Azioni di progetto Clausole campione

Azioni di progetto. Le azioni di Progetto dovranno essere realizzate attraverso un’azione congiunta di gestione e di coordinamento fra i diversi Partner partecipanti nelle scelte gestionali e operative, con la funzione di supportare e assistere il Capofila nelle sue decisioni e di vigilare sul suo operato. A tal fine i Partner coinvolti nel Progetto si riuniranno in un Steering Committee, ai sensi del successivo articolo 9.
Azioni di progetto. L’operatore dovrà articolare la propria proposta proponendo tipologie di attività e le modalità realizzative che ritiene maggiormente efficaci per la realizzazione degli obiettivi progettuali utilizzando le sottostanti indicazioni:
Azioni di progetto. Secondo quanto previsto in dettaglio dalla scheda di progetto di cooperazione “ ”, le azioni del Progetto riguarderanno il/i seguente/i macrobiettivo/i:
Azioni di progetto. Secondo quanto previsto in dettaglio dal Progetto, le attività previste dall’azione di cooperazione sono le seguenti: - (i) ; (ii) , (iii) ; Le attività previste dal Progetto dovranno assicurare azioni congiunte e concrete, in grado di produrre benefici chiaramente identificabili per i territori, tenendo conto degli orientamenti tematici definiti dai singoli Partner nell’ambito dei rispettivi PSL, ed essere realizzate attraverso un’azione comune di gestione e di coordinamento fra i diversi Partner nelle scelte gestionali e operative, con la funzione di supportare e assistere il GAL Capofila nelle sue decisioni e di vigilare sul suo operato. A tal fine i Partner coinvolti nel Progetto si riuniranno ogni volta che ne facciano richiesta almeno n Partner e comunque con cadenza almeno trimestrale/semestrale in un Comitato di Pilotaggio.
Azioni di progetto. Per la valutazione dell’entità della forza che dalla fune viene trasferita al sostegno durante una caduta si fa riferimento ai valori sperimentali semplificati come segue. Si ricorda che necessario utilizzare sistemi testati e certificati utilizzando il supporto ed i relativi fissaggi previsti nelle certificazioni. L’azione di progetto per il calcolo dell’ancoraggio del terminale è pari a 10 kN derivante dai test dinamici. Ai fini delle verifica si considera quindi: E d = 10 kN VERIFICA DEL SISTEMA DI FISSAGGIO DEL PALO Tale sistema anticaduta prevede il posizionamento del elemento terminale su palo in acciaio ancorato con viti da legno sulla struttura della copertura. PER IL FISSAGGIO DEI PALI SARANNO UTILIZZATE N.8 VITI DEL TIPO HBS φ8mm CON PROFONDITA’ MIMIMA DI INFISSIONE DI 100mm METODO DI VERIFICA La normativa EN 795/A del 2012 specifica i requisiti, i metodi di prova, le istruzioni per l’uso e la marcatura di dispositivi di ancoraggio progettati per l’uso con dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. Per i dispositivi in questione la normativa definisce due tipi di prove di resistenza: prova dinamica con una massa di 100 kg creando una forza di 9kN (su un punto rigido), e prova statica con una forza di 12 kN applicata nelle 3 direzioni di esercizio per 3 minuti. La certificazione dei dispositivi di ancoraggio garantisce la resistenza del dispositivo alle prove di resistenza sopracitate; gancio ed ancoraggio sono pertanto già testati sperimentalmente e garantiti dal produttore. Il produttore garantisce inoltre, tramite prove sperimentali dei dispositivi corredati dal loro fissaggio, che anche sperimentalmente il dispositivo sia verificato unitamente ai sistemi di fissaggio consigliati ed oggetto della presente relazione di calcolo. Per quanto riguarda l’azione di progetto si fa riferimento al punto 7.b relativo alla norma EN795 del 2012 che cita testualmente: “l’utente deve essere attrezzato con un mezzo per limitare le massime forze dinamiche esercitate su di se durante l’arresto durante la caduta con un massimo di 6 kN”; tale prescrizione è anche riportata in tutti i manuali dei prodotti. Essendo i sistemi in oggetto omologati anche per più operatori si considera un carico aggiuntivo ai fini del calcolo pari ad 1 kN per ogni operatore supplementare.
Azioni di progetto. Le azioni di Progetto dovranno essere realizzate attraverso un’azione congiunta di gestione e di coordinamento fra i diversi Partner partecipanti nelle scelte gestionali e operative, con la funzione di supportare e assistere il Capofila nelle sue decisioni e di vigilare sul suo operato. A tal fine i Partner coinvolti nel Progetto si riuniranno in un “Steering Committee”, ai sensi del successivo articolo 9. Le azioni previste dal progetto sono quelle elencate al paragrafo 4.2 dell’Allegato 1 e ai successivi paragrafi relativi alle azioni locali. Nell’ambito delle azioni di progetto le Parti si impegnano a: Il GAL Garda e Colli Mantovani, in qualità di capofila, coordina, attua e partecipa alle azioni comuni, implementa le proprie azioni locali, supporto i partner nell’attuazione delle rispettive azioni locali, per un importo di € 140.000,00; Il GAL Terre del Po, in qualità di partner, partecipa alle azioni comuni e implementa le proprie azioni locali per un importo di € 55.000,00; Il GAL Risorsa Lomellina, in qualità di partner, partecipa alle azioni comuni e implementa le proprie azioni locali per un importo di € 70.000,00. I Partner associati partecipano alle attività di progetto che li coinvolgono e assolvono agli impegni elencati al paragrafo “Ruolo dei partner associati” della scheda di progetto di cui all’Allegato 1 del presente accordo, senza rispondere a uno specifico impegno finanziario, svolgendo le attività i cui costi sono a proprio carico.

Related to Azioni di progetto

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: