Specifiche modalità e termini di collaudo Clausole campione

Specifiche modalità e termini di collaudo. 1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.
Specifiche modalità e termini di collaudo. 1. Il contratto pubblico è soggetto a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
Specifiche modalità e termini di collaudo. Il collaudo finale, deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell’opera da collaudare, previsti dal Codice dei contratti, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall’articolo 102 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., non ritenga necessario conferire l’incarico di collaudo, si darà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori. Il contraente, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. In caso di discordanze, fra la contabilità e l'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione o eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato valgono le norme degli artt. 226, 227 e 228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche al contraente, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dal contraente al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.
Specifiche modalità e termini di collaudo. Il collaudo dei lavori oggetto del presente contratto è di- sciplinato dall’art. 102 comma 2 ultimo periodo del D. Lgs. n. 50/16, dall’art. 215 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 nonchè dell’art. 55 del capitolato speciale d’appalto.
Specifiche modalità e termini di collaudo. Art. 29-SC
Specifiche modalità e termini di collaudo. Il conto finale verrà compilato entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta da apposito certificato del Direttore dei Lavori. E' in facoltà dell'Appaltante di richiedere, prima della ultimazione dei lavori o del loro collaudo, il funzionamento parziale o totale delle opere eseguite, con le modalità di cui all’art.230 del D.P.R.207/2010. Nel caso in cui siano disposte indagini ispettive e nell’ambito del collaudo statico, l’Appaltatore o un suo rappresentante ed il delegato di cantiere dovranno presenziare alle indagini mettendo a disposizione il cantiere, nonché le attrezzature, gli strumenti e il personale necessario per l’esecuzione di verifiche, saggi e prove. Il certificato di regolare esecuzione, da redigere ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs.50/2016 e dell'art.237 del D.Lgs.207/2010, deve essere ultimato non oltre tre mesi dall’ultimazione dei lavori. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere, compreso il collaudo statico e fatte salve le maggiori responsabilità sancite dall'art.1669 del C.C., la manutenzione delle stesse verrà tenuta a cura e spese dell'Impresa. Ove l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio, e la spesa andrà a debito dell'Impresa stessa. All'atto del collaudo le superfici dovranno apparire in stato di ottima conservazione, senza segno di sgretolamento, solcature, ormaie, ondulazioni, screpolature.
Specifiche modalità e termini di collaudo. 3. I lavori saranno soggetti a certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dei lavori e confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori.
Specifiche modalità e termini di collaudo. 0.Xx applicano le disposizioni di cui all’art. 141 del D.Lgs. n.163/2006 e di cui al Titolo X del D.P.R. n.207/2010
Specifiche modalità e termini di collaudo. L’emissione del certificato di collaudo avverrà con le modalità e i termini descritti agli artt. 215 e ss. del DPR n. 207/2010 e all’art del Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Amministrative a cui si rimanda esplicitamente.
Specifiche modalità e termini di collaudo. Il collaudo dei lavori verrà effettuato secondo i termini e le modalità fissate all’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e con le modalità di cui al titolo X del D.P.R. n. 207/2010 ed in particolare art. 224 del D.P.R. n. 207/2010.