Common use of Trattamento di fine rapporto Clause in Contracts

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di cessazione di rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un trattamento di fine rapporto che si calcola sommando, per ciascun anno di servizio, una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni. Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro con decorrenza 1° giugno 1982, vale a dire a partire dalla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, le cui disposizioni che regolano la materia del trattamento di fine rapporto si intendono qui integralmente richiamate. Per il servizio prestato anteriormente al 1° giugno 1982 si applicano le disposizioni legislative previgenti in materia di indennità di anzianità. In caso di morte del lavoratore le indennità spettanti e il trattamento di fine rapporto sono dovute agli aventi diritto indicati nell’art. 2122 del codice civile. Agli operai a tempo determinato compete il trattamento di fine rapporto per l’effettivo lavoro ordinario svolto, pari all’8,63 per cento calcolato sul salario contrattuale nazionale; per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale, tale misura è elevata al 10 per cento del salario contrattuale, limitatamente alle anzidette ore. In entrambi i casi il trattamento di fine rapporto non si calcola sul terzo elemento. Agli operai a tempo determinato l’azienda erogherà il trattamento di fine rapporto al termine dell’ultimo rapporto di lavoro e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno. Nel caso di un unico e breve rapporto di lavoro il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto alla fine del rapporto stesso.

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Samples: Contratto Collettivo Nazione Di Lavoro Per I Dipendenti Delle Imprese Di Manutenzione,, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di cessazione di rapporto di lavororisoluzione del rapporto, costituito ai sensi del presente CCNL, il lavoratore tele-radio giornalista ha diritto ad un al trattamento di fine rapporto che si calcola sommando, per ciascun anno di servizio, una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni. Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro con decorrenza 1° giugno previsto dalla legge 29 maggio 1982, vale a dire a partire dalla data n. 297. Per il calcolo del trattamento di entrata in vigore fine rapporto si applicano le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297. Quando la cessazione del rapporto di lavoro giornalistico avvenga per licenziamento o per morte del prestatore d'opera, le lo stipendio ed ogni altro assegno mensile fisso cessano con la fine del mese nel quale siano avvenuti il licenziamento o la morte. Quando la risoluzione del rapporto dipenda da dimissioni la retribuzione cessa alla data delle dimissioni. Il trattamento di fine rapporto e l’indennità di mancato preavviso devono essere versati entro la normale scadenza del pagamento delle retribuzioni in atto in azienda. In caso di controversia sull'ammontare della liquidazione l'azienda verserà al lavoratore entro i termini di cui disposizioni al comma precedente, la parte non contestata del trattamento dovuto. In difetto di pagamento nel termine sopra indicato l'azienda, trascorsi i trenta giorni dalla data di cessazione del rapporto, è tenuta a corrispondere l'interesse del 7% annuo, comprensivo dell'interesse legale, sulla parte che regolano la materia non poteva essere ragionevolmente contestata. Entro il 30 giugno di ogni anno l'azienda consegnerà a ciascun giornalista il prospetto relativo all’entità del trattamento di fine rapporto si intendono qui integralmente richiamate. Per il servizio prestato anteriormente maturato al 1° giugno 1982 si applicano le disposizioni legislative previgenti in materia di indennità di anzianità. In caso di morte del lavoratore le indennità spettanti e il trattamento di fine rapporto sono dovute agli aventi diritto indicati nell’art. 2122 del codice civile. Agli operai a tempo determinato compete il trattamento di fine rapporto per l’effettivo lavoro ordinario svolto, pari all’8,63 per cento calcolato sul salario contrattuale nazionale; per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale, tale misura è elevata al 10 per cento del salario contrattuale, limitatamente alle anzidette ore. In entrambi i casi il trattamento di fine rapporto non si calcola sul terzo elemento. Agli operai a tempo determinato l’azienda erogherà il trattamento di fine rapporto al termine dell’ultimo rapporto di lavoro e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno. Nel caso di un unico e breve rapporto di lavoro il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto alla fine del rapporto stessodell'anno precedente.

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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di cessazione di risoluzione del rapporto di lavorolavoro al personale è corrisposta una indennità di anzianità sino al 31 maggio 1982 nella misura pari ad una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio. Le frazioni di anno, il lavoratore ha diritto ad un trattamento di fine rapporto che si calcola sommando, per ciascun anche nel corso del primo anno di servizio, una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta si computano per l’anno stesso divisa per 13,5dodicesimi. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni15 giorni si computano come mese intero. Tale disciplina Per tutto il personale in servizio per il periodo successivo al 31 maggio 1982 si applica ai rapporti di lavoro con decorrenza 1° giugno 1982, vale a dire a partire dalla data di entrata in vigore della la legge del 29 maggio 1982, n. 297. Le voci che rientrano nel computo del t.f.r. sono le seguenti: - retribuzione come da inquadramento; - eventuali scatti individuali di anzianità maturati; - indennità per mansioni superiori; - eventuali superminimi; - eventuali assegni "ad personam"; - tredicesima mensilità; - eventuale indennità sostitutiva di preavviso; - eventuali altre indennità ricorrenti. Gli enti, le cui disposizioni opere ed istituti che regolano la materia del trattamento di fine rapporto si intendono qui integralmente richiamate. Per il servizio prestato anteriormente al 1° giugno 1982 si applicano le disposizioni legislative previgenti in materia di indennità di anzianità. In caso di morte del lavoratore le indennità spettanti e il trattamento previdenziale ed assicurativo ex INPDAP seguono la normativa di fine rapporto sono dovute agli aventi diritto indicati nell’art. 2122 del codice civile. Agli operai a tempo determinato compete il trattamento di fine rapporto per l’effettivo lavoro ordinario svolto, pari all’8,63 per cento calcolato sul salario contrattuale nazionale; per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale, tale misura è elevata al 10 per cento del salario contrattuale, limitatamente alle anzidette ore. In entrambi i casi il trattamento di fine rapporto non si calcola sul terzo elemento. Agli operai a tempo determinato l’azienda erogherà il trattamento di fine rapporto al termine dell’ultimo rapporto di lavoro e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno. Nel caso di un unico e breve rapporto di lavoro il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto alla fine del rapporto stessoriferimento.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di cessazione di rapporto di lavororisoluzione del rapporto, costituito ai sensi del presente CCNL, il lavoratore tele-radiogiornalista ha diritto ad un al trattamento di fine rapporto che si calcola sommando, per ciascun anno di servizio, una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni. Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro con decorrenza 1° giugno 1982, vale a dire a partire previsto dalla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, le cui disposizioni che regolano la materia . Per il calcolo del trattamento di fine rapporto si intendono qui integralmente richiamate. Per il servizio prestato anteriormente al 1° giugno 1982 si applicano le disposizioni legislative previgenti norme della legge 29 maggio 1982, n.297. Quando la cessazione del rapporto di lavoro giornalistico avvenga per licenziamento o per morte del prestatore d'opera, lo stipendio ed ogni altro assegno mensile fisso cessano con la fine del mese nel quale siano avvenuti il licenziamento o la morte. Quando la risoluzione del rapporto dipenda da dimissioni la retribuzione cessa alla data delle dimissioni. Il trattamento di fine rapporto e l’indennità di mancato preavviso devono essere versati entro la normale scadenza del pagamento delle retribuzioni in materia di indennità di anzianitàatto in azienda. In caso di morte controversia sull'ammontare della liquidazione l'azienda verserà al lavoratore entro i termini di cui al comma precedente, la parte non contestata del lavoratore le indennità spettanti e trattamento dovuto. In difetto di pagamento nel termine sopra indicato l'azienda, trascorsi i trenta giorni dalla data di cessazione del rapporto, è tenuta a corrispondere l'interesse del 5% annuo, comprensivo dell'interesse legale, sulla parte che non poteva essere ragionevolmente contestata. Entro il 30 giugno di ogni anno l'azienda consegnerà a ciascun giornalista il prospetto relativo all’entità del trattamento di fine rapporto sono dovute agli aventi diritto indicati nell’art. 2122 del codice civile. Agli operai a tempo determinato compete il trattamento di fine rapporto per l’effettivo lavoro ordinario svolto, pari all’8,63 per cento calcolato sul salario contrattuale nazionale; per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale, tale misura è elevata maturato al 10 per cento del salario contrattuale, limitatamente alle anzidette ore. In entrambi i casi il trattamento di fine rapporto non si calcola sul terzo elemento. Agli operai a tempo determinato l’azienda erogherà il trattamento di fine rapporto al termine dell’ultimo rapporto di lavoro e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno. Nel caso di un unico e breve rapporto di lavoro il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto alla fine del rapporto stessodell'anno precedente.

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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro Per La Regolamentazione Del Lavoro Giornalistico Nelle Imprese Di Radiodiffusione Sonora E Televisiva Di Ambito Locale, Nelle Imprese Fornitrici Di Contenuti Informativi Operanti in Ambito Locale Con Tecnologia Digitale E/O Operanti Attraverso Canali Satellitari in Chiaro Che Non Rappresentino Ritrasmissione Di Emittenti Nazionali, Nei Gruppi Di Emittenti E Nei Consorzi Che Effettuano Trasmissioni Di Programmi in Contemporanea (Sindycations) E Agenzie Di Informazione Radiofonica E Televisiva

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di cessazione di del rapporto di lavoro, il lavoratore prestatore ha diritto ad un trattamento di fine rapporto che si calcola sommandocalcolato come stabilito dalla legge 297 del 29 maggio 1982. Di conseguenza le indennità maturate fino al 28 maggio 1982 saranno calcolate sulla base dell’ultima retribuzione accantonata, per ciascun anno di servizioe subiranno un incremento, una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5a norma dell’art. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno1, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni. Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro con decorrenza 1° giugno 1982quarto comma, vale a dire a partire dalla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, le cui disposizioni che regolano la materia del trattamento di fine rapporto si intendono qui integralmente richiamate. Per il servizio prestato anteriormente al dell’1,5% annuo a partire dal 1° giugno 1982 si applicano le disposizioni legislative previgenti e del 75% dell’aumento del costo della vita, accertato dall’ISTAT, con l’esclusione della quota maturata nell’anno in materia corso. Il TFR relativo alle anzianità maturate dal 29 maggio 1982 sarà calcolato a norma dell’art. 1, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, sull’ammontare delle retribuzioni percepite nell’anno, comprensive di indennità eventuali indennità: il totale sarà diviso per 13,5. Al di anzianitàfuori dei limiti stabiliti dall’art. In 1 della legge 29/5/1982 n. 297, l’Agente Generale, a richiesta del lavoratore con almeno otto anni di servizio presso la medesima Agenzia Generale, esaminerà la possibilità di accordare, per i casi previsti dalla summenzionata legge, una anticipazione del TFR fino ad un massimo del 70% del trattamento cui il lavoratore stesso avrebbe diritto nel caso di morte del lavoratore le indennità spettanti e il trattamento di fine rapporto sono dovute agli aventi diritto indicati nell’art. 2122 del codice civile. Agli operai a tempo determinato compete il trattamento di fine rapporto per l’effettivo lavoro ordinario svolto, pari all’8,63 per cento calcolato sul salario contrattuale nazionale; per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale, tale misura è elevata al 10 per cento del salario contrattuale, limitatamente alle anzidette ore. In entrambi i casi il trattamento di fine rapporto non si calcola sul terzo elemento. Agli operai a tempo determinato l’azienda erogherà il trattamento di fine rapporto al termine dell’ultimo rapporto di lavoro e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno. Nel caso di un unico e breve rapporto di lavoro il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto alla fine cessazione del rapporto stessoalla data della richiesta.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Impiegati Amministrativi

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di cessazione di rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un Il trattamento di fine rapporto che si calcola sommandogarantisce al lavoratore un importo (cd. liquidazione o buonuscita) commisurato alla sua retribuzione e corrisposto al momento di cessazione del rapporto di lavoro. Si tratta, in sostanza, di una retribuzione differita nel tempo, incrementata per ciascun ogni anno di serviziolavoro, una quota cui hanno diritto tutti i lavoratori subordinati. Il Trattamento di fine rapporto è determinato da un importo pari e comunque non superiore all’importo della alla retribuzione lorda dovuta per l’anno stesso ogni anno di lavoro, divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni In caso di annoprestazione di durata inferiore all’anno, computandosi l’importo deve essere riproporzionato, considerando come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori ogni frazione superiore a quindici 15 giorni. Tale disciplina si applica ai rapporti Il TFR è inoltre rivalutato al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di una percentuale dell’1,5 % in misura fissa, e con il 75 % dell’aumento dell’indice dei prezzi, quale indicato dall’ISTAT. Alla formazione del TFR concorrono pertanto diversi elementi, dallo stipendio base ad altri compensi ed indennità che, in linea generale, costituiscono la remunerazione prevista per le prestazioni di lavoro con decorrenza 1° giugno 1982dipendente. La Legge di stabilità 2015 ha previsto la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato di ottenere in busta paga, vale a dire a partire dalla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982quindi mensilmente, n. 297, le cui disposizioni che regolano la materia un anticipo del trattamento di fine rapporto (in pratica si intendono qui integralmente richiamate. Per il servizio prestato anteriormente al 1° giugno 1982 si applicano le disposizioni legislative previgenti in materia riceve la quota di indennità di anzianità. In caso di morte del lavoratore le indennità spettanti e il trattamento di fine rapporto sono dovute agli aventi diritto indicati nell’artmaturata mensilmente unitamente alla retribuzione in busta paga). 2122 Si tratta evidentemente di una valutazione di carattere personale, con calcoli da fare individualmente, tenendo conto dell’esigenza di avere un importo immediatamente disponibile (in sostanza, uno stipendio più alto), in sostituzione di un accantonamento in precedenza lasciato in azienda o destinato ad un fondo di previdenza complementare. La scelta di farsi o meno anticipare la liquidazione spetta al lavoratore e, una volta manifestata la volontà di ricevere il Tfr in busta paga, l’opzione non può essere revocata fino al 30 giugno 2018.Tale opzione può essere esercitata anche dai lavoratori che hanno scelto di versare il TFR ad un fondo di previdenza complementare (fondo pensione). Ai fini della decisione va tenuto in considerazione che il tfr in busta paga è tassato secondo l’ordinaria tassazione Irpef, quindi con un prelievo più pesante di quello previsto per il TFR ordinario (su cui si applica la media delle aliquote degli ultimi anni di lavoro) e che il maggior stipendio potrebbe incidere ad es. sulle agevolazioni legate all’Isee, le detrazioni ecc. In sostanza, tale incremento è tanto maggiore quanto più alto è il reddito del codice civilelavoratore percipiente. Agli operai a tempo determinato compete Può richiedere il TFR in busta paga il lavoratore assunto da almeno sei mesi; il lavoratore deve presentare al datore di lavoro il modulo QU.I.R.(Quota maturanda del trattamento di fine rapporto come integrazione della retribuzione). L’opzione per l’effettivo lavoro ordinario svoltoottenere l’anticipo del TFR in busta paga decorre da marzo 2015. E’ opportuno ricordare che l’aumento di stipendio dovuto al versamento del TFR non incide sul diritto al bonus di80 euro mensili. Il TFR sarà liquidato al lavoratore: 1 mese dopo la presentazione della richiesta per aziende con più di 50 dipendenti; 4 mesi dopo per aziende con meno dipendenti. La differenza è stata prevista per consentire alle piccole aziende di accedere a fonti di finanziamento diverse dal TFR. Sono esclusi dalla possibilità di richiedere il trf in busta paga i lavoratori agricoli, pari all’8,63 per cento calcolato sul salario contrattuale nazionale; per le ore i lavoratori domestici, i lavoratori di lavoro non ordinario, svolto aziende sottoposte a titolo non occasionale, tale misura è elevata al 10 per cento del salario contrattuale, limitatamente alle anzidette oreprocedure concorsuali (es. In entrambi fallimento) e i casi il trattamento di fine rapporto non si calcola sul terzo elemento. Agli operai a tempo determinato l’azienda erogherà il trattamento di fine rapporto al termine dell’ultimo rapporto di lavoro e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno. Nel caso di un unico e breve rapporto di lavoro il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto alla fine del rapporto stessolavoratori che prestino servizio presso unità produttive in cassa integrazione straordinaria o in deroga.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di cessazione di del rapporto di lavoro, lavoro il lavoratore ha diritto ad un trattamento di fine rapporto che si calcola sommando, (TFR) calcolato sommando per ciascun anno di servizio, servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della alla retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni ogni frazione di anno, computandosi computandosi, ai sensi dell’art. 59 del presente contratto, come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a quindici (15) giorni. Tale disciplina Per quanto non previsto da questo articolo si applica ai rinvia alla legge 29 maggio 1982 n. 297. Ai sensi della legge in materia di previdenza complementare e dei relativi decreti attuativi, i lavoratori il cui rapporto di lavoro ha avuto inizio dopo il 31 dicembre 2006 e che non abbiano già espresso in maniera tacita o esplicita la propria volontà in ordine al conferimento del TFR relativamente a precedenti rapporti di lavoro con decorrenza 1° giugno 1982lavoro, vale a dire a partire manifestano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982assunzione la volontà di conferire il TFR ad una forma pensionistica complementare, n. 297oppure di mantenerlo secondo le previsioni di cui all’art. 2120 cc, le cui disposizioni fermo restando che regolano nelle aziende con oltre 49 addetti il TFR sarà versato dall’azienda nell’apposito fondo gestito dall’INPS. Detta manifestazione di volontà deve avvenire attraverso la materia compilazione del trattamento di fine rapporto si intendono qui integralmente richiamate. Per il servizio prestato anteriormente al 1° giugno 1982 si applicano le disposizioni legislative previgenti in materia di indennità di anzianità. In caso di morte del lavoratore le indennità spettanti e il trattamento di fine rapporto sono dovute agli aventi diritto indicati nell’art. 2122 del codice civile. Agli operai modulo TFR2 che deve essere messo a tempo determinato compete il trattamento di fine rapporto per l’effettivo lavoro ordinario svolto, pari all’8,63 per cento calcolato sul salario contrattuale nazionale; per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale, tale misura è elevata al 10 per cento del salario contrattuale, limitatamente alle anzidette ore. In entrambi i casi il trattamento di fine rapporto non si calcola sul terzo elemento. Agli operai a tempo determinato l’azienda erogherà il trattamento di fine rapporto al termine dell’ultimo rapporto disposizione dal datore di lavoro e comunque entro che allo stesso deve essere consegnato dopo la compilazione. Il fondo di previdenza complementare destinato ai lavoratori cui si applica il 31 dicembre presente contratto collettivo è il Fondo Pensione Byblos di ogni annocui al successivo art. Nel caso di un unico e breve rapporto di lavoro il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto alla fine del rapporto stesso66.

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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di cessazione di rapporto di lavoro, il lavoratore l’operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un trattamento di fine rapporto che si calcola sommando, per ciascun anno di servizio, una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni. Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro con decorrenza 1° giugno 1982, vale a dire a partire dalla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, le cui disposizioni che regolano la materia del trattamento di fine rapporto si intendono qui integralmente richiamate. Per il servizio prestato anteriormente al 1° giugno 1982 1982, si applicano le disposizioni legislative previgenti previste in materia di merito alla indennità di anzianitàanzianità dai contratti collettivi nazionali e provinciali preesistenti. In caso di morte del lavoratore le indennità spettanti e il trattamento di fine rapporto sono dovute agli aventi diritto indicati nell’art. 2122 del codice civile. Agli operai All’operaio a tempo determinato compete il trattamento di fine rapporto TFR per l’effettivo lavoro ordinario svolto, pari all’8,63 per cento calcolato sul salario contrattuale nazionaledefinito dal contratto provinciale; per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale, tale misura è elevata al 10 per cento del salario contrattuale, limitatamente alle anzidette ore. In entrambi i casi il trattamento di fine rapporto TFR non si calcola sul terzo elemento. Agli operai a tempo determinato l’azienda erogherà In caso di morte dell’operaio, le indennità spettanti ed il trattamento di fine rapporto al termine dell’ultimo rapporto di lavoro e comunque entro il 31 dicembre di ogni annosono dovute agli aventi diritto indicati nell’art. Nel 2122 del Codice civile. In caso di morte del lavoratore che avesse beneficiato della casa di abitazione, la famiglia del defunto continuerà ad abitare nella stessa ed avvalersi degli eventuali servizi per un unico e breve rapporto periodo di lavoro due mesi. Se il trattamento conduttore ha necessità di fine rapporto sarà corrisposto alla fine occupare detti locali per dare sistemazione ad altro dipendente, potrà trasferire la famiglia del rapporto stessodefunto in altra abitazione igienicamente idonea provvedendo al trasporto delle masserizie ed al pagamento dell’affitto per due mesi.

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Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di cessazione di risoluzione del rapporto di lavoro, al Lavoratore compete il lavoratore ha diritto ad un trattamento di fine rapporto che previsto dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297. La retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di cui al 1º comma del novellato art. 2120 c.c., è la somma delle Retribuzioni lorde Normali Mensili dell’anno e delle quote di tredicesima mensilità spettanti. Non sono in ogni caso computabili ai fini della determinazione del Trattamento di Fine Rapporto i rimborsi spese, i compensi per lavoro straordinario e supplementare, i compensi e maggiorazioni per Banca ore, i compensi o maggiorazioni flessibilità, le somme eventualmente corrisposte a titolo risarcitorio o correlate a particolari modi d’esecuzione della prestazione quali indennità di turno notturno e simili, e le retribuzioni/premi erogati per effetto della contrattazione di secondo livello. Il trattamento di cui sopra si calcola sommandocalcola, ai sensi dell’art. 2110 c.c., comma 2, sommando per ciascun anno di servizio, servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione Retribuzione Mensile Normale e Tredicesima dovuta per l’anno stesso divisa per diviso 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a quindici 15 giorni. Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro con decorrenza 1° giugno 1982, vale a dire a partire dalla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, le cui disposizioni che regolano la materia del trattamento di fine rapporto si intendono qui integralmente richiamate. Per il servizio prestato anteriormente al 1° giugno 1982 si applicano le disposizioni legislative previgenti in materia di indennità di anzianità. In caso di morte del lavoratore le indennità spettanti e il trattamento di fine rapporto sono dovute agli aventi diritto indicati nell’art. 2122 del codice civile. Agli operai a tempo determinato compete il trattamento di fine rapporto per l’effettivo lavoro ordinario svolto, pari all’8,63 per cento calcolato sul salario contrattuale nazionale; per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale, tale misura è elevata al 10 per cento del salario contrattuale, limitatamente alle anzidette ore. In entrambi i casi il trattamento di fine rapporto non si calcola sul terzo elemento. Agli operai a tempo determinato l’azienda erogherà il trattamento di fine rapporto al termine dell’ultimo rapporto di lavoro e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno. Nel caso di un unico e breve rapporto di lavoro il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto alla fine del rapporto stesso.

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