COPERTURA ASSICURATIVA CUMULATIVA CONTRO GLI INFORTUNI AERONAUTICI
COPERTURA ASSICURATIVA CUMULATIVA CONTRO GLI INFORTUNI AERONAUTICI
La presente polizza è stipulata tra
Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, x. 000 00000 Xxxx
e
Società
Durata del contratto
Dalle ore 24 del 31.12.2021
alle ore 24 del 31.12.2024
con scadenza dei periodi di assicurazione successivi al primo, fissati al 31 dicembre
SCHEDA DI POLIZZA | |
NUMERO DI POLIZZA | |
CONTRAENTE | ENAC ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE SPA |
SEDE LEGALE | VIALE XXXXXX PRETORIO NR. 118 – 00000 XXXX |
CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. | 97158180584 |
PERIODO DI ASSICURAZIONE | EFFETTO: DALLE ORE 24 DEL 31.12.2021 SCADENZA: ALLE ORE 24 DEL 31.12.2024 |
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE | SEZIONE III - Norme che regolano l’assicurazione in generale Art. 13) |
PREMIO IMPONIBILE ANNUO | € |
IMPOSTE | € |
PREMIO LORDO ANNUO | € |
BROKER – INTERMEDIARIO | Aon S.p.A. |
ALIQUOTA PROVVIGIONALE BROKER | 0,95 % |
CORRISPONDENTE/COVERHOLDER |
CATEGORIE E SOMME ASSICURATE
CATEGORIA A
CATEGORIA ASSICURATA | PILOTI COLLAUDATORI APPARTENENTI AI RUOLI DELL’AERONAUTICA MILITARE: TECNICI COLLAUDATORI APPARTENENTI AI RUOLI DELL’AERONAUTICA MILITARE: |
NUMERO ASSICURATI | PILOTI COLLAUDATORI: TECNICI COLLAUDATORI: |
ATTIVITA’ SVOLTA | VOLI PER CERTIFICAZIONE E COLLAUDO AEROMOBILI CIVILI |
CATEGORIA B/C
CATEGORIA ASSICURATA | ISPETTORI DI VOLO/ISPETTORI DEL TRAFFICO AEREO ENAC (elenco nominativo a seguire per la società aggiudicataria) ISPETTORI DI VOLO APPARTENENTI AI RUOLI DELL’AERONAUTICA MILITARE (elenco nominativo a seguire per la società aggiudicataria) |
NUMERO ASSICURATI | ISPETTORI DI VOLO e DEL TRAFFICO AEREO: 21 ISPETTORI DI VOLO APPARTENENTI AI RUOLI DELL’AERONAUTICA MILITARE: 15 |
ATTIVITA’ SVOLTA | VOLI PER CONTROLLO, ESAMI, ABILITAZIONI E LICENZE |
CATEGORIE | SOMME ASSICURATE |
CASO MORTE: - € 570.000,00= | |
CASO I.P. - € 310.000,00= | |
CASO I.T. - € 13.000,00= | |
CATEGORIA A | |
Con un massimo rimborso giornaliero di €260,00= a | |
PILOTI COLLAUDATORI | persona ed un massimo rimborso giornaliero pari a € |
TECNICI COLLAUDATORI | 2.580,00= per aeromobile e/o evento; |
APPARTENENTI AI RUOLI DELL’AERONAUTICA | |
MILITARE | |
RIMBORSO SPESE MEDICHE (da infortunio): | |
€ 5.000,00= per evento/persona | |
IPNA € 310.000,00= | |
CASO MORTE: - € 310.000,00= | |
CATEGORIA B/C | |
CASO I.T. - € 13.000,00= | |
ISPETTORI DI VOLO | Con un massimo rimborso giornaliero di € 260,00= a |
ISPETTORI TRAFFICO AEREO | persona ed un massimo rimborso giornaliero pari a € |
ISPETTORI APPARTENENTI AI RUOLI | 2.580,00= per aeromobile e/o evento; |
DELL’AERONAUTICA MILITARE | |
RIMBORSO SPESE MEDICHE (da infortunio): | |
€ 5.000,00= per evento/persona | |
IPNA € 310.000,00= |
MASSIMALE CATASTROFALE € 2.500.000,00= per aeromobile e/o evento
SEZIONE I DEFINIZIONI
Nel testo delle presenti Condizioni di Assicurazioni si definiscono con:
Aeromobile | la macchina per il trasporto aereo di persone o cose, come definita dalle norme vigenti. |
Polizza | Il documento che prova l'assicurazione. |
Contraente | Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza. |
Beneficiario | Gli eredi dell’Assicurato, o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso morte. |
Assicurato | La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’Assicurazione. |
Bagaglio | le valigie, le borse, le sacche ed ogni altro contenitore utilizzato dall’Assicurato per il trasporto di oggetti. |
Società | L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; |
Broker | La Spett.le AON S.p.A. quale mandataria incaricata dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto. |
Premio | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Rischio | La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
Sinistro | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Indennizzo | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Franchigia | La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Scoperto | La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Passeggero | Ogni persona che è su un volo con il consenso del vettore aereo o dell’esercente dell’aeromobile, esclusi i membri dell’equipaggio di volo e di cabina in servizio. |
Infortunio | Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte e/o una invalidità. |
Invalidità permanente | La diminuita capacità o la perdita definitiva ed irrimediabile della capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'Assicurato. |
Inabilità temporanea | Temporanea incapacità di attendere alle occupazioni professionali dichiarate in polizza |
Massimale per sinistro | La massima esposizione della Società per sinistro. |
SEZIONE II
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l’omissione da parte del Contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo e/o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).
Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all’aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro 30 giorni dall’intervenuta conoscenza.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall’annualità successiva.
Art. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE
L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Il Contraente pagherà all’Intermediario incaricato:
entro 60 giorni dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
entro 60 giorni da ciascuna successiva data di scadenza (annuale o semestrale), il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente (anche mediante posta elettronica) il premio riferito alle appendici correttamente emesse dalla Società. Resta comunque inteso che l’assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.
Il premio annuale è interamente dovuto ancorché sia stato pattuito il frazionamento semestrale.
Qualora il premio non fosse corrisposto entro i termini suindicati i sinistri accaduti prima del pagamento del premio non potranno essere indennizzati.
Trascorsi i termini sopra indicati, l’assicurazione resterà sospesa e riprenderà la sua efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973 ss.mm.ii. la Società dà atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. 40/2008 ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa.
L’assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del. X.Xxx. 50/2016 ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata, previa comunicazione del Broker alla Società.
Art. 3 REVISIONE DEL PREZZO
a) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all’articolo DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - VARIAZIONE DEL RISCHIO, la Società, decorsi almeno 180 giorni dall’inizio dell’assicurazione, potrà segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all’articolo
DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - VARIAZIONE DEL RISCHIO e richiedere
motivatamente, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii., la revisione del premio o delle condizioni contrattuali.
b) Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità. In caso di disaccordo, si applica quanto previsto al successivo articolo RECESSO.
Art. 4 RECESSO
In caso di mancato accordo ai sensi dell’articolo REVISIONE DEL PREZZO tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità.
La facoltà di recesso si esercita entro 30 giorni dalla proposta di cui al punto a) dell’articolo REVISIONE DEL PREZZO presentata dalla Società ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 30 giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.
Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimo, la Società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 90 giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio.
Art. 5 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO
Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 90 giorni successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli articoli REVISIONE DEL PREZZO e RECESSO e con decorrenza del termine di cui al punto b) del citato articolo REVISIONE DEL PREZZO dalla ricezione della citata dichiarazione.
Qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893, comma 2, del Codice Civile, al pagamento dell'indennizzo per l'intero.
Art. 6 RECESSO A SEGUITO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata.
In ambedue i casi di recesso la Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte.
Art. 7 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi rischi oggetto del presente contratto esistono altre coperture, i sinistri denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi. La Società rinuncia fin d’ora alla facoltà concessale dal disposto dell’art.1910 del Codice Civile.
Si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto.
Art. 8 DURATA DELL’ASSICURAZIONE – PROROGA – DISDETTA
La presente polizza ha durata dalle ore 24.00 del 31.12.2021 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2024, a tale data la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.
È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni.
La Società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio conteggiato in pro-rata temporis verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall’inizio della proroga.
Xxx ne ricorrono le condizioni previste dalla legge ed accordo tra le Parti, il contratto potrà essere rinnovato per una durata massima, non superiore ad un anno inoltrando richiesta scritta alla società entro tre mesi antecedenti la scadenza.
È attribuita alle parti la facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi almeno 60 giorni prima di ogni scadenza annuale.
Art. 9 PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE
L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Il Contraente pagherà all’Intermediario incaricato:
✓ entro 60 giorni dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
✓ entro 60 giorni da ciascuna successiva data di scadenza (annuale o semestrale), il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
✓ entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente (anche mediante posta elettronica) il premio riferito alle appendici correttamente emesse dalla Società. Resta comunque inteso che l’assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.
Il premio annuale è interamente dovuto ancorché sia stato pattuito il frazionamento semestrale.
Qualora il premio non fosse corrisposto entro i termini suindicati i sinistri accaduti prima del pagamento del premio non potranno essere indennizzati.
Trascorsi i termini sopra indicati, l’assicurazione resterà sospesa e riprenderà la sua efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973 ss.mm.ii. la Società dà atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. 40/2008 ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa.
L’assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del. X.Xxx. 50/2016 ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata, previa comunicazione del Broker alla Società.
Art. 10 MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.
Art. 11FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta tramite posta elettronica, PEC e raccomandata; le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 12 ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 13 FORO COMPETENTE
Per le controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente polizza, è competente, a scelta del Contraente, il Foro ove ha sede lo stesso oppure l’Assicurato.
Art. 14 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
In caso di interpretazione dubbia delle clausole di polizza, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all’Assicurato e/o Contraente.
Art. 15 CLAUSOLA BROKER
L’assicurato dichiara di aver affidato la gestione dell’assicurazione alla società AON SPA (il “Broker”), sede di Roma, Via Xxxxxxxxxx Xxxxxxx n. 149 – 00147. Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell’Assicurato dal Broker.
Pertanto, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto dell’Assicurato alla Società si intenderà come fatta dall’Assicurato e parimenti ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker si intenderà come fatta all’Assicurato, restando obbligo del Broker del pronto inoltro della comunicazione stessa.
Tutte le comunicazioni alle quali le Parti sono tenute devono essere fatte con lettera raccomandata, o posta elettronica o posta elettronica certificata, per il tramite del Broker.
Il pagamento dei premi di polizza verrà effettuato direttamente dall’Assicurato alla Società, ferma la liquidazione successiva da Parte della Società al Broker assicurativo incaricato della commissione prestabilita.
Art. 16 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 17 TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’Appalto.
Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della legge 136/2010.
Art. 18 TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del D.Lgs 196/03 e del Regolamento UE 2016/679 “GDPR” le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 19 DISPOSIZIONE FINALE
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
Art. 20 COASSICURAZIONE (laddove previsto)
In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato. In caso di sinistro, la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società delegataria, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, ferma restando la responsabilità solidale in capo ad ogni coassicuratore. In ogni caso la delegataria si impegna a emettere atto di liquidazione per l’intero importo del sinistro e a rilasciare all’avente diritto quietanza per l’ammontare complessivo dell’indennizzo. Con la sottoscrizione della presente polizza, le coassicuratrici danno mandato alla delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata e quant’altro. Pertanto, la firma apposta dalla delegataria rende validi a ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.
Art. 21 SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI
In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la Società (o un suo dipendente o collaboratore) a divieti, sanzioni o restrizioni o possa comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, dei suoi Stati membri del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.
SEZIONE III
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORTUNI
Art. 13 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca, nella qualità o nell’espletamento delle attività dichiarate in polizza, dal momento in cui sale a bordo di un aeromobile fino al momento in cui ne è disceso. È considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.
Sono considerati infortuni anche:
a) l’asfissia non di origine morbosa;
b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
c) l’assideramento o il congelamento;
d) i colpi di sole o di calore;
e) le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le xxxxx;
f) gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza;
g) gli infortuni derivanti da atti di terrorismo, a condizione che l’assicurato non vi abbia preso parte attiva;
h) gli infortuni occorsi in conseguenza di imprudenza o negligenza gravi dell’Assicurato in qualità di passeggero.
i) In caso di incidente aeronautico e/o atti di terrorismo aereo, sono compresi in garanzia anche gli infortuni occorsi al di fuori dell’aeromobile durante atti compiuti per solidarietà umana e/o salvaguardia della propria integrità fisica. In tali circostanze l’assicurazione comprende, oltre agli infortuni derivanti da imprudenza o negligenza anche gravi dell’assicurato.
Art. 14 RISCHI ESCLUSI
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni:
a) verificatisi in occasione di voli effettuati anche come passeggero:
- su qualsiasi mezzo che non sia classificato aeromobile dalle competenti Autorità quali deltaplani, ultraleggeri e girocotteri;
- su aeromobili non in regola con le disposizioni di legge, di regolamenti o norme e abilitazioni relative allo stato di navigabilità e di efficienza, nonché su aeromobili il cui equipaggio non abbia i prescritti brevetti, licenze, abilitazioni, autorizzazioni e simili in regolare corso di validità, quando la irregolarità sia nota all’Assicurato;
b) verificatisi in occasione di voli effettuati per tentativi di primati, gare e competizioni di ogni genere e relative prove preparatorie;
c) causati in tutto o in parte da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato o del beneficiario, salvo quanto previsto dal punto h) dell’art. 13;
d) causati da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti o allucinogeni;
e) causati da guerra, invasione, ostilità, guerra civile, ribellione, rivoluzione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere e insurrezioni;
f) causati da movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche;
g) causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.) sia per impiego civile che bellico (ordigni a fissione o fusione atomica o nucleare);
h) scioperi, tumulti, sommosse civili e agitazioni di lavoratori;
i) confisca, nazionalizzazione, sequestro, detenzione, disposizioni restrittive, appropriazione o requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo o altra Autorità nazionale;
l) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull’aeromobile o sull’equipaggio dell’aeromobile in volo;
m)causati da presenza di amianto o di qualsiasi altro materiale che lo contenga;
n) terrorismo provocato e/o avvenuto con uso di armi di distruzione di massa.
Art. 15 PERSONE NON ASSICURABILI
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniacodepressive o stati paranoidi.
Di conseguenza l’assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni.
Art. 16 LIMITI TERRITORIALI
L'assicurazione è operante entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.
Art. 17 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato, ai sensi dell’art. 1913 C.C.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 C.C.
Art. 18 VARIAZIONI NELLA PERSONA DEL CONTRAENTE
In caso di alienazione dell’Azienda o di parte delle attività alle quali sono addette le persone assicurate, il Contraente, fermo l’obbligo del pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso, deve trasmettere all’acquirente l’obbligo di mantenere il contratto per la parte che lo riguarda.
Nel caso di fusione della società contraente il contratto continua con la società che rimane sussistente o che risulta dalla fusione.
Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con la società nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale.
Lo scioglimento della società e la sua messa in liquidazione non sono causa di interruzione del contratto.
Le variazioni sopraindicate devono essere comunicate per iscritto dal Contraente, i suoi eredi o aventi causa, entro il termine di 15 giorni dal loro verificarsi, alla Società la quale nei 30 giorni successivi ha facoltà di recedere dal contratto dandone comunicazione con preavviso di 15 giorni.
Art. 19 CAMBIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DICHIARATE
Se nel corso dell’assicurazione si verifica un cambiamento delle attività dichiarate in polizza, si applicano gli artt. 1897
C.C. e 522 Cod. Nav.
Se il cambiamento dell’attività non comporta aggravamento di rischio, l’assicurazione prosegue senza variazioni di sorta.
Art. 20 VARIAZIONI NEL NUMERO DELLE PERSONE ASSICURATE
Il Contraente ha facoltà di aggiungere altre persone oppure di escludere una o più di quelle già assicurate. La facoltà di esclusione non potrà comunque essere esercitata nei confronti delle persone colpite da infortunio che comporti indennizzi e/o spese a carico della Società: così pure nel caso di assicurazione anonima di più persone occupanti i posti in un unico aeromobile, qualora risulti colta anche una sola di esse.
Le variazioni devono essere comunicate per iscritto alla Società ed hanno effetto dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione stessa o di quello successivo eventualmente indicato dal Contraente.
Il premio da corrispondere per le persone aggiunte e quello da restituire per le persone escluse sarà determinato in conformità al premio pro capite vigente al momento della variazione e verrà regolato secondo quanto stabilito al successivo Art. 7 delle Condizioni Particolati Aggiuntive - Regolazione Premio –
Art. 21 DENUNCIA DELL’INFORTUNIO E ONERI RELATIVI
Fermo quanto previsto dall’art.6 la denuncia dell’infortunio deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento e deve essere corredata da certificato medico.
Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.
Nel caso d’inabilità temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze.
L’Assicurato, o in caso di morte, i beneficiari, devono consentire alla società le indagini e gli accertamenti necessari. Le spese relative ad eventuali certificazioni mediche attestanti il grado di Invalidità Permanente sono a carico dell’Assicurato.
Art. 22 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ
La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio. Se, al momento dell’infortunio, l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all’art. 23 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Art. 23 MORTE
L’indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza dell’assicurazione – entro due anni dal giorno dell’infortunio.
Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali.
L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, gli eredi dell’Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l’indennizzo per morte – se superiore – e quello già pagato per invalidità permanente.
Art. 24 INVALIDITÀ PERMANENTE
1. Se l'infortunio ha come conseguenza l’invalidità permanente totale, la Società corrisponde la somma assicurata.
2. Se l'infortunio ha come conseguenza un’invalidità permanente parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento ai valori delle seguenti menomazioni:
2.1Perdita totale, anatomica o funzionale, di:
Destro | Sinistro | |
Un arto superiore | 70% | 60% |
Una mano o un avambraccio | 60% | 50% |
Un pollice | 18% | 16% |
Un indice | 14% | 12% |
Un medio | 8% | 6% |
un anulare | 8% | 6% |
un mignolo | 12% | 10% |
una falange ungueale del pollice | 9% | 8% |
una falange di altro dito della mano | 1/3 del valore del dito |
2.2 Anchilosi:
della scapola omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola | 25% | 20% |
del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono- supinazione libera | 20% | 15% |
del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera | 10% | 8% |
del nervo radiale | 35% | 30% |
del nervo ulnare | 20% | 17% |
2.3 Paralisi completa:
2.4 Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore:
al di sopra della metà della coscia | 70% |
al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio | 60% |
al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba | 50% |
2.5 Perdita anatomica o funzionale di:
un piede | 40% |
ambedue i piedi | 100% |
un alluce | 5% |
un dito del piede diverso dall’alluce | 1% |
falange ungueale dell'alluce | 2,5% |
2.6 Anchilosi:
dell'anca in posizione favorevole | 35% |
del ginocchio in estensione | 25% |
della tibio-tarsica ad angolo retto | 10% |
della tibio-tarsica con anchilosi della sotto astragalica | 15% |
2.7 Paralisi completa del nervo:
15%
sciatico popliteo esterno
2.8 Esiti di frattura:
scomposta di una costa 1%
2.9 Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:
una vertebra cervicale | 12% |
una vertebra dorsale | 5% |
12a dorsale | 10% |
una vertebra lombare | 10% |
trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo | 2% |
Esiti di frattura: | |
del sacro | 3% |
del coccige con callo deforme | 5% |
Perdita totale anatomica o funzionale di: | |
un occhio | 25% |
ambedue gli occhi | 100% |
Sordità completa di: | |
un orecchio | 10% |
ambedue gli orecchi | 40% |
Stenosi nasale assoluta: | |
monolaterale | 4% |
Bilaterale | 10% |
Perdita anatomica di: | |
un rene | 15% |
della milza senza compromissioni significative della crasi ematica | 8% |
2.10 Postumi di:
2.11
2.12
2.13
2.14
3. Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro.
4. Nel caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui al presente articolo sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
5. Nel caso in cui l’infortunio abbia come conseguenza un’invalidità permanente, non determinabile sulla base dei valori previsti al precedente punto 2. si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:
- nel caso di minorazioni, anziché di perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo e nel caso di
menomazioni diverse da quelle elencate al precedente punto 2. le percentuali sopra indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
- nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà a
singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso.
6. La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l’applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati al precedente punto 2. e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.
Art. 25 INABILITÀ TEMPORANEA
L’indennizzo per inabilità temporanea è dovuto:
a) integralmente, per ogni giorno in cui l’Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle sue occupazioni;
b) al 50% per ogni giorno in cui l’Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle sue occupazioni. L’indennizzo per inabilità temporanea viene corrisposto per un periodo massimo di 365 giorni.
L’indennizzo per inabilità temporanea è cumulabile con quelli dovuto per invalidità permanente o per morte.
Art. 26 RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO
La società rimborsa agli Assicurati per i quali tale garanzia è richiesta, in caso di infortunio risarcibile a termini di Polizza, il costo delle cure mediche sostenute, fino a concorrenza dell’importo di € 5.000,00= per evento e per persona.
Per cure mediche si intendono:
• spese ospedaliere o cliniche;
• onorari a medici e a chirurghi;
• accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio;
• spese per il trasporto su ambulanze e/o mezzi speciali di soccorso all’istituto di cura o ambulatorio;
• spese fisioterapiche in genere e spese farmaceutiche;
• spese per la prima protesi, escluse comunque le protesi dentarie.
Rimangono espressamente escluse le spese sostenute per operazioni di chirurgia plastica, salvo quelle rese necessarie per eliminare o contenere il grado di invalidità laddove tale garanzia viene prestata.
Qualora gli assicurati fruiscano di altre analoghe prestazioni assicurative (sociali o private), la garanzia per l’eventuale eccedenza di spese da questa non verranno rimborsate.
Art. 27 TRASPORTO DELLA SALMA
In caso di decesso a seguito di evento indennizzabile a termini di Polizza, la Società rimborsa agli eredi, le spese sostenute per il trasporto della salma dal luogo del decesso fino al luogo di sepoltura, entro il limite massimo di € 5.000,00=. Non sono indennizzabili le spese funerarie.
Art. 28 MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL DANNO
Le divergenze sul grado di inabilità temporanea, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall’art. 21 sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede, a scelta della Società, presso la sede della Società stessa o presso la sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolati per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
Art. 29 RESPONSABILITÀ DEL CONTRAENTE
Poiché la presente assicurazione è stata stipulata dal Contraente, anche nel proprio interesse quale possibile responsabile del sinistro, si conviene che qualora l’infortunato o, in caso di morte, i beneficiari di cui all’art. 22 (o soltanto qualcuno di essi) non accettino, a completa tacitazione per l’infortunio, l’indennizzo dovuto ai sensi della presente polizza ed avanzino verso il Contraente maggiori pretese a titolo di responsabilità civile, detto indennizzo nella sua totalità viene accantonato, per essere computato nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione.
Qualora l’infortunato o gli anzidetti beneficiari recedano dall’azione di responsabilità civile, o rimangano in essa soccombenti, l’indennizzo accantonato viene agli stessi pagato sotto deduzione, a favore del Contraente, delle spese di causa da lui sostenute.
AVN 111 SANCTIONS AND EMBARGO CLAUSE
Art. 30 - Notwithstanding anything to the contrary in the Policy the following shall apply:
1. If, by virtue of any law or regulation which is applicable to an Insurer at the inception of this Policy or becomes applicable at any time thereafter, providing coverage to the Insured is or would be unlawful because it breaches an embargo or sanction, that Insurer shall provide no coverage and have no liability whatsoever nor provide any defence to the Insured or make any payment of defence costs or provide any form of security on behalf of the Insured, to the extent that it would be in breach of such law or regulation.
2. In circumstances where it is lawful for an Insurer to provide coverage under the Policy, but the payment of a valid and otherwise collectable claim may breach an embargo or sanction, then the Insurer will take all reasonable measures to obtain the necessary authorization to make such payment.
3. In the event of any law or regulation becoming applicable during the Policy period which will restrict the ability of an Insurer to provide coverage as specified in paragraph 1, then both the Insured and the Insurer shall have the right to cancel its participation on this Policy in accordance with the laws and regulations applicable to the Policy provided that in respect of cancellation by the Insurer a minimum of 30 days notice in writing be given.
In the event of cancellation by either the Insured or the Insurer, the Insurer shall retain the pro rata proportion of the premium for the period that the Policy has been in force. However, in the event that the incurred claims at the effective date of cancellation exceed the earned or pro rata premium (as applicable) due to the Insurer, and in the absence of a more specific provision in the Policy relating to the return of premium, any return premium shall be subject to mutual agreement. Notice of cancellation bythe Insurer shall be effective even though the Insurer makes no payment or tender of return premium.
SEZIONE IV
CONDIZIONI SPECIALI RELATIVE ALL’ASSICURAZIONE DEL PERSONALE NAVIGANTE
Art. 1 – La garanzia di cui alla presente polizza vale anche per gli infortuni che le persone nominativamente indicate subiscano durante la permanenza per ragioni di servizio negli aerodromi ed eliporti o in qualsiasi altra località di atterraggio o ammaraggio autorizzati o forzati e durante le conseguenti operazioni.
La copertura del rischio a terra resta valida anche in caso di sospensione del brevetto, mentre cessa di pieno diritto con il ritiro o la scadenza del brevetto stesso.
Art. 2 – A parziale deroga dell’art. 14 delle norme che regolano l’assicurazione, la garanzia comprende:
- gli infortuni cagionati in tutto o in parte da dolo o colpa grave del Contraente con diritto di rivalsa per il caso di dolo, nonché quelli cagionati in tutto o in parte da colpa grave dell’Assicurato;
- il caso di ernia causata da infortunio, restando inteso che se l’ernia è operabile la società rimborsa le spese effettivamente sostenute dall’infortunato fino a € 1.033,00=, mentre se non è operabile la società corrisponde una indennità pari al 15% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale;
- il caso di morte derivante da febbre perniciosa causata da infezione malarica; in questa ipotesi spetta agli aventi diritto un terzo della somma assicurata per il caso di morte.
Art. 3 – A parziale deroga dell’art. 24 delle norme che regolano l’assicurazione per la liquidazione delle invalidità permanenti saranno applicate le percentuali previste dalle Tabelle e relative note contenute nell’allegato 1 del
D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124, con rinuncia da parte della Società all’applicazione della franchigia prevista dalla legge stessa.
Art. 4 – Il personale di volo è assicurato anche per il rischio di ritiro definitivo del brevetto aeronautico in conseguenza di un infortunio occorso in volo.
Se le conseguenze di una lesione traumatica, riportata in un infortunio indennizzabile a sensi di polizza, sono tali da provocare contemporaneamente, oltre ad una invalidità permanente generica, totale o parziale, anche l’inabilità permanente alla navigazione aerea che comporti il ritiro definitivo del brevetto aeronautico – ciò in seguito a decisione della Commissione Sanitaria di Appello del Ministero della Difesa Aeronautica – l’indennità non potrà essere inferiore a quella stabilita nelle condizioni particolari della presente polizza per le singole categorie di Assicurati.
Nei casi predetti, l’Assicurato avrà diritto solo alla corresponsione della maggiore fra le due indennità liquidabili in base ai capitali rispettivamente previsti per l’invalidità permanente generica e per l’inabilità permanente alla navigazione aerea, il pagamento è subordinato alla presentazione del certificato della Commissione predetta, dal quale deve risultare che la dichiarata inabilità permanente alla navigazione aerea è conseguenza diretta delle lesioni causate dall’infortunio.
SEZIONE V
CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE REGOLAZIONE DEL PREMIO SCOMPOSIZIONE DEL PREMIO
ART. 1 POLIZZA APERTA NORMALE
La garanzia è prestata in favore delle persone indicate dal Contraente, nella qualità o nell’espletamento delle attività dichiarate, viaggianti su aeromobili da chiunque eserciti.
Nel caso in cui debbano venir assicurati persone non incluse nell’elenco fornito alla data di decorrenza della Polizza, il Contraente deve comunicare alla Società e/o Broker a mezzo telefax detta necessità prima che il rischio abbia inizio e precisando per ciascun Assicurato i seguenti dati:
a) generalità;
b) data di decorrenza della garanzia, nonché durata della stessa espressa in ore (24 o 48) o in giorni. Il periodo di garanzia non può superare in nessun caso la scadenza dell’annualità assicurativa;
c) capitali che si intendono assicurare per i casi di:
- morte
- invalidità permanente
- inabilità temporanea.
A parziale deroga dell’articolo 20, alla scadenza del contratto sarà effettuata la regolazione in base alle condizioni previste dalla presente polizza (Articolo 7 che segue). Resta inteso e convenuto che il premio indicato in polizza rimarrà comunque acquisito.
ART. 2 TABELLE INAIL
A parziale deroga dell’art. 23 delle norme che regolano l’assicurazione per la valutazione delle invalidità permanenti parziali si farà riferimento alle percentuali previste dalle tabelle e relative note contenute nell’allegato
1) del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, con rinuncia da parte della Società all’applicazione della franchigia prevista della legge stessa.
ART. 3 TABELLE INAIL (DIRIGENTI)
A parziale deroga dell’art. 24 delle norme che regolano l’assicurazione per la valutazione delle invalidità permanenti parziali si farà riferimento alle percentuali previste dalle tabelle e relative note contenute nell’allegato
1) D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, con rinuncia da parte della Società all’applicazione della franchigia prevista dalla legge stessa.
Nel caso di invalidità permanente indennizzabile a termini della presente polizza, che sia di grado non inferiore al 50%, accertato in base alle percentuali previste dalle predette tabelle INAIL e che determini la cessazione del rapporto di lavoro con esclusione di ogni possibilità di costituire un rapporto similare presso altre aziende, la Società liquiderà l’indennità in misura pari alla somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale.
ART. 4 FRANCHIGIE
Le somme assicurate per i casi di Morte, IP e IT non sono soggette ad alcuna franchigia.
ART. 5 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
La Società rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell’art. 1916 C.C. verso i terzi responsabili dell’infortunio.
ART. 6 ATTIVITÀ DI VOLO
La garanzia comprende anche i voli di collaudo resi necessari da operazioni di riparazione e manutenzione degli aeromobili, di sostituzione o riparazione di elementi, di addestramento, di istruzione, di controllo, di assistenza, di reintegro e rinnovo brevetto, di abilitazione al pilotaggio, i voli strumentali e notturni.
La garanzia dovrà essere pienamente operante anche oltre l’orario effemeridi qualora il volo si prolunghi per necessità operative.
ART. 7 REGOLAZIONE PREMIO
Il premio alla firma si intende minimo e comunque acquisito dalla Società ed è convenuto in base al numero delle persone assicurate alla decorrenza. Allo scadere dell’annualità assicurativa si provvederà alla regolazione del premio in base alle variazioni intervenute durante l’annualità ed in base ai seguenti criteri:
CATEGORIA A - PILOTI COLLAUDATORI e TECNICI COLLAUDATORI APPARTENENTI AI RUOLI DELL’AERONAUTICA MILITARE - ENAC:
- Premio imponibile annuo per persona pari ad € calcolato in pro-rata temporis in considerazione del periodo di copertura,
CATEGORIA B/C - ISPETTORI DI VOLO / ISPETTORI DEL TRAFFICO AEREO - ISPETTORI APPARTENENTI AI RUOLI DELL’AERONAUTICA MILITARE – ENAC:
- Premio imponibile annuo per persona pari ad € calcolato in pro-rata temporis in considerazione del periodo di copertura,
Le differenze attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei sessanta giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.
Resta inteso che, qualora un assicurato rimanga in copertura per un periodo inferiore all’annualità e durante il periodo di operatività della garanzia avvenga un sinistro che comporti il pagamento di indennizzi/spese a carico della società per un importo superiore al premio versato, il contraente è tenuto a corrispondere per tale assicurato un premio complementare per alla differenza tra l’intero premio annuo e quello già corrisposto.
SCOMPOSIZIONE DEL PREMIO ANNUO:
Premio imponibile | € | .= |
Imposte | € | .= |
TOTALE PREMIO ANNUO LORDO | € | .= |
IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ