicurativa oppure rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 ed in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dei lavori, secondo quanto disposto dall’artcommi 1 e 2 dell’art. 113 comma 1 del DlgsD.lgs 12.04.2006, n. 163. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta d'asta superiore al 10% (dieci per centocento (10%), la garanzia fiedejussoria fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuale percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 dieci per centocento (10%); ove poi il ribasso sia superiore al 20 venti per centocento (20%), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 venti per cento; La cauzione definitiva potrà essere costituita da fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazionicento (20%). La suddetta cauzione definitiva garanzia fideiussoria deve essere presentata in originale alla stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto e la stessa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, codice civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento dell'affidamento e l’acquisizione l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 del D.lgs. 12.04.2006 n. 163 da parte dell’Amministrazione della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto aggiudicherà al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata secondo le modalità di cui al comma 3 dell’art. 113 del D.lgs. 12.04.2006 n.163. La garanzia copre gli oneri per il ogni onere che potrà derivare dal mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa contrattuali, nonché per recuperare i maggiori costi del servizio fatto eseguire da terzi nell’ipotesi di cui all’articolo “Risoluzione contrattuale” ed a garanzia del pagamento delle penali di cui all’articolo “Penalità” del presente capitolato. Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal soggetto aggiudicatario e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L’Amministrazione fatti salvi i maggiori diritti della Stazione appaltante, la stessa procederà all’incameramento della cauzione suddetta, con semplice proprio atto. La cauzione sarà restituita in seguito al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione. E’ fatto salvo e sempre riservato in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni ed al rimborso delle maggiori spese per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzionePegaso 03 S.r.l. Unipersonale, nonché l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'aggiudicatario potrà essere obbligato a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale cauzione di cui la stazione appaltante abbia avesse dovuto valersi valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattualeinadempienza, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltantela cauzione verrà reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestataprelevandone l'importo dal corrispettivo dovuto all’aggiudicatario.

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Samples: pegaso03.it

Cauzione definitiva. Al momento A seguito della stipulazione comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del contratto presente appalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire procedere alla costituzione di una garanzia fidejussoria nella misura del cauzione definitiva pari ad almeno il 10% dell’importo contrattuale dei lavorinetto e comunque in conformità, secondo quanto disposto dall’artnei modi, forme e importi di cui all’art. 113 comma 1 del DlgsD.lgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 163/2006 e successive modificazioni e integrazionismi. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fiedejussoria è aumentata di tanti punti percentuale quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; La cauzione definitiva potrà essere costituita da versata mediante fideiussione bancaria ovvero o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria rilasciata imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con DPR 13.2.1959 n. 449, oppure da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioniautorizzati. La suddetta cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del debitore principale cc, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 del cc comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro 15 quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltantedel Committente. La mancata costituzione della garanzia determina cauzione definitiva determinerà la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoriadell’affidamento. La garanzia cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori del servizio e degli obblighi verrà restituita in seguito a istanza dell’Impresa e cessa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di avere effetto solo alla data validità del contratto, verificata la non sussistenza di emissione contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di collaudo provvisorioverifica di conformità (oppure attestazione di regolare esecuzione) delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell’esecuzione del contratto. L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parterapporto contrattuale. In caso di varianti violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente. Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l’integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell’appalto in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno conseguenza dell’estensione delle prestazioni. Il Committente è autorizzato a prelevare dalla Stazione appaltantecauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell’Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l’Impresa dovrà provvedere è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoriareintegrare la cauzione stessa, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo pena la rescissione del contratto iniziale. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo discrezione del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestataCommittente.

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Samples: www.amga.it

Cauzione definitiva. Al momento L’aggiudicatario, prima della stipulazione stipula del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire contratto, è tenuto a prestare, a garanzia di tutti gli oneri ivi derivanti, una garanzia fidejussoria nella cauzione definitiva ai sensi del dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. in misura del pari al 10% dell’importo contrattuale dei lavori, secondo quanto disposto dall’artcomplessivo di aggiudicazione. 113 comma 1 del Dlgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci per cento)%, la garanzia fiedejussoria fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuale percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento10%; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento 20% l’aumento è di due 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 20%. Detta cauzione sarà ridotta del 50% per cento; La cauzione definitiva potrà essere costituita da fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria gli operatori economici che produrranno la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, ovvero la dichiarazione della presenza di cui all’artelementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. 107 Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si richiama integralmente l’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 1 settembre 199350/2016. Tale cauzione dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, n. 385 che svolgono presentata in via esclusiva o prevalente attività originale corredata da una dichiarazione autenticata da parte di rilascio un notaio, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoroatto notorio, del Bilancio fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Amministrazione appaltante, e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni. La suddetta cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale, la sua operatività rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co 2, c.c., nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione dell’Amministrazione appaltante. La mancata costituzione della predetta garanzia determina la decadenza dell’affidamento e revoca dell’aggiudicazione da parte della Amministrazione appaltante, che procederà all’affidamento dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria, nonché l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoriasopra. La garanzia copre gli cauzione garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme che l’Amministrazione appaltante avesse sostenuto o da sostenere in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestataqualsiasi titolo sopportati.

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Samples: www.ao-siena.toscana.it

Cauzione definitiva. Al momento A seguito della stipulazione comunicazione di aggiudicazione del contratto l’Impresa aggiudicataria servizio, e comunque entro la data di stipula del contratto, l'Appaltatore dovrà costituire procedere alla costituzione di una garanzia fidejussoria nella misura del cauzione definitiva pari ad almeno il 10% dell’importo dell'importo contrattuale dei lavorinetto e comunque in conformità, secondo quanto disposto dall’artnei modi, forme e importi, di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 113 comma 1 del Dlgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fiedejussoria è aumentata di tanti punti percentuale quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; s.m.i.. La cauzione definitiva potrà essere costituita da mediante fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria bancaria, assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria o rilasciata da dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale autorizzati di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 3075, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni3. La suddetta cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del debitore principale cod. civ., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del cod. civ. comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro 15 quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia determina cauzione definitiva determinerà la decadenza dell’affidamento dell'affidamento ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e l’acquisizione della s.m.i.. La cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori del servizio e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione verrà svincolata definitivamente al momento dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parteregolare esecuzione. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattualeviolazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltantela cauzione potrà essere incamerata, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoriatotalmente o parzialmente, dall'Appaltante. Resta salva, per un importo pari al 10% la Stazione Appaltante, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del valore aggiuntivo corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione del contratto inizialeservizio. La garanzia fideiussoria Stazione Appaltante è progressivamente svincolata autorizzata a misura dell'avanzamento dell'esecuzioneprelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Appaltatore è obbligato nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità termine di benestare del committente, con 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documentocauzione stessa, in originale o in copia autenticadifetto la Stazione appaltante potrà provvedere al reintegro mediante versamento dei ratei di prezzo che verranno a scadere, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo fatta salva la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati facoltà di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestatarescindere discrezionalmente il contratto.

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Samples: www.halleyweb.com

Cauzione definitiva. Al momento della stipulazione del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fidejussoria nella misura del 10% dell’importo contrattuale dei lavoriAi sensi dell’articolo 113, secondo quanto disposto dall’art. 113 comma 1 del Dlgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso Codice dei contratti, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fiedejussoria fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuale percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 10% (dieci per cento); ove poi qualora il ribasso sia superiore al 20 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; eccedente la predetta misura percentuale. La cauzione definitiva potrà essere costituita garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da fideiussione bancaria ovvero una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria fideiussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale un’impresa di assicurazione, iscrittinell'Albo di cui all’art. 107 all’art.106 del D.Lgs. 1 settembre 1993n.385/1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanziegaranzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’Albo previsto dall’art.161 del D.Lgs. n.58/1998, a ciò autorizzati dal Ministero in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del Tesoro2004, del Bilancio e della Programmazione Economicain osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, avente i requisiti richiesti dall’art. 30integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2-bis, della legge n. 109/94 del codice civile, in conformità all’articolo 113, commi 2 e successive modificazioni e integrazioni. La suddetta cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 3, del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoriaCodice dei contratti. La garanzia copre gli oneri è presentata in originale all’amministrazione committente prima della formale sottoscrizione del contratto. Il Comune può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per il mancato o od inesatto adempimento dei lavori delle prestazioni previste dal presente Capitolato e degli obblighi dell’Impresa e cessa delle prestazioni offerte in sede di avere effetto solo alla data gara. Il committente ha, inoltre, il diritto di emissione valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del certificato servizio nel caso di collaudo provvisoriorisoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. L’Amministrazione appaltanteNel caso in cui le inadempienze dell’appaltatore abbiano indotto il committente a disporre la risoluzione del contratto la cauzione è escussa nella misura intera. La cauzione definitiva è tempestivamente reintegrata nella misura di cui al comma 1 nel caso sia stata incamerata, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzioneparzialmente o totalmente, a norma dal Comune, nel corso della vigenza del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in partecontratto. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattualeinottemperanza la reintegrazione è effettuata a valere sulla somma da corrispondere all’appaltatore. Il Comune ha, se ritenuto opportuno inoltre, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla Stazione appaltanteinosservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoriadelle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori operanti per un importo pari al 10% l’esecuzione del valore aggiuntivo del contratto inizialepresente appalto. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, dell'esecuzione del contratto nel limite massimo del 75 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionariodell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori servizi o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie La cauzione definitiva esaurisce i suoi effetti nel momento in cui viene approvato il Certificato di regolare esecuzione. Ai sensi dell’articolo 128, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di raggruppamento temporaneo o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale consorzio ordinario la garanzia è prestataprestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti. Ai sensi dell’articolo 113, comma 4, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte dell’amministrazione committente, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione garantisce, inoltre, l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni prescritte negli xxxx.Xxx. 6 , Art. 7 , Art. 8 , Art. 9 , Art. 10 del presente Capitolato e di tutte le ulteriori obbligazioni connesse al contratto di appalto, nonché il risarcimento di eventuali danni derivanti da inadempimento delle obbligazioni stesse.

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Cauzione definitiva. Al momento della stipulazione del contratto l’Impresa aggiudicataria A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l’operatore economico aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fidejussoria nella misura del fideiussoria definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale dei lavoridi aggiudicazione al netto dell’ IVA, secondo quanto disposto dall’artcon le modalità di cui all’art. 113 comma 1 del DlgsCodice Appalti. n. 163/06 nel testo coordinato con L’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la L.R. n. 12/2011 certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione di elementi significativi e successive modificazioni e integrazionitra loro correlati di tale sistema. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con In caso di ribasso d’asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fiedejussoria fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuale percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento10%; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; La cauzione definitiva 20%. Il versamento della garanzia potrà essere costituita da effettuato, a mezzo fideiussione bancaria ovvero da o polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria fideiussoria, rilasciata da Società di Assicurazione in possesso dei requisiti richiesti dalla L. 10 giugno 1982, n. 349 o degli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.LgsD. Lgs. 1 settembre 1993, 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio dell’Economia e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni. delle Finanze La suddetta cauzione definitiva dovrà fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale; la sua operatività rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile; nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione della stazione appaltante, che aggiudica potrà aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per Detta cauzione verrà svincolata alla ditta aggiudicataria al completamento del servizio e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria rifiutasse di stipulare il mancato contratto formale o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa trascurasse ripetutamente, in modo grave, l’adempimento delle condizioni contrattuali, l’Amministrazione potrà, di avere effetto solo alla data pieno diritto, senza formalità di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltantesorta, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzionerisolvere ogni rapporto con la ditta stessa, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte. In caso maggiori spese di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committentequesta, con la sola condizione diritto di risarcimento degli eventuali danni, procedendo all’incameramento della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore cauzione provvisoria o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestatadefinitiva.

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Cauzione definitiva. Al L’aggiudicatario, al momento della stipulazione sottoscrizione del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà è obbligato a costituire una e produrre il deposito cauzionale definitivo. Ai sensi dell’art. 103 del Codice, l’importo della garanzia fidejussoria è fissato nella misura del 10% dell’importo contrattuale dei lavori, secondo quanto disposto dall’artdell'importo contrattuale. 113 comma 1 del Dlgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci per cento)%, la garanzia fiedejussoria fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuale percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove poi la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; 20%. La cauzione definitiva potrà garanzia fideiussoria - che, a scelta dell'aggiudicatario, può essere costituita da fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria o assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria o rilasciata da dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale nell'albo di cui all’art. 107 all'articolo 106 del D.Lgs. 1 decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanziegaranzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, a ciò autorizzati dal Ministero n. 58 - ai sensi dell’art. 106 del TesoroCodice, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni. La suddetta cauzione definitiva dovrà deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e di cui all’art. 1944 del Codice Civile, la sua operatività rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile medesimo, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione stazione appaltante. Tale garanzia fidejussoria dovrà contenere anche la sotto indicata condizione: “Il sottoscritto Istituto ………………….………(bancario, assicurativo o intermediario finanziario) e l’affidatario dell’appalto dichiarano, inoltre, di ben conoscere ed accettare la disciplina relativa alla cauzione definitiva contenuta negli artt. 11 e 52 del Capitolato Generale dei LL.PP. del Comune di Roma (ed. 1983)” come sarà richiesto nella lettera di invito a stipulare il presente contratto”. La mancata costituzione sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata dal Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo. Dovrà essere redatta in conformità agli schemi tipo approvati con Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal relativo contratto, il risarcimento del danno derivante dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché il pagamento della garanzia determina sanzione pecuniaria nella misura stabilita dal bando di gara. Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva, comunque, la decadenza dell’affidamento risarcibilità del maggior danno. L’Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali in caso di risoluzione del contratto in danno dell’esecutore e l’acquisizione per il pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi di esecuzione del contratto. E’ fatto obbligo all’esecutore procedere alla reintegrazione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere inottemperanza si procederà alla reintegrazione a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. A norma dell’art. 103 del valore aggiuntivo del contratto iniziale. La garanzia fideiussoria Codice la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzionedell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 80 per cento dell'iniziale dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidettianzidette, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto all’istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionariodell’esecutore, degli stati di avanzamento dei lavori del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta l’avvenuta esecuzione. L'ammontare L’ammontare residuo, pari al 25 20 per cento dell'iniziale dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigentesvincolato, alla data di emissione dell’attestazione di regolare esecuzione. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in derogaSi precisa che, a norma dell’art. Il 103 del Codice, il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa dell’impresa per la quale la garanzia è prestata. Ai sensi dell’art. 103 del Codice la mancata costituzione della presente garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte di Roma Capitale. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti o G.E.I.E. le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 48, comma 5 del Codice. In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete il deposito cauzionale definitivo, dovrà, altresì, essere espressamente intestato a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento medesimo o dell’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

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Cauzione definitiva. Al momento della stipulazione A garanzia degli obblighi assunti in dipendenza del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fidejussoria presente accordo quadro, l’Appaltatore deve costituire, come indicato nel disciplinare di gara, un deposito cauzionale nella misura del 10% dell’importo contrattuale dei lavoridell'importo di aggiudicazione al netto di IVA, secondo quanto disposto dall’artincrementato ai sensi dell’art.113 del D.lgs. 113 163/06. Si applica l’art. 75 comma 1 7 del DlgsD.lgs.163/06. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fiedejussoria è aumentata di tanti punti percentuale quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; La cauzione definitiva potrà Detto deposito cauzionale può essere costituita da fideiussione bancaria ovvero da prestato: - mediante polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria o fidejussione bancaria presso gli Istituti legalmente autorizzati; - mediante fidejussione rilasciata da dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco nell'elenco speciale di cui all’artall'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993n. 385/1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio dell'Economia e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni. delle Finanze; La suddetta cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente polizza fidejussoria o la fidejussione deve prevedere: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale; - la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 comma 2 del codice civile; - la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltante, dell'Università; - che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltanteForo competente, per esercitare i diritti ad essa spettanti qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti dell'Università, è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Università stessa. Si precisa che tale indicazione dovrà essere espressamente riportata sulla cauzione, a norma garanzia poiché l’art. 25 del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi Codice di procedura civile si riferisce alle Amministrazioni dello Stato e l’Università non rientra in tutto o in partetale fattispecie. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattualeincameramento parziale o totale del deposito, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltantel’Appaltatore deve provvedere entro il termine di 10 giorni dall’effettuazione della trattenuta sulla garanzia, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, al reintegro della stessa per un importo una somma di pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto inizialeimporto. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, dell’avanzamento dell’esecuzione della fornitura nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolosvincolo della restante percentuale (25%) della garanzia definitiva sarà effettuato nei tre mesi successivi alla data della dichiarazione di regolare esecuzione della fornitura rilasciata dai Direttori dell’esecuzione della fornitura. Entro detto termine l’Università procederà all’accertamento dell’avvenuto adempimento di tutti gli obblighi dell’Appaltatore, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante ivi compresi quelli nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestatadel personale e, se richiesta, rilascerà dichiarazione liberatoria.

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Samples: Accordo Quadro Quadriennale Per La Fornitura Di Prodotti Chimici E Articoli Da Laboratorio Per I Dipartimenti Scientifici Dell’universita’ Degli Studi Di Ferrara

Cauzione definitiva. Al momento della stipulazione Entro trenta giorni dalla data di apertura delle offerte l'Istituto provvede a comunicare alla Ditta risultata migliore offerente l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto in oggetto. Ai sensi dell’art. 103 del Codice l’appaltatore per la sottoscrizione del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà deve costituire una garanzia fidejussoria nella definitiva il cui importo è fissato in misura del pari al 10% dell’importo dell'importo contrattuale dei lavori, secondo quanto disposto dall’artdelle opere aggiudicate. 113 comma 1 del Dlgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con In caso di ribasso d’asta d'asta superiore al 10% (dieci per cento)%, la garanzia fiedejussoria fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuale percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento10%; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento20%, l'aumento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. All’importo della garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’ 93 comma 7 del Codice. L'impresa è tenuta a costituire detta cauzione entro 20 per cento; La cauzione definitiva potrà essere costituita da fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale giorni dalla data della lettera di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni. La suddetta cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltantecomunicazione dell'aggiudicazione definitiva. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento revoca dell'affidamento e l’acquisizione l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoriadell'Istituto. La cauzione viene prestata a garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alla liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno. La cauzione definitiva cessa di avere effetto solo alla comunque decorsi 12 mesi dalla data di emissione ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il deposito può essere costituito: - mediante fidejussione bancaria o assicurativa concessa quest'ultima esclusivamente da Istituto Assicurativo autorizzato ai sensi delle norme in vigore, oppure: - in valuta legale mediante versamento presso una delle banche espressamente indicate dall'INPS; la ricevuta di tale versamento sarà considerata probatoria dell'avvenuta costituzione del certificato deposito; La polizza fidejussoria costituita per la cauzione definitiva dovrà essere firmata, con firma leggibile munita di collaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltanteautentica notarile, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzionedal legale rappresentante della Società fidejubente e recare nel riquadro delle condizioni speciali o in appendice aggiunta le seguenti clausole: "La liberazione della fidejussione potrà avvenire soltanto a seguito di apposita comunicazione dell'Istituto garantito e comunque dopo che, a norma del comma precedentegiudizio insindacabile dell'Istituto medesimo, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.Ditta contraente avrà adempiuto a

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Samples: servizi2.inps.it

Cauzione definitiva. Al momento All’atto della stipulazione del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fidejussoria la Società ha presentato la cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo contrattuale dei lavori, secondo quanto disposto e nei modi previsti dall’art. 113 comma 1 103 del DlgsD.Lgs. n. 163/06 nel testo coordinato con 50/2016. La Società ha costituito la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fiedejussoria è aumentata di tanti punti percentuale quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; La cauzione definitiva potrà essere costituita da fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 103 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono 50/2016 di € 35.400,00 per la fornitura in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzieoggetto, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesorogaranzia degli obblighi assunti con il presente Contratto nonché a risarcimento dei danni derivanti dall’impedimento degli obblighi stessi, del Bilancio e della Programmazione Economicamediante fideiussione bancaria n. 01/0000/24727, avente i requisiti richiesti dall’artcostituita da A035 FIAT CHRYSLER RISK MANAGEMENT SPA TORINO, in data 26.07.2017. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni. La Nel caso la suddetta cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente venisse utilizzata e quindi ridotta, per effetto di applicazioni di penali o risarcimenti in favore dell’Azienda, la rinuncia Società sarà tenuta al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività reintegro, entro 15 20 (venti) giorni a semplice dalla richiesta scritta della Stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione dell’Azienda, nella misura pari alla riduzione della cauzione provvisoria stessa ed in proporzione alle obbligazioni ancora da adempiere. Lo svincolo della cauzione avverrà in base alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare lo svincolo totale e definitivo, alla scadenza del rapporto contrattuale, previo, accertamento dell’esatto e puntuale adempimento, di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltantetutte le obbligazioni assunte con il Contratto. Al termine del Contratto, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatorialiquidata o saldata ogni pendenza e previa verifica dell’insussistenza di qualunque ragione di contenzioso, sarà determinato lo svincolo della cauzione su richiesta della Società stessa. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte. In Nel caso di varianti recesso o di risoluzione del Contratto, la cauzione verrà incamerata fino alla copertura dei danni ed indennità dovute all’Azienda e fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore. Lo svincolo della cauzione avverrà in corso d’opera che aumentino l’importo base alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare lo svincolo totale e definitivo, alla scadenza del rapporto contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltanteprevio accertamento dell’esatto e puntuale adempimento, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari di tutte le obbligazioni assunte con il Contratto. Tale cauzione verrà restituita al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini termine della sua validità e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità ad avvenuta definizione di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore ogni eventuale eccezione e/o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestatacontroversia.

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Samples: Contratto Di Affidamento

Cauzione definitiva. Al momento Il Contraente, prima della stipulazione stipula del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire contratto, è tenuto a prestare una garanzia fidejussoria definitiva” stabilita nella misura del 10% dell’importo contrattuale dei lavoricontrattuale, secondo quanto disposto dall’artai sensi dell’art. 113 comma 1 103 del DlgsD.Lgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni50/2016. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al eccedente il 10% (dieci per cento)%, la garanzia fiedejussoria da costituire è aumentata di tanti punti percentuale percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento20%, l'aumento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 20%. Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienza, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno. Per il rinvio disposto dall’art. 103, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, alla “garanzia definitiva” si applicano le riduzioni già previste dall’art. 93, comma 7, per cento; la “garanzia provvisoria”. La cauzione definitiva potrà dovrà essere prestata a favore della Stazione appaltante e va costituita da mediante fideiussione bancaria ovvero da o polizza fidejussoria fideiussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni. La suddetta cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile e la sua operatività l’operatività della garanzia entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Inoltre, deve prevedere che, in caso di controversie, il Foro competente sia quello di Trieste. La cauzione definitiva potrà anche essere utilizzata per l’applicazione di penali o per risarcire il danno che gli Uffici Giudiziari abbiano patito in xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx restando che in tali casi l’ammontare della cauzione stessa dovrà essere ripristinato entro 15 giorni, pena la risoluzione del contratto. La cauzione definitiva dovrà avere una validità temporale successiva a quella della scadenza del contratto di almeno tre mesi, termine ultimo per l’esecuzione dell’attività di verifica di conformità da parte degli Uffici Giudiziari effettuata ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e per il rilascio del Certificato di regolare esecuzione da parte del RUP. Tale scadenza potrà essere anticipata se la verifica di conformità si sia conclusa prima e con esito positivo. Di tale esito verrà data notizia con apposita comunicazione liberatoria da parte della Stazione appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La cauzione definitiva sarà svincolata nei modi di cui all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. La mancata costituzione della garanzia cauzione definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione da parte della Stazione appaltante della cauzione provvisoria presentata in sede di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltanteofferta. In tal caso, che aggiudica gli Uffici Giudiziari procederanno ad aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

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Samples: www.procuragenerale.trieste.it

Cauzione definitiva. Al momento della stipulazione Ai sensi dell’art.103 del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fidejussoria nella misura del 10% dell’importo contrattuale dei lavoriD.Lgs.n.50/2016, secondo quanto disposto dall’art. 113 comma 1 del Dlgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati in presenza di aggiudicazione con ribasso d’asta d'asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fiedejussoria GARANZIA FIDEJUSSORIA è aumentata di tanti punti percentuale percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento10%; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento20%, l'aumento l’aumento è di due 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; La 20%. Ai sensi dell'art.93 comma 7 del D.Lgs.n.50/2016, l’Appaltatorein possesso di certificazione di sistema qualità ISO 9001 ed ISO 14000, può ridurre la garanzia fideiussoria del 50% e di un ulteriore 20%. L'Appaltatore, a garanzia delle obbligazioni assunte con la stipula del presente contratto, ha costituito dunque una cauzione definitiva potrà essere costituita da fideiussione bancaria ovvero da pari ad Euro = mediante la stipula della polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’artfideiussoria n._ in data _. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni. La suddetta Detta cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale, la sua operatività rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltantedell'Amministrazione. La mancata costituzione cauzione garantisce tutti gli obblighi assunti dall’Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. Tale cauzione potrà essere escussa, totalmente o parzialmente, dalla Committente nei casi di applicazione di penali o di risoluzione del contratto, come previsto dagli articoli 8 e 14 che seguono. - La garanzia avrà validità per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, a seguito della garanzia determina la decadenza dell’affidamento piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoriadecorsi detti termini. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento sarà progressivamente svincolata in ragione e in misura dell'avanzamento della regolare esecuzione dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa oggetto del contratto, secondo le modalità previste dall'art.93 comma 5 del D. Lgs. n.50/2016 a cura dell’Appaltatore fino a un massimo dell’80%. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltantepenali o per qualsiasi altra causa, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa l'Appaltatore dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità reintegro entro il termine di benestare del committente, con la sola condizione 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni relativa richiesta effettuata dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestataCommittente.

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Samples: Disciplinare D’incarico Professionale

Cauzione definitiva. Al momento della stipulazione del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà L'Appaltatore è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fidejussoria nella misura del fideiussoria pari al 10% dell’importo contrattuale dei lavori(dieci per cento) dell'importo contrattuale, secondo quanto disposto dall’artai sensi dell'art.103 del D.Lgs. 113 comma 1 del Dlgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni. s.m.i.. Qualora i lavori servizi oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta d'asta superiore al 10% (dieci per cento), la tale garanzia fiedejussoria fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuale percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento10%; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; 20%. La cauzione definitiva potrà essere costituita da fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale definitiva, calcolata sull'importo di cui all’art. 107 contratto, è progressivamente svincolata ai sensi dell'art.93 comma 5 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva 50/2016 e s.m.i.. Essa copre gli oneri per il mancato o prevalente attività inesatto adempimento contrattuale e cessa di rilascio avere effetto solo alla data di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio emissione della verifica di conformità e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’artcomunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni. La suddetta Detta cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltanteAppaltante. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ai sensi dell'art.103, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art.48, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 dell’art.103, determina ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, la decadenza dell’affidamento dell'affidamento e l’acquisizione l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di cui all’articolo 75 offerta da parte dell’Amministrazione della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

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Samples: old.comune.fortedeimarmi.lu.it

Cauzione definitiva. Al momento della stipulazione Ai sensi dell’art. 103 del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la sottoscrizione del contratto, l’Aggiudicatario deve costituire una garanzia fidejussoria nella misura definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del 10% dell’importo contrattuale dei lavoridecreto legislativo 18 aprile 2016, secondo quanto disposto dall’artn. 50, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. 113 comma 1 Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del Dlgs. n. 163/06 nel testo coordinato contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore ribassi superiori al 10% (dieci per cento), cento la garanzia fiedejussoria da costituire è aumentata di tanti punti percentuale percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove poi . Ove il ribasso sia superiore al 20 venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 venti per cento; . La cauzione definitiva potrà essere costituita da fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria assicurativa ovvero da è prestata a garanzia fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale dell'adempimento di cui all’art. 107 tutte le obbligazioni del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero contratto e del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazionirisarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La suddetta cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente Stazione appaltante può richiedere all’Aggiudicatario la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. La mancata costituzione reintegrazione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso Alla garanzia di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattualecui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltantecomma 7 del decreto legislativo 18 aprile 2016, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussorian. 50, per un importo pari la garanzia provvisoria. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo in tema di garanzia definitiva si rimanda al 10% già richiamato art. 103 del valore aggiuntivo del contratto inizialedecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità Stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penalità di benestare del committentecui al successivo Articolo 26, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garantecauzione definitiva, o comunque utilizzare quest’ultima in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati dell’Aggiudicatario. In tal caso la cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata entro e non oltre il termine di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga10 (dieci) giorni solari a decorrere da quello della comunicazione dell’avvenuta riduzione. Il mancato svincolo nei quindici giorni reintegro della cauzione entro il termine prescritto è causa di risoluzione del contratto, sempre salvo il diritto del Comune di Corbetta al risarcimento del maggior danno. Sono a carico dell’Aggiudicatario tutti i rischi derivanti dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento fornitura e montaggio oggetto del garante nei confronti dell'impresa per presente appalto. Il deposito cauzionale definitivo verrà svincolato al termine del contratto, una volta attestata la quale la garanzia è prestataregolarità dei servizi resi.

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Cauzione definitiva. Al momento della stipulazione L'Aggiudicatario del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria nella misura fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale dei lavori, secondo quanto disposto dall’art. 113 comma 1 del Dlgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci percento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento), la garanzia fiedejussoria fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuale percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; . Si applica l'articolo 75, comma 7 del D. Lgs 163/2006. La cauzione definitiva potrà essere costituita da fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale fideiussoria di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993sopra, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività prevista con le modalità di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 30cui all'articolo 75, comma 2-bis3 del D. Lgs 163/2006, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni. La suddetta cauzione definitiva dovrà deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale, la sua operatività rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltantedell’AOU. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale. La garanzia fideiussoria medesima è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento 75% (settantacinquepercento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del dell’AOU committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionariodell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori nell’esecuzione dell’appalto o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è sarà svincolato secondo la normativa vigentevigente nel periodo di riferimento. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o La mancata costituzione della garanzia in derogaparola determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte dell’AOU, che provvederà a valutare la convenienza, ai sensi dell’Art. Il 81 del D. Lgs 163/2006, di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue immediatamente nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati od inesatto adempimento e cessa di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento avere effetto solo alla data di emissione del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestatacertificato di regolare esecuzione.

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Cauzione definitiva. Al momento Il concessionario dovrà presentare, prima della stipulazione del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fidejussoria nella misura del 10% dell’importo contrattuale dei lavoridi gestione, secondo quanto disposto dall’art. 113 comma 1 del Dlgs. n. 163/06 nel testo coordinato con entro il termine comunicato dall'Amministrazione Comunale, la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento), la garanzia fiedejussoria è aumentata di tanti punti percentuale quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; dell'importo contrattuale. La cauzione definitiva potrà dovrà essere costituita da mediante fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria o assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria o rilasciata da dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco nell'elenco speciale di cui all’artall'art. 107 del D.Lgs. 1 D.Lgs.1 0 settembre 1993, n. 385 385, che svolgono in via esclusiva o e prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Si precisa che la suddetta cauzione: - dovrà avere validità almeno fino alla fine del Tesorosesto mese successivo alla scadenza del periodo contrattuale e contenere la clausola che, del Bilancio e della Programmazione Economicacomunque, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni. La suddetta cauzione definitiva la stessa potrà essere svincolata solo nel momento in cui la stazione appaltante rilascerà specifica autorizzazione scritta allo svincolo; - dovrà espressamente prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale; - dovrà espressamente prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile; dovrà prevedere la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltantedel Comune di Calcio; - dovrà contenere l'impegno dell'azienda, istituto o impresa a versare la somma alla Tesoreria comunale nel caso in cui la stessa debba essere incamerata. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento cauzione non potrà essere svincolata se non ad avvenuto e l’acquisizione definitivo regolamento di tutte le eventuali pendenze tra il Comune e l'affidatario, sempre che al Comune non competa il diritto di incameramento della cauzione provvisoria o parte della stessa. ln ogni caso, resta al Comune pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera cauzione per ogni somma della quale il Comune dovesse risultare creditore a qualsiasi titolo. Il concessionario sarà obbligato a reintegrare a proprie spese, entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta, la cauzione di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante Comune abbia dovuto valersi valersi, in tutto o in parte. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione fino alla vigenza della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in derogastessa. Il mancato reintegro della fideiussione nel termine sopra indicato comporterà la facoltà del Comune di dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c. Il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato e restituito al contraente entro il termine sopraindicato sempre che non sussistano pendenze tra il Comune e l'affidatario e sempre che al Comune non competa il diritto di incameramento dell'intera cauzione o di parte della stessa. La cauzione definitiva potrà essere incamerata dal Comune qualora l'affidatario receda dal contratto prima della scadenza fissata. La cauzione definitiva si intende a garanzia: * dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato; * dell'eventuale risarcimento di danni, derivanti a qualsiasi titolo dalla gestione; * del rimborso delle spese che il Comune fosse eventualmente obbligato a sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte del Concessionario. La cauzione s'intenderà automaticamente prorogata qualora, entro la data di scadenza, vi fossero pendenti controversie giudiziarie fra il Comune ed il concessionario del servizio. Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Lo svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestataverrà autorizzato con apposito atto formale.

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Cauzione definitiva. Al momento della stipulazione Ai sensi dell’art. 93 e 103 del contratto l’Impresa D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. la Ditta aggiudicataria dovrà costituire versare una garanzia fidejussoria nella misura del cauzioni definitive pari al 10% dell’importo contrattuale dei lavoridel singolo contratto, secondo quanto disposto dall’arta garanzia della buona esecuzione degli stessi, del risarcimento di danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni medesime nonché del rimborso delle somme che i singoli Xxxxxx avessero eventualmente pagato in più durante l’esecuzione del servizio, fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. 113 comma 1 del Dlgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta d'asta superiore al 10% (dieci 10 per cento), la garanzia fiedejussoria fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuale percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; . La cauzione definitiva potrà inoltre essere ridotta del 50% ai sensi di quanto previsto dall’art.75 c.7 espressamente richiamato dall’art. 113 c.1. In tale caso la cauzione dovrà essere corredata della certificazione del sistema di qualità in corso di validità. La cauzione verrà costituita da fideiussione in una delle seguenti forme:  Fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria o assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria o rilasciata da dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale all'albo di cui all’art. 107 all'art.106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanziegaranzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'art.161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, a ciò autorizzati n.58. Tale fideiussione deve essere valida per tutto il periodo contrattuale più almeno 60 (sessanta) giorni dal Ministero del Tesoro, del Bilancio termine dello stesso;  con la seguente causale: Servizio di raccolta differenziata e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni. La suddetta cauzione definitiva forniture nel comune di Fontana Liri - per essere ritenuta valida dovrà prevedere espressamente contenere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività relativa operatività, entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione stazione appaltante; - è progressivamente svincolata con le modalità ed i tempi previsti dall’art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016; - sarà restituita successivamente alla ditta aggiudicataria, su richiesta, in assenza di controversie pendenti non prima di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza contrattuale, a seguito di redazione del certificato di regolare esecuzione / comunicazione di autorizzazione allo svincolo da parte del Comune. La mancata costituzione della garanzia cauzione definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestatadell’aggiudicazione provvisoria.

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Cauzione definitiva. Al momento della stipulazione del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire L’aggiudicatario sarà tenuto a versare una cauzione definitiva a garanzia fidejussoria nella misura del 10% dell’importo contrattuale dei lavori, secondo quanto disposto dall’art. 113 comma 1 del Dlgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali tutti e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore pari al 10% (dieci per cento), la dell'importo complessivo dell’appalto non riducibile. Tale garanzia fiedejussoria è aumentata di tanti punti percentuale quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; La cauzione definitiva potrà essere costituita da fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni. La suddetta cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa contrattuali tutti dovrà essere espressamente prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa. La cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2° Cod. civ. e cessa la sua operatività entro 15 giorni dalla richiesta, a semplice richiesta scritta della Committente. Il Committente potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, in caso di avere effetto solo alla data inadempimento del Fornitore o anche per provvedere al pagamento di emissione quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione assistenza e sicurezza dei lavoratori. E’ comunque fatta salva ogni azione per il risarcimento degli ulteriori danni. La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata se: • in xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx incamerata, parzialmente o totalmente; • il Committente abbia affidato al Fornitore l’esecuzione di maggiori prestazioni. In difetto l’Amministrazione dell’ente appaltante effettuerà la reintegra a valere sui pagamenti da corrispondere all’appaltatore. La cauzione definitiva sarà restituita, ove nulla osti, dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltantedefinitivo dell’intero Sistema, previa ricezione della polizza fideiussoria per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi periodo di garanzia per il contratto in tutto o in parte. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo oggetto pari al 105 % dell’importo del valore aggiuntivo contratto. Rimane stabilito che, qualora si verificassero inadempienze da parte del contratto iniziale. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzioneFornitore, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automaticoil Committente avrà piena facoltà di provvedere, senza necessità bisogno di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori diffida o di analogo documentoprocedimento giudiziario, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o all’incameramento della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestatacauzione.

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Samples: Contratto Di Appalto

Cauzione definitiva. Al momento della stipulazione del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire Ai sensi dell’articolo 103, Dlg. 50/2016, è richiesta una garanzia fidejussoria nella misura del 10% dell’importo contrattuale dei lavorifideiussoria a titolo di cauzione definitiva, secondo quanto disposto dall’art. 113 comma 1 del Dlgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore pari al 10% (dieci per cento)) dell’ammontare dell’Accordo Quadro; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un ribasso offerto in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fiedejussoria fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuale percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove poi qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; La cauzione definitiva potrà essere costituita da fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazionieccedente la predetta misura percentuale. La suddetta cauzione definitiva garanzia è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo di appalti specifici per lavori eseguiti pari al 80% dell’importo dell’intero Accordo Quadro. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 %, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente allo scadere dell’Accordo Quadro; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese sopraggiunte a seguito di lavori da eseguirsi d’ufficio o rimborsi dovuti all’interno delle condizioni dei successivi appalti specifici. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Aggiudicatario di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. L’Istituto garante dovrà esplicitamente prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale, la sua operatività entro 15 giorni (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione stazione appaltante, e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento cauzione garantisce l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e l’acquisizione della del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta salva ogni ulteriore azione per danni superiori al valore delle fideiussione.‌ L’Amministrazione ha diritto di rivalersi sulla cauzione provvisoria per ogni sua ragione di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltantecredito nei confronti dell’Appaltatore in dipendenza del contratto, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoriasalvo restando l’esperimento di ogni altra azione. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltanteSu richiesta dell’Amministrazione, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, l’Appaltatore è tenuto a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante cauzione nel caso in cui l’Amministrazione stessa abbia dovuto valersi avvalersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, oppure quando la cauzione sia divenuta insufficiente a seguito di eventuali ampliamenti dell’oggetto dell’appalto. In caso Ove l’Appaltatore non provvedesse a tale adeguamento, l’Amministrazione è autorizzata a trattenere il relativo importo sulle rate di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto inizialepagamento. La garanzia fideiussoria è sarà svincolata progressivamente svincolata secondo quanto stabilito dell’art. 103 comma 5 del D.lgs. 50/2016. L’Amministrazione darà l’adesione allo svincolo definitivo e alla restituzione della cauzione all’avente diritto solo ed esclusivamente quando tra l’Amministrazione stessa e l’Appaltatore saranno stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie e non risulteranno danni imputabili all’Appaltatore, ai suoi dipendenti o ad eventuali terzi, per il fatto dei quali l’aggiudicatario debba rispondere. L’Amministrazione ha diritto di valersi della cauzione per reintegrarsi dei crediti da questa garantiti, in base a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automaticosemplice richiesta, senza necessità bisogno di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori diffida o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzioneprocedimento giudiziario. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestataL’Appaltatore sarà avvertito con PEC.

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Cauzione definitiva. Al momento Il Contraente, prima della stipulazione stipula del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire contratto, è tenuto a prestare una garanzia fidejussoria definitiva” stabilita nella misura del 10% dell’importo contrattuale dei lavoricontrattuale, secondo quanto disposto dall’artai sensi dell’art. 113 comma 1 103 del DlgsD.Lgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni50/2016. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al eccedente il 10% (dieci per cento)%, la garanzia fiedejussoria da costituire è aumentata di tanti punti percentuale percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento20%, l'aumento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 20%. Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno. Per il rinvio disposto dall’art. 103, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, alla “garanzia definitiva” si applicano le riduzioni già previste dall’art. 93, comma 7, per cento; la “garanzia provvisoria”. La cauzione definitiva potrà dovrà essere prestata a favore della Stazione appaltante e va costituita da mediante fideiussione bancaria ovvero da o polizza fidejussoria fideiussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni. La suddetta cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile e la sua operatività l’operatività della garanzia entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta degli Uffici Giudiziari. Inoltre, deve prevedere che, in caso di controversie, il Foro competente sia quello di Udine. La cauzione definitiva potrà anche essere utilizzata per l’applicazione di penali o per risarcire il danno che gli Uffici Giudiziari abbiano patito in xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx restando che in tali casi l’ammontare della cauzione stessa dovrà essere ripristinato entro 15 giorni, pena la risoluzione del contratto. La cauzione definitiva dovrà avere una validità temporale successiva a quella della scadenza del contratto di almeno tre mesi, termine ultimo per l’esecuzione dell’attività di verifica di conformità da parte degli Uffici Giudiziari effettuata ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e per il rilascio del Certificato di regolare esecuzione da parte del RUP. Tale scadenza potrà essere anticipata se la verifica di conformità si sia conclusa prima e con esito positivo. Di tale esito verrà data notizia con apposita comunicazione liberatoria da parte della Stazione appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La cauzione definitiva sarà svincolata nei modi di cui all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. La mancata costituzione della garanzia cauzione definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione da parte della Stazione appaltante della cauzione provvisoria presentata in sede di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltanteofferta. In tal caso, che aggiudica gli Uffici Giudiziari procederanno ad aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

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Cauzione definitiva. Al momento Il Fornitore è tenuto a presentare, all’atto della stipulazione stipula del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire una medesimo, garanzia ( cauzione ) fidejussoria nella misura costituita ai sensi dell’art. 103 del 10% dell’importo contrattuale dei lavoriD. Lgs. 50/2016, secondo quanto disposto dall’art. 113 comma 1 del Dlgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore di ammontare pari al 10% (dieci per cento), la garanzia fiedejussoria è aumentata percento) dell’importo della fornitura di tanti punti percentuale quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di contratto. Qualora l'offerta presenti un ribasso superiore al 20 per cento; 10% l'importo della cauzione è determinato in accordo alle previsioni dell'art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano tutte le riduzioni previste all’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016. La cauzione definitiva potrà essere costituita viene prestata a garanzia del perfetto adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alla liquidazione finale, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno subito dalla Società. La garanzia coprirà inoltre gli oneri derivanti da fideiussione bancaria ovvero inadempienze contributive e retributive del Fornitore , fatto salvo l’esperimento di altre azioni da polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria parte della Società. Tale garanzia, se non rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale con le modalità di cui all’art. 107 93 comma 2 del D.LgsD. Lgs. 1 settembre 199350/2016, n. 385 potrà essere rilasciata da uno dei soggetti previsti all’art. 93 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, con espressa dichiarazione che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, essa avrà validità fino a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e dichiarazione liberatoria scritta da parte della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’artSocietà Appaltante. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni. La suddetta Questa cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile e la sua operatività l’operatività della cauzione stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione stazione appaltante. La mancata costituzione dichiarazione liberatoria da parte della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria Società sarà rilasciata, all’atto del collaudo definitivo di cui all’articolo 75 al successivo art. 12, ad avvenuta verifica del corretto assolvimento da parte dell’Amministrazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e del Fornitore degli obblighi dell’Impresa contributivi e cessa retributivi nei confronti del personale impiegato nell’appalto e verificata la non sussistenza di avere effetto solo alla contenzioso in atto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di emissione conclusione del certificato di collaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parterapporto contrattuale. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattualeviolazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, se ritenuto opportuno la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoriaSocietà. Resta salva, per un importo pari al 10% la Società, la facoltà di richiedere l’integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia. La Società è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi del valore aggiuntivo Fornitore per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, il Fornitore è obbligato nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto iniziale. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione discrezione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestataSocietà.

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Cauzione definitiva. Al momento della stipulazione Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire D.Lgs. 163/2006, é richiesta una garanzia fidejussoria nella misura del 10% fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale dei lavori, secondo quanto disposto dall’artcontrattuale. 113 comma 1 del Dlgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta d'asta superiore al 10% (dieci 10 per cento), la garanzia fiedejussoria è fidejussoria e aumentata di tanti punti percentuale percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è é di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; . La cauzione definitiva potrà essere costituita da fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale prevista con le modalità di cui all’artall'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, 75 comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni. La suddetta cauzione definitiva dovrà 3 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale, la sua operatività rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale. La garanzia fideiussoria è definitiva é progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzionedecorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, nel limite massimo attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione é svincolata in ragione del 75 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per cento di importo garantitodei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è e automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzioneil raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è e svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici 15 giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

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Cauzione definitiva. Al momento della stipulazione Entro il termine fissato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione dell’appalto e comunque prima di iniziare qualsiasi lavoro, l'Appaltatore deve versare, presso il Servizio Approvvigionamenti del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fidejussoria nella misura del 10% dell’importo contrattuale dei lavori, secondo quanto disposto dall’art. 113 comma 1 del Dlgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci per cento)Committente, la cauzione definitiva mediante fidejussione emessa da primari Istituti di Credito o polizza fidejussoria emessa da Compagnie di Assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo "Cauzioni Private". La cauzione è considerata valida a condizione che: . la garanzia fiedejussoria prestata possa essere escussa dal Beneficiario mediante semplice richiesta scritta al Fidejussore, con espressa rinuncia dello stesso ad avvalersi dei benefici previsti dall'art. 1944 e 1945 del Codice Civile; . la garanzia prestata abbia validità fino a quando il Beneficiario stesso ne disporrà lo svincolo; . il mancato pagamento dei premi non possa essere opposto al Beneficiario e non abbia influenza sulla validità della garanzia prestata; . la Società Assicuratrice rinunci ad eccepire la decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 1957 del Codice Civile; . eventuali "condizioni generali" a stampa si riferiscano esclusivamente al rapporto contrattuale tra Contraente (l'Appaltatore) e Società Assicuratrice (Fidejussore) e non siano opponibili al Beneficiario (Brescia Mobilità o sua società controllata). Il costo relativo alla garanzia è aumentata di tanti punti percentuale quanti sono quelli eccedenti a carico dell'Appaltatore. Nel caso in cui l'Appaltatore non versi la cauzione entro il 10 termine stabilito dal 1° comma, il contratto può essere risolto per cento; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; sua colpa. La cauzione definitiva potrà è stabilita a garanzia dell'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo, per il Committente, il diritto al risarcimento di ogni danno eccedente l'importo cauzionale, nonchè delle maggiori somme che il Committente avesse eventualmente pagato in più, durante il periodo contrattuale, in confronto ai risultati della liquidazione finale a saldo e di quant'altro dovuto a qualsiasi titolo. In tutti i citati casi il Committente ha il diritto di disporre della cauzione e di ogni altra somma eventualmente ancora dovuta all'Appaltatore, fatto salvo l'esperimento di ogni ulteriore azione. Il Committente ha pure il diritto di avvalersi, di propria autorità, della cauzione per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, per le somme che sia costretto a pagare in conformità alle norme della Legge 23.10.1960 n. 1369, per gli eventuali danni subiti, nonché per tutte le somme che dovessero essere costituita da fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale versate a terzi anche a titolo di sanzione, ecc. In ogni caso l'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare la cauzione di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993il Committente si sia avvalso, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni. La suddetta cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte, durante l'esecuzione dell'appalto. In caso di varianti La cauzione definitiva, costituita in corso d’opera che aumentino l’importo contrattualeconformità alle prescrizioni dei paragrafi precedenti, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo avrà valore pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto inizialedell’importo complessivo contrattuale. La garanzia fideiussoria cauzione definitiva è progressivamente svincolata dopo l'emissione del verbale di accettazione definitiva (art. 41) per tutti i lavori eseguiti a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo fronte del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestatacontratto.

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Cauzione definitiva. Al momento Ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, gli esecutori fanno costituito una cauzione definitiva sopra richiamata. Ai fini del progressivo svincolo della stipulazione del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fidejussoria nella cauzione definitiva a misura del 10% dell’importo contrattuale dei lavoridell'avanzamento dell'esecuzione, secondo quanto disposto dall’art. 113 comma 1 del Dlgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fiedejussoria è aumentata di tanti punti percentuale quanti idocumenti da consegnare preventivamente all'istituto garante sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove poi il ribasso sia superiore disciplinati dall’articolo delpresente atto avente ad oggetto “Pagamento del corrispettivo”. L'ammontare residuo, pari al 20 per centocento dell'iniziale importo garantito, l'aumento è e' svincolato a seguito delladisciplina del presente atto riguardante la “verifica di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; conformità”.Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. La cauzione definitiva potrà essere costituita da fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni. La suddetta cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o od inesatto adempimento dei lavori del presente atto e degli obblighi dell’Impresa e cessa di cessadi avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio“verifica di conformità”. L’Amministrazione appaltanteLa cauzione definitiva è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinunciaalla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore della Azienda sanitaria a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anchefuture ai sensi e per esercitare i diritti ad essa spettanti gli effetti dell’articolo 1938 c.c., nascenti dall’esecuzione del presente atto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce gli obblighi specifici assunti dagli esecutori, anche quelli afronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Azienda Sanitaria ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzionecauzione per l’applicazione delle penali. È fatta salva la possibilità per la Azienda Sanitaria di applicare le disposizioni delpresente atto in materia di contestazioni di inadempimento e applicazione di penali. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in formascritta dalla Azienda Sanitaria. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, a norma del comma precedenteo per qualsiasi altra causa, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone gli esecutori dovrà provvedere al reintegro entro il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, termine di 15 giorni solari dalricevimento della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parterelativa richiesta effettuata dalla Azienda Sanitaria. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, inadempimento alle obbligazioni previste nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità presente articolo l’Azienda sanitaria ha facoltà di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestatadichiarare risolto il presente atto.

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Cauzione definitiva. Al momento Ai sensi dell’articolo 103, comma 1 della stipulazione D. Lgs. 50/2016 così come modificato dall’art. 67 del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire D.Lgs. 56/2017, è richiesta una garanzia fidejussoria nella misura del 10% dell’importo contrattuale dei lavorifideiussoria, secondo quanto disposto dall’art. 113 comma 1 del Dlgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% 10 per cento (dieci per cento)) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fiedejussoria fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuale percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per centola predetta misura percentuale; ove poi qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; La cauzione definitiva potrà essere costituita da fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni. La suddetta cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente eccedente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto inizialepredetta misura percentuale. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità allo schema tipo di cui all’art. 103 comma 9 del D. X.xx 50/2016 e art. 67 D.Lgs 56/2017, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 103, comma 4 della D.Lgs. 50/2016. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzionedell’avanzamento dell’esecuzione della metà, nel limite massimo del 75 80 per cento dell'iniziale dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, ; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto all’istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionariodell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta l’avvenuta esecuzione. L'ammontare residuoLa garanzia, pari per il rimanente ammontare residuo del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al 25 combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per cento dell'iniziale importo garantitoeffetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o integrata in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna caso di aumento degli stati stessi importi fino alla concorrenza di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestataun quinto dell’importo originario.

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Cauzione definitiva. Al momento della stipulazione Per ciascun Lotto, l’aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell’art. 103 del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire D.Lgs. n. 50/2016, una cauzione/garanzia fidejussoria nella misura definitiva di importo determinato ai sensi del 10% dell’importo contrattuale dei lavori, secondo quanto disposto dall’art. 113 comma 1 del Dlgsmenzionato articolo 103. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fiedejussoria è aumentata di tanti punti percentuale quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; La cauzione definitiva potrà può essere costituita, a scelta del concorrente: ▪ ai sensi dell’articolo 93, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore di AMA. In caso di cauzione definitiva costituita da in contanti, il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario IBAN IT 80T0100503219000000420075, intestato a AMA S.p.A., presso la Banca BNL - Piazza Albania n. 35, Roma - Agenzia 19 SWIFT XXXXXXXX, causale: “Garanzia definitiva: Contratto avente ad oggetto Accordo Quadro, con un solo operatore economico, relativo all’affidamento dei lavori di manutenzione di tutte le sedi aziendali situate nel territorio di Roma Capitale, per un periodo di 36 (trentasei) mesi – Lotto (indicare il Lotto di interesse)”. In tal caso dovrà essere presentato originale o copia conforme del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso; in caso di cauzione definitiva costituita in titoli del debito pubblico dovrà essere presentato originale o copia conforme del titolo; ▪ ai sensi dell’articolo 93, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria o assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria (rilasciata da imprese che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività) o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che siano a ciò autorizzati dal Ministero del Tesorodell’Economia e delle Finanze, del Bilancio che siano sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo di cui all’articolo 161 D.Lgs. n. 58/1998 e della Programmazione Economica, avente che abbiano i requisiti di solvibilità richiesti dall’artdalla vigente normativa bancaria assicurativa) avente ad oggetto: “Garanzia definitiva: Contratto avente ad oggetto Accordo Quadro, con un solo operatore economico, relativo all’affidamento dei lavori di manutenzione di tutte le sedi aziendali situate nel territorio di Roma Capitale, per un periodo di 36 (trentasei) mesi – Lotto (indicare il Lotto di interesse)”. 30Xxxx l’esclusione, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni. La suddetta la fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere: Detta cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltanteavere sottoscrizione autenticata da notaio ed essere irrevocabile. La mancata costituzione della garanzia nel rispetto delle modalità e delle condizioni sopra indicate, determina la decadenza dell’affidamento dell’aggiudicazione e l’acquisizione l’escussione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltantedi AMA. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoriao per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà reintegrarla secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Contratto. La garanzia copre dovrà avere una durata pari alla durata del Contratto e, in ogni caso, verrà svincolata con le modalità di cui ai commi 5 e 6, dell’articolo 103, del D.Lgs. n. 50/2016. L’importo della garanzia definitiva può essere ridotto ai sensi e per gli oneri effetti del combinato disposto degli articoli 103, comma 1, ultimo periodo e 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016. Per fruire di tale beneficio, il concorrente deve aver prodotto nella Busta A - Documentazione Amministrativa, ovvero dovrà produrre assieme ai documenti per la stipula del Contratto (in originale ovvero in copia con dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità), le certificazioni e le attestazioni di iscrizione/registrazione utili, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio possesso delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in partecertificazioni/iscrizioni medesime. In caso di varianti RTI/Consorzio, si rinvia al precedente Punto 7.3, lettera a), del presente Disciplinare di Gara. Si precisa, peraltro, che in corso d’opera che aumentino l’importo contrattualecaso di certificazioni/attestazioni etc. rilasciate in lingua diversa dall’italiano, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con essere presentata anche la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestatatraduzione giurata.

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Cauzione definitiva. Al momento della stipulazione del contratto l’Impresa aggiudicataria La Ditta affidataria dovrà costituire per i termini di durata dell’appalto una garanzia fidejussoria cauzione fissata nella misura del 10% dell’importo contrattuale dei lavori, secondo quanto disposto dall’art. 113 prevista dal comma 1 dell'art 103 del DlgsD. Lgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni50/2016. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci per cento), la La garanzia fiedejussoria è aumentata di tanti punti percentuale quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; La cauzione definitiva potrà essere costituita da fideiussione mediante fidejussione bancaria ovvero da o polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale imprese di cui all’art. 107 assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioniramo cauzione. La suddetta cauzione definitiva garanzia dovrà prevedere espressamente la contenere le seguenti condizioni particolari: − rinuncia da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso − rinuncia all’onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all’art. 1957 del C.C.; − impegno da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale e la sua operatività a versare l’importo della cauzione entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune, senza alcuna riserva. L'importo della Stazione appaltantegaranzia è ridotta del 50% per coloro che presentino originale, copia conforme, ovvero copia con dichiarazione di corrispondenza all'originale resa dal Legale Rappresentante corredata da fotocopia del documento identificativo del sottoscrittore, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. La Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella del precedente periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Sono fatte salve le ulteriori riduzioni così come previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016. In caso di R.T.I.: • Se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia; • Se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia. Ai sensi dell’art. 103, co. 3, del D.Lgs. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione dell’affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltante, che aggiudica l’appalto e l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

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Cauzione definitiva. Al momento della stipulazione del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire Ai sensi dell’articolo 103, Dlg. 50/2016, è richiesta una garanzia fidejussoria nella misura del 10% dell’importo contrattuale dei lavorifideiussoria a titolo di cauzione definitiva, secondo quanto disposto dall’art. 113 comma 1 del Dlgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore pari al 10% (dieci per cento)) dell’ammontare dell’Accordo Quadro; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un ribasso offerto in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fiedejussoria fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuale percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove poi qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; La cauzione definitiva potrà essere costituita da fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazionieccedente la predetta misura percentuale. La suddetta cauzione definitiva garanzia è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo di appalti specifici per servizi eseguiti pari al 80% dell’importo dell’intero Accordo Quadro. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente allo scadere dell’Accordo Quadro; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese sopraggiunte a seguito di servizi da eseguirsi d’ufficio o rimborsi dovuti all’interno delle condizioni dei successivi appalti specifici. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Aggiudicatario di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. L’Istituto garante dovrà esplicitamente prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale, la sua operatività entro 15 giorni (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione stazione appaltante, e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento cauzione garantisce l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltantedel risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, che aggiudica l’appalto fatta salva ogni ulteriore azione per danni superiori al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisoriovalore delle fideiussione. L’Amministrazione appaltanteha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di credito nei confronti dell’Appaltatore in dipendenza del contratto, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzionesalvo restando l’esperimento di ogni altra azione. Su richiesta dell’Amministrazione, l’Appaltatore è tenuto a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante cauzione nel caso in cui l’Amministrazione stessa abbia dovuto valersi avvalersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, oppure quando la cauzione sia divenuta insufficiente a seguito di eventuali ampliamenti dell’oggetto dell’appalto. In caso Ove l’Appaltatore non provvedesse a tale adeguamento, l’Amministrazione è autorizzata a trattenere il relativo importo sulle rate di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto inizialepagamento. La garanzia fideiussoria è sarà svincolata progressivamente svincolata secondo quanto stabilito dell’art. 103 comma 5 del D.lgs. 50/2016. L’Amministrazione darà l’adesione allo svincolo definitivo e alla restituzione della cauzione all’avente diritto solo ed esclusivamente quando tra l’Amministrazione stessa e l’Appaltatore saranno stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie e non risulteranno danni imputabili all’Appaltatore, ai suoi dipendenti o ad eventuali terzi, per il fatto dei quali l’aggiudicatario debba rispondere. L’Amministrazione ha diritto di valersi della cauzione per reintegrarsi dei crediti da questa garantiti, in base a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automaticosemplice richiesta, senza necessità bisogno di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori diffida o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzioneprocedimento giudiziario. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestataL’Appaltatore sarà avvertito con PEC.

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Cauzione definitiva. Al momento della stipulazione Ai sensi dell’art. 113, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, l’esecutore del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire una è obbligato a costituire, prima della firma del medesimo, la garanzia fidejussoria nella misura del 10% dell’importo contrattuale dei lavorifideiussoria a titolo di cauzione definitiva, secondo quanto disposto dall’art. 113 comma 1 del Dlgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore pari al 10% (dieci per cento)dell'importo contrattuale o di importo superiore, la garanzia fiedejussoria è aumentata da calcolarsi ai sensi di tanti punti percentuale quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per centodetto art. 113 del D.lgs.163/2006. La cauzione, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; La cauzione definitiva potrà essere costituita da se presentata mediante fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993o assicurativa, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni. La suddetta cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, deve essere presentata nei termini e con le modalità stabilite dall’Amministrazione Comunale e preventivamente comunicate all’impresa appaltatrice. Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto nei commi precedenti il Comune ne dichiara la decadenza dall’aggiudicazione. La cauzione definitiva è mantenuta nell’ammontare stabilito per le entità anzidettitutta la durata del contratto. Essa pertanto va reintegrata a mano a mano che su essa il comune opera prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di dieci giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo del Comune, è automatico, senza necessità quest’ultimo ha la facoltà di benestare del committenterisolvere il contratto, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati le conseguenze previste per i casi di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in derogarisoluzione dal presente Capitolato Speciale. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna deposito cauzionale è svincolato, su richiesta dell’affidataria, nella misura del 75% con le modalità indicate al comma 3 dell’art.113 del D. Lgs 163/2006 ed il restante 25% restituito al contraente soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli stati obblighi contrattuali, salariali e previdenziali. Si applica in ogni caso il comma 4 dell’articolo 113 del codice degli appalti. Resta salva per il Comune l’esperimento di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per ogni altra azione nel caso in cui la quale la garanzia è prestatacauzione risultasse insufficiente.

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Samples: trasparenza.comune.limbiate.mb.it

Cauzione definitiva. Al L’Aggiudicatario, al momento della stipulazione sottoscrizione del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà di Accordo Quadro è obbligato a costituire una e produrre il deposito cauzionale definitivo. Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 l’importo della garanzia fidejussoria è fissato nella misura del 10% dell’importo contrattuale dei lavori, secondo quanto disposto dall’artdell'importo contrattuale. 113 comma 1 del Dlgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci per cento)%, la garanzia fiedejussoria fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuale percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove poi la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento20%, l'aumento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto pun to di ribasso superiore al 20 per cento; 20%. La cauzione definitiva potrà garanzia fideiussoria che, a scelta dell'Aggiudicatario, può essere costituita da fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria o assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria o rilasciata da dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale nell'albo di cui all’art. 107 all'articolo 106 del D.Lgs. 1 decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanziegaranzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’artn. 58 - ai sensi dell’art. 30103, comma 2-bisquarto del D. Lgs. n. 50/2016, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni. La suddetta cauzione definitiva dovrà deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e di cui all’art. 1944 del codice civile, la sua operatività rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile medesimo, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata da Xxxxxx, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoriafirma del garante medesimo. La garanzia copre gli oneri definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di A.Q., compreso l’obbligo di stipulare i successivi eventuali Contratti Applicativi che l’Amministrazione si determinerà eventualmente a contrarre e la regolare esecuzione dei singoli Contratti Applicativi affidati. Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all'Aggiudicatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, in sede di emissione di certificato di collaudo, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. L’Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il mancato o inesatto adempimento completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto in danno dell'Aggiudicatario e degli obblighi dell’Impresa per il pagamento di quanto dovuto dall'Aggiudicatario stesso per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e cessa di avere effetto solo alla data di emissione prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Ai sensi dell’art. 103 comma primo del certificato di collaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltanteDlgs n.50/2016, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà è fatto obbligo all'Aggiudicatario procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, reintegrazione della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi cauzione definitiva ogni qualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattualeinottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Aggiudicatario. A norma dell’art. 103 comma quinto del D.Lgs. n. 50/2016, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale. La garanzia fideiussoria la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a in misura dell'avanzamento dell'esecuzionedell’avanzamento dell’esecuzione dell’intero A.Q., nel limite massimo del 75 dell’80 per cento dell'iniziale dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidettianzi detti, è automatico, senza necessità di benestare del committenteCommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto all’istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionariodell'Aggiudicatario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta l’avvenuta esecuzione. L'ammontare L’ammontare residuo, pari al 25 20 per cento dell'iniziale dell’iniziale importo garantito, è svincolato, alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dell’intero A.Q. Attesa la possibilità che nel corso della durata del presente A.Q. non siano affidati integralmente i lavori per l’intero importo complessivo presunto, l’eventuale ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo superiore al 20% sarà comunque svincolato secondo la normativa vigentealla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione ovvero entro 30 (trenta) giorni dalla mancata consegna dei lavori del successivo Contratto Applicativo rispetto al termine indicativo previsto nel presente A.Q. e salvo diversa formale preventiva comunicazione della Stazione Appaltante afferente un differimento del termine di affidamento medesimo. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o Qualora a seguito del presente A.Q. non venga affidato alcun Contratto Applicativo il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato alla scadenza del termine finale presunto dell’A.Q. In tal ultimo caso, a titolo di risarcimento forfettario, all'Aggiudicatario del presente A.Q. sarà rimborsato il solo costo sostenuto e comprovato per il mantenimento in derogacorso di validità del deposito cauzionale medesimo. Il Si precisa che, a norma dell’art.103 comma quinto ultimo periodo del Dlgs n.50/2016, il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa dell’impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della presente garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica il presente A.Q. e i conseguenti eventuali Contratti Applicativi al concorrente che segue nella graduatoria.

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Cauzione definitiva. Al A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento o adempimento inesatto delle obbligazioni stesse, il concessionario, al momento della stipulazione sottoscrizione del contratto l’Impresa aggiudicataria contratto, dovrà costituire una garanzia fidejussoria nella misura del produrre cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale corrispondente al canone di concessione di aggiudicazione (per la gestione dell’impianto funiviario e per l’utilizzo dei lavorilocali tecnici di monte) sommato alla quota corrispondente all’indennizzo per il mancato godimento degli usi civici sulle aree interessate dall’infrastruttura per i quarantanove anni di concessione, secondo quanto disposto dall’artrilasciata sotto le forme e ai sensi dell’art.103 del D.Lgs nr.050/2016 s.m.i.. La garanzia definitiva è prestata con le medesime modalità della garanzia provvisoria, anche sotto forma di fidejussione. 113 comma 1 del Dlgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci per cento)La mancata costituzione della cauzione definitiva determina, in ogni caso, la decadenza dall’affidamento e l’acquisizione della garanzia fiedejussoria è aumentata provvisoria da parte dell’ente concedente che aggiudicherà al concorrente che segue in graduatoria. Per tutto quanto non indicato nel presente Capitolato Speciale Prestazionale e nel bando e disciplinare di tanti punti percentuale quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; gara si applica quanto previsto dall’art.103 del D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i.. La cauzione definitiva rimarrà vincolata per tutta la durata della concessione, quale garanzia a favore dell’ente concedente per il regolare ed esatto adempimento del concessionario di tutti gli obblighi contrattuali, contributivi ed assicurativi e verrà svincolata unicamente dopo la scadenza del contratto, dietro richiesta del concessionario medesimo ed in assenza di pendenze di qualsiasi natura con l’ente concedente; resta inteso che l’ente concedente ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione anche per l’applicazione delle penali. Si specifica ulteriormente che la cauzione definitiva, determinata come sopra indicato, non potrà essere costituita ridotta sino alla scadenza del contratto di concessione così come riportato al precedente art.4 e che pertanto l’importo originario della cauzione definitiva dovrà permanere fino all’avvenuta riconsegna delle strutture e degli impianti al termine del contratto a seguito di formale attestazione dell’avvenuto adempimento da parte degli uffici comunali competenti. Il deposito cauzionale non sarà produttivo di alcun interesse in favore dell’ente concedente. I titoli depositati saranno restituiti con le stesse cedole con le quali sono stati presentati. La fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale nell’albo di cui all’art. 107 all'articolo 106 del D.Lgs. decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 1993 nr.385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, garanzie e che sono sottoposti a ciò autorizzati dal Ministero revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall’articolo 161 del Tesoro, del Bilancio decreto legislativo 24 febbraio 1998 nr.58 e della Programmazione Economica, avente che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazionidalla vigente normativa bancaria assicurativa. La suddetta cauzione definitiva medesima fideiussione, comunque rilasciata, dovrà in particolare: - avere quale beneficiario il Comune di Bardonecchia; - essere specificamente riferita alla gara in oggetto; - prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e ai sensi dell’art.1944 del Codice Civile; - prevedere la sua operatività entro 15 giorni a rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 comma 2 del Codice Civile; - prevedere l’impegno alla liquidazione della somma garantita su semplice richiesta scritta della Stazione appaltantedell’ente concedente entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla richiesta medesima; - essere escussa dall’ente concedente dietro una semplice richiesta scritta senza che il fideiussore possa richiedere alla stessa Amministrazione comunale giustificazione alcuna a supporto di tale escussione in ordine al contratto trattandosi di garanzia a prima richiesta. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria Quanto sopra, anche nell’ipotesi di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato eccezioni o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa contestazioni del concessionario o di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto giudizio pendente avanti l’autorità giudiziaria o in parteavanti all’eventuale organismo arbitrale. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattualeescussione totale o parziale della cauzione, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltanteil concessionario ha l’obbligo di integrare la stessa, l’Impresa dovrà provvedere fino all’importo stabilito a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo pena di decadenza immediata del contratto inizialedi concessione. La In alternativa, in caso di garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata costituita da cauzione, qualora l’ente concedente dovesse rivalersi su di essa sarà obbligo del concessionario - a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, semplice richiesta dell’ente concedente - provvedere alla ricostituzione della cauzione a termini contrattuali entro 30 giorni dalla data di escussione. In caso di inadempimento alla predetta obbligazione nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidettitermine congruo assegnato, è automatico, senza necessità di benestare facoltà dell’amministrazione risolvere il contratto ai sensi dell’art.1456 del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestataCodice Civile.

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Samples: Centrale Unica Di Committenza Unione Montana Alta Valle Susa

Cauzione definitiva. Al momento A garanzia della stipulazione regolare esecuzione dei servizi appaltati, il Concessionario dovrà prestare, prima dell'inizio del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire servizio, una garanzia fidejussoria nella misura del cauzione definitiva pari al 10% dell’importo (diecipercento) del valore dell'importo contrattuale dei lavori, secondo quanto disposto dall’art(I.V.A. esclusa). 113 comma 1 del Dlgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci per centodiecipercento), la garanzia fiedejussoria fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuale percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento10% (diecipercento); ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento20% (ventipercento), l'aumento l’aumento è di due 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; La cauzione definitiva potrà essere 20% (ventipercento). Tale garanzia fidejussoria, costituita da fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale con le stesse modalità sopra citate di cui all’art. 107 75 comma 3 del D.Lgs. 1 settembre 1993n. 163/2006, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni. La suddetta cauzione definitiva dovrà deve prevedere espressamente espressamente: – la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; – rinuncia all’eccezione di limitazione della garanzia allo stesso termine dell’obbligazione principale e (art. 1957 comma 2 C.C.); – la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione stazione appaltante; – l’impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel capitolato, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia intervenuta ancora l’aggiudicazione. La garanzia non può venire svincolata se non ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le pendenze tra l'Amministrazione e il Concessionario sempre che all’Ente Concedente non competa il diritto di incameramento della cauzione o parte della stessa. In ogni caso resta all’Ente Concedente pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera cauzione per ogni somma della quale esso dovesse risultare creditore a qualsiasi titolo. Sul Concessionario grava l'obbligo, sotto pena di decadenza dell’affidamento della concessione, di reintegrare la cauzione ogni volta che ciò si renda necessario, entro il termine stabilito nel provvedimento e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso. Resta salvo per l’Amministrazione Concedente l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L’Amministrazione ha facoltà di escutere la polizza fideiussoria a semplice richiesta. Il pagamento della somma prevista per detta polizza va effettuato direttamente al Concedente senza passare per il soggetto contraente, secondo quanto indicato dall’art. 1944 del C.C.. Tale cauzione resterà vincolata fino alla scadenza del contratto e comunque fino a che non sia stata definita ogni eventuale eccezione e/o controversia. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 da parte dell’Amministrazione appaltanteConcedente, che aggiudica l’appalto la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi o G.E.I.E., anche da costituire, la cauzione deve essere intestata a tutte le associate, che sono individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per il mancato la partecipazione alla gara. Per raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi o inesatto adempimento dei lavori G.E.I.E., già formalmente costituiti, la cauzione deve essere intestata, su mandato irrevocabile, all’impresa mandataria o capogruppo in nome e degli obblighi dell’Impresa e cessa per conto di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltante, per esercitare tutti i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte. In concorrenti con responsabilità solidale nel caso di varianti cui all’art. 37, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006, e con responsabilità “pro quota” nel caso di cui all’art. 37,comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006. Si precisa infine che le polizze e le fideiussioni di cui sopra devono essere prodotte in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestataoriginale.

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Samples: www.comune.perugia.it

Cauzione definitiva. Al momento della stipulazione del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fidejussoria nella misura del 10% dell’importo contrattuale sull’importo dei lavori, secondo quanto disposto dall’art. 113 D.lgs. 163 del 12 aprile 2006 comma 1 del Dlgs1. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta d'asta superiore al 10% (dieci 10 per cento), la garanzia fiedejussoria fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuale percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; . La cauzione definitiva potrà essere costituita da fideiussione realizzata mediante fidejussione bancaria ovvero da o polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni. La suddetta cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia determina determinerà la decadenza revoca dell’affidamento e l’acquisizione l’incameramento della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltante, che aggiudica aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione viene prestata a garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del certificato di collaudo provvisoriorimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parteparte in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. L'ammontare residuoLa stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantitodelle leggi e dei regolamenti sulla tutela, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestatacantiere.

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Samples: www.mb.provincia.mb.it

Cauzione definitiva. Al momento della l'Aggiudicatario sarà tenuto a prestare, in sede di stipulazione del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fidejussoria nella misura del 10% dell’importo contrattuale dei lavori, secondo quanto disposto dall’art. 113 comma 1 del Dlgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento)dell'importo contrattuale ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016, la garanzia fiedejussoria è aumentata di tanti punti percentuale quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per centoda prestarsi mediante polizza fideiussoria, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; La cauzione definitiva potrà essere costituita da fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria bancaria, assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria o rilasciata da dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco nell'elenco speciale di cui all’artall'art. 107 del D.Lgsd.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni385/93. La suddetta cauzione definitiva dovrà garanzia deve indicare la gara in oggetto e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale, la sua operatività rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.2 del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoriadell'Amministrazione aggiudicatrice. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto incompleto adempimento dei del contratto. La cauzione definitiva verrà svincolata nei modi e nei termini di cui all'art. 103 comma del d.lgs. 50/2016. Resta salvo per la Stazione Appaltante l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Nell’esecuzione del servizio di cui al presente capitolato, la Stazione Appaltante potrà applicare le seguenti penali: • In caso di lavori eseguiti in ritardo rispetto a quanto indicato nel manuale operativo di impianto trasmesso, penale giornaliera di Euro 150,00 (centocinquanta/00) oltre il risarcimento danni di seguito riportato. • L’appaltatore sarà ritenuto responsabile per eventuali danni arrecati per sua imperizia durante l’esecuzione del contratto all’impianto di trattamento del percolato ed alle matrici ambientali interessate ed in questo caso dovrà provvedere a sue spese al ripristino. • L’appaltatore sarà altresì tenuto al pagamento di una penale per ogni giorno di blocco dell’impianto causato da fatti a lui imputabili e degli obblighi dell’Impresa e cessa pari al costo sostenuto dalla stazione appaltante per lo smaltimento del percolato fuori sito tramite autobotti, con un massimo di avere effetto solo alla data 45 €/mc per un massimo di emissione del certificato di collaudo provvisorio150 mc/giorno comunque documentato da relative fatture. L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione• Nel caso previsto all’art. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale 10 la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in partepotrà a sua discrezione insindacabile risolvere immediatamente, e senza alcun preavviso, il contratto. In caso Alle contestazioni che saranno comunicate per iscritto l'impresa potrà comunque esprimere proprie giustificazioni per iscritto, che la Stazione Appaltante controdedurrà. L'assenza di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, contro deduzioni da parte dell'appaltatore o del concessionariodella Stazione Appaltante non potrà comunque essere interpretata come accoglimento delle giustificazioni addotte, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, il che potrà avvenire solo in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestatamodo esplicito.

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Cauzione definitiva. Al momento Ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/06, la Società appaltatrice dovrà sottoscrivere, prima della stipulazione stipula del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire contratto, una garanzia fidejussoria nella misura del cauzione fideiussoria definitiva, per un importo pari al 10% dell’importo contrattuale dei lavori, secondo quanto disposto dall’artcontrattuale. 113 comma 1 del Dlgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con In presenza di ribasso d’asta superiore al 10% (dieci per cento)%, la garanzia fiedejussoria fidejussoria definitiva è aumentata di tanti punti percentuale percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento10%; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento20%, l'aumento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 20%. Anche per cento; La la garanzia definitiva si applica il comma 7 dell’articolo 75 del D.Lgs. n.163/06. Detta cauzione definitiva potrà deve essere costituita da fideiussione in uno dei seguenti modi: • versamento mediante bonifico bancario presso la Tesoriera dell’Ente appaltante; • fidejussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria o assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria o rilasciata da dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 all’art.106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio garanzie e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti che sono sottoposti alla revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 30161 del D.Lgs. n. 58/1998. Detta cauzione dove essere valida fino a tre mesi successivi alla scadenza dell’appalto, comma 2-biscompresa eventuale proroga, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni. La suddetta cauzione definitiva dovrà deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale, la sua operatività rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione dell’Ente appaltante. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale. La garanzia fideiussoria Cauzione definitiva è progressivamente svincolata ogni anno a misura dell'avanzamento dell'esecuzionedell’avanzamento dell’esecuzione dei servizi, nel limite massimo del 75 80 per cento dell'iniziale dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, automatico senza necessità di benestare del committentedell’Ente appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garanteall’Ente appaltante, da parte dell'appaltatore o del concessionariodella Società appaltatrice, degli stati di avanzamento dei lavori servizi o di analogo documento, documento in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzionel’avvenuta esecuzione dei servizi attraverso i verbali di verifica di conformità descritti nel contratto. L'ammontare L’ammontare residuo, pari al 25 20 per cento dell'iniziale dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigenteall’emissione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto del certificato di ultimazione delle prestazioni. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati dall’emissione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto dei verbali di avanzamento o della documentazione analoga verifica e conformità e del certificato di ultimazione delle prestazioni costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa della Società appaltatrice per la quale la garanzia è prestata. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato ed inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni.

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Cauzione definitiva. Al momento della stipulazione Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 l’aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà deve costituire una la “garanzia fidejussoria nella misura definitiva” sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3, del 10% dell’importo contrattuale dei lavori, secondo quanto disposto dall’art. 113 comma 1 del DlgsD. Lgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore 50/2016, pari al 10% (dieci per cento)) dell’importo contrattuale, la garanzia fiedejussoria è aumentata entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di tanti punti percentuale quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; aggiudicazione definitiva. La cauzione definitiva potrà essere costituita è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno da fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioniparte dell’appaltatore. La suddetta mancata costituzione della garanzia determina la revoca dall’affidamento, con le conseguenze di legge, e l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria. La cauzione definitiva deve essere mantenuta integra per tutta la durata della concessione. L’eventuale reintegrazione della cauzione dovrà essere effettuata dall’appaltatore entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta del Comune. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale, la sua operatività rinuncia all'eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione stazione appaltante. La mancata costituzione fideiussione sarà svincolata alla scadenza della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltanteconcessione, dopo che aggiudica l’appalto al concorrente l’Amministrazione avrà accertato che segue nella graduatoriail Concessionario abbia assolto a tutti i suoi obblighi contrattuali, nonché riconsegnato tutti gli impianti per le pubbliche affissioni in perfetto stato d’uso. La garanzia copre gli oneri per cauzione deve essere rinnovata ed adeguata nel caso il mancato o inesatto adempimento Comune di CURNO si avvalga della ripetizione dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa servizi, ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D. Lgs n. 50/2016, fino ad un massimo di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestataulteriori 4 (quattro) anni.

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Samples: Contratto Di Concessione Per L’affidamento in Concessione Del Servizio Di Accertamento E Riscossione Ordinaria E Coattiva Dell'imposta Comunale Sulla Pubblicità, Dei Diritti Sulle Pubbliche Affissioni E Della Tassa Per L’occupazione Di Spazi Ed Aree Pubbliche

Cauzione definitiva. Al momento L’aggiudicatario, prima della stipulazione stipula del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire contratto, è tenuto a prestare, a garanzia di tutti gli oneri ivi derivanti, una garanzia fidejussoria nella cauzione definitiva in misura del pari al 10% dell’importo contrattuale dei lavoricomplessivo di aggiudicazione, secondo quanto disposto dall’artcon esclusivo riferimento alle prestazioni di cui al precedente punto. 113 comma 1 del Dlgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci per cento)%, la garanzia fiedejussoria fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuale percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento10%; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento 20% l’aumento è di due 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 20%. Detta cauzione sarà ridotta del 50% per cento; La gli operatori economici che produrranno la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Tale cauzione definitiva potrà dovrà essere costituita da prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, presentata in originale corredata da una dichiarazione autenticata da parte di un notaio, ovvero da polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale una dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoroatto notorio, del Bilancio fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demanio, e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni. La suddetta cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale, la sua operatività rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co 2, x.x., xxxxxx x’xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltantedell’Agenzia. La mancata costituzione della predetta garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 revoca dell’aggiudicazione da parte dell’Amministrazione appaltantedell’Agenzia, che aggiudica l’appalto procederà all’affidamento dell’appalto al concorrente che segue nella in graduatoria. La garanzia copre gli cauzione garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme che l’Agenzia avesse sostenuto o da sostenere in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestataqualsiasi titolo sopportati.

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Samples: www.agenziademanio.it

Cauzione definitiva. Al momento Il Fornitore è tenuto a presentare, all’atto della stipulazione stipula del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire una medesimo, garanzia fidejussoria nella misura costituita ai sensi dell’art. 103 del 10% dell’importo contrattuale dei lavoriD. Lgs. 50/2016, secondo quanto disposto dall’art. 113 comma 1 del Dlgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore di ammontare pari al 10% (dieci per cento), la garanzia fiedejussoria è aumentata di tanti punti percentuale quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di percento) dell’importo della fornitura oggetto del contratto. Qualora l'offerta presenti un ribasso superiore al 20 per cento; 10% l'importo della cauzione è determinato in accordo alle previsioni dell'art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 . Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano tutte le riduzioni previste all’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016. La cauzione definitiva potrà essere costituita viene prestata a garanzia del perfetto adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alla liquidazione finale, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno subito dalla Società. La garanzia coprirà inoltre gli oneri derivanti da fideiussione bancaria ovvero inadempienze contributive e retributive del Fornitore , fatto salvo l’esperimento di altre azioni da polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria parte della Società. Tale garanzia, se non rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale con le modalità di cui all’art. 107 93 comma 2 del D.LgsD. Lgs. 1 settembre 199350/2016, n. 385 potrà essere rilasciata da uno dei soggetti previsti all’art. 93 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, con espressa dichiarazione che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzieessa avrà validità fino a dichiarazione liberatoria scritta da parte della Società Appaltante, a ciò autorizzati dal Ministero ovvero fino alla data del Tesoro, collaudo definitivo ai sensi del Bilancio e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’artsuccessivo articolo 12 del presente Capitolato Speciale d’Oneri. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni. La suddetta Questa cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile e la sua operatività l’operatività della cauzione stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 dichiarazione liberatoria da parte dell’Amministrazione appaltantedella Società sarà rilasciata, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e entro 60 giorni dal collaudo definitivo, ad avvenuta verifica del corretto assolvimento da parte del Fornitore degli obblighi dell’Impresa contributivi e cessa retributivi nei confronti del personale e verificata la non sussistenza di avere effetto solo alla contenzioso in atto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di emissione conclusione del certificato di collaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parterapporto contrattuale. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattualeviolazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, se ritenuto opportuno la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dalla Stazione appaltanteSocietà. La Società è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi del Fornitore per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l’Impresa dovrà provvedere il Fornitore è obbligato nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoriareintegrare la cauzione stessa, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo pena la rescissione del contratto iniziale. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione discrezione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestataSocietà.

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Samples: sivevr.it

Cauzione definitiva. Al momento Il Concessionario del servizio a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, del pagamento delle penali, del risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall’inadempimento, è tenuto a costituire, prima della stipulazione stipula del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire contratto, una garanzia fidejussoria nella misura del cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale dei lavori, secondo quanto disposto dall’artpresunto totale del contratto. 113 comma 1 del Dlgs. n. 163/06 nel testo coordinato La fidejussione o polizza assicurativa sostitutiva della cauzione deve necessariamente contenere la dichiarazione con la L.R. n. 12/2011 quale l’Istituto emittente si impegna ad effettuare il versamento dovuto al soggetto beneficiario, nel caso in cui intendesse disporre della cauzione stessa, dietro semplice richiesta del medesimo, senza possibilità di opporre eccezioni di qualsiasi natura e successive modificazioni genere, né richiedere prove o documentazioni della causa che ha dato luogo all’esecuzione della fidejussione, e integrazioni. Qualora i lavori oggetto con esclusione pattizia del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fiedejussoria è aumentata di tanti punti percentuale quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; La cauzione definitiva potrà essere costituita da fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni. La suddetta cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art.1944, secondo comma, del Codice Civile, delle eccezioni di cui all’art. 1945 del Codice Civile, nonché della decadenza di cui all’art. 1957 del Codice Civile. L’assicuratore/fidejussore dovrà altresì impegnarsi ad effettuare il versamento della somma garantita presso la Tesoreria Comunale. In detta cauzione dovrà essere specificato che essa avrà validità fino alla cessazione dell’attività oggetto dell’affidamento e comunque non potrà essere svincolata prima della redazione da parte del Comune, in contraddittorio con l’Appaltatore, del verbale di restituzione al Concedente della copertura dell’edificio scolastico oggetto di concessione in perfetto stato di manutenzione. Resta comunque salvo e impregiudicato ogni diritto al risarcimento dell’ulteriore danno ove la sua operatività entro cauzione non risultasse sufficiente. In caso di escussione totale o parziale della cauzione, l’Appaltatore ha l’obbligo di reintegrare la cauzione sino all’importo convenuto, nel termine di 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante(quindici) giorni. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo all’art. 75 del DLgs 163/06 e s.m.i. da parte dell’Amministrazione della stazione appaltante, che aggiudica potrà aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

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Cauzione definitiva. Al L’aggiudicatario, al momento della stipulazione sottoscrizione del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà è obbligato a costituire una e produrre il deposito cauzionale definitivo. Ai sensi dell’art. 103 del Codice, l’importo della garanzia fidejussoria è fissato nella misura del 10% dell’importo contrattuale dei lavori, secondo quanto disposto dall’artdell'importo contrattuale. 113 comma 1 del Dlgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci per cento)%, la garanzia fiedejussoria fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuale percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove poi la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; 20%. La cauzione definitiva potrà garanzia fideiussoria - che, a scelta dell'aggiudicatario, può essere costituita da fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria o assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria o rilasciata da dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale nell'albo di cui all’art. 107 all'articolo 106 del D.Lgs. 1 decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanziegaranzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’artn. 58 - ai sensi dell’art. 30104, comma 2-bis7 del Codice, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni. La suddetta cauzione definitiva dovrà deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e di cui all’art. 1944 del Codice Civile, la sua operatività rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile medesimo, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione stazione appaltante. Tale garanzia fidejussoria dovrà contenere anche la sotto indicata condizione: “Il sottoscritto Istituto ………………….………(bancario, assicurativo o intermediario finanziario) e l’affidatario dell’appalto dichiarano, inoltre, di ben conoscere ed accettare la disciplina relativa alla cauzione definitiva contenuta negli artt. 11 e 52 del Capitolato Generale dei LL.PP. del Comune di Roma (ed. 1983)” come sarà richiesto nella lettera di invito a stipulare il presente contratto”. La mancata costituzione sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata dal Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo. Dovrà essere redatta in conformità agli schemi tipo approvati con Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal relativo contratto, il risarcimento del danno derivante dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché il pagamento della garanzia determina sanzione pecuniaria nella misura stabilita dal bando di gara. Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva, comunque, la decadenza dell’affidamento risarcibilità del maggior danno. L’Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali in caso di risoluzione del contratto in danno dell’esecutore e l’acquisizione per il pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi di esecuzione del contratto. E’ fatto obbligo all’esecutore procedere alla reintegrazione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere inottemperanza si procederà alla reintegrazione a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. A norma dell’art. 103 del valore aggiuntivo del contratto iniziale. La garanzia fideiussoria Codice la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzionedell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 80 per cento dell'iniziale dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto all’istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionariodell’esecutore, degli stati di avanzamento dei lavori del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta l’avvenuta esecuzione. L'ammontare L’ammontare residuo, pari al 25 20 per cento dell'iniziale dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigentesvincolato, ai sensi dell’art. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga103 del Codice, alla data di emissione dell’attestazione di regolare esecuzione. Il Si precisa che, a norma dell’art. 103 del Codice, il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa dell’impresa per la quale la garanzia è prestata. Ai sensi dell’art. 103 del Codice la mancata costituzione della presente garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte di Roma Capitale. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti o G.E.I.E. le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 48, comma 5 del Codice. In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete il deposito cauzionale definitivo, dovrà, altresì, essere espressamente intestato a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento medesimo o dell’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

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Cauzione definitiva. Al momento A seguito della stipulazione comunicazione di affidamento del contratto l’Impresa aggiudicataria servizio, la Ditta Appaltatrice, a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato, dovrà costituire provvedere alla costituzione ed al versamento di una garanzia fidejussoria cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo contrattuale dei lavori, secondo quanto disposto dall’artdel valore netto dell’appalto. 113 comma 1 del Dlgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fiedejussoria è aumentata di tanti punti percentuale quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; La cauzione definitiva potrà essere costituita da versata mediante fideiussione bancaria emessa da un primario istituto di credito o presentando fideiussione rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni (DPR 13/02/1959 n° 449 e s.m.i. e legge 10/06/1982 n° 348), ovvero da polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioniautorizzati. La suddetta cauzione definitiva garanzia fideiussoria non potrà essere svincolata se non ad avvenuto regolamento di tutte le pendenze tra l’Ente Appaltante e la Ditta Appaltatrice. La fideiussione dovrà prevedere essere valida fino a tre mesi successivi alla scadenza dell’appalto e dovrà espressamente contenere la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni che le somme garantite sono esigibili a semplice e non documentata richiesta scritta della Stazione appaltanteda parte del Comune di Caloveto senza che vengano opposte eccezioni di qualsiasi natura e genere e con specifica esclusione del beneficio di decadenza di cui all’art. 1957 del C.C. . La mancata costituzione della garanzia determina cauzione definitiva determinerà la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoriarevoca dell’affidamento. La garanzia cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori del servizio e degli obblighi dell’Impresa e cessa verrà restituita in seguito a istanza della Ditta appaltatrice entro i tre mesi seguenti la scadenza del termine di avere effetto solo alla validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto. Il termine predetto deve intendersi come data di emissione effettiva conclusione del certificato di collaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parterapporto contrattuale. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattualeviolazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoriala cauzione potrà essere incamerata dall’Ente Appaltante. Il deposito cauzionale è mantenuto per tutta la durata del rapporto contrattuale nell’ammontare stabilito e non produrrà, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto inizialealcun motivo, interessi di sorta a favore della Ditta Appaltatrice. La garanzia fideiussoria Resta salva, per L’Ente Appaltante, la facoltà di richiedere l’integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia. L’Ente Appaltante è progressivamente svincolata autorizzato a misura dell'avanzamento dell'esecuzioneprelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi della Ditta Appaltatrice per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione, per quanto sopra, la Ditta Appaltatrice è obbligata nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità termine di benestare del committente, con 10 (dieci) giorni a reintegrare la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestatacauzione stessa.

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Cauzione definitiva. Al momento A seguito della stipulazione del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fidejussoria nella misura del 10% dell’importo contrattuale dei lavori, secondo quanto disposto dall’art. 113 comma 1 del Dlgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore al appalto, l’Impresa dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari ad almeno il 10% (dieci per cento)del valore stimato del contratto e comunque in conformità, la garanzia fiedejussoria è aumentata nei modi, forme e importi di tanti punti percentuale quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; cui all’articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016. La cauzione definitiva potrà essere costituita da versata mediante fideiussione bancaria ovvero o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria rilasciata imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con DPR 13.2.1959 n. 449, oppure da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioniautorizzati. La suddetta cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del debitore principale cc, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 del cc comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro 15 quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltantedel Committente. La mancata costituzione della garanzia determina cauzione definitiva determinerà la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoriadell’affidamento. La garanzia cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori del servizio e degli obblighi verrà restituita in seguito a istanza dell’Impresa e cessa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di avere effetto solo alla data validità del contratto, verificata la non sussistenza di emissione contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di collaudo provvisorioverifica di conformità delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell’esecuzione del contratto. L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parterapporto contrattuale. In caso di varianti violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente. Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l’integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell’appalto in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno conseguenza dell’estensione delle prestazioni. Il Committente è autorizzato a prelevare dalla Stazione appaltantecauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell’Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l’Impresa dovrà provvedere è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoriareintegrare la cauzione stessa, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo pena la rescissione del contratto iniziale. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo discrezione del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestataCommittente.

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Cauzione definitiva. Al momento della stipulazione del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria nella misura del pari al 10% dell’importo contrattuale dei lavori, secondo quanto disposto dall’artcontrattuale. 113 comma 1 del Dlgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati Nel caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci per cento)%, la garanzia fiedejussoria è aumentata di tanti punti percentuale quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per centol’importo della fidejussione sarà aumentato in conformità a quanto previsto dall’art. 30 della Legge 109/94, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; così come modificato dall’art. 7 della Legge 166/02. La cauzione definitiva potrà essere costituita da fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni. La suddetta cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorioprovvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. L’Amministrazione appaltanteLa cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzionenonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, a norma salva comunque la risarcibilità del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzionemaggior danno. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la La stazione appaltante abbia ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. La stazionie appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto valersi dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dai regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore. 02.2060 SUBAPPALTO - ADEMPIMENTI DIVERSI È vietato all'Impresa, ai sensi dell'art. 18, comma 3, L. 19 marzo 1990, n. 55, e dell'art. 34, comma 1 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 modificata dalla L. 2 giugno 1995, n. 216 e dalla successiva L. 18 novembre 1998, n. 415, ed in base a quanto disposto nell'art. 141 del Regolamento l'affidamento in subappalto o cottimo dell'intera opera appaltata e comunque della totalità dei lavori della categoria prevalente. È vietato anche, ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 13 settembre 1982, n. 646, come sostituito dall'art. 2 quinquies della L. 12 ottobre 1982, n. 726, il subappalto o cottimo di parte dell'opera appaltata o di parte dei lavori della categoria prevalente, a meno di autorizzazione scritta dall'Amministrazione la quale può essere rilasciata quando sussistono le condizioni stabilite dagli artt. 21, comma 2 e 23, comma 4 della suddetta legge 1982, n. 646 nonché dall'art. 18, comma 3, legge 1990, n. 55. In caso, comunque, di subappalto o cottimo autorizzato, l'Impresa resta egualmente, di fronte all'Amministrazione, la sola ed unica responsabile dei lavori subappalti. Ai sensi dell'art. 18, comma 4 della legge 1990, n. 55 l'Impresa deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. Ai sensi dell'art. 18, comma 5 della legge 1990, n. 55, il contratto tra l'Impresa e l'impresa subappaltatrice deve essere trasmesso in copia autentica all'Amministrazione e al Direttore dei lavori entro venti giorni dalla data del contratto stesso. Ai sensi dell'art. 18, comma 10 della legge 1990, n. 55, l'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Ai sensi dell'art. 18, comma 11 della legge 1990, n. 55, le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, di cui agli artt. 20 e 23 bis della L. 8 agosto 1977, n. 584, e successive modificazioni ed integrazioni, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le opere scorporabili, nonché alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche ed agli appalti pubblici stipulati a trattativa privata. Le medesime disposizioni si applicano altresì alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le opere o i lavori assunti in appalto. In caso di varianti accertata impossibilità ad affidare il subappalto o il cottimo ad uno dei soggetti indicati dall'Appaltatore all'atto dell'offerta, previa autorizzazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, il subappalto o il cottimo possono essere affidati ad altri soggetti che presentino i requisiti di cui al comma 3, nn. 4) e 5) dell'art. 18 della L. 19 marzo 1990, n. 55. Non sono in corso d’opera ogni caso considerati subappalti: a) i noleggi di macchine e mezzi d'opera funzionanti con personale dell'Appaltatore; b) il trasporto che aumentino l’importo contrattualenon preveda l'impiego del conducente in attività di carico e scarico mediante uso di sollevatori, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltanteo macchinari simili, l’Impresa dovrà provvedere dell'Appaltatore; c) la fornitura di materiali, semilavorati, manufatti, macchinari, componenti di impianti. Sono considerati subappalti: a) i noleggi a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoriacaldo e contratti similari che prevedano l'impiego di manodopera dipendente dal subappaltatore (art. 18, comma 12 legge n. 55/1990); b) l'installazione in opera degli impianti a servizio del fabbricato, di cui all'art. 1 della L. 5 marzo 1990, n. 46, per un importo pari al i quali l'Appaltatore è tenuto ad affidare i lavori esclusivamente ad Imprese abilitate di cui all'art. 2 della stessa legge, a meno che egli stesso non sia abilitato (art. 10% , legge n. 46/1990); c) i contratti di fornitura con posa in opera del materiale fornito quando il valore aggiuntivo del contratto inizialedi quest'ultimo sia inferiore rispetto a quello dell'impiego della manodopera (art. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito34 della legge n. 406/1991). Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità È fatto divieto all'Appaltatore di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documentoaffidare, in originale qualsiasi forma contrattuale o a cottimo, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante il solo o prevalente utilizzo della manodopera, compreso il caso in copia autenticacui il subappaltatore corrisponda un compenso all'Appaltatore per l'utilizzo di capitali, attestanti l'avvenuta esecuzionemacchinari ed attrezzature di questo (art. L'ammontare residuo1, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestatalegge n. 1369/1960).

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Cauzione definitiva. Al momento della stipulazione del contratto l’Impresa aggiudicataria L’aggiudicatario dovrà costituire rilasciare, ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/16, una garanzia fidejussoria nella misura del cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale dei lavoricontrattuale, secondo quanto disposto dall’artsalvo la necessità di aumentare tale percentuale e relativa somma, ai sensi dell’art. 113 103, comma 1 D. Lgs. 50/16. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del Dlgscontratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci per cento), La stazione appaltante può incamerare la garanzia fiedejussoria è aumentata per provvedere al pagamento di tanti punti percentuale quanti sono quelli eccedenti il 10 quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per cento; ove poi il ribasso sia superiore le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al 20 per centoconcorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fideiussoria, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; La cauzione definitiva potrà a scelta dell'appaltatore, può essere costituita da fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale dai soggetti di cui all’art. 107 del all'articolo 93, comma 3 D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni50/2016. La suddetta cauzione definitiva dovrà garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale, la sua operatività rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, svincolo è automatico, senza necessità di benestare nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigenteTale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

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Cauzione definitiva. Al momento della stipulazione A garanzia dell’esecuzione del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fidejussoria nella misura del 10% dell’importo contrattuale dei lavori, secondo quanto disposto dall’art. 113 comma 1 del Dlgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fiedejussoria è aumentata di tanti punti percentuale quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; La servizio l’Appaltatore ha presentato regolare cauzione definitiva potrà essere costituita da fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui nelle forme e nei modi stabiliti all’art. 107 93 e 103 del D.Lgs. 1 settembre 199318.04.2016, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni. La suddetta cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria50, per un importo pari al 10% relativo dell’importo complessivo di aggiudicazione, ovvero per una somma complessiva xxx €. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del valore aggiuntivo Contratto e del contratto inizialerisarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia fideiussoria cessa di avere effetto il 31 dicembre dell’anno successivo alla data di emissione del Certificato di regolare esecuzione, ovvero presumibilmente il 31 dicembre 2023, termine previsto per l’eventuale sostituzione delle fallanze. La Stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, per la garanzia provvisoria. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 50 per cento dell'iniziale importo garantito, percentuale diminuita specificamente per tenere indenne la stazione appaltante dalla reintegrazione di fallanze in mora agli accordi di Contratto . Lo svincoloL'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere al 31 dicembre dell’anno successivo alla data di emissione del Certificato di regolare esecuzione, nei termini e per le entità anzidetti, ovvero presumibilmente il 31 dicembre 2023. Oltre tale termine lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionariodell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuoNel caso di anticipata risoluzione del Contratto per inadempienza dell’impresa appaltatrice o per rinuncia alla commessa in corso d’opera per problemi soggettivi organizzativi la cauzione sarà incamerata dall’Ente. L’Ente ha inoltre il diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantitodelle leggi e dei regolamenti sulla tutela, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati nelle prestazioni appaltate, oltre che per la quale la garanzia è prestatasostituzione delle fallanze del materiale verde a cui non abbia provveduto nei termini Contrattuali l’Appaltatore. La cauzione definitiva dovrà essere adeguata, su richiesta dell’Ente, in caso di variazioni del corrispettivo.

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Samples: Ente Di Gestione Dei Sacri Monti

Cauzione definitiva. Al momento della stipulazione Il Concessionario, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, ha costituito ex art. 103 del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fidejussoria nella misura del 10% dell’importo contrattuale dei lavoriD.lgs 50/2016, secondo quanto disposto dall’art. 113 comma 1 del Dlgs. n. 163/06 nel testo coordinato con le modalità di cui all’art 93 commi 2 e 3, la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore cauzione o fidejussione di € , pari al 10% (dieci per cento), la garanzia fiedejussoria è aumentata di tanti punti percentuale quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; La cauzione definitiva potrà essere costituita da fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanziecorrispettivo globale del contratto, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economicamezzo di polizza fideiussoria numero stipulata in data con la .- ”, avente i requisiti richiesti dall’artvalidità fino al . 30Cauzione nei confronti della quale in caso di inadempimento da parte del Concessionario, comma 2-bisverrà escussa dal Xxxxxx.Xx Fidejussione bancaria o polizza assicurativa presentata al Comune, della legge n. 109/94 agli atti dell’Ufficio Istruzione del Comune, resterà vincolata fino al completo adempimento del servizio e successive modificazioni e integrazionisarà sottoposta a controllo da parte del Responsabile Unico del Procedimento. La suddetta Fidejussione bancaria o polizza assicurativa presentata, al termine del contratto sarà svincolata previa costatazione di completo adempimento del servizio. Il Concessionario riconosce ed accetta quanto espressamente previsto dall’articolo 103 del D.lgs. 50/16 in materia di cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltantedefinitiva. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria Nel caso di cui all’articolo 75 inadempienze contrattuali da parte dell’Amministrazione appaltantedel Concessionario, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoriail Comune avrà il diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo è svincolata ai sensi dell’articolo 103 comma 5 del D.lgs 50/2016, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltanteprovvisorio o del certificato di regolare esecuzione, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, o comunque fino a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantitocertificato. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, svincolo è automatico, senza necessità di benestare nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, all’istituto garante da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il l’avvenuta xxxxxxxxxx.Xx mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa dell’impresa per la quale la garanzia è prestata. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama integralmente quanto stabilito all’art.7 del Capitolato speciale di Concessione.

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