Annullamento del contratto Clausole campione

Annullamento del contratto. Qualora trascorsi 60 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, lo Sponsor non avesse provveduto ad eseguire i lavori di sistemazione del verde sulla base del progetto presentato, approvato ed allegato al presente contratto, per cause di forza maggiore non imputabili alla Parte stessa che, quindi, potrà giustificare la propria inadempienza con motivazioni che la sollevano da responsabilità proprie, l’Amministrazione avrà facoltà di annullare il presente contratto e riprendere in carico l’area a verde. Nel frattempo lo Sponsor è comunque obbligato a mantenere l’area assegnata in modo decoroso, eseguendo la manutenzione necessaria.
Annullamento del contratto. 1. Se una parte ha fornito false informazioni, l’altra parte può chiedere l’annullamento del contratto ai sensi dell’articolo 1439 del codice civile nonché il risarcimento del danno, se dovuto.
Annullamento del contratto. Ai sensi dell'art. 1439 c.c. una parte può chiedere l'annullamento del contratto, nonché il risarcimento del danno, se dovuto, nel caso in cui l'altra parte abbia fornito false o reticenti informazioni.
Annullamento del contratto. Qualora trascorsi 30-60 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, il Partner non avesse provveduto ad eseguire i lavori di riqualificazione del verde sulla base del progetto presentato, approvato ed allegato al presente contratto, senza avere opportunamente comunicato le motivazioni e le giustificazioni per tale inadempienza, l’Amministrazione avrà facoltà di annullare il presente contratto e riprendere in carico l’area a verde. L’Amministrazione Comunale potrà altrimenti derogare i termini temporali per la conclusione dei lavori previsti. Nel frattempo il Partner è comunque obbligato a mantenere l’area assegnata in modo decoroso, eseguendo la manutenzione ordinaria e necessaria. (solo per riqualificazione).
Annullamento del contratto. 13.1 Nel caso in cui il Cliente cancelli, estenda o ritardi (o tenti di ritardare) l’esecuzione del Contratto o di parte di esso, o nel caso in cui il Cliente non accetti la merce in consegna nei tempi concordati o entro tempi ragionevoli, il Cliente sarà considerato responsabile (senza nessun pregiudizio per ogni altro diritto di LGC) e dovrà tenere indenne LGC per eventuali perdite, danni o spese sostenute da questa ultima in relazione alla fornitura o mancata fornitura dei Prodotti e/o Servizi, compresi i costi di spedizione, inclusi senza limitazione, i costi per eventuali servizi, materiali, impianti o attrezzi utilizzati, costi di laboratorio, inclusa una percentuale rispetto ai profitti.
Annullamento del contratto. Qualora trascorsi giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, lo “Sponsor” non avrà eseguito l’oggetto del contratto, il Comune potrà annullare il presente contratto.
Annullamento del contratto. Qualora trascorsi …… giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, lo “Sponsor” non avrà iniziato le attività di ripristino e/o manutenzione dell’area, il Comune potrà annullare il presente contratto e riprendere in carico l’area a verde.
Annullamento del contratto. Ordini di prodotti da catalogo (prodotti standard) possono essere annullati dal cliente sino al mo- mento della messa a disposizione dei prodotti or- dinati da parte di BELIMO, a condizione che la di- chiarazione di cancellazione giunga a BELIMO prima della messa a disposizione.
Annullamento del contratto. Nei casi di:
Annullamento del contratto. (articolo 8) La Legge 129/2004 è fondata sul principio di trasparenza nei rapporti tra le parti, tanto che il fornire informazioni false è motivo di annullamento del contratto ai sensi dell’articolo 1439 c.c. e fonte di risarcimento del danno, se dovuto. L’articolo 1439 c.c., espressamente richiamato dal legislatore, si riferisce al dolo-vizio del consenso, per cui il contratto è annullabile solo se “i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi l’altra parte non avrebbe contrattato”. L’eventuale azione di annullamento si prescrive in cinque anni dalla scoperta del dolo (1442 c.c.). In presenza di dolo incidente, che si ha quando i raggiri sono tali che senza di essi il contratto “sarebbe stato concluso a condizioni diverse” (1440 c.c.), il contratto è valido, ma il contraente raggirato può chiedere il risarcimento se prova la mala fede dell’altro contraente . L’articolo 8 si riferisce soltanto alle informazioni false, tuttavia, considerati anche gli obblighi precontrattuali di lealtà, correttezza e buona fede imposti alle parti dall’articolo 6, anche la l’omissione dolosa di informazioni, se si tratti di informazioni necessarie alla conclusione del contratto, potrebbe esser causa di annullamento del contratto.