Qualità dei materiali Clausole campione

Qualità dei materiali. I materiali forniti ed impiegati dovranno essere della migliore qualità acquistabile sul mercato, secondo la campionatura approvata dalla Direzione dei Lavori. Nel caso di impiego dei materiali o di esecuzioni, giudicate dalla Direzione dei Lavori non rispondenti a quanto previsto per una esecuzione a regola d’arte, l'Appaltatore, a sua cura e spese, dovrà demolire le opere e provvedere alle necessarie sostituzioni e riparazioni. È facoltà della Direzione dei Lavori procedere ad effettuare i controlli relativi a comprovare la regolare esecuzione di quanto previsto dal presente contratto, impegnandosi a comunicare immediatamente all’Appaltatore i riscontri negativi e riservandosi di procedere all’applicazione delle penali previste. Per quanto riguarda accettazione e prove sui materiali, è altresì a carico dell’Appaltatore, in quanto ricompreso nel corrispettivo dell’appalto, provvedere, di propria iniziativa o entro trenta giorni dalla richiesta della Direzione dei Lavori, presso un Laboratorio Ufficiale che potrà essere indicato dalla Direzione Lavori, alla preventiva campionatura di componenti, materiali, impianti ed accessori, accompagnata dalla documentazione tecnica atta ad individuarne caratteristiche e prestazioni e la loro conformità alle norme di accettazione, ai fini dell’approvazione, prima dell’inizio della fornitura, da parte della stessa Direzione Lavori mediante apposito ordine di servizio. I campioni e le relative documentazioni accettati, controfirmati dal Direttore dei Lavori e dal rappresentante dell’Appaltatore, devono essere conservati fino a collaudo nei locali messi a disposizione dell’Affidante da parte dell’Appaltatore medesimo. È inoltre a carico dell’Appaltatore l’esecuzione delle prove richieste dalla Direzione Lavori e/o dalla Commissione di collaudo per l’accertamento della qualità e della resistenza dei materiali, ivi comprese le prove di carico sulle strutture in cemento armato, con l’onere per lo stesso Appaltatore anche di tutta l’attrezzatura e dei mezzi necessari per il prelievo e l’inoltro dei campioni a laboratori specializzati approvati dalla Direzione Lavori, per l’ottenimento dei relativi certificati.
Qualità dei materiali. Tutti i materiali ed i ricambi forniti nell’ambito delle prestazioni e lavori, a carico dell’Appaltatore, dovranno essere della migliore qualità, corredati di tutte le certificazioni di legge, lavorati a perfetta regola d’arte e corrispondere perfettamente all’uso cui sono destinati. Qualora il Committente rifiuti dei materiali o apparecchiature, perché ritenuti, a suo insindacabile giudizio, non adatti e quindi non accettabili, l’Appaltatore non potrà utilizzarli e dovrà, ove già posti in opera, rimuoverli a sua cura e spese e sostituirli con altri che soddisfino alle condizioni prescritte. L’Appaltatore ha l’obbligo di garantire tutti gli impianti realizzati sia per la qualità dei materiali sia per il montaggio e sia per il regolare funzionamento. In caso di riscontrata deficienza nella potenzialità degli impianti forniti ed installati, l’Appaltatore dovrà provvedere al relativo potenziamento a propria cura e spese. La garanzia sulle opere ed impianti di nuova realizzazione dovrà essere conforme a quanto previsto dal Codice Civile all’art.1667.
Qualità dei materiali. GARANZIA DI DURATA
Qualità dei materiali. I materiali da costruzione da impiegarsi nei lavori dovranno corrispondere a tutte le prescrizioni del presente Capitolato Speciale e della loro idoneità ad essere impiegati, sarà giudice inappellabile la Direzione dei Lavori. Salvo speciali prescrizioni essi dovranno provenire da cave, fabbriche, depositi etc., scelti ad esclusiva cura dell'Appaltatore; il quale non potrà quindi accampare alcuna eccezione qualora in corso di coltivazione delle cave o di esercizio delle fabbriche, etc. i materiali non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti, ovvero venissero a mancare, ed esso fosse quindi obbligato a ricorrere ad altre cave in località diverse od a diverse provenienze, intendendosi che anche in tali casi resteranno invariati i prezzi unitari stabiliti in Elenco come pure le prescrizioni relative alla qualità dei materiali. L'Appaltatore è tenuto a far eseguire in cantiere, presso gli stabilimenti di produzione, presso i laboratori autorizzati, tutte le prove (prescritte dal presente Capitolato o dalla D.L.), sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti prefabbricati o formati in opera. In particolare si prescrivono i seguenti requisiti:
Qualità dei materiali. Tutti i materiali e le apparecchiature utilizzate per la realizzazione degli impianti in oggetto dovranno essere adatti agli ambienti di installazione e rispondenti alle relative Norme CEI - UNEL, ove esistano. Inoltre tutti i materiali dovranno presentare il Marchio CE e, quelli per i quali ne sia prevista la concessione, dovranno essere muniti del Marchio Italiano di Qualità (IMQ) e/o del contrassegno CEI o di altro Marchio o Certificazione equivalente. In ogni caso materiali ed apparecchiature saranno nuovi, di alta qualità, di sicura affidabilità e completi di tutti gli elementi accessori necessari per la loro messa in opera e per il corretto funzionamento, anche se non espressamente citati nella documentazione progettuale. I corpi illuminanti faranno parte, per quanto possibile, di una o più serie della stessa casa costruttrice, la quale correderà ciascun tipo dei relativi certificati di collaudo, rispondenza alle norme e garanzie di inalterabilità dei materiali impiegati nell'assemblaggio. Gli equipaggiamenti elettrici saranno tutti della stessa casa costruttrice, per rendere più ristretto ed omogeneo il parco ricambi. In ogni caso e comunque prima della fornitura, i corpi illuminanti saranno sottoposti come campionatura per l’approvazione all’Amministrazione, la quale potrà insindacabilmente respingere quei corpi illuminanti che ritenesse non idonei per rendimento o configurazione estetica. Tutti i corpi illuminanti dovranno essere forniti completi di relative lampade, comprese nel prezzo anche se non espressamente indicato nelle voci di computo metrico
Qualità dei materiali. Tutti i materiali, i dispositivi e quant'altro fornito e installato in esecuzione del servizio devono corrispondere alle caratteristiche tecnico-funzionali richieste, nonché fornire i livelli di prestazione, efficienza e durata di cui alla descrizione degli articoli del presente capitolato tecnico ed alle norme di legge in materia e devono essere altresì conformi alle vigenti norme di sicurezza.
Qualità dei materiali. I materiali da costruzione da impiegarsi nei lavori dovranno corrispondere a tutte le prescrizioni del presente Capitolato Speciale e della loro idoneità ad essere impiegati, sarà giudice inappellabile la Direzione dei Lavori. I materiali dovranno essere sempre accompagnati da schede tecniche della casa produttrice e l’Appaltatore dovrà fornire ogni chiarimento circa la provenienza e qualità degli stessi. L'Appaltatore è tenuto a far eseguire in cantiere, presso gli stabilimenti di produzione, presso i laboratori autorizzati, tutte le prove (prescritte dal presente Capitolato o dalla D.L.), sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti prefabbricati o formati in opera. In particolare si prescrivono i seguenti requisiti:
Qualità dei materiali. I prodotti forniti dovranno corrispondere alle specifiche tecniche date, essere della migliore qualità, perfettamente conservati, rispondenti perfettamente alla funzione ed al servizio cui sono destinati.
Qualità dei materiali provenienza, prescrizioni generali 24
Qualità dei materiali. Norme per l'accettazione)