Metodi di prova Clausole campione

Metodi di prova. In luogo delle certificazioni di prova, l’appaltatore potrà fornire la certificazione rilasciata dal produttore previa accettazione della direzione dei lavori. I metodi di prova sui requisiti degli adesivi dovranno essere conformi alle seguenti prescrizioni: UNI EN 828 – Adesivi. Bagnabilità. Determinazione mediante misurazione dell’angolo di contatto e della tensione superficiale critica della superficie solida; UNI EN ISO 15605 – Adesivi. Campionamento; UNI EN 924 – Adesivi. Adesivi con e senza solvente. Determinazione del punto di infiammabilità; UNI EN 1067 – Xxxxxxx. Esame e preparazione di campioni per le prove; UNI EN 1465 – Adesivi. Determinazione della resistenza al taglio per trazione di assemblaggi a due substrati rigidi incollati; UNI EN 1841 – Adesivi. Metodi di prova degli adesivi per rivestimenti di pavimentazione e pareti. Determinazione delle variazioni dimensionali di un rivestimento per pavimentazione in linoleum a contatto con un adesivo; UNI EN 12092 – Adesivi. Determinazione della viscosità; UNI 9059 – Adesivi. Determinazione del tempo di gelificazione di resine ureiche; UNI EN 1238 – Adesivi. Determinazione del punto di rammollimento di adesivi termoplastici (metodo biglia e anello); UNI 9446 – Adesivi. Determinazione della massa volumica apparente di adesivi in polvere per rivestimenti ceramici; UNI EN 1721 – Adesivi per carta e cartone, imballaggio e prodotti sanitari monouso. Misurazione dell’adesività di prodotti autoadesivi. Determinazione dell’adesività mediante una sfera rotolante; UNI 9591 – Adesivi. Determinazione della resistenza al distacco (peeling) a caldo di un adesivo per incollaggio di policloruro di vinile (PVC) su legno; UNI 9594 – Adesivi. Determinazione del tempo aperto massimo di adesivi per legno mediante prove di taglio per trazione; UNI 9595 – Adesivi. Determinazione della rapidità di presa a freddo di adesivi per legno mediante prove di taglio per trazione; UNI 9752 – Adesivi. Determinazione del potere bagnante di un adesivo mediante la misura dell’angolo di contatto; UNI EN 26922 – Adesivi. Determinazione della resistenza alla trazione dei giunti di testa; UNI EN 28510-1 – Adesivi. Prova di distacco per un assemblaggio ottenuto per incollaggio di un materiale flessibile su rigido. Distacco a 90°; UNI EN 28510-2 – Adesivi. Prova di distacco per un assemblaggio ottenuto per incollaggio di un materiale flessibile su rigido. Distacco a 180°; UNI EN ISO 9142 – Adesivi. Guida alla selezione di condizioni normalizz...
Metodi di prova. Per ciascuna proprietà richiesta è necessario indicare il metodo di prova cui riferirsi nelle analisi di laboratorio. I metodi di prova ISO sono i riferimenti del presente documento.
Metodi di prova. 4.1.1. Per determinare l'idoneità all'attribuzione del logo ENERGY STAR, si usano i metodi di prova di cui alla tabella 9. Tipo di prodotto Metodo di prova Tutti i tipi di prodotto e dimensioni dello schermo Metodo di prova ENERGY STAR per determinare il consumo di ener­ gia del display Display con prestazioni superiori International Committee for Display Metrology (ICDM) Information Di­ splay Measurements Standard — Versione 1.03 Display che dichiarano piena connettività di rete XXX-0000-X, Xxxxxxxxxxxxx of Television Set Power Consumption
Metodi di prova. Le prove che Xxxxxxx ha scelto di accreditare (riportate sul sito www.agrilab,info ) si rifanno a metodi normati o pubblicati da enti riconosciuti ufficialmente per la validazione dei metodi: ISO, UNI, APAT CNR, IRSA, AFNOR. Agrilab non utilizza prove accreditate sviluppate internamente. Agrilab per effettuare analisi accreditate si avvale di metodi normati o pubblicati da enti riconosciuti internazionali, nazionali o regionali (ISO, UNI, APAT CNR IRSA, AFNOR). Il cliente è informato attraverso il Mod.2 LMQ 4 “ Servizi offerti da Agrilab” reperibile dal sito xxx.xxxxxxx.xxxx o sul sito xxx.xxxxxxxx.xx ( numero di accreditamento 1242 ) del metodo applicato dal laboratorio. L’evidenza dell’idoneità dei metodi applicati dal laboratorio alle esigenze del cliente è testimoniata dalla firma apposta dal cliente sul Mod.5 LMQ 4.4.1 “Offerta al Cliente” e/o sul “Verbale di Campionamento/Prelevamento” (Mod.2 LMQ 5.8.2 specifici per la matrice da testare).In caso in cui il cliente richieda un metodo alternativo, Agrilab in valuta l’applicabilità di tale metodo alle matrici e parametri cui il metodo alternativo può essere applicato. Nel caso il metodo alternativo richiesto dal cliente sia obsoleto, non appropriato per le specifiche di prova o il laboratorio non sia in grado di attuarlo, si concorderanno con il cliente eventuale subappalto o rinuncia all’effettuazione dell’analisi. Le analisi non accreditate vengono identificati con asterisco (*) che richiama la dicitura: “PROVA NON ACCREDITATA” mentre le prove eventualmente subappaltate sono identificate attraverso il cancelletto (#) “PROVA DATA IN SUBAPPALTO”.
Metodi di prova. In luogo delle certificazioni di prova, l'appaltatore potrà fornire la certificazione rilasciata dal produttore previa accettazione della direzione dei lavori. I metodi di prova sui requisiti degli adesivi dovranno essere conformi alle seguenti prescrizioni: UNI EN 828 - Adesivi. Bagnabilità. Determinazione mediante misurazione dell'angolo di contatto e della tensione superficiale critica della superficie solida; UNI EN ISO 15605 - Adesivi. Campionamento; UNI EN 924 - Adesivi. Adesivi con e senza solvente. Determinazione del punto di infiammabilità; UNI EN 1067 - Adesivi. Esame e preparazione di campioni per le prove; UNI EN 1465 - Adesivi. Determinazione della resistenza al taglio per trazione di assemblaggi a due substrati rigidi incollati; UNI EN 1841 - Adesivi. Metodi di prova degli adesivi per rivestimenti di pavimentazione e pareti. Determinazione delle variazioni dimensionali di un rivestimento per pavimentazione in linoleum a contatto con un adesivo; UNI EN 12092 - Adesivi. Determinazione della viscosità; UNI 9059 - Adesivi. Determinazione del tempo di gelificazione di resine ureiche; UNI EN 1238 - Adesivi. Determinazione del punto di rammollimento di adesivi termoplastici (metodo biglia e anello);
Metodi di prova il materiale consegnato viene sottoposto a prove eseguite seguendo norme di riferimento e/o metodi richiesti nei rapporti di prova o nella documentazione finale emessa. L’attività di prova in accreditamento ed i rapporti relativi vengono regolati e gestiti attraverso le procedure del Sistema di Gestione della Qualità interno, costruito secondo la UNI CEI ISO/IEC 17025. La Documentazione di Sistema è a disposizione del Cliente alla consultazione purché questo non vada contro i principi di riservatezza e ai diritti di proprietà di Global Test S.r.l. o degli altri Clienti del laboratorio.
Metodi di prova. I metodi di prova sui requisiti dovranno essere conformi alle seguenti prescrizioni:
Metodi di prova 

Related to Metodi di prova

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Durata e decorrenza La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Qualora intervenissero nuove e diverse indicazioni da parte della Regione in relazione alla regolamentazione dei rapporti contrattuali ed economici tra Aziende ULSS ed Enti gestori, la presente convenzione verrà modificata con il recepimento di tali variazioni. Vicenza, PER ACCETTAZIONE:

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.

  • Invalidità parziale 25.1. Nel caso in cui uno o più articoli o disposizioni del presente Contratto siano da ritenersi illeciti o inapplicabili, in tutto o in parte, l’invalidità di tale articolo o disposizione non pregiudica la validità di tutti gli altri articoli e disposizioni del Contratto e del Contratto medesimo.