Perizia contrattuale e arbitrato Clausole campione

Perizia contrattuale e arbitrato. Il contratto prevede che, per le Garanzie INCENDIO e FURTO, in difetto di accordo tra la Società ed il Contraente/Assicurato e previa richiesta scritta di uno di essi, la quantificazione del danno e dell’eventuale Indennizzo debbano essere effettuate da un collegio di periti secondo la procedura definita all’Art. 7.3 “Criterio di valutazione del danno” e all’Art. 7.5 “Mandato dei periti”. Avvertenza: Relativamente alle Garanzie INFORTUNI e MALATTIA, il contratto prevede che la Società e l’Assicurato possano demandare la risoluzione delle controversie di natura medica sull’indennizzabilità del Sinistro e/o sulle sue conseguenze ad un collegio di tre medici, che risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all’articolo 7.19 “Arbitrato irrituale” delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri. Avvertenza: resta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi e di rivolgersi all’Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge.
Perizia contrattuale e arbitrato. (garanzie diverse dalla “Responsabilità Civile Autoveicoli”). L’ammontare del danno è determinato previo accordo tra la Società e l’Assicurato. Il contratto prevede, per le garanzie prestate nelle sezioni “F. - Corpi Veicoli Terrestri ed I. - Infortuni del Conducente delle Condizioni di assicurazione”, che la Società e il Contraente possano devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l’accertamento del danno ad un collegio di periti/medici. Qualora la controversia riguardi la garanzia “Infortuni del Conducente”, il collegio medico risiede nel comune, sede di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Per la garanzia “Tutela Legale”, in caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei Casi assicurativi tra l’Assicurato e la Società o ARAG, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità. Avvertenza: resta comunque fermo il diritto della Società e del Contraente di rivolgersi all’Autorità giudiziaria.
Perizia contrattuale e arbitrato. Il contratto prevede che, per le garanzie Incendio e Furto/Rapina, Elettronica, Vetri- Cristalli-Insegne, la Società e il Contraente possano devolvere la risoluzione di una con- troversia tra di essi insorta per l’accertamen- to del danno ad un collegio di periti. Per la garanzia Tutela Legale è invece previ- sto che, in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei casi as- sicurativi, la decisione possa essere deman- data ad un Arbitro. Avvertenza: resta comunque fermo il diritto della Società e del Contraente di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Perizia contrattuale e arbitrato. Il contratto prevede che, per le garanzie “In- cendio” e “Furto/Rapina”, la Società e il Con- traente possano devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l’ac- certamento del danno ad un collegio di periti. Per la garanzia “Tutela Legale” è invece previ- sto che in caso di conflitto di interesse o di di- saccordo in merito alla gestione dei casi assi- curativi la decisione possa essere demandata ad un Arbitro. Avvertenza: resta in ogni caso fermo il diritto della Società e del Contraente di rivolgersi al- l’Autorità Giudiziaria.
Perizia contrattuale e arbitrato. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PAGINE
Perizia contrattuale e arbitrato. (garanzie diverse da “Responsabilità Civile Autoveicoli”) Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie L’ammontare del danno è determinato previo accordo tra Linear e l’assicurato. Il contratto prevede, per le garanzieCorpi Veicoli Terrestri”, “Infortuni del Conducente” e “Tutela Legale” che Linear e il contraente possano devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l’accertamento del danno ad un collegio di periti /ad un collegio di medici/ ad un arbitro. Resta, comunque, fermo il diritto di Linear e del contraente di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. Liti transfrontaliere Reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito Internet xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxxx-xxxxxxx-xxxx/xxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxx- and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia.
Perizia contrattuale e arbitrato. Il contratto prevede che, per le Sezioni DANNI AI BENI - FURTO - FENOMENO ELETTRICO ED ELETTRONICA - EVENTI CATASTROFALI - PROTEZIONE DIGITALE (solo garanzia Protezione Danni), in difetto di accordo tra la Società ed il Contraente e previa richiesta scritta di uno di essi, la quantificazione del danno e dell’eventuale Indennizzo debbano essere effettuate da un collegio di periti secondo la procedura definita all’Art. 12.5 “Controversie e procedura per l’accertamento del danno” e all’Art. 12.6 “Mandato dei periti”. Relativamente alle Sezioni TUTELA LEGALE e PROTEZIONE DIGITALE (solo garanzia Tutela legale), è invece previsto che la Società ed il Contraente in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei Casi assicurativi possono demandare la decisione ad un Arbitro secondo la procedura definita all’Art. 12.23 “Gestione del Sinistro”. resta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi e di rivolgersi all’Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla Legge.
Perizia contrattuale e arbitrato. A tale procedura si accede mediante un’istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto; - procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); in caso di controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti il ricorso alla procedura di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto; - procedura di conciliazione paritetica, per controversie relative a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15.000,00, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, con le modalità indicate sul sito internet dell’Impresa xxx.xxxxxx.xx; - procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione. L’ammontare del danno è determinato previo accordo tra l’Impresa e l’Assicurato. Il contratto prevede, per le garanzie prestate nelle sezioni 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 delle CGC che l’Impresa e il Contraente possano devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l’accertamento del danno ad un collegio di periti/medici. Qualora la controversia riguardi la garanzia Infortuni del Conducente, il collegio medico risiede nel Comune, sede di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Per la garanzia Tutela Giudiziaria, in caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l’Assicurato e l’Impresa, la decisione può venire demandata, salva la facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità. Resta comunque fermo il diritto dell’Impresa e del Contraente di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Perizia contrattuale e arbitrato. Il contratto prevede che le parti possano devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l’accertamento del danno ad un collegio di periti e/o arbitri. AVVERTENZA: resta in ogni caso fermo il diritto delle parti di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Perizia contrattuale e arbitrato. L’ammontare del danno è determinato previo accordo tra l’Impresa e l’Assicurato. Il contratto prevede, per le garanzie prestate che l’Impresa e il Contraente possano devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l’accertamento del danno ad un collegio di periti/medici.