Accordo individuale Clausole campione

Accordo individuale. 1. L’accordo individuale è stipulato per iscritto anche in forma digitale ai sensi della vigente normativa, ai fini della regolarità amministrativa e della prova. Ai sensi degli artt. 19 e 21 della L. n. 81/2017, esso disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali dell’ente, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore che di norma vengono forniti dall’amministrazione. L’accordo deve inoltre contenere almeno i seguenti elementi essenziali:
Accordo individuale. I dipendenti ammessi allo svolgimento della prestazione di lavoro subordinato in lavoro agile sottoscrivono un accordo, che disciplina:
Accordo individuale. Prima dell'attivazione del lavoro agile si procede alla sottoscrizione dell'accordo individuale tra il dipendente e il Responsabile del Settore cui quest'ultimo è assegnato. L'accordo è stipulato a termine. La scadenza dell'accordo può essere prorogata previa richiesta scritta del dipendente al proprio Responsabile di riferimento; quest’ultimo comunicherà al Servizio personale l'avvenuta proroga. L'accordo individuale, sottoscritto entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui all'art. 6 tra il dipendente ed il Responsabile del Servizio di riferimento, deve redigersi sulla base del modello predisposto dall'Amministrazione e allegato al presente disciplinare (Allegato B). L’accordo individuale dovrà necessariamente prevedere la definizione dei seguenti elementi: − Il Progetto di Lavoro agile, contenente gli obiettivi generali e specifici che si intendono perseguire e la/e attività da svolgere da remoto; − la durata dell'accordo e il preavviso in caso di recesso; − il numero dei giorni settimanali, o i giorni specifici, individuati per lo svolgimento della prestazione in modalità agile, tenuto conto della attività svolta dal dipendente e della funzionalità dell'ufficio. I dipendenti incaricati di posizioni organizzative possono svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile nella misura massima di … giorni alla settimana; − i supporti tecnologici da utilizzare in relazione alla specifica attività lavorativa e la strumentazione eventualmente fornita dall'Amministrazione; − le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi; − modalità di monitoraggio della prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali dell’Amministrazione, tenendo conto dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori − fascia/e oraria/e di contattabilità telefonica e a mezzo posta elettronica, indicando; − le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e trattamento dati. Durante lo svolgimento della prestazione in lavoro agile è possibile, previa intesa tra le parti, modificare le condizioni previste nell’accordo individuale, sia per motivate esigenze espresse dal lavoratore, sia per necessità organizzative dell’Amministrazione.
Accordo individuale. L'attivazione del lavoro agile è subordinata alla sottoscrizione dell'accordo individuale tra il dipendente e il Dirigente dell’Ufficio cui quest'ultimo è assegnato. I Dirigenti, nell’ambito della propria autonomia gestionale ed organizzativa, concordano con il Direttore e con l’Amministratore Unico, anche per il tramite dello scambio di comunicazioni scritte, i termini e le modalità di eventuale espletamento della propria attività lavorativa in modalità agile. L’accordo può essere stipulato a termine o a tempo indeterminato, tenuto conto di quanto previsto all’art. 20 del presente disciplinare durante la fase di sperimentazione. La scadenza dell’accordo a tempo determinato può essere prorogata previa richiesta scritta del dipendente al proprio Dirigente di riferimento. Nel caso di accoglimento della richiesta, il Dirigente comunicherà l’avvenuta proroga al Dirigente della struttura competente in materia di gestione del personale. Il Dirigente di riferimento respinge o approva la richiesta del dipendente eventualmente proponendo modifiche. L'accordo individuale deve redigersi inderogabilmente sulla base del modello predisposto dall'Amministrazione e allegato sotto la lettera B). Nell'accordo devono essere definiti:
Accordo individuale. 1. I dipendenti, la cui istanza viene accolta, sottoscrivono con il proprio Dirigente un accordo individuale (All. B) che disciplina quanto segue:
Accordo individuale. Ai fini dell’attivazione del lavoro agile, l’azienda e il lavoratore sottoscrivono uno specifico accordo individuale, di natura consensuale, della durata minima di 6 mesi, salva diversa intesa tra le parti. Il lavoratore potrà farsi assistere da un componente della RSA/RSU a cui ha conferito mandato. L’accordo è rinnovabile automaticamente, fatta salva la facoltà di ognuna delle parti di disdettarlo con preavviso di 30 giorni rispetto alla data di scadenza. In qualsiasi momento, l’azienda può disporre la sospensione temporanea dell’esecuzione del lavoro agile, con un preavviso di cinque giorni, in relazione a sopravvenute, motivate esigenze di natura organizzativa o tecnico-produttiva. L’accordo costituisce parte integrante del contratto di lavoro individuale in essere. L’accordo dovrà stabilire le principali modalità/condizioni di esecuzione del lavoro agile; in particolare: - il numero di giornate lavorative nel mese in cui la prestazione sarà svolta, di norma, con modalità in lavoro agile; - la distribuzione, anche in modo non continuativo, dell’orario di lavoro nell’arco delle giornate, della settimana o del mese, tenuto conto anche dei tempi di riposo; - i predeterminati luoghi di esecuzione della prestazione lavorativa, ai sensi del comma 2); - la necessaria strumentazione informatica e telefonica, assegnata al lavoratore e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore da tale strumentazione, nel corso e al termine della giornata lavorativa.
Accordo individuale. 1. Il dipendente ammesso a partecipare allo SW sottoscriverà apposito accordo individuale che verrà allegato, a cura del servizio Risorse Umane, al contratto individuale di lavoro, nell’ambito del quale saranno in particolare disciplinati: • le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno della sede di lavoro; • le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro; • la durata del contratto e le modalità di recesso; • gli obblighi connessi all’espletamento dell’attività in modalità agile; • l’individuazione delle giornate e /o delle fasce orarie di lavoro agile; • le fasce di reperibilità; • le specifiche concernenti la connettività e la manutenzione della dotazione informatica; • le tutele e gli specifici adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro, riservatezza e protezione dei dati.
Accordo individuale. L'attivazione del lavoro a distanza è subordinata alla sottoscrizione dell'accordo individuale tra il dipendente e il rispettivo Direttore d’Ufficio, sentito il Dirigente. I Direttori d’Ufficio, nell'ambito della propria autonomia gestionale ed organizzativa, concordano con il proprio Dirigente, anche per il tramite dello scambio di comunicazioni scritte, i termini e le modalità di eventuale svolgimento della propria attività lavorativa a distanza. L'accordo è stipulato a termine, ma può essere rinnovato. Il Direttore, sentito il Dirigente, si esprime sull’istanza avanzata dal lavoratore entro 10 giorni dalla presentazione della stessa: - in caso di accoglimento, l’accordo individuale è sottoscritto entro un termine non inferiore a 10 giorni prima del primo giorno del mese di avvio; - in caso di non accoglimento, il diniego deve essere motivato e comunicato al dipendente per iscritto e per conoscenza all’Ufficio Xxxxxxx Xxxxx. Copia dell'accordo individuale sottoscritto è inviata dal Direttore all'Ufficio Risorse Umane per gli adempimenti di competenza. Nell'accordo devono essere definiti:
Accordo individuale. I vincitori delle borse saranno tenuti a sottoscrivere un accordo individuale che disciplina il periodo di mobilità Erasmus+ BIP: Learning Agreement e Contratto finanziario. Le mobilità potranno iniziare solo dopo la firma dell’accordo di mobilità da parte dello studente e persona delegata alla firma presso l’Università del Salento.
Accordo individuale. 1. L'attivazione del lavoro da remoto è subordinata alla sottoscrizione dell'accordo individuale tra il dipendente e il Dirigente del Settore cui quest'ultimo è assegnato. L’accordo individuale è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova. Ai sensi degli artt. 19 e 21 della legge n. 81/2017, esso disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali dell’amministrazione, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore che vengono forniti dall’amministrazione. L’accordo deve inoltre contenere almeno i seguenti elementi essenziali: