Sistema tariffario e pagamenti Clausole campione

Sistema tariffario e pagamenti. 1. L’ATS riconosce al soggetto erogatore, nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti, le tariffe previste da Regione Lombardia o dai nomenclatori tariffari, secondo le modalità fissate nel presente contratto.
Sistema tariffario e pagamenti. 1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell’utente/Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali) è fissata per il seguente periodo 01/01/2017 – 31/12/2017 in: − €/die 61,40 per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: disabili - fascia A con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.
Sistema tariffario e pagamenti. Il contributo pro capite riconosciuto al soggetto capofila della rete è di € 30,00 giornalieri, omnicomprensivo (Iva inclusa al 5% qualora dovuta), per ogni giorno di presenza, sulla base di quanto previsto dal Progetto individuale approvato in UVMD, fino a un massimo di 225 giorni/anno, secondo lo standard di cui alla DRG n.1375/2020. Non è ammessa la remunerazione per la stessa giornata sia dei percorsi A) o B) oggetto della presente sperimentazione sia quella del Centro Diurno, in quanto la frequenza è alternativa secondo quanto definito in sede di UVMD. Nell’ipotesi di frequenza in struttura residenziale con riconoscimento della quota sanitaria, alla stessa si applicano le medesime percentuali di abbattimento previste dalla DGR n. 740/2015. Le giornate di attivazione dei percorsi devono essere previste nel progetto individuale approvato in UVMD. Il contributo regionale remunera la rete per i fattori operativi impiegati nei percorsi integrati di abilitazione e sviluppo delle competenze, prestazioni educative. Il soggetto Capofila della rete di partenariato e/o il singolo partner della rete s’impegna ad alimentare il sistema informativo dell'Azienda ULSS e della Regione Veneto (ATL@NTE) inserendo i dati necessari, anche ai fini del Flusso Informativo Regionale (vedi D.D.R. n. 220/2015), nonché le presenze/assenze degli utenti e a emettere mensilmente le fatture. Le fatture saranno liquidate, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle stesse. È fatta salva la facoltà dell’Azienda U.L.S.S n. 9 di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, a seguito di accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni previste nel presente accordo.
Sistema tariffario e pagamenti. 0.Xx retta giornaliera complessiva, comprensiva della quota sanitaria e della quota sociale, applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti diurni accreditati ricompresi nel presente accordo, è fissata per il periodo di vigenza dell'accordo come segue: • €. 90,00 (IVA inclusa laddove applicata) per il primo livello di gravità. • €. 60,00 (IVA inclusa laddove applicata) per il secondo livello di gravità. Tale retta giornaliera è comprensiva del servizio di trasporto e di accompagnamento a carico dell'ente gestore a favore dell'ospite dalla sua abitazione al Centro e ritorno. 2.L’Azienda U.L.S.S. corrisponderà per ciascun utente inserito presso la struttura la retta giornaliera di cui al punto 1, sulla base del profilo di gravità e della presenza giornaliera dell'ospite stesso, presso il e il , così come registrate nel sistema FAD/Atlante. Nel caso di inserimento al Centro Diurno con frequenza a tempo parziale, la retta giornaliera sarà corrisposta nella misura dell’80% dell’importo fissato per ciascun livello di gravità. 0.Xx struttura s’impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile amministrativa che sarà richiesta dall’Azienda U.L.S.S. e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Il pagamento delle fatture oltre i 60 giorni comporterà l’applicazione degli interessi legali, come previsto dalla normativa vigente. 4.Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere dalla definizione della pendenza. 0.Xx retta giornaliera definita dal presente accordo si riferisce, senza eccezione, a tutti gli utenti inseriti nella struttura di accoglienza indipendentemente dal luogo di residenza e/o di provenienza degli stessi. 6.L’ente titolare è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalle normative.
Sistema tariffario e pagamenti. La ATS è tenuta a erogare al soggetto gestore, nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti, le tariffe previste da Regione Lombardia, secondo le modalità fissate nel presente contratto. La ATS anticipa mensilmente acconti pari all'85% di un dodicesimo del budget, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, oppure, in caso di nuova unità d'offerta, del budget coerente con il piano di inserimento degli ospiti. Garantisce inoltre l'erogazione del saldo trimestrale entro i successivi 60 giorni dall'avvenuto ricevimento della fattura e previo assolvimento del debito informativo di rendicontazione delle prestazioni erogate. L'avvenuto pagamento del saldo non pregiudica il recupero di somme che, sulla base dei controlli effettuati nei confronti della unità d'offerta, risultassero non dovute o dovute solo in parte. Il soggetto gestore si impegna a emettere mensilmente le fatture degli acconti e a emettere, entro il mese successivo alla scadenza di ogni trimestre, le fatture relative ai saldi trimestrali, derivanti le classificazioni dei singoli ospiti desunte dal sistema informativo in vigore, secondo la modulistica regionale. Per il pagamento delle fatture oggetto del presente contratto si applica quanto previsto dall'art.31 c.4 e 7 del D.L. 69/2013 convertito con legge n. 98/2013. Ferma restando la possibilità di decurtare, recuperare o ridurre le somme previste a titolo di tariffa, sulla base di provvedimenti assunti dalla ATS al termine di accertamenti condotti sulla unità d'offerta, è fatta salva la facoltà della stessa ATS di sospendere l'erogazione parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l'accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per l'esercizio e per l'accreditamento, delle clausole del presente contratto.
Sistema tariffario e pagamenti. Alla stipula del presente contratto, le parti concordano di riconoscere per l’anno 2010 la fascia assistenziale ad alta intensità al presidio con autorizzazione R.S.A., la fascia a media intensità al presidio con autorizzazione R.A.F., la fascia a bassa intensità al presidio in regime transitorio; parimenti concordano di riconoscere la valutazione assistenziale di Bassa Intensità assistenziale per gli ospiti precedentemente classificati R.A.F. bassa intensità, di Media Intensità assistenziale agli ospiti precedentemente classificati R.A.F. e di Alta Intensità assistenziale agli ospiti precedentemente classificati R.S.A, impegnandosi successivamente all’applicazione del percorso previsto dalla D.G.R. 42 del 10.02.2008. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell’utente/Comune applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti letto accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Comuni) è fissata per il seguente periodo 01/01/2010 – 31/12/2010 in: €/die 73,00 (settantatre/00) omnicomprensiva – tariffa al 31/12/2009 - , per la tipologia RAF, intensità di prestazione media L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista: €/die 36.50 (trentasei/50) – tariffa al 31/12/2009 - per la tipologia RAF oltre all’indice ISTAT dal 1/1/2010 = € 37, 05 (trentasette/05) omnicomprensiva per la tipologia RAF, intensità di prestazione media per ogni utente anziano e/o soggetto appartenente alla fascia B ex D.G.R. 118/96; La quota tariffaria a carico dell’utente/Comune - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in: €/die 36.50 (trentasei/50) – tariffa al 31/12/2009 - per la tipologia RAF oltre all’indice ISTAT dal 1/1/2010= € 37,05 (trentasette/05) omnicomprensiva per la tipologia RAF, intensità di prestazione media per ogni utente anziano e/o soggetto appartenente alla fascia B ex D.G.R. 118/96; detta quota è da riscuotersi a cura del Presidio. Secondo quanto disposto, giusta deliberazione del Direttore Generale n. 2010/900, la tariffa (quota sanitaria e quota sociale) è riferita alla retta in vigore al 31.12.2009 e che la stessa è da intendersi onnicomprensiva; Per l’anno 2010, l’applicazione dell’indice I.S.T...
Sistema tariffario e pagamenti. 0.Xx tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota sociale a carico dell’utente e/o Comune di residenza, decisa in sede di UVMD, applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti accreditati e convenzionati con il servizio pubblico, è fissata in Comunità Alloggio “Il Bosco” di Dueville (VI) euro 105,73 + iva 4% Gruppo Appartamento Protetto “Sandrigo” (VI) euro 60,00 + iva 4% Gruppo Appartamento Protetto “Passo di Riva”(VI) euro 60,00 + iva 4% 2.L’Azienda corrisponde alla Struttura, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria prevista (quota sanitaria): Comunità Alloggio “Il Bosco” di Dueville (VI) euro 78,58 + iva 4% Gruppo Appartamento Protetto “Sandrigo” (VI) euro 37,30 + iva 4% Gruppo Appartamento Protetto “Passo di Riva” (VI) euro 37,30 + iva 4% 0.Xx quota alberghiera a carico dell’utente e/o del Comune, se non vi è capacità contributiva dell’utente, è stabilita in Comunità Alloggio “Il Bosco” di Dueville (VI) euro 27,14 + iva 4% Gruppo Appartamento Protetto “Sandrigo” (VI) euro 22,70 + iva 4% Gruppo Appartamento Protetto “Passo di Riva” (VI) euro 22,70 + iva 4% 4.I valori tariffari sopra indicati potranno essere oggetto di adeguamento annuale su disposizione della Giunta regionale con apposito provvedimento.
Sistema tariffario e pagamenti. 1. La tariffa giornaliera applicabile per il Servizio Residenziale presso la struttura sopraindicata, a favore delle persone con disabilità in carico all’Azienda ULSS 6 Vicenza, è pari a: • € 75,00 IVA inclusa se dovuta per il Servizio Residenziale a tempo indeterminato; • € 80,00 IVA inclusa se dovuta per il Servizio Residenziale accoglienza temporanea. Le tariffe sopraindicate sono composte dalla somma dei seguenti fattori: • La compartecipazione dovuta da ciascun utente, sulla base del Regolamento approvato dalla Conferenza dei Sindaci in data 21.6.2013. Tale compartecipazione è calcolata e comunicata all’Ente dall’Azienda ULSS 6 Vicenza a seguito di ciascun inserimento. Per l’accoglienza temporanea la compartecipazione giornaliera è pari a € 27,00 IVA inclusa se dovuta, versata direttamente all’Ente gestore da parte dell’amministratore di sostegno, tutore, curatore o familiare di riferimento della persona con disabilità utente del Servizio; • La quota sociale a carico del bilancio sociale dell’Azienda ULSS 6 Vicenza. Tale importo deriva per differenza dal punto precedente e quindi può essere soggetto a eventuali modifiche derivanti dai mutamenti della situazione reddituale di ciascun utente, come previsto dal Regolamento citato al punto precedente.

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: