Common use of Specifiche modalità e termini di collaudo Clause in Contracts

Specifiche modalità e termini di collaudo. Il collaudo finale, deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell’opera da collaudare, previsti dal Codice dei contratti, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall’articolo 102 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., non ritenga necessario conferire l’incarico di collaudo, si darà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori. Il contraente, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. In caso di discordanze, fra la contabilità e l'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione o eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato valgono le norme degli artt. 226, 227 e 228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche al contraente, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dal contraente al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

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Samples: Contratto Di Appalto, Contratto Di Appalto

Specifiche modalità e termini di collaudo. Il collaudo finaletermine in cui, deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione ai sensi dell’art. 173 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 554/99, verrà compilato il conto finale dei lavori, salvi resta fissato in giorni trenta decorrenti dalla data di ultimazione degli stessi, debitamente accertata mediante certificato della Direzione Lavori. Il compimento di tutte le operazioni di Collaudo, compresa l'emissione del Certificato di Xxxxxxxx e la sua trasmissione all'Amministrazione Appaltante con i casi relativi atti, dovrà avvenire nel termine di particolare complessità dell’opera da collaudare, previsti dal Codice dei contratti, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall’articolo 102 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., non ritenga necessario conferire l’incarico di collaudo, si darà luogo ad un certificato di regolare esecuzione mesi 4 dalla ultimazione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile collaudo deve essere firmato dall’Impresa alla presenza del procedimento Collaudatore entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di emissione; nel caso l’Impresa non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori. Il contraente, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. In caso di discordanze, fra la contabilità e l'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione o eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato valgono le norme degli artt. 226, 227 e 228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche al contraente, firmi il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dal contraente al certificato di collaudo, formulando nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza iscrivere riserve e domande nei modi di legge, esso si avrà come da lui definitivamente accettato. Tanto nel corso dei lavori quanto dopo l'ultimazione resta in facoltà dell'Amministrazione Appaltante disporre l'esercizio parziale o totale delle opere di ogni genere eseguite senza che l'Impresa possa opporsi od avanzare pretese di sorta. In tal caso l'Amministrazione Appaltante disporrà il verbale di accertamento previsto dall’art. 200 del Regolamento allo scopo di appurare che le proprie considerazioni opere siano eseguite a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche e del contratto o che comunque, in attesa di completamenti o rifiniture ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno in pendenza di eseguireulteriori accertamenti, possano essere poste in esercizio provvisorio.

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Samples: www.comune.ragusa.gov.it

Specifiche modalità e termini di collaudo. Il collaudo finaletermine in cui, deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione ai sensi dell’art. 200 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010, verrà compilato il conto finale dei lavori, salvi i casi resta fissato in giorni trenta decorrenti dalla data di particolare complessità dell’opera da collaudareultimazione degli stessi, previsti dal Codice dei contratti, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall’articolo 102 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., non ritenga necessario conferire l’incarico di collaudo, si darà luogo ad un debitamente accertata mediante certificato di regolare esecuzione dei lavoridella Direzione Lavori. Il collaudo/certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori. Il contraente, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. In caso di discordanze, fra la contabilità e l'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione o eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato valgono le norme degli artt. 226, 227 e 228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.iregolamentato nel Capitolato Speciale d'Appalto. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche al contraente, deve essere firmato dall’Impresa alla presenza del Collaudatore entro il quale deve firmarlo termine perentorio di 20 giorni dalla data di emissione; nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dal contraente al caso l’Impresa non firmi il certificato di collaudo, formulando nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza iscrivere riserve e domande nei modi di legge, esso si avrà come da lui definitivamente accettato. Tanto nel corso dei lavori quanto dopo l'ultimazione, resta in facoltà dell'Amministrazione Appaltante disporre l'esercizio parziale o totale delle opere di ogni genere eseguite senza che l'Impresa possa opporsi od avanzare pretese di sorta. In tal caso l'Amministrazione Appaltante disporrà il verbale di accertamento previsto dall’art. 200 del Regolamento allo scopo di appurare che le proprie considerazioni opere siano eseguite a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche e del contratto o che comunque, in attesa di completamenti o rifiniture ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno in pendenza di eseguireulteriori accertamenti, possano essere poste in esercizio provvisorio.

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Samples: www.amministrazione-trasparente-comune-castelvetrano.it