Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo Clausole campione

Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo. In relazione alla Sezione A – Infortuni in caso di Sinistro, il Contraente o l’As- sicurato o gli aventi diritto devono dare avviso, con lettera raccomandata o con altro mezzo certificabile quale fax, posta elettronica, all’Intermediario o all’Impresa, entro 10 (dieci) giorni dall’Infortunio ovvero dal giorno in cui sia- no stati obiettivamente in grado di farlo. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all’Art. 34 Dia- ria da Ricovero giornaliera, Gessatura o frattura ossea da Infortunio, Art. 35 Denuncia del Sinistro – Obblighi dell’Assicurato, Art. 36 Anticipo Indennizzo e Art. 39 Liquidazione. In relazione alla Sezione B – Tutela Legale, l’Assicurato deve immediatamente denunciare all’Impresa qualsiasi Caso Assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire all’Impresa notizia di ogni atto a lui notificato, entro 10 (dieci) giorni dalla data della notifica stessa. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all’Art. 49 De- nuncia del Caso Assicurativo e scelta del Legale e all’Art. 50 Gestione del Sinistro / Caso Assicurativo. ! Avvertenza: L’Impresa ha adottato per la gestione dei Casi Assicurativi la modalità pre- vista dall’Art. 164, comma 2, lettera A) del Codice delle Assicurazioni ossia svolge direttamente l’attività di gestione e consulenza avendo creato una struttura appositamente dedicata. In relazione alla Sezione C – Assistenza, la gestione dei Sinistri è affidata alla società Europ Assistance S.p.A., alla cui Struttura Organizzativa vanno sporte le denunce ed i cui dettagli sono esplicitati all’Art. 55 delle Condizioni di Assicurazione.
Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo. AVVERTENZA - Modalità e termini per la denuncia del sinistro
Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo varie Sezioni. Avvertenza: si richiama l’attenzione del Contraente e dell’Assicurato sull’esi- stenza di specifiche modalità e termini di denuncia del sinistro descritti detta- gliatamente all’Art. 25 - Modalità per la denuncia dei sinistri delle Condizioni di Assicurazione - Norme Generali che riporta le modalità di denuncia per le Avvertenza: si richiama l’attenzione del Contraente e dell’Assicurato che, WIE- NER STÄDTISCHE Versicherung AG - Vienna Insurance Group ha affidato la gestione dei sinistri per la garanzia Tutela Legale, a D.A.S., Difesa Auto- mobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Verona, Xxx Xxxxxx Xxxxx 9/B - 37135 VERONA, Tel. (000) 0000000 - Fax (000) 0000000, sito internet: xxx.xxx.xx. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’Art.8 - Gestione del sinistro delle Condi- zioni di Assicurazione - Sezione V - Tutela Legale.
Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo. Avvertenze
Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo. Avvertenza: L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione, una comunicazione scritta all'Assicuratore - mediante lettera raccomandata all`indirizzo della Società - informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti. Si rinvia all’articolo 7 per gli aspetti di dettaglio. Nel caso in cui, durante il Periodo di validità della polizza o il Periodo di osservazione, un Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una Richiesta di risarcimento, potrà darne comunicazione scritta all’Assicuratore. Si rinvia all’articolo 7 per gli aspetti di dettaglio. È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun Assicurato ammetta o si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza di condanna o si accolli Xxxxx di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore. Si rinvia all’articolo 7 della sezione I “Norme che regolano l’assicurazione in generale” per gli aspetti di dettaglio. La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno e ora del sinistro e delle cause che lo hanno determinato, corredata di Certificato Medico, deve essere fatta entro 10 giorni dall’infortunio per iscritto alla Società o all’Intermediario. La mancata denuncia di sinistro entro il termine sopra indicato può comportare la riduzione dell’indennizzo (se il Contraente/Assicurato ha agito con colpa) o la perdita del diritto all’indennità (se il Contraente/Assicurato ha agito con dolo). Successivamente l’Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso scritto alla Società. L’Assicurato o, in caso di morte, il Beneficiario, devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società, da eseguirsi in Italia a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso. Per ogni altro aspetto, si richiama l’articolo 30 della sezione QUINTA “ASSICURAZIONE INFORTUNI EX LEGE”.
Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo. Avvertenza: in caso di Sinistro il Contraente o l’Assicurato devono comunicare entro 3 giorni per iscritto all’Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Società la data, ora, luogo dell’evento, le modalità di accadimento e la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze e l’importo approssimativo del danno, allegando alla denuncia tutti gli elementi utili per la rapida definizione delle responsabilità e per la quantificazione dei danni. I contenuti della denuncia devono essere anticipati con una comunicazione fax o e-mail, in caso di Sinistro grave. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all’Art. 12.1 “Obblighi del Contraente o dell’Assicurato in caso di Sinistro”, all’Art. 12.16 “Modalità di riparazione del danno”, nonché - più in generale sull’intera procedura liquidativa - alla sezione NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI. la gestione dei Sinistri relativi alla SEZIONE TUTELA LEGALE (nonché nella SEZIONE PROTEZIONE DIGITALE, limitatamente alla garanzia Tutela legale) è affidata ad ARAG SE, Rappresentanza e Direzione per l’Italia, con sede e Direzione Generale in Xxxxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx), in seguito denominata ARAG. In caso di sinistro il fatto deve essere denunciato immediatamente per iscritto all’intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza, alla Società o ad ARAG. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all’Art. 12.1 “Obblighi del Contraente o dell’Assicurato in caso di Sinistro” e all’Art. 12.21 “Libera scelta del legale” e seguenti.
Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo. Avvertenza: Norme in caso di sinistro Per la SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE Per la SEZIONE INFORTUNI
Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo. AVVERTENZA: L'Assicurato deve far denuncia scritta all’Impresa di ciascun Sinistro entro 15 (quindici) giorni da quando ne è venuto a conoscenza.
Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo. Avvertenze: La denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto nei termini previsti dall’art. 1913 del codice civile (tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza) e con i contenuti indicati nelle condizioni generali di assicurazione (narrazione del fatto, indicazione delle conseguenze, data, luogo e cause del sinistro, ecc.).