Impegno finanziario Clausole campione

Impegno finanziario. 1. Al fine di consentire l’attuazione del programma straordinario a canone moderato ricadente nel Comune di Tonara i soggetti inclusi nel presente accordo contribuiscono con l’apporto finanziario di seguito specificato:
Impegno finanziario. Per l’esecuzione delle attività progettuali di cui all’art.1, le Parti si impegnano a farsi carico reciprocamente degli oneri e delle spese connessi alla realizzazione del progetto “Informazione e sviluppo della cultura della prevenzione per RLS”, come definiti nel piano economico finanziario (all.n.2), nella misura del 50% ciascuno. Per il dettaglio delle voci di spesa le parti fanno riferimento al precitato piano economico-finanziario allegato, che forma parte integrante del presente Accordo (all.n.2). Le Parti si impegnano a realizzare il progetto in regime di compartecipazione ed a rendicontare i costi sostenuti singolarmente, sulla base della normativa richiamata e sulla base della documentazione prodotta di cui all’art. 7 del presente Accordo. Nel momento in cui una parte realizzi attività, in tutto o in parte, a carico dell’altra, secondo quanto indicato nel piano economico-finanziario (all. n.2), la stessa riceverà la corrispondente erogazione finanziaria relativa alle spese sostenute nel semestre di riferimento. Tutti i documenti dovranno recare esplicita indicazione del CUP di progetto. Le parti dichiarano che l’attività di cui al presente Accordo non sono soggette a IVA ai sensi del D.P.R. n.633 del 1972, in quanto consistenti in attività rientranti nei rispettivi compiti istituzionali.
Impegno finanziario. Per l’esecuzione delle attività progettuali di cui all’ art. 3, le Parti si impegnano a farsi carico reciprocamente degli oneri e delle spese connessi alla realizzazione del progetto esecutivo di cui al precedene art. 8, come definiti nel piano economico finanziario (all. n. 2) tendenzialmente nella misura del 50% ciascuno. Per il dettaglio delle voci di spesa le parti fanno riferimento al precitato piano economico finanziario allegato, che forma parte integrante del presente Accordo. Le parti si impegnano a realizzare il progetto in regime di compartecipazione ed a rendicontare i costi sostenuti singolarmente, sulla base della documentazione prodotta di cui all’art. 8 del presente Accordo. Nel momento in cui il progetto sarà realizzato secondo quanto indicato e raggiunti gli obiettivi fissati l’Inail comparteciperà con il contributo previsto fino a un massimo del 50% del progetto, pari a € 39.435,04, IVA inclusa. L’AOU SS e i propri partner si impegnano a compartecipare economicamente alla realizzazione delle attività secondo quanto previsto dal piano economico finanziario allegato al Progetto. In sede di verifica dovrà essere prodotta tutta la documentazione amministrativo- contabile prevista dalle “Istruzioni per la gestione economico finanziaria e per la rendicontazione dei progetti finalizzati allo sviluppo dell’azione prevenzionale nell’ambito regionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, (allegato n. 2 all’Avviso pubblico predetto) ed attestante il rispetto delle procedure previste dalla circolare n.2/2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali. L’AOU Sassari in ragione dell’onere di gestione contabile assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 3/2003 e s.m.i., che impone l’obbligo di riportare il numero CUP su tutte le transazioni finanziarie ed amministrative inerenti la realizazione del progetto. In particolare dichiara che il conto corrente dedicato sul quale dovranno confluire tutte le operazioni finanziarie, sia in entrata che in uscita, è il seguente: Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, Xxxxx Xxx Xxxxxx 00, Sassari, CAP 07100 CF 02268260904
Impegno finanziario. Il Finanziatore si impegna a versare all’Università di Macerata - relativamente al triennio accademico 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 - l’importo di Euro 30.000,00 (Euro trentamila/00) da destinare al co-finanziamento nella misura del 50% del costo standard della borsa di studio, stabilito nel DM n. 352/2022, da conferire al vincitore del concorso pubblico per l’ammissione al corso di Dottorato di cui trattasi, utilmente collocato in graduatoria, in possesso dei requisiti prescritti. Detto contributo è incrementato con le risorse finanziarie dell’Ateneo per l’adeguamento al costo della borsa di studio di cui al DM 247/2022, comprensiva della maggiorazione della medesima per i periodi di permanenza all’estero del dottorando, nonché del budget individuale a sostegno dell’attività di ricerca. Il contributo di cui al presente articolo sarà corrisposto dalla Società tramite il sistema di pagamento PagoPA, previa trasmissione a cura dell’Ateneo del previsto avviso di pagamento, in seguito alla notifica del nominativo del dottorando immatricolato al primo anno di corso e/o ammesso agli anni successivi, secondo le seguenti opzioni: □ versamento dell’intera quota di finanziamento pari ad € 30.000,00, in un’unica soluzione entro 10 giorni dalla comunicazione del nominativo del beneficiario □ versamento della quota di co-finanziamento in tre rate annuali: - € 10.000,00 entro 10 giorni dalla comunicazione del nominativo del beneficiario - € 10.000,00 entro il 30 Settembre 2023 - € 10.000,00 entro il 30 Settembre 2024 La rateizzazione del contributo è subordinata alla stipula di apposita polizza fidejussoria bancaria per l’ammontare di € 20.000,00 - corrispondente alla II e III rata – che deve essere prodotta contestualmente al versamento della I rata a garanzia delle obbligazioni assunte con la presente convenzione e deve prevedere quale beneficiario l’Università degli Studi di Macerata, con efficacia del contratto di garanzia fino al 30/11/2024 e la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 co. 2 del Codice Civile e l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Università. Contestualmente al pagamento di ogni singola rata, il debitore si obbliga a darne comunicazione all’Ateneo tramite l’invio di copia dello stesso alle mail xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxx.xx In caso di rinuncia del dottorando al proseguimento del corso di Dottorato l’Università si impegna a comu...
Impegno finanziario. Il costo stabilito è fisso e invariabile e non è soggetto né a revisioni né a rivalutazioni, riconoscendo espressamente il DIMCM che esso è sufficiente per l’attuazione della ricerca.
Impegno finanziario. Al fine di sopperire alle esigenze connesse all’attivazione del posto di dottorato di cui trattasi, l’Ente……… e l’Ente…….., ciascuno nella misura del …%, si impegnano a corrispondere all’Università tutti gli oneri finanziari ad esse connessi precisati come segue. L’importo complessivo pari a € 74.999,70 (o suoi multipli) Tale somma comprende: importo lordo della borsa, pari a € 60.108,68; fondi per la mobilità all’estero del beneficiario (fino ad un massimo di 12 mesi sui tre anni di corso), pari a € 10.018,11; budget dedicato a disposizione del beneficiario a copertura delle spese inerenti la sua attività di ricerca, comprensivo degli oneri previdenziali INPS previsti dalla normativa italiana, pari a € 4.872,90. L’Ente……… e l’Ente…….. si impegnano, altresì, a versare all'Università ulteriori contributi al fine di: - coprire le eventuali maggiorazioni del 50% relative a periodi di formazione all’estero ai sensi dell’art. 9 del D.M. 45/2013, per un periodo comunque non superiore a 12 mesi; - coprire gli eventuali aumenti della borsa di studio e/o eventuali maggiori oneri, derivanti dall’attuazione di disposizioni legislative e regolamentari in materia fiscale, previdenziale e assistenziale o di rivalutazione dell’importo della borsa. Gli importi relativi ai commi precedenti saranno versati all’Università secondo le modalità indicate all’art. 5.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: