TUTELA PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA Clausole campione

TUTELA PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA. L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratori, comunicando, non oltre 15 giorni di inizio della prestazione , gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. L’Appaltatore deve esibire al Direttore dell’Esecuzione del Contratto , prima della data di avvio della ‘Accordo, ogni prescritta denuncia del lavoro iniziato agli enti previdenziali e assicurativi, e copia della polizza di assicurazione contro gli infortuni. L’Appaltatore deve parimenti esibire le modifiche alle denuncie e polizze in precedenza esibite entro i 14 giorni successivi alla modifica. Prima di emettere i certificati di pagamento il Direttore dell’Esecuzione del Contratto e la Stazione appaltante procedono alla verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’Impresa attraverso l’acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) A garanzia di tali obblighi, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto opera una ritenuta dello 0,5% sull’importo netto progressivo dei lavori. Inoltre, il mancato adempimento dell’Appaltatore agli obblighi sociali, integrando nel contempo gli estremi di un inadempimento verso l’Amministrazione Comunale, conferisce a quest’ultima il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato la polizza fideiussoria – di cui all’art.103 D.lgs.n.50/2016 per i contratti sopra soglia comunitaria, valevole anche per i contratti sotto soglia comunitaria – a garanzia dei debiti contrattuali dell’Appaltatore medesimo. Le disposizioni suddette si applicano anche nel caso di subappalto. In ogni caso l’Appaltatore è responsabile nei confronti dell’Amministrazione Comunale dell’osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori. Ai fini della tutela contributiva dei lavoratori si applica quanto previsto dalla vigente normativa in materia. Qualora l’Amministrazione appaltante constati la presenza nel luogo di lavoro di lavoratore non iscritto nel libro unico del lavoro, ovvero in denuncia nominativa dei lavoratori occupati ovvero in documenti informatizzati equiparati, il Responsabile del Procedimento comunica all’Impresa l’inadempienza accertata e procede ad applicare una penale di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ciascun lavorat...
TUTELA PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA. 5. L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratori, comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.
TUTELA PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA. L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratori, comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. L’Appaltatore deve esibire al Direttore dei Lavori, prima della data del verbale di consegna dei lavori, ogni prescritta denuncia del lavoro iniziato agli enti previdenziali e assicurativi, e copia della polizza di assicurazione contro gli infortuni. L’Appaltatore deve parimenti esibire le modifiche alle denuncie e polizze in precedenza esibite entro i 14 giorni successivi alla modifica. Prima di emettere i certificati di pagamento degli stati di avanzamento lavori, compreso quello conseguente al conto finale, il Direttore Lavori e la Stazione appaltante procedono alla verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’Impresa attraverso l’acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) con le modalità di cui al precedente art. 20, comma 3 del presente Capitolato. A garanzia di tali obblighi, secondo quanto disposto dall’art. 4 del D.P.R. 207/2010, il Direttore dei Lavori opera una ritenuta dello 0,5% sull’importo netto progressivo dei lavori. Inoltre, il mancato adempimento dell’Appaltatore agli obblighi sociali, integrando nel contempo gli estremi di un inadempimento verso l’Amministrazione Comunale, conferisce a quest’ultima il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato la polizza fideiussoria – di cui all’art.113 D.lgs.n.163/2006 ss. mm. per i contratti sopra soglia comunitaria, valevole, ai sensi dell’art.121 dello stesso decreto, anche per i contratti sotto soglia comunitaria – a garanzia dei debiti contrattuali dell’Appaltatore medesimo, secondo quanto previsto dal l’art. 123, comma 4 del D.P.R. 207/2010 ss. mm. Le disposizioni suddette si applicano anche nel caso di subappalto. In ogni caso l’Appaltatore è responsabile nei confronti dell’Amministrazione Comunale dell’osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori. Qualora l’Amministrazione appaltante constati la violazione degli obblighi retributivi, previdenziali o assicurativi, il Responsabile del Procedimento comunicherà all’Impresa, e se del caso, anche all’Ispettorato del Lavoro, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20%...
TUTELA PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA. L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratori, comunicando, prima dell’avvio delle prestazioni di cui al presente capitolato, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa saranno segnalate all’Ispettorato del Lavoro ed ai competenti Enti previdenziali ed assicurativi.

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