TESTO DELL’ACCORDO FIM FIOM UILM – UNIONMECCANICA DI RINNOVO DEL CCNL DEI METALMECCANICI
TESTO DELL’ACCORDO FIM FIOM UILM – UNIONMECCANICA DI RINNOVO DEL CCNL DEI METALMECCANICI
29 maggio 2003
(24 gennaio 2006)
ACCORDO DI RINNOVO PARTE ECONOMICA CCNL
MINIMI TABELLARI
Aumento dei minimi tabellari (parametrato 100÷246 come da tabella allegata) pari a Euro 100 alla 5^ categoria di cui:
Euro 60 a decorrere dal 1° gennaio 2006;
Euro 25 a decorrere dal 1° ottobre 2006;
Euro 15 a decorrere dal 1° marzo 2007.
UNA TANTUM
Ai lavoratori in forza alla data del presente accordo, verrà corrisposto un importo forfettario di Euro 320, a titolo di arretrati retributivi per l’anno 2005, erogabile in due tranche di pari importo, la prima nel mese di febbraio e la seconda nel mese di luglio 2006.
L’importo forfettario lordo è suddivisibile in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2005.
La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero.
L’importo dell’importo forfetario è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2120 Codice civile, l’importo forfettario è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro il suddetto importo verrà corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze.
Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2005, con pagamento di indennità a carico dell’istituto competente ed integrazione a carico delle aziende, saranno considerate utili ai fini dell’importo di cui sopra.
Ai lavoratori che nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2005, fruiscano di trattamenti di Cassa integrazione guadagni, di riduzione dell’orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali, l’importo forfettario sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.
ELEMENTO PEREQUATIVO
Ai lavoratori in forza alla data del 1° giugno 2007, che nel 2006 (1° gennaio-31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal contratto collettivo nazionale di lavoro (ad es. lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o formule retributive analoghe) e privi di contrattazione di secondo livello con contenuti economici, verrà erogata con la retribuzione del mese di giugno 2007, a titolo perequativo, una cifra in forma annua sperimentale pari a 130 Euro, onnicomprensiva e non incidente sul TFR, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in
caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal Ccnl inferiori a 130 Euro annue.
Nel prossimo rinnovo normativo, le parti definiranno come superare la forma sperimentale attraverso uno specifico istituto salariale anche alla luce di quanto eventualmente definito a livello confederale nell’ambito del prossimo confronto sulla revisione del Protocollo del 23 luglio 1993.
VALORE PUNTO
Le parti concordano che nel prossimo rinnovo del Ccnl, per determinare gli incrementi retributivi, verrà adottato un valore punto di 17,55 Euro.
DECORRENZA E DURATA
Il presente accordo decorre dal 1° gennaio 2006 e scade il 30 giugno 2007.
Le parti concordano altresì di fissare la scadenza del CCNL al 30 giugno 2007 anche per quanto concerne la parte normativa.
DICHIARAZIONE DELLE PARTI
Le parti si danno atto che l’incremento dei minimi tabellari è pari a 6,0 punti percentuali ed è comprensivo di una quota relativa al recupero dello scarto tra inflazione programmata ed effettiva relativa al biennio 2003-2004 pari a 0,9 punti percentuali.
Pertanto, in sede di rinnovo del Ccnl, la crescita percentuale relativa al periodo gennaio 2005-giugno 2007 sarà assunta a riferimento ai fini della comparazione da effettuare secondo i criteri definiti dal Protocollo del 23 luglio 1993.
QUOTA CONTRIBUZIONE UNA TANTUM
Ai lavoratori non iscritti al sindacato verrà richiesta una quota di contribuzione a favore dei sindacati stipulanti pari a 30 Euro con delega in positivo e secondo modalità che verranno successivamente definite.
Incremento dei minimi per livello | ||||
Ctg | 1ª tranche | 2ª tranche | 3ª tranche | Totale |
dall’1/1/2006 | dall’1/10/2006 | dall’1/3/2007 | ||
1 | 37,50 | 15,63 | 9,37 | 62,50 |
2 | 43,88 | 18,28 | 10,97 | 73,13 |
3 | 51,75 | 21,56 | 12,94 | 86,25 |
4 | 54,75 | 22,81 | 13,69 | 91,25 |
5 | 60,00 | 25,00 | 15,00 | 100,00 |
6 | 66,38 | 27,66 | 16,59 | 110,63 |
7 | 71,25 | 29,69 | 17,81 | 118,75 |
8 | 78,75 | 32,81 | 19,69 | 131,25 |
9 | 92,25 | 38,44 | 23,06 | 153,75 |
ACCORDO SPERIMENTALE
UNIONMECCANICA e Fim, Fiom, Uilm convengono che l’accrescimento della competitività del sistema produttivo è condizione essenziale per la ripresa e la crescita delle imprese e dell’occupazione, per il miglioramento del tenore di vita dei lavoratori, per lo sviluppo del Paese.
Per quanto concerne il ruolo e la responsabilità che specificamente loro attengono, UNIONMECCANICA e Fim, Fiom, Uilm convengono che una gestione condivisa ed efficiente delle relazioni di lavoro sia una delle condizioni fondamentali per il rilancio della competitività del sistema produttivo metalmeccanico e impiantistico e per la valorizzazione del lavoro.
UNIONMECCANICA e Fim, Fiom, Uilm nel dichiarare la comune volontà di definire una nuova ed organica disciplina con il prossimo rinnovo quadriennale, tenendo conto delle particolari specificità ed esigenze delle PMI rappresentate e dei lavoratori del settore, concordano di attivare una sperimentazione secondo le regole qui appresso definite allo scopo di fornire un concreto terreno di verifica e di confronto per la discussione relativa al prossimo rinnovo contrattuale.
Le parti, con le finalità ed alle condizioni descritte, convengono sulla seguente sperimentazione che ha efficacia temporanea fino alla scadenza del Ccnl (30 giugno 2007):
A) Fermo restando quanto previsto attualmente dall’art. 8, lettera A) della disciplina generale, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, tutte le aziende che applicano il Ccnl potranno utilizzare l’orario plurisettimanale di cui alla citata lettera A), anche con un orario di lavoro settimanale da un minimo di 32 ore settimanali ad un massimo di 48 ore settimanali.
Nel caso sopra indicato, qualora l’orario settimanale sia inferiore a 35 ore o superiore a 45 ore sarà possibile effettuare un massimo di 64 ore all’anno oltre le 40 ore settimanali. Qualora, invece l’orario di lavoro sia compreso tra le 35 ore e le 45 ore settimanali, non troverà applicazione tale limite.
B) A partire dal mese di febbraio 2006 verrà attivato un tavolo permanente di confronto tra le parti sulle questioni della competitività, della produttività, dell’orario, del mercato e delle condizioni di lavoro.
Una specifica sessione, che concluderà i lavori, salvo proroga definita con il consenso delle parti, entro il 31 luglio 2006, sarà dedicata alle questioni inerenti i contratti a termine e i contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato per definirne una disciplina contrattuale, con natura sperimentale e transitoria, anche mediante l’individuazione di percentuali di utilizzo differenziate per i singoli comparti metalmeccanici in relazione alle specifiche esigenze. Al termine dei lavori, la fase sperimentale di cui al precedente punto
A) si concluderà salvo proroga definita dalle parti.
C) Allo scopo di fornire informazioni utili per il confronto negoziale inerente il rinnovo del Ccnl, è istituita una commissione paritetica di monitoraggio composta da sei componenti per ciascuno dei due gruppi di sindacati stipulanti che avrà il compito di raccogliere ed elaborare -secondo una metodologia che sarà concordata in seno alla commissione- informazioni circa l’applicazione della disciplina sperimentale qui convenuta nonché circa le esperienze maturate e le eventuali criticità evidenziatesi.
CONTRATTO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE NELLA PICCOLA E MEDIA
INDUSTRIA
METALMECCANICA ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
Premessa.
Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che la seguente disciplina dà concreta attuazione e trova fondamento in quanto definito sull‘apprendistato professionalizzante dall’art. 49 del Decreto Legislativo n. 276/2003.
Considerato che la regolamentazione regionale in materia di apprendistato professionalizzante, alla data di stipula del presente accordo, è ancora in fase di completamento, le parti si impegnano a verificare entro il 30 giugno 2007 la coerenza della presente disciplina con le normative regionali, tenuto conto anche del monitoraggio effettuato dagli organismi paritetici di cui al successivo articolo 5.
Nelle regioni dove la regolamentazione regionale è stata assunta nel rispetto del quinto comma del citato art. 49, si farà riferimento, per i profili formativi, a quanto in essa previsto. Nelle regioni dove ciò non sia ancora avvenuto troveranno applicazione i profili formativi allegati.
Le parti trasmetteranno congiuntamente alle Regioni i profili formativi allegati nonché altri che vengano successivamente concordati, affinché siano recepiti nel sistema regionale sull’apprendistato.
Art. 1. - Norme generali.
L’apprendistato professionalizzante è uno speciale rapporto di lavoro a causa mista, finalizzato all'acquisizione di una qualifica professionale attraverso una formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
Le parti riconoscono che l’apprendistato professionalizzante può costituire un fattore strategico di concorso allo sviluppo della competitività delle imprese ed al contempo, grazie anche ai suoi contenuti formativi, un istituto di accesso al lavoro capace di favorire un’occupazione stabile e di qualità.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato giovani di età non inferiore ai diciotto anni, salvo le deroghe consentite dalla legge, e non superiore ai ventinove.
Le qualifiche conseguibili sono quelle previste nelle categorie dalla 3^ alla 9^, con riferimento per le categorie 8^ e 9^ ai lavoratori che svolgono attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali.
La facoltà di assunzione mediante contratto di apprendistato non è esercitabile dalle aziende che risultino non avere assunto con contratto a tempo indeterminato almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto sia già venuto a scadere nei 24 mesi precedenti. A tale fine non si computano gli apprendisti che non hanno concluso il periodo di apprendistato nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato in misura pari a quattro. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro sia stato trasformato anteriormente alla scadenza naturale di cui al successivo articolo 2, al momento della stessa scadenza o per naturale prosecuzione del rapporto dopo il termine dell’apprendistato. L’apprendista non potrà essere retribuito a cottimo.
Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente contratto, valgono per gli apprendisti le norme del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro.
Art. 2. - Durata del contratto.
La durata del contratto di apprendistato è determinata nelle seguenti misure massime in relazione alle qualifiche da conseguire:
- 42 mesi per lavoratori con inquadramento finale in 3^ categoria;
- 52 mesi per lavoratori con inquadramento finale in 4^ categoria;
- 60 mesi per lavoratori con inquadramento finale in 5^ categoria;
- 66 mesi per lavoratori con inquadramento finale in 6^ categoria;
- 38 mesi per lavoratori con inquadramento finale in 7^ categoria;
- 42 mesi per lavoratori con inquadramento finale in 8^ categoria;
- 48 mesi per lavoratori con inquadramento finale in 9^ categoria.
Per i lavoratori destinati all’inquadramento in 3^, 4^, 5^ e 6^ categoria, in possesso di diploma inerente alla professionalità da acquisire, la durata sarà ridotta di 6 mesi. Per i lavoratori destinati all’inquadramento in 5^ e 6^ categoria in possesso di laurea inerente, la durata sarà rispettivamente pari a 34 e 40 mesi. Xxxxxxx assunti lavoratori con inquadramento finale in 7^, 8^ e 9^ categoria solo se in possesso di laurea inerente. Le figure professionali per le quali è prevista la mobilità in 3^ così come stabilito dall’art. 6, lett. C), punto II e III (linee a catena), Disciplina generale, al termine del periodo di apprendistato saranno inquadrate in 3^ categoria; per le sole figure professionali addette a produzioni in serie svolte su linee a catena o di montaggio semplice quando le mansioni siano caratterizzate da attività brevi, semplici e ripetitive e comunque non ricomprendibili nella declaratoria della 3^ categoria, la durata sarà pari a 24 mesi.
Art. 3. - Cumulo dei periodi di apprendistato.
I periodi di apprendistato professionalizzante o i periodi di apprendistato svolti nell’ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo delle durate massime di cui al precedente art. 2, nonché ai fini di quanto previsto al successivo articolo 8, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse attività.
A tal fine, nel caso di risoluzione del rapporto prima della scadenza del contratto, il datore di lavoro è tenuto a registrare l’esperienza di apprendistato nel libretto secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Tale documentazione deve essere presentata dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di apprendistato precedentemente prestati e delle ore di formazione svolte presso altre aziende riferiti alla stessa qualifica professionale.
Art. 4. - Formazione.
Formazione formale.
Per formazione formale deve intendersi il processo formativo, strutturato e certificabile secondo la normativa vigente, in cui l’apprendimento si realizza in un contesto formativo organizzato volto all’acquisizione di conoscenze/competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
Le parti in via esemplificativa individuano la seguente articolazione della formazione formale:
1. tematiche collegate alla realtà aziendale/professionale: conoscenza dei prodotti e servizi di settore e del contesto aziendale; conoscenza dell’organizzazione del lavoro in
impresa e ruolo dell’apprendista nell’impresa; conoscenza ed applicazione delle basi tecniche e scientifiche della professionalità; conoscenza ed utilizzo delle tecniche e dei metodi di lavoro; conoscenza ed utilizzo degli strumenti e delle tecnologie di lavoro; conoscenza ed utilizzo delle misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale; conoscenza delle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto;
2. tematiche trasversali articolate in quattro aree di contenuto: competenze relazionali; organizzazione ed economia; disciplina del rapporto di lavoro; sicurezza sul lavoro. Le ore dedicate alla sicurezza devono essere erogate nella prima parte del contratto di apprendistato ed, in ogni caso, entro il primo anno del contratto stesso.
La formazione formale potrà essere erogata, in tutto o in parte, all’interno dell’azienda qualora questa disponga di capacità formativa come più avanti specificata.
La formazione formale potrà essere erogata utilizzando modalità quali: aula, e-learning, on the job, affiancamento, seminari, esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali.
Ore di Formazione.
Le ore medie annue di formazione formale sono pari a 120. Nell’ambito di tale monte ore saranno erogate 40 ore di formazione professionalizzante in modalità teorica.
Durante il primo anno di apprendistato saranno previste 40 ore di formazione dedicate alle tematiche trasversali, che saranno pari a 20 il secondo anno, aggiuntive alle 120.
Le ore complessive di formazione formale possono essere distribuite diversamente nell'arco della durata del contratto di apprendistato, salva una quantità minima annua pari a 60 ore, in base a quanto previsto nel Piano Formativo Individuale.
Le competenze acquisite durante il periodo di apprendistato saranno registrate sul libretto formativo secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Di norma annualmente l'azienda farà pervenire alla Commissione paritetica territoriale un rapporto completo, che sarà consegnato, in apposito incontro, alla Rappresentanza sindacale unitaria laddove esistente, riferito al numero di apprendisti assunti ed alla formazione effettuata.
Tutor
Per l’attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza di un tutor.
Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle di cui al D.M. 28-2-2000 ed alle regolamentazioni regionali. Per il tutor aziendale sono previste 12 ore di formazione.
Il tutor contribuisce alla definizione del Piano Formativo Individuale e attesta, anche ai fini dell’art. 53, comma 3, del D.Lgs 276/2003, il percorso formativo compilando la scheda di rilevazione dell’attività formativa, allegata al presente contratto. Tale scheda sarà firmata anche dall’apprendista per presa visione.
Il tutor può essere lo stesso imprenditore.
Piano Formativo Individuale
Il PFI, il cui schema è allegato al presente Xxxx, definisce il percorso formativo del lavoratore in coerenza con il profilo formativo relativo alla qualificazione da conseguire e con le conoscenze ed abilità già possedute dallo stesso.
Il PFI indica gli obiettivi formativi, i contenuti e le modalità di erogazione della formazione nonché il nome del tutor e le sue funzioni nell’ambito del contratto di apprendistato.
Il PFI potrà essere modificato in corso di rapporto di lavoro su concorde valutazione dell’apprendista, dell’impresa e del tutor.
Capacità formativa dell’impresa
Ai fini dell’erogazione della formazione formale, la capacità formativa interna è espressa, oltre che dalla presenza di una figura in possesso di competenze idonee a ricoprire la figura di tutor, dalla capacità dell’azienda stessa di erogare direttamente od organizzare, avvalendosi anche di docenza esterna, l’erogazione di interventi formativi, che deriva:
- quanto alla formazione teorica dalla disponibilità, in azienda o in aziende collegate, di locali idonei; di norma, sono ritenuti idonei i locali distinti da quelli prevalentemente destinati alla produzione e dotati di strumenti adeguati alla modalità di formazione da erogare;
- dalla presenza in azienda, o in aziende collegate, di lavoratori, con esperienza o titolo di studio adeguati, in grado di trasferire competenze.
La capacità formativa aziendale è espressamente dichiarata dal datore di lavoro, secondo la normativa vigente e sarà comunicata alla Commissione Provinciale di cui al successivo articolo 5.
Art. 5. - Organismi paritetici.
La Commissione Nazionale per la Formazione Professionale e l’apprendistato di cui al punto G) dell’art. 1 della disciplina generale, svolgerà i seguenti compiti con riferimento al contratto di apprendistato:
- aggiungere nuovi schemi esemplificativi di profili formativi a quelli già allegati al presente contratto, anche mediante forme di collaborazione con l’Isfol, prevedendo uno specifico profilo di qualificazione professionale per i lavoratori addetti alle linee a catena;
- elaborare, anche sulla base di esperienze di eccellenza già realizzate, moduli formativi, modalità e strumenti di erogazione, particolarmente in riferimento alla formazione trasversale, con l’obiettivo principale di rendere omogeneo il livello qualitativo dell’istituto;
- elaborare proposte formative per il tutor aziendale in coerenza con quanto stabilito dal DM 28-2-2000;
- monitorare le esperienze svolte nei territori sulla base della documentazione pervenuta;
- divulgare nei territori le esperienze più significative;
- assolvere ai compiti delle Commissioni paritetiche territoriali, di seguito definite, laddove non costituite.
La Commissione Provinciale per la Formazione Professionale e l’apprendistato di cui al punto G) dell’art. 1 della disciplina generale avrà il compito di:
a) facilitare l’incontro tra domanda e offerta di formazione per le imprese che non abbiano capacità formativa o che vogliano avvalersi, in tutto o in parte, di strutture esterne per la formazione teorica;
b) predisporre o aggiornare, sulla base dei fabbisogni rilevati nel territorio, profili formativi coerenti con quelli elaborati dalla Commissione Nazionale ed allegati al presente contratto;
c) monitorare sulla base della documentazione ricevuta l’utilizzo dell’istituto sul territorio, le caratteristiche dello stesso e l’attività formativa svolta anche per i tutor;
d) trasmettere alla Commissione Nazionale per la Formazione Professionale tutta la documentazione riguardante l'applicazione del contratto di apprendistato nel territorio.
Le decisioni delle Commissioni Provinciali e della Commissione nazionale verranno assunte con la maggioranza qualificata di 2/3 dei componenti.
Art. 6. - Assunzione.
Nella lettera di assunzione oltre alle indicazioni di cui all’articolo 2, Disciplina generale, del Contratto collettivo nazionale, saranno precisate la qualifica professionale oggetto del contratto di apprendistato, la categoria di ingresso, la progressione di cui al successivo art. 8 e la categoria di destinazione.
Alla lettera di assunzione verrà allegato il Piano Formativo Individuale.
Art. 7. - Periodo di prova.
Per l'assunzione in prova dell’apprendista è richiesto l'atto scritto. Il periodo di prova non dovrà superare 20 giorni di effettivo servizio nel caso di contratto finalizzato all'acquisizione di qualifiche professionali relative ai lavoratori di cui alla Disciplina speciale, Parte prima, e 30 giorni di effettivo servizio nel caso di contratto finalizzato all'acquisizione di qualifiche professionali relative ai lavoratori di cui alla Disciplina speciale, Parte terza. Durante tale periodo ciascuna delle parti contraenti potrà recedere dal contratto senza l'obbligo di preavviso o della relativa indennità sostitutiva e saranno retribuite le ore o giornate di lavoro effettivamente prestate.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio l’apprendista sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro un numero di giorni pari alla metà della durata della prova.
Art. 8. – Inquadramento e retribuzione.
Il livello di inquadramento di ingresso del lavoratore sarà inferiore di due livelli rispetto a quello di destinazione. La retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrattuale prevista dal CCNL per il livello iniziale di inquadramento nel primo periodo. Nel secondo periodo, l’inquadramento sarà inferiore di un livello rispetto a quello di destinazione e la retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrattuale prevista dal CCNL per tale livello.
Nel terzo periodo, fermo restando l’inquadramento come disciplinato al precedente comma, la retribuzione sarà corrispondente a quella prevista per il livello di destinazione.
La durata dei singoli periodi è quella prevista dalla tabella di seguito riportata. La retribuzione oraria viene determinata sulla base del divisore 173.
Xxxxxx complessiva mesi | Primo periodo mesi | Secondo periodo mesi | Terzo periodo mesi |
66 | 22 | 22 | 22 |
60 | 20 | 20 | 20 |
54 | 18 | 18 | 18 |
52 | 18 | 17 | 17 |
48 | 16 | 16 | 16 |
46 | 16 | 15 | 15 |
42 | 14 | 14 | 14 |
40 | 14 | 13 | 13 |
38 | 13 | 13 | 12 |
36 | 12 | 12 | 12 |
34 | 12 | 11 | 11 |
24 | 8 | 8 | 8 |
Art. 9. - Gratifica natalizia.
L'azienda corrisponderà all’apprendista, in occasione della ricorrenza natalizia, una gratifica ragguagliata a 173 ore di retribuzione globale di fatto.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, l’apprendista ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della gratifica natalizia quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda.
La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata a questi effetti come mese intero.
Art. 10. - Trattamento di malattia ed infortunio.
Per quanto riguarda il trattamento economico per infortunio e malattia dell’apprendista non in prova, le aziende dovranno sopportare oneri corrispondenti a quelli derivanti dal trattamento previsto dagli artt. 14 e 15 della Disciplina speciale, Parte prima
DICHIARAZIONE A VERBALE.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 10 in merito agli oneri economici in capo alle aziende, le parti si impegnano a verificare con l’INPS la possibilità di assicurare agli apprendisti un trattamento economico per malattia.
Art. 11 – Previdenza integrativa.
Per i lavoratori di cui al presente contratto che si iscrivono a FONDAPI, il contributo mensile, previsto dagli accordi nazionali vigenti, è elevato a 1,5% della retribuzione secondo i criteri stabiliti dagli stessi accordi sindacali.
Art. 12. – Attribuzione della qualifica.
All'apprendista che, terminato il periodo di tirocinio, venga mantenuto in servizio senza essere ammesso, entro un mese dalla fine del tirocinio stesso, per motivi a lui non imputabili, alla prova di idoneità - che deve essere effettuata solamente in relazione alla specifica formazione impartita all'apprendista - si intenderà attribuita la qualifica professionale che ha formato oggetto del contratto di apprendistato.
Al lavoratore che venga mantenuto in servizio, il periodo di apprendistato verrà computato nell'anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti introdotti e disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro, ad esclusione degli aumenti periodici di anzianità.
Art. 13. - Decorrenza.
La presente disciplina decorre dal 1/3/2006 e si applica ai contratti stipulati successivamente a tale data.
Il presente contratto è parte integrante del vigente Contratto collettivo nazionale di
lavoro di cui segue le sorti.
Allegati
PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE
PFI relativo all’assunzione del/la Sig./ra:
1. Azienda
Ragione sociale Sede (indirizzo) CAP (Comune)
Partita IVA Codice Fiscale Telefono Fax
Legale rappresentante (nome e cognome)
2. Apprendista
Dati anagrafici
Cognome Nome
C.F.
Cittadinanza Scadenza permesso di soggiorno (nel caso di stranieri)
Nato a il Residenza/Domicilio
Prov. Via
Telefono Fax
Dati relativi alle esperienze formative e di lavoro
Titoli di studio posseduti ed eventuali percorsi di istruzione non conclusi
Esperienze lavorative
periodi di apprendistato svolti dal al
Formazione extra scolastica compresa quella svolta in apprendistato
a)
b)
c)
Aspetti normativi
Data di assunzione Qualifica da conseguire
Durata Livello di inquadramento iniziale
Livello di inquadramento finale
3. Tutor
Tutor aziendale sig./ra
C.F. Livello di inquadramento
Anni di esperienza
4. Contenuti formativi
Aree tematiche trasversali
competenze relazionali: ore
valutare le competenze e risorse personali, anche in relazione al lavoro ed al ruolo
professionale;
comunicare efficacemente nel contesto di lavoro (comunicazione interna e/o
esterna);
analizzare e risolvere situazioni problematiche;
definire la propria collocazione nell’ambito di una struttura organizzativa.
organizzazione ed economia: ore
conoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro nell’impresa;
conoscere i principali elementi economici e commerciali dell’impresa: le condizioni ed i fattori di redditività dell’impresa (produttività, efficacia e efficienza); il contesto di
riferimento di un’impresa (forniture, reti, mercato, ecc..);
saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità ed alla soddisfazione
del cliente;
disciplina del rapporto di lavoro: ore
conoscere le linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di lavoro e gli
istituti contrattuali;
conoscere i diritti ed i doveri dei lavoratori;
conoscere gli elementi che compongono la retribuzione ed il costo del lavoro;
sicurezza sul lavoro: ore
conoscere gli aspetti normativi e organizzativi generali relativi alla sicurezza sul
lavoro;
conoscere i principali fattori di rischio;
conoscere e saper individuare le misure di prevenzione e protezione.
Area tematiche aziendali/professionali
Gli obiettivi formativi professionalizzanti di tipo tecnico-scientifico ed operativo sono differenziati in funzione delle singole figure professionali e coerenti con il relativo profilo formativo. In questo ambito saranno sviluppati anche i temi della sicurezza sul lavoro e dei mezzi di protezione individuali, propri della figura professionale nonché i temi dell’innovazione di prodotto, processo e contesto.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
5. Articolazione e modalità di erogazione della formazione (è possibile barrare più opzioni)
INTERNA
□ Aula
□ On the job
□ Affiancamento
□ E-learning
□ Seminari
□ Esercitazioni di gruppo
□ Testimonianze
□ Action learning
□ Visite aziendali
ESTERNA
ATTESTAZIONE DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
Art. 49 D. Lgs. n° 276/03
(ex accordo …)
XXXX APPRENDISTA/IMPRESA
APPRENDISTA
NOME E COGNOME
CODICE FISCALE
LUOGO E DATA DI NASCITA
RESIDENTE IN
VIA
TITOLO DI STUDIO
ASSUNTO IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
DAL AL
QUALIFICA CONSEGUITA AL TERMINE DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO
IMPRESA
RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
TELEFONO FAX
NOMINATIVO DEL TUTOR
RUOLO DEL TUTOR IN IMPRESA