Common use of Trattamento di fine rapporto Clause in Contracts

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il presta- tore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297 e secondo le norme del presente articolo. Per i periodi di servizio prestato sino al 31 maggio 1982 il trattamento di fine rapporto è calcolato con le modalità e con le misure previste dall’art. 86 del C.C.N.L. 14 dicembre 1979. Ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell’art. 2120 del Codice Civile, come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: • rimborsi spese; • somme concesse occasionalmente a titolo di «una tantum», gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili; • compensi per lavoro straordinario e festivo; • indennità sostitutiva del preavviso, di cui all’articolo 94; • indennità sostitutiva di ferie di cui all’articolo 72; • indennità di trasferta e le diarie non aventi carattere continuativo nonché il 50% delle stesse quando hanno carattere continuativo; • indennità economiche corrisposte da Istituti assistenziali (lNPS-INAIL)5; • prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; • ogni elemento espressamente escluso dalla contrattazione integrativa collettiva. In caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo della ditta e quan- do la ditta cedente non abbia dato ai lavoratori il preavviso e corrisposto il trattamento di fine rapporto, la ditta cessionaria, ove non intenda mantene- re in servizio il personale con tutti i diritti ed oneri competenti per il periodo di lavoro in precedenza prestato, sarà tenuta all’osservanza integrale degli obblighi gravanti per effetto del presente contratto sulla precedente ditta, come se avvenisse il licenziamento. In caso di fallimento della azienda, il dipendente ha diritto alla indennità di preavviso ed al trattamento di fine rapporto stabilite nel presente contrat- to, come per il licenziamento, ed il complessivo suo avere sarà considerato credito privilegiato a norma dell’art. 2751 del Codice Civile. In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l’in- dennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposte agli aventi diritto se- condo le norme contenute nel Codice Civile. Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all’atto della ces- sazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipen- dente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e in ogni caso non oltre il secondo mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. In caso di ritardo dovuto a contestazione o ad altre cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto l’interesse legale a decorrere dalla data della cessazione dal servizio. Per i lavoratori stagionali il trattamento di fine rapporto (Legge 297/82) deve essere erogato a fine rapporto di lavoro, fermo restando quanto previ- sto in materia di previdenza complementare.

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Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il presta- tore prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297 e secondo le norme del presente articolo. Per i periodi di servizio prestato sino al 31 maggio 1982 il trattamento di fine rapporto è calcolato con le modalità e con le misure previste dall’artdall'art. 86 del C.C.N.L. 14 dicembre 1979. Ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell’artdell'art. 2120 del Codice Civile, come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: rimborsi spese; somme concesse occasionalmente a titolo di «una tantum», gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili; compensi per lavoro straordinario e festivo; indennità sostitutiva del preavviso, di cui all’articolo 94; indennità sostitutiva di ferie di cui all’articolo all'articolo 72; indennità di trasferta e le diarie non aventi carattere continuativo nonché il 50% delle stesse quando hanno carattere continuativo; indennità economiche corrisposte da Istituti Xxxxxxxx assistenziali (lNPS-INAIL)5INAIL)(1) ; prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; ogni elemento espressamente escluso dalla contrattazione integrativa collettiva. In caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo della ditta e quan- do quando la ditta cedente non abbia dato ai lavoratori il preavviso e corrisposto il trattamento di fine rapporto, la ditta cessionaria, ove non intenda mantene- re mantenere in servizio il personale con tutti i diritti ed oneri competenti per il periodo di lavoro in precedenza prestato, sarà tenuta all’osservanza all'osservanza integrale degli obblighi gravanti per effetto del presente contratto sulla precedente ditta, come se avvenisse il licenziamento. In caso di fallimento della azienda, il dipendente ha diritto alla indennità di preavviso ed al trattamento di fine rapporto stabilite nel presente contrat- tocontratto, come per il licenziamento, ed il complessivo suo avere sarà considerato credito privilegiato a norma dell’artdell'art. 2751 del Codice Civile. In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l’in- dennità l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposte agli aventi diritto se- condo secondo le norme contenute nel Codice Civile. Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all’atto della ces- sazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipen- dente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e in ogni caso non oltre il secondo mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. In caso di ritardo dovuto a contestazione o ad altre cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto l’interesse legale a decorrere dalla data della cessazione dal servizio. Per i lavoratori stagionali il trattamento di fine rapporto (Legge 297/82) deve essere erogato a fine rapporto di lavoro, fermo restando quanto previ- sto in materia di previdenza complementare.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Ortofrutticole Ed Agrumarie

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il presta- tore prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297 e secondo le norme del presente articolo. Per i periodi di servizio prestato sino al 31 maggio 1982 il trattamento di fine rapporto è calcolato con le modalità e con le misure previste dall’artdall'art. 86 del C.C.N.L. 14 dicembre 1979. Ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell’artdell'art. 2120 del Codice Civile, come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: rimborsi spese; somme concesse occasionalmente a titolo di «una tantum», gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili; compensi per lavoro straordinario e festivo; indennità sostitutiva del preavviso, di cui all’articolo 94; indennità sostitutiva di ferie di cui all’articolo all'articolo 72; indennità di trasferta e le diarie non aventi carattere continuativo nonché il 50% delle stesse quando hanno carattere continuativo; indennità economiche corrisposte da Istituti assistenziali (lNPS-INAIL)5INAIL)(1) ; prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; ogni elemento espressamente escluso dalla contrattazione integrativa collettiva. In caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo della ditta e quan- do quando la ditta cedente non abbia dato ai lavoratori il preavviso e corrisposto il trattamento di fine rapporto, la ditta cessionaria, ove non intenda mantene- re mantenere in servizio il personale con tutti i diritti ed oneri competenti per il periodo di lavoro in precedenza prestato, sarà tenuta all’osservanza all'osservanza integrale degli obblighi gravanti per effetto del presente contratto sulla precedente ditta, come se avvenisse il licenziamento. In caso di fallimento della azienda, il dipendente ha diritto alla indennità di preavviso ed al trattamento di fine rapporto stabilite nel presente contrat- tocontratto, come per il licenziamento, ed il complessivo suo avere sarà considerato credito privilegiato a norma dell’artdell'art. 2751 del Codice Civile. In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l’in- dennità l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposte agli aventi diritto se- condo secondo le norme contenute nel Codice Civile. Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all’atto della ces- sazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipen- dente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e in ogni caso non oltre il secondo mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. In caso di ritardo dovuto a contestazione o ad altre cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto l’interesse legale a decorrere dalla data della cessazione dal servizio. Per i lavoratori stagionali il trattamento di fine rapporto (Legge 297/82) deve essere erogato a fine rapporto di lavoro, fermo restando quanto previ- sto in materia di previdenza complementare.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Ortofrutticole Ed Agrumarie

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il presta- tore prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297 e secondo le norme del presente articolo. Per i periodi di servizio prestato sino al 31 maggio 1982 il trattamento di fine rapporto è calcolato con le modalità e con le misure previste dall’art. 86 del C.C.N.L. 14 dicembre 1979297. Ai sensi e per gli effetti del comma dell’artdell'art. 2120 del Codice Civilecodice civile, come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: • i rimborsi spese; • le somme concesse occasionalmente a titolo di «"una tantum»", gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili; • compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; • indennità l'indennità sostitutiva del preavviso, di cui all’articolo 94agli artt. 112, 140, 143 e 144, Parte terza; • indennità l'indennità sostitutiva di ferie di cui all’articolo 72all'art. 85, Parte terza; • le indennità di trasferta e le diarie non aventi carattere continuativo nonché il 50% delle nonché, quando le stesse quando hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; • indennità economiche corrisposte da Istituti assistenziali (lNPS-INAIL)5; • le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; • ogni elemento gli elementi espressamente escluso esclusi dalla contrattazione integrativa collettivacollettiva integrativa. In caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo della ditta e quan- do la ditta cedente non abbia dato ai lavoratori il preavviso e corrisposto il trattamento di fine rapporto, la ditta cessionaria, ove non intenda mantene- re in servizio il personale con tutti i diritti ed oneri competenti per il periodo di lavoro in precedenza prestato, sarà tenuta all’osservanza integrale degli obblighi gravanti per effetto Ai sensi del presente contratto sulla precedente ditta3º comma art. 2120 codice civile, come se avvenisse il licenziamento. In caso di fallimento della azienda, il dipendente ha diritto alla indennità di preavviso ed al trattamento di fine rapporto stabilite nel presente contrat- to, come per il licenziamento, ed il complessivo suo avere sarà considerato credito privilegiato a norma dell’art. 2751 del Codice Civile. In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l’in- dennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposte agli aventi diritto se- condo le norme contenute nel Codice Civile. Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all’atto della ces- sazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipen- dente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione di cui alla modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 e 297, in ogni caso non oltre di sospensione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 codice civile, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAlL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il secondo mese successivo alla cessazione lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. In caso di ritardo dovuto a contestazione o ad altre cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto l’interesse legale a decorrere Per le anticipazioni previste dalla data della cessazione dal servizio. Per i lavoratori stagionali il legge n. 297 del 1982 sul trattamento di fine rapporto (Legge 297/82) deve essere erogato a fine rapporto di lavororapporto, fermo restando quanto previ- sto in materia di previdenza complementarele priorità per la relativa concessione sono fissate nell'allegato che fa parte integrante del presente contratto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il presta- tore prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297 e secondo le norme del presente articolo. Per i periodi di servizio prestato sino al 31 maggio 1982 il trattamento di fine rapporto è calcolato con le modalità e con le misure previste dall’artdall'art. 86 del C.C.N.L. 14 dicembre 1979. Ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell’artdell'art. 2120 del Codice Civile, come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: § rimborsi spese; § somme concesse occasionalmente a titolo di «una tantum», gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili; § compensi per lavoro straordinario e festivo; § indennità sostitutiva del preavviso, di cui all’articolo 94; § indennità sostitutiva di ferie di cui all’articolo all'articolo 72; § indennità di trasferta e le diarie non aventi carattere continuativo nonché il 50% delle stesse quando hanno carattere continuativo; § indennità economiche corrisposte da Istituti assistenziali (lNPS-INAIL)5INAIL)(1) ; § prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; § ogni elemento espressamente escluso dalla contrattazione integrativa collettiva. In caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo della ditta e quan- do quando la ditta cedente non abbia dato ai lavoratori il preavviso e corrisposto il trattamento di fine rapporto, la ditta cessionaria, ove non intenda mantene- re mantenere in servizio il personale con tutti i diritti ed oneri competenti per il periodo di lavoro in precedenza prestato, sarà tenuta all’osservanza all'osservanza integrale degli obblighi gravanti per effetto del presente contratto sulla precedente ditta, come se avvenisse il licenziamento. In caso di fallimento della azienda, il dipendente ha diritto alla indennità di preavviso ed al trattamento di fine rapporto stabilite nel presente contrat- tocontratto, come per il licenziamento, ed il complessivo suo avere sarà considerato credito privilegiato a norma dell’artdell'art. 2751 del Codice Civile. In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l’in- dennità l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposte agli aventi diritto se- condo secondo le norme contenute nel Codice Civile. Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all’atto della ces- sazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipen- dente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e in ogni caso non oltre il secondo mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. In caso di ritardo dovuto a contestazione o ad altre cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto l’interesse legale a decorrere dalla data della cessazione dal servizio. Per i lavoratori stagionali il trattamento di fine rapporto (Legge 297/82) deve essere erogato a fine rapporto di lavoro, fermo restando quanto previ- sto in materia di previdenza complementare.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Ortofrutticole Ed Agrumarie

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il presta- tore prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297 e secondo le norme del presente articolo. Per i periodi di servizio prestato sino al 31 maggio 1982 il trattamento di fine rapporto è calcolato con le modalità e con le misure previste dall’artdall'art. 86 del C.C.N.L. 14 dicembre 19791979 (allegato 5). Ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell’artdell'art. 2120 del Codice Civile, come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: rimborsi spese; somme concesse occasionalmente a titolo di «una tantum», gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili; compensi per lavoro straordinario e festivo; indennità sostitutiva del preavviso, di cui all’articolo 9493; indennità sostitutiva di ferie di cui all’articolo 72all'articolo 70; indennità di trasferta e le diarie non aventi carattere continuativo nonché il 50% delle stesse quando hanno carattere continuativo; indennità economiche corrisposte da Istituti assistenziali (lNPS-INAIL)5INAIL) (1); prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; ogni elemento espressamente escluso dalla contrattazione integrativa collettiva. In caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo della ditta e quan- do quando la ditta cedente non abbia dato ai lavoratori il preavviso e corrisposto il trattamento di fine rapporto, la ditta cessionaria, ove non intenda mantene- re mantenere in servizio il personale con tutti i diritti ed oneri competenti per il periodo di lavoro in precedenza prestato, sarà tenuta all’osservanza all'osservanza integrale degli obblighi gravanti per effetto del presente contratto sulla precedente ditta, come se avvenisse il licenziamento. In caso di fallimento della azienda, il dipendente ha diritto alla indennità di preavviso ed al trattamento di fine rapporto stabilite nel presente contrat- tocontratto, come per il licenziamento, ed il complessivo suo avere sarà considerato credito privilegiato a norma dell’artdell'art. 2751 del Codice Civile. In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l’in- dennità l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposte agli aventi diritto se- condo secondo le norme contenute nel Codice Civile. Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all’atto all'atto della ces- sazione cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipen- dentedipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e in ogni caso non oltre il secondo mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. In caso di ritardo dovuto a contestazione o ad altre cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto l’interesse l'interesse legale a decorrere dalla data della cessazione dal servizio. Per i lavoratori stagionali il Il trattamento di fine rapporto (Legge 297/82) deve può essere erogato a fine rapporto di lavoro, lavoro o “all’atto del pagamento della retribuzione oraria” fermo restando quanto previ- sto in materia previsto dall’art. 17 del C.C.N.L. 16 Aprile 1999. Il trattamento di previdenza complementarefine rapporto è costituito da quanto di competenza dei lavoratori ai sensi del presente articolo e dalle somme già percepite a titolo di anticipazione dell'indennità di anzianità dai lavoratori aventi diritto.

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Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il presta- tore prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297 e secondo le norme del presente articolo. Per i periodi di servizio prestato sino al 31 maggio 1982 il trattamento di fine rapporto è calcolato con le modalità e con le misure previste dall’art. 86 del C.C.N.L. 14 dicembre 1979. Ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell’art. 2120 del Codice Civile, come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: • rimborsi spese; • somme concesse occasionalmente a titolo di «una tantum», gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili; • compensi per lavoro straordinario e festivo; • indennità sostitutiva del preavviso, di cui all’articolo 9495; • indennità sostitutiva di ferie di cui all’articolo 72; • indennità di trasferta e le diarie non aventi carattere continuativo nonché il 50% delle stesse quando hanno carattere continuativo; • indennità economiche corrisposte da Istituti Xxxxxxxx assistenziali (lNPS-INAIL)5INAIL)3; • prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; • ogni elemento espressamente escluso dalla contrattazione integrativa collettiva. In caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo della ditta e quan- do quando la ditta cedente non abbia dato ai lavoratori il preavviso e corrisposto il trattamento di fine rapporto, la ditta cessionaria, ove non intenda mantene- re mantenere in servizio il personale con tutti i diritti ed oneri competenti per il periodo di lavoro in precedenza prestato, sarà tenuta all’osservanza integrale degli obblighi gravanti per effetto del presente contratto sulla precedente ditta, come se avvenisse il licenziamento. In caso di fallimento della azienda, il dipendente ha diritto alla indennità di preavviso ed al trattamento di fine rapporto stabilite nel presente contrat- tocontratto, come per il licenziamento, ed il complessivo suo avere sarà considerato credito privilegiato a norma dell’art. 2751 del Codice Civile. In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l’in- dennità l’indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposte agli aventi diritto se- condo secondo le norme contenute nel Codice Civile. Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all’atto della ces- sazione cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipen- dentedipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e in ogni caso non oltre il secondo mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. In caso di ritardo dovuto a contestazione o ad altre cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto l’interesse legale a decorrere dalla data della cessazione dal servizio. Per i lavoratori stagionali il Il trattamento di fine rapporto (Legge 297/82) deve può essere erogato a fine rapporto di lavoro, lavoro o “all’atto del pagamento della retribuzione oraria” fermo restando quanto previ- sto in materia previsto dall’art. 17 del CCNL 16 Aprile 1999. CHIARIMENTO A VERBALE Il trattamento di previdenza complementarefine rapporto è costituito da quanto di competenza dei lavoratori ai sensi del presente articolo e dalle somme già percepite a titolo di anticipazione dell’indennità di anzianità dai lavoratori aventi diritto.

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Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il presta- tore prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297 297, e secondo le norme del presente articolo. Per i periodi di servizio prestato sino al 31 maggio 1982 il trattamento di fine rapporto è calcolato con le modalità e con le misure previste dall’art. 86 del C.C.N.L. 14 dicembre 1979. Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’artdell'art. 2120 del Codice Civilecod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: • i rimborsi spese; • le somme concesse occasionalmente a titolo di «una tantum», gratificazioni straordinarie non contrattuali contrattali e simili; • i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; • indennità l'indennità sostitutiva del preavviso, di cui all’articolo 94agli artt. 101, 141 e 143; • indennità l'indennità sostitutiva di ferie di cui all’articolo 72ferie; • le indennità di trasferta e le diarie non aventi carattere continuativo nonché il 50% delle nonché, quando le stesse quando hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; • indennità economiche corrisposte da Istituti assistenziali (lNPS-INAIL)5; • le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; : ogni elemento gli elementi espressamente escluso esclusi dalla contrattazione integrativa collettivacollettiva integrativa. In caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo della ditta e quan- do la ditta cedente non abbia dato ai lavoratori il preavviso e corrisposto il trattamento di fine rapporto, la ditta cessionaria, ove non intenda mantene- re in servizio il personale con tutti i diritti ed oneri competenti per il periodo di lavoro in precedenza prestato, sarà tenuta all’osservanza integrale degli obblighi gravanti per effetto Ai sensi del presente contratto sulla precedente dittaterzo comma art. 2120 cod. civ., come se avvenisse il licenziamento. In caso di fallimento della azienda, il dipendente ha diritto alla indennità di preavviso ed al trattamento di fine rapporto stabilite nel presente contrat- to, come per il licenziamento, ed il complessivo suo avere sarà considerato credito privilegiato a norma dell’art. 2751 del Codice Civile. In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l’in- dennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposte agli aventi diritto se- condo le norme contenute nel Codice Civile. Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all’atto della ces- sazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipen- dente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione di cui alla modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 e 297, in ogni caso non oltre di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il secondo mese successivo alla cessazione lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. In caso I lavoratori, in possesso dei requisiti di ritardo dovuto legge previsti dalla legge 335/95, che hanno optato per l’attivazione dei versamenti ad un fondo pensionistico integrativo, non avranno diritto a contestazione o percepire gli importi previsti dal presente articolo. Le Parti si impegnano, nell'arco della vigenza del presente CCNL, ad altre cause non imputabili al lavoratoreistituire una Commissione, sarà corrisposto l’interesse legale a decorrere dalla data della cessazione dal servizio. Per costituita pariteticamente da rappresentanti di Assoced e Ugl-Terziario, con il compito di approfondire le tematiche sulla previdenza complementare per i lavoratori stagionali il trattamento del settore e di fine rapporto (Legge 297/82) deve essere erogato a fine rapporto valutare la fattibilità e formulare proposte in merito alla creazione di lavoro, fermo restando quanto previ- sto in materia un apposito fondo di previdenza complementarecategoria.

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Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il presta- tore prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297 e secondo le norme del presente articolo. Per i periodi di servizio prestato sino al 31 maggio 1982 il trattamento di fine rapporto è calcolato con le modalità e con le misure previste dall’artdall'art. 86 del C.C.N.L. 14 dicembre 19791979 (allegato 5). Ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell’artdell'art. 2120 del Codice Civile, come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: rimborsi spese; somme concesse occasionalmente a titolo di «una tantum», gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili; compensi per lavoro straordinario e festivo; indennità sostitutiva del preavviso, di cui all’articolo 9493; indennità sostitutiva di ferie di cui all’articolo 72all'articolo 70; indennità di trasferta e le diarie non aventi carattere continuativo nonché il 50% delle stesse quando hanno carattere continuativo; indennità economiche corrisposte da Istituti Xxxxxxxx assistenziali (lNPS-INAIL)5INAIL) (1); prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; ogni elemento espressamente escluso dalla contrattazione integrativa collettiva. In caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo della ditta e quan- do quando la ditta cedente non abbia dato ai lavoratori il preavviso e corrisposto il trattamento di fine rapporto, la ditta cessionaria, ove non intenda mantene- re mantenere in servizio il personale con tutti i diritti ed oneri competenti per il periodo di lavoro in precedenza prestato, sarà tenuta all’osservanza all'osservanza integrale degli obblighi gravanti per effetto del presente contratto sulla precedente ditta, come se avvenisse il licenziamento. In caso di fallimento della azienda, il dipendente ha diritto alla indennità di preavviso ed al trattamento di fine rapporto stabilite nel presente contrat- tocontratto, come per il licenziamento, ed il complessivo suo avere sarà considerato credito privilegiato a norma dell’artdell'art. 2751 del Codice Civile. In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l’in- dennità l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposte agli aventi diritto se- condo secondo le norme contenute nel Codice Civile. Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all’atto all'atto della ces- sazione cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipen- dentedipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e in ogni caso non oltre il secondo mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. In caso di ritardo dovuto a contestazione o ad altre cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto l’interesse l'interesse legale a decorrere dalla data della cessazione dal servizio. Per i lavoratori stagionali il Il trattamento di fine rapporto (Legge 297/82) deve può essere erogato a fine rapporto di lavoro, lavoro o “all’atto del pagamento della retribuzione oraria” fermo restando quanto previ- sto in materia previsto dall’art. 17 del C.C.N.L. 16 Aprile 1999. Il trattamento di previdenza complementarefine rapporto è costituito da quanto di competenza dei lavoratori ai sensi del presente articolo e dalle somme già percepite a titolo di anticipazione dell'indennità di anzianità dai lavoratori aventi diritto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Ortofrutticole Ed Agrumarie